COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO (Provincia di Cuneo) CONTRATTO DI AFFITTO DI TERRENO AGRICOLO SUL QUALE INSISTE UNA VASCA DA PESCA DI PROPRIETA COMUNALE, SITO IN LOCALITA SPINASSERI DURATA ANNI 2 (DUE).------------------Rep. xxx L anno DUEMILAQUINDICI, il giorno del mese di nella Sede Comunale di Torre San Giorgio, TRA i Signori:------------------------------- 1. Geom. MONGE Mario Franco, nato a Torino (TO) il 04.04.1966 e residente a Torre San Giorgio (CN), in qualità di Sindaco del Comune di Torre San Giorgio, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto del Comune che rappresenta (C.F. del Comune 85001350041).----------------------------------------------- 2., nato a il e residente a (C.F.: ).----------------- -------------------------------------------PREMESSO------------------------------------------- - che con deliberazione n.50/gc/15 del 23/09/2015, sono stati impartiti gli indirizzi per l attivazione di asta pubblica per la locazione di terreno agricolo sul quale insiste una vasca da pesca di proprietà comunale, sito in località Spinasseri;-------------------- - che con Determina Servizio Tecnico n.78 del 14/10/2015 è stata avviata la gara per la locazione della suddetta area, approvando gli elaborati di gara;------------------------ - che con Determina Servizio Tecnico n. del è stato approvato il verbale di aggiudicazione provvisoria della procedura di gara per l affitto mediante asta pubblica, del terreno agricolo sul quale insiste una vasca da pesca di proprietà comunale, sito in località Spinasseri, e la relativa bozza di contratto, alla ditta
, alle condizioni di cui all avviso d asta, che benché non materialmente allegato, fa parte integrante e sostanziale del presente atto, ed economiche di cui all offerta, che sotto la lettera A si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; Tutto ciò premesso Le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:--------------- Art. 1 Il Comune di Torre San Giorgio, di seguito denominato locatore, come sopra rappresentato, concede in affitto alla Ditta, come sopra rappresentata, di seguito denominata locatario, che accetta, il terreno agricolo sul quale insiste una vasca da pesca di proprietà comunale, sito in località Spinasseri. La parte affittuaria dichiara di ben conoscere i fondi e di prendere gli stessi nello stato di fatto in cui gli stessi ora si trovano impegnandosi a riconsegnare gli immobili tutti in oggetto, in pari condizioni alla fine della locazione.----------------------------------------------------------- Art. 2 Il contratto d affitto avrà scadenza il 31/12/2017 e non sarà rinnovabile. Il locatore si riserva comunque la facoltà di revocare, modificare o sospendere anticipatamente la presenta locazione, a suo insindacabile giudizio, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata con un preavviso di 30 (trenta) giorni. Nell ipotesi in cui l Ente dovesse procedere alla vendita e/o permuta dei fondi, il locatario si impegna a rilasciare il terreno preso in locazione, su semplice richiesta dell affittante, da inviare a mezzo raccomandata almeno 30 (trenta) giorni prima del termine di rilascio.--------------------------------------------------
Art. 3 Il canone di locazione da corrispondere, che avverrà entro il 30 giugno di ogni anno, ammonta a ( ). Tale importo sarà soggetto ad adeguamento annuale automatico ISTAT nella misura del 100% dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, previsto dalla legislazione vigente. Il primo aggiornamento decorrerà dal 01/01/2017.---------------- Art. 4 Vengono richiamate e accettate fra le parti le condizioni contrattuali originarie risultanti dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 16/05/1971: 1) La parte proprietaria si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto anche prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni attraverso raccomandata A/R, nel caso in cui il Consiglio Comunale ravvisi la convenienza di destinare detto terreno ad altri usi più redditizi per il Comune, salvo che la parte affittuaria non sia disposta ad integrare il canone della maggiore rendita che il Consiglio Comunale ritenga di poter realizzare dalla nuova destinazione; 2) Sia in caso di risoluzione anticipata del contratto, sia in caso di scadenza del contratto stesso per fine affittanza, il terreno dovrà essere restituito alla parte proprietaria libero da qualsiasi struttura e in condizioni di poter essere utilizzato a scopi agricoli; 3) La parte affittuaria dichiara espressamente di sollevare la parte proprietaria da ogni responsabilità per danni a terzi che possano derivare durante il periodo di utilizzazione del terreno come sopra concesso e a causa della destinazione che la parte proprietaria intende dare; 4) Tutti i danni eventualmente causati alle colture boschive di proprietà della parte proprietaria e dei terzi esistenti nella zona, che dovessero essere causati dall uso
del terreno concesso, sono a carico della parte affittuaria che garantisce personalmente il risarcimento dei danni stessi; 5) Tutte le piantagioni esistenti nella fascia di rispetto della zona concessa in affitto restano di proprietà esclusiva della parte proprietaria; Art. 5 L affittuario dovrà usare l area con la diligenza del buon padre di famiglia restando vincolato alle norme comuni del Codice Civile e si impegna, per sé ed i suoi aventi causa: - a restituire, alla scadenza contrattuale fissata, l area concessa libera da persone, animali e cose e colture in atto, alla piena disponibilità del concedente; - a non subaffittare, in tutto o in parte, il terreno concesso in locazione; - alla non cessione del contratto con clausola risolutiva espressa; - a consentire al personale del Comune di Torre San Giorgio, in qualunque momento, l accesso all area locata, a semplice richiesta telefonica, per verificare il corretto utilizzo dell area e controllare lo stato di conservazione del bene. Il locatario dovrà adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia del bene oggetto di locazione da qualunque manomissione da parte di terzi tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica e la funzionalità pubblica che lo caratterizza.--------------------------------------------------------------------------------------- Art. 6 Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula e la registrazione del presente contratto sono a carico del locatario. Sono a carico della parte proprietaria le imposte, tasse ed ogni altro onere relativo alla proprietà fondiaria per l intera durata
contrattuale; sono a carico della parte affittuaria le tasse relative al reddito agrario.--- Art. 7 Oltre a quanto previsto e prescritto nel presente atto, nei rapporti giuridici tra le parti, si osservano le disposizioni del Codice Civile, delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia, si rimettono inoltre alle vigenti leggi agrarie nonché agli usi e consuetudini locali.------------------------------------------------------------------------------- Art. 8 Il locatore ed il locatario si impegnano, in caso di divergenze nell interpretazione del contratto e per qualsiasi altra controversia, a tentare per prima cosa un confronto diretto, mediante comunicazione scritta in ordine al problema sorto, con la disponibilità al confronto verbale nella ricerca di un chiarimento, della eventuale interpretazione univoca della disposizione contrattuale e di una soluzione concordata bonariamente, prima di adire l Autorità Giudiziaria. Tutte le controversie, se non definite bonariamente come anzi, saranno attribuite alla competenza del Foro di Cuneo.---------------------------------------------------------------- Letto, confermato e sottoscritto.---------------------------------------------------------------- PER LA DITTA (Sig. ) PER COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO (Il Sindaco: Geom. MONGE Mario)