Novità su formazione RSPP e ASPP

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1 Novità su formazione RSPP e ASPP Il 3 Settembre 2016 è entrato in vigore nuovo Accordo Stato Regioni del 07.07.2016 sulla formazione RSPP e ASPP: novità e cambiamenti rispetto alla normativa precedente. Il 07 Luglio 2016 è stato approvato il nuovo Accordo Stato Regioni finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione ai sensi dell art. 32 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Tale accordo, pubblicato sulla GU del 19 Agosto 2016 entra in vigore 15 giorni da data pubblicazione e, quindi, il giorno 03 Settembre 2016. Come disposizioni transitorie l Accordo in oggetto prevede che in fase di prima applicazione e comunque non oltre i dodici mesi dall entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi di formazione per responsabile ed addetti al servizio di prevenzione e protezione secondo accordo Stato-Regioni del 26 Gennaio 2006. Ad eccezione, quindi, di quanto previsto dalle disposizioni transitorie a partire dalla data di entrata in vigore dell Accordo in analisi seguirà abrogazione di: Accordo sancito in data 26.01.2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome; Accordo sancito in data 08.10.2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome. L Accordo in oggetto conferma, come anche previsto da precedente normativa, che coloro che svolgano le funzioni di RSPP ed ASPP siano in possesso dei seguenti requisiti: Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore; Attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a corsi specifici di formazione adeguati alla natura dei rischi. Sono previsti cambiamenti nelle modalità di organizzazione, negli obiettivi e nei contenuti del percorso formativo per RSPP e ASPP.

2 Vediamo le principali novità introdotte: 1. Titoli di studio validi ai fini dell esonero dalla frequenza dei corsi di formazione. Laurea Magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM 25, da LM 27 a LM-35 di cui al Decreto del Ministro Università e ricerca 17.03.2007; Laurea Specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S di cui al Decreto del Ministro dell Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28.11.2000; Laurea Magistrale conseguita nella classe LM/SNT 4 di cui al Decreto del Ministro dell Università e della ricerca scientifica e tecnologica dell 08.01.2009; Laurea conseguita nella classe L/SNT 4 d cui al Decreto del Ministro dell Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 19.02.2009; Diplomi di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architettura conseguiti ai sensi del Regio Decreto 30.09.1938, n. 1652. 2. Requisiti dei docenti L Accordo del 07.07.2016 prevede che i corsi di formazione siano tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 06 marzo 2013. 3. Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo E sostanziale la variazione del percorso formativo previsto dal nuovo Accordo Stato Regioni rispetto a quello definito dall Accordo del 26.01.2006. Quest ultimo, infatti, prevede per l acquisizione del titolo da RSPP la frequentazione ai moduli A (durata 28 ore), B (durata variabile da 12 a 68 ore a seconda del macrosettore di riferimento) e C (durata 24 ore). L Accordo Stato Regioni del 07.07.2016, invece, prevede: Modulo A della durata di 28 ore escluse le verifiche finali di apprendimento; per il modulo A è consentito l utilizzo della modalità di e-learning secondo i criteri definiti in Allegato II dell Accordo in oggetto; Modulo B della durata complessiva di 48 ore escluse le verifiche finali di apprendimento; tale modulo è esaustivo per tutti i settori ad eccezione di quattro per i quali è previsto un ulteriore modulo di specializzazione come da tabella che segue:

3 Modulo C della durata di 24 ore escluse le verifiche di apprendimento finali. Per acquisire il titolo da RSPP continua ad essere necessaria la frequentazione ai moduli A, B e C. Per il titolo da ASPP è necessaria la frequentazione ai moduli A e B. 4. Valutazione degli apprendimenti L Accordo Stato Regioni del 07.07.2016 definisce criteri precisi circa le modalità di verifica dell apprendimento al termine della frequentazione ai singoli moduli. Tali modalità differiscono in base al modulo frequentato: Modulo A: test per un minimo di 30 domande (anche da poter somministrare in itinere) ciascuna con almeno tre risposte alternative eventualmente integrato da colloquio di approfondimento. Il superamento del test è dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande; Modulo B: test per un minimo di 30 domande (anche da poter somministrare in itinere) ciascuna con almeno tre risposte alternative. Il superamento del test è dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande; una prova finale di tipo descrittivo; eventuale colloquio di approfondimento.

