Allegato B "Diritti di istruttoria e tariffe per le prestazioni dello Sportello Unico per le Attività Produttive"

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Allegato B "Diritti di istruttoria e tariffe per le prestazioni dello Sportello Unico per le Attività Produttive" Fatti salvi i diritti istruttoria inerenti la materia già stabiliti con delibera di e.e. n. 14 del 26/07/2010, di seguito sono indicate le tariffe relative alle prestazioni di competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive. Descrizione Euro 1- Fotocopie B/N A4 0.30 2- Fotocopie B/N A3 0.50 3- Fotocopie colori A4 1.50 4- Fotocopie colori A3 2.50 5- Floppy disk o altri supporti analoghi 2.50 6- Cd-rom o altri supporti analoghi 15.00 7- DVD o altri supporti analoghi 30.00 8- Parere preventivo (per ogni endo-procedimento) 90.00 9- Procedimento SUAP (per ogni endo-procedimento) 90,00 1 O- Richiesta di collaudo 250,00 11- Conferenza dei servizi 250,00 \ ì 12 - Ricerca documentazione e consulenza sportello Da 60.00 a 90.00 13- Iter posta celere 5.00 14- Visure e certificati 2.50, 7.50 Le tariffe sopraindicate non attinenti ad attività rientranti negli obblighi istituzionali devono intendersi I.V.A. inclusa. Sono esenti dall'applicazione del presente tariffario: - i procedimenti relativi alla cessazione di attività produttive; le semplici comunicazioni di variazioni non soggette ad autorizzazione e le altre comunicazioni meramente informative Non sono soggette a pagamento le prestazioni che, anche effettuate in tempi diversi, danno luogo a rimborsi complessivamente inferiori a 1 euro. Per la fornitura di materiale non previsto nel presente atto e non riconducibile, per analogia, al presente tariffario, lo Sportello Unico richiederà il rimborso delle spese presuntivamente sostenute per l'acquisto, la preparazione e/o 1 1. fornitura dello stesso. Sono fatte salve le tariffe ed i diritti previsti da altre vigenti disposì.ì:ioni. Pagina 23 di 28

Ai fini de/l'applicazione del tariffario si intende per: Fotocopia: la riproduzione di documentazione presente e/o disponibile in Ufficio effettuata con un qualunque mezzo di riproduzione (fotocopiatrice, stampante, ciclostile ecc...) Floppy disk: il dischetto formattato e contenente materiale informatico di dimensioni 1.44 Mbyte Cd-Rom: il supporto informatico masterizzato dall'ufficio e contenente materiale informatico di dimensioni massime 700 Mbyte DVD: il supporto informatico contenente materiale informatico di dimensioni massime 5 Giga Byte Parere greventivo: il parere preventivo che coinvolge esclusivamente un ufficio dèll'amministrazione Comunale o di Ente Terzo (la tariffa è unitaria e si riferisce ad ogni endo-procedimento); Procedimento SUAP: la pratica di competenza dello Sportello Unico per la quale non è previsto il rilascio di un formale atto di autorizzazione es. in quanto i endoprocedimenti u 1 a comunicazione o denuncia 1 m1z10 dell'attività) ovvero la pratica di competenza dello Sportello Unico per la quale è previsto il rilascio di. un formale atto di autorizzazione di un Ufficio dell'amministrazione Comunale e/o dello Sportello Unico (es. concessione edilizia, autorizzazione di pubblico esercizio, autorizzazione agli scarichi idrici ecc...). Richiesta di collaudo: richiesta di attivazione della procedura di collaudo ai sensi dell'art. 9 del DPR 44711998. Conferenza dei servizi: Conferenza dei servizi richiesta dall'interessato a seguito della pronuncia negativa di uno o più uffici coinvolti dal procedimento ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 44711998. Nel caso di richiesta di conferenza dei servizi per decorso del termine finale non si applicano diritti di istruttoria. Ricerca documentazione e consulenza: attività di consulenza specifica e complessa relativamente alla compilazione della documentazione, alla ricerca di materiale, informazioni, testi legislativi e quant'altro non costituisca assistenza obbligatoria svolta in sede di apertura al pubblico dell'ufficio. Iter posta celere: la spedizione mediante posta celere, corriere, pony express o altro sistema di trasmissione veloce della corrispondenza che l'interessato chiede venga disposto dallo Sportello Unico al fine di accelerare e rendere maggiormente sicura la trasmissione della documentazione cartacea. In tal caso saranno addebitate all'interessato le spese effettivamente sostenute per la spedizione (che l'interessato dovrà anticipare o provvedere a pagare autonomamente secondo quanto disposto dallo Sportello Unico) Visure e certificati non complessi: visure effettuate dallo Sportello unico, su richiesta dell'interessato (senza che le stesse debbano comunque essere acquisite autonomamente agli atti da parte dello Sportello Unico), che non comportino la necessità di particolari adempimenti istruttori e o richieste ad altri uffici ed enti (es: accesso diretto alle visure camerali, estrazioni di copie del PRG ecc...). Sono salvi i rimborsi e le spese per bolli, diritti o ulteriori spese relative alla visura. Si applica la tariffa di 2.50 euro Visure e certificati complessi: visure effettuate dallo Sportello unico, su richiesta dell'interessato (senza che le stesse debbano comunque essere acquisite autonomamente agli atti da parte dello Sportello Unico) che comportano la necessità di particolari adempimenti istruttori e o richieste ad altri uffici ed enti. Sono salvi i rimborsi e le spese per bolli, diritti o ulteriori spese relative alla visura.. Si applica la tariffa di 7.50 euro Pagina 24 di 28

