Condizioni di assicurazione Mod. 5136 RCA
INDICE DEFINIZIONI Pag. 1 RESPONSABILITÀ CIVILE Pag. 3 SEZIONE DANNI Pag. 9 Furto e Rapina Pag. 9 Incendio, Eventi sociopolitici, Ricorso vicini Pag. 12 Perdita totale Pag. 15 CLAUSOLE VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE Pag. 19
DEFINIZIONI ASSICURATO La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall assicurazione. Per la Sezione di Responsabilità civile, tutte le persone la cui responsabilità deve essere assicurata per Legge in relazione alla circolazione del natante. CONTRAENTE La persona fisica o giuridica che stipula l assicurazione (può identificarsi con l Assicurato). FRANCHIGIA La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell Assicurato. LEGGE La Legge 24 dicembre 1969, n. 990, con relativo regolamento di esecuzione, (DPR 24/11/1970 N 973) sull assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni. MASSIMALE La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia. RELITTO Natante danneggiato con spese di riparazione complessivamente superiori al valore commerciale del natante al momento del sinistro. SCOPERTO La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso. TARIFFA La Tariffa di Reale Mutua, approvata ai sensi dell art. 11 della Legge, in vigore al momento della stipulazione del contratto. 1
RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA NAVIGAZIONE DEI NATANTI A MOTORE Approvate con D.M. 9 giugno 1971 e successivi 1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Reale Mutua assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante. L assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private. Reale Mutua inoltre assicura, sulla base delle «Condizioni aggiuntive» e della relativa «Premessa», i rischi non compresi nell assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle «Condizioni aggiuntive». Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo che si tratti di regate veliche. 2 ESCLUSIONI E RIVALSA L assicurazione non è operante: se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore e, in ogni caso, se di età inferiore a 14 anni; nel caso di natanti adibiti a Scuola guida, durante la guida dell allievo, se al suo fianco non vi è un istruttore regolarmente abilitato; nel caso di natanti con targa in prova, se la navigazione avviene senza l osservanza delle disposizioni vigenti; nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l art. 18 della Legge, Reale Mutua eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma. 3
3 LIMITI DI NAVIGAZIONE L assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi Europei. 4 PAGAMENTO DEL PREMIO La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione di Reale Mutua che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore. 5 ADEGUAMENTO DEL PREMIO Qualora Reale Mutua intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di Polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, metterà a disposizione del Contraente il nuovo premio presso l Agenzia alla quale è stato assegnato il contratto, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso. Il contraente potrà decidere di accettare o meno le nuove condizioni di premio proposte. Tali condizioni si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio previo rilascio da parte dell impresa del contrassegno e certificato di assicurazione, nel quale sarà indicato il nuovo premio. Nel caso il Contraente comunichi senza particolari modalità di non voler accettare le nuove condizioni di premio o non manifesti al riguardo alcuna volontà, la Polizza cesserà alla sua naturale scadenza. In ogni caso sarà applicato a favore del Contraente il termine previsto dall art. 1901 secondo comma del Codice civile protraendo la garanzia sino alle ore 24 del 15 giorno successivo alla data di scadenza del contratto. 4 6 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, Reale Mutua provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento dell eventuale differenza di premio. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento.
