RICONOSCIMENTO TITOLI DI STUDIO IN AMBITO SANITARIO



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RICONOSCIMENTO TITOLI DI STUDIO IN AMBITO SANITARIO Come posso ottenere il riconoscimento in Italia del titolo di studio delle professioni sanitarie conseguito all'estero? Premessa sulle professioni sanitarie. Sono professioni sanitarie quelle che lo Stato italiano riconosce e che, in forza di un titolo abilitante, svolgono attività dirette alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nei confronti dei singoli individui e della collettività, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali. Solo le professioni individuate dallo Stato italiano possono operare in ambito sanitario italiano. E' quindi esclusa la possibilità che persone in possesso di titoli di studio non ritenuti equivalenti a quelli italiani possano operare nel sistema sanitario nazionale. In Italia la formazione delle professioni sanitarie è di tipo universitario e la loro durata varia dai tre ai sei anni. (Lauree a ciclo Unico: Farmacista, Medico Chirurgo, Medico Specialista, Medico di Medicina generale, Odontoiatra, Veterinario) I corsi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie sono divisi in 4 tipologie (DM del 2 aprile 2001): Classe 1. Ostetricia, Infermieristica, Infermieristica pediatrica; Classe 2. Fisioterapia, Terapia della neuro e psicomotricità dell età evolutiva, Logopedia, Ortottica ed assistenza oftalmologia, Tecnica della riabilitazione psichiatrica, Terapia occupazionale; Classe 3. Dietistica, Igiene dentale, Tecniche Audiometriche, Tecniche Audioprotesiche, Tecniche di Laboratorio Biomedico, Tecniche di Radiologia medica per immagini e radioterapia, Tecniche di Neurofisiopatologia, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecniche Ortopediche; Classe 4. Tecniche della prevenzione nell ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistenza Sanitaria. In sintesi le professioni sanitarie e arti ausiliare riconosciute dal Ministero Italiano sono le seguenti: 1. Farmacista 2. Medico chirurgo / Medico Specialista/ Medico di medicina generale 3. Odontoiatra 4. Veterinario 5. Assistente sanitario 6. Dietista 7. Educatore professionale 8. Fisioterapista 9. Igienista dentale 10. Infermiere 11. Infermiere pediatrico 9

12. Logopedista 13. Massaggiatore capo bagnino 14. Odontotecnico 15. Operatore socio sanitario 16. Ortottista- Assistente di oftalmologia 17. Ostetrica/o 18. Ottico 19. Podologo 20. Puericultrice 21. Tecnico audiometrista 22. Tecnico audioprotesista 23. Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione vascolare 24. Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 25. Tecnico della riabilitazione psichiatrica 26. Tecnico di neurofisiopatologia 27. Tecnico ortopedico 28. Tecnico sanitario di laboratorio biomedico 29. Tecnico sanitario di radiologia medica 30. Terapista della neuro e psicomotricità dell età evolutiva 31. Terapista occupazionale In Italia, l esercizio delle professioni sanitarie è consentito anche a chi ha conseguito all estero i titoli di studio e di abilitazione previsti, previo il loro riconoscimento da parte del Ministero della Salute. (Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 art. 49) 1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti. 2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita. 3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2 per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui e' presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all''articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di svolgimento della predetta prova nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali, la stessa deve essere acquisita. 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea. 10

La documentazione da produrre al Ministero Italiano competente è diversa a secondo che si tratti di titolo conseguito in un paese dell'unione Europea o in un paese extra Unione Europea. Chi può riconoscere il titolo di studio e dove va presentata la domanda di riconoscimento? Tutti i cittadini stranieri che si trasferiscono o hanno intenzione di trasferirsi in Italia allo scopo di esercitarvi una professione sanitaria devono: a) essere in possesso di un titolo abilitante all'esercizio professionale riconosciuto dal Ministero italiano. b) iscriversi all'albo professionale del relativo Ordine o Collegio professionale o, in mancanza di questo, all'elenco speciale tenuto dal Ministero Italiano. L'iscrizione è disposta previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia. Il Ministero Italiano competente è il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - dipartimento della qualità - Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie Ufficio IV dell ex Ministero della Salute con sede in Via Giorgio Ribotta n. 5-00144 ROMA E possibile consultare il sito internet del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per le specifiche del caso e la modulistica attinente http://www.ministerosalute.it/professionisanitarie/ 11

Titoli conseguiti in Paesi UE (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) Per quanto riguarda i cittadini dell'unione Europea sono previste procedure semplificate di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti a seguito di percorsi formativi interamente compiuti in un Paese comunitario. La procedura di riconoscimento di un titolo acquisito in un Paese dell'unione Europea, è differenziata a seconda se il possessore del titolo è: A)) cittadino dell'unione Europea B)) cittadino non comunitario A) Cittadini dell'unione Europea 1. DIRITTO DI STABILIMENTO I cittadini comunitari che possiedono un titolo professionale conseguito in un Paese comunitario ed intendono svolgere stabilmente la professione sanitaria in Italia, possono presentare domanda per il riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio del diritto di stabilimento. La procedura è diversificata a seconda delle professioni: o Per le professioni di medico chirurgo, medico specialista, medico di medicina generale, veterinario, farmacista, odontoiatra, infermiere e ostetrica, la normativa comunitaria ha fissato regole di armonizzazione tra i Paesi dell'u.e., per effetto delle quali la procedura di riconoscimento consiste in una verifica di regolarità della documentazione presentata. In particolare: 1. medici chirurghi, medici specialisti, veterinari, farmacisti ed odontoiatri dovranno compilare il MODELLO A1 (vedi sito del Ministero della salute: www.ministerosalute.it / professioni sanitarie / riconoscimenti titoli http://www.ministerosalute.it/professionisanitarie/paginamenu.jsp?menu=riconoscimento&lingua=italiano e presentare i documenti dell'allegato A1 2. medici di medicina generale dovranno compilare il MODELLO A2 e presentare i documenti dell' ALLEGATO A2 12

