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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Rev. 01 Data: 18 gennaio 2014 Pag. 1 di 42 ENTE REGIONALE PER L ABITAZIONE PUBBLICA DELLE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITÀ REV. DATA MOTIVO DELLA REVISIONE REDATTO (RdP) APPROVATO (Diret.) 01 18/01/2014 Prima emissione

Rev. 01 Data: 18 gennaio 2014 Pag. 2 di 42 SIGLE E ACRONIMI UTILIZZATI ANAC Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche AVCP Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture CIVIT Commissione per la valutazione, la trasparenza e l Integrità delle amministrazioni pubbliche (ora ANAC) COCIV Comitato di controllo interno e di valutazione ERAP Ente regionale per l abitazione pubblica ERP Edilizia residenziale pubblica OIV Organismo indipendente di valutazione PNA Piano nazionale anticorruzione PP Piano della performance PTPC Piano triennale per la prevenzione della corruzione PTTI Piano triennale per la trasparenza e l Integrità RdP Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza UPD Ufficio dei procedimenti disciplinari RSI Responsabile del sistema informatico

Rev. 01 Data: 18 gennaio 2014 Pag. 3 di 42 INDICE Premessa Introduzione: organizzazione e funzioni dell ERAP Marche SEZIONE PRIMA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 1. I soggetti 2. Il processo di adozione del PTPC 3. La gestione del rischio 3.1 La mappatura dei processi 3.2 La valutazione del rischio per ciascun processo 3.3 Il trattamento del rischio 4. La formazione in tema di anticorruzione 5. Il codice di comportamento 6. I criteri di rotazione del personale 7. Il ricorso all arbitrato 8. Lo svolgimento di incarichi d ufficio ed incarichi extraistituzionali 9. Le direttive per l attribuzione degli incarichi dirigenziali e la verifica delle cause di incompatibilità 10. La verifica del rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto 11. Le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali ai fini dell attribuzione degli incarichi e dell assegnazione ad uffici 12. Le misure per la tutela del whistleblower 13. La predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti e l utilizzo delle whitelist 14. La realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti 15. La realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporto tra l amministrazione ed i soggetti che con essa stipulano contratti 16. Le iniziative previste nell ambito di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 17. Le iniziative previste nell ambito di concorsi e selezioni del personale 18. Le iniziative previste nell ambito delle attività ispettive, organizzazione del sistema di monitoraggio sull attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa 19. Le misure trasversali ed ulteriori SEZIONE SECONDA TRASPARENZA E INTEGRITÀ

Rev. 01 Data: 18 gennaio 2014 Pag. 4 di 42 1. Le principali novità 2. Il procedimento di elaborazione ed adozione del programma 3. Le iniziative di comunicazione della trasparenza 4. Il processo di attuazione del programma 5. I dati ulteriori AZIONI 1. comunicazione del PTPC e del PTTI agli attori interni ed esterni 2. formazione del personale in tema di anticorruzione e trasparenza 3. predisposizione degli schemi di clausole che prevedono l applicazione del codice di comportamento 4. eliminazione della possibilità di ricorrere all arbitrato 5. direttive per l attribuzione degli incarichi dirigenziali e la verifica delle cause di incompatibilità 6. verifica del rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto 7. direttive per effettuare controlli sui precedenti penali per l attribuzione degli incarichi e dell assegnazione ad uffici 8. misure per la tutela del whistleblower 9. predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti 10. monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti 11. monitoraggio dei rapporti tra l amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti 12. monitoraggio dell erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, ecc. 13. organizzazione del sistema di monitoraggio sull attuazione del PTPC. TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO A. Area: acquisizione e progressione del personale 1. previsioni di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; 2. irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 3. inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso

Rev. 01 Data: 18 gennaio 2014 Pag. 5 di 42 di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; 4. progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; 5. motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. B. Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 1. accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell accordo a tutti i partecipanti allo stesso; 2. definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnicoeconomici dei concorrenti al fine di favorire un impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); 3. uso distorto del criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un impresa; 4. utilizzo della procedura negoziata e abuso dell affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un impresa; 5. ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; 6. abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all aggiudicatario; 7. abuso dell accordo bonario al fine di consentire all appaltatore di recuperare il ribasso d asta o ottenere extraprofitti. C. Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 1. abuso dell autorizzazione all ampliamento del nucleo familiare dell assegnatario al fine di far maturare il diritto al subentro ad un soggetto che non ne ha diritto; 2. abuso nella verifica dei requisiti per il subentro al fine di agevolare determinati soggetti; 3. definizione di criteri per la mobilità dell inquilino in altro alloggio al fine di favorire determinati soggetti. D. Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 1. riconoscimento indebito di una fascia del canone più bassa rispetto ai requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti; 2. uso di falsa o insufficiente documentazione per agevolare taluni soggetti nell accesso al rimborso delle spese sostenute per la manutenzione dell alloggio o la sostituzione della caldaia; 3. mancata o ritardata emissione del provvedimento di risoluzione contrattuale per morosità o equivalente per favorire soggetti particolari;

