Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati



Documenti analoghi
Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati

Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti

Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio

Convenzione europea sull equivalenza dei periodi di studi universitari

Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari.

Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero

Convenzione europea sul computo dei termini. Traduzione 1. (Stato 1 gennaio 2011)

Traduzione 1. (Stato 1 ottobre 2012)

Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative

Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR)

Accordo relativo all applicazione dell articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo. (Accordo sulle lingue) Traduzione 1

Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari

Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i figli 2

Accordo sulla traslazione delle salme. Traduzione 1. (Stato 7 aprile 2011)

Convenzione europea sulla soppressione delia legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari

Accordo multilaterale concernente i diritti commerciali per i trasporti aerei non regolari in Europa

VII CONVENZIONE AJA concernente la trasformazione delle navi di commercio. in bastimenti da guerra

Protocollo concernente l Ufficio internazionale dell Igiene Pubblica

1 Traduzione1 Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni

Convenzione sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie

Convenzione sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale

Convenzione per risolvere certi conflitti di leggi in materia di cambiali e di vaglia cambiari

Preambolo. Articolo 1 Articolo 2. Disposizioni Finali

Convenzione d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese

I. Disposizioni generali. II. Trasporti di persone Trasporti gratuiti con autovetture

Convenzione Internazionale per la marcatura delle uova nel commercio internazionale. Traduzione 1

Convenzione Internazionale per la marcatura delle uova nel commercio internazionale. Traduzione 1. (Stato 10 giugno 1997)

Traduzione 1 Convenzione istitutiva dell Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici

Approfondimento su Schengen

Testo originale. Art. 1

Convenzione tra la Svizzera e l Italia relativa alle assicurazioni sociali

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1

PROTOCOLLO DI ADESIONE DEL PRINCIPATO DI MONACO ALLA CONVENZIONE SULLA TUTELA DELLE ALPI

Convenzione per la costituzione di «Eurofima», Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Accordo di commercio e di pagamenti fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina

ACCORDO EUROPEO RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DELLE MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR)

Dall'1 gennaio 2006 ricevere cure sanitarie mentre ci si trova in un paese europeo diverso dal proprio,

Risoluzione 2198 (XXI) dell'assemblea Generale. Protocollo Relativo allo Status dei Rifugiati

Convenzione sull istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell energia nucleare

Protocollo della Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi 2

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1. (Stato 19 luglio 2004)

REGIONE VENETO HANNO DIRITTO ALL' ASSISTENZA SANITARIA:

Convenzione n. 172 concernente le condizioni di lavoro negli alberghi, ristoranti e esercizi pubblici affini

Traduzione 1. Conchiuso il 9 luglio 1947 Entrato in vigore il 9 luglio 1947

Ministero della Salute

Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie. Traduzione 1. (Stato 27 agosto 2002)

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)

Convenzione europea sull esercizio dei diritti dei fanciulli

Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

Accordo

AZIENDA ULSS 20 DI VERONA

Articolo 1 Nuovo tenore della Convenzione

Preambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (LONDRA,1969)

Traduzione 1. (Stato 9 gennaio 1952)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Accordo tra la Svizzera e la Finlandia concernente i trasporti aerei

Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia

Traduzione 1. (Stato 19 giugno 2001)

Convenzione concernente certe restrizioni all esercizio del diritto di cattura nella guerra marittima Conchiusa all Aja il 18 ottobre 1907

CONVENZIONE SULL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA CECA, DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, DELLA

3000 Bern 14. Geschäftsstelle. Sicherheitsfonds BVG. Postfach 1023

Convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori. L'Aja, 28 maggio 1970

Trattato

Conchiuso il 22 luglio 1957 Approvato dall Assemblea federale il 2 ottobre Data dell entrata in vigore: 21 ottobre 1957

SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA

Ordinanza. Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione

Via Coazze n Torino Tel. n Fax n Ufficio Diplomi ed Equipollenze

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e l Italia

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all equipollenza dei diplomi per l ammissione alle università

Bando Erasmus+ Mobilità per Studio 2015/2016

Traduzione 1. (Seguono i nomi dei plenipotenziari) Art. 1

- i costi di viaggio; - i costi di soggiorno (vitto, alloggio, trasporti urbani, comunicazione, assicurazione del viaggio).

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Spagna

REPUBBLICA DI SAN MARINO

L. 29 novembre 1990, n. 387

1. Cittadino europeo soggiornante per motivi di lavoro (artt.7, 9 e 19) :

Residenza, ospitalità e permesso di soggiorno: questioni e casistiche sull'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri

Non si rinnova né in caso di variazione di dati concernenti lo stato civile né di variazione della residenza o della professione.

