BUONI SOCIALI DISTRETTUALI MIRATI AL SOSTEGNO DELLA DOMICILIARIETA - ANNO 2011 (D.G.R. IX/889 del 1 dicembre 2010) Art. 1 - PREMESSA 1. Il buono sociale distrettuale mirato al sostegno della domiciliarità persegue la finalità di sostenere e qualificare il lavoro di cura a domicilio partendo da due presupposti: da una parte la domanda di cura in aumento che rimane inevasa, dall altra l emergere di un bisogno, sempre più in crescita, di occupazione e di inserimento sociale da parte di soggetti, in maggioranza immigrati, per i quali l assistenza privata a cittadini non autosufficienti costituisce una delle strategie più diffuse per accedere ad un impiego. 2. L erogazione del buono sociale distrettuale mirato non è dovuto ma è subordinato alle effettive risorse stanziate dall Assemblea dei Sindaci del Distretto di Carate Brianza. Art. 2 - FINALITÀ DEL BUONO SOCIALE DISTRETTUALE Il buono sociale distrettuale mirato al sostegno della domiciliarità è finalizzato a: - favorire la permanenza al domicilio delle persone non autosufficienti per cause legate all età o allo stato di disabilità fisica, psichica o sensoriale, limitando o ritardando il ricorso al ricovero in strutture di tipo residenziale; - aumentare il numero dei soggetti assistiti al domicilio; - migliorare la qualità dell assistenza erogata; - ampliare la flessibilità dei sistemi di offerta; - garantire un attenzione maggiore ai bisogni ed alle preferenze individuali. Art. 3 - DESTINATARI Il buono sociale distrettuale è destinato alle seguenti tipologie di persone residenti nei singoli Comuni dell Ambito di Carate Brianza che, per l assistenza domiciliare, si avvalgono della collaborazione di una o più assistenti familiari, formalizzata in un regolare contratto di lavoro: - adulti ed anziani non autosufficienti parziali o totali, - malati terminali o affetti da gravi patologie, - disabili e portatori di handicap. Art. 4 - VINCOLI PER L EROGAZIONE DEI BUONI DISTRETTUALI MIRATI AL SOSTEGNO DELLA DOMICILIARIETA 1. Le prestazioni assistenziali, da garantirsi da parte del personale badante, consistono in: - cura dell igiene personale, - aiuto nell alzata e messa a letto, - aiuto nell assunzione e/o somministrazione dei pasti, - assistenza e aiuto nella deambulazione, mobilizzazione, vestizione e nella gestione delle altre attività quotidiane, - prevenzione delle piaghe da decubito, - controllo e sorveglianza diurna e per il riposo notturno, - aiuto o controllo nell espletamento delle normali attività quotidiane, sia all interno dell abitazione sia in rapporto con l esterno, 1
- mobilità sul territorio, - assistenza ad personam presso luoghi esterni al domicilio. 2. Il buono è destinato esclusivamente alla copertura degli oneri per l assistenza resa alle categorie di utenza indicate al precedente art. 3. Tali prestazioni devono essere rese da personale badante in possesso di regolare contratto di lavoro. 3. Deve inoltre essere individuato, all interno o all esterno della famiglia, un soggetto di riferimento quale interlocutore privilegiato per la stesura del patto assistenziale. Art. 5 AVENTI DIRITTO 1. Hanno diritto all erogazione del buono i soggetti che hanno presentato domanda, secondo i termini del bando, in possesso dei requisiti richiesti e risultati in posizione utile nella graduatoria, sino ad esaurimento delle risorse disponibili. 2. La graduatoria distrettuale è stilata sulla base dei seguenti parametri: - l intensità del bisogno assistenziale (numero ore di assistenza giornaliere/settimanali); - la presenza/assenza di reti familiari; - le condizioni economiche sulla base dell indicatore I.S.E.E. e altri redditi esenti IRPEF. 3. La graduatoria sarà formulata in ordine decrescente punteggiando i tre parametri secondo le modalità di attribuzione del punteggio allegate al presente regolamento. 4. Non sono ammessi all erogazione del buono sociale distrettuale: - i singoli o i nuclei familiari aventi I.S.E.E. superiore ad euro 22.500,00; - i singoli o i nuclei familiari che si avvalgono di assistente familiare con contratto inferiore a 24 ore settimanali. 