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CONVENZIONE TRA LA AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE/ASSL SANLURI ED I MEDICI DI MEDICINA GENERALE - PEDIATRA DI LIBERA SCELTA COMPONENTI DELLA MEDICINA DI GRUPPO OPERANTE NEL COMUNE DI ARBUS Premesso che: uno degli obiettivi generali delle politiche di sanità pubblica è quello di garantire il graduale miglioramento della qualità di vita, attraverso un approccio multidisciplinare che attui la promozione delle aree dell autonomia e del benessere, prevedendo l individuazione, tra gli altri, di percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali ispirati al principio della centralità della persona ed alla personalizzazione degli interventi; in coerenza con una strategia aziendale orientata a rafforzare il ruolo e la funzione del Distretto, attraverso la presa in carico dell assistito, la realizzazione del PUA e l attivazione dell UVT, è in atto una complessa opera di potenziamento dell assistenza territoriale incentrata su nuove modalità organizzative e criteri gestionali funzionali alla continuità dei percorsi di assistenza e di cura; la ex Asl n. 6 di Sanluri oggi incorporata nell Azienda per la Tutela della Salute istituita con L.R. 17/2016, in coerenza con le predette linee strategiche, ha avviato lo sviluppo di un modello organizzativo diretto alla riqualificazione dell assistenza basato su una risorsa centrale di riferimento costituita da una rete di informazione e comunicazione per la salute e di erogazione di servizi e prestazioni; con deliberazione della ex Asl di Sanluri n. 570 del 28.12.2007 veniva quindi approvato il progetto Casa della Salute - progetto per la medicina del territorio teso a definire una struttura polivalente e funzionale in grado di erogare prestazioni sanitarie di base, attività di prevenzione mediante l integrazione delle diverse professionalità e discipline sanitarie/sociosanitarie; in tale contesto organizzativo le Case per la Salute assurgono ad importanti risorse di riferimento per l assistenza in quanto volti a favorire l accessibilità degli utenti ai servizi e alle cure, privilegiando competenze e ruoli di interfaccia con il cittadino ed il suo accompagnamento nel sistema sanitario, costituendo, nel contempo, centri locali di erogazione di prestazioni sanitarie; secondo quanto previsto nel progetto di attivazione dei centri di salute elaborato dalla ex Asl di Sanluri la localizzazione delle Case per la Salute nell ambito territoriale di 1

competenza è stata effettuata avendo riguardo allo stato di salute della popolazione, al livello di bisogno di prestazioni e servizi, alle difficoltà di accesso al sistema sanitario, alla densità di popolazione, al grado di interazione con le Case della Salute e le sedi di Distretto; nell ambito del Distretto Sociosanitario di Guspini trova collocazione la Casa della Salute di Arbus; che la suddetta Amministrazione Comunale ha concesso in comodato d uso gratuito i propri locali di via Cavallotti alla ex Asl di Sanluri, onde realizzare tale struttura sociosanitaria da destinare per l appunto alle attività di cui al progetto aziendale Casa per la Salute a beneficio dei cittadini residenti in detto Comune; che la Legge della Regione Sardegna n. 23 del 17.11.2014 impone agli Enti del SSR di qualificare l assistenza territoriale al servizio della persona, di garantire l integrazione dei processi di cura e la continuità assistenziale, garantire l offerta extra-ospedaliera nelle Case della Salute mediante una fattiva integrazione con il servizio sociale di modo da poter evadere la domanda assistenziale di soggetti portatori di bisogni complessi; rappresenta obiettivo strategico per l Azienda per la Tutela della Salute quello di consolidare e potenziare le attività delle Case/Centri della Salute, nelle more di una revisione complessiva delle strutture insistenti nei territori facenti capo alle ex AA.SS.LL. incorporate a decorrere dal 01.01.2017 nella suddetta Azienda; nell ambito territoriale del Comune di Arbus risultano operanti MMG come associati in rete i Dott. ri Fosci Giampaolo Moreno, Concas Luciano, Scarteddu Marco e Scarteddu Sandro nella loro qualità di Medici di Medicina Generale; allo stato attuale, ciascun medico aderente alla forma associativa garantisce la propria prestazione professionale secondo contenuti, modalità e termini di cui all atto costitutivo dell Associazione di cui trattasi, allegata alla predetta determinazione dirigenziale; il ruolo dei MMG/PLS risulta fondamentale per promuovere la continuità assistenziale e per offrire ai cittadini residenti del territorio del Comune di Arbus i riferimenti indispensabili per i necessari percorsi di salute; la piena realizzazione della Casa della Salute rappresenta una importante occasione di coinvolgimento dei MMG/PLS nel processo di evoluzione dell assistenza territoriale secondo canoni innovativi ispirati alla centralità del persona, alla maggiore accessibilità e all unitarietà dei servizi socio-sanitari; appare necessaria la formalizzazione di un accordo tra la Azienda per la Tutela della Salute/Assl di Sanluri da una parte ed i componenti della predetta Associazione Medica 2

