All articolo 15 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

Documenti analoghi
QUALIFICAZIONE INSTALLATORI FER. Guido Pesaro Responsabile Nazionale CNA Installazione Impianti

30/10/2012. Ciclo di incontri LA SFIDA DELL EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI. Bologna, 29 ottobre Ottobre 2012 A cura di Davide Bonori

A relazione dell'assessore De Santis: Visto:

Normativa FER. Fonti Energetiche Rinnovabili. Trento, 22 novembre 2016

1. Introduzione. 2. Requisiti per l ammissione al corso

Burc n. 120 del 12 Dicembre 2016

ATTO. REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale LA GIUNTA REGIONALE SCHEMA N... NP/6565

R E G I O N E C A L A B R I A G I U N T A R E G I O N A L E

COD. PRATICA: Regione Umbria. Giunta Regionale DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 422 DEL 13/05/2013

DECRETO N Del 21/10/2015

Titoli professionali per addetti stampa nella P.A.

Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Oggetto: Definiti gli standard formativi per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili.

A norma dell'articolo 1 comma 2, gli impianti sono classificati in sette tipologie:

D.M. 37/2008 (pubblicato su G.U. n. 61 del 12/03/08)

Il Vice Presidente Marino Zorzato, di concerto con l'assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue:

FER Fonti Energie Rinnovabili

promozione dell uso dell energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

ELEMENTI TECNICI PER LA GESTIONE DELLE ATTESTAZIONI DI FREQUENZA E DI FREQUENZA CON PROFITTO VALIDE COME ATTESTATI DI ABILITAZIONE

IMPIANTI A BIOMASSA PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI TECNOLOGIE, ETICHETTATURA ENERGETICA, LIBRETTO E CONFORMITÀ. Pianoro, 23 novembre 2015

E ZERO ENERGY BUILDING. Riccione, 15/04/2011

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL CONDUTTORE DI IMPIANTI TERMICI, IN ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 287 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.

MINISTERO DELL'INTERNO

L. 17 agosto 2005, n. 174 (1). Disciplina dell'attività di acconciatore (2). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 settembre 2005, n. 204.

Bollettino Ufficiale n. 48/I-II del 29/11/2016 / Amtsblatt Nr. 48/I-II vom 29/11/

... MRG Allegato "B"

Supplemento straordinario n. 3 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 51

Energy Check Management e Tutela delle Costruzioni

DIRETTIVE REGIONALI IN MATERIA DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN EDILIZIA

SCUOLA, LAVORO, IMPRESA: AL VIA L APPRENDISTATO IN AZIENDA

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Attività Produttive. Attività artigianali Acconciatori. Descrizione

SENATO DELLA REPUBBLICA

Scuola di Lettere e Beni culturali

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

L.R. 23/2005, art. 1 bis B.U.R. 8/9/2010, n. 36. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 agosto 2010, n. 0199/Pres.

APPRENDISTATO I LIVELLO

CONVENZIONE. Il Dipartimento di Scienze Giuridiche DSG e la Scuola di Giurisprudenza dell AlmaMater Studiorum Università di Bologna

Approfondimenti RINNOVO CQC SCADUTA DA OLTRE DUE ANNI: LE DISPOSIZIONI MINISTERIALI

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 8 del

Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca

Nuovo Corso di FORMAZIONE INSTALLATORI IMPIANTI FER - FONTI ENERGIE RINNOVABILI

Installatore, gestore e manutentore di piccoli impianti di energia geotermica

Schema di Decreto ministeriale recante

Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca

Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentato da fonti rinnovabili (FER) Figura professionale

SCUOLA DI ECONOMIA, MANAGEMENT E STATISTICA Sede Di Forlì Corso di Laurea in Economia e Commercio

L'efficienza energetica degli edifici dopo i 3 D.M. 26 giugno 2015 : dalla progettazione alla certificazione energetica

ALLEGATO Alla Delibera di giunta regionale n.

Termotecnica Pompe di Industriale. Gli atti dei convegni e più di contenuti su.

