Corpo Forestale dello Stato - Div.II - Servizio CITES Centrale

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Transcript:

Si richiamano alcune disposizioni che sono alla base della normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione delle specie di flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, di cui alla legge 150/92 e al Regolamento (CE) 338/97.

Le fattispecie regolamentate dalla disciplina comunitaria sono: -le introduzioni, le esportazioni e le riesportazioni nella o dalla Comunità (artt. 4 e 5 Reg. (CE) 338/97); -le attività commerciali, quali l acquisto, l offerta di acquisto, l acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l esposizione in pubblico per fini commerciali, l uso a scopo di lucro e l alienazione (intendendo, in tale definizione, anche la locazione, la permuta e lo scambio, in quanto attività assimilabili all uso commerciale), nonché la detenzione, l offerta o il trasporto a fini di alienazione (art. 8 Reg. (CE) 338/97); -lo spostamento degli esemplari vivi (art. 9 - Reg. (CE) 338/97).

La Legge 150/92, con le modifiche ed integrazioni apportate dalla Legge 59/93, dalla Legge 426/98, nonché dal Decreto Leg.vo 275/2001, oltre ad indicare le sanzioni per le violazioni alle disposizioni comunitarie riguadardanti le fattispecie sopra richiamate, prevede specifici obblighi

Gli obblighi previsti dalla normativa nazionale sono: -la denuncia di detenzione, di morte, di variazione del luogo di custodia, degli esemplari selvatici appartenenti a specie incluse nell Allegato A del Reg. (CE) 338/97 (artt. 5 e 5bis - Legge 150/92); -la denuncia delle nascite in cattività degli esemplari appartenenti a specie incluse negli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97 (art. 8bis Legge 150/92); -la compilazione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali incluse negli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97, istituito con il Decreto 8 gennaio 2002 del Ministro dell Ambiente (art. 5 Legge 150/92). P.S. Non si è ritenuto di dover richiamare in tale sede, tra gli obblighi imposti dalla Legge 150/92, quelli relativi agli animali pericolosi per la salute e la pubblica incolumità, in quanto non afferenti alla materia CITES.

Corpo Forestale dello Stato - Div.II- Servizio CITES Centrale Le competenze delle amministrazioni preposte alla gestione della CITES in Italia Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Conservazione Natura Corpo Forestale dello Stato Servizio CITES Ministero delle Attività Produttive Dir. Gen. Politiche Commerciali Commissione Scientifica CITES Rilascia pareri tecnico-scientifici Autorità responsabile in via principale dell applicazione della CITES Rilascia certificati di (ri)export e certificati art.10 Reg. (CE) 338/97 Effettua i controlli in dogana Svolge l attività di controllo ed investigativa sul territorio Rilascia licenze di import-export

IMPORTAZIONE (1/3) Allegati A e B (REG. 338/97) LICENZA DI DI IMPORTAZIONE (rilasciata (rilasciata dal dal MINAP MINAP e presentata presentata alla alla dogana) dogana) AUTORITA' DI DI GESTIONE: riceve il il modulo di di domanda e entro un un mese mese da da questa data data rilascia la la licenza di di importazione. Per Per le le specie di di Appendice II II della della CITES, insieme alla alla domanda, deve deve essere allegata la la copia della della licenza di di esportazione o il il certificato di di riesportazione. Per Per l'appendice II non non viene rilasciato l'originale della della licenza di di importazione (in (in quanto si si attende la la presentazione del del documento di di (ri)esportazione), ma ma la la copia per per il il paese di di esportazione o di di riesportazione.

IMPORTAZIONE (2/3) Allegati A e B (REG. 338/97) AUTORITA' DI DI GESTIONE (segue): Il Il certificato di di riesportazione dovrà riportare il il nome del del paese di di origine, il il numero e la la data data di di rilascio del del permesso di di esportazione. Quando necessario va va indicato anche il il nome del del paese, il il numero e la la data data dell'ultima riesportazione. Al Al momento della della presentazione della della domanda di di licenza, l importatore deve deve far far presente se se tale tale domanda precedentemente è stata stata respinta Il Il richiedente deve deve essere informato dei dei ritardi significativi così cosìcome dell eventuale respingimento della della domanda. IMPORTATORE: riempie il modulo bianco della domanda, su formulario distribuito dal MINAP, nei riquadri n.1, 3 fino a 6 e da 8 a 23.