5. È, altresì, escluso dal godimento del buono l interessato che abbia già usufruito o che usufruirà successivamente, nell anno 2011, di buoni erogati da Enti Pubblici a sostegno della domiciliarità. Art. 6 ENTITA E DURATA DEL BUONO 1. I buoni sociali distrettuali mirati al sostegno della domiciliarità possono avere un importo mensile compreso fra euro 250,00 ed 350,00 e sono finalizzati alla contribuzione per le spese per personale badante con regolare contratto di lavoro superore a 24 ore settimanali. 2. La quantificazione del valore del buono è legata alla fascia ISEE e al bisogno assistenziale del beneficiario secondo la seguente tabella: I.S.E.E. da 0 a 6.000 I.S.E.E. da 6.001 a I.S.E.E. da 12.001 a 12.000 22.500 54 ore settimanali 350 mensili 330 mensili 310 mensili Da 40 a 53 ore settimanali 330 mensili 300 mensili 280 mensili Da 24 a 39 ore settimanali 310 mensili 280 mensili 250 mensili 3. Il riconoscimento del diritto al titolo sociale è relativo al periodo compreso tra aprile 2011 e dicembre 2011, per un massimo di nove mensilità, e comunque rapportato alla durata del contratto di lavoro. In caso di 2
avanzo di fondi saranno prorogati i mesi o frazioni di mese di fruizione dei buoni a favore dei beneficiari, sino ad esaurimento delle risorse. 4. In caso di modifica delle condizioni contrattuali o della fascia I.S.E.E. il valore del buono sarà rivisto in base alla tabella di cui al comma 2. 5. L erogazione del buono avverrà in rate trimestrali successivamente alla verifica del regolare versamento degli oneri contributivi di ciascun trimestre. 6. Il richiedente e/o la persona di riferimento si impegna a consegnare trimestralmente la documentazione atta a comprovare l avvenuto pagamento degli oneri retributivi per l intero periodo di validità del buono. Qualora dalla ricevuta di versamento dei contributi risulti un impiego del personale bandate inferiore rispetto al bisogno assistenziale dichiarato nelle domanda di partecipazione al bando, l importo del buono sarà ridotto proporzionalmente alle ore effettivamente lavorate. Nulla sarà dovuto per i periodi in cui il numero di ore lavorative settimanali risulta inferiore a 24 ore settimanali. 7. Al fine del calcolo dell importo del buono per periodi di validità contrattuali inferiori alla durata mensile si procederà ad arrotondamenti per frazioni quindicinali. ART. 7 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 1. La domanda per l erogazione del buono sociale distrettuale mirato al sostegno della domiciliarità, redatta esclusivamente sull apposito modulo allegato, deve essere presentata al Comune di residenza nel periodo compreso tra il 1 e il 30 aprile 2011 (fa fede la data indicata dal protocollo comunale). 2. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente e dalla persona di riferimento, pena la nullità della stessa. 3. Nella domanda devono essere indicate le modalità di riscossione del buono. 4. Il richiedente deve dichiarare, pena esclusione dalla partecipazione al bando, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: - la propria permanenza presso il domicilio; - la non fruizione, nell anno in corso, di buoni a sostegno della domiciliarità erogati da enti pubblici (Provincia, Comune, Regione, ); - eventuali entrate, non indicate nella DSU ma che costituiscono reddito anche se non soggetto a ritenute IRPEF; - la composizione del proprio nucleo familiare, secondo lo schema inserito nelle domanda. 5. Il richiedente deve altresì dichiarare di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, potrebbero essere eseguiti controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando, a tal fine, il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio; nonché di essere a conoscenza che i dati e le informazioni inerenti la dichiarazione I.S.E.E., secondo quanto sopra specificato, vengono trattati e gestiti dal Comune e dall Ufficio di Piano, mediante collegamenti informatici, nel rispetto del Decreto Legislativo 196/03. 6. All istanza per l accesso devono essere allegati: 3
