I nuovi tirocini formativi

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N. 356 del 23.09.2011 La La Memory A cura di Roberto Camera Funzionario della DPL Modena (1) I nuovi tirocini formativi E diventato legge il decreto ( DL 138/2011) sulle misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo Sviluppo. La norma, tra le altre cose, va a modificare i tirocini formativi e di orientamento, limitandone l uso sia per quanto attiene ai soggetti che ai tempi di utilizzo. La variazione ha lo scopo di rendere meno appetibile il tirocinio a fronte di altre tipologie lavorative più stabili e remunerative per i giovani (quale, ad esempio, l apprendistato). In altre parole, a partire dal 13 agosto 2011 la normativa è profondamente cambiata. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti, in via preventiva, dalla normativa regionale, in carenza della quale trova applicazione l art. 18 della legge n. 196/1997 ed il DM applicativo del 12 maggio 1998. La riserva regionale è conseguenza del fatto che in materia di formazione la competenza è di tali organi (o delle Province autonome) come sottolineato dalla Corte Costituzionale fin dalla sentenza n. 50/2005. Dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 138/2011 (art. 11) i tirocini formativi e di orientamento non curriculari debbono riguardare soltanto i giovani neo diplomati o neo laureati e debbono essere promossi non oltre dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio (ovviamente, ci si riferisce al momento dell attivazione) e non possono durare per un periodo superiore a 6 mesi, comprensivo delle proroghe. Quindi, spazio per i soggetti con diploma della scuola dell obbligo, con diploma di scuola superiore, con diploma professionale (titolo ben riconosciuto anche dal T.U. di riforma dell apprendistato di prossima 1 Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l amministrazione pubblica di appartenenza. 1

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), con laurea breve e con laurea normale. La disposizione, tuttavia, non riguarda i tirocini promossi per i soggetti che sono ai margini del mondo del lavoro: i disabili, gli invalidi fisici e quelli psichici e sensoriali, per i quali resta in vigore la disciplina specifica prevista dall art. 11, comma 2, della legge n. 68/1999, i tossico dipendenti, i soggetti in trattamento psichiatrico, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione. La disposizione esclude dal nuovo dettato normativo anche i tirocini formativi e di orientamento curriculari : si tratta di quelli inseriti in un programma di alternanza scuola lavoro o nelle scuole professionali, con apprendimento di natura professionale. Illustriamo le novità normative alla luce anche della recente circolare esplicativa del Ministero del Lavoro n.24 del 12 settembre 2011. Premessa A poco più di un mese dall entrata in vigore del Decreto legge n. 138/2011 con le misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo Sviluppo, viene pubblicata, in Gazzetta Ufficiale (n. 216 del 16 settembre 2011), la legge di conversione n. 148 del 14 settembre 2011 che, tra le altre cose, modifica i tirocini formativi, così conosciuti dall articolo 18 della legge n. 196 del 1997(c.d. Pacchetto Treu) e dal D.M. n. 142/1998. La modifica, a detta del legislatore nazionale, riguarda essenzialmente i Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini che dovranno essere garantiti su tutto il territorio nazionale, in quanto le competenze specifiche sui tirocini formativi e di orientamento rimangono in capo alle Regioni, così come previsto dal Titolo V della Costituzione (modificato nel 2001) che ha attribuito esclusiva competenza regionale alla formazione. La legge, infatti, precisa che i profili sostanziali e procedurali sono rimessi alla normativa statale, comprensiva della legge n. 196/1997 e del relativo regolamento di attuazione, esclusivamente in assenza di una specifica normativa regionale. OSSERVA Il motivo principale che ha portato il legislatore ha definire gli ambiti di applicazione e di durata dei tirocini è stato quello di limitarne l uso distorto che favoriva questa tipologia di lavoro a discapito di procedura lavorative più costose per l azienda, quale, ad esempio, l apprendistato che, un pò per questo motivo, un po perché caratterizzato da norme farraginose e poco lineari, non è mai decollato appieno. In effetti questa norma rientra in una operazione allargata : da una parte la limitazione 2

all uso del tirocinio; dall altra la realizzazione di un apprendistato (Testo Unico di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) semplificato e maggiormente appetibile per le aziende. Facendo, così, in modo che il nuovo apprendistato diventi la porta di ingresso dei giovani al mondo del lavoro. Cosa sono e quanti sono i tirocini formativi Prima di analizzare le modifiche legislative facciamo un passo indietro e vediamo cosa sono e quanti sono i tirocini formativi previsti dalla normativa. I tirocini nascono con la Legge 196/1997 ("Norme in materia di promozione dell'occupazione") che, all articolo 18, introduce, per l appunto, i: Tirocini formativi e di orientamento. Sono creati al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Principi e criteri generali I princìpi ed i criteri generali sui cui si basano i tirocini (detti anche stages), sono: a) promozione delle iniziative da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati; b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati; d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti; e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro; g) possibilità di ammissione al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante. 3

