I comitati interpartitici non sono partiti. Contributi a simili comitati non saranno dunque deducibili nemmeno in futuro.

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CIRCOLARE N. 36/E. Roma, 16 luglio 2009

Transcript:

Prassi Amministrazione delle imposte dei Grigioni G 36 m; 31 I c; 32; 78 I f FD 33 I i; 26 I c; 27; 56 g Costituiscono oggetto della presente prassi: da un lato contributi dei membri, versamenti volontari, contributi di mandato a partiti politici (n. 1), d'altro lato a partiti politici e spese personali legate alla campagna elettorale (n. 2). 1. CONTRIBUTI DEI MEMBRI / VERSAMENTI VOLONTARI / CONTRIBUTI DI MANDATO Panoramica sulla deduzione dei versamenti a partiti politici 2012 2016 PF 2012 PF 2013 PF 2014 PF 2015 PF 2016 Cantone fr. 10'000. fr. 10'000. fr. 10'000. fr. 10'000. fr. 10'000. Confederazione fr. 10.100. fr. 10.100. fr. 10.100. fr. 10.100. fr. 10'100. Nel testo seguente vengono impiegati gli importi validi per il periodo fiscale 2016. Secondo G 36 lett. m e FD 33 I lett. i, sono dedotti dai proventi fino a concorrenza di un importo di fr. 10'000. (Cantone) e fr. 10'100. (Confederazione) i contributi dei membri, i versamenti e i contributi di mandato ai partiti politici 1. iscritti nel registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della legge federale sui diritti politici, 2. rappresentati in un parlamento cantonale, o 3. che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale (vale per l'elezione dei membri del Gran Consiglio). Questi importi valgono anche per coniugi. Non è dunque possibile che ogni coniuge faccia valere singolarmente fr. 10'000. o fr. 10'100. (rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati relativo all'iniziativa parlamentare Deducibilità fiscale dei versamenti in favore dei partiti politici, in: FF 2008, pag. 6576). Sono considerati partiti ai sensi del citato registro dei partiti i partiti che rivestono la forma giuridica dell'associazione e che sono rappresentati con lo stesso nome da almeno un membro in seno al Consiglio nazionale o da una deputazione di al minimo tre membri in almeno tre parlamenti cantonali (art. 76a cpv. 1 della legge federale sui diritti politici). Possono essere dedotti solo i contributi dei membri e i versamenti ai partiti nel Cantone 1.12.2016 He 036-m-01-i.doc P

dei Grigioni o ai relativi partiti nazionali. Per la deduzione ai partiti di altri Cantoni manca un interesse pubblico del Cantone, ragione per cui va data maggiore importanza all'imposizione secondo la capacità economica (messaggio del Governo al Gran Consiglio, quaderno n. 4/2010 2011, pag. 362). I partiti giovanili di regola non soddisfano nessuno dei presupposti citati conformemente a G 36 lett. m e FD 33 I lett. i. Se però un partito giovanile può essere attribuito a un relativo partito nazionale che soddisfa uno di questi presupposti (di regola essere rappresentato nel parlamento cantonale), è possibile dedurre anche i relativi versamenti e contributi ai partiti giovanili (cfr. intervento del CdS Schmid nella discussione relativa a G 36 lett. m, in: protocollo del Gran Consiglio ottobre 2010 2 2010/2011, pag. 305). I comitati interpartitici non sono partiti. Contributi a simili comitati non saranno dunque deducibili nemmeno in futuro. Anche i contributi di mandato (= contributi versati soprattutto da politici e giudici ai rispettivi partiti) rappresentano versamenti ai sensi di G 36 lett. m e di FD 33 I lett. i (rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati relativo all'iniziativa parlamentare Deducibilità fiscale dei versamenti in favore dei partiti politici, in: FF 2008, pag. 6575 e 6576). Per questa ragione sono limitati a fr. 10'000.. Per i membri delle Camere federali, i contributi di mandato sono compresi nell'indennità esentasse per spese di personale e di materiale (fr. 33'000. ) ai sensi dell'art. 3a della legge sulle indennità parlamentari (; RS 171.21) e non possono essere ulteriormente dedotti. L'imposizione dei partiti politici come tale non è interessata dalla nuova regolamentazione; in virtù di G 78 I lett. f e di FD 56 lett. g, i partiti politici sono esentati dall'imposta. 2. CONTRIBUTI A CAMPAGNE ELETTORA / SPESE LEGATE A CAMPAGNE ELETTORA QUA SPESE DI CONSEGUIMENTO DEL REDDITO? Per il finanziamento delle campagne elettorali i partiti politici riscuotono dai candidati dei cosiddetti contributi elettorali (noti anche come costi per la campagna). Questi contributi vanno versati indipendentemente dal fatto se si venga eletti o meno. Il candidato si troverà eventualmente a dover far fronte in via aggiuntiva a spese legate alla campagna elettorale personali. 2.1 Aspetti fondamentali legati alle spese di conseguimento del reddito Le spese di conseguimento del reddito vengono detratte dalle entrate. Secondo G 31 I lett. c e FD 26 I lett. c sono deducibili solo le spese "necessarie". Si tratta di quelle spese che trovano la propria giustificazione nell'attività professionale, indipendentemente dal fatto se sarebbero state oggettivamente evitabili. Per contro non vanno presi in considerazione gli esborsi che sono prevalentemente correlati al generale costo della vita. 036-m-01-i.doc 2