7 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL NATANTE Il trasferimento di proprietà del natante assicurato comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che il Contraente chieda che il contratto, stipulato per il natante venduto, sia reso valido per altro natante di sua proprietà. 1 Sostituzione con altro natante: nel caso di vendita del natante assicurato, qualora il Contraente, previa restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno, chieda che la polizza sia resa valida per altro natante di sua proprietà, si procede al conguaglio del premio sulla base delle condizioni tariffarie in vigore al momento della precedente scadenza anniversaria. 2 Cessione del contratto: nel caso di trasferimento di proprietà del natante assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione a Reale Mutua la quale, previa restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno, prenderà atto della cessione mediante emissione di altra polizza alle condizioni tariffarie in vigore al momento della variazione, rilasciando i predetti nuovi documenti. Il Cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Qualora l Acquirente non intenda subentrare nel contratto di assicurazione, quest ultimo sarà annullato senza restituzione di premio. Per i contratti con frazionamento del premio Reale Mutua rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. 8 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DI SINISTRI La denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. In caso di sinistro mortale o di notevole gravità la denuncia deve essere preceduta da telegramma. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. 9 GESTIONE DELLE VERTENZE Reale Mutua assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle 5
vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all atto della tacitazione dei danneggiati. Reale Mutua non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. 10 RINNOVO DEL CONTRATTO In mancanza di disdetta data a mezzo fax o raccomandata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, la Polizza, se di durata non inferiore all anno, o emessa in sostituzione di altra annuale per la sua residua durata, è rinnovata per una durata pari ad un anno e così successivamente. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL NATANTE In caso di furto del natante il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia a Reale Mutua fornendo copia della denuncia di furto presentata all Autorità competente. Qualora il furto avvenga nei 15 giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto stesso. Reale Mutua rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del contratto. 12 IMPOSTE E TASSE Le imposte, le tasse e tutti gli oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Reale Mutua. 6 13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
14 CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (valide soltanto se espressamente richiamate) L assicurazione dei rischi indicati nelle sottoestese Condizioni aggiuntive è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ad eccezione dei punti 2, secondo comma, 6 e 13, nonché, per quanto non previsto da tali Condizioni Generali, dalle norme disciplinanti l assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoestese Condizioni aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all art. 4 della Legge. A Natanti adibiti a scuola guida. L assicurazione copre anche la responsabilità dell istruttore. Sono considerati terzi l esaminatore, l allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l effettuazione dell esame, e l istruttore soltanto durante l esame dell allievo conducente. B Danni a cose ed animali di terzi. Reale Mutua assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi. L assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura indicata in polizza. Reale Mutua conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate, salvo, per i natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, il disposto delle Condizioni aggiuntive C o D. C Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone. Reale Mutua assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un massimo di 110 (L. 212.990) per ogni persona danneggiata. 7
D E F Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone. 1 Danni a cose ed animali di terzi. Reale Mutua assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi. L assicurazione è stipulata con la franchigia assoluta di 75 (L.145.220) per ogni sinistro. Reale Mutua conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante. 2 Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone. Reale Mutua assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un massimo di 110 (L. 212.990) per ogni persona danneggiata. Attività idrosciatoria; traino di paracadute ascensionale o di deltaplano. Reale Mutua assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall esercizio dell attività di traino. Estensione limiti di navigazione. In deroga al punto 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione si pattuisce che i limiti di navigazione fissati in polizza si intendono estesi alle acque del Mar Nero, alle coste orientali dell Oceano Atlantico fra Oporto e Casablanca, comprese le Isole Canarie nonché a tutte le acque interne dei Paesi Europei. 8
