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ATTIVITA DI VENDITA AL DETTAGLIO - PER CORRISPONDENZA - TRAMITE TELEVISIONE - ALTRO SISTEMA DI COMUNICAZIONE SITUAZIONI POSSIBILI - inizio - inizio nuovo settore - inizio per subingresso dante causa: stesso comune o altro comune - trasferimento di sede - variazione per variazioni societarie - variazione per cambiamento di indirizzo di residenza persona fisica da La Loggia Via.. a La Loggia Via - cessazione per - chiusura definitiva - subingresso - trasferimento sede/residenza in altro comune L attività di vendita può essere iniziata subito dopo la presentazione al Comune della SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi degli artt. 68 del D. Lgs. 26.03.2010, n. 59, 17 della Legge Regionale 30.12.2009, n. 38 e 19 della Legge 7.8.1990, n. 241, completa di tutta la documentazione per l inizio dell attività elencata nel presente stampato che deve essere allegata alla predetta SCIA. Comune competente a ricevere la SCIA: la SCIA deve essere presentata al Comune dove l interessato sceglie di avviare l attività. * * * * * * * Art. 49, comma 4 ter, del D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito nella Legge 30.07.2010, n. 122 Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis [. Nota: cioè dell art. 19 della L. 241/90, come sostituito dal comma 4 bis dell art. 49 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito nella Legge 30.07.2010, n. 122..] sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale. art. 68 - Vendita per corrispondenza,televisione o altri sistemi di comunicazione Decreto Legislativo 26.03.2010, n. 59 1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l attività, ai sensi dell articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2... Art. 18 D. Lgs. 31.03.1998, n. 114 Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione 1. abrogato 2. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. 3. Nella segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.

4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore. 5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate. 6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 7. abrogato Art. 17. (Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita) Legge Regionale 30.12.2009, n. 38 1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio), è soggetto a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile). 2. Alle disposizioni di cui al comma 1 sono inoltre soggette: c) l'attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione di cui all'articolo 18 del d.lgs. 114/1998;. 3. La Giunta regionale disciplina, con apposita deliberazione, le procedure e definisce i contenuti della modulistica tipo relativa alle dichiarazioni di cui al presente articolo. Nota della Regione Piemonte prot. 0001501/DB1701 del 24.02.2010 La dichiarazione deve essere presentata al comune. Il legislatore regionale, nell attribuzione della competenza, si preoccupa esclusivamente di radicarla in capo al comune, senza ulteriori specificazioni. Peraltro, tenuto conto dei contenuti della direttiva [ Nota: direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.12.2006, relativa alla libertà di circolazione dei servizi e di stabilimento nel mercato interno cosidetta direttiva Bolkestein] ed in particolare del divieto di assoggettare le imprese ad obblighi relativi a residenza, sede legale e domicilio, le competenze non potranno che attribuirsi nel modo seguente: - per gli esercizi di vicinato, gli spacci interni e gli apparecchi automatici, il comune di riferimento è quello dove è ubicato l esercizio - per la vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, e per la vendita presso il domicilio dei consumatori, il comune non potrà che essere quello dove l interessato sceglie di avviare la sua attività, per tale potendosi intendere il comune, ad esempio, di maggiore agio logistico per l imprenditore. Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività - Scia - Legge 7.8.1990, n. 241 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche', ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di

verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 2. L'attività oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. 4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. 4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. 6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni. 6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. 6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Art. 21. Disposizioni sanzionatorie. Legge 7.8.1990, n. 241 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. 2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente. 2bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20. ART. 22 Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114 - Sanzioni e revoca 1- Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto e le disposizioni di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 e 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000. 2-In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 3 - Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

Codice Penale: art. 483 Chiunque attesta falsamente, al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atto dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi. DOCUMENTI DA PRESENTARE PER INIZIO ATTIVITA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' ( SCIA ) Si richiama l'attenzione sulle sanzioni previste dagli artt. 19 e 21 della Legge 241/1990 in caso di dichiarazioni o attestazioni false (chiusura dell attività e pena della reclusione). La SCIA deve essere prodotta in triplice copia: - una è trattenuta dal Comune unitamente a tutta la documentazione allegata alla pratica all'interessato da tenere quale atto autorizzativi e da esibire agli Organi di controllo (Vigili Urbani, Carabinieri, Guardia di Finanza...) se la richiedono durante i normali controlli all'interessato da utilizzare per le pratiche alla Camera di Commercio. Si suggerisce di fotocopiare il modello dopo averlo compilato in tutte le sue parti ma prima dell apposizione della firma e della data, e di firmare e datare le copie in modo da far loro acquisire il valore di un documento originale, così da avere in tutto n. 3 originali della SCIA. A PAGINA 2 Va compilato il primo riquadro SEZIONE A Avvio dell attività FIRMA A PAGINA 4 : Nel caso la persona che deve firmare a pagina 4 - per le ditte individuali: il titolare; per le società: il legale rappresentante - non possa venire personalmente in questo Ufficio per apporre la A PAGINA 5 : Va compilato il primo riquadro FIRMA A PAGINA 5 : Nel caso la persona che deve firmare a pagina 5 - per le ditte individuali: il titolare; per le società: il legale rappresentante - non possa venire personalmente in questo Ufficio per apporre la COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE REQUISITI PROFESSIONALI: è obbligatorio che sia compilato SIA PER LE DITTE INDIVIDUALI CHE PER LE SOCIETA il secondo riquadro di pagina 5. SIA PER LE DITTE INDIVIDUALI CHE PER LE SOCIETA è obbligatorio inoltre che sia compilato il modello ALLEGATO B alla SCIA attestante il possesso dei requisiti professionali : il modello va compilato e firmato - dal titolare di ditta individuale - dal legale rappresentante di società - oppure, in alternativa, sia per le ditte individuali che per le società, dalla persona preposta all attività che possiede i requisiti professionali per il settore alimentare e deve essere compilato, oltre che nei punti 1 e 2, nel punto 3 e in uno o più dei seguenti : 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7. Nel caso sia compilato dal preposto occorre indicare la data della sua nomina. Nel caso il suddetto firmatario di detto modello allegato B non possa venire personalmente in questo Ufficio per apporre la detta firma, dovrà essere allegata al modello fotocopia di un proprio documento di identità. ALLEGATO A: SOLO PER LE SOCIETA : Ogni - socio di una S.N.C. - socio accomandatario di una S.A.S. - legale rappresentante o membro del consiglio di amministrazione di una S.P.A. o S.R.L. o società cooperativa deve compilare uno dei quadri dell allegato A. Nel caso i firmatari non possano venire personalmente in questo Ufficio per apporre la detta firma dovrà essere allegata al modello fotocopia di un proprio documento di identità. L'attività oggetto della SCIA potrà essere iniziata subito dopo la presentazione al Comune della SCIA stessa, debitamente compilata in tutte le sue parti, unitamente a tutti gli altri documenti di cui alle presenti istruzioni. Questa Amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato da questo Comune. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell atto di notorietà false o mendaci contenute o corredanti la segnalazione di inizio attività, questo Comune, fermo restando l applicazione delle sanzione penali sotto riportate, nonché di quelle di cui al capo VI del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (art. 75: decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera art. 76: sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia), può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Inoltre se le predette dichiarazioni