Il concetto della necessità va interpretato in senso lato. Il Tribunale federale non pretende che il contribuente non avrebbe potuto conseguire il reddito da attività lucrativa senza il dispendio del caso. È pure irrilevante se il contribuente avrebbe perso la sua attuale posizione professionale senza l'esborso in questione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è sufficiente che le spese possano essere considerate propizie al conseguimento del reddito e che non si possa pretendere che il contribuente le eviti (TF 22.4.2009, 2C_14/2009 consid. 2.1; TF 26.10.2004, 2A.224/2004 consid. 6.3, in: ASA 75, pag. 257; DTF 124 II 32, consid. 3a). Le spese di conseguimento del reddito non comprendono solamente i cosiddetti "oneri finali" che vengono effettuati direttamente per il conseguimento del reddito e che presentano un nesso causale diretto con esso. Sono deducibili anche le cosiddette "spese causali", le quali rappresentano una conseguenza del conseguimento del reddito e vengono originate direttamente dall'attività professionale (TF 24.3.2014, 2C_692/2013 consid. 4.3, in: StR 2014, pag. 531). Non rappresentano spese di conseguimento del reddito le spese legate al mantenimento del contribuente. Tra queste rientrano tra l'altro le cosiddette spese connesse con lo stato sociale, ossia le spese private sostenute dal contribuente a seguito della sua elevata posizione professionale. 2.2 Contributi a campagne elettorali / spese legate a campagne elettorali In questo ambito occorre distinguere se i contributi provengono dallo stesso candidato o da terzi. 2.2.1 Contributi e spese dei candidati Con sentenza del 24 maggio 2016 (2C_860/2014 e 861/2014, in: StE 2016 B 22.3 n. 16) il Tribunale federale ha deciso che le spese personali legate alla campagna elettorale effettuata da una Consigliera nazionale non possono essere considerate spese per il conseguimento del reddito deducibili ai sensi di FD 26 I lett. c e LAID 9 I. A titolo di motivazione, il Tribunale federale ha spiegato che alle spese legate alla campagna elettorale fatte valere debba essere negato il necessario nesso diretto all'attività professionale attuale a seguito della mancata congruenza sotto il profilo temporale. Infatti, le spese legate alla campagna elettorale sostenute nel 2011 non riguarderebbero il periodo di carica in corso, bensì quello successivo (da dicembre 2011 a dicembre 2015). Sarebbe pur vero che le spese odierne legate alla campagna elettorale sarebbero di fatto inevitabili per essere (ri)eletti. Tuttavia, le spese verrebbero sostenute in vista del conseguimento di un reddito futuro. In tal caso non sarebbe decisiva la questione se si tratta di una prima elezione o di una rielezione, dato che in entrambi i casi i pubblici ufficiali verrebbero eletti per un periodo di carica prestabilito di quattro anni. In entrambi i casi le spese legate alla campagna elettorale si riferirebbero al periodo di carica successivo alla data delle elezioni, periodo per il quale i candidati non avrebbero ancora ottenuto un mandato. 036-m-01-i.doc 3

L'argomentazione proposta dal Tribunale federale vale per tutti i membri di un organo legislativo (Consiglieri nazionali, Consiglieri agli stati, Granconsiglieri, ecc.) e di un organo esecutivo (Consiglieri di Stato, municipali, ecc.). Ciò significa che sia i contributi a campagne elettorali (al partito corrispondente), sia le spese personali legate alla campagna elettorale a partire dal periodo fiscale 2016 non sono più ammesse in deduzione. Per chi esercita un'attività lucrativa indipendente, sia i contributi alla campagna elettorale sia le altre spese connesse alla campagna elettorale possono essere qualificati, a determinate condizioni, quali spese di conseguimento del reddito deducibili dell'esercizio. Ciò dovrebbe essere il caso quando la partecipazione alla campagna elettorale ha carattere pubblicitario per l'attività svolta fino a quel momento dal candidato. Il contribuente deve dimostrarlo in maniera credibile avvalendosi di casi concreti; semplici asserzioni non sono sufficienti. 2.2.2 Contributi di terzi Se terzi elargiscono contributi a partiti politici, questi possono essere dedotti fino a un importo complessivo di fr. 10'000. (Confederazione: fr. 10'100. ) (G 36 lett. m e FD 33 I lett. i). Per contro, i contributi che giungono direttamente al candidato non sono deducibili. Il candidato non deve dichiarare questi contributi quale reddito (essi possono essere soggetti all'imposta sulle donazioni; cfr. G 114), in compenso non può però nemmeno dedurre le proprie uscite. 3. SINTESI Contributi dei membri Versamenti volontari Donazioni Contributi di mandato Contributi per la propria campagna elettorale LD Contributi a membri del partito che occupano cariche pubbliche Per i membri delle Camere federali sono compresi nell'indennità annuale esentasse per spese di personale e di materiale Nel caso di LD non si tratta di spese di conseguimento del reddito Può trattarsi di spese di conseguimento del reddito LD sensi di G 36 lett. m e FD 33 I lett. i fino a max. fr. 10'000. (Confederazione: dal periodo fiscale LD sensi di G 36 lett. m e FD 33 I lett. i fino a max. fr. 10'000. (Confederazione: dal periodo fiscale LD sensi di G 36 lett. m e FD 33 I lett. i fino a max. fr. 10'000. (Confederazione: dal periodo fiscale sensi di G 32 I e FD 27 I 036-m-01-i.doc 4

sensi di G 32 I e FD 27 I sensi di G 32 I e FD 27 I 036-m-01-i.doc 5