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STATUTO DELLA CONFRATERNITA MARIA SS. ANNUNZIATA CON SEDE IN TROINA (EN) C/O PARROCCHIA MARIA SS. DEI. CARMELO VIA VITTORIO EMANUELE C.F. 90001820860 I ISTITUZIONE NATURA - FINE Art. I Esiste fin dal 1545 nella Parrocchia Maria SS. del Carmelo in Eroina la Confraternita MARIA SS. ANNUNZIATA. Art. 2 par: I La Confraternita è un associazione laicale pubblica di fedeli d ambo i sessi, i quali tendono comunitariamente allo esercizio delle virtù cristiane spirituali e temporali e intendono promuovere I incremento del culto pubblico e godere dei vantaggi derivanti dalla loro associazione. Essa, pertanto, ha come scopi principali: a. promuovere tra i soci I esercizio della vita cristiana: b. promuovere attività caritative specifiche. così come (la regolamento; e. provvedere al culto (iella Chiesa. nella quale ha sede, previa intesa con il Parroco: d. rendersi disponibili e presenti alle iniziative comunitarie promosse dalla Chiesa locale: e. mantenere viva la partecipazione alle processioni, secondo l uso locale: E garantire ai propri defunti le più decorose onoranze funebri. Art. 3 par: I Art. 4 II - ORGANIZZAZIONE La Confraternita può intraprendere spontaneamente quelle iniziative che sono confacenti alla stia indole, essa è retta a norma del presente Statuto e sotto la competente autorità ecclesiastica. Qualsiasi modifica dello Statuto richiede l approvazione dell assemblea dei con- frati a maggioranza assoluta e la ratifica dell Ordinario. La divisa dei confrati è costituita da: sacco, cordone, visiera e guanti di colore bianco, mantella di colore celeste con bordura di colore arancione. Eventuali modifiche, se necessarie ed opportune. de ono essere deliberate dall Assemblea dei soci e ratificate dall Ordinario.

Art. 5 par: I Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 La Confraternita è guidata spiritualmente dal Cappellano. Il governo della medesima è esercitato dai seguenti organi: a. l Assemblea dei con fiuti in regola con le norme statutarie e con la quota associativa: b. il Consiglio di Amministrazione. L Assemblea generale ha convocazioni ordinarie e straordinarie. a. l Assemblea ordinaria si riunisce tre volte l anno. di cui una la domenica precedente il giorno 25 marzo di ogni anno (ricorrenza della SS. Annunziata). b. l Assemblea straordinaria è convocata per motivi straordinari dal Governatore, sentito il Consiglio di Amministrazione, o a richiesta di almeno un ottavo dei soci. L Assemblea generale è convocata dal Governatore con un ordine del giorno deliberato dal Consiglio di amministrazione. La convocazione avviene mediante avviso scritto e con le modalità fissate dal regolamento. Ogni confrate maggiorenne è tenuto a partecipare all assemblea ed ha diritto a voto attivo e passivo. L Assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti con la partecipazione della metà più uno (lei confrati aventi diritto al voto. In mancanza di numero legale l assemblea si rinvia in seconda convocazione o nello stesso giorno a distanza di qualche ora o in altro giorno. In seconda convocazione sarà valida la maggioranza dei presenti. Art. 10 La votazione può essere a scrutinio segreto o palese. Sarà sempre a scrutinio segreto quando si tratta di rinnovare il Consiglio di amministrazione, di argomenti riguardanti le persone o di gravi provvedimenti a carico di qualche confrate. Art. 11 Tutte le delibere adottate dall assemblea devono essere trasmesse in duplice copia alla Curia Vescovile per la ratifica da parte dell Ordinario diocesano. Art. 12 par: 1 Il Consiglio di amministrazione è composto dal Governatore, da n.2 Congiunti,da n.9 Consiglieri. E un servizio speciale quello dei revisori dei conti. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da n.3 Revisori effettivi e n.2 supplenti. Il Governatore, i Congiunti. i Consiglieri ed i Revisori dei conti sono eletti dall Assemblea il Segretario è nominato dal Governatore fra i confrati. Il Cassiere è eletto dal Consiglio d Amministrazione fra i confrati. Art. 13 Il Consiglio di amministrazione sarà rinnovato ogni tre anni.