Rev. 01 Data: 18 gennaio 2014 Pag. 6 di 42 4. uso di documentazione falsa o insufficiente per l acquisto dell alloggio o per la determinazione del prezzo. VALUTAZIONE DEL RISCHIO Scheda di valutazione in ordine decrescente RIDUZIONE DEL RISCHIO 1) scheda per la pianificazione 2) scheda compilata di esempio ALLEGATI: 1) codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell ERAP; 2) regolamento concernente la disciplina per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei dipendenti; 3) piano della performance

Rev. 01 Data: 18 gennaio 2014 Pag. 7 di 42 PREMESSA Il piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) ed il piano triennale per la trasparenza ed integrità (PTTI) sono i documenti previsti dall'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono e comunicano alla Autorità nazionale anticorruzione ed al Dipartimento della funzione pubblica la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, comma 5). La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per prevenire la corruzione, cosicché la legge n. 190/2012 è intervenuta rafforzando le misure già vigenti, pretendendo un attuazione ancora più spinta e qualificandola come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. I piani hanno validità per il triennio e vengono aggiornati annualmente entro il 31 gennaio. Essi rappresentano la prima attuazione della legge n. 190/2012. Tali documenti sono elaborati dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nominato con decreto n. 65 del 27-5-2013 nella persona del dirigente responsabile del presidio di Ascoli Piceno, avv. Mirko Trapè, il quale li ha proposti all'approvazione del direttore dell ERAP. Ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 190/12, in particolare, Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze: a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a- bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Rev. 01 Data: 18 gennaio 2014 Pag. 8 di 42 b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano; d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione; f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. La prevenzione ed il contrasto alla corruzione richiedono una rigorosa analisi ed una gestione del rischio mediante le quali misurare o stimare le incognite che possono influenzare le attività e gli obiettivi di un'organizzazione; partendo da tale analisi si possono sviluppare le strategie per governarli. La nozione di analisi del rischio di corruzione, come introdotta dall'art. 1 della legge n. 190/2012, è intesa in senso molto ampio e non limitato al mero profilo penalistico, cioè come possibilità che, in precisi ambiti organizzativo/gestionali, possano verificarsi veri e propri comportamenti corruttivi. La legge non contiene infatti una definizione di corruzione, che invece viene data per presupposta; il concetto deve essere inteso come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontra l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318 e seguenti del codice penale e sono tali da

Rev. 01 Data: 18 gennaio 2014 Pag. 9 di 42 comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal titolo II capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui a prescindere dalla rilevanza penale venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite (come afferma la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare del 25 gennaio 2013 n.1). Il piano viene redatto sulla base della citata legge n. 190/2012 e dei relativi provvedimenti di attuazione, tra cui: - il d.lgs. 14-3-2013 n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80; - il d.lgs. 8-4-2013 n. 39 Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92; - il d.p.r. 16-4-2013 n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2013, n. 129; - le Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190; - il piano Nazionale Anticorruzione emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; - le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25-1-2013 e n. 2 del 19-7-2013 sull attuazione delle disposizioni in merito alla trasparenza; - le deliberazioni ed i provvedimenti emanati dalla CIVIT (oggi ANAC), ed in particolare la delibera n. 50/2013 Linee guida per l aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l integrità e la delibera n. 75/2013 Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001).

Rev. 01 Data: 18 gennaio 2014 Pag. 10 di 42 Trattandosi di strumenti essenzialmente correlati il PTCP ed il PTTI sono racchiusi in un unico documento, composto da due sezioni; pertanto il termine generico piano viene usato comprendendo ambedue gli atti di programmazione. INTRODUZIONE ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL ERAP L Ente regionale per l abitazione pubblica delle Marche (ERAP) è stato istituito con la legge regionale 4-6-2012, n. 18 a decorrere dal 1 gennaio 2013; esso è subentrato nei rapporti in corso con gli ERAP provinciali, soppressi alla stessa data. L ERAP Marche è un ente pubblico dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale. A norma dell art. 6 della citata legge regionale n. 18/2012, che ha sostituito l art. 26 della legge regionale n. 36/2005, l ERAP esercita le funzioni concernenti: a) la realizzazione degli interventi di ERP sovvenzionata e agevolata; b) la gestione del patrimonio immobiliare proprio e di ERP e le attività di manutenzione connesse. Inoltre l Ente può svolgere a favore di enti pubblici e privati le seguenti funzioni: 1. la gestione del patrimonio immobiliare non di ERP e le attività di manutenzione ad essa connesse; 2. la prestazione di servizi tecnici per la gestione delle gare di appalto, per la programmazione, progettazione ed attuazione di interventi edilizi ed urbanistici con divieto di subappalto dei servizi stessi; 3. la prestazione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative tra cui quella di agenzia per la locazione;