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - italienischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10

Convenzione di domicilio e di protezione giuridica tra la Svizzera e la Grecia

Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i paesi membri del Consiglio d Europa. Traduzione. (Stato 19 aprile 2018)

Traduzione 1 Convenzione internazionale sulla protezione degli uccelli

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri

Gli Stati membri del Consiglio d Europa, firmatari della presente Convenzione,

Terzo Protocollo addizionale all Accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa

ERASMUS+ Bando per Borse di Mobilità. da realizzare durante l'anno accademico 2015/2016. Mobilità degli Studenti per Studio e per Tirocinio

Assistenza medica programmata in Europa per i residenti del Lothian

Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale

Luciano Camagni. Condirettore Generale Credito Valtellinese

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo su le assicurazioni sociali 2

LEGGE 18 maggio 1973, n. 304

CARTA GIOVANI EUROPEA

Convenzione

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sui diritti dell uomo e la biomedicina, relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana

Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Convenzione sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all insegnamento superiore negli Stati della Regione Europa

PROTOCOLLO FACOLTATIVO ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL INFANZIA RIGUARDANTE IL

Transcript:

Traduzione dei testi originali francese e inglese 1 Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati 0.142.38 Conchiuso a Strasburgo il 20 aprile 1959 Approvato dall Assemblea federale il 27 settembre 1966 2 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 20 dicembre 1966 Entrato in vigore per la Svizzera il 21 gennaio 1967 (Stato 10 giugno 2008) I Governi firmatari, Membri del Consiglio d Europa, animati dal desiderio di agevolare i viaggi dei rifugiati sul loro territorio, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 1. I rifugiati residenti regolarmente sul territorio di una delle Parti Contraenti saranno dispensati, secondo il presente Accordo sotto condizione di reciprocità, dalle formalità dei visti per entrare sul territorio delle altre Parti Contraenti e uscirne da tutte le frontiere, in quanto: a. siano titolari di un titolo di viaggio valido, rilasciato dalle autorità della Parte Contraente di loro residenza regolare, conformemente alle disposizioni della Convenzione del 28 luglio 1951 3 sullo Statuto dei Rifugiati o dell Accordo del 15 ottobre 1946 4 concernente il rilascio di un titolo di viaggio ai rifugiati; b. il loro soggiorno sia inferiore o uguale a tre mesi. 2. Il visto può essere richiesto per qualsiasi soggiorno di durata superiore a tre mesi o per qualsiasi entrata nel territorio di un altra Parte per esercitarvi una attività lucrativa. Art. 2 Il termine «territorio» di una Parte Contraente avrà, per quanto concerne il presente Accordo, il significato che questa Parte gli attribuirà in una dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d Europa. Art. 3 Nella misura in cui sia ritenuto necessario da una o più Parti Contraenti, il passaggio della frontiera avverrà soltanto in posti autorizzati. RU 1967 886; FF 1966 I 425 1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. franc. della presente Raccolta. 2 Art. 1 cpv. 1 del DF del 27 set. 1966 (RU 1967 839). 3 RS 0.142.30 4 RS 0.142.37 1

0.142.38 Rifugiati Art. 4 1. Le disposizioni del presente Accordo non toccano le prescrizioni legali e regolamentari circa il soggiorno degli stranieri sul territorio di ciascuna delle Parti Contraenti. 2. Ciascuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di rifiutare l entrata o il soggiorno sul suo territorio alle persone che essa considera indesiderabili. Art. 5 I rifugiati, che si sono recati sul territorio di una Parte Contraente beneficiano delle disposizioni del presente Accordo, saranno riammessi in qualsiasi momento sul territorio della Parte Contraente, le cui autorità hanno rilasciato loro un titolo di viaggio, su semplice domanda della prima Parte Contraente, salvo che questa abbia autorizzato gli interessati a domiciliarsi sul suo territorio. Art. 6 Le disposizioni del presente Accordo non toccano le disposizioni delle legislazioni nazionali, dei trattati, convenzioni o accordi bilaterali o multilaterali, che sono o entreranno in vigore, secondo le quali misure più favorevoli sarebbero applicate ai rifugiati residenti regolarmente sul territorio di una delle Parti Contraenti per quanto concerne il passaggio della frontiera. Art. 7 1. Ciascuna Parte Contraente si riserva la facoltà, per motivi attinenti all ordine pubblico, alla sicurezza o alla salute pubblica, di non applicare immediatamente il presente Accordo o di sospenderne temporaneamente l applicazione rispetto alle altre Parti o a talune di esse, salvo per quanto concerne le disposizioni dell articolo 5. Questa misura sarà immediatamente notificata al Segretario Generale dei Consiglio d Europa. Lo stesso vale per l abrogazione della misura. 2. Ciascuna Parte Contraente, che si prevarrà di una delle facoltà previste nel capoverso precedente, potrà pretendere l applicazione del presente Accordo da un altra Parte soltanto nella misura in cui essa stessa lo applicherà verso questa Parte. Art. 8 Il presente Accordo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d Europa, che possono divenirne Parte mediante: a. la firma senza riserva di ratificazione; b. la firma con riserva di ratificazione, seguita da ratificazione. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d Europa. 2

