REGOLAMENTO PER L UTILIZZO E LA GESTIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO

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COMUNE DI MADRUZZO Provincia di Trento REGOLAMENTO PER L UTILIZZO E LA GESTIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 26.07.2017 Il Segretario generale Dott.ssa Cinzia Mattevi Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 1

TITOLO I: DISPOSIZIONI COMUNI Art. 1: Ambito e finalità 1. Il presente regolamento ha lo scopo di tutelare il verde come elemento qualificante del contesto urbano e come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti, salvaguardare, promuovere e migliorare l aspetto ornamentale, paesaggistico e biologico delle aree verdi. 2. Il presente regolamento disciplina l utilizzo da parte dei cittadini delle aree verdi pubbliche e di uso pubblico site nel territorio comunale al fine di migliorarne la fruizione e di tutelare l ambiente naturale nonché di salvaguardare le attrezzature e gli arredi che vi si trovano. Inoltre si intende potenziare la gestione delle aree verdi pubbliche e di uso pubblico incentivando la collaborazione dei privati per la realizzazione, la manutenzione e la cura delle stesse. 3. Il presente regolamento trova applicazione per tutte le aree destinate a verde pubblico di proprietà comunale e ad uso pubblico (d ora in avanti aree verdi). A titolo esemplificativo fanno parte del verde pubblico le aree a verde pubblico e ad uso pubblico, i parchi e i giardini, i campi di gioco situati nelle aree verdi, le aiuole di arredo urbano. 4. Per le aree facenti parte del verde pubblico destinate a parco e giardino si applicano la disciplina generale e la normativa specifica di cui al titolo secondo del presente regolamento. Art. 2: Disposizioni generali 1. Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi pubbliche e di uso pubblico ed i manufatti su di essi esistenti. 2. Ogni cittadino è inoltre tenuto a rispettare gli altri frequentatori evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde. 3. Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi ed ove previsto è perseguibile a norma di legge. Art. 3: Fruibilità 1. Le aree verdi pubbliche e di uso pubblico sono fruibili dalla generalità dei cittadini fatte salve le limitazioni contenute nel presente Regolamento. 2. L amministrazione può disporre la chiusura temporanea totale o parziale delle aree verdi per manutenzione delle strutture, per trattamenti di disinfestazione, fitosanitari sulle essenze arboree o per motivi di sicurezza. Art. 4: Attività consentite e limitazioni d uso 1. Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività ludico, 2

fisico-motorie e sociali, il riposo, lo studio e l osservazione della natura. 2. Tutte le attività sono consentite, purché non disturbino gli altri frequentatori e non danneggino l ambiente naturale e/o i manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde. 3. L Amministrazione Comunale può ordinare la sospensione immediata delle attività che arrechino disturbo e/o pericolo per i frequentatori o per l ambiente naturale. 4. Le limitazioni d uso contenute nei successivi articoli hanno l unico scopo di tutelare il pacifico godimento dell area da parte di ogni frequentatore, di tutelare la vegetazione e la fauna e di far sì che la funzione specifica di ogni area verde non venga snaturata da comportamenti con essa contrastanti o comunque incompatibili. Art. 5: Norme di comportamento per la tutela dei frequentatori 1. Non sono consentite attività rumorose che, per loro intensità e durata, disturbino la quiete del luogo. 2. È vietato in particolare l uso degli strumenti musicali amplificati; le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori. 3. Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate, regolamentate dal successivo articolo 7 o in caso di interventi di manutenzione da parte di ditte autorizzate o in appalto lavori. 4. È vietato il gioco del pallone al di fuori degli spazi appositamente attrezzati, ad eccezione dei bambini di età inferiore agli otto anni e i genitori o gli accompagnatori per il divertimento degli stessi. 5. È vietato tenere comportamenti non conformi all ordine pubblico e al buon costume. 6. È vietato campeggiare e pernottare in tutte le aree verdi. 7. È vietato gettare a terra rifiuti di ogni genere; i rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori, se presenti. 8. Non possono essere accatastati materiali di alcun genere nelle aree di cui all art. 1 del presente regolamento, salvo autorizzazione dell Amministrazione Comunale. 9. Chiunque non osservi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione da 50,00 a 300,00. Art. 6: Norme per la tutela dell ambiente naturale, delle attrezzature e degli arredi 1. È inoltre severamente vietato: 3