Rev. 01 Data: 18 gennaio 2014 Pag. 11 di 42 4. la prestazione di servizi aggiuntivi agli assegnatari di alloggi ERP anche nel contesto di insediamenti a proprietà mista. Ai sensi dell art. 10 della citata legge regionale n. 18/2012, che ha sostituito l art. 25 della legge regionale n. 36/2005, l ERAP Marche è articolato in presidi aventi competenza nel territorio di ciascuna provincia, diretti da un responsabile nominato dalla Giunta Regionale, scegliendolo tra i dirigenti dell Ente. Il responsabile dirige l attività delle strutture del presidio e provvede alla gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate. Il direttore, con decreto n. 1 del 9-11-2012 ha approvato il Regolamento di organizzazione dell Ente, con cui ha ripartito le funzioni tra la Direzione ed i presidi provinciali, stabilendo che questi ultimi si articolano nei servizi amministrativo, tecnico e ragioneria, ai quali è preposto un dirigente. Il servizi possono a loro volta prevedere al loro interno dei settori, la cui responsabilità è affidata ad un funzionario titolare di posizione organizzativa. Successivamente il direttore ha individuato: - il dirigente con funzioni di indirizzo e coordinamento del bilancio unificato (nominato con decreto del direttore n. 1 del 14-1-2013); - il dirigente con funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di personale (nominato con decreto del direttore n. 28 dell 11-3-2013); - l avvocatura dell ERAP (costituita con decreto del direttore n. 36 del 2013), coordinata dal dirigente nominato dal direttore con decreto n. 75 del 13-6-2013. Le attuali risorse umane sono ripartite tra i cinque presidi nella seguente maniera: PRESIDIO DIRIGENTI IMPIEGATI AMMINISTRATIVI IMPIEGATI TECNICI TOTALE Ancona 4 23 17 44 Ascoli Piceno 2 13 10 25 Fermo 1 7 4 12 Macerata 2 11 6 19

Rev. 01 Data: 18 gennaio 2014 Pag. 12 di 42 Pesaro-Urbino 3 14 9 26 TOTALE 12 68 46 126 L ERAP gestisce il seguente patrimonio immobiliare: PRESIDIO ALLOGGI IN ALLOGGI COMUNALI IN LOCALI IN TOTALE PROPRIETÀ GESTIONE PROPRIETÀ O GESTIONE Ancona 3.987 2.049 264 6.300 Ascoli Piceno 1.578 534 85 2.197 Fermo 867 242 406 1.515 Macerata 2.124 754 145 3.023 Pesaro-Urbino 2.020 915 55 2.990 TOTALE 10.576 5.370 917 16.025 L attività realizzativa individuata nel Programma triennale per le opere pubbliche del triennio è la seguente: PRESIDIO OPERE 2014 OPERE 2015 OPERE 2016 TOTALE Ancona 24.400.459 4.920.000 11.574.000 40.894.459 Ascoli Piceno 10.735.957 1.469.860 1.424.192 13.630.009 Fermo 6.438.328 2.900.000 800.000 10.138.328 Macerata 1.407.064 3.468.919 6.930.000 11.805.983 Pesaro-Urbino 18.213.491 570.000 1.870.000 20.653.491 TOTALE 61.195.299 13.328.779 22.598.192 97.122.270 L unificazione dei precedenti cinque ERAP provinciali in una singola entità comporta la riorganizzazione completa delle strutture; si tratta di processi molto complessi, che sono stati avviati secondo le priorità dettate dal necessario rispetto degli obblighi di legge in materia fiscale, contabile e del personale; essi sono tuttora in corso ed il loro completamento non è previsto prima delle fine del 2014. Sono peraltro attive, grazie alla collaborazione con il servizio Informatico della Regione, le infrastrutture hardware e software indispensabili per il funzionamento corrente, come il protocollo unico, la posta elettronica, la server farm, i servizi anti hacker, di backup e disaster recovery.

Rev. 01 Data: 18 gennaio 2014 Pag. 13 di 42 In questo contesto la redazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, comprensivo del piano triennale per la trasparenza e l integrità, costituisce un importante occasione per procedere ad un riassetto dell Ente volto a migliorare il proprio rapporto con gli utenti, costituiti soprattutto dagli assegnatari di alloggi di edilizia pubblica, nonché a prevenire possibili fenomeni corruttivi in una amministrazione molto impegnata nel settore degli appalti di lavori. Si rileva peraltro come gli IACP prima e gli ERAP provinciali poi non siano stati vittime da almeno venti anni - di episodi di corruzione in senso stretto, né di altre ipotesi di cattiva gestione delle risorse pubbliche, risultando anzi molto efficienti sotto diversi profili, come si può rilevare dall indagine sull edilizia pubblica nella Regione Marche effettuata dalla Corte dei Conti ed approvata con deliberazione della Sezione regionale di controllo n. 6/2005/G del 28-4-2005.

