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CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA PROVINCIA DI RO MA R E G O L A M E N T O PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DI CARATTERE SOCIO- ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N 50 DEL 23/12/2016

INDICE: Articolo 1: Normativa Articolo 2: Oggetto del Regolamento Articolo 3: Principi e finalità Articolo 4: Destinatari degli interventi Articolo 5: Requisiti Articolo 6: La prestazione socio economica Articolo 7: Commissione tecnica per l assegnazione dei contributi Articolo 8: Definizione delle priorità di intervento Articolo 9: Tipologia delle prestazioni socio-economiche Articolo 10: Istruttoria Articolo 11: Documentazione Articolo 12: Modalità di presentazione istanze di contributo Articolo 13: Controlli amministrativi Articolo 14:Entità del contributo economico Articolo 15:Abrogazioni

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DI CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE ART. 1 NORMATIVA 1. Il presente Regolamento è adottato in esecuzione degli artt. 24 32 38 118 della Costituzione Italiana, degli artt. 23 25 del D.P.R. 616/77, degli artt. 22-23 25 della legge 328/2000 Legge quadro in materia di assistenza, della L.R. 11 del 10/08/2016. ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Con il presente Regolamento il Comune di Anguillara Sabazia, nell esercizio dei suoi poteri di autonomia, disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi a persone e nuclei familiari, al fine di concorrere all eliminazione di situazioni di disagio economico o di necessità di prevenire condizioni di emarginazione sociale, nell ambito delle risorse economiche stanziate annualmente a tale fine. ART. 3 - PRINCIPI E FINALITA 1. Allo scopo di assicurare a tutti i cittadini condizioni di vita adeguate alla dignità della persona il Comune, nei limiti delle risorse previste in bilancio, garantisce assistenza economica finalizzata a: contribuire a rimuovere le cause economiche, psicologiche, culturali, ambientali, sociali che provocano l insorgenza di situazioni di bisogno e di esclusione sociale; superare, nei limiti del possibile, gli interventi di istituzionalizzazione privilegiando i servizi e gli interventi che consentono la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale e il mantenimento della propria rete di relazioni; favorire lo sviluppo delle reti di solidarietà sociale, del volontariato e del privato sociale al fine di fornire risposte sempre più articolate e differenziate in rapporto alla specificità delle esigenze e dei bisogni individuali; stimolare e recuperare l autodeterminazione delle persone e delle famiglie, superando interventi assistenzialistici attraverso servizi adeguati al bisogno. ART. 4 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI Sono destinatari degli interventi i residenti nel territorio comunale, che si trovino in temporaneo o permanente stato di bisogno. Gli uffici comunali effettueranno tutti i controlli e le segnalazioni previste ai sensi del DPR 445/2000. ART. 5 REQUISITI 1. Per l accesso alla prestazione economica è necessario che i soggetti di cui all art. 4 si trovino in condizioni di indigenza e comprovato bisogno, cioè privi di reddito ovvero con l indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che non superi la soglia di povertà stabilita dal D.Lgs 237/98 e della L. 328/00 con i valori stabiliti dall INPS e dallo stesso aggiornati. Costituiscono requisito alternativo l esistenza di provvedimento dell Autorità Giudiziaria che impongano interventi e prestazioni socio-assistenziali a favore di un soggetto. 3. Il nucleo familiare dei richiedenti deve altresì essere privo di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e adibita ad abitazione principale.

4. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo non costituisce il sorgere di alcun diritto, dovendo comunque la Commissione di cui all art. 7 effettuare una completa istruttoria. ART. 6 - LA PRESTAZIONE SOCIO ECONOMICA 1. La prestazione socio economica è lo strumento che permette l avvio di un processo di aiuto, e pertanto deve tendere ad un progetto globale di tutela e di promozione dell individuo e della famiglia, ciò al fine di garantire al soggetto in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza per supportarlo in gravi situazioni di insufficienza di reddito. ART. 7 COMMISSIONE TECNICA PER L ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 1. La Commissione tecnica per la valutazione delle domande e l assegnazione dei contributi è composta da n. 1 Responsabile dell Area Sociale, n. 2 Assistenti Sociali. La Commissione provvede alla determinazione del contributo spettante a seguito dell istruttoria, con cadenza almeno annuale. 2. La Commissione cosi come costituita ai sensi del comma 1 del presente articolo avrà il compito di informare, periodicamente, l organo politico circa il tipo e l entità dei contributi assegnati e di eventuali situazioni più problematiche che necessitano, per essere affrontate al meglio, di specifici interventi e competenze. ART. 8 - DEFINIZIONE DELLE PRIORITA D INTERVENTO 1. Tra i destinatari degli interventi economici di cui all art. 9 del presente Regolamento, il Comune garantisce in via prioritaria il diritto alle prestazioni in favore delle fasce sociali più deboli: minori a rischio e famiglie, anziani ultrasessantacinquenni, inabili fisici e/o psichici. ART. 9 TIPOLOGIA E TEMPI DI INTERVENTO DELLE PRESTAZIONI SOCIO- ECONOMICHE 1. La concessione di qualsiasi prestazione è subordinata ad un progetto assistenziale, elaborato dagli operatori sociali unitamente alla persona interessata. Sulla base della complessità delle singole situazioni sociali, le prestazioni socio-economiche possono essere di diversi tipi e con differenti tempi di intervento. Tipologia: a) Contributi economici temporanei I contributi economici temporanei vengono concessi in favore di soggetti o nuclei familiari nei casi in cui necessiti un sostegno finanziario per far fronte a temporanee situazioni di oggettiva difficoltà verificatasi a seguito di eventi particolari; b) Contributi economici straordinari I contributi economici straordinari vengono concessi in favore di soggetti o nuclei familiari per superare bisogni di carattere urgente e contingente, inerenti a necessità primarie. Hanno carattere di eccezionalità ed il loro importo è variabile nel limite massimo della spesa documentata e secondo le disponibilità di bilancio; c) Buoni-spesa, buoni-lavoro In via prioritaria ed in sostituzione di prestazioni in danaro, possono essere erogati buoni-spesa finalizzati all acquisto di beni di prima necessità e buoni lavoro come misura di sostegno al

