BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del 10.3.1979 Iscrizione al ROC n. 10512 dell 1.10.2004 - Indirizzo della Redazione: Trento, via Gazzoletti 2 Direttore dell'ufficio: Hedwig Kapeller AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom 10.3.1979 Eintragung im ROC Nr. 10512 vom 1.10.2004 - Adresse der Redaktion: Trient, via Gazzoletti 2 Amtsdirektorin: Hedwig Kapeller ANNO 66 66. JAHRGANG PARTE PRIMA E SECONDA ERSTER UND ZWEITER TEIL BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT DELLA REGIONE AUTONOMA DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL N./Nr. 20 maggio 2014 20 20. Mai 2014 SOMMARIO INHALTSVERZEICHNIS Anno 2014 Jahr 2014 PARTE 1 Leggi Provincia Autonoma di Trento [91452] LEGGE PROVINCIALE del 14 maggio 2014, n. 3 Modificazioni della legge urbanistica provinciale e di disposizioni connesse e della legge provinciale sui trasporti... P. 8 Decreti Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige [91409] DECRETO ASSESSORILE del 24 aprile 2014, n. 137/34.2 Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa "Cop4Life sociaetà cooperativa" con sede a Bolzano, Via Galilei, 2/E, ai sensi dell'articolo 2545-septesdecies del Codice Civile... P. 59 [91500] DECRETO ASSESSORILE del 24 aprile 2014, n. 138/34.2 Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa "Kaos società cooperativa sociale Onlus" con sede a Bolzano, Via Galilei, 4/a ai sensi dell'articolo 2545- septesdecies del Codice Civile con nomina del commissario liquidatore.... P. 62 1. TEIL Gesetze Dekrete Autonome Provinz Bozen - Südtirol [91409] DEKRET DES LANDESRATES vom 24. April 2014, Nr. 137/34.2 Auflösung durch eine behördliche Maßnahme der Genossenschaft "Coop4Life Gen.", mit Sitz in Bozen, Galilei-Straße 2/E, im Sinne des Artikels 2545- septsdecies des Zivilgesetzbuches... S. 59 [91500] DEKRET DES LANDESRATES vom 24. April 2014, Nr. 138/34.2 Auflösung durch eine behördliche Maßnahme der Genossenschaft "Kaos Sozialgen. Onlus" mit Sitz in Bozen Galileistraße, 4/a im Sinne des Artikels 2545- septesdecies des Zivilgesetzbuches mit Ernennung des Liquidationskommissärs... S. 62

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 2 [91454] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 5 maggio 2014, n. 128/1.1 Associazione Happy Divers con sede in Laives; Cancellazione dal registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale... P. 65 [91456] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 5 maggio 2014, n. 129/1.1 Associazione "Clowndoctors Südtirol - Alto Adige" con sede in Brunico, rione Peter Anich n. 11/A - riconoscimento della personalità giuridica privata ed iscrizione al registro provinciale delle persone giuridiche di diritto privato.... P. 66 [91455] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 5 maggio 2014, n. 130/1.1 Associazione "Jugenddienst Bozen-Land" con sede in Bolzano - riconoscimento della personalità giuridica privata ed iscrizione al registro provinciale delle persone giuridiche di diritto privato.... P. 67 [91382] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 7 maggio 2014, n. 16 Regolamento di esecuzione sulla valorizzazione dei servizi volontari in provincia di Bolzano... P. 68 [91509] DECRETO ASSESSORILE del 8 maggio 2014, n. 67-30.1 Sdemanializzazione di terreni appartenenti al demanio idrico nell'ambito del rio di Tesido, C.C. Tesido, Comune di Monguelfo.... P. 89 [91364] DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE del 9 maggio 2014, n. 198/19.3 Istituzione della Commissione in base all'articolo 5 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 14 febbraio 2014, presso la Ripartizione Lavoro... P. 90 [91496] DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE del 14 maggio 2014, n. 158/34.2 Variazione all'elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale aventi sede legale in provincia di Bolzano. P. 92 [91497] DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE del 14 maggio 2014, n. 159/34.2 Elenco degli enti e delel aziende di credito a caratterer egionale aventi sede legale in provincia di Bolzano (riferito alla data 31.12.2013).... P. 93 [91454] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 5. Mai 2014, Nr. 128/1.1 Verein Happy Divers mit Sitz in Leifers; Streichung aus dem Landesverzeichnis der Organisationen zur Förderung des Gemeinwesens... S. 65 [91456] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 5. Mai 2014, Nr. 129/1.1 Verein Clowndoctors Südtirol - Alto Adige, mit Sitz in Bruneck, Peter-Anich- Siedlung Nr. 11/A - Anerkennung als juristische Person des