REPUBBLICA ITALIANA. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE D APPELLO DI TRIESTE. - Collegio di Lavoro - SENTENZA. contro

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composta dai Signori Magistrati Dott. Mario Pellegrini Dott. Lucio Benvegnù Dott.ssa Silvia Burelli ha pronunciato la seguente REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE D APPELLO DI TRIESTE - Collegio di Lavoro - SENTENZA 1 Presidente Consigliere Consigliere relatore nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 347 del Ruolo 2016, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 23/12/2016 da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste presso i cui uffici in Trieste Piazza Dalmazia n. 3 è domiciliata contro - parte appellante - Daliborka Arcaba, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guariso e Cattaruzzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell avv. Cattaruzzi in Udine via Manin 18/9, come da delega in atti - parte appellata - Oggetto della causa: giudizio di appello avverso l ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. dd. 30.06.2016 del Tribunale di Udine tutela antidiscriminatoria nell accesso al lavoro Causa chiamata all udienza di discussione del 6/7/2017. Conclusioni Per parte appellante: In via principale e nel merito: in accoglimento del primo motivo di appello accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento di esclusione della signora Arcaba dalla procedura di selezione per due operatori doganali e la

correttezza dell operato dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e per l effetto riformare parzialmente l ordinanza di primo grado; in accoglimento del secondo e terzo motivo di appello, accertare e dichiarare l assenza del carattere discriminatorio del comportamento tenuto dall amministrazione in occasione della procedura di selezione di n. 2 operatori doganali e per l effetto riformare parzialmente la sentenza di primo grado. - Con vittoria di spese. Per parte appellata: previo, occorrendo e in via subordinata, rinvio pregiudiziale alla CGUE per valutare se sia conforme all art. 45 TFUE la riserva ai soli cittadini italiani dei posti di lavoro nella qualifica di operatore doganale, 2^ area funzionale CCNL comparto Agenzie Fiscali preliminarmente, dichiarare inammissibile l istanza di sospensione e successivamente, nel merito dichiarare inammissibile e comunque rigettare l appello proposto dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, confermando integralmente l impugnata ordinanza. Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Ragioni di fatto e di diritto della decisione (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 5 marzo 2016, Arcaba Daliborka, cittadina croata, ha chiesto che venisse accertato il carattere discriminatorio del comportamento posto in essere dall Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che con lettera dd. 07.01.2016 ha revocato la sua convocazione per sostenere la prova selettiva volta a verificare l idoneità ad assumere l impiego di operatore doganale. Ha sostenuto di aver diritto di partecipare alla citata selezione per la copertura di posti di operatore doganale, ancorché priva del requisito della cittadinanza italiana. Ha, invero, allegato che le mansioni affidate all operatore doganale non prevedono alcun potere di coercizione e di imperio nei confronti dei terzi, non implicano esercizio di poteri pubblici né, dunque, sono suscettibili di ricadere nell ambito in cui gli Stati membri dell UE possono legittimamente riservare l accesso al pubblico impiego ai propri cittadini. Ha rilevato, quindi, la sussistenza di una discriminazione basata sulla nazionalità nell acceso all impiego e ha richiesto la condanna dell Agenzia alla reiterazione della selezione, al risarcimento del danno, alla pubblicazione dell emanando provvedimento e all adozione di un piano di rimozione volto ad evitare il ripetersi della discriminazione. Si è costituita in giudizio l Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, la quale ha confermato la legittimità del proprio comportamento sia alla luce delle disposizioni dell Unione Europea, così come interpretate dalla 2

Corte di Giustizia, che di quelle nazionali, contestando che, nella fattispecie, le mansioni che la lavoratrice sarebbe chiamata a svolgere impingano nell esercizio di pubblici poteri e nella tutela degli interessi generali dello Stato. Ha, inoltre, contestato la configurabilità, in concreto, di un danno. Con ordinanza ex art. 702 ter, comma 5, c.p.c. del 30.06.2016, comunicata in pari data, il Tribunale di Udine ha accertato e dichiarato il carattere discriminatorio del comportamento dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia Distretto di Trieste e consistente nell esclusione di Arcaba Daliborka, in quanto non in possesso della cittadinanza italiana, dalla procedura di selezione per due nominativi da inquadrare nel profilo di operatore doganale e per l effetto ha ordinato la sua ammissione a detta selezione con le medesime modalità di cui alla originaria convocazione di data 12.01.2016, respingendo le ulteriori domande. Contro questa decisione l Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto appello con atto di citazione notificato in data 29.7.2016 e depositato nella cancelleria civile della Corte d Appello di Trieste il 4.8.2016. L Agenzia ha contestato l ordinanza del Tribunale di Udine nella parte in cui non ha considerato che la mera appartenenza all Agenzia, indipendentemente dalla qualifica rivestita e dalle funzioni ricoperte, comporta, direttamente o anche solo indirettamente, l esercizio di pubblici poteri oltre che l accesso ad informazioni, documenti ed atti riservati. Ha, inoltre, evidenziato che certamente le mansioni connesse al profilo di funzionario doganale implicano l esercizio di pubblici poteri sicché la Arcaba, laddove venisse ammessa allo svolgimento delle inferiori mansioni di operatore doganale, non potrebbe aver accesso alla progressione di carriera, evidenziando, per tal via, l irragionevolezza dell interpretazione tendente ad ammettere il suo accesso anche alla (sola) mansione di operatore doganale. Ha concluso come in epigrafe. Si è costituita la Arcaba, la quale ha preliminarmente eccepito l inammissibilità e/o improcedibilità dell impugnazione, in quanto l atto di appello, da introdursi con ricorso secondo il rito del lavoro, è stato depositato in cancelleria oltre il termine di 30 giorni previsto dall art. 434, comma 2, c.p.c.. Nel merito, parte appellata, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia, ha ribadito la correttezza della pronuncia del giudice di prime cure ed ha concluso come in epigrafe. All esito dell udienza del 13.12.2016, con ordinanza del 20-23 dicembre 2016, il Collegio Civile, ritenuto che l appello andava proposto avanti al Collegio Lavoro, trattandosi di materia rientrante in quelle di cui all art. 409 c.p.c., ha disposto la trasmissione del fascicolo alla sezione seconda, Collegio Lavoro di questa Corte d Appello, Collegio avanti al quale la causa è stata 3