3. infermieri ed ostetriche dovranno compilare il MODELLO A3 e presentare i documenti dell' ALLEGATO A3 4. Per tutte le altre professioni, gli interessati dovranno compilare il MODELLO B e presentare i documenti dell'allegato B 2. DIRITTO ALLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI Le direttive di settore relative alle professioni di medico chirurgo, medico specialista, veterinario, odontoiatra, infermiere o ostetrica prevedono anche la possibilità, per i soli cittadini dell'unione europea, di erogare prestazioni professionali occasionali (non consistenti, quindi, in attività professionale presso una struttura sanitaria, sulla base di un rapporto di collaborazione continuativa ) senza stabilirsi definitivamente in Italia e senza iscriversi all'albo professionale italiano, ma rimanendo comunque soggetti agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari previsti per i sanitari italiani. Per esercitare tale diritto, il professionista interessato deve comunicare di volta in volta, preventivamente, al Ministero della Salute, i seguenti dati relativi allo svolgimento della prestazione : la data la struttura la motivazione 1. medici chirurghi, medici specialisti, veterinari ed odontoiatri dovranno compilare il MODELLO C1 e presentare i documenti dell' ALLEGATO C1 2. infermieri ed ostetriche dovranno compilare il MODELLO C2 e presentare i documenti dell' ALLEGATO C2 B) Cittadini non comunitari I cittadini non comunitari, in possesso di titoli stranieri conseguiti in un Paese comunitario, (es.: nazionalità Moldavia e titolo di studio conseguito in Romania) per ottenere l'autorizzazione all'esercizio professionale in Italia, devono presentare domanda per il riconoscimento del titolo anche se già riconosciuto in un altro Paese dell Unione Europea (es. nazionalità Peruviano e titolo riconosciuto dalla Spagna). In tal caso, il Ministero della salute prende in considerazione le eventuali integrazioni di formazione e di attività professionale acquisite dall'interessato nel Paese comunitario. Per ottenere il riconoscimento: 13

medici chirurghi, veterinari, farmacisti e odontoiatri devono utilizzare il MODELLO D1 e presentare i documenti dell' ALLEGATO D1 tutte le altre professioni sanitarie devono utilizzare il MODELLO D2 e presentare i documenti dell' ALLEGATO D2 coloro che posseggono un titolo professionale complementare di un titolo abilitante all'esercizio di una professione sanitaria devono utilizzare il MODELLO E e presentare i documenti dell' ALLEGATO E CASI PARTICOLARI, per cittadini comunitari: I soli cittadini comunitari che richiedono il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico, odontotecnico o altra arte ausiliaria (Legge 8 novembre 1984, n 752), possono utilizzare il MODELLO F e presentare i documenti indicati nell'allegato F. I cittadini comunitari in possesso di titolo abilitante all esercizio della professione sanitaria di medico chirurgo, medico specialista, veterinario, farmacista e odontoiatra conseguito in un Paese non comunitario e già riconosciuto (con provvedimento di equipollenza) in un Paese membro dell Unione Europea (D. Lgs. 277/2003, in attuazione della Direttiva 2001/19/CEE), possono chiedere il riconoscimento del titolo compilando il MODELLO I e presentando i documenti indicati nell' ALLEGATO I. 14

Titoli conseguiti in Paesi non UE Per i cittadini di Paesi non appartenenti all'unione Europea (extracomunitari), l'esercizio professionale in Italia rimane subordinato alle norme che regolano l'ingresso ed il soggiorno sul territorio italiano. In questo caso, anche se il titolo è già stato riconosciuto in un Paese dell'unione Europea, si applicano le procedure previste per i titoli extracomunitari, pur tenendo in considerazione le eventuali integrazioni di formazione e di attività professionale acquisite dall'interessato nel Paese comunitario. Tutti i cittadini, comunitari e non comunitari, in possesso di titoli stranieri conseguiti in un Paese non comunitario, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio professionale in Italia, devono presentare domanda per il riconoscimento del titolo anche se già riconosciuto in un altro Paese dell Unione Europea. In tal caso, il Ministero della salute prende in considerazione le eventuali integrazioni di formazione e di attività professionale acquisite dall'interessato nel Paese comunitario. Per ottenere il riconoscimento: medici chirurghi, veterinari, farmacisti e odontoiatri devono utilizzare il MODELLO D1 e presentare i documenti indicati nell'allegato D1 tutte le altre professioni sanitarie devono utilizzare il MODELLO D2 e presentare i documenti indicati nell' ALLEGATO D2 In particolare, infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica che intendono lavorare in una delle seguenti Regioni o Provincie: o Calabria o Lazio o Umbria o Veneto o Campania o Liguria o Piemonte o P.A. di Bolzano o Emilia Romagna o Lombardia o Valle d'aosta o P.A. di Trento devono inviare le richieste di riconoscimento dei titoli direttamente agli uffici regionali competenti utilizzando il MODELLO H e presentando i documenti indicati nell' ALLEGATO H. Altrettanto dovranno fare le cooperative, gli 15

organismi o i singoli soggetti delegati all istruttoria delle pratiche di riconoscimento, che abbiano la residenza legale nelle citate Regioni o Provincie. coloro che posseggono un titolo professionale complementare di un titolo abilitante all'esercizio di una professione sanitaria devono utilizzare il MODELLO E e presentare i documenti indicati nell' ALLEGATO E L'elenco dei documenti è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Settore Salute. (www.ministerosalute.it) http://www.ministerosalute.it/professionisanitarie/professionisanitarie.jsp Alla documentazione dovrà essere allegata la domanda sottoscritta dall'interessato, utilizzando i modelli diversi disponibili sempre sul sito del Ministero della Salute. - www.ministerosalute.it professioni sanitarie riconoscimento titoli 16

