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COMUNE DI UTA Area Socio Assistenziale Email: sersoc.istruzione@comune.uta.ca.it tel. 070/96660259/258/261 Fax 070/96660261 PEC: settoresocialeeistruzione.comune.uta.@legalmail.it Determina n. 916 del 15/12/2016 BANDO DI CONCORSO - ANNO 2016 - PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO E SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DI SFRATTO. ART. 1 - FINALITA' Ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.L. 13.08.2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.10.2013, n. 124, che istituisce il "Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli", viene indetto un concorso pubblico per la presentazione delle richieste di contributi atti a sanare la morosità incolpevole da parte di titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo soggetti ad un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole avvenuto nel corso del 2016, con citazione in giudizio per la convalida. ART. 2 - PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI - Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124; - DL 28.3.2014, n. 47, convertito nella L 25.5.2014, n. 80; - Decreto interministeriale del 30.03.2016; - L.R. n. 5/2016 (Legge di stabilità 2016), art. 1; - L.R. n. 6/2016 (Bilancio di previsione ), art. 3, comma 1 - Allegato 1 al documento tecnico di accompagnamento; - DGR n. 57/3 del 25.10.2016. ART. 3 - DESTINATARI DEI CONTRIBUTI Destinatari dei contributi sono i cittadini residenti titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, soggetti ad uno sfratto per morosità incolpevole, con citazione in giudizio per la convalida. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione in ragione della perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale del nucleo familiare, verificatasi prima o durante l'anno 2016, riconducibile ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; il mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici; cessazione o consistente riduzione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la 1

consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali. ART. 4 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA PERDITA O DELLA CONSISTENTE RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ REDDITUALE DEL NUCLEO FAMILIARE. Fermo restando che l atto di citazione deve essere del 2016, la valutazione è effettuata con le modalità corrispondenti ai seguenti casi: 1) perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi prima del 2016: si valuta raffrontando il reddito attestato e riferito all ultimo periodo reddituale (reddito ISE indicato nell attestazione ISEE) con il reddito attestato e riferito al periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa (reddito ISE indicato nell attestazione ISEE). Poiché l INPS sta rilasciando per l anno in corso l attestazione ISEE relativa ai redditi 2014, si fa riferimento: all ISEE ordinario calcolato nel 2016 sui redditi percepiti nel 2014, nel caso in cui i redditi del 2015 non abbiano subito rilevanti variazioni rispetto all anno precedente. In tal caso l ISEE relativo ai redditi del 2014 viene considerato valido anche per il 2015 e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell attestazione ISEE relativo al 2014, sostanzialmente invariato nel 2015, con il reddito ISE indicato nell attestazione ISEE riferita all anno in cui il reddito era integro, corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione; Nel caso in cui non sia possibile raffrontare i redditi ISE, per mancanza delle attestazioni ISEE, le variazioni potranno essere verificate raffrontando i redditi fiscalmente dichiarati nei medesimi periodi di riferimento su indicati. all ISEE corrente calcolato nel 2016 sui redditi percepiti nel 2015, nel caso in cui si siano verificate rilevanti variazioni reddituali rispetto al 2014, e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell attestazione ISEE relativo al 2015 con il reddito ISE indicato nell attestazione ISEE riferita all anno in cui il reddito era integro, corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione. 2) perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi nel corso del 2016: in assenza di una certificazione reddituale annuale del 2016, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente si intende sussistente nell anno in corso qualora, al momento della presentazione della domanda al Comune, il reddito imponibile indicato nell ultima busta paga risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all evento incolpevole. Per il lavoratore autonomo la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente nell anno in corso qualora il reddito imponibile autocertificato, relativo al periodo computato dal 01.01.2016 alla data di cessazione dell attività, risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile fiscalmente dichiarato per il 2015 computato per il medesimo periodo di tempo. 3) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che hanno comportato la necessità dell impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali: le spese, anche relative a precedenti annualità e autocertificate, devono incidere per almeno il 30% sul reddito ISE o sul valore ISEE attestato nel 2016. 2

Art. 5 - CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti: 1. Presenza di una situazione di morosità incolpevole determinata da una consistente riduzione di reddito, sopravvenuta successivamente alla stipula/rinnovo del contratto di locazione, riconducibile alle cause elencate all'art. 2 del presente bando 2. Reddito I.S.E. non superiore ad 35.000 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad 26.000. 3. Atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione in giudizio per la convalida; per gli assegnatari di alloggi sociali, vale la citazione in giudizio per la convalida o, in alternativa, il provvedimento di risoluzione dell atto di concessione amministrativa da parte dell ente gestore. 4. Contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno al momento dell atto di citazione; 5. Cittadinanza italiana, di un paese dell'ue, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'ue, un regolare titolo di soggiorno; 6. Non essere in possesso, il richiedente o altro componente del nucleo familiare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. 7. Non beneficiare per gli stessi fini di analoghi contributi provenienti da programmi di intervento simili; Tutti i requisiti si intendono riferiti all'anno 2016. ART. 6 CRITERI PREFERENZIALI NELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne; minore; con invalidità accertata per almeno il 74%; In carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale. Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando. In caso di coabitazione di più nuclei familiari deve essere presentata una sola domanda di contributo, pena l'esclusione. Art. 7 - ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO AI BENEFICIARI PRIVI DI CRITERI PREFERENZIALI Ai contributi saranno ammessi in seconda battuta, ed esclusivamente per la quota di fondo rimanente dopo il soddisfacimento dei beneficiari con titolo di preferenza, gli altri richiedenti idonei. I contributi saranno assegnati per l'intero importo richiesto o in proporzione in caso di insufficienza di fondi Art. 8 - ENTITÀ' DEL CONTRIBUTO I contributi sono destinati: a) fino a un massimo di 8.000,00 euro a sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile; b) fino a un massimo di 6.000,00 euro, a ristorare i canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole; c) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione; d) ad assicurare il versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi, relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo 3

