Università degli Studi di Torino Direttore Amministrativo Vicario DECRETO RETTORALE N. 57 DEL 30/1/2004 OGGETTO: MODIFICA ART. 5 DEL REGOLAMENTO MISSIONI IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l art.6, comma 6; Vista l attuale normativa, sia legislativa che contrattuale, sulle missioni (L. 836/73, modificata dalla L. 417/78; DPR 513/78; DPR. 395/88; L. 37/1990); Visto lo Statuto dell Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 54 del 8.2.1999 e s.m.i.; Visto il Regolamento di Ateneo per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 584 del 19.8.2003; Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/1/2004; DECRETA Il testo del Regolamento Missioni dell Ateneo, emanato con D.R. n. 830 del 1.10.2001, al comma 3, art. 5 Trattamento economico di missione risulta così modificato: Il personale comandato in missione è tenuto ad usare il mezzo ordinario. Sono considerati mezzi ordinari: ferrovia, aereo, altri servizi pubblici (autobus, navette, funivie, ecc.); i mezzi di trasporto dell amministrazione universitaria. Visto il Direttore Amministrativo Il Rettore (Prof. Rinaldo Bertolino)
REGOLAMENTO MISSIONI INDICE Articolo 1 Norme generali Articolo 2 Iniziativa della missione Articolo 3 Provvedimento di incarico o di autorizzazione Articolo 4 Durata della missione Articolo 5 Trattamento economico di missione Articolo 6 Rimborso delle spese di viaggio Articolo 7 Indennità di trasferta Articolo 8 Rientro giornaliero Articolo 9 - Anticipazione delle spese di missione Articolo 10 Personale non dipendente dall Università degli Studi di Torino Articolo 11 Attività di ricerca svolta dal personale in congedo Art. 1 Norme generali 1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento di missioni da parte di personale dell Università di Torino. 2. Per missione si intende lo svolgimento di attività di servizio in località diversa dalla sede di servizio e, qualora non coincidano, dalla sede di abituale dimora. 3. La missione è disposta in conformità ad autorizzazione formale o a seguito di domanda dell interessato. 4. La liquidazione della missione è disposta a domanda dell interessato corredata di idonea documentazione. 5. I limiti di spesa indicati nel presente regolamento, fatti salvi quelli stabiliti dalla normativa nazionale, possono essere rivalutati annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione, in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT. Art. 2 - Incarico della missione 1. La missione è autorizzata: a) dal Rettore; b) dal Direttore del centro di gestione; c) dal Direttore Amministrativo o dai dirigenti preposti; Non sono soggette ad autorizzazione le missioni di Rettore, Pro-Rettore, Presidi, Direttori di Centri di gestione autonoma, Direttore Amministrativo nell esercizio delle loro funzioni. Art. 3 Provvedimento di incarico o di autorizzazione 1. L incarico o l autorizzazione a compiere la missione devono risultare da apposito provvedimento scritto il quale deve contenere tutti gli elementi necessari per individuare il beneficiario, la durata e il luogo della missione, i mezzi di trasporto usati e i fondi su cui deve gravare la spesa. Il giorno di inizio e di fine missione possono essere autocertificati. Art. 4 - Durata della Missione 1. L indennità di trasferta per missioni effettuate sul territorio nazionale non può, in ogni caso, eccedere la durata complessiva di 240 giorni lavorativi nell arco di uno stesso anno accademico. 2. Tale limite è ridotto a 180 giorni per le missioni effettuate all estero; oltre a tale limite, l indennità giornaliera verrà ridotta a ¾ della misura stabilita. 3. Qualora la durata della missione dovesse incidere sullo svolgimento dell attività didattica, l autorizzazione da parte del Direttore del CGA è soggetta a parere vincolante del Consiglio della Facoltà (o del Corso di Laurea se delegato) di appartenenza cui competono i provvedimenti atti a garantire la regolarità nello svolgimento della suddetta attività. Art. 5- Trattamento economico di Missione 1. Il diritto all indennità di trasferta si acquisisce allorché l incarico sia svolto in località distanti più di 10 Km dalla residenza comunale ovvero dall ufficio o impianto dove il dipendente presta servizio, se questi ultimi sono ubicati in località isolate e la stessa si prolunghi per almeno 4 ore.