Chi può presentare la domanda alla REGIONE PIEMONTE per il riconoscimento in Italia del titolo? Coloro che intendono lavorare nella Regione Piemonte e sono in possesso di un titolo di studio di INFERMIERE o di TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA, acquisito in un Paese extracomunitario e sono: a. cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia; b. cittadini comunitari ma che hanno conseguito il titolo di studio in un paese extracomunitario; c. rifugiati politici (vedi art. 49 del Regolamento di Attuazione delle Legge sull immigrazione); d. cittadino non comunitario residente all estero e che intenda utilizzare il riconoscimento del titolo professionale al fine di ottenere il visto di ingresso in Italia per lavoro autonomo (vedi l art. 39 del Regolamento di attuazione sull immigrazione); - Qualora l'istanza non venga presentata direttamente dall'interessato, lo stesso può delegare una persona fisica o una società di servizi a presentare la domanda e/o a seguirne l'istruttoria. In tal caso, il delegato dovrà produrre apposita delega nella quale la firma del delegante deve essere autenticata dall'autorità consolare italiana presso il Paese si provenienza, da un Ufficiale di stato civile italiano o da un notaio. Solo se i richiedenti sono cittadini comunitari il delegato potrà produrre apposita delega, accompagnata da copia di un valido documento di identità del delegato e del delegante. Dove e come posso presentare la domanda? L interessato può presentare domanda allegando: l apposito fac-simile di domanda compilato (modello H) la documentazione richiesta (l elenco e le modalità di presentazione dei documenti richiesti è riportato nell allegato H) La documentazione da allegare alla domanda dovrà includere: 1) certificato, diploma o altro titolo di studio, che attesti una formazione universitaria o superiore di durata almeno triennale; 2) Copia autenticata dei programmi dettagliati degli studi compiuti per il conseguimento del titolo di cui si chiede il riconoscimento, nominativi e riferiti agli anni di studio con chiara indicazione delle ore effettuate (distinguendo tra ore di formazione teorica e ore di formazione pratica) e delle discipline svolte. 17

3) certificato rilasciato dall'ente competente in data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che il richiedente è abilitato all'esercizio della professione nel paese di origine, con relativo certificato di iscrizione all'ordine professionale se tale iscrizione costituisce un requisito fondamentale per l'accesso e/o l'esercizio alla professione; - nel caso in cui la professione non sia regolamentata, il richiedente dovrà dimostrare il possesso di almeno due anni di esperienza professionale, con adeguata certificazione rilasciata dall'ente presso cui è stata svolta. - nel caso in cui si tratti di esercizio della libera professione, l'attività dovrà essere dimostrata con adeguata certificazione fiscale. 4) "Dichiarazione di Valore" in originale rilasciata della Rappresentanza diplomatico/consolare italiana competente per il paese in cui è stato rilasciato il titolo di cui si chiede il riconoscimento; 5) certificato penale rilasciato dalle competenti Autorità federali in data non anteriore a tre mesi; 6) Eventuale certificato di matrimonio per le donne che hanno acquisito il cognome del marito; 7) Copia di un documento di identità; 8) Due fotocopie in carta semplice. Il modello H e l allegato H sono disponibili presso gli uffici preposti oppure nel sito www.ministerosalute.it alle voci: Professioni sanitarie - Riconoscimento titoli conseguiti all estero Paesi extracomunitari. La domanda di riconoscimento del titolo deve essere sottoscritta dal richiedente. La sottoscrizione in originale da parte del richiedente è richiesta anche nei casi di presentazione della domanda da parte di soggetti terzi. Copie autentiche possono essere validamente prodotte al posto degli originali ad esclusione della DICHIARAZIONE DI VALORE, ai sensi dell art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Nota sulle legalizzazioni: Le legalizzazioni dei titoli conseguiti in un Paese non comunitario sono accettate se effettuate dall Autorità Diplomatica o Consolare italiana, presente nello Stato dove è stato rilasciato il titolo, oppure se effettuate mediante Apostille (Convenzione de L Aia 5.10.1961). Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano. Detta traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale dall Autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano. 18

I documenti in fotocopia possono essere autenticati o presso l'ambasciata o Consolato italiano nel Paese di provenienza o in Italiana da un notaio, cancelliere, o presso gli uffici di qualunque Comune italiano. Non sono ammesse fotocopie a colori. Le domande ed ogni documentazione relativa potranno essere presentate presso gli uffici delle Aziende Sanitarie all uopo identificate (vedi elenco allegato). L ASL provvede alla trasmissione della documentazione raccolta alla Struttura regionale preposta per l istruttoria presso l Assessorato alla Sanità. Settore Organizzazione, Personale e Formazione Risorse Umane, Corso Regina Margherita 153 bis, Torino. Il funzionario incaricato è la sig.ra Cirillo Pasqua (Tel. 011-432.2353 Fax 011-432.5771 Indirizzo e-mail: pasqua.cirillo@regione.piemonte.it). La REGIONE PIEMONTE provvede: all esame della domanda per la verifica sia della regolarità e completezza della documentazione amministrativa, sia della regolarità e completezza del percorso formativo, alla registrazione dei dati, sia con sistema informatico che cartaceo, alla tenuta della documentazione (in originale o in copia conforme), all invio al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di copia semplice dell intera documentazione allegandone le eventuali osservazioni ed il proprio parere tecnico/amministrativo. ad inviare una ricevuta di ricevimento della domanda al richiedente o suo delegato. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali completa l esame della domanda e può, comunque, richiedere alla Regione Piemonte l invio di documenti in originale o copia autentica o richiedere integrazioni ulteriori. La provvedimento finale è adottato, entro circa 4 mesi, dal Ministero competente e può stabilire: a) il riconoscimento; emana il decreto di riconoscimento in caso di accoglimento della domanda e lo invia alla Regione Piemonte che provvede a comunicare alla consegna del relativo decreti nonché alla restituzione di tutta la documentazione presentata in originale b) il diniego al riconoscimento; se non ci sono i presupposti per il riconoscimento di equipollenza invia una comunicazione negativa all interessato 19