SEZIONE DANNI Condizioni Generali di Assicurazione Premessa: per «natante» s intende qualsiasi unità da diporto munita di motore, adibita ad uso diporto. Ai fini delle garanzie Furto, Rapina, Incendio e Perdita totale, si considerano «natante» anche gli accessori incorporati o fissati allo scafo, le attrezzature veliche, le dotazioni di Legge nonché il o i motori. La garanzia vale nei confronti del o dei motori soltanto se in polizza ne siano stati riportati i dati identificativi ed il valore singolo. FURTO E RAPINA 15.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L assicurazione vale per i danni diretti e materiali derivanti dalla perdita o dal danneggiamento del natante descritto in polizza in seguito a furto parziale o totale o a rapina. L operatività della garanzia furto parziale è subordinata alle seguenti condizioni: il motore fuoribordo deve essere fissato al natante con un efficiente antifurto ed il furto deve essere avvenuto con effrazione; le dotazioni di Legge devono essere ricoverate in un vano chiuso a chiave ed il furto deve essere avvenuto con effrazione. La garanzia furto e rapina viene prestata con l applicazione sul danno indennizzabile, della franchigia fissa e assoluta o con lo scoperto e relativo minimo indicati in polizza. La franchigia o il minimo dello scoperto come indicato in polizza sono raddoppiati nel caso in cui il furto avvenga quando il natante si trovi incustodito. In caso di furto totale, ad integrazione dell indennizzo, l assicurazione vale per il rimborso del compenso dovuto al ritrovatore, in caso di ritrovamento del natante, fino a concorrenza del 20% del valore dello stesso con il massimo di 190 ( L. 367.891). 15.2 ESCLUSIONI La garanzia furto totale e parziale non vale se il natante, al momento del sinistro, era rimasto incustodito per più di 8 giorni consecutivi. L assicurazione non comprende: A i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), o di insurrezione; 9
B i danni determinati da dolo dell Assicurato, delle persone delle quali egli debba rispondere a norma di Legge, dei suoi dipendenti, del conducente o delle persone alle quali sia stato affidato, a qualsiasi titolo, il natante, nonché delle persone con loro conviventi. 15.3 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI E OBBLIGHI RELATIVI Il Contraente è tenuto a denunciare per iscritto a Reale Mutua ogni sinistro entro tre giorni da quando questo si sia verificato o da quando ne abbia avuto conoscenza, specificando la data, il luogo, le cause e la narrazione del fatto e gli eventuali testimoni. Il Contraente dovrà darne immediata comunicazione all Autorità competente ed allegare copia di tale denuncia alla comunicazione di cui sopra, precisando nella denuncia stessa che il natante è assicurato alla Reale Mutua e indicando l Agenzia cui è assegnata la polizza. A richiesta di Reale Mutua l Assicurato dovrà esibire ogni documento eventualmente richiesto. 10 15.4 LIQUIDAZIONE DEL DANNO Nel caso di furto o rapina senza ritrovamento del natante, il danno si determina in base al valore commerciale del natante stesso al momento del sinistro; il pagamento della relativa indennità verrà eseguito trascorsi 60 giorni dalla data del sinistro, previa presentazione della richiesta documentazione. Negli altri casi di furto o rapina, il danno si determina in base al costo delle riparazioni che comunque non potrà superare il valore commerciale del natante al momento del sinistro al netto del valore del relitto; se il natante al momento del sinistro risulta avere un età di oltre un anno, il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all età e allo stato del natante. Reale Mutua non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al natante, le spese di ricovero, i danni da mancato uso del natante o da suo deprezzamento. Reale Mutua ha il diritto di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del natante danneggiato, in cantiere di sua fiducia; del pari ha diritto di sostituire il natante o le parti di esso che siano state rubate, distrutte o danneggiate in luogo di pagarne la relativa somma liquidata, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il controvalore.
L Assicurato non ha il diritto di abbandonare a Reale Mutua, né in tutto né in parte, quanto possa essere stato salvato dal sinistro o gli eventuali ricuperi, salvo il caso previsto al punto 15.7. Se il valore del natante è maggiore, al momento del sinistro, del valore risultante dal contratto, Reale Mutua risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo dei suddetti valori. 15.5 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO L Assicurato non dovrà provvedere a fare effettuare alcuna riparazione salvo quelle di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato da Reale Mutua. 15.6 LIQUIDAZIONE DEL DANNO A MEZZO ARBITRATO Qualora la liquidazione del danno non avvenga mediante accordo diretto fra le Parti, a richiesta di una di esse si procede a mezzo di arbitrato, mediante periti nominati rispettivamente dall Assicurato e da Reale Mutua con apposito atto. Nel caso di disaccordo i periti devono eleggerne un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza. Se una delle Parti non ha provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta viene fatta su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. I periti decidono a maggioranza ed il verbale relativo è impegnativo anche se il perito dissenziente si sia rifiutato di sottoscriverlo. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito mentre quella del terzo fa carico per metà all Assicurato, che conferisce a Reale Mutua la facoltà di liquidare e pagare la spesa prelevandola dall indennizzo dovutogli. 15.7 RECUPERI In caso di recupero del natante sottratto, l Assicurato deve darne avviso a Reale Mutua appena ne abbia avuto notizia. Reale Mutua ove abbia già risarcito integralmente il danno, acquista la proprietà del natante recuperato e l Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del natante mettendo a disposizione di Reale Mutua stessa i documenti necessari, ed agevolando le operazioni connesse. Tuttavia l Assicurato ha facoltà di chiedere, e la Società di concedere, entro un mese dall avvenuto recupero, che il 11
natante resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l importo riscosso a titolo di indennizzo. Se invece Reale Mutua ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo dell unità recuperata viene ripartito nella stessa proporzione fra Reale Mutua e Assicurato, ferma per quest ultimo la facoltà di chiedere, entro un mese dall avvenuto recupero, di conservare la proprietà del natante restituendo l indennizzo ricevuto. Qualora il natante venga recuperato prima del risarcimento del danno, e purché non siano trascorsi più di due mesi dalla denuncia del danno stesso, Reale Mutua risponderà dei danni a norma del punto 15.4. secondo comma. Qualora il natante recuperato o danneggiato sia da considerarsi relitto, Reale Mutua, anche a deroga a quanto previsto sopra, ha sempre la facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro. 12 INCENDIO, EVENTI SOCIOPOLITICI, RICORSO VICINI 16.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L assicurazione vale per i danni diretti e materiali derivanti dal danneggiamento che il natante da diporto subisca in conseguenza di incendio. La garanzia si estende ai danneggiamenti arrecati al natante dall esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e dall azione del fulmine nonché dallo scoppio delle bombole di gas ad uso domestico. Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni derivanti da semplici bruciature o da corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio. La garanzia si estende ai danni da incendio sviluppatosi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto sul danno indennizzabile del 10% con il minimo di 50 (L. 96.814). Ad integrazione dell indennizzo, l assicurazione vale per il rimborso, entro il limite del capitale assicurato e con il massimo di 190 (L. 367.891), delle spese di rimorchio del natante, quando lo stesso sia impossibilitato a spostarsi con i propri mezzi. La garanzia si estende pure ai danni diretti e materiali cagionati a terzi in conseguenza di incendio del natante descritto in polizza o di esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, quando sussista una responsabilità civile dell Assicurato e fino alla concorrenza di 10.400 (L. 20.137.208). Sono peraltro esclusi i danni subiti
dall Assicurato, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del natante nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché dagli affiliati e dagli altri parenti e affini fino al 3 grado con loro conviventi e a carico; ove l Assicurato sia una Società, i Soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti indicati sopra. Sono comunque esclusi i danni da inquinamento o da contaminazione, i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell Assicurato nonché quelli già coperti dalla polizza dell assicurazione obbligatoria della responsabilità civile. Sono compresi i danni da incendio verificatisi in conseguenza di trombe, uragani, terremoti, maremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate. 16.2 ESCLUSIONI L assicurazione non vale: se il pilota non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore e se il natante si trova in navigazione fuori dai limiti consentiti dalle vigenti norme; se il natante ha più di 10 anni di età o se ha velocità massima superiore a 35 nodi. L assicurazione non comprende: A i danni causati da atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, da esplosione o da emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; B i danni verificatisi durante la partecipazione a corse, gare ed alle prove e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di regate a vela; C i danni determinati da dolo dell Assicurato, delle persone delle quali egli debba rispondere a norma di legge, dei suoi dipendenti, o delle persone alle quali sia stato affidato, a qualsiasi titolo, il natante, nonché delle persone con loro conviventi. 16.3 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI E OBBLIGHI RELATIVI Il Contraente è tenuto a denunciare per iscritto a Reale Mutua ogni sinistro entro tre giorni da quando questo si sia verificato o da quando ne abbia avuto conoscenza, specificando la data, il luogo, le cause e le modalità del 13
