Il futuro è molto aperto, e dipende da noi tutti. Dipende da ciò che voi e io e molti altri uomini fanno e faranno, oggi, domani e dopodomani. Dipende da come vediamo il mondo e da come valutiamo le possibilità del futuro che sono aperte. (Karl Popper) 1
Secondo il disegno di Legge Regione Veneto le IPAB potranno trasformarsi in: APSP: Aziende Pubbliche per i Servizi alle Persone Persone giuridiche di diritto privato (Fondazioni) 2
Orientamento n. 88 del 07 ottobre 2014 Le IPAB sono da ricomprendersi nella categoria degli enti pubblici non economici di livello regionale tenuto conto che hanno personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono funzioni amministrative e che sono riconosciuti ad amministrazioni pubbliche poteri di nomina dei componenti degli organi di cui sono composte. La suddetta previsione si applica anche con riferimento alle A.S.P., nei casi in cui mantengono la personalità giuridica di diritto pubblico. Per quanto riguarda, invece, le associazioni o le fondazioni devono essere individuate caso per caso le caratteristiche, eventualmente, pubblicistiche dei suddetti enti. 3
Definizione di «organismi di diritto pubblico» gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche: a) sono istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; b) sono dotati di personalità giuridica; c) sono finanziati per la maggior parte dallo Stato; o la loro gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; 4
Parere AVCP AG 41/2010 del 10 febbraio 2011 La natura ambigua delle IPAB trasformate in Fondazione Le novità introdotte dalla riforma di settore in ordine alla trasformazione obbligatoria delle IPAB in ASP o in associazioni/fondazioni, consentono quindi di ritenere in parte superato l indirizzo dell Autorità sopra richiamato, che include tout court dette istituzioni nel novero degli organismi di diritto pubblico, poiché se, le caratteristiche di questi ultimi sembrano permanere nelle ASP ( ) si ritiene vadano invece indagate caso per caso nelle istituzioni trasformate in associazioni/fondazioni. 5
Il fatto che si tratti di personalità giuridica di diritto privato non è ostativo al riconoscimento della natura di organismo di diritto pubblico, come ha chiarito la Corte di giustizia che, nella sentenza del 15 maggio 2003, causa C-214/00 Quanto al requisito del soddisfacimento di esigenze di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, le ex IPAB trasformate in fondazioni/associazioni non hanno scopo di lucro e perseguono scopi di utilità sociale, utilizzando tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica. 6
Più incerto appare l esito della valutazione della sussistenza del requisito della dominanza pubblica nelle forme alternative del finanziamento maggioritario, del controllo della gestione o della nomina dei componenti degli organismi di amministrazione, direzione o vigilanza in misura non inferiore alla metà da parte dello Stato o di altri enti pubblici ( ) che andrà pertanto accertato caso per caso. 7
FAQ ANAC 1.3 La normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza si applica anche alle fondazioni? La normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza si applica anche alle fondazioni che rientrano nella categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico, in considerazione anche di quanto precisato dal Piano nazionale anticorruzione. 8
L affidamento dei servizi socio sanitari nella nuova direttiva Soglia comunitaria speciale a 750.000 euro Obbligo di rispetto del principio di trasparenza tramite pubblicazione di un bando o di un avviso Obbligo del rispetto del principio di parità di trattamento per tramite della scelta della migliore offerta 9
Articolo 76 Principi per l aggiudicazione degli appalti 1. Gli Stati membri introducono norme a livello nazionale per l aggiudicazione degli appalti ai sensi delle disposizioni del presente capo, al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Gli Stati membri sono liberi di determinare le norme procedurali applicabili fintantoché tali norme consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione. 10
2. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici possano prendere in considerazione le necessità di garantire la qualità, la continuità, l accessibilità, anche economica, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l innovazione. Gli Stati membri possono altresì prevedere che la scelta del prestatore di servizi avvenga sulla base dell offerta che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto dei criteri di qualità e sostenibilità dei servizi sociali. 11
La legittimità delle gare riservate Articolo 77 Appalti riservati per determinati servizi 1. Gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici possano riservare ad organizzazioni il diritto di partecipare alle procedure per l aggiudicazione di appalti pubblici esclusivamente per i servizi sanitari, sociali e culturali di cui all articolo 74 identificati con i codici 12
2. Un organizzazione di cui al paragrafo 1 deve soddisfare tutte le seguenti condizioni: a) il suo obiettivo è il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al paragrafo 1; b) i profitti sono reinvestiti al fine di conseguire l obiettivo dell organizzazione. c) le strutture di gestione o proprietà dell organizzazione che esegue l appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi d) l amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all organizzazione un appalto per i servizi in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre anni. 3. La durata massima del contratto non supera i tre anni. 13
Avv.Vittorio Miniero Studio legale in Bologna, Viale Aldini 28, 40136 e-mail: toto@appaltiamo.it Sito web: www.appaltiamo.it 14