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" ~ ".' ' [MIUR--Mi~i;;erodeliI;t~ione dell'universua e deliaric~ I AOOUFGAB - Ufficio del Gabinetto. i REGISTRO DECRETI I! L Prot. n. 0000184-21102/2014 - REGISTRAZIONE.J III!I!!!!!II 51~ deii'~-, deii'~ e det!a~ d~deii'~e~~ dt'~cmb VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita e ncerca; VISTO in particolare l'articolo I del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia ripartita tra le Regioni, sulla base del numero degli studenti, la somma di euro 15 milioni per I' anno 2014 a favore degli studenti, anche con disabilita ai sensi delia legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, al fine di favorire il raggiungimento dei pili alti livelli negli studi nonche il conseguimento del pieno successo formativo, attraverso l'incremento dell'offerta di servizi per facilitare l'accesso e la frequenza dei corsi; VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e in particolare l'articolo 3, comma 3, che disciplina i soggetti aventi diritto aile prestazioni, stabilendo che situazioni riconosciute di gravita determinano priorita nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a nom1a dell' articolo 59, comma 51, delia legge 27 dicembre 1997, n. 449; VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato (legge finanziaria 2010), e in particolare I' articolo 2, comma 109, che prevede, a decorrere dal 1 0 gennaio 2010, I' abrogazione degli articoli 5 e 6 delia legge 30 novembre 1989, n. 386, recante norme per il coordinamento dell a finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la rifonna tributaria, con cia disponendo che dette Province autonome non partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali; VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante l'approvazione del testa unieo delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 dicembre 2013 recante la ripartizione in capitoli delle unita di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per i1triennio 2014-2016;

'. o VISTA la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 15 novembre 2010, n. 636, che illustra la "Strategia europea sulla disabilita 2010-2020"; CONSIDERATA la necessita di incrementare l'offerta di servizi destinati a favorire l'accesso e la frequenza ai corsi scolastici, come presupposto fondamentale per il raggiungimento di pili alti livelli negli studi e per il conseguimento di un pieno successo formativo; CONSIDERATO che l'obiettivo perseguito e il raggiungimento di pili alti livelli negli studi anche a vantaggio di studenti con disabilita al fine di favorirne l'inc1usione sociale; CONSIDERATO che, in un quadro generaie di fragilita economica e vulnerabilita sociale, il potenziamento dei servizi finalizzati a incrementare la qualita del sistema di istruzione costituisce un irrinunciabile investimento in termini di capitale umana per incoraggiare una crescita economica nel medio e lungo periodo; CONSIDERATO che un'istruzione di qualita, garantita anche tramite un accesso agevolato ai servizi scolastici, determina una maturazione del senso di partecipazione democratica alla vita civile della comunita, contribuendo al rafforzamento degli inestimabili valori delia coesione e della solidarieta sociale; CONSIDERATO che il riparto tra Ie Regioni della somma di 15 milioni per l'anno 2014 deve avvenire sulla base del numero degli studenti; ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra 10 Stato, Ie Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 19 dicembre 2014; DECRETA Art. 1 Oggetto e ambito applicativo 1. II presente decreto intende ripartire tra Ie regioni, sulla base del numero di studenti, la somma di euro 15 milioni per l'anno 2014 per attribuire contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilita, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, di seguito decreto-legge n. 104 del 2013. 2. AI fine di poter accedere ai suddetti contributi e benefici, gli studenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3.

Art. 2 Tipologia dei benefici e contributi 1. I benefici e i contributi sono concessi agli studenti, che non ricevano 0 che non abbiano ricevuto altri analoghi benefici erogati da pubbliche amministrazioni per le medesime finalita, per: a) servizi di trasporto urbano ed extraurbano finalizzato al raggiungimento della sede scolastica anche con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilita; b) servizi di assistenza specialistica, anche attraverso mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato in riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilita, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n.l04 del 1992. Art. 3 Requisiti di accesso 1. I benefici e i contributi di cui all'articolo 2 sono corrisposti agli studenti in possesso dei seguenti requisiti: a) specifiche esigenze di servizi di trasporto e di assistenza specialistica, con particolare attenzione alle peculiari necessita degli studenti con disabilita, auto certificate in base alla distanza dalla sede scolastica; b) condizioni economiche accertate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni; 2. Per l'accesso ai benefici e nella formazione delle graduatorie si tiene conto prioritariamente delle condizioni economiche degli studenti di cui alla lettera b) e, a parita di condizioni economiche, si valuta il requisito della distanza dalla sede scolastica di cui alla lettera a). Art. 4 Ripartizione delle risorse 1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013, corrispondenti a euro 15.000.000,00 (quindicimilioni) per l'anno 2014, sono ripartite tra le Regioni sulla base del numero degli studenti, come risulta dalla Tabella A allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 2. Entro 30 giomi dall'emanazione del presente decreto Ie Regioni predispongono gli adempimenti connessi all'individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 2 del presente decreto.

o... t, ". Le risorse individuate per il territorio della regione Trentino-Alto Adige, in attuazione di quanta previsto dall' articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono rese indisponibili. 4. Nell' ottica di garantire la massima trasparenza nell' erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari, le Regioni predispongono procedure di evidenza pubblica, anche con eventuale pubblicazione di un bando, finalizzate ad indicare termini e modalita per la presentazione delle domande di accesso ai benefici. 5. Ciascuna Regione provvede a comunicare gli esiti delle procedure e la tipologia dei benefici concessi nonche i dati sul monitoraggio degli interventi al Ministero dell' istruzione, dell'universita e della ricerca, che pubblica tali informazioni sul proprio sito istituzionale. 6. L'erogazione dei contributi e benefici avviene al termine dei sopracitati adempimenti. IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Maria Chiara Carrozza Fabrizio Saccomanni

Erogazione di contributi e benefici per il diritto allo studio degli studenti delle istituzioni scolastiche di primo e secondo grado ai sensi dell'art, 1 del D.L. 104/2013 (Fonte: MIUR - Servizio Statistico - Rilevazione a.s. 2012/2013).. Regione -: Totale Alurini.Di cui con di~bijita Finanziamerito per Regione Piemonte 284.994 8.264 964.510,67 Volle d'aosta 8.895 225 30.103,52 Lombordio 660.034 17.967 2.233.765,76 Liguria 98.923 2.917 c 334.787,01 Trentino-A/to Adige 77.195 2.854 261.252,52 Veneta 344.804 8.200 1.166.926,81 Friuli Venezia Giu/ia 78.480 1.571 c 265.601,37 Emilia Romagna 290.822 7.469 c 984.234,49 Toscano 247.698 6.150 838.289,10 Umbria 60.277 1.539 c 203.996,61 - Marche 112.916 3.141 c 382.143,79 Lazia 410.178 12.696 1.388.173,29 Abruzzo 95.692 3.344 323.852,28 Molise 23.835 659 80.665,25 Campania 538.193 13.011 1.821.416,92 Puglia 346.765 8.428 1.173.563,46 Basilicata 47.928 962 162.203,65 Calabria 162.605 3.476 550.307,23 Sicilia 423.016 12.004 1.431.621,18 Sardegna 118.956 2.865 402.585,08 4.432.206 117.742 15.000.000,00