IMPORTAZIONE (3/3) Allegati (REG. 338/97) C D NOTIFICA DI IMPORTAZIONE (Nuclei Operativi CITES del C.F.S.) Per Per le le specie incluse nell Allegato C, C, l importatore compila in in ogni ogni sua sua parte il il prescritto formulario, unendo, nel nel caso caso di di origine menzionata nello nello stesso Allegato, una una licenza di di esportazione o un un certificato di di riesportazione rilasciato dallo dallo Stato di di origine o di di provenienza. Solo Solo nel nel caso caso di di origine diversa da da quella menzionata nello nello stesso Allegato, è possibile in in alternativa ai ai documenti suddetti unire un un certificato di di origine. IMPORTATORE: L IMPORTATORE presenta direttamente presso una dogana abilitata alla introduzione nella Comunità una NOTIFICA DI IMPORTAZIONE

(RI)ESPORTAZIONE Allegati A B C LICENZA DI DI ESPORTAZIONE E CERTIFICATO DI DI RIESPORTAZIONE (rilasciati rispettivamente dal dal MINAP e dal dal Servizio CITES Territoriale e presentati alla alla dogana) AUTORITA' DI DI GESTIONE: riceve riceve dal dal (ri)esportatore i i moduli moduli di di domanda debitamente compilati, corredati di di tutta tutta la la documentazione necessaria... Per Per l esportazione di di specimen aventi aventi origine origine in in un un altro altro Stato Stato membro, èèrichiesto un un certificato che che ne ne testimoni la la legale legale acquisizione. Per Per la la riesportazione di di specimen importati da da un un altro altro Stato Stato membro, èènecessaria la la copia copia per per il il titolare titolare della della licenza licenza di di importazione (o (o altro altro documento giustificativo). Una Una licenza licenza di di esportazione o un un certificato di di riesportazione scaduto scaduto non non èè valido valido e e deve deve essere essere riconsegnato immediatamente all Autorità di di gestione che che l ha l ha rilasciata (analogamente nel nel caso caso di di smarrimento, furto, furto, distruzione o cancellatura). (RI)ESPORTATORE: riempie il modulo bianco di domanda, su formulario distribuito dal MINAP o dal CFS, nei riquadri n.1, 3 fino a 6 e da 8 a 23.

Corpo Forestale dello Stato - Div.II Servizio CITES Centrale I certificati previsti dall art.8 art.8 del Reg. (CE) 338/97 Per poter essere esentati dai divieti previsti dall'art. 8, comma 1, del Reg. (CE) 338/97, è necessario ottenere preventivamente un certificato ai sensi dell'art. 8, comma 3, dello stesso regolamento. Tali certificati, rilasciati dagli uffici del Servizio CITES Territoriale territorialmente competenti, permettono ai detentori di esemplari appartenenti a specie dell'allegato A di utilizzare i medesimi esemplari per fini commerciali. E' necessario precisare che la consultazione preventiva dell'autorità Scientifica per il rilascio di tali certificati, è prevista solo nei casi di cui all'art. 8, comma 3, lett. d), e), f), g), del Reg. (CE) 338/97, come previsto dall'art. 59, commi 2 e 3, del Reg. (CE) 865/06. Per le disposizioni dell'art. 62 del Reg. (CE) 865/06, non è richiesto alcun certificato, invece, per l'utilizzazione commerciale di esemplari dell'allegato X al Reg. (CE) 865/06 (se marcati in conformità dell'art. 66, par. 1), di esemplari vegetali riprodotti artificialmente, di esemplari lavorati acquisiti da oltre 50 anni ai sensi dell'art. 2, lett. w).

Lo spostamento degli esemplari vivi di All.A (1/2) Premesso che le attività commerciali, richiamate dall art. 8, comma 1, del Reg. (CE) 338/97, possono essere svolte solo in presenza del certificato comunitario previsto dal comma 3 dello stesso art. 8, lo spostamento all interno del territorio comunitario di esemplari vivi appartenenti a specie incluse nell Allegato A, per i quali è stata rilasciata una licenza di importazione o un certificato comunitario (indicante gli indirizzi autorizzati presso i quali devono essere custoditi i medesimi), è soggetto al preventivo rilascio di una autorizzazione ai sensi dell art. 9, commi 1 e 2, dello stesso regolamento. Per effetto delle deroghe previste dall art. 7, comma 1, del Reg. (CE) 338/97, sono esclusi da tale autorizzazione gli esemplari vivi che risultano essere nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente (in conformità degli artt. 54 e 56 del Reg. (CE) 865/2006) e, pertanto, scortati da certificati rilasciati ai sensi dell art. 8, comma 3, lett. d).

