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L.R. 14/2010, art. 15, c. 4 B.U.R. 6/7/2011, n. 27 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 giugno 2011, n. 0142/Pres. Regolamento per la concessione dei contributi di cui all articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), per l acquisto di veicoli ecologici. Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Oggetto e finalità Beneficiari Assegnazione delle risorse finanziarie Presentazione delle domande Istruttoria delle domande Cumulo dei contributi Concessione dei contributi Norme transitorie Rinvio Rinvio dinamico Entrata in vigore Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. Il presente regolamento disciplina: a) il procedimento, di competenza delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, di seguito denominate Camere di commercio, per la concessione e l erogazione dei contributi finalizzati, ai sensi degli articoli 15 e 21, comma 3 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), a sostenere l acquisto di veicoli ecologici, effettuato in data successiva all entrata in vigore della legge regionale 14/2010, avvenuta il 14 agosto 2010 ed entro il 31 dicembre 2012 in caso di acquisto di autoveicoli e nel periodo compreso fra il 15 giugno 2012 e il 31 dicembre 2012 in caso di acquisto ed immatricolazione di quadricicli (1) ; b) i criteri e le modalità per l assegnazione alle Camere di commercio, delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui alla lettera a). 2. Gli interventi di cui al comma 1, sono finalizzati a sostenere l acquisto di autoveicoli nuovi o usati, da destinare ad uso privato, dotati: a) esclusivamente, di uno o più motori a emissioni zero;

b) di uno o più motori a emissioni zero in abbinamento o in coordinamento con quello a propulsione a benzina o a gasolio, con emissioni complessive dichiarate inferiori a 120 g/km di CO 2. 2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono, altresì, finalizzati a sostenere l acquisto e l immatricolazione di quadricicli nuovi, per uso privato e non professionale, con motore elettrico e di valore minimo pari a 5.000,00 euro. (2) (1) Parole aggiunte da art. 1, c. 1, lett. a), DPReg. 8/11/2012, n. 0230/Pres. (B.U.R. 21/11/2012, n. (2) Comma aggiunto da art. 1, c. 1, lett. b), DPReg. 8/11/2012, n. 0230/Pres. (B.U.R. 21/11/2012, n. Art. 2 (Beneficiari) 1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento, i soggetti privati (1) che abbiano acquistato, in data successiva al 14 agosto 2010 ed entro il 31 dicembre 2012, un autoveicolo rientrante nelle tipologie di cui all articolo 1, comma 2. 1 bis. Sono, altresì, beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento, i cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia che abbiano acquistato ed immatricolato, per uso privato e non professionale, nel periodo compreso fra il 15 giugno 2012 e il 31 dicembre 2012, un quadriciclo nuovo rientrante nella tipologia di cui all articolo 1, comma 2 bis. (2) (1) Parole soppresse da art. 1, c. 1, DPReg. 12/9/2011, n. 0220/Pres. (B.U.R. 21/9/2011, n. 38). (2) Comma aggiunto da art. 2, c. 1, DPReg. 8/11/2012, n. 0230/Pres. (B.U.R. 21/11/2012, n. Art. 3 (Assegnazione delle risorse finanziarie) 1. Le risorse disponibili sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale per le finalità di cui all articolo 1, sono assegnate alle Camere di commercio, (1) in proporzione al numero di autoveicoli che, secondo i dati forniti dagli uffici provinciali della Motorizzazione civile, risultano immatricolati sul territorio di riferimento di ciascun Ente, entro il 31 dicembre dell anno precedente. 2. Le risorse assegnate ai sensi del comma 1, sono erogate in quote bimestrali, con decreto del Direttore del Servizio energia della Direzione centrale ambiente energia e politiche per la montagna. 3. Le Camere di Commercio, entro il quindicesimo giorno del secondo mese di ciascun bimestre, comunicano al Servizio energia l importo della quota bimestrale utilizzato.