Allegato 2 DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA FORMAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO MECCATRONICO DI AUTORIPARAZIONE

Direzione Centrale Pensioni. Roma, Messaggio n. 105

Legge 208/ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Allegato A Premessa. 1. Percorsi formativi e durata

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 7

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). Art. 1.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

BANDO PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI MAESTRO ARTIGIANO ODONTOTECNICO. Articolo 1 Finalità

Preambolo Il Consiglio regionale

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA In Politiche dell'unione Europea REGOLAMENTO DIDATTICO. Titolo I. Finalità e ordinamento didattico. Art.

Facoltà: MEDICINA E CHIRURGIA Corso: SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE (LM) Ordinamento: DM270

Dott. Alberto Manzo Dirigente della SAQ VI MiPAAF

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTA FORMATIVA REGIONALE NELL AMBITO DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO DI CUI AL D. LGS. 167/2011

Regione Lazio. DIREZIONE LAVORO Atti dirigenziali di Gestione. 24/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N Supplemento n.

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 41

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA. Corso di laurea in Economia e Commercio


Assessorato all Ambiente SPORTELLO INCENTIVI PER IL RISPARMIO ENERGETICO. Detrazioni fiscali del 65% Conto termico Detrazioni fiscali del 50%

Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 24/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Pag.

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN ISTITUZIONI E POLITICHE DEI DIRITTI UMANI E DELLA PACE REGOLAMENTO DIDATTICO. Titolo 1

FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO PROGRAMM. DELL'OFF. FORMAT. E DI ORIENTAMENTO DETERMINAZIONE. Estensore CASCINO STEFANO

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Ministero della Salute Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale

Installatore, gestore e manutentore di piccoli impianti di energia da biomasse

NUOVE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI ATTRAVERSO GLI ALIMENTI. ABOLIZIONE DEL LIBRETTO DI IDONEITA' SANITARIA

Profilo professionale degli assistenti sociali

Responsabile tecnico di tintolavanderia

SCIA - IMPIANTISTICA. ATTIVITA DI IMPIANTISTICA (D.M. 22 gennaio 2008, n D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558)

Decreto legislativo n. 276/03 artt

FINANZA, ASSICURAZIONI E IMPRESA

Modifiche all'articolo 239 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

Per l'accesso al corso di laurea magistrale sono altresì richiesti i seguenti requisiti curriculari:

Decreto Ministeriale del 11 novembre Atti Ministeriali MIURhttp://attiministeriali.miur.it/anno-2011/novembre/dm

Non vi sono indicazioni sulle spese sostenute nel 2008 (per le quali non vi sono quindi modifiche rispetto alla Legge finanziaria 2008 n.

a cura di Emilio Sabatino Roma, 15 luglio 2011 segretario nazionale SISA

PRODUZIONE ENERGETICA DA BIOMASSE

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA. Corso di laurea in Scienze della formazione primaria

L efficienza delle conversioni energetiche delle biomasse

Attività Produttive. ATTIVITA\' PRODUTTIVE NON ARTIGIANALI Lavanderia. Descrizione

L 5 marzo 1990, n Norme per la sicurezza degli impianti pubblicata nella Gazz. Uff. 12 marzo 1990, n. 59

all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile) i quali

Bozza DPCM PRECARI BOZZA 14 NOVEMBRE 2013 BOZZA 3 DICEMBRE 2013 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PROTOCOLLO D INTESA TRA. la REGIONE TOSCANA, la RETE TOSCANA DEI CENTRI PROVINCIALI DI ISTRUZIONE PER ADULTI (CPIA)

Il Ministro della Pubblica Istruzione

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Transcript:

Impianti FER Requisiti di accesso all attività All articolo 15 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 4 - bis). I periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore, di cui all articolo 4, comma 1, lettera d) e comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, danno titolo ad appositi crediti formativi riconosciuti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, concorrendo alla attestazione delle qualifiche e delle competenze secondo le direttive e le specifiche disposizioni regionali relative all esercizio dei crediti di ammissione, in ingresso e in itinere nel sistema regionale della formazione professionale, in conformità agli accordi sanciti in sede di Conferenza 4 ter). I soggetti che, alla data indicata dal comma 2, risultano in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, si considerano installatori qualificati per lo svolgimento delle attività previste dal comma 1, ivi comprese le attività di installazione e di manutenzione straordinaria di impianti a fonti rinnovabili. Il rinnovo dei predetti requisiti tecnico-professionali è subordinato alla frequenza di un corso di aggiornamento, effettuato secondo le modalità individuate nell allegato IV, comma 1, lettera f);

Testo coordinato con le modifiche proposte: Art. 15 Sistemi di qualificazione degli installatori 1. La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. 2. A decorrere dal 1 agosto 2013, i requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 si intendono rispettati quando: a) il titolo di formazione professionale è rilasciato nel rispetto delle modalità di cui ai commi 3 e 4 e dei criteri di cui all'allegato 4 e attesta la qualificazione degli installatori; b) il previo periodo di formazione è effettuato secondo le modalità individuate nell'allegato 4. 3. Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 4. Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri di cui all'allegato 4 e l'omogeneità a livello nazionale, ovvero nel caso in cui le Regioni e le Province autonome non provvedano entro il 31 dicembre 2012, l'enea mette a disposizione programmi di formazione per il rilascio dell'attestato di formazione. Le Regioni e le Province autonome possono altresì stipulare accordi con l'enea e con la scuola di specializzazione in discipline ambientali, di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, per il supporto nello svolgimento delle attività di cui al comma 3. 4 - bis). I periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore, di cui all articolo 4, comma 1, lettera d) e comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, danno titolo ad appositi crediti formativi riconosciuti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, concorrendo alla attestazione delle qualifiche e delle competenze secondo le direttive e le specifiche disposizioni regionali relative all esercizio dei crediti di ammissione, in ingresso e in itinere nel sistema regionale della formazione professionale, in conformità agli accordi sanciti in sede di Conferenza 4 ter). I soggetti che, alla data indicata dal comma 2, risultano in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, si considerano installatori qualificati per lo svolgimento delle attività previste dal comma 1, ivi comprese le attività di installazione e di manutenzione straordinaria di impianti a fonti rinnovabili. Il rinnovo

dei predetti requisiti tecnico-professionali è subordinato alla frequenza di un corso di aggiornamento, effettuato secondo le modalità individuate nell allegato IV, comma 1, lettera f);

Motivazioni L integrazione proposta risulta mirata a riconoscere appositi crediti formativi nell ambito del sistema regionale della formazione professionale, relativi ai periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa maturata nelle imprese abilitate del settore termico, quali requisiti utili da valutare ai fini del conseguimento della nuova qualificazione professionale di installatore introdotta dal D.Lgs n. 28/2011. Al contempo si chiarisce che la nuova disciplina a regime per la qualificazione professionale degli installatori nel settore degli impianti termici di cui al Decreto legislativo n. 28/2011, di attuazione della Direttiva europea 2009/28/CE sulla promozione dell uso dell energia da fonti rinnovabili, si applica nei confronti delle nuove imprese di installazione e che gli installatori che siano già in possesso dei requisiti professionali previsti dalle disposizioni vigenti (il D.M. n. 37/2008) si considerano professionalmente qualificati per lo svolgimento delle attività di installazione ricadenti nella sfera di applicazione della Direttiva europea e del relativo decreto legislativo di attuazione. L attribuzione dei crediti formativi ed il riconoscimento della qualificazione professionale degli installatori già abilitati ai sensi delle norme previgenti, non sono in contrasto con la normativa europea poiché non introducono deroghe né esclusioni rispetto agli obblighi previsti dalla direttiva 2009/28/CE. Il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, recante l attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge Comunitaria 2009 (l. n. 96/2010), definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia ed a tal fine prevede procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare l Art. 15 del decreto, recante Sistemi di qualificazione degli installatori, dispone che la qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a) (laurea in materia tecnica specifica), b) (diploma professionale di secondaria superiore seguito da un periodo di inserimento lavorativo almeno biennale in imprese abilitate del settore ) o c) (titolo o attestato di formazione professionale di competenza regionale seguito da un periodo di inserimento lavorativo almeno quadriennale in imprese abilitate del settore) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Tuttavia, a decorrere dal 1 agosto 2013, il requisito tecnico professionale consistente nell attestato di formazione professionale dovrà conformarsi a nuovi requisiti analiticamente previsti in un apposito Allegato al decreto secondo cui la formazione per il rilascio della qualificazione degli installatori deve comprendere sia la formazione teorica in classe che la pratica sul luogo di lavoro e deve concludersi con un esame in esito al quale viene rilasciato un attestato, comprendente una prova pratica mirante a verificare la corretta installazione di caldaie o stufe a biomassa, di pompe di calore, di sistemi geotermici poco profondi o di sistemi solari fotovoltaici o termici.