Privatrechtes und Eintragung in das Landesregister der juristischen Personen des Privatrechtes.... S. 66 [91455] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 5. Mai 2014, Nr. 130/1.1 Verein Jugenddienst Bozen-Land, mit Sitz in Bozen - Anerkennung als juristische Person des Privatrechtes und Eintragung in das Landesregister der juristischen Personen des Privatrechtes.... S. 67 [91382] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 7. Mai 2014, Nr. 16 Durchführungsverordnung zur Förderung der freiwilligen Dienste in Südtirol... S. 68 [91509] DEKRET DES LANDESRATES vom 8. Mai 2014, Nr. 67-30.1 Ausgliederung von Grundstücken aus dem öffentlichen Wassergut im Bereich des Taistnerbaches, K.G. Taisten, Gemeinde Welsberg.... S. 89 [91364] DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS vom 9. Mai 2014, Nr. 198/19.3 Einsetzung der Kommission gemäß Artikel 5 des Dekretes des Ministeriums für Arbeit und Sozialpolitik vom 14. Februar 2014, bei der Abteilung Arbeit... S. 90 [91496] DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS vom 14. Mai 2014, Nr. 158/34.2 Änderung des Verzeichnisses der Kreditkörperschaften und -anstalten regionalen Charakters in Südtirol.... S. 92 [91497] DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS vom 14. Mai 2014, Nr. 159/34.2 Verzeichnis der Kreditkörperschaften und - anstalten regionalen Charakters mit Rechtssitz in Südtirol (bezogen auf den 31. Dezember 2013).... S. 93

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 3 [91553] DECRETO ASSESSORILE del 15 maggio 2014, n. 239/31.2 Disposizioni provinciali per la promozione di vino sui mercati dei Paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 1308/2013 - campagna 2014/2015... P. 100 [91541] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 16 maggio 2014, n. 17 Temporaneo adeguamento della struttura dirigenziale dell Amministrazione provinciale... P. 104 [91540] DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE del 16 maggio 2014, n. 212/19.3 Ricostituzione della commissione provinciale per l'integrazione della retribuzione in agricoltura... P. 114 [91539] DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE del 16 maggio 2014, n. 213/19.3 Ricostituzione della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni (trattamento ordinario)... P. 118 [91553] DEKRET DES LANDESRATES vom 15. Mai 2014, Nr. 239/31.2 Landesbestimmungen zur Absatzförderung von Wein auf Drittlandsmärkten im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1308/2013 - Weinjahr 2014/2015... S. 100 [91541] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 16. Mai 2014, Nr. 17 Vorübergehende Anpassung der Führungsstruktur der Landesverwaltung... S. 104 [91540] DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS vom 16. Mai 2014, Nr. 212/19.3 Neueinsetzung der Landeskommission für die Lohnergänzung in der Landwirtschaft. S. 114 [91539] DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS vom 16. Mai 2014, Nr. 213/19.3 Neueinsetzung der Landeskommission für die ordentliche Lohnausgleichskasse... S. 118 Deliberazioni Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige [91386] DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA TRASFORMAZIONE DI BOSCO, VERDE AGRICOLO, PRATO E PASCOLO ALBERATO O VERDE ALPINO del 14 marzo 2014, n. 32/14 Comune di Tires: modifica del piano paesaggistico trasformazione da bosco in zona agricola e da zona agricola in bosco in base alla deliberazione della Giunta comunale del 30/01/2014, n. 50... P. 122 [91383] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 15 aprile 2014, n. 450 Approvazione dei criteri per l assistenza specialistica indiretta di cui all articolo 34 comma 1 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 e revoca della delibera provinciale n. 1687 del 12 novembre 2012.... P. 124 [91469] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 29 aprile 2014, n. 466 Comune di Velturno: Approvazione di una modifica al piano urbanistico nella Frazione Caerna - Delibera consiliare n. 8 del 17.3.2014... P. 132 Beschlüsse Autonome Provinz Bozen - Südtirol [91386] BESCHLUSS DER KOMMISSION FÜR DIE UMWIDMUNG VON WALD, LANDWIRTSCHAFTLICHEM GRÜN, BESTOCKTER WIESE UND WEI- DE ODER ALPINEM GRÜNLAND vom 14. März 2014, Nr. 32/14 Gemeinde Tiers: Änderung des Landschaftsplanes Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet und von Landwirtschaftsgebiet in Wald gemäß Beschluss des Gemeindeausschusses vom 30.01. 2014, Nr. 50... S. 122 [91383] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 15. April 2014, Nr. 450 Genehmigung der Kriterien für die indirekte fachärztliche Betreuung laut Artikel 34 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7 und Widerruf des Landesbeschlusses Nr. 1687 vom 12. November 2012.... S. 124 [91469] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 29. April 2014, Nr. 466 Gemeinde Feldthurns: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan in der Fraktion Garn - Ratsbeschluss Nr. 8 vom 17.3.2014... S. 132