Rev. 01 Data: 18 gennaio 2014 Pag. 14 di 42 SEZIONE PRIMA LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 1. I SOGGETTI I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all interno dell ERAP Marche e i relativi compiti sono i seguenti: 1) Il direttore: a) designa il responsabile (art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012); b) adotta il PTPC e i suoi aggiornamenti e li comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Regione Marche (art. 1, commi 8 e 60, della legge n. 190/2012); c) adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione; 2) il responsabile della prevenzione: a) svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 2013 ed i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 legge n. 190/2012; art. 15 d.lgs. n. 39/2013); elabora la relazione annuale sull attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, legge n. 190/ 2012); b) coincide con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs. n. 33/2013); 3) i referenti per la prevenzione di ogni presidio: a) svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, affinchè questi abbia elementi e riscontri sull intera organizzazione ed attività dell ente, e di costante monitoraggio sull attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di riferimento; b) osservano le misure contenute nel PTPC (art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012); 4) i dirigenti responsabili di presidio ed i dirigenti per il servizio di rispettiva competenza:

Rev. 01 Data: 18 gennaio 2014 Pag. 15 di 42 a) svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei Referenti e dell autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165/2001; art. 20 d.p.r. n. 3/1957; art.1, comma 3, legge n. 20/1994; art. 331 c.p.p.); b) partecipano al processo di gestione del rischio; c) propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165/2001); d) assicurano l osservanza del codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; e) adottano le misure gestionali, quali l avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165/2001); f) osservano le misure contenute nel PTPC (art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012); 5) il comitato di valutazione regionale (COCIV) che svolge le funzione di OIV: a) partecipa al processo di gestione del rischio; b) considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti; c) svolge compiti propri connessi all attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33/2013); d) esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001); 6) l ufficio procedimenti disciplinari (UPD): a) svolge i procedimenti disciplinari nell ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001); b) provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell autorità giudiziaria (art. 20 d.p.r. n. 3/1957; art.1, comma 3, legge n. 20/1994; art. 331 c.p.p.); c) propone l aggiornamento del codice di comportamento; 7) i dipendenti dell ERAP: a) partecipano al processo di gestione del rischio; b) osservano le misure contenute nel PTPC (art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012); c) segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all UPD (art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001); d) segnalano i casi di conflitto di interessi (art. 6 bis legge n. 241/1990; artt. 6 e 7 codice di comportamento);

Rev. 01 Data: 18 gennaio 2014 Pag. 16 di 42 8) i collaboratori a qualsiasi titolo dell ERAP: a) osservano le misure contenute nel PTPC; b) segnalano le situazioni di illecito (art. 8 codice di comportamento). 2. IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPC Il piano viene elaborato dal responsabile della prevenzione, in collaborazione con il direttore, con i responsabili dei presidi, con i dirigenti e con i referenti di ogni presidio; è successivamente trasmesso agli attori interni per l acquisizione di suggerimenti ed osservazioni, anche avvalendosi del personale assegnato alla rispettiva struttura. Il documento viene inviato anche ai sindacati dei lavoratori (CGIL, CISL, UIL, CSA, FSE-DICCAP, ecc ) ed alle organizzazioni rappresentative dell utenza (SUNIA, SICET, UNIAT, Unione Inquilini, ASSOCASA, ecc ), al fine di acquisire i loro suggerimenti. La comunicazione con gli interlocutori si svolge mediante appositi incontri e tramite strumenti telematici. Al termine della consultazione, il responsabile della prevenzione apporta le modifiche ed i miglioramenti ritenuti meritevoli di accoglimento e trasmette la proposta del piano al direttore, il quale lo approva con proprio decreto. Con lo stesso procedimento si procede all aggiornamento annuale del piano. L ERAP effettua nel 2014 ulteriori momenti di comunicazione e confronto, in forma più vasta e analitica, mediante: 1. l organizzazione di un incontro in ogni presidio provinciale, aperto a tutti i dipendenti, ai sindacati dell utenza e dei lavoratori, agli enti locali ed alle organizzazioni di categoria per l illustrazione del piano; 2. la pubblicazione del piano sul sito istituzionale, con l espresso invito a proporre suggerimenti;

Rev. 01 Data: 18 gennaio 2014 Pag. 17 di 42 3. la trasmissione del piano a tutti i dipendenti dell ERAP mediante email. I momenti di comunicazione sono effettuati dal direttore, dal responsabile del presidio, dai dirigenti e dal responsabile della prevenzione. AZIONE N. 1 3. LA GESTIONE DEL RISCHIO Le attività nell ambito delle quali il rischio è più elevato sono individuate, in questa prima stesura del piano, tra quelle obbligatorie ed applicabili all ERAP, come: A) Area: acquisizione e progressione del personale: 1) reclutamento 2) progressioni di carriera 3) conferimento di incarichi di collaborazione B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture: 1) definizione dell oggetto dell affidamento 2) individuazione dello strumento/istituto per l affidamento 3) requisiti di qualificazione 4) requisiti di aggiudicazione 5) valutazione delle offerte 6) verifica dell eventuale anomalia delle offerte 7) procedure negoziate 8) affidamenti diretti 9) revoca del bando 10) redazione del cronoprogramma 11) varianti in corso di esecuzione del contratto 12) subappalto

