FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA VADEMECUM RIASSUNTIVO ( a cura della Commissione Formazione Professionale Continua) QUADERNO N 1 Via Croce n. 11 84078 Vallo della Lucania (SA) Pagina 1
COMMISSIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA Consiglieri delegati Eusebio Mautone Carmine Santangelo Composizione Commissione Eusebio Mautone - Presidente Carmelo Di Flora Componente Luigi Mucciolo Componente Roberto Antonio Mutalipassi Componente Angelo Palladino - Componente Via Croce n. 11 84078 Vallo della Lucania (SA) Pagina 2
INDICE Premessa.Pag. 4 1. Assolvimento dell obbligo di formazione..pag. 5 2. Periodo formativo...pag. 5 3. Attività formative.pag. 6 4. Oggetto delle attività formative Pag. 6 5. Attività formative particolari Pag. 7 6. Come documentare l assolvimento dell obbligo formativo...pag. 8 7. Attività di verifica e di vigilanza dell Ordine Territoriale.Pag. 8 8. Verifica periodo precedente al 01/01/2008...Pag. 8 9. La formazione professionale è obbligo giuridico.pag. 9 10. La formazione professionale è obbligo deontologico.....pag. 9 11. Comunicazione al pubblico....pag. 10 12. Mancato assolvimento e provvedimenti disciplinari... Pag. 10 13. Altre forme sanzionatorie indirette Pag. 11 Via Croce n. 11 84078 Vallo della Lucania (SA) Pagina 3
Premessa Con l introduzione dell Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il D.Lgs. 139 del 28/06/2005 ( G.U. n 166 del 19/7/2005 S.O. n 126), ha previsto che la formazione professionale continua degli iscritti diventa un obbligo di legge. Il presente lavoro intende fornire agli iscritti all Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Vallo della Lucania un primo riepilogo schematico di facile consultazione per chiarire i principali aspetti relativi alle modalità di assolvimento della formazione professionale continua, come previsto dalla norma di legge, dal regolamento del Consiglio Nazionale e dal regolamento approvato dal Consiglio dell Ordine. Via Croce n. 11 84078 Vallo della Lucania (SA) Pagina 4
1. ASSOLVIMENTO DELL OBBLIGO DI FORMAZIONE Per l assolvimento dell'obbligo di formazione l iscritto all albo: -deve acquisire 90 crediti formativi professionali in ciascun triennio formativo; -deve acquisire un minimo di 20 crediti annuali di cui almeno 3 crediti annuali derivanti da attività formative aventi ad oggetto l ordinamento, la deontologia, le tariffe e l organizzazione dello studio professionale. Tramite le attività di formazione a distanza gli iscritti possono acquisire un massimo di 15 crediti formativi annuali. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 20 crediti, quelli eccedenti possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 20 crediti formativi minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo. In nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti. 2. PERIODO FORMATIVO Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi a decorrere dal 1 gennaio 2008 e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti. L anno formativo decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Quindi : I TRIENNIO 01/01/2008 31/12/2010 II TRIENNIO 01/01/2011 31/12/2013 E COSI DI SEGUITO Via Croce n. 11 84078 Vallo della Lucania (SA) Pagina 5
3. ATTIVITA FORMATIVE La formazione professionale continua si realizza mediante le seguenti attività formative, anche se svolte all estero, aventi ad oggetto materie di cui al punto successivo: a) partecipazione ad eventi formativi, quali convegni, seminari, corsi, master ed eventi similari nonché svolgimento di attività di formazione a distanza, inclusi nei programmi formativi degli Ordini territoriali. b) partecipazione ad eventi formativi nonché svolgimento di attività di formazione anche a distanza, direttamente accreditati dal Consiglio Nazionale, in quanto organizzati dallo stesso o da associazioni sindacali di categoria aventi rilevanza e rappresentatività su base nazionale o da altri organismi di emanazione della categoria, nell ambito dei poteri di coordinamento e promozione dell attività dei Consigli dell Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale. c) svolgimento di altre attività formative particolari, individuate dal Regolamento per la formazione professionale continua degli Ordini territoriali. 