false o mendaci emergono nella fase istruttoria di verifica e controllo dei requisiti e dei presupposti richiesti, non è ammessa la conformazione dell attività e dei suoi effetti a legge (art. 21 L. 241/90). Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui sopra è punito con la reclusione da uno a tre anni. CASO DI COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE - Dimostrazione del possesso da parte del titolare (per le ditte individuali) o del legale rappresentante (per le società), o, in alternativa in entrambi i predetti casi -, della persona preposta all attività di commercio del settore alimentare, dei requisiti professionali per la predetta attività, mediante : (per i vari casi sotto indicati fare riferimento ai vari casi di cui alle dichiarazioni circa i requisiti professionali sulla SCIA ) : caso 1 corso professionale : fotocopia dell attestato rilasciato dall ente che ha tenuto il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione Piemonte o da altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, attestante, appunto, l oggetto e la partecipazione al corso ed il superamento dell esame finale, e compilazione dell apposito paragrafo sulla SCIA; caso 2 attività quale dipendente : dichiarazione sulla SCIA: della ragione sociale, sede e codice fiscale dell impresa esercente l attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e quinquennio, quale dipendente qualificato addetto alla vendita o all amministrazione o alla preparazione degli alimenti, data di inizio e di fine del servizio dichiarata all I.N.P.S.. Deve anche essere allegata documentazione comprovate tale fatto : estratto conto contributivo INPS,.. ; caso 3 - attività quale socio o coadiutore: dichiarazione sulla SCIA: della ragione sociale, sede e codice fiscale dell impresa esercente l attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e quinquennio quale socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o quale coadiutore familiare dell imprenditore, specificando se socio lavoratore, coniuge o parente entro il 3 grado, specificando il grado, o affine entro il 3 grado, specificando il grado, data di inizio e di fine del servizio dichiarata all I.N.P.S. Deve anche essere allegata documentazione comprovate tale fatto : estratto conto contributivo INPS,..; caso 4 attività in proprio : dichiarazione sulla SCIA : della ragione sociale, sede e codice fiscale dell impresa esercente l attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione alimenti e bevande di cui si è o si è stati titolari di ditta individuale o legale rappresentante di società per almeno due anni, anche non continuativi, nell ultimo quinquennio, data di inizio e di fine dell attività dichiarata all I.N.P.S. Deve anche essere allegata documentazione comprovate tale fatto : visure di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio da cui risulti l esercizio dell attività come impresa per 2 anni negli ultimi 5; estratto conto contributivo INPS, ; caso 5 possesso diploma : fotocopia completa del diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, nel cui corso di studi sono previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti, e compilazione dell apposito paragrafo sulla SCIA. caso 6 - iscrizione REC per il commercio di generi alimentari o per la somministrazione di alimenti e bevande o nella sezione speciale imprese turistiche : visura che attesta l iscrizione al Registro Esercenti il Commercio per l attività di commercio di generi alimentari di cui a uno dei gruppi merceologici di cui alle lettere a), b) e c) dell art. 12, comma 2, del D.M. 375/1988 o per l attività di somministrazione di alimenti e bevande o nella sezione speciale imprese turistiche del predetto REC, istituita dall art. 5, comma 2, della Legge 17.05.1983, n. 217, e compilazione dell apposito paragrafo sulla SCIA. caso 7 idoneità per l iscrizione al REC per il commercio di generi alimentari o la somministrazione di alimenti e bevande o per l iscrizione nella sezione speciale imprese turistiche : fotocopia della dichiarazione, rilasciata dalla Camera di Commercio, attestante il superamento, dinanzi all apposita commissione presso la stessa Camera di Commercio, dell esame di idoneità per l attività di commercio di generi alimentari di cui a uno dei gruppi merceologici di cui alle lettere a), b) e c) dell art. 12, comma 2, del D.M. 375/1988 o per l attività di somministrazione di alimenti e bevande, già previsto ai fini dell iscrizione al Registro Esercenti il Commercio, o dell esame di idoneità ai fini della relativa iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del predetto REC, istituita dall art. 5, comma 2, della Legge 17.05.1983, n. 217, e compilazione dell apposito paragrafo sulla SCIA.