a) danneggiare alberi, piante, fiori; b) l asportazione di terreno vegetale; c) la rimozione dei nidi, la cattura e caccia degli animali selvatici; d) appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, comprese cartelli segnaletici e pubblicità; e) arrampicarsi sugli alberi; f) calpestare le aiuole fiorite. I tappeti erbosi nelle grandi superfici sono di norma calpestabili dai pedoni tranne che negli spazi in cui è specificatamente vietato con indicazioni in loco. Su di essi non possono essere usate scarpe con i tacchetti o comunque con suole che danneggino la cotica e non possono per lo stesso motivo essere infissi pali, picchetti o simili. Negli spazi in cui è consentito il calpestamento possono circolare anche i tricicli, le carrozzine, i passeggini, i monopattini e i veicoli giocattolo usati dai bimbi di età inferiore agli otto anni; g) manomettere, spostare, o asportare qualsiasi attrezzatura; h) deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, i manufatti e le costruzioni; i) posizionare strutture fisse o mobili senza la prescritta autorizzazione; j) l uso dell acqua delle fontanelle, salvo che per bere e per uso igienico personale, l ostruzione o la deviazione delle acque, l alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, compresi i prodotti erbicidi, ad esclusione dei prodotti utilizzati dagli operatori dell Amministrazione, o da essi incaricati, per la stabilizzazione dell acqua (larvicidi, antialghe, ecc.), le operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi, lo spreco dell acqua. 2. Esclusivamente a scopi didattici possono essere raccolti o catturati singoli esemplari della vegetazione e della fauna, con l autorizzazione dell Amministrazione Comunale, fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi in materia. 3. Le aiuole fiorite, alberate e/o inerbite dei parcheggi, delle piazze, delle piste ciclabili e/o aventi funzione di spartitraffico, non sono calpestabili né da persone, né da animali. 4. Le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro destinazione. 5. È consentito l uso delle attrezzature e giochi per bambini o adulti nei limiti di età consentiti dall omologazione del gioco. 6. Gli atti vandalici saranno perseguiti ai sensi di legge e con richiesta di risarcimento dei danni arrecati. 7. Nelle aree verdi è vietato accendere fuochi, se non sono presenti attrezzature adeguatamente predisposte, e abbandonare mozziconi accesi. 8. Nelle stesse aree è inoltre proibito l accensione e l uso di fuochi artificiali salvo specifica autorizzazione dell Amministrazione Comunale. 9. Chiunque non osservi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione da 50,00 a 300,00. 4

Art. 7: Attività particolari 1. Gli spettacoli e le manifestazioni sportive e culturali sono in genere vietati nelle aree verdi. 2. Il loro svolgimento all interno di esse può essere autorizzato di volta in volta dall Amministrazione Comunale. 3. Nelle aree verdi (ivi compresi i parchi gioco) possono essere previsti spazi appositamente attrezzati per i pic-nic e le feste di gruppo. 4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione da 50,00 a 300,00. Art. 8: Circolazione dei veicoli 1. Nelle aree di cui al presente regolamento è vietato l accesso ai veicoli motorizzati. 2. Nelle stesse aree la circolazione è consentita unicamente ai seguenti mezzi: - di sorveglianza e di soccorso; - dei Vigili del Fuoco, della Polizia, dei Carabinieri, della Vigilanza Urbana e di tutte le Forze dell Ordine competenti; - di servizio utilizzati per la manutenzione e per l esercizio delle funzioni di direzione e di controllo dei parchi e aree verdi, per lo scarico di merci/materiali, o appositamente autorizzati dall Amministrazione Comunale in occasione di particolari manifestazioni e/o eventi; - raccolta rifiuti. 3. Sono altresì consentiti negli appositi percorsi l accesso e la circolazione delle motocarrozzette usate per il trasporto di portatori di handicap. 4. In casi particolari per motivate esigenze, valutate dall Amministrazione Comunale, possono essere rilasciati speciali permessi di transito di veicoli a servizio dei disabili. 5. Chiunque non osservi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione da 50,00 a 300,00. Art. 9: Circolazione degli animali 1. In tutte le aree di cui al presente regolamento è vietato portare i cani senza essere condotti al guinzaglio. 2. È fatto obbligo ai conduttori di cani di provvedere all immediata rimozione dei residui organici degli stessi. 3. Nei parchi e giardini comunali, nei campi di gioco situati nelle aree verdi attrezzate e nelle aiuole di arredo urbano e piazze (ove opportunamente segnalato) è vietato introdurre cani di qualsiasi razza e taglia anche se condotti al guinzaglio. 5