Allegato C "Adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa " 1) La segnalazione certificata di inizio attività trova applicazione nei casi previsti dall'art. 19 della legge 24111990, dalla normativa speciale nonchè nei seguenti procedimenti: - commercio su aree pubbliche in forma itinerante - somministrazione di alimenti e bevande - attività di sala giochi - commercio al dettaglio in esercizi di vicinato, medie strutture di vendita e forme speciali di vendita - servizi alla prima infanzia - attività di pubblico spettacolo o trattenimento con capienza inferiore alle 200 persone - tutte le procedure di subingresso, variazione, trasferimento e cessazione (ove non sia prevista una procedura più semplificata) 2) La segnalazione certificata di inizio attività è sottoscritta dall'interessato che provvede ad autocertificare il possesso dei requisiti avvalendosi, facoltativamente, delle asseverazioni, perizie e dichiarazioni di tecnici abilitati. 3) La segnalazione certificata di inizio attività è sottoscritta dall'interessato che provvede ad autocertificare il possesso dei requisiti avvalendosi, obbligatoriamente delle asseverazioni, perizie e dichiarazioni di tecnici abilitati nei casi espressamente previsti dalla vigente normativa. Pagina 25 di 28

Allegato D "Procedimenti soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'art. 19 della legge 241/1990 (come modificata dalla legge 122/2010)" ART.1-LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE DELL'ACCONCIATURA 1. L'attività di acconciatore non può essere subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività. 2. E' altresì soppresso l'obbligo di chiusura infrasettimanale. 3. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari. 4. Ne consegue la piena applicabilità, ai fini dell'avvio delle attività in oggetto (sia nella ART. 2 - LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE DELL'ESTETICA 1. L'attività di estetista non può essere subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività. 2. E' altresì soppresso l'obbligo di chiusura infrasettimanale. 3. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari. 4. Ne consegue la piena applicabilità, ai fini dell'avvio delle attività in oggetto (sia nella ART. 3 - LIBERALIZZAZIONE DELLA CONSUMAZIONE SUL POSTO IN ESERCIZI DI VICINATO 1. E' soppresso il divieto del consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, l'attività artigiana alimentare o il produttore agricolo, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. 2. L'attività può essere avviata senza la necessità di autorizzazioni, comunicazioni, permessi e nulla-osta fermi restando i requisiti igienici e gli eventuali obblighi di notifica ai sensi del reg. Ce 852/2004. 3. Si intende per: Prodotti di gastronomia: panini, pizzette, tramezzini, focaccia, sandwich, toast, salumi, formaggi, pizze, gelati ed altri analoghi prodotti a condizione che non richiedano operazioni di cucinatura, fatta eccezione per il semplice riscaldamento anche mediante forno a microonde; primi e secondi piatti precotti; altri prodotti che possono farsi rientrare nella definizione normativa in base alla comune esperienza anche in considerazione delle tradizioni locali o etniche, ivi comprese le bevande (acqua, caffè ecc... ) anche se oggetto di preparazione con macchinari. Spetta all'amministrazione la dimostrazione della non appartenenza di un determinato prodotto ai "prodotti di gastronomia" ai fini della contestazione di eventuali illeciti amministrativi. I soggetti abilitati alla vendita per il Pagina 26 di 28