- verbale di invalidità rilasciato dalla commissione sanitaria dell ASL - copia di un documento d identità - contratto di lavoro di regolare assunzione di personale assistente soggetti non autosufficienti da cui si evinca il numero di ore di impiego settimanale corredato dalla comunicazione all INPS opportunamente protocollata o accompagnata dalla ricevuta dell invio telematico oppure dalla copia dell ultimo versamento dei contributi; - l attestazione I.S.E.E. corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica debitamente compilata, a norma della Legge 4.1.1968, n. 15, del DPR 445 del 28.12.00 e successive integrazioni e modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.). 7. Sarà cura del richiedente segnalare eventuali variazioni significative anagrafiche, reddituali e patrimoniali. ART. 8 - DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE 1. La valutazione della situazione economica di chi richiede il buono sociale distrettuale è determinata con riferimento al nucleo familiare quale risulta alla data della presentazione della domanda e come definito dal D.P.C.M. n. 242 del 4.4.01. 2. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare, (secondo quanto risulta dallo stato di famiglia) composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF. ART. 9 - PROCEDURA PER L EROGAZIONE DEI BUONI SOCIALI DISTRETTUALI MIRATI AL SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ 1. Il buono sociale distrettuale mirato al sostegno della domiciliarità viene erogato nel rispetto delle seguenti procedure: - le amministrazioni comunali, con i mezzi consueti e formali pubblicizzano le modalità di accesso e di erogazione del titolo socio assistenziale; - il servizio di segretariato sociale di ciascun Comune, nei giorni ed orari di ricevimento pubblico, distribuisce i moduli ed accoglie le richieste di accesso al titolo sociale corredate di numero di protocollo, fornendo le prime informazioni all utente sulle condizioni, criteri e vincoli previsti dal regolamento per l accesso a tale beneficio; - il servizio sociale comunale si impegna a trasmettere all Ufficio di Piano, entro e non oltre la data del 6 maggio 2011, tutte le istanze pervenute con i relativi allegati; - l Ufficio di Piano, tramite apposita commissione esaminatrice istituita all uopo, si occupa di redigere le graduatorie dei beneficiari in base al punteggio ottenuto dagli stessi, nonché di definire l entità dei singoli buoni assegnati in conformità con le risorse disponibili. Si occupa, quindi, della comunicazione dell esito all interessato, nonché al relativo Comune di residenza e provvede alla materiale liquidazione degli importi spettanti. Qualora non esistano le condizioni per l accoglimento della domanda, l Ufficio di Piano comunicherà al richiedente e, per conoscenza, al Comune di residenza, l esito negativo precisando i motivi che lo giustificano; - il servizio sociale comunale avrà cura di monitorare e verificare gli interventi a cui concorre il buono sociale, affinché rientrino all interno del patto assistenziale definito con la persona assistita o la sua famiglia, secondo quanto previsto dalla D.G.R. IX/889 del 1 dicembre 2010; si occuperà, altresì, dell acquisizione periodica, per l intera durata di validità del buono, della documentazione relativa al pagamento degli oneri contributivi informando l Ufficio di Piano in merito ad eventuali 4