fotocopia del documento di identità - di chi firma la SCIA - nel caso di commercio del settore alimentare : della persona preposta a detto commercio (se vi è questa figura, cioè nel caso in cui i requisiti professionali per detta attività alimentare sono posseduti non dal titolare (nel caso di ditta individuale) o dal legale rappresentante (nel caso di società) ma, appunto, dalla persona preposta al commercio del settore alimentare) - per tutte le società : di ogni socio di una S.N.C., socio accomandatario di una S.A.S., legale rappresentante o membro del consiglio di amministrazione di una S.P.A. o S.R.L. o società cooperativa (che devono anche compilare ciascuno uno dei quadri dell allegato A della SCIA). visura camerale di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio da cui risultino gli attuali amministratori e/o legali rappresentanti e/o componenti l organo di amministrazione, e/o soci con potere di amministrazione. DOCUMENTI DA PRESENTARE PER INIZIO ATTIVITA NUOVO SETTORE MERCEOLOGICO SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' ( SCIA ) Si richiama l'attenzione sulle sanzioni previste dagli artt. 19 e 21 della Legge 241/1990 in caso di dichiarazioni o attestazioni false (chiusura dell attività e pena della reclusione). La SCIA deve essere prodotta in triplice copia: - una è trattenuta dal Comune unitamente a tutta la documentazione allegata alla pratica all'interessato da tenere quale atto autorizzativi e da esibire agli Organi di controllo (Vigili Urbani, Carabinieri, Guardia di Finanza...) se la richiedono durante i normali controlli all'interessato da utilizzare per le pratiche alla Camera di Commercio. Si suggerisce di fotocopiare il modello dopo averlo compilato in tutte le sue parti ma prima dell apposizione della firma e della data, e di firmare e datare le copie in modo da far loro acquisire il valore di un documento originale, così da avere in tutto n. 3 originali della SCIA. A PAGINA 3 Vanno compilati i primo riquadro SEZIONE C Variazioni e il terzo riquadro SEZIONE C2 Variazioni di settore merceologico FIRMA A PAGINA 4 : Nel caso la persona che deve firmare a pagina 4 - per le ditte individuali: il titolare; per le società: il legale rappresentante - non possa venire personalmente in questo Ufficio per apporre la A PAGINA 5 : Va compilato il primo riquadro FIRMA A PAGINA 5 : Nel caso la persona che deve firmare a pagina 5 - per le ditte individuali: il titolare; per le società: il legale rappresentante - non possa venire personalmente in questo Ufficio per apporre la COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE REQUISITI PROFESSIONALI: è obbligatorio che sia compilato SIA PER LE DITTE INDIVIDUALI CHE PER LE SOCIETA il secondo riquadro di pagina 5. SIA PER LE DITTE INDIVIDUALI CHE PER LE SOCIETA è obbligatorio inoltre che sia compilato il modello ALLEGATO B alla SCIA attestante il possesso dei requisiti professionali : il modello va compilato e firmato - dal titolare di ditta individuale - dal legale rappresentante di società - oppure, in alternativa, sia per le ditte individuali che per le società, dalla persona preposta all attività che possiede i requisiti professionali per il settore alimentare e deve essere compilato, oltre che nei punti 1 e 2, nel punto 3 e in uno o più dei seguenti : 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7. Nel caso sia compilato dal preposto occorre indicare la data della sua nomina. Nel caso il suddetto firmatario di detto modello allegato B non possa venire personalmente in questo Ufficio per apporre la detta firma, dovrà essere allegata al modello fotocopia di un proprio documento di identità. ALLEGATO A: SOLO PER LE SOCIETA : Ogni - socio di una S.N.C. - socio accomandatario di una S.A.S. - legale rappresentante o membro del consiglio di amministrazione di una S.P.A. o S.R.L. o società cooperativa deve compilare uno dei quadri dell allegato A. Nel caso i firmatari non possano venire personalmente in questo Ufficio per apporre la detta firma dovrà essere allegata al modello fotocopia di un proprio documento di identità. L'attività oggetto della SCIA potrà essere iniziata subito dopo la presentazione al Comune della SCIA stessa, debitamente compilata in tutte le sue parti, unitamente a tutti gli altri documenti di cui alle presenti istruzioni.

Questa Amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato da questo Comune. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell atto di notorietà false o mendaci contenute o corredanti la segnalazione di inizio attività, questo Comune, fermo restando l applicazione delle sanzione penali sotto riportate, nonché di quelle di cui al capo VI del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (art. 75: decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera art. 76: sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia), può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Inoltre se le predette dichiarazioni false o mendaci emergono nella fase istruttoria di verifica e controllo dei requisiti e dei presupposti richiesti, non è ammessa la conformazione dell attività e dei suoi effetti a legge (art. 21 L. 241/90). Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui sopra è punito con la reclusione da uno a tre anni. CASO DI COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE - Dimostrazione del possesso da parte del titolare (per le ditte individuali) o del legale rappresentante (per le società), o, in alternativa in entrambi i predetti casi -, della persona preposta all attività di commercio del settore alimentare, dei requisiti professionali per la predetta attività, mediante : (per i vari casi sotto indicati fare riferimento ai vari casi di cui alle dichiarazioni circa i requisiti professionali sulla SCIA ) : caso 1 corso professionale : fotocopia dell attestato rilasciato dall ente che ha tenuto il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione Piemonte o da altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, attestante, appunto, l oggetto e la partecipazione al corso ed il superamento dell esame finale, e compilazione dell apposito paragrafo sulla SCIA; caso 2 attività quale dipendente : dichiarazione sulla SCIA: della ragione sociale, sede e codice fiscale dell impresa esercente l attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e quinquennio, quale dipendente qualificato addetto alla vendita o all amministrazione o alla preparazione degli alimenti, data di inizio e di fine del servizio dichiarata all I.N.P.S.. Deve anche essere allegata documentazione comprovate tale fatto : estratto conto contributivo INPS,.. ; caso 3 - attività quale socio o coadiutore: dichiarazione sulla SCIA: della ragione sociale, sede e codice fiscale dell impresa esercente l attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e quinquennio quale socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o quale coadiutore familiare dell imprenditore, specificando se socio lavoratore, coniuge o parente entro il 3 grado, specificando il grado, o affine entro il 3 grado, specificando il grado, data di inizio e di fine del servizio dichiarata all I.N.P.S. Deve anche essere allegata documentazione comprovate tale fatto : estratto conto contributivo INPS,..; caso 4 attività in proprio : dichiarazione sulla SCIA : della ragione sociale, sede e codice fiscale dell impresa esercente l attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione alimenti e bevande di cui si è o si è stati titolari di ditta individuale o legale rappresentante di società per almeno due anni, anche non continuativi, nell ultimo quinquennio, data di inizio e di fine dell attività dichiarata all I.N.P.S. Deve anche essere allegata documentazione comprovate tale fatto : visure di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio da cui risulti l esercizio dell attività come impresa per 2 anni negli ultimi 5; estratto conto contributivo INPS, ; caso 5 possesso diploma : fotocopia completa del diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, nel cui corso di studi sono previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti, e compilazione dell apposito paragrafo sulla SCIA. caso 6 - iscrizione REC per il commercio di generi alimentari o per la somministrazione di alimenti e bevande o nella sezione speciale imprese turistiche : visura che attesta l iscrizione al Registro Esercenti il Commercio per l attività di commercio di generi alimentari di cui a uno dei gruppi merceologici di cui alle lettere a), b) e c) dell art. 12, comma 2, del D.M. 375/1988 o per l attività di somministrazione di alimenti e bevande o nella sezione speciale imprese turistiche del predetto REC, istituita dall art. 5, comma 2, della Legge 17.05.1983, n. 217, e compilazione dell apposito paragrafo sulla SCIA.