4. OGGETTO DELLE ATTIVITA FORMATIVE Le attività formative devono avere ad oggetto le materie inerenti all attività professionale del dottore commercialista ed esperto contabile e, in particolare, le materie finanziarie ed economicoaziendali, le materie giuridiche - tra cui il diritto civile, commerciale, fallimentare, amministrativo, tributario, penale, processuale civile e penale -, le attività professionali riservate e quelle soggette a particolari regolamentazioni. Devono avere altresì ad oggetto le norme dell ordinamento e della deontologia professionale nonché le procedure applicative connesse allo svolgimento dell attività professionale, con particolare riguardo all applicazione delle nuove tecnologie e alla gestione degli studi professionali. In ogni caso, le materie trattate nelle attività formative dovranno tassativamente essere comprese tra quelle indicate nell Elenco delle materie oggetto delle attività formative specificatamente predisposto ed aggiornato dal Consiglio Nazionale. (Vedi allegato Elenco Materie) Via Croce n. 11 84078 Vallo della Lucania (SA) Pagina 6
5. ATTIVITA FORMATIVE PARTICOLARI Per le seguenti attività, i crediti formativi sono attribuiti secondo i criteri riportati nella tabella: ATTIVITA' FORMATIVE PARTICOLARI a) Relazioni in convegni, seminari, corsi e master approvati dal Consiglio Nazionale b) Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti c) Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell'elenco delle materie oggetto delle attività formative d) Docenze annuali presso istituti universitari ed enti equiparati nelle materie comprese nell'elenco delle materie oggetto delle attività formative e) Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell'elenco delle materie oggetto delle attività formative f) Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile e per l'esame per l'iscrizione al registro dei revisori contabili g) Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio Nazionale e degli Ordini territoriali h) Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio Nazionale i) Partecipazione alle commissioni parlamentari o ministeriali aventi ad oggetto lo studio di argomenti compresi nell'elenco dellematerie oggetto delle attività formative. l) Superamento di esami in corsi universitari nelle materie comprese nell'elenco delle materie oggetto delle attività formative; gli esami suddetti devono attribuire crediti formativi universitari CREDITI ATTRIBUITI LIMITI MASSIMI ANNUALI 1 ora = 3 crediti max 15 1 ora = 3 crediti max 15 1 credito ogni 5 cartelle di 1.500 battute ciascuna max 10 10 crediti max 15 4 crediti max 4 5 crediti max 5 1 riunione = 1 credito max 10 1 riunione = 2 crediti max 10 1 riunione = 1 credito max 10 Il numero di crediti formativi professionali è pari al numero di crediti formativi universitari attribuiti all'esame max 10 Via Croce n. 11 84078 Vallo della Lucania (SA) Pagina 7
6. COME DOCUMENTARE ALL ORDINE DI APPARTENENZA L ASSOLVIMENTO DELL OBBLIGO FORMATIVO Al fine di ottenere il riconoscimento e l attribuzione dei crediti formativi, gli iscritti -producono la documentazione dell attività formativa svolta, anche mediante autocertificazione, entro tre mesi dalla fine dell anno; -esibiscono all Ordine la documentazione comprovante l avvenuto svolgimento della formazione continua per il triennio formativo precedente. 7. ATTIVITA DI VERIFICA E VIGILANZA DELL ORDINE TERRITORIALE L Ordine verifica annualmente, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni, l assolvimento dell obbligo di formazione professionale e, a tal fine, può chiedere agli iscritti l esibizione della documentazione relativa all attività formativa svolta. 8. VERIFICA PERIODO PRECEDENTE AL 01/01/2008 La maturazione dei crediti formativi in capo a ciascun iscritto ed ogni altro aspetto a questo connesso per il periodo precedente all entrata in vigore dell attuale Regolamento avverrà secondo le norme contenute nei Regolamenti al tempo vigente per le categorie dei dottori commercialisti e dei ragionieri commercialisti. I Consigli degli Ordini locali riterranno correttamente adempiuto l obbligo di formazione professionale continua per il bienni 2006-2007 laddove l iscritto abbia maturato il requisito minimo di 20 crediti formativi in ciascuno degli anni 2006 e 2007. Via Croce n. 11 84078 Vallo della Lucania (SA) Pagina 8
9. LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E OBBLIGO GIURIDICO L obbligo della formazione professionale è previsto dal D.Lgs. 139/2005, istitutivo della professione di dottore commercialista ed esperto contabile. In particolare si riporta : -l articolo 12 Attribuzioni del Consiglio (dell Ordine ) 1. Il Consiglio dell'ordine, oltre quelle demandate dal presente decreto legislativo e da altre norme di legge, ha le seguenti attribuzioni:.. r) promuove, organizza e regola la formazione professionale continua e obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi. - l articolo 29 Attribuzioni (del Consiglio Nazionale) 1. Il Consiglio nazionale, oltre a esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento: m) valuta e approva i programmi di formazione professionale continua e obbligatoria predisposti dagli Ordini locali; 10. LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E OBBLIGO DEONTOLOGICO In particolare si riporta l art. 8 del codice deontologico della categoria: Articolo 8 COMPETENZA, DILIGENZA E QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI 1. Il professionista ha il dovere continuo di mantenere la sua competenza e capacità professionale al livello richiesto per assicurare ai suoi clienti l erogazione di prestazioni professionali di livello qualitativamente elevato, secondo le correnti prassi e tecniche professionali e disposizioni normative. 5. L adempimento degli obblighi di formazione professionale continua, secondo quanto previsto dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale e dagli Ordini locali, costituisce il requisito minimo richiesto al professionista per il mantenimento della sua competenza professionale, ma non lo esonera dalle ulteriori attività formative, rese necessarie dalla natura degli incarichi professionali assunti, al fine di adempiere a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo. Via Croce n. 11 84078 Vallo della Lucania (SA) Pagina 9
11. COMUNICAZIONE AL PUBBLICO L iscritto può indicare di aver assolto l obbligo della formazione professionale continua in tutte le forme di comunicazione del proprio studio professionale rivolte ai clienti e al pubblico (corrispondenza, sito internet, targa, biglietti da visita ecc.) 12. MANCATO ASSOLVIMENTO E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Il mancato assolvimento della formazione professionale obbligatoria determina l apertura di un procedimento disciplinare. In particolare si riporta : - l articolo 49 del D.Lgs.139/2005 Esercizio dell'azione disciplinare 1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell'albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. -l articolo 2 del Regolamento per la formazione approvato dal Consiglio Nazionale Definizione e obiettivi della formazione professionale continua 1.La formazione professionale continua: a) è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell attività professionale per gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Non sostituisce, ma completa lo studio e l approfondimento individuale che sono i presupposti per l esercizio dell attività professionale. L inosservanza dell obbligo formativo è valutata dall Ordine territoriale al termine del triennio formativo, ai sensi degli art. 49 e ss. Del D.Lgs. n. 139/2005, con avvio dell azione tendente ad accertare i motivi che hanno originato l inosservanza. Al termine della fase istruttoria preliminare, l Ordine territoriale, nel caso ne ricorrano gli estremi, delibera l apertura di un procedimento disciplinare, nel rispetto del Regolamento vigente dei procedimenti disciplinari. L accertamento del mancato assolvimento dell obbligo di formazione nel triennio, comporta l apertura del procedimento disciplinare in capo all iscritto. Via Croce n. 11 84078 Vallo della Lucania (SA) Pagina 10
13. ALTRE FORME SANZIONATORIE INDIRETTE Il dato personale relativo all avvenuto o al mancato assolvimento dell obbligo formativo del singolo iscritto è pubblico, ai sensi e per gli effetti dell art. 19 del D.Lgs. 196/2003. Le modalità di diffusione di tale dato sono rimesse agli Ordini territoriali. Approvato dalla Commissione Aggiornamento e Formazione Professionale Continua in Vallo della Lucania, 12 dicembre 2008 Via Croce n. 11 84078 Vallo della Lucania (SA) Pagina 11