I tipi di tirocini I tirocini, così come previsti dalla normativa del 1997, si dividono in 2 categorie: 1. tirocini curriculari : inseriti in programmi di alternanza scuola-lavoro o legati a istituti professionali 2. tirocini non curriculari : realizzati al fine di agevolare le scelte professionali mediante: a. la conoscenza diretta del mondo del lavoro al fine di favorirne l occupazione b. la creazione di una opportunità per acquisire una specifica professionalità L obiettivo principale del tirocinio è: la realizzazione di una esperienza formativa - presso aziende pubbliche o private - a tempo limitato. La sua natura giuridica è atipica, in quanto, avendo finalità esclusivamente formative, non si configura come attività lavorativa subordinata. In considerazione di ciò, il soggetto ospitante non è tenuto a pagare alcuna retribuzione né contribuzione al tirocinante. Può, eventualmente, decidere di erogargli un compenso, quale rimborso spese per gli oneri sostenuti (es. spese di trasporto), che è assoggettato alla ritenuta d acconto a fini IRPEF del 20%. Gli elementi per l attivazione e la definizione di un tirocinio Gli elementi basilari per l attivazione e la definizione di un tirocinio formativo sono: 1. Ente promotore (colui il quale promuove il tirocinio formativo) 2. Ente ospitante (l azienda presso la quale avviene il tirocinio) 3. Tirocinante (il giovane stagista) 4. Convenzione (contratto Ente promotore Ente ospitante) 5. Progetto formativo 6. Coperture assicurative Gli enti promotori Gli enti promotori sono: 1. Centri per l impiego; 2. Università ed istituzioni universitarie anche non statali; 3. Ex Provveditorato agli Studi; 4. Istituzioni Scolastiche Statali e non statali parificati (che rilasciano titoli di studio con valore legale); 5. Enti di Formazione Professionale e/o orientamento accreditati; 6. Comunità Terapeutiche, Enti Ausiliari e Cooperative Sociali (purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti); 7. Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione; 8. Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, appositamente autorizzate dalla Regione; 9. i Consulenti del lavoro per i propri studi professionali e le aziende clienti, purché delegati dalla Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro (dal 1 gennaio 2010). 4

OSSERVA La legge prevede che gli Enti promotori (2) possano essere anche più soggetti (tra quelli sopra evidenziati) tra loro associati. I soggetti ospitanti I soggetti ospitanti sono i datori di lavoro pubblici e privati. Questi soggetti possono ospitare tirocinanti in relazione all attività aziendale. Al fine della genuinità del tirocinio, i soggetti ospitanti hanno alcuni obblighi che possiamo così sintetizzare: favorire l esperienza dei tirocinanti nell ambiente di lavoro mediante la conoscenza diretta delle tecnologie, dell organizzazione aziendale, nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro. designare il responsabile aziendale incaricato di seguire il tirocinante (Tutor tecnico). 2 Recentemente il Ministero del Lavoro è intervenuto in materia di tirocini formativi e di orientamento interpello n.36 del 21 settembre 2011- chiarendo che possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali e in assenza dai criteri di selezione dei soggetti promotori individuati dall art. 18 della L. n. 196/1997 e dal relativo regolamento di attuazione. In particolare, a seguito di una richiesta avanzata dal Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito alla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all art. 11, D.L. n. 138/2011 (conv. da L. n. 148/2011), concernente l individuazione dei soggetti legittimati a promuovere tirocini formativi e di orientamento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che l articolo 11 del D.L. n. 138 del 2011 dispone che i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all espletamento delle iniziative medesime e che in assenza di regolamentazioni regionali continuano a trovare applicazione i criteri di selezione dei soggetti promotori individuati dall art. 18 della L. n. 196/1997 e dal relativo regolamento di attuazione. L intenzione del Legislatore è, in effetti, di evitare abusi nella attivazione dei tirocini che, in non pochi casi, sono promossi da soggetti privi dei requisiti minimi di affidabilità. I tirocini non possono essere promossi da semplici istituzioni formative private, salvo non si tratti di istituzioni senza fini di lucro e comunque esclusivamente sulla base di una specifica autorizzazione della Regione (Ministero Lavoro e Politiche Sociali - circolare n. 24 del 2011). Inoltre, accanto alle disposizioni specifiche in materia di tirocinio occorre in ogni caso richiamare la normativa vigente in materia di organizzazione e disciplina del mercato del lavoro che costituisce la cornice di riferimento dell intervento regionale sul mercato del lavoro. Al riguardo l art. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 276/2003 definisce l intermediazione come l attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all inserimento lavorativo. Ne consegue che i soggetti abilitati alla attività di intermediazione possono pertanto promuovere tutte le diverse tipologie di tirocini fatta eccezione per quelli curriculari e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui D.L. n. 138/2011. 5