caso 7 idoneità per l iscrizione al REC per il commercio di generi alimentari o la somministrazione di alimenti e bevande o per l iscrizione nella sezione speciale imprese turistiche : fotocopia della dichiarazione, rilasciata dalla Camera di Commercio, attestante il superamento, dinanzi all apposita commissione presso la stessa Camera di Commercio, dell esame di idoneità per l attività di commercio di generi alimentari di cui a uno dei gruppi merceologici di cui alle lettere a), b) e c) dell art. 12, comma 2, del D.M. 375/1988 o per l attività di somministrazione di alimenti e bevande, già previsto ai fini dell iscrizione al Registro Esercenti il Commercio, o dell esame di idoneità ai fini della relativa iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del predetto REC, istituita dall art. 5, comma 2, della Legge 17.05.1983, n. 217, e compilazione dell apposito paragrafo sulla SCIA. fotocopia del documento di identità - di chi firma la SCIA - nel caso di commercio del settore alimentare : della persona preposta a detto commercio (se vi è questa figura, cioè nel caso in cui i requisiti professionali per detta attività alimentare sono posseduti non dal titolare (nel caso di ditta individuale) o dal legale rappresentante (nel caso di società) ma, appunto, dalla persona preposta al commercio del settore alimentare) - per tutte le società : di ogni socio di una S.N.C., socio accomandatario di una S.A.S., legale rappresentante o membro del consiglio di amministrazione di una S.P.A. o S.R.L. o società cooperativa (che devono anche compilare ciascuno uno dei quadri dell allegato A della SCIA). visura camerale, di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio da cui risultino gli attuali amministratori e/o legali rappresentanti e/o componenti l organo di amministrazione, e/o soci con potere di amministrazione. DOCUMENTI DA PRESENTARE PER INIZIO ATTIVITA PER SUBINGRESSO SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' ( SCIA ) Si richiama l'attenzione sulle sanzioni previste dagli artt. 19 e 21 della Legge 241/1990 in caso di dichiarazioni o attestazioni false (chiusura dell attività e pena della reclusione). La SCIA deve essere prodotta in triplice copia: - una è trattenuta dal Comune unitamente a tutta la documentazione allegata alla pratica all'interessato da tenere quale atto autorizzativi e da esibire agli Organi di controllo (Vigili Urbani, Carabinieri, Guardia di Finanza...) se la richiedono durante i normali controlli all'interessato da utilizzare per le pratiche alla Camera di Commercio. Si suggerisce di fotocopiare il modello dopo averlo compilato in tutte le sue parti ma prima dell apposizione della firma e della data, e di firmare e datare le copie in modo da far loro acquisire il valore di un documento originale, così da avere in tutto n. 3 originali della SCIA. A PAGINA 2 Va compilato il secondo riquadro SEZIONE B Avvio per subingresso FIRMA A PAGINA 4 : Nel caso la persona che deve firmare a pagina 4 (per le ditte individuali: il titolare; per le società: il legale rappresentante) non possa venire personalmente in questo Ufficio per apporre la A PAGINA 5 : Va compilato il primo riquadro FIRMA A PAGINA 5 : Nel caso la persona che deve firmare a pagina 5 - per le ditte individuali: il titolare; per le società: il legale rappresentante - non possa venire personalmente in questo Ufficio per apporre la

COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE REQUISITI PROFESSIONALI: è obbligatorio che sia compilato SIA PER LE DITTE INDIVIDUALI CHE PER LE SOCIETA il secondo riquadro di pagina 5. SIA PER LE DITTE INDIVIDUALI CHE PER LE SOCIETA è obbligatorio inoltre che sia compilato il modello ALLEGATO B alla SCIA attestante il possesso dei requisiti professionali : il modello va compilato e firmato - dal titolare di ditta individuale - dal legale rappresentante di società - oppure, in alternativa, sia per le ditte individuali che per le società, dalla persona preposta all attività che possiede i requisiti professionali per il settore alimentare e deve essere compilato, oltre che nei punti 1 e 2, nel punto 3 e in uno o più dei seguenti : 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7. Nel caso sia compilato dal preposto occorre indicare la data della sua nomina. Nel caso il suddetto firmatario di detto modello allegato B non possa venire personalmente in questo Ufficio per apporre la detta firma, dovrà essere allegata al modello fotocopia di un proprio documento di identità. ALLEGATO A: SOLO PER LE SOCIETA : Ogni - socio di una S.N.C. - socio accomandatario di una S.A.S. - legale rappresentante o membro del consiglio di amministrazione di una S.P.A. o S.R.L. o società cooperativa deve compilare uno dei quadri dell allegato A. Nel caso i firmatari non possano venire personalmente in questo Ufficio per apporre la detta firma dovrà essere allegata al modello fotocopia di un proprio documento di identità. L'attività oggetto della SCIA potrà essere iniziata subito dopo la presentazione al Comune della SCIA stessa, debitamente compilata in tutte le sue parti, unitamente a tutti gli altri documenti di cui alle presenti istruzioni. Questa Amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato da questo Comune. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell atto di notorietà false o mendaci contenute o corredanti la segnalazione di inizio attività, questo Comune, fermo restando l applicazione delle sanzione penali sotto riportate, nonché di quelle di cui al capo VI del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (art. 75: decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera art. 76: sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia), può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Inoltre se le predette dichiarazioni false o mendaci emergono nella fase istruttoria di verifica e controllo dei requisiti e dei presupposti richiesti, non è ammessa la conformazione dell attività e dei suoi effetti a legge (art. 21 L. 241/90). Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui sopra è punito con la CASO DI COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE - Dimostrazione del possesso da parte del titolare (per le ditte individuali) o del legale rappresentante (per le società), o, in alternativa in entrambi i predetti casi -, della persona preposta all attività di commercio del settore alimentare, dei requisiti professionali per la predetta attività, mediante : (per i vari casi sotto indicati fare riferimento ai vari casi di cui alle dichiarazioni circa i requisiti professionali sulla SCIA ) : caso 1 corso professionale : fotocopia dell attestato rilasciato dall ente che ha tenuto il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione Piemonte o da altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, attestante, appunto, l oggetto e la partecipazione al corso ed il superamento dell esame finale, e compilazione dell apposito paragrafo sulla SCIA; caso 2 attività quale dipendente : dichiarazione sulla SCIA: della ragione sociale, sede e codice fiscale dell impresa esercente l attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e quinquennio, quale dipendente qualificato addetto alla vendita o all amministrazione o alla preparazione degli alimenti, data di inizio e di fine del servizio dichiarata all I.N.P.S.. Deve anche essere allegata documentazione comprovate tale fatto : estratto conto contributivo INPS,.. ; caso 3 - attività quale socio o coadiutore: dichiarazione sulla SCIA: della ragione sociale, sede e codice fiscale dell impresa esercente l attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e quinquennio quale socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o quale coadiutore familiare dell imprenditore, specificando se socio lavoratore, coniuge o parente entro il 3 grado, specificando il grado, o affine entro il 3 grado, specificando il grado, data di inizio e di fine del servizio dichiarata all I.N.P.S. Deve anche essere allegata documentazione comprovate tale fatto : estratto conto contributivo INPS,..;

