Provincia Autonoma di Vojvodina Regione Umbria PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE tra Provincia Autonoma di Vojvodina (Repubblica di Serbia), rappresentata dal Dott. Siniša Lazić Assessore per l economia e Regione Umbria (Repubblica italiana,) rappresentata da Vincenzo Riommi, Assessore per l amministrazione e le risorse finanziarie. Premesso che la Regione Umbria ha partecipato al programma di cooperazione italiana nei Balcani, finanziato (finanziato con i fondi della L. 84/2001, Art. 7/POI), e negli incontri con i rappresentanti delle istituzioni della Provincia autonoma di Vojvodina, (a livello regionale e quello locale) è maturata la reciproca intenzione di intensificare rapporti culturali, sociali ed economici; La Provincia Autonoma di Vojvodina e la Regione Umbria (in seguito chiamate le Parti Contraenti ), consapevoli dei loro comuni interessi di collaborazione e reciproco sostegno; con lo scopo di sostenere la collaborazione interregionale ed internazionale nell ambito del processo di unificazione europea; contribuendo allo sviluppo sociale ed economico delle regioni; convengono quanto segue:
Articolo 1. Finalità Le Parti Contraenti porranno in essere, nell ambito delle rispettive competenze e secondo le procedure previste dai propri ordinamenti, relazioni reciproche ed eventi in ambito economico, sociale e culturale, nonché azioni coordinate per la realizzazione di progetti di partenariato e di interscambio nel quadro delle politiche e dei programmi dell Unione Europea. Articolo 2. Settori Le Parti Contraenti svilupperanno la collaborazione nei seguenti settori: a) rapporti economici: - lo sviluppo della cooperazione e relazioni economiche tra le rispettive realtà delle due regioni (partecipazione alle fiere, mostre ed altre manifestazioni al fine di promuovere prodotti e servizi); - rafforzamento e incoraggiamento della cooperazione tra le PMI; - cooperazione nel settore agrocolturale, tramite interscambio di esperienze, implementazione della tecnologia moderna e la promozione dei prodotti; b) settore ecologico: protezione suolo, aria ed acqua, gestione delle fonti energetiche e degli scarti; b) settore turismo e sport: - sviluppare lo scambio turistico, creare programmi turistici comuni, interscambio nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale (turismo rurale, enogastronomia); - partecipazione alle manifestazioni sportive; c) settore scientifico, culturale e sociale: - stabilire la collaborazione tra le università ed altre istituzioni di formazione, nonché lo scambio degli specialistici scientifici; - scambio di programmi culturali al fine di conoscere meglio le rispettive lingue e il patrimonio storico delle regioni; - incoraggiare la collaborazione tra sindacati e altre associazioni civili. Articolo 3. Forme di collaborazione Le Parti Contraenti si impegnano a sostenere contatti diretti e lo scambio di rappresentanti delle due regioni e di ufficiali delle amministrazioni, con lo scopo di contribuire alla realizzazione del presente Protocollo e dei programmi congiuntamente progettati.
Inoltre si impegnano ad incoraggiare i rapporti di partenariato tra le istituzioni locali, in particolare con le agenzie per lo sviluppo e altre associazioni ed individui interessati nelle forme seguenti: - scambio di informazioni ed esperienze nell interesse comune delle Parti Contraenti; - incontri, seminari, visite di studio e workshop con soggetti di interesse comune per le Parti Contraenti; - partecipazione nei progetti comuni finanziati dai fondi europei; - promuovere azioni nelle relazioni transnazionali e con le istituzioni dell Unione Europea. Articolo 4. Fine e attività Le Parti Contraenti progetteranno regolarmente le attività legate alla consultazione e agli scambi di informazioni sui loro obiettivi e sulle loro attività, allo scopo di assicurare una effettiva collaborazione e un miglior coordinamento delle loro attività. Allo scopo di realizzare il presente Protocollo, le rispettive istituzioni si impegnano a creare progetti annuali per la cooperazione, specificando gli esecutori, il tempo, il luogo ed il modo di finanziamento. Articolo 5. Disposizione finale Il presente Protocollo ha una durata di tre anni. Ciascuna Parte potrà porre fine al Protocollo con effetto a decorrere da tre mesi. Articolo 6. Lingua Le Parti concordano nell uso della lingua inglese come loro lingua di lavoro, nella forma orale e scritta.
Articolo 7. Interpretazione Il presente Protocollo è redatto nella lingua serba, italiana e inglese in due copie originali per ciascuna lingua, tutti i testi fanno ugualmente fede. In caso di qualche contrasto nella interpretazione, la versione in lingua inglese sarà la sola risolutiva. Articolo 8. Controversie Qualsiasi controversia nei riguardi della interpretazione e realizzazione del presente Protocollo viene risolta dalle Parti nel modo amichevole. Articolo 9. Entrata in vigore La presente Intesa acquista efficacia dalla data della sua firma. Firmato il 1 settembre 2006, in Novi Sad Assessore regionale per l economia Assessore per l amministrazione e le risorse Siniša Lazić Vincenzo Riommi
ADDENDUM Le Parti convengono di aggiungere al presente protocollo di collaborazione, conformemente alle procedure previste nei rispettivi ordinamenti, le seguenti modifiche: 1. Premesse Prima delle parole convengono quanto segue: aggiungere: nel pieno del rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché degli obblighi internazionali e di quelli che derivano all Italia dalla sua appartenenza all Unione Europea, 2. Articolo 1 Dopo le parole previste dai propri ordinamenti, aggiungere:.. nel rispetto degli obblighi internazionali e comunitari, 3. Articolo 2 il punto b) è sostituito come segue: b) valorizzazione dell ambiente e politiche di programmazione delle infrastrutture, 4. Articolo 4 Al 2 comma, va aggiunto quanto segue: Qualora detti progetti per le caratteristiche formali e di contenuto siano identificabili con vere e proprie intese saranno soggette, per la parte italiana, alle procedure previste dall art. 6, comma 2, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 Disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 5. Articolo 5 In fondo, aggiungere: L Ambasciata d Italia in Belgrado e l Ambasciata di Serbia a Roma verranno tempestivamente informate delle iniziative programmate dalla Parti in applicazione del presente Protocollo di collaborazione nei rispettivi territori di accreditamento. Firmato il 1 settembre 2006, in Novi sad
Siniša Lazić Assessore regionale per l economia Vincenzo Riommi Assessore per l amministrazione e le risorse