fatto e gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova l unità, fornendo ogni altra documentazione eventualmente richiesta. 16.4 LIQUIDAZIONE DEL DANNO Il danno si determina in base al costo delle riparazioni che comunque non potrà superare il valore commerciale del natante al momento del sinistro al netto del valore del relitto; se il natante al momento del sinistro risulta avere età di oltre un anno, il costo delle riparazioni è calcolato applicando sul costo dei pezzi di ricambio il deprezzamento dovuto all età, all uso ed allo stato dell unità. Reale Mutua non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al natante, le spese di ricovero, i danni del suo mancato uso o da suo deprezzamento. Reale Mutua ha il diritto di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del natante danneggiato in cantiere di sua fiducia; del pari ha diritto di sostituire il natante o le parti di esso che siano state distrutte o danneggiate in luogo di pagarne la relativa somma liquidata, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il controvalore. L Assicurato non ha il diritto di abbandonare a Reale Mutua, né in tutto né in parte, quanto possa essere stato salvato dal sinistro o gli eventuali ricuperi, salvo il caso previsto al punto 16.7. Se il valore del natante è maggiore, al momento del sinistro, del valore risultante dal contratto Reale Mutua risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo dei suddetti valori. 16.5 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO L Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il natante, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato da Reale Mutua. 14 16.6 LIQUIDAZIONE DEL DANNO A MEZZO ARBITRATO Qualora la liquidazione del danno non avvenga mediante accordo diretto fra le Parti, a richiesta di una di esse si procede a mezzo di arbitrato, mediante periti nominati rispettivamente dall Assicurato e da Reale Mutua con apposito atto. Nel caso di disaccordo i periti devono eleggerne un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza. Se una delle Parti non ha provveduto alla
nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta viene fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. I periti decidono a maggioranza ed il verbale relativo è impegnativo anche se il perito dissenziente si sia rifiutato di sottoscriverlo. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito mentre quello del terzo fa carico per metà all Assicurato che conferisce a Reale Mutua la facoltà di liquidare e pagare la spesa prelevandola dall indennizzo dovutogli. 16.7 RELITTI Qualora il natante danneggiato sia da considerarsi relitto, Reale Mutua anche in deroga a quanto previsto al punto 16.4, ha sempre la facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro. PERDITA TOTALE 17.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L assicurazione vale per i danni diretti e materiali derivanti dalla perdita totale del natante da diporto assicurato che sia avvenuta: A durante la navigazione, la giacenza in acqua, l alaggio e il varo, in conseguenza di tempesta, naufragio, investimento, urto ed in genere di tutti gli accidenti della navigazione; B durante la giacenza e gli spostamenti a terra in conseguenza di caduta del natante dall invasatura o di incidenti stradali o ferroviari in genere, nonché di trombe, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche. Si ha perdita totale allorché il natante vada totalmente perduto, senza prospettive di recupero. Per la perdita totale del natante s intende anche il danno che comporta spese di riparazione superiori al 75% del valore commerciale che il natante aveva prima del sinistro. La garanzia si estende alla perdita totale del natante avvenuta, in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse e di atti di terrorismo. La garanzia è prestata con l applicazione sul danno liquidabile di uno scoperto del 10%. Ad integrazione dell indennizzo l assicurazione vale anche per il rimborso delle spese sostenute per ritrovare o recuperare l imbarcazione perita fino a concorrenza del 20% del valore del natante con il massimo di 190 (L. 367.891). 15
17.2 ESCLUSIONI L assicurazione non vale: se il pilota non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore e se il natante si trova in navigazione fuori dai limiti consentiti dalle vigenti norme; se il natante ha più di 10 anni di età o se ha velocità massima superiore a 35 nodi; se il natante, senza persone a bordo, non stazioni in porto o in acque protette o non sia ricoverato in rimessa chiusa a chiave o in altri luoghi sorvegliati. L assicurazione non comprende: A i danni causati da atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di pirateria, da esplosione o da emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; B i danni da incendi; C i danni determinati da dolo dell Assicurato, delle persone delle quali egli debba rispondere a norma di Legge, dei suoi dipendenti, del conducente o delle persone alle quali sia stato affidato, a qualsiasi titolo, il natante nonché delle persone con loro conviventi; D i danni verificatisi durante la partecipazione a corse, gare ed alle prove e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di regate veliche; E i danni causati da vizi occulti intrinsechi o deficienze di manutenzione o da innavigabilità del natante; F i danni subiti a causa di rimorchio attivo o passivo di soccorso, salvo i casi di comprovata urgenza o necessità; G i danni causati da carico di persone o di cose eccedente quello per cui il natante è abilitato; H i danni verificatisi in occasione di uso del natante per commettere un reato; I i danni determinati da abuso di alcoolici o di psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti. 16 17.3 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI E OBBLIGHI RELATIVI Il Contraente è tenuto a denunciare per iscritto a Reale Mutua ogni sinistro entro tre giorni da quando questo si sia
