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STATUTO Maggio 2013 SOMMARIO Denominazione Sede Scopo e durata della Società 2 Capitale Azioni Obbligazioni 3 Consiglio di Amministrazione 7 Sindaci 11 Assemblea 13 Esercizio Sociale Utili 14 Poteri Speciali 14 Modificato dall Assemblea Straordinaria del 17 aprile 2013 con atto a rogito Notaio Carlo Marchetti Rep. n. 9.775 Racc. n. 5.103. 1

DENOMINAZIONE SEDE SCOPO E DURATA DELLA SOCIETÀ Articolo 1 1.1 - La Società è denominata TELECOM ITALIA S.p.A.. Articolo 2 2.1 - La Società ha sede a Milano. Articolo 3 3.1 - La Società ha per oggetto: - l installazione e l esercizio con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti ed attrezzature fissi e mobili, stazioni radioelettriche, collegamenti per le radiocomunicazioni mobili marittime, reti dedicate e/o integrate, per l espletamento, la gestione e la commercializzazione, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazioni, quali anche risultanti dall evoluzione delle tecnologie, e per lo svolgimento delle attività ad essi anche indirettamente connesse, comprese quelle di progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione, integrazione e commercializzazione di prodotti, servizi, reti e sistemi di telecomunicazioni, informatici, ed elettronici, e in genere di soluzioni ICT (Information Communication Technology) per l utilizzatore finale; - lo svolgimento di attività connesse o strumentali, ivi comprese le attività editoriali, pubblicitarie, informatiche, telematiche e multimediali ed in genere le attività commerciali, finanziarie, immobiliari, di ricerca, formazione e consulenza; - l assunzione - quale attività non prevalente - di partecipazioni in società o imprese che svolgano attività rientranti nello scopo sociale o comunque rispetto ad esso connesse, complementari o analoghe; - il controllo, il coordinamento strategico, tecnico, amministrativo-finanziario nonché l impostazione e la gestione dell attività finanziaria delle società e imprese controllate, a tal fine compiendo ogni connessa operazione. 3.2 - Sono espressamente escluse le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, le attività di cui all art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 nei confronti del pubblico. Articolo 4 4.1 - La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100. La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all approvazione della relativa deliberazione. 2

CAPITALE AZIONI OBBLIGAZIONI Articolo 5 5.1 - Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 10.693.740.302,30, suddiviso in n. 13.417.043.525 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,55 cadauna, ed in n. 6.026.120.661 azioni di risparmio del valore nominale di euro 0,55 cadauna. 5.2 - Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione legale. 5.3 - E consentita, nei modi e nelle forme di legge, l assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l emissione di azioni ai sensi del primo comma dell art. 2349 del codice civile. 5.4 - Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 29 aprile 2010 di aumentare il capitale sociale a servizio del Long Term Incentive Plan 2010-2015, come approvato dall Assemblea della Società del 29 aprile 2010, per un importo massimo di euro 5.000.000 mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili ai sensi dell art. 2349 del codice civile, con emissione di nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,55 ciascuna, godimento regolare, nel numero necessario per assegnare una azione gratuita per ogni azione sottoscritta a pagamento dai dipendenti destinatari del Long Term Incentive Plan 2010-2015, subordinatamente al verificarsi delle condizioni, nei termini e secondo le modalità in esso stabiliti. 5.5 - Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 12 aprile 2011 di aumentare il capitale sociale, a servizio del Long Term Incentive Plan 2011, come approvato dall Assemblea della Società in pari data, come segue: - (i) a pagamento mediante emissione di nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,55 ciascuna, godimento regolare, per un importo massimo di euro 5.000.000, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell art. 2441, comma 8, codice civile e dell art. 134, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, da riservare a una parte dei dipendenti destinatari del Long Term Incentive Plan 2011, quale a tempo debito individuata dal Consiglio di Amministrazione della Società, e quindi successivamente (ii) per un importo massimo di euro 5.000.000 mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili o riserve di utili ai sensi dell art. 2349 codice civile, con emissione di azioni ordinarie nel numero necessario in funzione dell assegnazione di una azione gratuita per ogni azione sottoscritta a pagamento come sopra, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Long Term Incentive Plan 2011 ; - per un importo massimo di euro 5.500.000 mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili o riserve di utili ai sensi dell art. 2349 codice civile, con emissione di azioni ordinarie riservate a una parte dei dipendenti destinatari del Long Term Incentive Plan 2011, quale a tempo debito individuata dal Consiglio di Amministrazione della Società, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Long Term Incentive Plan 2011 Rispetto all aumento di capitale a pagamento, il Consiglio di Amministrazione fisserà il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo di sovrapprezzo) in conformità a quanto previsto dal Long Term Incentive Plan 2011 e fisserà altresì apposito termine per la sua sottoscrizione, prevedendo che, qualora l aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro detto termine, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale termine. 3