complessivamente concedibile di euro 12.000,00. I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto. Le ipotesi sub a), sub b) e sub c) possono combinarsi con la sub d), garantendo così all inquilino di poter sottoscrivere in ogni caso un nuovo contratto a canone concordato con il medesimo proprietario o con uno nuovo. In particolare, l ipotesi sub a) è combinabile con la sub d), anche nel caso in cui il periodo residuo del contratto in essere sia inferiore ai 2 anni. Art. 9 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE La domanda di partecipazione al presente bando deve essere compilata in ogni sua parte e unicamente sul modulo allegato A) al presente bando (disponibile presso l'ufficio Area Socio Assistenziale o sul sito internet del Comune: http://www.comune.uta.ca.it Alla domanda di contributo dovrà essere obbligatoriamente allegata, PENA L'ESCLUSIONE, la seguente documentazione: 1. Copia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità); 2. Copia del codice fiscale; 3. Copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 4. Copia dell'atto di intimidazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida del 2016; 5. Certificazione ISEE ordinario calcolato nel 2016 sui redditi percepiti nel 2014, nel caso in cui i redditi del 2015 non abbiano subito rilevanti variazioni rispetto all anno precedente oppure ISEE "corrente" calcolato nel 2016 sui redditi percepiti nel 2015, nel caso in cui si siano verificate rilevanti variazioni reddituali rispetto al 2014; 6. Per i soli cittadini residenti extracomunitari, documento attestante il regolare titolo di soggiorno N.B. Nel caso in cui l'interessato non sia in possesso delle attestazioni ISEE, dovrà allegare la documentazione relativa ai redditi fiscalmente dichiarati nei medesimi periodi di riferimento su indicati. Unitamente alla domanda, ai fini della dimostrazione della morosità incolpevole, dovrà essere allegata copia della documentazione che comprova la riduzione della capacità reddituale del nucleo elencati all'art. 2 del presente bando (lettera licenziamento, riduzione orario di lavoro, mancato rinnovo di contratto, cassa integrazione, cessazione attività quale libero professionista, documentazione spese mediche) e, qualora ricorrente, copia della documentazione attestante criterio preferenziale di cui all'art. 6 del presente bando. Le domande finalizzate ad ottenere il contributo, dovranno essere presentate all'ufficio Protocollo del Comune di Uta - entro il termine perentorio del 05 gennaio 2017. Le domande spedite o consegnate dopo tale data non saranno prese in considerazione. Art. 10 GRADUATORIA La graduatoria sarà redatta sulla base dei criteri stabiliti all'art. 5 e con le priorità stabilite all'art. 6 del presente bando La graduatoria si potrà visionare presso gli Uffici Area Socio Assistenziale e sul sito internet del Comune di Uta http://www.comune.uta.ca.it Art.11 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Il Comune provvederà al pagamento del contributo successivamente all'accreditamento delle risorse da parte della Regione Autonoma della Sardegna. Atr. 12 - CONTROLLI E SANZIONI Si avvisa sin d'ora che l'amministrazione effettuerà, ai sensi del DPR 445/2000 e ai controlli sulle autodichiarazioni,, verifiche sulla veridicità dei dati dichiarati. 4

Art. 13 - NORME FINALI Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fà riferimento alla Legge 124/2010 e DPR 445/2000 nonché ai relativi decreti di attuazione. Si informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia dei dati personali", Tali dati sono oggetto di trattamento da parte dei dipendenti del Comune e di altri soggetti che collaborano con quest ultimo, con modalità manuale ed automatizzata. I soggetti di cui sopra sono stati formalmente autorizzati a gestire le informazioni che La riguardano così come previsto dalla normativa vigente. I dati, oggetto di trattamento, possono essere accessibili, all interno del Comune, a più responsabili e incaricati del trattamento secondo le rispettive competenze e, comunque, in accordo con il principio di necessità, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza. I dati forniti dall interessato nell istanza inoltre potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento per la concessione del contributo, INPS,REGIONE, o a quelli demandati all effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Inps). LA RESPONSABILE DELL'AREA DOTT.SSA DESSI PATRIZIA 5