verificato o da quando ne abbia avuto conoscenza, specificando la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto e gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il natante nonché a fornire eventuali documentazioni che gli venissero richieste. 17.4 LIQUIDAZIONE DEL DANNO Il danno si determina in base al costo delle riparazioni che comunque non potrà superare il valore commerciale del natante al momento del sinistro al netto del valore del relitto; se il natante al momento del sinistro risulta avere età di oltre un anno, il costo delle riparazioni è calcolato applicando sul costo dei pezzi di ricambio il deprezzamento dovuto all età, all uso ed allo stato dell unità. Reale Mutua non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al natante, le spese di ricovero, i danni da mancato uso del natante o da suo deprezzamento. Reale Mutua ha il diritto di fare eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del natante danneggiato in cantiere di sua fiducia; del pari ha diritto di sostituire il natante o le parti di esso che siano state distrutte o danneggiate in luogo di pagarne la relativa somma liquidata, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il controvalore. L Assicurato non ha il diritto di abbandonare a Reale Mutua, né in tutto né in parte, quanto possa essere stato salvato dal sinistro o gli eventuali ricuperi, salvo il caso previsto al punto 17.7. Se il valore del natante è maggiore, al momento del sinistro, del valore risultante dal contratto Reale Mutua risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo dei suddetti valori. 17.5 OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO L Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il natante salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato da Reale Mutua. 17.6 LIQUIDAZIONE DEL DANNO A MEZZO ARBITRATO Qualora la liquidazione del danno non avvenga mediante accordo diretto fra le Parti, a richiesta di una di esse si procede a mezzo di arbitrato, mediante periti nominati rispettivamente dall Assicurato e da Reale Mutua con apposito atto. Nel caso di disaccordo i periti devono 17
eleggerne un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza. Se una delle Parti non ha provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta viene fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. I periti decidono a maggioranza ed il verbale relativo è impegnativo anche se il perito dissenziente si sia rifiutato di sottoscriverlo. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito mentre quella del terzo fa carico per metà all Assicurato, che conferisce a Reale Mutua la facoltà di liquidare e pagare la spesa prelevandola dall indennizzo dovutogli. 17.7 RELITTI Qualora il natante danneggiato sia da considerarsi relitto, Reale Mutua, anche in deroga a quanto previsto al punto 17.4, ha sempre la facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro. 18
CLAUSOLE VALIDE PER LA SEZIONE DANNI 18 ESTENSIONE TERRITORIALE 18.1. L assicurazione vale per le acque per le quali è operante la garanzia di Responsabilità Civile. Per i danni verificatisi a terra, l assicurazione vale quando il natante si trova sul territorio Svizzero o dei Paesi bagnati dal Mare Mediterraneo. 18.2. Limitatamente alla garanzia Perdita Totale in caso di sinistro verificatosi in uno dei sopraelencati stati esteri la franchigia o il minimo dello scoperto previsti s intende raddoppiato. 19 TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL NATANTE 19.1. Vale quanto disposto nella sezione Responsabilità Civile al punto 7. 19.2. In ogni caso il conguaglio del premio viene effettuato sulla base della tariffa in vigore al momento dell alienazione. 20 MODIFICHE DEL CONTRATTO Qualunque modificazione del contratto non è valida se non risulta da un atto sottoscritto dalle Parti. 21 VARIAZIONE DI RISCHIO Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni nei dati dichiarati in polizza, l Assicurato deve darne immediata comunicazione a Reale Mutua, ferme le disposizioni degli artt. 1897 e 1898 C.C.; si applicano, comunque, le condizioni normative e di premio in vigore all atto della variazione. 22 RINVIO Si estendono inoltre alle garanzie Furto e Rapina, Incendio, Eventi Sociopolitici, Ricorso Vicini e Perdita Totale, in quanto applicabili, i punti 4, 10, 12 e 13 delle Condizioni relative alla Responsabilità Civile. 19
Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 buongiornoreale@realemutua.it Il tuo Agente e Buongiorno Reale: e non sei mai solo Mod. 5136 RCA - ed. 93 - rist. 3/98 - SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI SEDE LEGALE E SOCIALE: VIA CORTE D APPELLO, 11-10122 TORINO (ITALIA) IMPRESA AUTORIZZATA ALL ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL ART. 65 DEL R.D.L. 29/4/1923, N. 966 - CODICE FISCALE: N. PARTITA IVA 00875360018