Rev. 01 Data: 18 gennaio 2014 Pag. 18 di 42 13) utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (accordo bonario, transazione). C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: 1) ampliamento del nucleo familiare dell inquilino 2) subentro nel rapporto locativo in seguito alla morte del titolare 3) ospitalità temporanea 4) mobilità dell inquilino in un altro alloggio D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: 1) concessione contributo per la sostituzione della caldaia singola a gas 2) concessione contributo per la esecuzione di lavori manutentivi da parte dell inquilino 3) rimborso delle spese condominiali o dell autogestione a carico dell ERAP 4) immissione dei dati reddituali degli inquilini ai fini del calcolo del canone 5) risoluzione del contratto per morosità o altro procedimento legale equivalente 6) rinvio dell esecuzione dello sfratto dell inquilino moroso o decaduto, ovvero dell occupante senza titolo 7) intervento di manutenzione ordinaria presso l alloggio 8) acquisto dell alloggio di edilizia residenziale pubblica. La valutazione del rischio adottata coincide con la metodologia indicata nel PNA, allegato 1, par. B.1.2 secondo i criteri fondamentali desunti dai Principi e linee guida UNI ISO 31000:2010, che rappresentano l adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB Risk Management. Le fasi principali sono: - la mappatura dei processi attuati dall amministrazione;

Rev. 01 Data: 18 gennaio 2014 Pag. 19 di 42 - la valutazione del rischio per ciascun processo; - il trattamento del rischio. 3.1 La mappatura dei processi La mappatura dei processi viene effettuata utilizzando le informazioni disponibili nel sistema per la qualità, ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008, già adottato in quattro dei cinque ERAP provinciali ed attualmente in fase di rilascio della certificazione, in favore del nuovo ente unico. Per gli altri processi non previsti si provvede alla loro individuazione da parte del responsabile della prevenzione, dei dirigenti e dei referenti dei presidi. Il catalogo dei processi in formato elettronico viene inviato a tutti i dirigenti per ulteriori approfondimenti. 3.2 La valutazione del rischio per ciascun processo La valutazione dei rischi è effettuata utilizzando il questionario di cui all allegato 5 tabella livello di rischio del PNA, compilata per ogni processo. Il risultato finale, in questa prima redazione del piano, è determinato effettuando la media dei valori contenuti nelle schede. In base ai valori risultanti dall analisi di ciascun presidio è emerso il seguente ordine di priorità nella riduzione del rischio: PRIORITA' DI INTERVENTO PROB. IMP. VAL. SCH. 2,36 1,17 2,75 B5 2,47 1,04 2,58 B4 2,36 1,08 2,56 D3 2,42 1,04 2,52 B3 DESCRIZIONE Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un impresa Mancata o ritardata emissione provvedimento risoluzione contrattuale per morosità o equivalente per favorire soggetti particolari Uso distorto del criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un impresa

Rev. 01 Data: 18 gennaio 2014 Pag. 20 di 42 Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, 2,31 1,08 2,50 B1 utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell accordo a tutti i partecipanti allo stesso Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnicoeconomici dei concorrenti al fine di favorire un impresa (es.: clausole dei bandi che 2,31 1,08 2,50 B2 stabiliscono requisiti di qualificazione) Uso di falsa o insufficiente documentazione per agevolare taluni soggetti nell accesso al 2,36 1,04 2,46 D2 rimborso delle spese sostenute per la manutenzione dell alloggio o la sostituzione della caldaia Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato 2,31 1,04 2,40 B6 si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all aggiudicatario Uso di documentazione falsa o insufficiente per l acquisto dell alloggio o per la 2,28 1,04 2,37 D4 determinazione del prezzo Abuso dell accordo bonario al fine di consentire all appaltatore di recuperare il ribasso 2,28 1,04 2,37 B7 d asta o ottenere extraprofitti Riconoscimento indebito di una fascia del canone più bassa rispetto ai requisiti di legge 1,97 1,17 2,30 D1 al fine di agevolare determinati soggetti Abuso dell autorizzazione all ampliamento del nucleo familiare dell assegnatario al fine 2,03 1,08 2,20 C1 di far maturare il diritto al subentro ad un soggetto che non ne ha diritto Definizione di criteri per la mobilità dell inquilino in altro alloggio al fine di favorire 2,08 1,04 2,17 C3 determinati soggetti Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il 1,94 1,08 2,11 A5 conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel 1,92 1,04 2,00 A3 caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari 1,92 1,04 2,00 C2 Abuso nella verifica dei requisiti per il subentro al fine di agevolare determinati soggetti Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare 1,64 1,13 1,84 A4 dipendenti/candidati particolari Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di 1,69 1,04 1,77 A2 candidati particolari Previsioni di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali 1,61 1,04 1,68 A1 richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile VALORI E IMPORTANZA DELL IMPATTO 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore Mediamente la frequenza di probabilità si colloca al livello di poco probabile, mentre l importanza dell impatto è pari, in media, a marginale. Si ritiene peraltro di poter affinare la valutazione dei rischi nella redazione degli aggiornamenti annuali del piano stesso. 3.3 Il trattamento del rischio