4. Qualora la quota bimestrale assegnata ad una Camera di commercio non venga interamente utilizzata, l importo residuo va ad integrare la quota spettante per il bimestre successivo. 4 bis. Le risorse disponibili sul pertinente capitolo del bilancio regionale suddivise con le modalità di cui al comma 1, sono utilizzate dalle Camere di Commercio per la concessione dei contributi finalizzati all acquisto di autoveicoli o all acquisto ed immatricolazione di quadricicli. (2) 4 ter. Qualora l importo assegnato ad una Camera di Commercio non venga interamente erogato a causa del limitato numero di richieste di contributo, l importo residuo può essere assegnato ed erogato ad altra Camera di Commercio che abbia esaurito le risorse assegnate, al fine di soddisfare, in ordine cronologico, le ulteriori domande ammissibili a contributo pervenute entro il termine di cui all articolo 4, comma 1. (3) 5. Gli importi erogati e non utilizzati a fronte delle domande presentate entro il termine di cui all articolo 4, comma 1, sono restituiti dalle Camere di Commercio entro il 31 marzo 2013. (1) Parole soppresse da art. 1, c. 1, lett. a), DPReg. 24/4/2013, n. 094/Pres. (B.U.R. 8/5/2013, n. 19). (2) Comma aggiunto da art. 3, c. 1, DPReg. 8/11/2012, n. 0230/Pres. (B.U.R. 21/11/2012, n. (3) Comma aggiunto da art. 1, c. 1, lett. b), DPReg. 24/4/2013, n. 094/Pres. (B.U.R. 8/5/2013, n. 19). Art. 4 (Presentazione delle domande) 1. Le domande di contributo sono presentate alle Camere di commercio competenti per territorio, entro il termine del 31 gennaio 2013. 2. Le domande di contributo sono redatte, nel rispetto del regime fiscale vigente sull imposta di bollo, sui modelli di cui all articolo 8, comma 4, sottoscritti nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive e attestanti: a) i dati identificativi del soggetto richiedente; b) di essere proprietari o comproprietari dell autoveicolo oggetto del contributo; c) (ABROGATA); (1) d) che l autoveicolo di cui alla lettera b) (2) rientra nelle tipologie di cui all articolo 1, comma 2; d bis) che il quadriciclo rientra nelle tipologie di cui all articolo 1, comma 2 bis e che è stato immatricolato entro il 31 dicembre 2012; (3) e) che la copia della fattura o della ricevuta fiscale o del bonifico bancario, presentata ai sensi del comma 3, corrisponde all originale. 3. Ai fini della documentazione della spesa sostenuta, le domande di contributo sono corredate da copia non autenticata:

a) della fattura per l importo di acquisto dell autoveicolo superiore a 10.000,00 euro (3) comprensivo di IVA, quietanzata in originale in data successiva al 14 agosto 2010 ed entro il 31 dicembre 2012 nonché annullata in originale ai fini dell incentivo; oppure: b) della ricevuta fiscale per l importo di acquisto dell autoveicolo superiore a 10.000,00 euro (4) comprensivo di IVA, di data successiva al 14 agosto 2010 ed entro il 31 dicembre 2012, annullata in originale ai fini dell incentivo; oppure: c) del bonifico bancario, recante l indicazione della causale di versamento, per l importo di acquisto dell autoveicolo superiore a 10.000,00 euro (4) comprensivo di IVA, di data successiva al 14 agosto 2010 ed entro il 31 dicembre 2012, annullato in originale ai fini dell incentivo, nonché della documentazione comprovante l avvenuto pagamento. 3 bis. Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano anche alle domande di contributo per l acquisto e l immatricolazione di un quadriciclo di valore minimo pari a 5.000,00 euro comprensivo di IVA. La fattura, la ricevuta fiscale e il bonifico bancario di cui, rispettivamente, alle lettere a) b) e c) del comma 3, sono datate nel periodo compreso fra il 15 giugno 2012 e il 31 dicembre 2012. (5) (1) Lettera abrogata da art. 2, c. 1, DPReg. 12/9/2011, n. 0220/Pres. (B.U.R. 21/9/2011, n. 38). (2) Parole sostituite da art. 2, c. 2, DPReg. 12/9/2011, n. 0220/Pres. (B.U.R. 21/9/2011, n. 38). (3) Lettera aggiunta da art. 4, c. 1, lett. a), DPReg. 8/11/2012, n. 0230/Pres. (B.U.R. 21/11/2012, n. (4) Parole sostituite da art. 2, c. 3, DPReg. 12/9/2011, n. 0220/Pres. (B.U.R. 21/9/2011, n. 38). (5) Comma aggiunto da art. 4, c. 1, lett. b), DPReg. 8/11/2012, n. 0230/Pres. (B.U.R. 21/11/2012, n. Art. 5 (Istruttoria delle domande) 1. In sede di istruttoria è verificata la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda. 2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, la Camera di Commercio richiede le necessarie integrazioni fissando, per l incombente, un termine di quindici giorni. 3. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 2 non siano pervenute entro il termine fissato, la Camera di Commercio dispone l archiviazione della stessa, dandone comunicazione al soggetto richiedente. 1. I contributi di cui all articolo 1: Art. 6 (Cumulo dei contributi)

a) sono cumulabili, nei limiti del costo dell autoveicolo o del quadriciclo risultante dalla documentazione di cui all articolo 4, commi 3 e 3 bis, con altri incentivi ottenuti per l acquisto dell autoveicolo o del quadriciclo stesso; (1) b) possono essere concessi al proprietario o al comproprietario, per una sola volta nel medesimo anno solare. (1) Lettera sostituita da art. 5, c. 1, DPReg. 8/11/2012, n. 0230/Pres. (B.U.R. 21/11/2012, n. Art. 7 (Concessione dei contributi) 1. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo, la Camera di commercio provvede alla concessione con la procedura automatica di cui all articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) ed alla contestuale erogazione del contributo nella misura fissa di 2.000,00 euro (1) nel caso di autoveicoli e nella misura fissa di 800 euro nel caso di quadricicli (2), secondo l ordine cronologico di presentazione delle domande, sino ad esaurimento delle risorse disponibili per il bimestre di riferimento e nel rispetto di quanto previsto dall articolo 31 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 ( Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale). 2. In caso di esaurimento della quota bimestrale assegnata ai sensi dell articolo 3, comma 2, le domande ammissibili a contributo sono finanziate, in ordine cronologico, con le risorse della successiva quota bimestrale. (1) Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPReg. 12/9/2011, n. 0220/Pres. (B.U.R. 21/9/2011, n. 38). (2) Parole aggiunte da art. 6, c. 1, DPReg. 8/11/2012, n. 0230/Pres. (B.U.R. 21/11/2012, n. Art. 8 (Norme transitorie) 1. In sede di prima applicazione, per le finalità di cui all articolo 3, comma 1, si fa riferimento agli autoveicoli che risultano immatricolati entro il 31 dicembre 2009. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con deliberazione della Giunta regionale sono assegnate, a ciascuna Camera di Commercio, le risorse disponibili sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale. 3. Entro trenta giorni dall assegnazione delle risorse di cui al comma 2, è disposta l erogazione, a favore delle Camere di Commercio, della prima quota bimestrale delle risorse complessivamente spettanti. 4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Direttore centrale dell ambiente, energia e politiche per la montagna, sono approvati i modelli delle domande di contributo di cui all articolo 4, comma 2.

5. Il decreto del Direttore centrale di approvazione dei modelli delle domande di contributo di cui al comma 4, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Art. 9 (Rinvio) 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000. Art. 10 (Rinvio dinamico) 1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 11 (Entrata in vigore) 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.