c) il riconoscimento subordinato al superamento di misure compensative quali esami integrativi o periodi di tirocinio; invia all interessato la comunicazione sulle decisioni adottate e la convocazione per la prova d esame o lo svolgimento del tirocinio pratico. - Alla domanda presentata agli Uffici suddetti dovrà inoltre essere allegata apposita dichiarazione (vedi allegato 1), con la quale l'interessato comunica di non aver inoltrato al Ministero della Salute analoga domanda di riconoscimento. Infatti qualora l'interessato avesse già ricevuto dal Ministero della Salute una risposta negativa, la riproposizione della domanda per il tramite della Regione Piemonte non avrebbe alcuna utilità, a meno che nel frattempo non siano intervenuti cambiamenti nello specifico percorso formativo. ATTENZIONE: la Regione Piemonte effettua esclusivamente l istruttoria delle domande che sono presentate da cittadini che hanno conseguito il titolo di studio in un paese non comunitario. Si rammenta che una volta ottenuto il rilascio del decreto di riconoscimento da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, per svolgere la professione infermieristica è necessaria l iscrizione presso il Collegio Professionale Infermieri della provincia di residenza entro due anni dalla data di emissione del Decreto. Trascorso tale termine il Decreto non ha più efficacia. L iscrizione al Collegio Infermieri è subordinata al superamento di un apposita prova riguardante la conoscenza della lingua italiana, della deontologia e delle normative regolanti il Sistema Sanitario Nazionale e lo svolgimento della professione in Italia. L'Ufficio, garantisce consulenza agli interessati e provvede a compiere gli atti istruttori per l'emissione, da parte del Ministero della Salute, del Decreto di riconoscimento del titolo. Per informazioni la referente dell Ufficio riconoscimenti presso l Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte - Settore Organizzazione, Personale e formazione risorse umane, con sede in Corso Regina Margherita 153 bis, Torino, è la sig.ra Cirillo Pasqua Telef. 011-432.2353 Fax 011-432.5771 Indirizzo e-mail: pasqua.cirillo@regione.piemonte.it Per tutte le altre professioni sanitarie o relative alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie la domanda di riconoscimento del titolo va presentata, utilizzando lo specifico modello (vedi sito del Ministero www.ministerosalute.it alle voci: Professioni sanitarie - Riconoscimento titoli conseguiti all estero), a: 20

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - dipartimento della qualità - Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie Ufficio IV dell ex Ministero della Salute con sede in Via Giorgio Ribotta n. 5 00144 ROMA Nota sulle traduzioni: La traduzione in lingua italiana può anche essere fatta in Italia; in tale caso necessita della asseverazione, cioè della certificazione di conformità al testo originale, che il traduttore deve richiedere a un Tribunale italiano. La persona che ha fatto la traduzione, dovrà recarsi al Tribunale, presso la Cancelleria della propria giurisdizione. A Torino presso: Tribunale di Torino UFFICIO Asseverazioni C.so Vittorio Emanuele II n. 130, 10138 Torino INGRESSO 1, PIANO SECONDO, STANZA 23304 Tel.: 011/4328012-011/4328011 Orario di apertura al Pubblico: dal Lunedì al Sabato dalle ore 8,30 alle 13,00 presentando i seguenti documenti: - originale del documento tradotto - la traduzione del documento - la carta di identità del traduttore - il permesso di soggiorno e/o la carta di soggiorno del traduttore Davanti al cancelliere, il traduttore giurerà di aver tradotto in maniera fedele dall'originale, il tribunale rilascerà il verbale di tale giuramento. I costi di cancelleria sono: una marca da bollo di 14.62 euro ogni 4 facciate dattiloscritte della traduzione una marca da bollo di 3.10 euro per marca da bollo da apporre sul verbale del giuramento. 4. ALTRE INFORMAZIONI UTILI La richiesta di riconoscimento del titolo di studio conseguito in Paesi extracomunitari può essere avanzata alle Autorità competenti anche se l'interessato non è ancora in Italia. Si tiene conto infatti che l'eventuale riconoscimento rappresenta di fatto il presupposto per poter svolgere attività professionale in Italia e, di conseguenza, per poter richiedere il visto d'ingresso e successivamente il permesso di soggiorno. 21

Annualmente sono definite le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo; quindi i relativi visti di ingresso ed i permessi di soggiorno vengono rilasciati nel rispetto di tali quote. Derogano dal rispetto delle quote gli operatori in possesso del titolo di infermiere assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private, tenuto conto della carenza in Italia di tale figura professionale. La documentazione presentata in originale potrà, al termine della procedura, essere ritirata esclusivamente dall'interessato oppure da persona dallo stesso delegata. In quest'ultimo caso, il delegato dovrà esibire: - delega speciale al ritiro dei documenti; - copia di un valido documento d'identità del delegante; - qualora un unico soggetto sia incaricato del ritiro di documenti appartenenti a più persone, dovrà esibire tante deleghe quanti sono i titolari dei documenti. 22

Sportello Stranieri: per presentazione documentazione per richiesta di riconoscimento del titolo di studio di Infermiere e Tecnico di radiologia conseguiti in un paese non comunitario Azienda Sanitaria A.S.L. T02 Corso Svizzera 164 10149 - TORINO A.S.L.NO Via dei Mille n. 2 28100 NOVARA A.S.L.CN1 Via Ospedali n. 14 12028 SAVIGLIANO (CN) A.S.L.AL Via Venezia n. 16 15100 - ALESSANDRIA REGIONE PIEMONTE Assessorato Tutela della Salute e Sanità Direzione Sanità Sede e riferimento SPORTELLO STRANIERI Ospedale AMEDEO DI SAVOIA Corso Svizzera n. 164-10100 TORINO Palazzina DENIS 1 piano tel. 011 43.93.742 / 778 ricevimento pubblico: giovedì dalle 9,00 alle 13,00 referente: Dott. Francesco CASILE U.R.P, Uffico relazioni con il Pubblico Via dei Mille n. 2-28100 NOVARA tel. 0321 374530 - tel: 0321 374579 ricevimento pubblico: il 2 e il 4 martedì del mese dalle 8,30 alle 10,30 referente: Mediatore Culturale sig. Moutabit Abdelkader Ufficio O.S.R.U. Via Carlo Boggio n. 12 12100 CUNEO tel. 0171 450292 0171 450274 ricevimento pubblico: martedì dalle 10,00 alle 12,00 referente: sig.ra Claudia BERGIA S.C. Medicina Legale c/o Poliambulatorio Patria 1 piano Via Pacinotti n. 38 15100 ALESSANDRIA telef. 0131 307466 fax 0131 307467 ricevimento pubblico: mercoled dalle 10,00 alle 11,00 referente: Sig.ra Carla COLLI Settore Organizzazione, Personale e formazione risorse umane Corso Regina Margherita n. 153 bis 10159 TORINO telef. 011 432 2353 ritiro pratiche concluse: appuntamento telefonico referente: Sig.ra Pasqua CIRILLO e-mail casile@asl3.to.it, ure@asl13.novara.it galberico@asl15.it collicarla@asl20.pi emonte.it pasqua.cirillo@regi one.piemonte.it 23