caso 4 attività in proprio : dichiarazione sulla SCIA : della ragione sociale, sede e codice fiscale dell impresa esercente l attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione alimenti e bevande di cui si è o si è stati titolari di ditta individuale o legale rappresentante di società per almeno due anni, anche non continuativi, nell ultimo quinquennio, data di inizio e di fine dell attività dichiarata all I.N.P.S. Deve anche essere allegata documentazione comprovate tale fatto : visure di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio da cui risulti l esercizio dell attività come impresa per 2 anni negli ultimi 5; estratto conto contributivo INPS, ; caso 5 possesso diploma : fotocopia completa del diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, nel cui corso di studi sono previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti, e compilazione dell apposito paragrafo sulla SCIA. caso 6 - iscrizione REC per il commercio di generi alimentari o per la somministrazione di alimenti e bevande o nella sezione speciale imprese turistiche : visura che attesta l iscrizione al Registro Esercenti il Commercio per l attività di commercio di generi alimentari di cui a uno dei gruppi merceologici di cui alle lettere a), b) e c) dell art. 12, comma 2, del D.M. 375/1988 o per l attività di somministrazione di alimenti e bevande o nella sezione speciale imprese turistiche del predetto REC, istituita dall art. 5, comma 2, della Legge 17.05.1983, n. 217, e compilazione dell apposito paragrafo sulla SCIA. caso 7 idoneità per l iscrizione al REC per il commercio di generi alimentari o la somministrazione di alimenti e bevande o per l iscrizione nella sezione speciale imprese turistiche : fotocopia della dichiarazione, rilasciata dalla Camera di Commercio, attestante il superamento, dinanzi all apposita commissione presso la stessa Camera di Commercio, dell esame di idoneità per l attività di commercio di generi alimentari di cui a uno dei gruppi merceologici di cui alle lettere a), b) e c) dell art. 12, comma 2, del D.M. 375/1988 o per l attività di somministrazione di alimenti e bevande, già previsto ai fini dell iscrizione al Registro Esercenti il Commercio, o dell esame di idoneità ai fini della relativa iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del predetto REC, istituita dall art. 5, comma 2, della Legge 17.05.1983, n. 217, e compilazione dell apposito paragrafo sulla SCIA. fotocopia del documento di identità - di chi firma la SCIA - nel caso di commercio del settore alimentare : della persona preposta a detto commercio (se vi è questa figura, cioè nel caso in cui i requisiti professionali per detta attività alimentare sono posseduti non dal titolare (nel caso di ditta individuale) o dal legale rappresentante (nel caso di società) ma, appunto, dalla persona preposta al commercio del settore alimentare) - per tutte le società : di ogni socio di una S.N.C., socio accomandatario di una S.A.S., legale rappresentante o membro del consiglio di amministrazione di una S.P.A. o S.R.L. o società cooperativa (che devono anche compilare ciascuno uno dei quadri dell allegato A della SCIA). visura camerale di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio da cui risultino gli attuali amministratori e/o legali rappresentanti e/o componenti l organo di amministrazione, e/o soci con potere di amministrazione. originale o copia autenticata in bollo dell'atto notarile oppure della scrittura privata con firme autenticate dal notaio di trasferimento in proprietà o in affitto dell'azienda In attesa di produrre a questo Ufficio originale o copia autentica di uno dei suddetti documenti debitamente registrato all Ufficio del Registro, (all incombenza della registrazione provvede il Notaio), farsi rilasciare dal Notaio immediatamente dopo la firma copia autentica dell atto notarile o della scrittura privata, senza la registrazione, oppure dichiarazione da cui risultino tutti i dati del trasferimento di azienda (dati del cedente, del subentrante, dell azienda..) compresa la data dalla quale decorre il passaggio di proprietà (o l affitto) dell azienda e che determina la data di cessazione attività del cedente e l inizio attività del subentrante.