dall altra finalizzato alla piena realizzazione del progetto aziendale di Casa della Salute nell ambito dei locali del Comune di Arbus, nella via Cavallotti; Tutto ciò premesso TRA L Azienda per la Tutela della Salute/Assl Sanluri, di seguito denominata ATS/Assl Sanluri, con sede legale in Sassari, Via Monte Grappa, 82 (P.IVA 00935650903 - C.F. 92005870909), nella persona del Dr. Fulvio Moirano, nato a Quiliano il 16.12.1952, Direttore Generale nonché legale rappresentante pro tempore della stessa E Dr. Fosci Giampaolo Moreno, Dr. Concas Luciano, Dr. Scarteddu Marco e Dr. Scarteddu Sandro nella loro qualità di Medici di Medicina Generale associati in rete, con sede operativa ai fini della presente convenzione individuata in Arbus nella via Cavallotti, 2 di seguito denominati Componenti della Associazione Medica SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Articolo 1 La ATS/Assl Sanluri ed i sunnominati medici dii MMG Componenti della Associazione Medica si impegnano ad avviare la nascita e l implementazione di uno spazio strategico di collaborazione tra servizi sanitari, sociosanitari e cittadini denominato Casa della Salute. In particolare l ATS/ Assl Sanluri e i Medici firmatari del presente accordo si impegnano in un ottica di fattiva e reciproca collaborazione /integrazione tra i vari servizi sanitari e sociosanitari in favore degli utenti della Casa della Salute di Arbus, ad innalzare il mantenimento della salute e del benessere psico fisico e sociale dei cittadini incentivando al contempo l attivazione di programmi partecipati di intervento nonché favorendo la medicina di iniziativa come declinata dalle linee guida di cui alla DGR 60/2 del 02.12.2015. Articolo 2 La ATS mette a disposizione dei Componenti della Associazione Medica i locali siti in Arbus, nella via Cavallotti, di proprietà dell Amministrazione Comunale e concessi in comodato d uso gratuito alla ex Asl di Sanluri proprio al fine di avviare la Casa della Salute, necessari allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione del progetto aziendale Casa della Salute, costituenti parte del maggior immobile ubicato presso il Comune di Arbus nella via Cavallotti, così 3

come meglio individuati nella planimetria allegata al presente accordo quale parte integrante e sostanziale. Articolo 3 I Componenti della Associazione Medica a partire dalla prima fase di avvio e fino alla completa attivazione della suddetta struttura ad erogare la propria attività assistenziale a beneficio dell utenza all interno dei locali messi a disposizione dalla ATS /Assl Sanluri. Articolo 4 I Componenti della Associazione Medica si obbligano a conservare e custodire i locali concessi in disponibilità e a non servirsene che per l uso sopra specificato. Rimangono a carico della ATS le opere di manutenzione ordinaria. Articolo 5 I Componenti della Associazione Medica non potranno apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali concessi in uso senza preventivo consenso scritto da parte della Asl n. 6, condizionato all esplicita approvazione del progetto da parte del Comune di Arbus nella sua qualità di proprietario dell immobile. Articolo 6 I locali oggetto del presente accordo sono concessi in disponibilità nello stato di conservazione e manutenzione di fatto in cui si trovano, sin dal momento della sottoscrizione della presente scrittura. I Componenti della Associazione Medica dichiarano di aver visitato i locali in parola e di ritenerli idonei allo svolgimento delle attività sopra citate e si impegnano a riconsegnarli alla ATS alla scadenza della presente convenzione liberi da persone e cose nello stato di fatto esistente alla consegna che verrà constatato con apposito verbale. Articolo 7 E fatto obbligo dell ATS / Assl Sanluri garantire copertura assicurativa per i danni diretti o indiretti che possono derivare a terzi in correlazione alla fruizione dei servizi resi all interno dei locali della Casa della Salute di Via Cavallotti, Arbus. Articolo 8 4