I limiti numerici Esistono dei limiti numerici ai quali i datori di lavoro debbono attenersi. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti nei seguenti limiti, in relazione al numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato: o fino a 5 dipendenti 1 tirocinante o da 6 a 20 dipendenti 2 tirocinanti o oltre 20 dipendenti un numero di tirocinanti che rappresenti massimo il 10% dei dipendenti a tempo indeterminato. Calcolo dei limiti numerici Per il calcolo dei limiti numerici si tiene conto dell unità operativa in cui si svolgerà l attività formativa. Le piccole imprese, in cui siano occupati in via continuativa soci e/o collaboratori familiari e che sono privi di dipendenti a tempo indeterminato, possono avvalersi dei tirocini formativi a condizione che sia espressamente dichiarato nella convenzione. La figura del tutor Tra gli elementi essenziali per la realizzazione di un tirocinio c è anche la figura dei tutor. Ne sono previsti due: il Tutor didattico-organizzativo (designato dal soggetto promotore) o svolge un ruolo di garante della regolarità e qualità dell iniziativa formativa prevedendo visite in azienda e contatti periodici con il tirocinante; il Tutor tecnico (individuato dall azienda ospitante) o svolge un ruolo di supporto nella realizzazione del programma previsto nel progetto di tirocinio e per la formazione del ragazzo. Inoltre, accompagna il tirocinante durante tutto il percorso formativo all interno dell azienda. Convenzione e progetto formativo Parliamo ora brevemente della Convenzione. I tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati (soggetti ospitanti) sulla base di un apposito modello, allegato al Decreto Ministeriale n. 142 del 1998. E possibile stipulare convenzioni quadro a livello territoriale tra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate. Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo individuale. Il progetto formativo è una pianificazione, realizzata tra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante, sui contenuti del tirocinio. E individuale e va costruito in base alla valutazione delle esperienze e delle caratteristiche professionali del tirocinante, individuando le capacità e conoscenze che lo stesso dovrà acquisire attraverso l esperienza formativa e di orientamento. Accompagna il tirocinante ed il tutor per tutta la durata del tirocinio. E il punto di riferimento per le verifiche intermedie e le valutazioni finali. 6

Il progetto formativo, per essere valido, deve contenere alcuni elementi imprescindibili: 1. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio o per gli studenti, la corrispondenza tra il tirocinio e lo studio effettuato o i nominativi del tutor didattico-organizzativo e del tutor tecnico; 2. gli estremi identificativi delle assicurazioni o contro gli infortuni sul lavoro o per la responsabilità civile verso terzi; 3. la durata del tirocinio; 4. i tempi di presenza giornalieri in azienda; 5. il settore aziendale di inserimento; o è possibile svolgere il tirocinio in più settori operativi della medesima organizzazione. Elemento decisivo ai fini della identificazione concreta del tirocinio instaurato tra tirocinante e soggetto ospitante è la rispondenza tra progetto formativo e di orientamento ed attività effettivamente espletata dal tirocinante. Obbligo assicurativo Ultima componente basilare, per rendere un tirocinio valido, è l obbligo assicurativo. I soggetti promotori devono assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro (all INAIL) e la responsabilità civile contro i terzi (con altra idonea compagnia assicuratrice). OSSERVA Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative formative siano strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il predetto onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL può essere a carico del soggetto ospitante. La Regione può assumere tali oneri a proprio carico. In caso d incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto promotore deve segnalare l evento agli Istituti Assicurativi e al Posto di Pubblica Sicurezza territorialmente competente, entro i termini di legge. Le novità del DL 138/2011, conv. con modif. in Legge 148/2011 I cambiamenti Dopo aver riepilogato brevemente la figura del tirocinio formativo, ritorniamo alle novità normative ed alle modifiche apportate a questa esperienza lavorativa dal DL 138/2011 convertito con modif. in Legge 148/2011. I cambiamenti previsti dalla nuova normativa riguardano esclusivamente i «tirocini formativi e di orientamento» legati ai percorsi di transizione dalla 7