COLLEGI IPASVI del Piemonte Asti - Via Bigatti, 14 (14100) Asti E-Mail: Asti@ipasvi.it Telefono: 0141/530232 Fax: Alessandria - Via Buonarroti, 16 (15100) Alessandria E-Mail: ipasvial@tin.it Telefono: 0131/218113 Fax: 0131/240208 Biella - Piazza Curiel, 11 (13900 ) Biella E-Mail: Biella@ipasvi.it Telefono: 015/2520536 Fax: 015/2451712 Cuneo - Via Bartolomeo Bruni, 1 (12100 ) Cuneo E-MailCuneo@ipasvi.it Telefono: 0171/67411 Fax: 0171/694663 Novara Verbania - Via Biandrate, 20/B (28100 )Novara E-Mail: Novara@ipasvi.it Telefono: 0321/30237 Fax: 0321/393276 Torino - Via Stellone, 5 (10126 ) Torino E-Mail: Torino@ipasvi.it Telefono: 011/0702648 Fax: 011/0702649 Vercelli - Via Galileo Ferraris, 58 (13100 ) Vercelli E-Mail: Vercelli@ipasvi.it Telefono: 0161/254271 Fax: 0161/255267 Orario: dal lunedì al venerdì 9.00/12.00 lunedì 16.00/18.00 Orario: lunedì e venerdì 9.30/12.00 martedì e giovedì 15.30/18.00 mercoledì chiuso Orario: lunedì 15.00/18.00 mercoledì 10.00/12.00 giovedì 15.00/18.00 Orario: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì 9.00/12.00 lunedì, martedì 15.00/19.00 Orario: lunedì, mercoledì 15.00/17.00 venerdì, sabato 10.00/12.00 Sede decentrata di Verbania Piazza A. Moro, 5 tel. 366/1544544 fax 0323/519578 martedì 15.00/17.00 Orario: lunedì e giovedì 8.00-13.00 / 14.00-19.00 martedì, mercoledì e venerdì 08.00/13.00 Orario: lunedì e mercoledì 15.00/18.00 martedì e giovedì 24

Sono RIFUGIATO POLITICO: come posso ottenere il riconoscimento del titolo? Coloro che sono RIFUGIATI POLITICI e non sono in possesso della documentazione necessaria possono comunque richiedere il riconoscimento del titolo di studio al Ministero competente che li sottoporrà alla verifica della professione mediane una prova attitudinale. Per la documentazione necessaria possono rivolgersi al seguente indirizzo: IL SERVIZIO SOCIALE INTERNAZIONALE www.serviziosocialeinternazionale.org Via Vittorio Veneto, 96 00187 Roma (RM) Telef.: 06 4884640 Le finalità del Servizio Sociale Internazionale, conformemente ai suoi statuti, sono le seguenti: venire in aiuto a coloro che, in conseguenza di una emigrazione forzata o per altri fattori sociali di carattere internazionale, debbono superare difficoltà personali o familiari che necessitano di un intervento professionale coordinato in più paesi o eventualmente di una azione nel Paese di soggiorno degli interessati; Interventi a favore dei rifugiati: Documenti ed iscrizioni universitarie Richiesta asilo La sede del Servizio Sociale Internazionale è a Via degli Scialoja, 18-00196 Telefono +39 06 4884640 Fax +39 06 4817605 E-mail info@serviziosocialeinternazionale.org Gli uffici sono aperti al pubblico: lunedi, mercoledi,venerdi dalle ore 9 alle 12 La richiesta del riconoscimento del titolo di studio di Infermiera o Tecnico di Radiologia può essere presentata alla Regione Piemonte. 25

Sono in possesso di un titolo di studio delle professioni sanitarie conseguito in Italia ed intendo lavorare all estero. Quali sono le procedure per il riconoscimento? I cittadini che, avendo conseguito un titolo professionale dell area sanitaria in Italia, intendono esercitare la propria professione in un altro Paese comunitario, devono inoltrare la domanda di riconoscimento del titolo all'autorità estera competente del Paese. E' possibile che, a tale scopo, le Autorità estere richiedano la presentazione di un "attestato di conformità e del good professional standing" rilasciato dal competente Ministero Italiano. Per richiedere tale attestato: i medici chirurghi, medici specialisti, medici di medicina generale (provvisti di ATTESTATO/DIPLOMA DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE ), veterinari, farmacisti e odontoiatri devono: compilare il MODELLO G1 presentare i documenti indicati nell' ALLEGATO G1 Nota - In assenza di attestato/diploma di formazione specifica in medicina generale, i medici che intendono esercitare l attività di medico di medicina generale in uno dei Paesi dell U.E, essendo titolari di un diritto acquisito all esercizio della stessa, possono richiedere il rilascio del relativo attestato al competente ordine provinciale dei medici chirurghi, previa presentazione della documentazione comprovante il diritto acquisito (art. 30 del D.Lgs. n. 368 del 17.8.99, relativo all attuazione della Direttiva 93/16/CEE del 5.4.93). per tutte le altre professioni, gli interessati devono: compilare il MODELLO G2 presentare i documenti indicati nell' ALLEGATO G2 e inoltrare la richiesta a: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - dipartimento della qualità - Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie Ufficio IV dell ex Ministero della Salute con sede in Via Giorgio Ribotta n. 5 00144 ROMA 26