5.6 - Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 15 maggio 2012 di aumentare il capitale sociale, a servizio del Long Term Incentive Plan 2012, come approvato dall Assemblea della Società in pari data, come segue: - (i) a pagamento mediante emissione di nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,55 ciascuna, godimento regolare, per un importo massimo di euro 5.500.000, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell art. 2441, comma 8, codice civile e dell art. 134, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, da riservare a una parte dei dipendenti destinatari del Long Term Incentive Plan 2012, quale a tempo debito individuata dal Consiglio di Amministrazione della Società, e quindi successivamente (ii) per un importo massimo di ulteriori euro 5.500.000 mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili o riserve di utili ai sensi dell art. 2349 codice civile, con emissione di azioni ordinarie nel numero necessario in funzione dell assegnazione di una azione gratuita per ogni azione sottoscritta a pagamento come sopra, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Long Term Incentive Plan 2012 ; - per un importo massimo di euro 4.000.000 mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili o riserve di utili ai sensi dell art. 2349 codice civile, con emissione di azioni ordinarie riservate a una parte dei dipendenti destinatari del Long Term Incentive Plan 2012, quale a tempo debito individuata dal Consiglio di Amministrazione della Società, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Long Term Incentive Plan 2012. Rispetto all aumento di capitale a pagamento, il Consiglio di Amministrazione fisserà il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo di sovrapprezzo) in conformità a quanto previsto dal Long Term Incentive Plan 2012 e fisserà altresì apposito termine per la sua sottoscrizione, prevedendo che, qualora l aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro detto termine, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale termine. 5.7 - Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 17 aprile 2013 di aumentare il capitale sociale come segue: - a servizio del Piano di Azionariato Dipendenti 2013, come approvato dall Assemblea della Società del 17 aprile 2013, (i) a pagamento, mediante emissione di massime n. 54.000.000 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,55 ciascuna, e così per un importo nominale non superiore a euro 29.700.000, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell art. 2441, comma 8, codice civile da offrire in sottoscrizione ai dipendenti destinatari del Piano di Azionariato Dipendenti 2013, e successivamente (ii) per un importo massimo di euro 9.900.000 mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili ai sensi dell art. 2349 del codice civile, con emissione di nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,55 ciascuna, godimento regolare, nel numero necessario per assegnare una azione gratuita ogni tre azioni sottoscritte a pagamento come sopra dai dipendenti destinatari del Piano di Azionariato Dipendenti 2013, subordinatamente al verificarsi delle condizioni, nei termini e secondo le modalità in esso stabiliti. Rispetto all aumento di capitale a pagamento, il Consiglio di Amministrazione fisserà il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo di sovrapprezzo) in conformità a quanto previsto dal Piano di Azionariato Dipendenti 2013 e fisserà altresì apposito termine per la sua sottoscrizione, prevedendo che, qualora l aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro detto termine, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale termine. 5.8 - Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dall 8 aprile 2009 di aumentare a pagamento in una o più volte il capitale sociale per un controvalore massimo nominale complessivo di euro 880.000.000, mediante emissione, con o senza sovrapprezzo, di massime n. 1.600.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,55 cadauna (i) da offrire in opzione agli aventi diritto, oppure, anche solo per parte di esse, 4