Lo spostamento degli esemplari vivi di All.A (2/2) Gli esemplari vivi detenuti, non utilizzati per attività commerciali, per i quali la certificazione prevista dall art. 8, comma 3, del Reg. (CE) 338/97 non è richiesta, per essere spostati o ceduti a qualsiasi titolo (gratuito o oneroso) all interno del territorio dell Unione Europea, sono soggetti, ai sensi dell art. 9 par. 1 e 2 Reg. (CE) 338/97, al preventivo rilascio di un certificato da parte dell Autorità competente dello Stato Membro in cui l esemplare si trova. L obbligo del rilascio di tale certificato non è previsto solo per gli esemplari certificati fonte C e D. Se gli esemplari sono nati in cattività, la denuncia di nascita effettuata dal detentore in conformità dell art. 8bis della Legge 150/92, può essere ritenuta prova sufficiente dell origine legale dell esemplare, sempre che non siano state rilevate irregolarità dal competente ufficio del Servizio CITES Territoriale, che, come è noto, ha la facoltà e non l obbligo di effettuare le relative verifiche. E ovvio che, in qualsiasi momento, il personale del Corpo Forestale dello Stato può effettuare verifiche per accertare l effettiva nascita in cattività degli esemplari denunciati.

La prova dell origine legale degli esemplari vivi detenuti appartenenti all All.A Ai fini dello spostamento o dell'utilizzazione commerciale, i detentori di esemplari selvatici o per i quali la nascita in cattività non è dimostrata, devono poter fornire la prova dell origine legale dei medesimi. A tale riguardo, si devono richiamare gli obblighi imposti dalla Legge 150/92, quali l effettuazione della denuncia di detenzione ai sensi dell art. 5 della stessa legge e la presentazione dell autorizzazione all importazione ricevuta. Si deve, a tal fine, rammentare che la normativa vigente prevede una differente disciplina per gli esemplari del genere Testudo spp.. Per tali esemplari, infatti, non è richiesta la verifica della regolarità dell importazione a suo tempo avvenuta se la loro detenzione è stata denunciata ai sensi del Decreto-Legge 23 dicembre 1995, nr. 546, che ha fissato al 31 dicembre 1995 il termine di scadenza di presentazione di tali denunce.

Le denunce di detenzione degli esemplari selvatici dell Allegato A del Reg. (CE) 338/97 (1/2) Qualsiasi esemplare selvatico appartenente a specie incluse nell'allegato A, Appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del Reg. (CEE) 3626/82 (ora Allegato A del Reg. (CE) 338/97) deve essere stato denunciato agli uffici del Servizio CITES Territoriale entro il 30 giugno 1994, ad eccezione degli esemplari del genere Testudo spp. (per i quali il termine di scadenza di presentazione di tali denunce era stato prorogato al 31 dicembre 1995), degli oggetti ad uso personale e domestico (per i quali non è previsto l'obbligo di denuncia della detenzione se destinati all'esclusivo uso personale e non commerciale) e delle istituzioni scientifiche (per le quali non è previsto l'obbligo di denuncia della detenzione se iscritti nel Registro delle Istituzioni Scientifiche ai sensi dell'art. 5bis, comma 8, della Legge 150/92). Per tutti gli esemplari denunciati, ad eccezione delle Testudo spp., è richiesta la verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta. Dopo la data del 30 giugno 1994, e per il genere Testudo spp. dopo il 31 dicembre 1995, le detenzioni di esemplari selvatici di specie incluse nei suddetti Allegati, devono essere giustificate con la presentazione delle licenze e certificati previsti dal Reg. (CEE) 3626/82 e dal Reg. (CE) 338/97, ovvero, se del caso, con la prova dell'origine legale dei medesimi.

Le denunce di detenzione degli esemplari selvatici dell Allegato A del Reg. (CE) 338/97 (2/2) Per le specie che sono state, o che lo saranno in futuro, incluse nell'allegato A dopo la data del 30 giugno 1994, è prevista la denuncia di detenzione degli esemplari selvatici, appartenenti alle medesime specie, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U. della R.I. del regolamento comunitario di modifica degli Allegati. Restano esclusi da tale obbligo di denuncia gli oggetti ad uso personale e le istituzioni scientifiche iscritte nel Registro delle Istituzioni Scientifiche ai sensi dell'art. 5bis, comma 8, della Legge 150/92.

Le denunce di morte e di variazione del luogo di custodia degli esemplari selvatici dell Allegato A del Reg. (CE) 338/97 Il decesso, nonché la variazione del luogo di custodia, di un esemplare selvatico vivo dell'allegato A deve essere denunciato al Servizio CITES Territoriale.