Rev. 01 Data: 18 gennaio 2014 Pag. 21 di 42 In considerazione delle problematiche organizzative del nuovo ente, già evidenziate, l elaborazione delle misure ritenute utili per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, indicando gli obiettivi, i tempi, i responsabili, gli indicatori e le modalità di verifica, costituiscono la principale attività da svolgere nel 2014. Si ritiene infatti preferibile procedere con tempi e modalità adeguate, anche a prezzo di qualche ritardo, poiché le misure suddette rappresentano l elemento più importante per prevenire concretamente la corruzione; in questo caso infatti presto è nemico del bene. Le misure sono individuate coinvolgendo i dirigenti ed i dipendenti dell ERAP, coordinati dal responsabile della prevenzione; le misure stesse sono formalizzate sull apposita scheda programmatoria allegata. Viene quindi redatta la graduatoria dei rischio, ordinata secondo l ordine di gravità, in modo da attribuire un ordine di priorità alle misure di riduzione del rischio che si ritiene di dover adottare. Il piano comprende anche le altre misure elencate, cosicché le azioni complessivamente adottate costituiscono uno scudo sufficiente per la prevenzione della corruzione nell immediato. 4. LA FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE La formazione in tema di anticorruzione costituisce l argomento principale del programma annuale di formazione dell ERAP. Essa riveste un importanza cruciale nell ambito della prevenzione per cui viene erogata al personale mediante corsi tenuti dalla Scuola di Formazione regionale. In linea di massima i contenuti trattati sono i seguenti: 1) la legge n. 190/2012 ed i provvedimenti attuativi in materia di corruzione; 2) la gestione del rischio in materia di corruzione;

Rev. 01 Data: 18 gennaio 2014 Pag. 22 di 42 3) il decreto legislativo n. 33/2013 sulla trasparenza amministrativa; 4) il codice di comportamento dei dipendenti dell ERAP; 5) l obbligo di astensione e conseguenze scaturenti dalla sua violazione; 6) il regolamento concernente la disciplina per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei dipendenti dell Ente Regionale per l Abitazione Pubblica delle Marche. 7) la responsabilità dei dipendenti pubblici sotto il profilo disciplinare, civile, contabile e penale. La formazione viene effettuata mediante giornate dedicate a tutto il personale; ai partecipanti sono consegnate dispense, slide e documenti in formato elettronico. Viene individuata una formazione specifica per il responsabile della prevenzione e per i dirigenti, nell ambito dell offerta disponibile in ambito regionale o nazionale, da parte di soggetti qualificati. La durata ed i luoghi della formazione vengono stabiliti insieme alla Scuola di Formazione che eroga lo stesso servizio nei confronti del personale regionale. AZIONE N. 2 5. IL CODICE DI COMPORTAMENTO Con decreto n. del il direttore ha adottato il codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell ERAP, che è stato sottoposto previamente all esame dei rappresentanti dei lavoratori ed al COCIV. In esso sono indicati i modi di denuncia delle violazioni del codice stesso. Al fine di garantire l uniforme applicazione del codice di comportamento in tutte le articolazioni dell ERAP, i pareri richiesti in merito ad esso sono emanati dal direttore, sentita la conferenza dei responsabili dei presidi.

Rev. 01 Data: 18 gennaio 2014 Pag. 23 di 42 La conferenza dei responsabili dei servizi amministrativi ambito di attività affari generali predispone invece le clausole da inserire negli incarichi e nei bandi, contenenti la condizione dell osservanza del codice di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione della direzione, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni, servizi e lavori; viene anche prevista la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice. L attività è programmata secondo la seguente tempistica: 1) redazione degli schemi tipo delle clausole da inserire nei bandi e nei contratti di opere, servizi e forniture: entro 31 marzo 2014; 2) redazione degli schemi tipo delle clausole da inserire nei bandi per l assunzione di personale in qualunque forma: entro 31 maggio 2014; 3) redazione degli schemi tipo delle fattispecie restanti: entro 31 luglio 2014. La verifica dell adeguatezza dell organizzazione per lo svolgimento dei procedimenti disciplinari viene effettuata dalla Conferenza dei responsabili dei presidi, insieme al responsabile dell UPD ed al responsabile per la prevenzione, entro il 28 febbraio 2014; in particolare viene chiarito quali sono le autorità competenti allo svolgimento del procedimento e all irrogazione delle sanzioni disciplinari, anche nei confronti dei dirigenti apicali. Se necessario il direttore apporta modifiche o integrazioni al regolamento di organizzazione. AZIONE N. 3 6. I CRITERI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE Nell ERAP Marche, ai sensi degli artt. 23 e 25 della legge regionale n. 36/2005, modificati dalla legge regionale n. 18/2012, il direttore ed i cinque responsabili dei presidi sono nominati dalla