4. Le presenti disposizioni non si applicano a quanti, privi della vista o invalidi, sono accompagnati da cani guida. 5. Sarà cura del proprietario assicurare che l animale non oltrepassi il limite di detta area. 6. Chiunque non osservi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione da 50,00 a 300,00. Art. 10: Cura del verde pubblico 1. L Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, per la realizzazione e la manutenzione, gestione e cura degli spazi di verde pubblico, nei modi previsti dagli articoli seguenti. 2. La cura e manutenzione delle aree indicate all art. 1 del presente regolamento possono essere affidate ad enti e società, associazioni di persone, fondazioni, cooperative sociali, scuole di ogni ordine e grado, istituti di credito, parrocchie e privati cittadini attraverso specifico atto di assegnazione in adozione. 3. I soggetti interessati dovranno produrre apposita richiesta all Amministrazione Comunale contenente le seguenti informazioni: a) numero delle persone coinvolte nell intervento e indicazione del/i responsabile/i di ogni rapporto intercorrente con l Amministrazione Comunale; b) proposta di massima contenente l ubicazione dell area verde: le forme e modalità di gestione dell intervento; c) indicazione dei mezzi economici e/o strumenti disponibili per la gestione dell intervento; d) durata dell adozione. Art. 11: Interventi programmati Gli interventi programmati si possono distinguere nelle seguenti forme: a) manutenzione ordinaria e cura dell area assegnata; b) sorveglianza e segnalazioni all Amministrazione Comunale; c) educazione al corretto uso del verde; d) altre forme e modalità concordate con l Amministrazione Comunale. Art. 12: Modalità di gestione degli interventi 1. L Amministrazione Comunale può assegnare la cura e manutenzione delle aree di cui al presente regolamento e la realizzazione dei singoli interventi su di esse ai sensi del precedente art. 10. 2. Contestualmente all atto di assegnazione viene stipulato con l assegnatario un accordo amministrativo per regolare i singoli aspetti legati alla cura e manutenzione dell area interessata dell intervento prospettato. 3. Detto accordo dovrà obbligatoriamente prevedere: 6

a) l esatta individuazione dell assegnatario; b) l esatta individuazione dell area verde; c) i contenuti e le finalità dell atto di assegnazione dell area; d) i termini di inizio e fine dell assegnazione; e) le clausole di risoluzione e recesso; f) le cause di revoca e decadenza della stessa; g) eventuali clausole penali; h) le eventuali forme di concorso dell Amministrazione Comunale. Art. 13: Sponsorizzazione del verde pubblico 1. La sponsorizzazione delle aree di cui all articolo 1 del presente Regolamento è un contratto stipulato fra l Amministrazione Comunale e soggetti terzi che ha come oggetto e finalità l allestimento e/o la cura e la manutenzione delle stesse aree. 2. Lo sponsor effettua a proprie spese, direttamente o affidandosi a terzi, gli interventi di cui sopra sull area individuata nel contratto. 3. L Amministrazione Comunale a fronte degli interventi eseguiti e sostenuti dagli sponsor, autorizza lo sponsor a collocare nella sede oggetto dell intervento cartelli recanti la dicitura In quest area il verde è curato da (nome dello sponsor). 4. Le modalità di scelta del contraente vengono stabilite con apposito provvedimento giuntale, da redigersi nel rispetto delle vigenti normative in materia. Art. 14: Aree oggetto di sponsorizzazione 1. Le aree verdi destinate a contratto di sponsorizzazione sono individuate da specifico provvedimento dell Amministrazione Comunale. 2. Qualora lo sponsor volesse proporre aree diverse, può richiederne la relativa disponibilità all Amministrazione Comunale, che, dopo aver effettuato le opportune verifiche, attiverà la procedura per la sponsorizzazione dell area individuata. 3. Le aree oggetto di contratto di sponsorizzazione conservano la propria destinazione di uso pubblico. Art. 15: Modalità della sponsorizzazione 1. Il rapporto di sponsorizzazione è subordinato alla stipula di apposito contratto o convenzione. 2. Detto atto deve contenere gli elementi di cui al precedente art. 12 comma 3 nonché ogni altro patto, termine e condizione utile per regolare i singoli aspetti legati alla realizzazione dell intervento assegnato. 3. L accordo di sponsorizzazione è subordinato altresì all approvazione da parte dell amministrazione, del piano di manutenzione per l area oggetto di intervento; tale piano di manutenzione deve descrivere in maniera dettagliata gli interventi e riportarne il relativo 7