2. L indennità di trasferta non è dovuta per le missioni effettuate nella località di abituale dimora, anche se distanti più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio. 3. Il personale comandato in missione è tenuto ad usare il mezzo ordinario. Sono considerati mezzi ordinari: - ferrovia, aereo, altri servizi pubblici (autobus, navette, funivie, ecc.); - i mezzi di trasporto dell amministrazione universitaria; 4. L impiego di mezzi straordinari deve essere preventivamente autorizzato. Sono considerati mezzi straordinari: - mezzi a noleggio; - taxi nei tragitti extraurbani; - auto propria. L uso dei mezzi straordinari è autorizzato dai soggetti di cui all art. 2 nei seguenti casi: - siano economicamente più convenienti rispetto ai mezzi di trasporto pubblici; - manchino servizi pubblici di trasporto o gli orari siano inconciliabili con lo svolgimento della missione; - particolari esigenze di servizio lo richiedano. L autorizzazione può essere successiva previa dichiarazione dell interessato sui motivi che hanno richiesto l uso del mezzo straordinario. 5. E previsto il rimborso documentato delle spese di trasporto pubblico. 6. E previsto il rimborso delle spese di parcheggio dell auto, laddove sia stata preventivamente autorizzata, fino ad un massimo di 50. 7. E consentito rinunciare alla diaria. Art. 6 Rimborso delle spese di viaggio 1. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute compete per i viaggi effettuati con mezzi ordinari, nel limite del costo del biglietto (comprensivo di prenotazione) a tariffa d uso per la classe di diritto. 2. Oltre al rimborso delle spese di viaggio, spetta il rimborso della spesa sostenuta per l uso di: a) Un compartimento singolo in carrozza con letti per il personale con qualifica non inferiore a quella di dirigente e per i professori ordinari a partire dalla terza classe di stipendio; b) Un posto letto per i professori ordinari fino alla seconda classe di stipendio, per i professori straordinari e per i professori associati. c) Una cuccetta di prima classe per il rimanente personale 3. Nei viaggi in aereo all interno o all estero, l uso della 1^ classe è limitato al personale con qualifica non inferiore a quella di dirigente. 4. In caso di uso del mezzo aereo è ammesso, su presentazione di regolare polizza, il rimborso della spesa di un assicurazione sulla vita nel limite di un massimale ragguagliato al trattamento economico complessivo lordo fisso e continuativo, moltiplicato per il coefficiente 10. 5. Al personale autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto, con rimborso, compete una indennità chilometrica commisurata in 0,20 annualmente rivalutabile, nonché il rimborso del pedaggio autostradale su presentazione del documento giustificativo. 6. Il rimborso delle spese di viaggio può avvenire esclusivamente previa presentazione del biglietto di viaggio originale. 7. Qualora il vettore ritiri il biglietto originale, sarà cura dell interessato farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva che puntualizzi il prezzo, la data e il percorso. Art. 7 Indennità di trasferta 1. Al Personale docente, ricercatore e qualifiche dirigenziali ed equiparate competono: a) le indennità di trasferta per ogni 24 ore di assenza dalla sede di servizio. Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l indennità di trasferta spetta in ragione di 1/24 della diaria per ogni ora di missione. b) in alternativa all attribuzione dell indennità intera di trasferta tabellare sono consentiti i seguenti rimborsi: 1. 61,10 (L.118.300) per due pasti giornalieri o per due pasti nell arco di non meno di 12 ore di missione. L importo relativo compete nella misura ridotta del 50 per cento per la consumazione di un solo pasto; 2. prezzo di una camera singola in alberghi a 4 stelle (I categoria), comprensivo della I^ colazione consumata presso lo stesso albergo. In caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto oppure di entrambi, l indennità di trasferta oraria o giornaliera è ridotta, rispettivamente, di un terzo o di due terzi. c) Le spese di vitto e di alloggio devono essere documentate mediante fattura o ricevuta, o scontrino fiscale rilasciata dall esercizio di ristorazione, dall albergo, dalla segreteria del congresso o da una agenzia di viaggio. Per gli alberghi esteri, la categoria dovrà risultare da una dichiarazione della locale autorità italiana o, in alternativa da un attestazione rilasciata dall albergo, dalla segreteria del congresso, da un agenzia di viaggio, dalla stessa ricevuta fiscale o da un autocertificazione del dipendente.