Rev. 01 Data: 18 gennaio 2014 Pag. 24 di 42 Giunta Regionale e pertanto le eventuali misure di rotazione sono adottate nell ambito del PTPC regionale. I restanti sette dirigenti di servizio sono dislocati nell ambito di quattro presidi e, tenuto conto della rispettiva professionalità, è molto difficile procedere alla rotazione senza l assegnazione ad un presidio diverso, tranne in un solo caso. Inoltre il trasferimento in altre sedi provinciali non può assicurare la continuità dell azione amministrativa, soprattutto nel momento in cui l ente sta compiendo la complessa opera di riorganizzazione conseguente alla fusione dei cinque ERAP provinciali in un unica realtà. Comunque nell anno 2014, previa informativa sindacale, si procede alla verifica dei tempi e dei modi di attuazione della rotazione a livello dirigenziale. Meno complessa è invece la rotazione del personale addetto agli uffici esposti a rischio, pur nel rispetto della professionalità e delle esigenze di servizio. Anche per il personale si adottano entro il 2014 i criteri di rotazione, nell ambito delle relazioni sindacali in materia. 7. IL RICORSO ALL ARBITRATO L ERAP non ricorre all arbitrato, rituale o irrituale, per la soluzione delle controversie e pertanto non inserisce nei propri contratti clausole compromissorie, né stipula convenzioni di arbitrato. Il direttore fornisce entro il 28 febbraio 2014 indicazioni in tal senso a tutti gli uffici, mediante apposita circolare. AZIONE N. 4 8. LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI D UFFICIO E DI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Rev. 01 Data: 18 gennaio 2014 Pag. 25 di 42 Con decreto del direttore n. 144 del 19-9-2013 è stato approvato il Regolamento per lo svolgimento degli incarichi extraistituzionali e l individuazione delle attività non consentite ai dipendenti dell ERAP. L illustrazione del regolamento al personale fa parte del programma di formazione. 9. LE DIRETTIVE PER L ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E LA VERIFICA DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ Nel corso del 2013 il responsabile per la prevenzione ha effettuato una prima analisi delle possibili cause di incompatibilità nei confronti dei dirigenti, dalla quale non sono scaturite situazioni ostative. Nel corso del 2014 vengono elaborate direttive specifiche per l attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e delle modalità di verifica dell insussistenza di cause di incompatibilità; tali direttive sono emanate previa informazione alle organizzazioni sindacali dei dirigenti ed approvate con decreto del direttore entro il 30 giugno. AZIONE N. 5 10. LA VERIFICA DEL RISPETTO DEL DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ INCOMPATIBILI A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO La verifica del rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, viene espletata dal servizio ragioneria di ogni presidio, entro il 31 dicembre di ogni anno, mediante accesso all anagrafe tributaria, in via diretta o tramite la locale Agenzia delle entrate.

Rev. 01 Data: 18 gennaio 2014 Pag. 26 di 42 Il mancato rispetto viene contestato dal dirigente del servizio all interessato, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per eventuali controdeduzioni, in mancanza delle quali, ovvero in caso di loro insufficienza, il dirigente segnala tempestivamente la violazione del divieto al direttore, al responsabile del presidio e all UPD, per i rispettivi provvedimenti di competenza. AZIONE N. 6 11. LE DIRETTIVE PER EFFETTUARE CONTROLLI SUI PRECEDENTI PENALI AI FINI DELL ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E DELL ASSEGNAZIONE AD UFFICI Nel corso del 2014 il direttore, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei dirigenti ed in collaborazione con la conferenza dei responsabili dei presidi e del responsabile della prevenzione, approva le direttive necessarie per effettuare controlli sui precedenti penali ai fini dell attribuzione: 1) degli incarichi di componenti di commissioni o segretari delle stesse, per l accesso e la selezione a pubblici impieghi; 2) di responsabilità, anche con funzioni direttive, dei servizi o dei settori preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 3) degli incarichi di componenti delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. Viene richiesto al dipendente, all atto dell attribuzione dell incarico o dell assegnazione della responsabilità di un ufficio diverso, l invio di una dichiarazione sostitutiva di certificazione della mancanza di condanne penali, anche non passate in giudicato e compreso il patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione.