4 Modulo C: -test per un minimo di 30 domande (anche da poter somministrare in itinere) ciascuna con almeno tre risposte alternative. Il superamento del test è dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande; colloquio individuale I verbali di esame, anche su supporti informatici, devono essere conservati dal soggetto formatore. 5. Riconoscimento formazione pregressa Gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni dell Accordo del 07.07.2016. Di seguito viene riportata tabella di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ovvero delle ulteriori ore integrative previste esclusivamente in caso di passaggio ad altro settore produttivo: 6. Aggiornamento ASPP: 20 ore nel quinquennio RSPP: 40 ore nel quinquennio La normativa prevede per i corsi di aggiornamento quanto di seguito riportato:

5 Numero massimo di partecipanti sia pari a 35; Tenuta del registro presenza partecipanti. Possibilità di modalità e-learning. Possibilità di aggiornamento mediante partecipazione a convegni o seminari per un numero di ore pari al 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo. L Accordo Stato Regioni prevede aggiornamento quinquennale a partire dalla conclusione del Modulo B comune. Nel caso dei soggetti esonerati ai sensi dell art. 32, comma 5 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e del punto 1, Allegato A dell Accordo Stato Regioni 07.07.2016, l obbligo di aggiornamento quinquennale decorre: Dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 81/2008 e smi e, cioè, dal 15.05.2008 Dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15.05.2008 7.Attestazioni L Accordo Stato Regioni del 07.07.2016 indica in modo chiaro e definito tutte le informazioni che devono essere riportate sugli attestati da rilasciare ai partecipanti ai corsi in oggetto. La normativa prevede, inoltre, che il soggetto formatore tenga in custodia per almeno 10 anni il Fascicolo del corso contenente: Dati anagrafici del partecipante Registro del corso con: elenco partecipanti con annesse firme, nominativo e firma docente/i, ora di inizio e fine corso, documentazione relativa alla verifica di apprendimento. 8. Disposizioni integrative alla disciplina della formazione in materia di sicurezza sul lavoro L Accordo Stato Regioni 07.07.2016 prevede quanto di seguito riportato: Requisiti docenti: i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 06.03.2013 a meno di requisiti differenti previsti da norme specifiche. L Accordo prevede inoltre che un datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti di RSPP secondo art. 34 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione prevista dall Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 per lavoratori, dirigenti e preposti anche nel caso in cui questi non sia in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 06.03.2013; Formazione RSPP/datore di lavoro: un datore di lavoro la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto, secondo Allegato II Accordo Stato Regioni del 21.12.2011, può partecipare al modulo di formazione RSPP per datore di lavoro relativo al livello di rischio basso nel caso in cui tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale condizione viene, successivamente,