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER TRASFERIMENTO DI SEDE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' ( SCIA ) Si richiama l'attenzione sulle sanzioni previste dagli artt. 19 e 21 della Legge 241/1990 in caso di dichiarazioni o attestazioni false (chiusura dell attività e pena della reclusione). La SCIA deve essere prodotta in triplice copia: - una è trattenuta dal Comune unitamente a tutta la documentazione allegata alla pratica all'interessato da tenere quale atto autorizzativi e da esibire agli Organi di controllo (Vigili Urbani, Carabinieri, Guardia di Finanza...) se la richiedono durante i normali controlli all'interessato da utilizzare per le pratiche alla Camera di Commercio. Si suggerisce di fotocopiare il modello dopo averlo compilato in tutte le sue parti ma prima dell apposizione della firma e della data, e di firmare e datare le copie in modo da far loro acquisire il valore di un documento originale, così da avere in tutto n. 3 originali della SCIA. A PAGINA 3 Vanno compilati i riquadri: SEZIONE C: Variazioni, e Sezione C1: Trasferimento di sede FIRMA A PAGINA 4 : Nel caso la persona che deve firmare a pagina 4 (per le ditte individuali: il titolare; per le società: il legale rappresentante) non possa venire personalmente in questo Ufficio per apporre la A PAGINA 5 : Va compilato il primo riquadro FIRMA A PAGINA 5 : Nel caso la persona che deve firmare a pagina 5 - per le ditte individuali: il titolare; per le società: il legale rappresentante - non possa venire personalmente in questo Ufficio per apporre la COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE REQUISITI PROFESSIONALI: è obbligatorio che sia compilato SIA PER LE DITTE INDIVIDUALI CHE PER LE SOCIETA il secondo riquadro di pagina 5. SIA PER LE DITTE INDIVIDUALI CHE PER LE SOCIETA è obbligatorio inoltre che sia compilato il modello ALLEGATO B alla SCIA attestante il possesso dei requisiti professionali : il modello va compilato e firmato - dal titolare di ditta individuale - dal legale rappresentante di società - oppure, in alternativa, sia per le ditte individuali che per le società, dalla persona preposta all attività che possiede i requisiti professionali per il settore alimentare e deve essere compilato, oltre che nei punti 1 e 2, nel punto 3 e in uno o più dei seguenti : 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7. Nel caso sia compilato dal preposto occorre indicare la data della sua nomina. Nel caso il suddetto firmatario di detto modello allegato B non possa venire personalmente in questo Ufficio per apporre la detta firma, dovrà essere allegata al modello fotocopia di un proprio documento di identità. ALLEGATO A: SOLO PER LE SOCIETA : Ogni - socio di una S.N.C. - socio accomandatario di una S.A.S. - legale rappresentante o membro del consiglio di amministrazione di una S.P.A. o S.R.L. o società cooperativa deve compilare uno dei quadri dell allegato A. Nel caso i firmatari non possano venire personalmente in questo Ufficio per apporre la detta firma dovrà essere allegata al modello fotocopia di un proprio documento di identità. L'attività oggetto della SCIA potrà essere iniziata subito dopo la presentazione al Comune della SCIA stessa, debitamente compilata in tutte le sue parti, unitamente a tutti gli altri documenti di cui alle presenti istruzioni. Questa Amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato da questo Comune. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell atto di notorietà false o mendaci contenute o corredanti la segnalazione di inizio attività, questo Comune, fermo restando l applicazione delle sanzione penali sotto riportate, nonché di quelle di cui al capo VI del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (art. 75: decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera art. 76: sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia), può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Inoltre se le predette dichiarazioni false o mendaci emergono nella fase istruttoria di verifica e controllo dei requisiti e dei presupposti richiesti, non è ammessa la conformazione dell attività e dei suoi effetti a legge (art. 21 L. 241/90). Ove il fatto non costituisca più

grave reato, chiunque nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui sopra è punito con la CASO DI COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE - Dimostrazione del possesso da parte del titolare (per le ditte individuali) o del legale rappresentante (per le società), o, in alternativa in entrambi i predetti casi -, della persona preposta all attività di commercio del settore alimentare, dei requisiti professionali per la predetta attività, mediante : (per i vari casi sotto indicati fare riferimento ai vari casi di cui alle dichiarazioni circa i requisiti professionali sulla SCIA ) : caso 1 corso professionale : fotocopia dell attestato rilasciato dall ente che ha tenuto il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione Piemonte o da altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, attestante, appunto, l oggetto e la partecipazione al corso ed il superamento dell esame finale, e compilazione dell apposito paragrafo sulla SCIA; caso 2 attività quale dipendente : dichiarazione sulla SCIA: della ragione sociale, sede e codice fiscale dell impresa esercente l attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e quinquennio, quale dipendente qualificato addetto alla vendita o all amministrazione o alla preparazione degli alimenti, data di inizio e di fine del servizio dichiarata all I.N.P.S.. Deve anche essere allegata documentazione comprovate tale fatto : estratto conto contributivo INPS,.. ; caso 3 - attività quale socio o coadiutore: dichiarazione sulla SCIA: della ragione sociale, sede e codice fiscale dell impresa esercente l attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e quinquennio quale socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o quale coadiutore familiare dell imprenditore, specificando se socio lavoratore, coniuge o parente entro il 3 grado, specificando il grado, o affine entro il 3 grado, specificando il grado, data di inizio e di fine del servizio dichiarata all I.N.P.S. Deve anche essere allegata documentazione comprovate tale fatto : estratto conto contributivo INPS,..; caso 4 attività in proprio : dichiarazione sulla SCIA : della ragione sociale, sede e codice fiscale dell impresa esercente l attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione alimenti e bevande di cui si è o si è stati titolari di ditta individuale o legale rappresentante di società per almeno due anni, anche non continuativi, nell ultimo quinquennio, data di inizio e di fine dell attività dichiarata all I.N.P.S. Deve anche essere allegata documentazione comprovate tale fatto : visure di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio da cui risulti l esercizio dell attività come impresa per 2 anni negli ultimi 5; estratto conto contributivo INPS, ; caso 5 possesso diploma : fotocopia completa del diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, nel cui corso di studi sono previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti, e compilazione dell apposito paragrafo sulla SCIA. caso 6 - iscrizione REC per il commercio di generi alimentari o per la somministrazione di alimenti e bevande o nella sezione speciale imprese turistiche : visura che attesta l iscrizione al Registro Esercenti il Commercio per l attività di commercio di generi alimentari di cui a uno dei gruppi merceologici di cui alle lettere a), b) e c) dell art. 12, comma 2, del D.M. 375/1988 o per l attività di somministrazione di alimenti e bevande o nella sezione speciale imprese turistiche del predetto REC, istituita dall art. 5, comma 2, della Legge 17.05.1983, n. 217, e compilazione dell apposito paragrafo sulla SCIA. caso 7 idoneità per l iscrizione al REC per il commercio di generi alimentari o la somministrazione di alimenti e bevande o per l iscrizione nella sezione speciale imprese turistiche : fotocopia della dichiarazione, rilasciata dalla Camera di Commercio, attestante il superamento, dinanzi all apposita commissione presso la stessa Camera di Commercio, dell esame di idoneità per l attività di commercio di generi alimentari di cui a uno dei gruppi merceologici di cui alle lettere a), b) e c) dell art. 12, comma 2, del D.M. 375/1988 o per l attività di somministrazione di alimenti e bevande, già previsto ai fini dell iscrizione al Registro Esercenti il Commercio, o dell esame di idoneità ai fini della relativa iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del predetto REC, istituita dall art. 5, comma 2, della Legge 17.05.1983, n. 217, e compilazione dell apposito paragrafo sulla SCIA. fotocopia del documento di identità - di chi firma la SCIA - nel caso di commercio del settore alimentare : della persona preposta a detto commercio (se vi è questa figura,