Ho un titolo di studio diverso dalle Professioni Sanitarie dove mi devo rivolgere? RICONOSCIMENTO DELLE PROFESSIONI ESTERE In Italia le professioni si dividono in due grandi categorie: professioni "regolamentate" dalla legge, e professioni "non-regolamentate". * Professioni regolamentate Sono quelle il cui esercizio è regolato dalla legislazione nazionale. La legge stabilisce sia il titolo di studio per la preparazione teorica indispensabile che i successivi requisiti di addestramento alla pratica della professione (per es. tirocinio e/o Esame di Stato per l abilitazione professionale) e le norme di deontologia professionale. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale estero devono ottenerne il riconoscimento dalla competente autorità italiana allo scopo di poter esercitare legalmente in Italia la professione corrispondente. Per titolo professionale si intende quello che nel Paese che lo ha rilasciato dà diritto ad esercitare una determinata professione regolamentata; si può trattare di un unico titolo o di un insieme di qualifiche grazie a cui la persona ha acquisito la formazione e le competenze teorico-pratiche necessarie allo svolgimento dell attività professionale. L Italia riconosce le qualifiche professionali estere (è il cosiddetto riconoscimento professionale), applicando: - alle qualifiche di provenienza Ue in possesso di cittadini Ue, la legislazione comunitaria; si tratta delle direttive CE, quelle dette di settore (architetti, avvocati, dentisti, farmacisti, infermieri, medici, ostetriche; veterinari) che prevedono il riconoscimento automatico della professione, e i cosiddetti sistemi/direttive generali, secondo le quali l autorità nazionale competente può subordinare il riconoscimento a una misura compensativa (esame attitudinale o tirocinio di adattamento, a scelta del candidato); entro i prossimi due anni tali direttive saranno tutte sostituite da un unica norma, la Dir. 2005/36/CE, approvata di recente; - alle qualifiche di provenienza non-ue in possesso di cittadini non-ue, il DPR 394/99, Artt. 49-50, e il successivo DPR 334/04, con cui si estende ai titoli non-comunitari la possibilità del riconoscimento professionale attraverso misure compensative. * Professioni non-regolamentate Sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere uno specifico titolo di studio. Di conseguenza si tratta di professioni aperte indifferentemente sia ai possessori di titoli di studio italiani che stranieri; chi è in possesso di un titolo estero non ha necessità di ottenerne il riconoscimento legale per potersi inserire nel mercato del lavoro italiano. In Italia NON sono regolamentate professioni quali quelle della pubblicità, della comunicazione, dei vari settori artistici e musicali [per es. arredatore, attore, 27

ballerino/a (danza classica, moderna), cantante (lirico, musica leggera, musica sacra), compositore, direttore d orchestra, musicista (strumentista), decoratore, designer, direttore d orchestra, stilista di moda, pittore, regista, scenografo, scultore, ecc.], della mediazione linguistica (interpreti e traduttori), del marketing, e molte altre ancora. Quali sono le Professioni regolate in Italia e gli uffici competenti per il riconoscimento dei titoli professionali esteri? Lo schema seguente indica le professioni regolate in Italia e gli uffici competenti per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei paesi dell'unione europea, ai sensi delle direttive CE PROFESSIONI Promotori finanziari Operatori turistici (accompagnatori turistici; animatori turistici; guide turistiche; interpreti turistici; guide alpine o speleologiche; aspiranti guide alpine o portatori; guide naturalistiche; istruttori di sci; istruttori nautici; organizzatori congressuali; ecc.) Agenti di cambio; agrotecnici; assistenti sociali; attuari; avvocati e procuratori legali; biologi; chimici; dottori agronomi; dottori commercialisti; dottori fore- stali; geologi; geometri; giornalisti; ingegneri; periti agrari; periti industriali psicologi; ragionieri e periti commerciali; tecnologi alimentari Consulenti in proprietà industriale; mediatori al commercio; periti ed esperti UFFICI CONSOB (Commissione Nazionale Società e Borsa) - Via Isonzo, 19/D - 00161 Roma - tel. 06-84.771 (centr.) Dipartimento del Turismo - Ufficio II/C - c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri - Via della Ferratella in Laterano, 51-00184 Roma - tel. 06-6779.1 (centr.); fax: 06-77.32.347. Sito internet: www.palazzochigi.it Ministero della Giustizia - Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni - Ufficio VII - Via Arenula, 69-70 - 00186 Roma -tel. 06-6885.1 (centr.); fax: 06-68.33.611. Sito internet: www.giustizia.it tel. 06-6885.2314, ufficio per le relazioni esterne. Ministero delle Attività Produttive; Direzione Generale Commercio, Assi-curazioni e Servizi &endash; Div. IV - Via Sallustiana, 53-00187 Roma - tel. 06-47.051 (centr.). Sito internet: www.minindustria.it Esperti di pianificazione territoriale Ministero Infrastrutture e Trasporti - Gabinetto - Piazzale di Porta Pia - 00198 Roma - tel. 06-8482.1 (centr.); 06-84.82. 2237 / 8482.6101; fax 06-8482. 41.22 Consulenti del lavoro Portatori di qualifiche professionali Docenti nelle scuole statali materne, elementari, secondarie e negli istituti artistici (inclusi Conservatori, Accademie di Belle Arti, Isia) Ministero Lavoro e Politiche Sociali - Direzione Generale Rapporti di Lavoro - Via Flavia, 6-00187 Roma - tel. 06-46.831 (centr.); fax: 06-47.88.71.74. Siti internet: www.minlavoro.it / www.europalavoro.it Ministero Lavoro e Politiche Sociali - Ufficio Centrale Orientamento e Formazione Professionale Lavoratori - Div. I - Vicolo D'Aste, 12-00159 Roma - tel. 06-46.831 (centr.); 06-43.58.88.86 (ext.); fax: 06-43.58.84.1. Sito internet: www.minlavoro.it Ministero Istruzione, Università e Ricerca; Direzione Generale del Personale ; Div. I; Via Carcani, 61-00153 Roma - tel. 06-5849.1 (centr.); fax: 06-58.49.5358. Siti internet: www.istruzione.it / www.bdp.it/mpi.htm 28