discussa all udienza del 6.7.2017. Deve essere preliminarmente accolta l eccezione di inammissibilità dell appello dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L ordinanza appellata è una ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Udine, nell ambito di un procedimento avente ad oggetto una azione civile contro la discriminazione nell accesso al lavoro, ed è stata depositata in cancelleria e comunicata alle parti il 30 giugno 2016 (v. fascicolo d ufficio di primo grado). L appello avverso tale ordinanza è stato proposto con atto di citazione, notificato il 29.7.2016 e depositato il 4.8.2016 nella cancelleria civile della Corte d Appello di Trieste. Come detto, il Collegio civile ha trasmesso gli atti alla sezione seconda, Collegio Lavoro di questa Corte, ritenendo che si tratti di materia rientrante in quelle di cui all art. 409 c.p.c. Ed invero, l orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso anche da questo Collegio, interpreta l art. 409 c.p.c., stante la sua ampia formulazione (controversie relative a) e la ratio di tutela del lavoratore che permea l intero diritto del lavoro, come ricomprendente ogni controversia comunque collegata ad un rapporto di lavoro, in essere ovvero estinto o anche ancora da costituirsi. In altri termini, il collegamento con il rapporto di lavoro richiesto dalla norma è ritenuto sussistente anche nei casi in cui il rapporto di lavoro, pur non costituendo la causa petendi della pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario e non meramente occasionale della situazione di fatto dedotta in giudizio e in ordine alla quale viene chiesta tutela (Cass. 8022/2003; Cass. 22818/2009; Cass. 10883/1998). In tale prospettiva, la presente azione che ha ad oggetto il diritto soggettivo a non essere discriminati nell accesso al lavoro deve ritenersi senz altro devoluta alla cognizione del Giudice del Lavoro, rientrando nel novero di quelle contemplate dall art. 409 c.p.c. Sicché, l appello avverso l ordinanza de quo (emessa per l appunto dal Giudice del Lavoro secondo il rito speciale in materia di tutela antidiscriminatoria), doveva essere proposto con ricorso ex art. 433 c.p.c. ss. depositato nella cancelleria della Corte d Appello entro 30 giorni dalla sua comunicazione (in base al combinato disposto dell art. 702 quater c.p.c. e dell art. 434 c.p.c.). Ed invero, la dottrina che si è occupata dell esegesi del procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis ss. c.p.c. ha chiarito che, non disciplinando l art. 702 quater il procedimento d appello avverso l ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., il rito in appello consegue al rito che si sarebbe ordinariamente applicato in primo grado: nel caso di specie, l ordinario rito del lavoro ex art. 409 c.p.c. Di qui, la necessità dell introduzione dell appello nelle forme e nei modi 4

disciplinati per l appello nelle controversie di lavoro. A questo punto si rileva che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l appello erroneamente proposto con atto di citazione anziché con ricorso in tanto è ammissibile in quanto l atto di citazione sia stato depositato in cancelleria, iscrivendo così a ruolo la causa, nei termini in cui avrebbe dovuto essere depositato il ricorso (Cass. 21161/2011; Cass. 9530/2010). Nel caso di specie, a fronte dell avvenuta comunicazione dell ordinanza de quo il 30.6.2016, l atto di citazione d appello è stato depositato in cancelleria il 4.8.2016, oltre il termine di 30 giorni (tenuto conto che, come noto, al processo del lavoro non si applica la sospensione feriale dei termini). In definitiva, l appello dell Agenzia deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivo. Quanto precede assorbe ogni ulteriore questione. In considerazione della complessità delle questioni e dei motivi della decisione, che non hanno investito il merito, le spese di lite del grado vengono interamente compensate tra le parti. P.Q.M. la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide: Dichiara inammissibile l appello proposto da AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI avverso l ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Udine in data 30.6.2016. Compensa interamente fra le parti le spese di lite del grado. Trieste, 6/7/2017 Il Giudice Estensore (dott.ssa Silvia Burelli) 5 Il Presidente (dott. Mario Pellegrini)