cioè nel caso in cui i requisiti professionali per detta attività alimentare sono posseduti non dal titolare (nel caso di ditta individuale) o dal legale rappresentante (nel caso di società) ma, appunto, dalla persona preposta al commercio del settore alimentare) - per tutte le società : di ogni socio di una S.N.C., socio accomandatario di una S.A.S., legale rappresentante o membro del consiglio di amministrazione di una S.P.A. o S.R.L. o società cooperativa (che devono anche compilare ciascuno uno dei quadri dell allegato A della SCIA). visura camerale di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio da cui risultino gli attuali amministratori e/o legali rappresentanti e/o componenti l organo di amministrazione, e/o soci con potere di amministrazione. DOCUMENTI DA PRESENTARE PER VARIAZIONI SOCIETARIE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' ( SCIA ) Si richiama l'attenzione sulle sanzioni previste dagli artt. 19 e 21 della Legge 241/1990 in caso di dichiarazioni o attestazioni false (chiusura dell attività e pena della reclusione). La SCIA deve essere prodotta in triplice copia: - una è trattenuta dal Comune unitamente a tutta la documentazione allegata alla pratica all'interessato da tenere quale atto autorizzativi e da esibire agli Organi di controllo (Vigili Urbani, Carabinieri, Guardia di Finanza...) se la richiedono durante i normali controlli all'interessato da utilizzare per le pratiche alla Camera di Commercio. Si suggerisce di fotocopiare il modello dopo averlo compilato in tutte le sue parti ma prima dell apposizione della firma e della data, e di firmare e datare le copie in modo da far loro acquisire il valore di un documento originale, così da avere in tutto n. 3 originali della SCIA. FIRMA A PAGINA 4 Nel caso il legale rappresentante che deve firmare a pagina 4 non possa venire personalmente in questo Ufficio per apporre la detta firma dovrà essere allegata al modello fotocopia di un proprio documento di identità. ALLEGATO A REQUISITI MORALI : : Ogni - socio di una S.N.C. - socio accomandatario di una S.A.S. - legale rappresentante o membro del consiglio di amministrazione di una S.P.A. o S.R.L. o società cooperativa deve compilare uno dei quadri dell allegato A. Nel caso i firmatari non possano venire personalmente in questo Ufficio per apporre la detta firma dovrà essere allegata al modello fotocopia di un proprio documento di identità. REQUISITI PROFESSIONALI: SE L ESERCIZIO TRATTA ALIMENTARI Deve essere dimostrato il possesso da parte del legale rappresentante o della persona specificamente preposta dei requisiti professionali per il settore alimentare : vedere stampato dei requisiti professionali. A) Caso in cui i requisiti professionali sono posseduti dallo stesso legale rappresentante che firma la SCIA a pagina 4: Deve essere compilato nel riquadro di pagina 4 sono posseduti dal sottoscritto legale rappresentante. e lo stesso legale rappresentante che firma la SCIA deve compilare il modello allegato B). Nel caso il firmatario non possa venire personalmente in questo Ufficio per apporre la firma su detto modello allegato B), dovrà essere allegata al modello fotocopia di un proprio documento di identità. B) Caso in cui i requisiti professionali sono posseduti da altro legale rappresentante diverso da quello che firma la presente SCIA a pagina 4: Il legale rappresentante che firma a pagina 4, indicherà nel riquadro di pagina 4 i dati anagrafici del legale rappresentante che possiede i requisiti professionali. Detto legale rappresentante che possiede i requisiti professionali dovrà a sua volta compilare il modello allegato B). Nel caso il firmatario non possa venire personalmente in questo Ufficio per apporre la firma su detto modello allegato B), dovrà essere allegata al modello fotocopia di un proprio documento di identità. C) Caso in cui i requisiti professionali sono posseduti da persona preposta dalla società: Il legale rappresentante che firma a pagina 4 deve indicare nel riquadro della stessa pagina 4 le generalità della persona preposta che possiede i requisiti professionali. Detta persona preposta deve compilate il modello allegato B). Nel caso il firmatario di detto modello B) non possa venire personalmente in questo Ufficio per apporre la detta firma, dovrà essere allegata al modello fotocopia di un proprio documento di identità.