consumo immediato di prodotti di gastronomia possono vendere per il medesimo fine anche i prodotti necessari alla corretta fruizione dei prodotti di gastronomia. Locali dell'azienda: tutti gli spazi a disposizione dell'azienda, a qualunque titolo, sia su area privata che su area pubblica purchè all'interno dell'esercizio o su pertinenze anche esterne. Arredi dell'azienda: tutti gli arredi utili per la migliore fruizione dei prodotti consumabili sul posto ivi compresi tavoli, sedie, suppellettili ecc... Somministrazione assistita: Attività materiale consistente nel servizio al tavolo del cliente. A tal fine il gestore dovrà limitarsi alla consegna dei prodotti al banco e non potrà svolgere funzioni di servizio mediante menu' o altro servizio assistito. Sono esclusi dal divieto i servizi di assistenza a soggetti portatori di handicap, donne in gravidanza, anziani e minori di età inferiore ai 14 anni. ART. 4 - BEVANDE LIBERALIZZAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi del d.i. 223/2006 e del Dlgs 59/201 O nonchè della vigente normativa è soggetta al solo possesso dei requisiti morali e professionali senza la previsione di ulteriori criteri quantitativi o qualitativi per l'avvio dell'attività. 2. Devono considerarsi abrogati i parametri numerici previsti nella precedente normativa comunale nonché eventuali criteri qualitativi. 3. Ne consegue la piena applicabilità, ai fini dell'avvio delle attività in oggetto (sia nella forma del punto esclusiv o che nella forma del punto non esclusivo) della ART. 5 - LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI 1. L'attività di vendita di quotidiani e periodici di cui al D.Lgs. 170/2001 non è più soggetta ai limiti e restrizioni consistenti in: - rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio; - rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale. 2. Si devono considerare pertanto superati, dalla data di approvazione del presente atto: - i contingenti numerici previsti dalla normativa di settore ivi compresi quelli contenuti nel piano comunale delle edicole; - le distanze fra esercizi similari o da altre attività economiche - la zonizzazione comunale in materia. 3. Ne consegue la piena applicabilità, ai fini dell'avvio delle attività in oggetto (sia nella Pagina 27 di 28

"!' ART. 6 - LIBERALIZZAZIONE DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 1. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti nè al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali. 2. Sono fatti salvi eventuali vincoli di carattere urbanistico in merito ad inedificabilità assoluta, obbligo di rispetto di distanze ed altri vincoli nazionali e regionali applicabili. 3. Ne consegue la piena applicabilità, ai fini dell'avvio delle attività in oggetto (sia nella ART. 7-LIBERALIZZAZIONE DEI SERVIZI ACCESSORI ED INTEGRATIVI AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE 1. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, sono da intendersi abrogate o comunque disapplicate le disposizioni che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, in un impianto di distribuzione di carburanti o nella stessa area di pertinenza dello stesso, attività e servizi integrativi quali: - somministrazione di alimenti e bevande - vendita di quotidiani e periodici - svolgimento di attività commerciali - svolgimento di attività artigianali - fornitura di servizi ricettivi e turistici - altre attività e servizi compatibili con la gestione dell'impianto. 2. Sono fatti salvi eventuali vincoli di carattere urbanistico in merito ad inedificabilità assoluta, obbligo di rispetto di distanze ed altri vincoli nazionali e regionali applicabili. Pagina 28 di 28