In particolare, la norma in esame ha disposto che entro il 31 dicembre 2012 le Regioni e le Province autonome avrebbero dovuto attivare un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedere al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Attualmente alcune Regioni hanno già provveduto a regolamentare i percorsi di formazione finalizzati al conseguimento del relativo attestato di qualificazione professionale sulla base dello standard formativo e professionale definito dalla Conferenza Stato-Regioni. Entrando nel merito del nuovo sistema di qualificazione professionale degli installatori occorre osservare che le varie forme di inserimento lavorativo svolto e maturato nelle imprese abilitate di installazione di impianti termici ai sensi dell art. 4 del D.M. n. 37/2008, non vengono minimamente considerate come esperienze utili ai fini del conseguimento della qualifica professionale prevista dall art. 15 del decreto legislativo in esame. In sostanza: - sia le prestazioni lavorative svolte per un periodo non inferiore a tre anni in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato, successivamente all apprendistato ed al periodo già svolto come operaio qualificato (di cui all art. 4, comma 1, lettera d) del D.M. n. 37/2008), - sia i periodi di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari per un periodo non inferiore a sei anni (di cui all art. 4, comma 2, del D.M. n. 37/2008), non rivestono alcun valore nel nuovo sistema di qualificazione professionale degli installatori introdotto dal decreto legislativo n. 28/2011. Al fine di superare la palese discriminazione derivante dalla rigida impostazione del decreto legislativo citato, si ritiene necessario apportare una integrazione mirata in modo esplicito a riconoscere i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti nell'ambito di imprese di installazione abilitate del settore, al fine di conseguire appositi crediti formativi nell'ambito del sistema regionale della formazione professionale, in conformità agli accordi sanciti in sede di Conferenza Al contempo risulta necessario riconoscere come installatori qualificati per lo svolgimento delle attività di installazione termica di cui al D.Lgs. n. 28/2011, con specifico riferimento alle attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti a fonti rinnovabili, i soggetti che, alla data di attuazione dell articolo 15, vale a dire il 1 agosto 2013, abbiano già conseguito e maturato, in alternativa fra loro, i requisiti tecnico-professionali previsti dall articolo 4 del D.M. n. 37/2008 recante il Regolamento per il riordino delle disposizioni in materia di installazione di impianti negli edifici, sia con riguardo ai diversi titoli, diplomi ed attestati citati dalle lettere a), b) e c), del comma 1 di tale articolo, sia con riferimento alle prestazioni lavorative ed ai periodi di collaborazione tecnica e continuativa svolti presso imprese già abilitate del settore, ai sensi della lettera d) del medesimo comma 1 e del comma 2, del citato articolo 4. Infine, a far data dal 1 agosto 2013, si prevede per l ottenimento del rinnovo della qualifica professionale, l obbligo di frequenza ai corsi di aggiornamento effettuati secondo le modalità individuate nell allegato IV al d.lgs. n. 28/2011, comma 1, lettera f).