Rev. 01 Data: 18 gennaio 2014 Pag. 27 di 42 Il servizio ragioneria del presidio di competenza effettua controlli a campione su almeno un terzo delle dichiarazioni. AZIONE N. 7 12. LE MISURE PER LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER La tutela dell anonimato del segnalante si esplica mediante: 1) l indicazione di trasmettere la segnalazione in busta chiusa e sigillata indirizzata al responsabile del presidio di appartenenza; 2) la registrazione della busta chiusa nel protocollo riservato e non in quello generale. Sono prese in considerazione solo segnalazioni provenienti da dipendenti individuabili e riconoscibili e quindi non si tiene conto delle lettere anonime. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato la segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell avvenuta discriminazione al responsabile della prevenzione; il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto: - al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione, il quale valuta tempestivamente l opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione; - all UPD il quale, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione; - all avvocatura la quale valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l azione di risarcimento per lesione dell immagine della pubblica amministrazione;

Rev. 01 Data: 18 gennaio 2014 Pag. 28 di 42 - all Ispettorato della funzione pubblica che valuta la necessità di avviare un ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni. Il documento non può essere oggetto di visione, né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell ambito delle ipotesi di esclusione di cui all art. 24, comma 1, lett. a), della legge n. 241/1990. AZIONE N. 8 13. LA PREDISPOSIZIONE DEI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ PER GLI AFFIDAMENTI E L UTILIZZO DELLE WHITELIST Alcuni dei disciolti ERAP provinciali hanno stipulato negli scorsi anni, insieme agli altri enti del territorio ed alle associazioni di categoria, i protocolli di legalità, elaborati dalle Prefetture. In particolare: 1) l ERAP di Ascoli Piceno ha sottoscritto il protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nel settore dei contratti pubblici e privati di lavori, servizi e forniture in data 15 febbraio 2011; 2) l ERAP di Pesaro-Urbino ha sottoscritto il protocollo d intesa per la promozione della legalità e di condizioni di sicurezza nel lavoro, con particolare riferimento ai cantieri di lavori pubblici nella provincia in data 9 marzo 2011. Il direttore, sentiti i responsabili dei presidi, la conferenza dei dirigenti competenti ed il responsabile della prevenzione fornisce direttive in merito: 1) alla elaborazione di un protocollo d intesa unico di cui proporre la sottoscrizione alle amministrazioni pubbliche ed alle associazioni di categoria interessate;

Rev. 01 Data: 18 gennaio 2014 Pag. 29 di 42 2) all inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all esclusione dalla gara stessa e alla risoluzione del contratto. Il direttore inoltre formalizza le direttive per l utilizzo delle whitelist di cui al d.p.c.m. 18 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013. AZIONE N. 9 14. LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI, PREVISTI DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO, PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI La realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti, previsti dalla legge o dal regolamento, presuppone la disponibilità di un sistema informatico che conservi i dati necessari per l estrapolazione di tali informazioni, acquisendoli dai diversi programmi in cui sono registrati, come il protocollo, il registro dei provvedimenti, le banche dati degli appalti, ecc. I dati inoltre devono poter essere pubblicati sul sito istituzionale in via automatica, riducendo l intervento umano alla mera attività di verifica. Come si è detto, l intera infrastruttura hardware e software del nuovo Ente è in corso di implementazione, cosicché si procede a configurare il sistema in maniera da essere in grado di fornire i dati sopra indicati, in parallelo alla sua realizzazione. Il programma dei lavori prevede: 1) l individuazione dei procedimenti da monitorare entro il 31 marzo; 2) la realizzazione e/o acquisizione del software necessario entro il 30 settembre; 3) l installazione, il test e la formazione del personale entro il 31 dicembre; 4) il funzionamento a regime dal 1 gennaio 2015. AZIONE N. 10

Rev. 01 Data: 18 gennaio 2014 Pag. 30 di 42 15. LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L AMMINISTRAZIONE ED I SOGGETTI CHE CON ESSA STIPULANO CONTRATTI Per la stipula di un contratto, di qualunque importo, modo e tipologia di affidamento, viene richiesta la dichiarazione sostitutiva circa l inesistenza di relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell ERAP. Nel contratto, disciplinare, convenzione o lettera d incarico, viene inserita una specifica clausola che preveda la risoluzione di diritto nel caso di dichiarazione mendace. Il dirigente del servizio competente controlla d ufficio le dichiarazioni presentate, possibilmente mediante accesso alle banche dati comunali. AZIONE N. 11 16. LE INIZIATIVE PREVISTE NELL AMBITO DELL EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI NONCHÉ DELL ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE Per l avvio di procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici viene richiesta la dichiarazione sostitutiva circa l inesistenza di relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell ERAP. Nel provvedimento è inserita una specifica clausola che preveda l annullamento nel caso di dichiarazione mendace. Il dirigente del servizio competente controlla d ufficio le dichiarazioni presentate, possibilmente mediante accesso alle banche dati comunali. AZIONE N. 12