d) E consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località. La predetta convenienza andrà dimostrata mediante la produzione di idonea documentazione (preventivi di alberghi, dichiarazioni dei competenti enti provinciali per il turismo, ecc. ). 2. Al Personale tecnico- amministrativo compete, nel limite previsto dalla normativa vigente, il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, documentate mediante fattura, ricevuta o scontrino fiscale, rilasciata dall esercizio di ristorazione, dall albergo, dalla segreteria del congresso o da una agenzia di viaggio, nella misura e alle condizioni seguenti: a) Per le missioni che abbiano una durata superiore a 12 ore al personale compete il rimborso delle spese documentate per i due pasti giornalieri o per due pasti consumati nell arco di non meno di 12 ore. Nel caso di missione di durata superiore a 8 ore, ma inferiore a 12 ore, compete il rimborso di un solo pasto. Per il pernottamento è consentita la I^ categoria dell albergo (quattro stelle) al personale appartenente alle categorie D ed EP; al restante personale è consentita la II^ categoria. Per gli alberghi esteri, la categoria dovrà risultare da una dichiarazione della locale autorità italiana o, in alternativa da un attestazione rilasciata dall albergo, dalla segreteria del congresso, da un agenzia di viaggio, dalla stessa ricevuta fiscale o da un autocertificazione del dipendente. b) Per le missioni all estero la corresponsione della diaria è alternativa al rimborso dei pasti. c) Per le missioni continuative si rimanda al punto 1 lettera d). d) La diaria oraria intera è corrisposta solo nel caso di missioni di durata inferiore alle 8 ore in relazione alle quali non è consentito alcun rimborso per spese di alloggio o di vitto; e) Nel caso di missioni di durata superiore alle 8 ore, le indennità orarie e giornaliere vanno corrisposte in misura pari al trenta per cento delle diarie spettanti, restando espressamente esclusa la facoltà di optare tra la diaria intera e la diaria ridotta più il rimborso delle spese; f) Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione a seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica più elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell Amministrazione, può essere autorizzato con provvedimento motivato, a firma del Direttore del Centro di Gestione e del Direttore Amministrativo e dai Dirigenti preposti a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado più elevato. g) Per prestazioni rese in particolarissime situazioni operative di lavoro che comportano l impossibilità della fruizione del pasto e del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, quali: - attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza; - attività di rilevazione, osservazione e controllo di impianti ed installazioni scientifiche, - attività di tutela e rilevazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale; - attività di escavazione nelle ricerche geologiche, archeologiche e sul territorio; - attività che comportino imbarchi su unità; viene corrisposto un compenso forfettario giornaliero complessivo di 42 in luogo dell importo corrispondente al costo del pasto e del pernottamento. Art. 8 Rientro giornaliero 1. Ove non sussistano esigenze che impongano il pernottamento nella località di missione, il dipendente è tenuto a rientrare giornalmente in sede semprechè la distanza tra la località di missione e la sede di servizio sia percorribile con il mezzo di linea più veloce, o con il mezzo proprio qualora ne sia stato autorizzato l uso, in un tempo non superiore a 90 minuti 2. La mancanza dei previsti collegamenti o l eccezionale motivo inerente allo svolgimento della missione per cui venga richiesto il pernottamento nel luogo di missione, dovrà essere motivato nel provvedimento autorizzativo della missione. Art. 9- Anticipazioni delle spese di missione 1. Il personale inviato in missione ha facoltà di chiedere una anticipazione pari al 75% del costo presunto della missione. L anticipazione è alternativa rispetto all utilizzo dei servizi delle agenzie di viaggio convenzionate. 