Art. 14 Il Cappellano è nominato dal Vescovo. III. COMPITI DEL CAPPELLANO E DEGLI AMMINISTRATORI Art. 15 Il Cappellano guida spiritualmente la Confraternita, partecipa alle assemblee degli associati senza diritto al voto e senza interferire negli affari interni della Confraternita. A lui spetta l istruzione e la formazione religiosa dei confrati. Art. 16 Il Governatore guida la Confraternita, e ne è il rappresentante legale. Svolge il suo servizio con lo spirito del buon padre di famiglia, coadiuvato dai Congiunti. In casi di impedimento è sostituito dal 1 Congiunto e qualora anche questi fosse impedito dal 2 Congiunto. ed in mancanza dal Consigliere più anziano. Art. 17 Spetta al Governatore indire assemblee, attuarne le delibere, presiedere il Consiglio di amministrazione, promuovere e incrementare le attività della Confraternita, vigilare sulla retta amministrazione e sulla condotta dei confrati. Art. 18 I Congiunti coadiuvano il Governatore a norma dell art,16 di questo Statuto, Art. 19 Il Segretario tiene aggiornato il registro dei confrati, cura la corrispondenza, redige i verbali dell assemblea, tiene in ordine l archivio. Stende le delibere in doppia copia e le trasmette alla Curia Vescovile per l approvazione. Art. 20 Il Cassiere tiene sempre aggiornato il libro-cassa ed effettua i pagamenti dietro regolare mandato, firmato dal Governatore e dal Segretario. Riscuote la quota annuale dei confrati rilasciando regolare ricevuta, notifica al Segretario i nomi dei confrati morosi specialmente in occasione delle elezioni. Le somme riscosse, trattenendo il necessario per le spese correnti, vengono depositate in banca o presso l ufficio Postale, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione. A fine anno darà la relazione finanziaria al Consiglio d amministrazione, consegnerà al Segretario tutta la documentazione contabile per l archiviazione. Art. 21 I Revisori dei conti hanno il compito di verificare il bilancio consuntivo, controllano i registri ed i documenti probativi delle spese dell anno finanziario concluso. Il bilancio consuntivo sottoscritto dai Revisori dei conti sarà presentato per l approvazione nella 1^ assemblea ordinaria dell anno successivo (vedi art. 6).

IV I CONFRATI E LA LORO AMMISSIONE Art. 22 Possono essere ammessi a far parte della Confraternita i battezzati, uomini e donne, che abbiano compiuto il 18 anno di età e completato il periodo dell iniziazione cristiana, I figli e le figlie dei confrati, compiuta la maggiore età, sono ammessi di diritto a far parte della Confraternita, previo versamento della quota di ammissione (paravanti) stabilita dalla assemblea dei confrati, Art. 23 Non possono essere ammessi alla Confraternita coloro che hanno pubblicamente abbandonato la fede cattolica, che si sono allontanati dalla comunione ecclesiastica e chi è irretito da scomunica. Art. 24 Si tenga presente che i confrati che vengono a trovarsi in situazioni matrimoniali irregolari ossia: separati, divorziati non risposati. divorziati risposati, sposati solo civilmente, conviventi, pur non essendo in piena comunione con la Chiesa, tuttavia essi ne fanno parte e proprio per loro è necessario che la comunità si mostri Madre nella verità e nella carità. Tale spirito deve essere salvaguardato soprattutto dal Governatore affinché la frequenza alla Confraternita possa diventare motivo di sostegno e di conforto. Art. 25 Per entrare a far parte della Confraternita si deve presentare domanda scritta al Governatore, allegando l attestato del Parroco, Il Governatore riferirà al Consiglio di amministrazione. in seno al quale si desidera se inserire o meno la richiesta di ammissione all ordine del giorno della riunione di assemblea. In caso di voto favorevole dell assemblea il richiedente acquisterà. a tutti gli effetti, la qualità di confrate, previo pagamento della quota di ingresso prevista e dopo aver completato il periodo dell iniziazione cristiana, Il maestro dei novizi cura la formazione dei novizi al fine di trasmettere loro lo spirito della confraternita. Art. 26 I confrati hanno diritto di essere aiutati, secondo lo spirito della Confraternita, a crescere nella vita cristiana e nel carisma specifico della Confraternita. Pertanto il Cappellano avrà cura dì organizzare, nei tempi adatti, riunioni formative, Art. 27 I confrati hanno diritto di voce attiva e passiva al compì mento del 18 anno di età. eccetto che non siano stati privati per colpa o siano in mora con i pagamenti dovuti. Art. 28 I confrati che hanno pubblicamente abbandonato la fede cattolica, si sono allontanati dalla comunione ecclesiastica o sono irretiti da scomunica, perdono tutti i diritti propri degli appartenenti alla Confraternita salva la facoltà di ricorso all autorità ecclesiastica competente ed il diritto di sepoltura nella cappella purché in regola con le annuali quote sociali e le eventuali contribuzioni straordinarie.