6 meno, il datore di lavoro ha l obbligo di integrare la propria formazione. Allo stesso modo un datore di lavoro la cui attività risulta essere inserita nei settori di attività a rischio basso, secondo Allegato II Accordo Stato Regioni del 21.12.2011, deve partecipare o integrare la formazione per RSPP/datore di lavoro se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti ad un livello di rischio medio o alto; Riconoscimento formazione medico competente: il medico competente che svolge la sua opera in qualità di dipendente del datore di lavoro è esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti secondo art. 37, comma 1 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i; Riconoscimento formazione dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio: sono esonerati dalla frequentazione ai corsi di formazione previsti dall art. 32 comma 2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza e salute per almeno cinque anni; Formazione dei lavoratori somministrati: l Accordo Stato Regioni del 07.07.2016 prevede che la formazione dei lavoratori con contratto di somministrazione prevista all art. 35 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. sia effettuata a carico del somministratore a meno che tale obbligo non sia a carico dell utilizzatore laddove indicato nel contratto di somministrazione; Formazione e-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37: possibile per il Modulo A e nelle aziende inserite nel rischio basso secondo Allegato II Accordo Stato Regioni del 21.12.2011; tale indicazione vale anche per la formazione specifica dei lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi cosi come indicato nell Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 Condizioni particolari. Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: a tutti i corsi di formazione, a meno di quelli per i quali sono stabiliti criteri specifici relativi al numero di partecipanti, possono partecipare al massimo 35 discenti. L aggiornamento previsto per la formazione di lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro/rspp secondo quanto previsto dall Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 e per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto dall art. 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegni o seminari nella misura non superiore al 50% del totale di ore previste. L Accordo Stato Regioni del 07.07.2016 consiste di cinque Allegati: Allegato I Elenco delle classi di laurea per l esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all art. 32, comma 2 primo periodo del D.Lgs 81/2008; Allegato II Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning; Allegato III Attuazione dell art. 32, comma 1, lettera C), della legge n. 98/2013 di conversione del d.l. n. 69/2013; Allegato IV Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi; Allegato V Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione.

7 Conclusioni Dunque l Accordo Stato Regioni, rispetto all attuale normativa vigente, ha portato a svariati cambiamenti sia nel percorso formativo per assunzione incarico ASPP ed RSPP esterno ovvero non per datore di lavoro che nell ambito dei corsi di formazione previsti per datore di lavoro. In linea di massima c è stato un incremento nelle ore di formazione: ad esempio se, fino ad oggi, per l assunzione di incarico RSPP Macrosettore B9 le ore di formazione sono 28 per il modulo A, 12 per il modulo B e 24 per il modulo C con un totale di 64 ore; ora, con l Accordo Stato Regioni 07.07.2016, sono previste 28 ore di formazione per il modulo A, 48 ore per il modulo B comune e 24 ore previste per il modulo C per un totale di 100 ore di formazione escluso il tempo necessario alle verifiche finali di apprendimento. Le verifiche finali di apprendimento risultano, con il nuovo Accordo Stato Regioni, più severe rispetto alle precedenti e soprattutto regolamentate in modo preciso a seconda del modulo frequentato; per il modulo C è previsto anche un colloquio individuale. Notevoli anche le variazioni circa il corso di formazione RSPP per datore di lavoro: se fino ad oggi con l Accordo Stato Regioni 21.12.2011 la tipologia di corso di formazione e, quindi, il livello di rischio e la durata in ore del corso stesso viene regolamentata dal Codice Ateco aziendale, a partire dal 03.09.2016, con l entrata in vigore dell Accordo Stato Regioni 07.07.2016, il datore di lavoro dovrà frequentare un corso di formazione direttamente correlato al livello di rischio delle attività svolte dai lavoratori all interno di un organizzazione aziendale; e, quindi, se ad un azienda è assegnato un Codice Ateco corrispondente al basso rischio ma al suo interno sono presenti lavoratori che svolgono attività appartenenti ad un livello di rischio medio o alto il datore di lavoro avrà l obbligo di partecipare o integrare la formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Se fino ad oggi è stato, quindi, importante individuare correttamente tutte le mansioni aziendali ai fini di una corretta valutazione dei rischi, da domani sarà importante analizzare le attività svolte da ciascun lavoratore all interno di un organizzazione aziendale anche al fine di definire la precisa tipologia di corso di formazione che il datore di lavoro deve frequentare per ricoprire il ruolo da RSPP oppure prevedere un integrazione rispetto al corso già frequentato. Infine, importante novità, è che il nuovo Accordo Stato Regioni permetterà al datore di lavoro che abbia frequentato il corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di erogare formazione direttamente ed esclusivamente ai propri lavoratori senza essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 06 marzo 2013. Ricordiamo, però, che rimanendo comunque in vigore l Accordo Stato Regioni del 21.12.2011, i corsi di formazione generale e specifica lavoratori dovranno comunque essere erogati in collaborazione con Ente Paritetico.