L'attività oggetto della SCIA potrà essere iniziata subito dopo la presentazione al Comune della SCIA stessa, debitamente compilata in tutte le sue parti, unitamente a tutti gli altri documenti di cui alle presenti istruzioni. Questa Amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato da questo Comune. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell atto di notorietà false o mendaci contenute o corredanti la segnalazione di inizio attività, questo Comune, fermo restando l applicazione delle sanzione penali sotto riportate, nonché di quelle di cui al capo VI del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (art. 75: decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera art. 76: sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia), può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Inoltre se le predette dichiarazioni false o mendaci emergono nella fase istruttoria di verifica e controllo dei requisiti e dei presupposti richiesti, non è ammessa la conformazione dell attività e dei suoi effetti a legge (art. 21 L. 241/90). Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui sopra è punito con la CASO DI COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE - Dimostrazione del possesso da parte del legale rappresentante o, in alternativa, della persona preposta all attività di commercio del settore alimentare, dei requisiti professionali per la predetta attività, mediante : (per i vari casi sotto indicati fare riferimento ai vari casi di cui alle dichiarazioni circa i requisiti professionali sulla SCIA ) : caso 1 corso professionale : fotocopia dell attestato rilasciato dall ente che ha tenuto il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione Piemonte o da altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, attestante, appunto, l oggetto e la partecipazione al corso ed il superamento dell esame finale, e compilazione dell apposito paragrafo sulla SCIA; caso 2 attività quale dipendente : dichiarazione sulla SCIA: della ragione sociale, sede e codice fiscale dell impresa esercente l attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e quinquennio, quale dipendente qualificato addetto alla vendita o all amministrazione o alla preparazione degli alimenti, data di inizio e di fine del servizio dichiarata all I.N.P.S.. Deve anche essere allegata documentazione comprovate tale fatto : estratto conto contributivo INPS,.. ; caso 3 - attività quale socio o coadiutore: dichiarazione sulla SCIA: della ragione sociale, sede e codice fiscale dell impresa esercente l attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e quinquennio quale socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o quale coadiutore familiare dell imprenditore, specificando se socio lavoratore, coniuge o parente entro il 3 grado, specificando il grado, o affine entro il 3 grado, specificando il grado, data di inizio e di fine del servizio dichiarata all I.N.P.S. Deve anche essere allegata documentazione comprovate tale fatto : estratto conto contributivo INPS,..; caso 4 attività in proprio : dichiarazione sulla SCIA : della ragione sociale, sede e codice fiscale dell impresa esercente l attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione alimenti e bevande di cui si è o si è stati titolari di ditta individuale o legale rappresentante di società per almeno due anni, anche non continuativi, nell ultimo quinquennio, data di inizio e di fine dell attività dichiarata all I.N.P.S. Deve anche essere allegata documentazione comprovate tale fatto : visure di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio da cui risulti l esercizio dell attività come impresa per 2 anni negli ultimi 5; estratto conto contributivo INPS, ; caso 5 possesso diploma : fotocopia completa del diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, nel cui corso di studi sono previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti, e compilazione dell apposito paragrafo sulla SCIA. caso 6 - iscrizione REC per il commercio di generi alimentari o per la somministrazione di alimenti e bevande o nella sezione speciale imprese turistiche : visura che attesta l iscrizione al Registro Esercenti il Commercio per l attività di commercio di generi alimentari di cui a uno dei gruppi merceologici di cui alle lettere a), b) e c) dell art. 12, comma 2, del D.M. 375/1988 o per l attività di somministrazione di alimenti e bevande o nella sezione speciale imprese turistiche del predetto REC, istituita dall art. 5, comma 2, della Legge 17.05.1983, n. 217, e compilazione dell apposito paragrafo sulla SCIA.

caso 7 idoneità per l iscrizione al REC per il commercio di generi alimentari o la somministrazione di alimenti e bevande o per l iscrizione nella sezione speciale imprese turistiche : fotocopia della dichiarazione, rilasciata dalla Camera di Commercio, attestante il superamento, dinanzi all apposita commissione presso la stessa Camera di Commercio, dell esame di idoneità per l attività di commercio di generi alimentari di cui a uno dei gruppi merceologici di cui alle lettere a), b) e c) dell art. 12, comma 2, del D.M. 375/1988 o per l attività di somministrazione di alimenti e bevande, già previsto ai fini dell iscrizione al Registro Esercenti il Commercio, o dell esame di idoneità ai fini della relativa iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del predetto REC, istituita dall art. 5, comma 2, della Legge 17.05.1983, n. 217, e compilazione dell apposito paragrafo sulla SCIA. fotocopia del documento di identità - di chi firma la SCIA - nel caso di commercio del settore alimentare : della persona preposta a detto commercio (se vi è questa figura, cioè nel caso in cui i requisiti professionali per detta attività alimentare sono posseduti non dal legale rappresentante della società ma, appunto, dalla persona preposta al commercio del settore alimentare) - di ogni socio di una S.N.C., socio accomandatario di una S.A.S., legale rappresentante o membro del consiglio di amministrazione di una S.P.A. o S.R.L. o società cooperativa (che devono anche compilare ciascuno uno dei quadri dell allegato A della SCIA). visura camerale di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio da cui risultino gli attuali amministratori e/o legali rappresentanti e/o componenti l organo di amministrazione, e/o soci con potere di amministrazione. DOCUMENTI DA PRESENTARE PER CAMBIAMENTO DI INDIRIZZO DI RESIDENZA DI PERSONA FISICA DA LA LOGGIA VIA.. A LA LOGGIA VIA.. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' ( SCIA ) Si richiama l'attenzione sulle sanzioni previste dagli artt. 19 e 21 della Legge 241/1990 in caso di dichiarazioni o attestazioni false (chiusura dell attività e pena della reclusione). La SCIA deve essere prodotta in triplice copia: - una è trattenuta dal Comune unitamente a tutta la documentazione allegata alla pratica all'interessato da tenere quale atto autorizzativi e da esibire agli Organi di controllo (Vigili Urbani, Carabinieri, Guardia di Finanza...) se la richiedono durante i normali controlli all'interessato da utilizzare per le pratiche alla Camera di Commercio. Si suggerisce di fotocopiare il modello dopo averlo compilato in tutte le sue parti ma prima dell apposizione della firma e della data, e di firmare e datare le copie in modo da far loro acquisire il valore di un documento originale, così da avere in tutto n. 3 originali della SCIA. FIRMA: Nel caso il titolare della ditta individuale non possa venire personalmente in questo Ufficio per apporre la fotocopia del documento di identità DOCUMENTI DA PRESENTARE PER CESSAZIONE DI ATTIVITA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI CESSAZIONE ATTIVITA' ( SCIA ) Si richiama l'attenzione sulle sanzioni previste dagli artt. 19 e 21 della Legge 241/1990 in caso di dichiarazioni o attestazioni false (chiusura dell attività e pena della reclusione). La SCIA deve essere prodotta in triplice copia:

- una è trattenuta dal Comune unitamente a tutta la documentazione allegata alla pratica all'interessato da tenere quale atto autorizzativi e da esibire agli Organi di controllo (Vigili Urbani, Carabinieri, Guardia di Finanza...) se la richiedono durante i normali controlli all'interessato da utilizzare per le pratiche alla Camera di Commercio. Si suggerisce di fotocopiare il modello dopo averlo compilato in tutte le sue parti ma prima dell apposizione della firma e della data, e di firmare e datare le copie in modo da far loro acquisire il valore di un documento originale, così da avere in tutto n. 3 originali della SCIA. PAGINA 4 : Va compilato il riquadro : Sezione D: Cessazione di attività FIRMA A PAGINA 4: Nel caso la persona che deve firmare a pagina 4 (per le ditte individuali: il titolare; per le società: il legale rappresentante) non possa venire personalmente in questo Ufficio per apporre la Non vanno compilati : la pagina dell autocertificazione e gli allegati A) e B) fotocopia del documento di identità di chi firma la dichiarazione La Loggia, lì novembre 2012