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 4 [91468] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 29 aprile 2014, n. 468 Comune di Naz-Sciaves: Approvazione di una modifica al piano urbanistico nel C.C. Rasa con una condizione d ufficio Delibera consiliare n. 21 del 18.04.2013... P. 134 [91501] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 29 aprile 2014, n. 469 Comune di Rio di Pusteria: Approvazione parziale di varianti al piano urbanistico nel C.C. Valles con modifiche e prescrizioni d ufficio - Delibera consiliare n. 56 del 25/10/2012... P. 136 [91542] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 13 maggio 2014, n. 511 Comune di Vandoies: cambiamento di destinazione dell'ex sito per impianti di telecomunicazione della RAS n. 435 da zona per attrezzature collettive in zona di verde agricolo. Modifica d'ufficio del piano urbanistico - approvazione definitiva.... P. 141 [91458] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 13 maggio 2014, n. 517 Programma 2014 e programma pluriennale 2014-2016 relativo ad interventi dell'amministrazione provinciale in materia gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 12 della Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4... P. 143 [91459] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 13 maggio 2014, n. 518 Programma di finanziamento 2014 e programma pluriennale 2014-2016 per la realizzazione delle reti fognarie e dei relativi impianti di depurazione... P. 153 [91460] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 13 maggio 2014, n. 530 Fenomeni franosi nel febbraio 2014 nella zona industriale di Sinigo, Comune di Merano - Delimitazione della zona colpita da grave calamità pubblica... P. 165 [91498] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 13 maggio 2014, n. 539 Registrazione del codice di esenzione ticket per indigenti nella banca dati nazionale dei cittadini del Sistema tessera sanitaria... P. 169 [91468] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 29. April 2014, Nr. 468 Gemeinde Natz-Schabs: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan in der K.G. Raas mit einer Auflage von Amts wegen - Ratsbeschluss Nr. 21 vom 18.04. 2013... S. 134 [91501] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 29. April 2014, Nr. 469 Gemeinde Mühlbach: Teilweise Genehmigung mit Änderungen und Vorschriften von Amts wegen von Abänderungen zum Bauleitplan in der K.G. Vals - Ratsbeschluss Nr. 56 vom 25.10.2012... S. 136 [91542] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 13. Mai 2014, Nr. 511 Gemeinde Vintl: Umwidmung des ehemaligen Senderstandortes Nr. 435 der RAS von Zone für öffentliche Einrichtungen in Landwirtschaftsgebiet. Abänderung des Bauleitplanes von Amts wegen - endgültige Genehmigung.... S. 141 [91458] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 13. Mai 2014, Nr. 517 Programm 2014 und Mehrjahresprogramm 2014-2016 betreffend Maßnahmen der Landesverwaltung im Bereich Abfallbewirtschaftung gemäß Art. 12 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4... S. 143 [91459] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 13. Mai 2014, Nr. 518 Finanzierungsprogramm 2014 und Mehrjahresprogramm 2014-2016 für den Bau von Kanalisationen und der entsprechenden Kläranlagen... S. 153 [91460] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 13. Mai 2014, Nr. 530 Felsstürze im Februar 2014 im Gewerbegebiet von Sinich, Gemeinde Meran - Abgrenzung Katastrophengebiet... S. 165 [91498] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 13. Mai 2014, Nr. 539 Eintragung des Kodex für die Ticketbefreiung für Bedürftige in die gesamtstaatliche Datenbank der Bürger des Systems der Gesundheitskarte... S. 169