reddito che valorizza il coinvolgimento attivo della persona volta a superare il concetto di assistenzialismo verso un processo di cittadinanza attiva in cui il cittadino non è solo mero beneficiario di contributi ma un soggetto attivo del suo cambiamento all interno della comunità. Tempi di intervento: Per quanto concerne i tempi di intervento, sempre sulla base della complessità delle singole situazioni sociali valutate dagli operatori sociali, le prestazioni socio-economiche possono essere erogate eccezionalmente non una-tantum nell anno, ma ripetitivamente fino ad un massimo di sei mesi nell arco dell anno (anche superando quindi l entità di cui all art. 14). Il contributo può essere erogato anche in un unica soluzione. ART. 10- ISTRUTTORIA 1. Il soggetto richiedente compila l apposito modulo nel quale, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara la propria condizione sociale e reddituale, permettendo l avvio dell istruttoria. 2. Le assistenti sociali, tramite uno o più colloqui, accertano lo stato di bisogno del soggetto o del nucleo familiare e acquisiscono le necessarie informazioni per valutarlo. 3. La valutazione generale della situazione del soggetto viene effettuata dalla Commissione di cui all art. 7. ART. 11 DOCUMENTAZIONE 1. I soggetti che inoltrano istanza per ottenere contributi economici di carattere socio-assistenziale dovranno allegare alla richiesta di intervento la documentazione probante lo stato di necessità, nonché qualunque altro documento venga richiesto per il perfezionamento della pratica. La documentazione prodotta viene conservata presso gli archivi del servizio sociale. ART. 12- MODALITA DI PRESENTAZIONE ISTANZE DI CONTRIBUTO 1.Fatte salve le prestazioni a carattere straordinario/temporaneo, di cui al precedente articolo n. 9 comma a) e b), del presente regolamento, le istanze di contributo economico dovranno essere presentate all Ufficio dei Servizi Sociali nei seguenti periodi: - dal 1 febbraio al 31 marzo di ogni anno - dal 1 settembre al 31 ottobre di ogni anno ART. 13 CONTROLLI AMMINISTRATIVI 1. L Amministrazione Comunale si riserva il diritto di adempiere a tutti i controlli, anche a campione, avvalendosi dell ausilio degli uffici comunali competenti (quali ad esempio l Ufficio ICI, l Ufficio Anagrafe, l Ufficio Urbanistica), la Motorizzazione, il Ministero delle Finanze (anche attraverso il sistema telematico SIATEL), per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e raccolte nel corso dell istruttoria, ai fini dell accoglimento della domanda, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sollecitando, se necessario l intervento della Guardia di Finanza. In caso di accertata non veridicità delle dichiarazioni rese, si provvederà a sospendere l erogazione del contributo, al recupero forzoso delle somme eventualmente già erogate ed alla trasmissione degli atti all Autorità Giudiziaria.

2. Gli uffici comunali in caso di richieste da parte dei titolari di permesso, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, procederanno a vagliare attentamente la documentazione o autodichiarazione presentata a comprova di una condizione di indigenza (sotto la soglia dell assegno sociale) che diventano incompatibili con il diritto di soggiorno, per le eventuali segnalazioni alle Autorità competenti. Può invece essere accertato il sopravvenuto stato di bisogno che necessiti di un intervento di assistenza sociale per il tempo strettamente necessario a coprire l iter procedurale connesso alla revoca del titolo di soggiorno, data oltre la quale lo straniero dovrà abbandonare il territorio nazionale se non autorizzato ad altro titolo. 3. E garantito il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati (D.Lgs. 196/2003 e successivi). Gli atti e i documenti raccolti nel corso dell istruttoria restano nel fascicolo relativo all interessato, che viene depositato negli schedari, presso l Ufficio dei Servizi Sociali ove operano gli assistenti sociali titolari del caso. ART. 14 ENTITA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ANNUO EROGABILE Vengono riportati i criteri di definizione dell ammontare del contributo economico (fatte salve situazioni straordinarie di cui all art. 9 comma b) del presente regolamento) N. componenti nucleo familiare Contributo massimo erogabile 1 persona 200,00 2 o più persone 250,00 Presenza di minori 50,00 per ogni minore Presenza di disabile 50,00 per ogni disabile (cumulabile con minore) Ultrasessantacinquenne 20,00 per ogni anziano * La presente tabella più essere aggiornata con provvedimento della Giunta Comunale. ART. 15 - RICORSO I richiedenti le cui domande abbiano avuto esito negativo possono presentare ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione mediante domanda rivolta al Segretario Comunale che fornirà una risposta inappellabile al ricorrente nei trenta giorni successivi alla presentazione della domanda di ricorso. ART. 16 - ABROGAZIONI 1. Il presente Regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia di contributi economici di carattere socio-assistenziale ai sensi del D.P.R. 616/77.