(ii) da offrire in sottoscrizione a dipendenti di Telecom Italia S.p.A. o di società dalla medesima controllate, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi del combinato disposto dell art. 2441, ultimo comma, codice civile, e dell art. 134, secondo comma, del decreto legislativo n.58/1998. 5.9 - Le delibere di aumento di capitale assunte dal Consiglio di Amministrazione nell esercizio della facoltà come sopra attribuita fissano il prezzo di sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) nonché apposito termine per la sottoscrizione delle azioni; possono anche prevedere che, qualora l aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro il termine di volta in volta all uopo fissato, il capitale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine. 5.10 - Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di emettere in una o più volte e per cinque anni a decorrere dall 8 aprile 2009 obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, da offrire in opzione agli aventi diritto, per un ammontare massimo nominale di euro 1.000.000.000. Articolo 6 6.1 - Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui al presente articolo. 6.2 - Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del cinque per cento del valore nominale dell azione. 6.3 - Gli utili che residuano dopo l assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel secondo comma, di cui l Assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti tra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento del valore nominale dell azione. 6.4 - Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel secondo comma, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi. 6.5 - In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. Peraltro è facoltà dell Assemblea chiamata ad approvare il bilancio d esercizio, in caso di assenza o insufficienza degli utili netti risultanti dal bilancio stesso per soddisfare i diritti patrimoniali di cui ai commi precedenti, deliberare di soddisfare mediante distribuzione di riserve disponibili il privilegio di cui al comma 2 e/o il diritto di maggiorazione di cui al comma 3. Il pagamento mediante riserve esclude l applicazione del meccanismo di trascinamento nei due esercizi successivi del diritto al dividendo privilegiato non percepito mediante distribuzione di utili, di cui al comma 4. 6.6 - La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. 6.7 - Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l intero valore nominale. 6.8 - Qualora le azioni ordinarie o di risparmio della Società venissero escluse dalle negoziazioni, l azionista di risparmio potrà richiedere alla Società la conversione delle proprie azioni in azioni ordinarie, secondo le modalità deliberate dall Assemblea straordinaria all uopo convocata entro due mesi dall esclusione dalle negoziazioni. 6.9 - L organizzazione degli azionisti di risparmio è disciplinata dalla legge e dal presente statuto. Gli oneri relativi all organizzazione dell assemblea speciale di categoria e alla remunerazione del rappresentante comune sono a carico della Società. Articolo 7 5

7.1 - Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune. Le azioni interamente liberate possono essere al portatore qualora la legge lo consenta. In questo caso ogni azionista può chiedere che le sue azioni siano, a proprie spese, tramutate in nominative e viceversa. 7.2 - Il domicilio degli azionisti nei confronti della Società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal Libro dei Soci. 7.3 - L eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all approvazione della relativa deliberazione. Articolo 8 8.1 - La Società può emettere obbligazioni determinandone le modalità e condizioni di collocamento. 8.2 - Gli oneri relativi all organizzazione delle Assemblee degli obbligazionisti sono a carico della Società che, in assenza di determinazione da parte degli obbligazionisti, nelle forme di legge, si fa altresì carico della remunerazione dei rappresentanti comuni, nella misura massima stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna emissione, tenuto conto della relativa dimensione. 6

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Articolo 9 9.1 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di sette e non più di diciannove membri di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all unità superiore. L Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione. 9.2 - La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile sulla base di liste presentate dai soci o dal Consiglio di Amministrazione uscente. 9.3 - Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all unità superiore. 9.4 - Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno lo 0,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell Assemblea ordinaria, ovvero la diversa misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. 9.5 - Unitamente a ciascuna lista debbono depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni attestanti l inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l esistenza dei requisiti prescritti e ogni altra informazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto. Con le dichiarazioni, viene depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società. 9.6 - Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. 9.7 - Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato: a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti (c.d. Lista di Maggioranza) sono tratti, nell ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all unità inferiore; b) fermo il rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile in ordine ai limiti al collegamento con la Lista di Maggioranza, i restanti amministratori sono tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse vengono divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell intera 7

Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Qualora la composizione dell organo collegiale che ne derivi non consenta il rispetto dell equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l Assemblea integra l organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. 9.8 - Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione dell organo collegiale. 9.9 - Se nel corso dell esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell art. 2386 del codice civile, assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione dell organo collegiale. 9.10 - Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito per nomina assembleare. 9.11 - In occasione del primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo all Assemblea del 15 maggio 2012, la quota da riservare al genere meno rappresentato è limitata a un quinto del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all unità superiore. Articolo 10 10.1 - Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente - ove l Assemblea non vi abbia già provveduto - e può nominare uno o più Vice Presidenti. 10.2 - In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente più anziano per età, se nominato, oppure - in assenza del Vice Presidente - il consigliere più anziano per età. 10.3 - Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Segretario scelto anche all infuori dei suoi membri. Articolo 11 11.1 - Il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio di Amministrazione presso la sede della Società o altrove, di propria iniziativa e quando ne riceva domanda scritta da almeno un quinto dei consiglieri in carica o dai sindaci. Il Presidente comunica preventivamente gli argomenti oggetto di trattazione nel corso della riunione consiliare e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso. 11.2 - La convocazione viene fatta, con mezzi idonei in considerazione dei tempi di preavviso, di regola almeno cinque giorni prima dell adunanza, salvo i casi d urgenza, nei quali va comunque effettuata con almeno dodici ore di anticipo. 11.3 - Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai sindaci. 11.4 - La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti. 8

Articolo 12 12.1 - Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione della Società, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato all Assemblea. 12.2 - Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le determinazioni di incorporazione in Telecom Italia o di scissione a favore di Telecom Italia delle società di cui Telecom Italia possegga almeno il 90% delle azioni o quote, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede della Società all interno del territorio nazionale, nonché l istituzione o la soppressione di sedi secondarie. Articolo 13 13.1 - Per l esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale il Consiglio di Amministrazione, nell osservanza dei limiti di legge, può: - istituire un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri ed il numero dei componenti; - delegare gli opportuni poteri, determinando i limiti della delega, ad uno o più Amministratori, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati; - nominare uno o più Direttori Generali, determinandone le attribuzioni e le facoltà; - nominare mandatari - anche in seno al Consiglio di Amministrazione - per operazioni determinate e per una durata limitata di tempo. 13.2 - Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno Comitati con funzioni consultive e propositive, determinandone le attribuzioni e le facoltà. 13.3 - Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale. Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. 13.4 - Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto. Articolo 14 14.1 - Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni ovvero per iscritto. 14.2 - Nei tempi e nei modi previsti per l informativa al mercato, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio viene informato dal Consiglio di Amministrazione o dalle persone all uopo delegate sulle operazioni societarie che possano influenzare l andamento delle quotazioni delle azioni della categoria. 9

Articolo 15 15.1 - La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento, al Vice Presidente, se nominato; spetta altresì disgiuntamente a ciascuno degli Amministratori delegati. 15.2 - I legali rappresentanti di cui al comma precedente hanno facoltà di conferire poteri di rappresentanza della Società, anche in sede processuale, con facoltà di subdelega. Articolo 16 16.1 - I consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese incontrate per l esercizio delle loro funzioni. L Assemblea ordinaria delibera inoltre un compenso annuale a favore del Consiglio di Amministrazione. Tale compenso, una volta fissato, rimane invariato fino a diversa decisione dell Assemblea. 10