Le denunce di nascita degli esemplari degli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97 Tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari appartenenti a specie incluse nell'allegato A e B del Reg. (CE) 338/97, devono essere state, o dovranno essere, denunciate, entro 10 giorni dall'evento, al Servizio CITES Territoriale. Il Servizio CITES Territoriale ha la facoltà di verificare presso il denunciante l'esistenza dei genitori e si può avvalere di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole. A seguito dell'emanazione del Reg. (CE) 338/97, è previsto l'obbligo della richiesta del certificato ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. d), dello stesso regolamento, per poter utilizzare gli esemplari nati a fini commerciali, ovvero per ottenere le deroghe ai divieti imposti dall'art. 8, comma 1.

Corpo Forestale dello Stato - Div.II- Servizio CITES Centrale La compilazione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali Tale obbligo è previsto dal Decreto 8 gennaio 2002 del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio (G.U.nr.15 del 18 gennaio 2002 - Serie generale). Con apposita Circolare esplicativa interministeriale (Circolare CITES nr. 08/2002) sono state indicate le relative modalità applicative del decreto in questione.

Corpo Forestale dello Stato - Div.II- Servizio CITES Centrale Tipi di registro Registro EA: registro di detenzione di esemplari vivi o morti di specie di animali di Allegato A. Registro EB : registro di detenzione di esemplari vivi o morti di specie di animali di Allegato B. Registro PAB: registro di detenzione di parti di esemplari di specie animali e vegetali di Allegato A e B. Registro VAB: registro di detenzione di esemplari vivi o morti di specie vegetali di Allegato A e B

Corpo Forestale dello Stato - Div.II- Servizio CITES Centrale I soggetti tenuti alla compilazione Le imprese commerciali in qualsiasi forma costituite Coloro che detengono per fini commerciali parti di animali o piante o ne eseguono una trasformazione in prodotto derivato Le strutture che esercitano attività circense I giardini zoologici, gli orti botanici, gli acquari, le mostre faunistiche permanenti ed itineranti Le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private non esentate ai sensi dell art.3, comma 1, lett. b) del D.M.8.1.2002 Chiunque utilizzi, detenga o esponga esemplari a scopo di lucro o chiunque ceda a fini commerciali, scambi, permuti, affitti esemplari Chiunque detenga, anche in diverse strutture, esemplari animali e vegetali provenienti da sequestro o confisca, nonché affidati, anche temporaneamente, per abbandono o per cura e riabilitazione, fatte salve le disposizioni della L.157/92.

Corpo Forestale dello Stato - Div.II- Servizio CITES Centrale I soggetti esclusi dalla compilazione (1/2) Le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private autorizzate ai sensi dell art.12 del decreto leg.vo 27 gennaio 1992, n.116 Le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private registrate ai sensi dell art. 1 del decreto 23 marzo 1994 del Ministero dell Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e con il Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica I soggetti detentori di esemplari appartenenti a specie incluse nell Allegato X, che risultino conformi alle disposizioni dell art.62, paragrafo 1, del Reg. (CE) 865/06 Coloro che, limitatamente a esemplari morti e alle parti di esemplari animali e vegetali, esercitano commercio al dettaglio od effettuino lavorazioni per conto terzi, nonché provvedono alla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico

Corpo Forestale dello Stato - Div.II- Servizio CITES Centrale I soggetti esclusi dalla compilazione (2/2) Coloro che detengono a fini commerciali o in quanto considerati oggetti ad uso personale o domestico, i manufatti o prodotti derivati I detentori di animali o piante che esercitano una forma di allevamento non finalizzata allo sfruttamento commerciale degli esemplari ottenuti I soggetti le cui strutture di detenzione risultino autorizzate ai sensi dell art.4, comma 6, della L.157/92 e che già dispongano di un registro di detenzione degli esemplari affidati Le aree protette istituite ai sensi di legge, a meno che gli esemplari detenuti siano utilizzati ai fini dell art.2, comma 1, lett.c) del D.M. 8 gennaio 2002 o siano provenienti da sequestro, confisca, affidamento

Corpo Forestale dello Stato - Div.II- Servizio CITES Centrale Gli esemplari che devono essere iscritti nel registro Esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali incluse o che saranno incluse negli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97 e s.m. ed integrazioni Partidi specie animali e vegetali incluse o che saranno incluse negli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97 e s.m. ed integrazioni

Corpo Forestale dello Stato - Div.II- Servizio CITES Centrale Gli esemplari che sono esclusi dall obbligo di registrazione I prodotti derivati da animali e piante Gli esemplari riprodotti artificialmente di specie vegetali incluse nell All.B Gli esemplari appartenenti a specie incluse nell All.X del Reg. (CE) 865/06, marcati secondo le disposizioni dell art. 66 par.1