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, e successive modificazioni ed integrazioni - nell ambito dei singoli accordi con il personale convenzionato della Casa della Salute, l Azienda nomina i Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta della Casa della Salute corresponsabili insieme ad essa del trattamento dei datipersonali/sensibili relativi alle funzioni amministrative delegate (es. accesso ai server e a banche dati aziendali). Detti medici nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essi affidati dovranno rispettare le norme di legge sulla protezione dei dati personali, compresa l individuazione degli incaricati dei dati stessi e attenersi alle decisioni del Garante Privacy nonché alle raccomandazioni emanate dalla predetta Autorità (link: http://www.garanteprivacy.it/guida-all-applicazione-del-regolamentoeuropeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali) in vista della prossima entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo 679/2016. I MMG/PLS e i Medici di Continuità Assistenziale delle C.d.S. sono tenuti ad osservare, inoltre, compiutamente quanto disposto dall'azienda Sanitaria nell'applicazione della normativa di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 ed in particolare, dovranno informare l'azienda della puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Resta ferma la responsabilità, ai sensi della citata normativa sulla Privacy, dei singoli professionisti in questione riguardo alla titolarità del trattamento dei dati di propria competenza. Articolo 9 Tutto il personale operante nell ambito delle Case della Salute deve essere regolarmente assicurato per responsabilità civile verso terzi e per infortuni. L'Azienda può richiedere in qualsiasi momento l'esibizione delle suddette polizze. Articolo 10 Ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento agli obblighi generali e specifici e, in particolar modo, alla valutazione del rischio incendio ed elaborazione attuazione del piano di emergenza, i Medici di Medicina Generale/PLS e comunque tutti i soggetti non aziendali che svolgono a qualsiasi titolo l'attività nell'edificio della Casa della Salute sono tenuti a collaborare e/o garantire gli adempimenti previsti dal citato D.Lgs 81/08 e dal D.M. 10/03/98 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" nonché rispettare le disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza. 5

Articolo 11 Il medico potrà utilizzare attrezzature tecnologiche ovvero dispositivi sanitari di sua proprietà purché richieda l autorizzazione al Direttore del Distretto Sociosanitario di riferimento dichiarandone contestualmente le modalità d uso, la conformità alle vigenti normative sulla sicurezza e la qualità, il loro buon funzionamento nonché impegnandosi alla corretta manutenzione. Il Direttore del Distretto provvederà comunque ad informare il Servizio aziendale che si occupa delle Tecnologie Sanitarie per acquisire le opportune valutazioni in merito. Le verifiche periodiche sono svolte dal Servizio Aziendale che si occupa delle Tecnologie Sanitarie. Le apparecchiature elettriche potranno essere utilizzate solo in presenza dell utilizzatore, salvo quelle che per il loro utilizzo non possono essere disalimentate. L Azienda provvederà a fornire il materiale di consumo necessario per l utilizzo delle apparecchiature a fini istituzionali. Articolo 12 Il medico potrà utilizzare arredi propri purché costruiti a norma di legge e dopo aver ottenuto specifica autorizzazione da parte del Direttore del Distretto sociosanitario di riferimento. Articolo 13 Ai medici presenti nelle Casa della Salute è concesso l'utilizzo degli ambulatori pubblici, con arredi, attrezzature, hardware e software (ad eccezione software- Cartella Clinica per la gestione attività MMG/PLS) di proprietà o in locazione dell'azienda, relativi beni di consumo e servizi. Per tale utilizzo si applica quanto previsto dall'art. 35, comma 11, dell'acn per la medicina generale del 23 marzo 2005, e successive modificazioni ed integrazioni, Le modalità e le entità di compensazione alle spese da parte degli MMG/PLS per l'uso degli ambulatori pubblici, in carenza di regolamentazione regionale, saranno oggetto di specifico contratto da stipularsi con l'ats, considerando il valore massimo di riferimento di 2,07 per assistito residente (importo previsto dall'air del. n.39/62 del 10/12/2002). In seguito agli specifici accordi indicati nel capitolo della natura e finalità delle case della salute potranno essere attribuiti specifici obiettivi di budget, anche utilizzati al fine della copertura parziale o totale degli oneri per il global service nei locali delle Case della Salute. Ai MMG/PLS è consentito lo svolgimento dell'attività libero-professionale all'interno della Casa della Salute limitatamente a soggetti non iscritti presso di loro. 6