SINDACI Articolo 17 17.1 - Il Collegio Sindacale è composto da cinque sindaci effettivi, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno due. L Assemblea nomina altresì quattro sindaci supplenti, due per ciascun genere. 17.2 - Ai fini di quanto previsto dall art.1, comma 2, lettere b) e c) del regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori di attività e le materie inerenti le telecomunicazioni, l informatica, la telematica, l elettronica e la multimedialità, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative all organizzazione aziendale. 17.3 - La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile sulla base di liste presentate da soci. 17.4 - Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 17.5 - Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno lo 0,5% del capitale sociale avente diritto di voto, ovvero la diversa misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione. 17.6 - Unitamente a ciascuna lista debbono altresì depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni attestanti l inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l esistenza dei requisiti prescritti e ogni altra informazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto. 17.7 - Con le dichiarazioni viene depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società. 17.8 - Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste che nell una, nell altra o in entrambe le sezioni contengano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono assicurare la presenza in detta sezione di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all unità superiore. Il primo dei candidati di ciascuna sezione viene individuato tra i revisori legali iscritti nell apposito registro che abbiano esercitato l attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. 17.9 - Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. 17.10 - All elezione del Collegio Sindacale si procede come di seguito precisato: a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti (c.d. Lista di Maggioranza) sono tratti, nell ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti; b) fermo il rispetto della disciplina di legge e regolamentare in ordine ai limiti al collegamento con la Lista di maggioranza, due sindaci effettivi e altrettanti sindaci supplenti sono tratti dalle altre liste (c.d. Liste di Minoranza). Allo scopo, i voti ottenuti dalle Liste di Minoranza sono divisi per uno e per due. I quozienti ottenuti vengono assegnati ai candidati dell una e dell altra sezione di ciascuna 11

di tali liste, secondo l ordine dalle stesse previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti rispettivamente in unica graduatoria decrescente per la nomina alla carica di sindaco effettivo e in unica graduatoria decrescente per la nomina alla carica di sindaco supplente e risultano eletti coloro che hanno ottenuto i due quozienti più elevati. In caso di parità, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun sindaco, ovvero - in subordine - si procede a nuova votazione di ballottaggio da parte dell intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Qualora la composizione dell organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. 17.11 - L Assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale fra i componenti effettivi tratti dalle Liste di Minoranza. 17.12 - Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione dell organo collegiale e della categoria dei sindaci supplenti. 17.13 - In caso di cessazione di un sindaco tratto rispettivamente dalla Lista di Maggioranza o da una delle Liste di Minoranza, subentrano, in ordine di età e fermo il rispetto dei requisiti statutari in materia di composizione dell organo collegiale, i supplenti tratti dalla Lista di Maggioranza ovvero dalle Liste di Minoranza. La nomina di sindaci per l integrazione del Collegio ai sensi dell art. 2401 del codice civile è deliberata dall Assemblea a maggioranza assoluta dei votanti, e comunque nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, oltre che dei requisiti statutari in materia di equilibrio tra i generi. Alla cessazione di un sindaco tratto dalle Liste di Minoranza si intende rispettato il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in caso di nomina di un sindaco supplente tratto dalle Liste di Minoranza. 17.14 - Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale può convocare, ai sensi di legge, l Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo. Detto potere di convocazione può essere esercitato individualmente da ciascun sindaco, a eccezione del potere di convocare l assemblea, che può essere esercitato da un numero di sindaci non inferiore a due. 17.15 - La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire - qualora il Presidente ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti. 17.16 - In caso di impedimento del Presidente, lo sostituisce l altro sindaco effettivo tratto dalle Liste di Minoranza. 17.17 - In occasione del primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo all Assemblea del 15 maggio 2012, la quota da riservare al genere meno rappresentato è limitata a un quinto del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all unità superiore. 12