Abolizione del visto 0.142.38 Art. 9 1. Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data alla quale tre Membri dei Consiglio, conformemente alle disposizioni dell articolo 8, avranno firmato l Accordo senza riserva di ratificazione o l avranno ratificato. 2. Per ciascun Membro che ulteriormente firmerà l Accordo senza riserva di ratificazione o lo ratificherà, l Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratificazione. Art. 10 Dopo l entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d Europa può, con voto unanime, invitare ogni Stato non membro del Consiglio, che è Parte della Convenzione del 28 luglio 1951 5 sullo Statuto dei Rifugiati o dell Accordo del 15 ottobre 1946 6 concernente il rilascio di un titolo di viaggio ai rifugiati, ad aderire al presente Accordo. L adesione esplicherà effetto un mese dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d Europa. Art. 11 Il Segretario Generale del Consiglio d Europa ratificherà ai Membri del Consiglio e agli Stati aderenti: a. tutte le firme con le eventuali riserve di ratificazione, il deposito di ogni strumento di ratificazione e la data dell entrata in vigore del presente Accordo; b. il deposito di ogni strumento di adesione effettuato in applicazione dell articolo 10; c. ogni ratificazione o dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni degli articoli 2, 7, 12 e la data alla quale essa esplicherà effetto. Art. 12 Ciascuna Parte Contraente potrà mettere fine, per quanto la concerne, all applicazione del presente Accordo, mediante un preavviso di tre mesi, dato con notificazione al Segretario Generale del Consiglio d Europa. 5 RS 0.142.30 6 RS 0.142.37 3

0.142.38 Rifugiati In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Strasburgo, il 20 aprile 1959, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato all archivio del Consiglio d Europa. Il Segretario Generale del Consiglio trasmetterà copia certificata conforme ai Governi firmatari. (Seguono le firme) 4

Abolizione del visto 0.142.38 Campo d'applicazione il 10 giugno 2008 7 Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Firmato senza riserva di ratificazione (F) Entrata in vigore Belgio 20 aprile 1959 F 3 settembre 1960 Ceca, Repubblica 9 marzo 1999 F 10 aprile 1999 Danimarca * 30 novembre 1960 F 1 gennaio 1961 Finlandia * 4 luglio 1990 5 agosto 1990 Germania 6 novembre 1961 7 dicembre 1961 Irlanda 29 ottobre 1969 F 30 novembre 1969 Islanda 8 settembre 1966 9 ottobre 1966 Italia 1 giugno 1965 2 luglio 1965 Liechtenstein * 28 ottobre 1969 A 29 novembre 1969 Lussemburgo 24 aprile 1961 25 maggio 1961 Malta * 17 gennaio 1989 F 18 febbraio 1989 Norvegia * 25 novembre 1960 F 1 gennaio 1961 Paesi Bassi a 3 agosto 1960 3 settembre 1960 Polonia * 20 aprile 2005 21 maggio 2005 Portogallo * 12 ottobre 1981 13 novembre 1981 Azzorre e Madera 1 dicembre 1981 13 novembre 1981 Romania 24 aprile 2001 25 maggio 2001 Slovacchia * 27 gennaio 2005 28 febbraio 2005 Spagna 30 giugno 1982 1 agosto 1982 Svezia * 30 novembre 1960 F 1 gennaio 1961 Svizzera * 20 dicembre 1966 21 gennaio 1967 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito Internet del Consiglio d Europa: http://conventions.coe.int od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. a Al Regno in Europa. Riserve e dichiarazioni Svizzera Il domicilio, giusta l articolo 5 dell Accordo europeo sulla soppressione dei visti per i rifugiati, è valutato tenendo conto del luogo ove è il centro degli interessi personali del rifugiato. Conseguentemente, la presenza nel territorio d un altra Parte Contraente, per soggiorno in istituti d educazione, di cura, di riposo o analoghi, non è domicilio secondo la predetta accezione. 7 Una versione aggiornata del campo d applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati). 5

0.142.38 Rifugiati 6