Articolo 14 La Casa della Salute è dotata di un idoneo sistema informativo, collegato con il sistema aziendale, che risponda alle necessità di tutti gli operatori coinvolti nell assistenza. La Case della Salute è inserita nella rete telematica aziendale. L'apparato hardware è messo a disposizione dall'ats. L'installazione e la manutenzione sono curati dal Servizio Informatico Aziendale. Le politiche per la sicurezza sono quelle dell'ats/assl Sanluri. Sull'hardware sono installati gli applicativi aziendali necessari per lo svolgimento delle attività previste nella Casa della Salute. I software per la gestione della cartella clinica dei MMG/PLS, in quanto di loro proprietà, sono messi a disposizione dagli stessi. I rapporti fra il fornitore del software e l'azienda sanitaria sono regolati da specifico Protocollo da predisporsi a cura del Servizio informatico. Articolo 15 All'interno della Casa della Salute sono svolte funzioni amministrative di segreteria per l'attività istituzionale e per le attività comuni di tutti i professionisti presenti. Le funzioni amministrative possono essere assicurate, oltre che da personale amministrativo dell'azienda, anche da personale assunto dai MMG/PLS facenti parte della Casa della Salute. Ad ogni Casa della Salute, in rapporto alle ore di apertura ed alle funzioni svolte, viene assicurato un determinato numero di ore di personale amministrativo. Le attività di front office sono organizzate in modo polifunzionale, tali da dare risposte complessive alle varie problematiche esposte dagli utenti, e secondo il criterio della presa in carico globale del bisogno. Le attività sono organizzate in modo tale da garantire l'integrazione delle varie modalità di accesso ai servizi: online, telefono, sportello. Sono messe in atto tutte le iniziative per facilitare l'accesso ai servizi, anche attraverso un forte sviluppo di servizi erogati via web o, nelle Case della Salute con bacino di utenza elevato, tramite totem dedicati. Articolo 16 Qualora il personale amministrativo sia messo a disposizione dai MMG/PLS facenti parte della Case della Salute viene riconosciuta agli stessi l'indennità di supporto amministrativo (tramite gli 7

Accordi Aziendali di cui all'art. 3) per un numero di ore correlato all'apertura della Casa della Salute ed alle funzioni delegate dall'azienda. E' congelata l'eventuale indennità di collaboratore di studio percepita dai singoli medici Qualora il personale amministrativo sia messo a disposizione esclusivamente dall Azienda, tale personale potrà svolgere le funzioni proprie dei MMG/PLS, da questi delegate. Le funzioni delegate e gli orari dovranno essere concordate tra Coordinatore Clinico e Responsabile Organizzativo. Articolo 17 Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e andrà a scadere alla data del 31.12.2018, con esclusione di tacito rinnovo. Resta stabilito che alla scadenza del termine previsto il rapporto convenzionale si intenderà automaticamente risolto ad ogni effetto e senza necessità di avviso alcuno. Le parti si impegnano ad incontrarsi reciprocamente al fine di adeguare il regolamento contrattuale alle ulteriori necessità/esigenze di ciascuna eventualmente insorgenti durante l esecuzione del rapporto contrattuale. Articolo 18 I Componenti della Associazione Medica sono tenuti ad individuare un unico referente a cui destinare tutte le comunicazioni ritenute necessarie all espletamento delle attività professionale di competenza erogati nell ambito del Centro per la Salute, assicurando al contempo il necessario coordinamento delle attività. Ciascun componente della Associazione Medica è tenuto a garantire, per quanto di rispettiva competenza, la rispondenza del servizio prestato al contenuto della presente convenzione. Articolo 19 Le parti stipulanti si impegnano inoltre al puntuale rispetto di eventuali sopravvenuti regolamenti/protocolli operativi emanati dall Ats/Assl Sanluri e/o Delibere di Giunta Regione Sardegna relative agli aspetti strutturali/funzionali delle Case/Centri della Salute. Articolo 20 Eventuali inadempienze devono essere contestate per iscritto dalle parti. Qualora si dovesse ricorrere in giudizio sarà esclusivamente competente il Foro di Cagliari. L Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione a suo insindacabile 8

giudizio in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, in caso di inadempienza che comporti grave pregiudizio all attività assistenziale e come tale assurga ad inadempimento contrattuale connotato da gravità. Articolo 21 I medici stipulanti si impegnano ad osservare le disposizioni di cui alla L. 190/2012 - DPR 62/2013 - D. Lgs 33/2013 ed il Codice di Comportamento Aziendale in corso di adozione. Articolo 22 Ai fini della presente convenzione è individuata sede operativa l immobile sito in Arbus, nella via Cavallotti. La presente convenzione redatta in formato digitale e sottoscritta dalle parti con firma digitale consta di n. 09 pagine e n. 22 articoli. Sassari/Arbus Il Direttore Generale Azienda per la Tutela della Salute Dr. Fulvio Moirano I Componenti della Associazione Medica Dr. Fosci Giampaolo Moreno Dr. Concas Luciano Dr. Scarteddu Marco Dr. Scarteddu Sandro 9