ASSEMBLEA Articolo 18 18.1 - L Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge. In caso di mancata costituzione in seconda convocazione, l assemblea straordinaria può riunirsi in terza convocazione. E peraltro facoltà del Consiglio di Amministrazione convocare l Assemblea ordinaria o straordinaria in unica convocazione, come per legge. 18.2 - L Assemblea ordinaria è convocata alle condizioni di legge almeno una volta all anno, non oltre 180 giorni dalla chiusura dell esercizio. Essa delibera sulle materie di legge e autorizza il compimento di operazioni con parti correlate alla Società, nei casi e con le modalità previsti dall apposita procedura adottata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi della disciplina in vigore. 18.3 - L Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della società ogni volta che lo ritengano opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge 18.4 - L Assemblea ordinaria, l assemblea straordinaria e l assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio si riuniscono, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia. Articolo 19 19.1 - Nel rispetto della normativa vigente gli aventi diritto di voto nell assemblea degli azionisti ordinari possono esercitarlo prima dell Assemblea per corrispondenza ovvero, se previsto nell avviso di convocazione e con le modalità in esso precisate, in via elettronica. 19.2 - Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea, rilasciando apposita delega a persona fisica o giuridica, nei limiti di legge. La società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega, ai sensi della disciplina vigente. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell avviso di convocazione della riunione. 19.3 - La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società ovvero mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell avviso di convocazione dell Assemblea. 19.4 - Al fine di facilitare l espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti ordinari dipendenti della Società e delle sue controllate associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, secondo termini e modalità fissati dal Consiglio di Amministrazione direttamente o a mezzo di propri delegati sono messi a disposizione delle associazioni che ne fanno richiesta appositi spazi per la comunicazione e per lo svolgimento della loro attività. Articolo 20 20.1 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi ne fa le veci presiede l Assemblea ordinaria e straordinaria e ne regola lo svolgimento; la stessa funzione è svolta, nell Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio, dal rappresentante comune. In mancanza rispettivamente del Presidente del Consiglio di Amministrazione (e di chi ne fa le veci) o del rappresentante comune, presiede l Assemblea la persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione. 20.2 - Il Presidente della riunione - tra l altro - verifica la regolarità della costituzione 13

dell adunanza, accerta l identità e la legittimazione dei presenti, dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell avviso di convocazione. Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati; può scegliere tra gli intervenuti due o più scrutatori. 20.3 - Il Segretario è nominato con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione e può essere scelto anche al di fuori degli azionisti. 20.4 - Lo svolgimento delle riunioni assembleari dei soci è disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e limitatamente alle Assemblee ordinarie e straordinarie - dal Regolamento delle assemblee approvato con delibera dell Assemblea ordinaria della Società. ESERCIZIO SOCIALE UTILI Articolo 21 21.1 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 21.2 - Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotto il 5% degli stessi da accantonare a riserva legale, sinché questa abbia raggiunto l'ammontare pari al quinto del capitale sociale. 21.3 - Il residuo viene utilizzato per l'assegnazione del dividendo deliberato dall'assemblea, e per quegli altri scopi che l'assemblea stessa ritenga più opportuni o necessari. 21.4 - Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo. POTERI SPECIALI Articolo 22 22.1 - Ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474, come sostituito dall articolo 4, comma 227, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il Ministro dell economia e delle finanze, d intesa con il Ministro delle attività produttive, è titolare dei seguenti poteri speciali: a) opposizione all assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all articolo 3 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che come statuito dal decreto del Ministro del tesoro in data 24 marzo 1997 rappresentano almeno il 3 per cento del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie. L opposizione deve essere espressa entro dieci giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci, qualora il Ministro ritenga che l operazione rechi pregiudizio agli interessi vitali dello Stato. Nelle more di decorrenza del termine per l esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di esercizio del potere di opposizione, attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dall operazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro dell economia e delle finanze, ordina la vendita delle azioni che 14

rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all articolo 2359-ter del codice civile. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio; b) veto,debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato, all adozione delle delibere di scioglimento della società, di trasferimento dell azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all estero, di cambiamento dell oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente articolo. Il provvedimento di esercizio del potere di veto è impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio. 22.2 - Il potere di opposizione di cui alla precedente lettera a) è esercitabile con riferimento alle fattispecie indicate all articolo 4, comma 228, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. I poteri speciali di cui alle precedenti lettere a) e b) sono esercitati nel rispetto dei criteri indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004. 15