scuola o dall'università al lavoro, e cioè quelli finalizzati ad agevolare le scelte professionali mediante una formazione in ambiente produttivo ed una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Le modifiche sono, sostanzialmente, due: i tirocini formativi e di orientamento c.d. non curriculari non potranno avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese; potranno essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neolaureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio. I chiarimenti del Ministero del Lavoro circolare n.24 del 12.09.2011 Con la circolare n. 24, del 12 settembre 2011, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito all applicazione della disposizione legislativa, elencando tutte le tipologie di tirocinio non rientranti nelle stringenti valutazioni della nuova normativa. 1. i tirocini curriculari : inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici, la cui finalità è quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione. Devono essere promossi da soggetti ed istituzioni formative (università o istituti di istruzione secondaria abilitati ai rilasci di titoli accademici, da istituzioni scolastiche che rilascino titoli di studio con valore legale, da centri professionali operanti in regime di convenzione con regioni o Province) a favore dei propri studenti e allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro; 2. i cosiddetti «tirocini di reinserimento o inserimento al lavoro». E cioè quelli svolti a favore dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, e degli inoccupati. La disciplina di questi rapporti resta integralmente affidata alle Regioni. 3. i tirocini promossi a favore di particolari categorie disagiate (per i quali resta in vigore la disciplina dettata dall articolo 11, comma 2, Legge n. 68/1999): soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, condannati ammessi a misure alternative di detenzione. 4. i tirocini promossi a favore degli immigrati nell ambito dei decreti flussi (previsti dall articolo 27, lettera f), del T.U. n. 286 del 1998). 5. i periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali, che restano disciplinati da normative di settore. Altro importante chiarimento, fornito dalla nota ministeriale, attiene alla validità di quei tirocini formalmente approvati (ad esempio con bandi o convenzioni) prima 8

del 13 agosto 2011 (data di entrata in vigore del Decreto legge n. 138/2011). Infatti, precisa che a questi tirocini dovrà essere applicata la vecchia normativa. Stessa risposta è stata data anche per quei tirocini non curriculari avviati e che sono ancora in essere dopo il 13 agosto 2011. Questi potranno proseguire fino alla scadenza con le disposizioni della vecchia normativa. Unica modifica riguarda le eventuali proroghe che saranno, comunque, soggette ai nuovi limiti di durata. Raccomandazioni al personale ispettivo Come la legge, così anche la circolare ministeriale, termina con una raccomandazione al proprio personale ispettivo, ed indirettamente ai soggetti utilizzatori (datori di lavoro pubblici e privati), sul rispetto delle regole. Il personale ispettivo, al fine di stroncare gli abusi ed un utilizzo distorto di questo strumento formativo, è tenuto a verificare l effettiva tipologia del tirocinio ed a valutare la legittimità del tirocinio anche alla luce della normativa regionale vigente. Nell eventuale mancata conformità alla nuova disciplina ed alla relativa regolamentazione regionale di riferimento, il personale ispettivo dovrà procedere con la riqualificazione del rapporto come di natura subordinata, con la relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi (come ad esempio in tema di Libro unico del lavoro, prospetto paga e dichiarazione di assunzione), disponendo il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi omessi. Il mancato rispetto delle regole in materia di tirocini dovrà, inoltre, portare al recupero del credito retributivo maturato dal tirocinante/lavoratore attraverso la procedura di diffida accertativa operata sempre dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro. Copyright La Lente sul Fisco 9