variazioni. Infine, il servizio sociale comunale si impegna a verificare la formazione e l aggiornamento dell assistente familiare. 2. L acquisizione ed il trattamento dei dati personali e sensibili relativi alla posizione sanitaria e reddituale avverranno nel pieno rispetto del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali. Art. 11 - DECADENZA O SOSPENSIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI 1. Il diritto all erogazione del buono distrettuale mirato al sostegno della domiciliarità decade in caso di: - ricovero definitivo in strutture di tipo residenziale; - trasferimento di residenza del beneficiario in un Comune che non rientra tra i comuni dell Ambito di Carate Brianza; - cessazione o interruzione del contratto di lavoro relativo al personale badante; - mancato pagamento degli oneri retributivi. 2. Nel caso in cui il beneficiario trasferisca la propria residenza in un altro Comune appartenente all Ambito di Carate Brianza, gli adempimenti derivanti dal presente regolamento diventano di competenza del Comune di nuova residenza. 3. In caso di sospensione della retribuzione al personale badante per assenza dello stesso, interruzione della prestazione o per ricovero del beneficiario in ospedale, in istituto di riabilitazione o in strutture residenziali per ricovero di sollievo, per un periodo pari o superiore a 2 settimane contributive nel trimestre, il buono viene sospeso in relazione alla durata dell interruzione della prestazione lavorativa. Sono escluse le strutture di tipo semi-residenziale e centri diurni integrati. 4. La sospensione del buono si rinnova per ogni successivo e ulteriore periodo di interruzione della prestazione pari a 2 settimane. 5. Dopo la presentazione della domanda il richiedente ha l obbligo di comunicare all Ufficio di Piano, mediante il servizio sociale del Comune di residenza, ogni variazione che possa comportare la decadenza del diritto a tale beneficio. ART. 12 - APPLICAZIONE E DECORRENZA 1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate, sia dallo Stato che dalla Regione in relazione all ISEE, troveranno applicazione previa modifica del presente regolamento, se non immediatamente attuabili. ART. 13 - CONTROLLI E SANZIONI 1. L Ufficio di Piano potrà stipulare convenzioni o protocolli di intesa operativi con la Guardia di Finanza per l effettuazione dei controlli relativi alla veridicità di quanto dichiarato. Tali controlli potranno essere effettuati anche attraverso scambi di dati e informazioni con altre pubbliche Amministrazioni. Per le funzioni di controllo potrà essere richiesta al cittadino la documentazione necessaria, ad eccezione di quella già in possesso della Pubblica Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 445/2000. 5
2. In caso di accertata non veridicità delle informazioni fornite a danno della Pubblica Amministrazione, fermo restando l attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali (DPR 445 del 28.12.2000), l Amministrazione Comunale provvederà alla sospensione dell erogazione, nonché alla eventuale riscossione coattiva delle somme non dovute. 6
ALLEGATO: MODALITA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 1) VALUTAZIONE DEL BISOGNO ASSISTENZIALE Contratto di 54 ore settimanali Contratto da 40 a 53 ore settimanali Contratto da 24 a 39 ore settimanali 45 punti 30 punti 10 punti 2) VALUTAZIONE DELL INQUADRAMENTO CONTRATTUALE Livello C super o superiore del vigente CCNL disciplinante il rapporto di lavoro domestico 10 punti 3) RETI FAMILIARI - Per utente anziano over 65 TIPOLOGIA L interessato vive da solo o con il coniuge o con un familiare ma non ha figli L interessato ha un figlio solo (sia convivente che no) 20 L interessato ha più figli 15 - Per utente disabile: TIPOLOGIA L interessato vive da solo o con il/i genitore/i con più di 65 PUNTI 25 PUNTI 25 anni (non ha fratelli) L interessato ha un unico familiare di riferimento 20 L interessato ha più familiari di riferimento 15 4) CONDIZIONI ECONOMICHE Fascia ISEE Da A PUNTI 0 7.500 20 7.501 9.000 19 9.001 10.500 18 10.501 12.000 17 12.001 13.500 16 13.501 15.000 15 15.001 16.000 11 16.001 17.000 7 17.001 18.000 4 18.001 19.500 3 19.501 22.500 2 È prevista una detrazione di due punti ogni 5.000 in caso di redditi esente irpef (es. indennità di accompagnamento, rendite INAIL, rendite vitalizie statali, ecc ). PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 100 7