Assistenti sanitari (odontotecnici; ottici; podologi; ecc.); farmacisti; infermieri; medici chirurghi; medici chirurghi specialisti; odontoiatri; ostetrici; tecnici sanitari (audiometristi; logopedisti; ortottisti; tecnici di laboratorio; tecnici di radiologia medica); terapisti della riabilitazione; veterinari; vigilatrici d'infanzia Istruttori di guida (ufficiali di coperta; ufficiali di macchina); insegnanti di teoria nautica Professioni dello sport Architetti, Ricercatori in università o altri enti pubblici di ricerca Pubblico impiego (eccetto gli insegnanti e il settore sanitario) Ministero della Salute - Dipartimento Professioni Sanitarie - Ufficio III ; Viale dell'industria, 20-00144 Roma - tel. 06-5994.1 (centr.). Sito internet: www.sanita.interbusiness.it Ministero Infrastrutture e Trasporti; Ufficio Lavoro Marittimo e Portuale; Via dell'arte, 16; 00144 Roma - tel. 06-5908.1 (centr.); fax: 06-48.85.085. Ufficio Relazioni con Organi Sportivi - c/o Ministero per i Beni Culturali - Via della Ferratella in Laterano, 51-00184 Roma - tel. 06-6779.1 (centr.). Sito internet: www.palazzochigi.it Ministero Istruzione, Università e Ricerca - Servizio Autonomia Universitaria e Studenti (SAUS) - Ufficio X - Piazzale Kennedy, 20-00144 Roma - tel. 06-5991.1 (centr.). Sito internet: www.murst.it tel. 06-5991.2061 Dipartimento Funzione Pubblica; Presidenza Consiglio Ministri; Corso Vittorio Emanuele II, 116; 00186 Roma - tel. 06-6899.1 (centr.) Sito internet: www.palazzochigi.it Per informazioni generali riguardo ai provvedimenti sull'immigrazione; traduzioni giurate, dichiarazioni di valore; ecc. Ministero Affari Esteri - Piazzale della Farnesina, 1-00194 Roma - tel. 06-3691.1 (centr.). Sito internet: http://www.esteri.it. c.a.: Dott. Aloisio - Direzione Generale Emigrazione e Affari Sociali - Ufficio V 29

Perché è utile farsi riconoscere il titolo di studio? Per cercare un lavoro, per frequentare un corso di formazione professionale, per iscriverti all'università. Il riconoscimento dei titoli disposto dal Ministero della Salute è finalizzato, come detto nei punti precedenti, a consentire lo svolgimento di attività sanitarie, con rapporto di dipendenza o in forma autonoma, nell'ambio del Servizio sanitario nazionale. Diversamente, il riconoscimento dei titoli di studio stranieri per finalità diverse da quelle suddette o la dichiarazione dell'equipollenza del titolo accademico straniero a quello italiano è di competenza dell'università. La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonché l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, sono disposte dall'università, previo accertamento del rispetto dei contingenti previsti per ciascuna professione. Il rispetto delle quote comporta infatti che le dichiarazioni di equipollenza o le ammissioni agli esami possono essere disposte solo previo parere del Ministero della Salute al quale è demandata la verifica del rispetto di tale vincolo. Pertanto, le Università, prima di dichiarare l'equipollenza di un titolo conseguito in un Paese extracomunitario o di ammettere un cittadino extracomunitario agli esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, devono acquisire il parere preventivo del Ministero della Salute. Se il parere è negativo, non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni. Come posso richiedere l equipollenza del titolo di studio? Prima di tutto bisogna confrontare il sistema scolastico del Paese dove si è conseguito il titolo di studio con il sistema scolastico italiano. Un titolo di studio conseguito all'estero ha valore solo se si ottiene il riconoscimento dalle autorità italiane competenti. 30

LA SCUOLA ITALIANA In Italia dai 5 anni e mezzo o dai 6 anni si deve andare a scuola. Per 5 anni si frequenta la SCUOLA PRIMARIA; per altri 3 anni si frequenta la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO che, al termine, prevede l'esame di Stato. La scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado vengono denominate PRIMO CICLO. Dopo la Scuola Secondaria di Primo Grado hai il Diritto/Dovere di proseguire nella tua formazione fino a 18 anni: puoi infatti seguire un percorso di istruzione/formazione. Istruzione/formazione: se hai meno di quindici anni -: iscrizione ad una SCUOLA secondaria di secondo grado con la frequenza di un corso tradizionale o di un corso di biennio integrato se hai tra i 15 e 18 anni -: iscrizione ad una SCUOLA secondaria di secondo grado con la frequenza di un corso tradizionale o di un corso di biennio integrato oppure iscrizione ad un CORSO di formazione professionale Dopo i 15 anni si può anche decidere di andare a lavorare con un contratto di APPRENDISTATO o con altri contratti di lavoro previsti dalle leggi in vigore. Nota: Il contratto di apprendistato diretto al compimento del diritto-dovere di istruzione e formazione è la forma più elementare di contratto di apprendistato diretta alla formazione dei giovani che abbiano compiuto 15 anni. Il contratto ha una durata fino a 3 anni, può riguardare qualsiasi settore dell attività lavorativa e consente l acquisizione di crediti formativi. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e contenere: la prestazione lavorativa oggetto del contratto, il piano formativo individuale e la qualifica da conseguire. Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro potrà recedere dal rapporto di lavoro ai sensi dell art.2118 c.c. La formazione dovrà essere sia interna che esterna all azienda. Questi percorsi consentono di formarsi fino ai 18 anni e vengono denominati SECONDO CICLO. SE NON SI HA LA CITTADINANZA ITALIANA: - Riconoscimento dell'obbligo scolastico (diploma di superamento dell'esame di stato a conclusione della scuola secondaria di primo grado) Si può ottenere la dichiarazione di assolvimento dell'obbligo scolastico solo se si ha frequentato un percorso di studi di pari grado e durata o di grado superiore nel paese di origine e se si è in possesso della dichiarazione di valore rilasciata dall'ambasciata o consolato italiano del paese di origine. - Riconoscimento del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado I cittadini non comunitari (senza cittadinanza italiana) non possono ottenere la certificazione di equipollenza del titolo di studio conseguito nel paese di origine. 31