Art. 29 Alla morte di un confrate. la Confraternita provvederà a far celebrare una Santa Messa in suffragio del defunto e a dargli un degna sepoltura nella cappella cimiteriale. così come da regolamento. Art. 30 Par: 1 E dovere dei confrati intervenire: a. Alle assemblee ordinarie e straordinarie di tutti i confrati. b. Alle processioni del Corpo del Signore, e a tutte quelle che sono previste dagli tisi e dalle tradizioni locali: e. Alle eventuali attività caritative. E bene che partecipino agli esercizi spirituali che si tengono prima della Pasqua nella Chiesa Madre o nelle relative Parrocchie. Par: II La Confraternita avrà nelle processioni la precedenza secondo antichità di fondazione e secondo le tradizioni locali. Art. 31 All atto dell ammissione il neo confratc dovrà corrispondere la quota di ingresso e annualmente la somma deliberata dall assemblea dei coafrati. Inoltre è stio dovere contribuirc alle spese straordinarie della Confraternita. Sia inoltre sensibile alle necessità (lei poveri. VI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Art. 32 Il confrate che non ha versato la quota prevista. se rimarrà moroso anche a seguito di invito a regolarizzare la propria posizione debitoria, trascorsi 5 anni. sarà espulso dalla Confraternita con provvedimento del consiglio di amministrazione. Art. 33 Nei casi di gravi trasgressione degli obblighi previsti dallo Statuto, possono essere adottati i seguenti provvedimenti: a. Ammonizione: b. Sanzione pecuniaria: e. Sospensione dei diritti e dei benefici per un periodo adeguato all infrazione, non superiore ad un anno d. espulsione con i quali si perdono tutti i diritti e i benefici derivanti dall appartenenza alla Confraternita. I provvedimenti di cui al le lettere a. b, e possano essere adottati dal Consiglio dì amministrazione, mentre l espulsione deve essere deliberata dall assemblea e ratificata dall Ordinario. Art. 34 I provvedimenti di cui all art.31 possono essere adottati nei casi previsti dal regolamento interno.

Art. 35 Nessuno legittimamente iscritti può essere espulso se non per giusta causa, a norma del Diritto e dello Statuto. Art. 36 Il Governatore e i membri del Consiglio di amministrazione possono essere dimessi all assemblea dei soci. per grave colpa e non senza aver sentito le loro giustificazioni. Art. 37 In circostanze speciali, se lo richiedono gravi motivi, l Ordinario può nominare un Commissario, che diriga temporaneamente la Confraternita. Art. 38 Contro tutti i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso all Ordinario, che deciderà a norma del Diritto e dello Statuto. VII I BENI TEMPORALI DELLA CONFRATERNITA Art. 39 Par. 1 L amministrazione ordinaria dei beni della Confraternita compete al Consiglio di Amministrazione della stessa, il quale tiene informata l assemblea dei Confrati. Obbligo del Consiglio di Amministrazione è anche quello di redigere annualmente il bilancio consuntivo. La decisione sugli atti di straordinaria amministrazione, compresa l approvazione del bilancio consuntivo, spettano all assemblea dei confrati, Il bilancio consuntivo dovrò essere presentato alla Curia Vescovile entro il mese di marzo. Par. 2 Sono da considerarsi atti dì straordinaria amministrazione anche quelli stabiliti dalla Conferenza Episcopale Italiana C.E.I. e dal Vescovo Diocesano; per detti atti occorre il consenso dell assemblea e I autorizzazione scritta dall Ordinario. Art. 40 La Confraternita che è in possesso della personalità giuridica civile, è proprietaria dinnanzi allo Stato dei beni immobili e mobili ad essa intestati a norma del Diritto: è soggetto capace di acquistare. possedere, amministrare, alienare, ereditare i beni, secondo i fini clic le sono propri. Art. 41 Essendo la Confraternita persona giuridica pubblica, i suoi beni sono di natura ecclesiastica e sono amministrati a norma del Diritto Canonico e de] presente Statuto. Art. 42 Il Segretario deve depositare presso l Ufficio Amministrativo Diocesano l inventario di tutti i beni mobili e immobili, specie di quelli preziosi per valore storico e artistico; ogni variazione intervenuta nel patrimonio devo essere comunicata in Curia Vescovile al] atto della presentazione del bilancio consuntivo.

Art. 43 Qualora la Confraternita si estingua, ossia quando rimangono meno di tre associati, i beni saranno destinati a norma del Diritto. Art. 44 Per quanto non espressamente previsto in questo Statuto valgono le norme del Codice dì Diritto Canonico. Art. 45 Il presente statuto entra in vigore dopo l approvazione dell Ordinario. Art. 46 La Confraternita entro un anno dall approvazione dello statuto da parte dell - Ordinario predisporrà un regolamento di attuazione che sarà sottoposto all Ordinario per l approvazione.