costo a carico dello sponsor. 4. Nel caso l accordo di sponsorizzazione preveda oltre alla manutenzione dell area anche l allestimento della stessa, la stipulazione dello stesso è subordinata all approvazione nelle modalità di cui sopra di idonei elaborati progettuali. TITOLO II AREE PARCHI Art. 16: Individuazione parchi Sono denominati parchi gioco pubblici del Comune di Madruzzo: 1. Parco Nadac a Calavino; 2. Parco Cason Ros a Sarche; 3. Parco Cason Nòf a Sarche; 4. Parco lungo Rimone a Pergolese 5. Parco Domenico Bassetti a Lasino 6. Parco zona lago a Lagolo C.C. Calavino 7. Parco urbano Lagolo C.C. Lasino Art. 17: Uso strutture ulteriori norme comportamentali 1. Fatto salvo quanto previsto al presente regolamento, è fatto inoltre obbligo a tutti gli utilizzatori del parco giochi di mantenere una condotta moralmente corretta, comunque consona all ambiente, di rispettare sia le piante che le attrezzature installate, chiunque arrecherà danni dovrà risarcirli. 2. Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, solo dai bambini di età non superiore a quella riportata sui giochi stessi - ove specificato - e comunque di età non superiore ad anni quindici. 3. Le attrezzature fitness installate presso i parchi comunali possono essere liberamente utilizzate dagli adulti (e comunque da chi abbia compiuto il quattordicesimo anno di età) usando la dovuta cura ed attenzione; 4. Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio, l Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito. 5. Nelle aree parco è vietato condurre velocipedi ai maggiori di anni OTTO. Biciclette, monopattini o altri mezzi non motorizzati devono circolare esclusivamente sui sentieri e/o sulle strade, con l eccezione per tricicli, carrozzine, passeggini, monopattino e veicoli giocattolo usati dai bambini di età inferiore agli otto anni. Possono circolare unicamente i veicoli nel rispetto e secondo le modalità di cui all articolo 8 del presente regolamento. 8

6. È vietato l accesso ai cani o ad altri animali di qualsiasi taglia, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola. 7. È vietato altresì: a) calpestare le aiuole e salire con i piedi sulle panchine e adibirle a giaciglio salvo per motivi di salute (malore o svenimento); b) produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni; c) ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi i parchi e le aree verdi aperte al pubblico; d) soddisfare bisogni fisiologici; e) scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture dell area; f) provocare danni a strutture o infrastrutture e manufatti; g) depositare mangimi o cibi in genere per la nutrizione di animali; 8. Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi ed ove previsto è perseguibile a norma di legge. 9. Chiunque non osservi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione da 50,00 a 300,00. TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 18: Vigilanza e sanzioni 1. L attività di vigilanza è esercitata dall Amministrazione Comunale che si avvale del personale della Polizia Locale; inoltre tutte le Forze dell Ordine sono tenute a far rispettare il presente Regolamento. 2. I trasgressori alle suddette norme, qualora non integrino estremi di reato, sono ammessi a pagare, ai sensi della L. 689/81, come pagamento in misura ridotta, ovvero brevi manu nelle mani dell agente accertatore o in via amministrativa entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione degli estremi della violazione, la somma riportata negli articoli del presente Regolamento. 3. Nei casi di violazione delle disposizioni del presente Regolamento per i quali non ne è previsto esplicitamente la sanzione, sarà applicato un importo da.50,00 a.300,00, fermo restando: a) le possibilità da parte delle forze dell ordine di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile; b) il diritto dell Amministrazione Comunale a ottenere il risarcimento del danno; c) l applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, o dai regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze. 9

Art. 19: Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all esecutività della delibera consiliare di approvazione. 2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti. 3. Sono abrogate tutte le altre norme regolamentari vigenti che siano in contrasto con il presente regolamento. 10

Sommario TITOLO I: DISPOSIZIONI COMUNI 2 ART. 1: AMBITO E FINALITÀ 2 ART. 2: DISPOSIZIONI GENERALI 2 ART. 3: FRUIBILITÀ 2 ART. 4: ATTIVITÀ CONSENTITE E LIMITAZIONI D USO 2 ART. 5: NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI 3 ART. 6: NORME PER LA TUTELA DELL AMBIENTE NATURALE, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI 3 ART. 7: ATTIVITÀ PARTICOLARI 5 ART. 8: CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI 5 ART. 9: CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI 5 ART. 10: CURA DEL VERDE PUBBLICO 6 ART. 11: INTERVENTI PROGRAMMATI 6 ART. 12: MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI 6 ART. 13: SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO 7 ART. 14: AREE OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE 7 ART. 15: MODALITÀ DELLA SPONSORIZZAZIONE 7 TITOLO II AREE PARCHI 8 ART. 16: INDIVIDUAZIONE PARCHI 8 ART. 17: USO STRUTTURE ULTERIORI NORME COMPORTAMENTALI 8 TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 9 ART. 18: VIGILANZA E SANZIONI 9 ART. 19: ENTRATA IN VIGORE 10 11