Per poter utilizzare il titolo di studio si deve essere in possesso di uno o entrambi i documenti sotto indicati: - dichiarazione di valore del titolo di studio. E un documento ufficiale che descrive un diploma o una laurea conferita ad una persona da scuola o università di un paese non italiano. Si richiede solo all'ambasciata o consolato italiano del paese di origine. In ambasciata o consolato si può richiedere anche la traduzione integrale del titolo, delle materie studiate, degli anni di frequenza, esami sostenuti, votazione ottenuta e ogni altra documentazione utile rilasciata dall'istituto scolastico frequentato nel paese di origine. Se non si è in possesso questa traduzione si può fare una traduzione giurata di tutti questi documenti presso un tribunale italiano. Nota: - TRADUZIONE GIURATA in lingua italiana del titolo di studio. Documento rilasciato esclusivamente da un tribunale italiano SE SI HA LA CITTADINANZA ITALIANA: - Riconoscimento dell'obbligo scolastico (diploma di superamento dell'esame di stato a conclusione della scuola secondaria di primo grado) Si Può ottenere la dichiarazione di assolvimento dell'obbligo scolastico solo se si ha frequentato un percorso di studi di pari grado e durata o di grado superiore nel paese di origine e se s iè in possesso della dichiarazione di valore rilasciata dall'ambasciata o consolato italiano del paese di origine. - Riconoscimento del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado I cittadini comunitari (stati membri della comunità Europea) possono ottenere la certificazione di equipollenza del titolo di studio. Per ottenere l'equipollenza del titolo si deve essere in possesso dei documenti sotto indicati: - dichiarazione di valore del titolo di studio. E un documento ufficiale che descrive un diploma o una laurea conferita ad una persona da scuola o università di un paese non italiano. Si richiede solo all'ambasciata o consolato italiano del tuo paese di origine. In ambasciata o consolato si può richiedere anche la traduzione integrale del titolo, delle materie studiate, degli anni di frequenza, degli esami sostenuti, della votazione ottenuta e ogni altra documentazione utile rilasciata dall'istituto scolastico frequentato nel paese di origine. Se non so possiede questa traduzione si può richiedere una traduzione giurata di tutti questi documenti presso un tribunale italiano. Questi documenti vanno presentati presso l'ufficio Scolastico Provinciale U.S.P nella provincia di residenza. A Torino l ufficio ha sede in Via Coazze n. 18 ufficio equipollenze (piano 6 ) il responsabile, dott. Alongi, riceve nei seguenti giorni: lu - mer 14,30 / 16,00 ma gio ve 1,00 / 13,00 telef. 011 / 44 04 370 32

altre sedi degli UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI USP ALESSANDRIA Via Gentilini 3-15100 Alessandria usp.al@istruzione.it 0131/222691 incarico principale: dott.ssa Paola d'alessandro - Dirigente USP ASTI usp.at@istruzione.it 0141/537911 incarico di reggenza: dott. Francesco Contino - Dirigente USP BIELLA usp.bi@istruzione.it 015/8484811 incarico principale: dott. Piergiorgio Giannone - Dirigente USP CUNEO usp.cn@istruzione.it 0171/318411 incarico principale: dott. Stefano Andreoli - Dirigente USP NOVARA usp.no@istruzione.it 0321/396811 incarico principale: dott. Giuseppe Bordonaro - Dirigente USP TORINO usp.to@istruzione.it 011/4404311 incarico di reggenza: dott. Paolo Iennaco - Dirigente USP VERBANIA usp.vb@istruzione.it 0323/402922 incarico di reggenza: dott.ssa Franca Giordano - Funzionario area III USP VERCELLI usp.vc@istruzione.it 0161/228711 incarico principale: dott. Antonio Catania - Dirigente 33

Come ottenere la Traduzione Giurata del Titolo di Studio Per prima cosa occorre trovare qualcuno che conosca bene sia la lingua del paese di provenienza sia la lingua italiana: può essere un parente, un amico, una persona che conosci, l'importante è che sia in regola con i documenti di identità ed il permesso di soggiorno oppure un traduttore ufficiale, cioè iscritto nell'elenco dei traduttori del Tribunale. Questa persona dovrà tradurre per iscritto il documento originale che certifica il tuo percorso di studi. La persona che ha fatto la traduzione, dovrà recarsi al Tribunale, presso la Cancelleria della propria giurisdizione. A Torino puoi rivolgerti presso: Tribunale di Torino UFFICIO Asseverazioni C.so Vittorio Emanuele II n. 130, 10138 Torino INGRESSO 1, PIANO SECONDO, STANZA 23304 Tel.: 011/4328012-011/4328011 Orario di apertura al Pubblico: dal Lunedì al Sabato dalle ore 8,30 alle 13,00 presentando i seguenti documenti: titolo di studio in originale una fotocopia del titolo la traduzione del titolo la carta di identità del traduttore il permesso di soggiorno e/o la carta di soggiorno del traduttore Davanti al cancelliere, il traduttore giurerà di aver tradotto in maniera fedele dall'originale, il tribunale rilascerà il verbale di tale giuramento. I costi di cancelleria sono: una marca da bollo di 14.62 euro ogni 4 facciate dattiloscritte della traduzione una marca da bollo di 3.10 euro per marca da bollo da apporre sul verbale del giuramento. 34