2. Coloro che, ottenuta l anticipazione, siano impossibilitati ad effettuare la missione, debbono provvedere alla restituzione dell anticipo ricevuto, entro e non oltre quindici giorni dalla data in cui avrebbe dovuto aver inizio la missione. 3. In alternativa è consentito avvalersi dei servizi di agenzie convenzionate relativamente alle spese di viaggio, pernottamento ed eventuali spese di iscrizione a convegni e congressi o corsi. Qualora, in casi eccezionali, non sia possibile svolgere la missione, la struttura si assumerà il costo del mancato rimborso. 4. Il personale che ha richiesto ed ottenuto l anticipo è tenuto, una volta terminato l incarico di missione, a far pervenire all Amministrazione Universitaria o al Centro di Gestione, a seconda dei casi, con la massima
tempestività e comunque non oltre trenta giorni dall effettuazione, tutta la documentazione necessaria ai fini della liquidazione della missione. 5. E fatto divieto di concedere anticipazioni al personale che non ottemperi alle disposizioni di cui ai precedenti commi fino a quando lo stesso non abbia rispettato le disposizioni stesse. Art. 10 Personale non dipendente dall Università degli Studi di Torino 1. Per il personale dipendente da altre università e/o altre Pubbliche Amministrazioni è possibile procedere al rimborso della missione alle seguenti condizioni: a) il compito affidato non deve rientrare in quelli istituzionali propri del personale dipendente; b) la suddetta condizione deve essere dichiarata espressamente dal Direttore del Centro di Gestione o dell Istituto, nonché dal responsabile del fondo; c) l interessato deve essere autorizzato dall ente di appartenenza con incarico formale, dimostrando, tra l altro, la necessaria posizione assicurativa. d) l interessato deve essere espressamente indicato nei fondi di ricerca gestiti dalla struttura; 2. Per i titolari di borse di studio fruite presso l Università di Torino, dottorandi, specializzandi, assegnisti di ricerca o altre tipologie di formazione avanzata, anche se non espressamente indicato nei fondi di ricerca gestiti dalla struttura. 3. Borsisti di altri enti, collaboratori esterni con i quali l Università abbia stipulato contratti di prestazione d opera, cultori della materia, altro personale estraneo alle pubbliche amministrazioni: a) l interessato deve essere espressamente indicato nei fondi di ricerca gestiti dalla struttura b) l interessato deve dimostrare di essere in possesso della necessaria copertura assicurativa 4. I rimborsi saranno effettuati nel seguente modo: a) il personale di cui al punto 1) sarà equiparato alla corrispondente qualifica universitaria per quanto riguarda le classi di diritto; b) nell impossibilità di equiparazione alle qualifiche universitarie, verrà corrisposto il trattamento di rimborso previsto per il Ricercatore confermato universitario; c) al personale dei punti 2) e 3) sarà applicata la normativa in vigore per il personale tecnico amministrativo dell Università, con rimborso limitato alle spese di viaggio, di albergo e vitto previsto per la categoria universitaria D. 5. Per tutte le figure indicate nell art.10 è inoltre previsto il rimborso delle spese di iscrizione a convegni, corsi e congressi. 6. L incarico o l autorizzazione a compiere la missione devono risultare da apposito provvedimento scritto il quale deve contenere tutti gli elementi necessari per individuare il beneficiario, la durata e il luogo della missione, i mezzi di trasporto usati e i fondi su cui deve gravare la spesa.. Il giorno di inizio e di fine missione possono essere autocertificati. Art. 11- Attività di ricerca svolta dal personale in congedo. 1. Al personale in congedo per attività di ricerca possono essere rimborsate: a) Le spese di viaggio e di pernottamento, idoneamente documentate secondo la qualifica di appartenenza sulla base della normativa vigente. Per la documentazione relativa alle spese di viaggio etc. si applica quanto previsto dall art. 6. b) Le spese di vitto, idoneamente documentate, sia per l Italia che per l estero, entro un limite massimo di 78. c) Per le minute spese non documentabili verrà corrisposto un rimborso forfettario lordo per giornata intera di 13.