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 5 Comuni in provincia di Bolzano Comune di Fortezza [91413] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 8 aprile 2014, n. 8 Modifica dello statuto comunale... P. 172 Provincia Autonoma di Trento Gemeinden der Provinz Bozen Gemeinde Franzensfeste [91413] GEMEINDERATSBESCHLUSS vom 8. April 2014, Nr. 8 Änderung der Gemeindesatzung... S. 172 [91384] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 28 marzo 2014, n. 436 Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.... P. 199 [91457] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 9 maggio 2014, n. 688 Legge provinciale n. 4 del 3 marzo 2010 e s.m. - Articolo 15 (Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti) - Domanda di data 27 settembre 2013, relativa alla I variante al progetto di riqualificazione insediativa con demolizione e ricostruzione dell'edificio contraddistinto dalla p.ed. 1234 in C.C. Arco - Comune di Arco - richiedente Industria Vinicola San Nazaro s.r.l. (legale rappresentante Denti Giuseppina), già approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2304 del 26.10.2012 - ACCOLGIMENTO CONDI- ZIONATO. Prot. n. 114/14cdz... P. 202 [91448] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 9 maggio 2014, n. 705 Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 - articolo 9 - Proroga dell'efficacia della valutazione positiva di impatto ambientale del progetto "Impianto idroelettrico sul torrente Maso di Calamento", nel Comune di Telve, disposta con deliberazione di Giunta provinciale n. 1048 di data 8 maggio 2009.... P. 205 [91449] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 9 maggio 2014, n. 706 Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 - articolo 9 - Proroga dell'efficacia della valutazione positiva di impatto ambientale del progetto "Impianto idroelettrico sul torrente Maso di Spinelle" nei Comuni di Telve e Scurelle, disposta con deliberazione di Giunta provinciale n. 1133 di data 15 maggio 2009.... P. 206

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 6 [91450] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 9 maggio 2014, n. 707 Artt. 66 e 67-bis T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. - Localizzazione nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti dell'impianto di stoccaggio di rifiuti urbani della ditta F.lli Bonora Srl, nel Comune di Arco.... P. 207 [91451] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 9 maggio 2014, n. 708 L.P. 29 agosto 1988, n. 28 - Progetto definitivo "Ampliamento stabilimento Glacier Vandervell Italy, linea produttiva galvanica loc. Gardolo di Trento", nel Comune di Trento, proposto dalla ditta Glacier Vandervell Italy Srl - Valutazione favorevole con prescrizioni.... P. 208 Consiglio della Provincia Autonoma di Trento Comitato provinciale per le comunicazioni [91398] CONSIGLIO PROVINCIALE - COMITATO PROV.LE PER LE COMUNICAZIONI - TRENTO del 9 maggio 2014, n. 1 Definizione della controversia XXXXX/TELECOM ITALIA YYY... P. 210 [91399] CONSIGLIO PROVINCIALE - COMITATO PROV.LE PER LE COMUNICAZIONI - TRENTO del 9 maggio 2014, n. 2 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXXX/H3G YYY... P. 214 Disposizioni - determinazioni Provincia Autonoma di Trento [91502] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 17 aprile 2014, n. 11 Approvazione delle modifiche allo statuto dell'associazione "CREATE- NET (Center for Research And Telecomunication Experimentation for NETworked communities)".... P. 218 Bestimmungen [91385] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 13 maggio 2014, n. 9 Controllo dell identificativo anagrafico dei soggetti titolari di diritti presenti nel sistema del Libro fondiario lettera Z. Attuazione della Delibera della Giunta Provinciale n. 1180 di data 8 giugno 2012... P. 219

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 7 PARTE 2 Ordinanze, sentenze e ricorsi Stato - Provincia Autonoma di Bolzano [91453] PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA del 10 marzo 2014, n. 40 RIPUBBLICAZIONE NELLA LINGUA TEDESCA Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 2, comma 1, 12 e 23, commi 2 e 10, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 - Legge finanziaria 2013)... P. 221 Stato 2. TEIL Erkenntnisse, Urteile, Rekurse und Beschlüsse Staat - Autonome Provinz Bozen/Südtirol [91453] VOM PRÄSIDENTEN DES VERFASSUNGSGERICHTSHOFS VERFÜG- TE VERÖFFENTLICHUNG - ERKENTNISS vom 10. März 2014, Nr. 40 WIEDERVERÖFFENTLICHUNG IN DEUTSCHER SPRACHE Erkenntnis im Verfahren über die Verfassungsmäßigkeit des Art. 1 Abs. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, des Art. 2 Abs. 1, des Art. 12 sowie des Art. 23 Abs. 2 und 10 des Landesgesetzes der Autonomen Provinz Bozen vom 20. Dezember 2012, Nr. 22 (Bestimmungen über das Erstellen des Haushaltes für das Finanzjahr 2013 und für den Dreijahreszeitraum 2013-2015 Finanzgesetz 2013)... S. 221 [91360] ORDINANZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO del 4 febbraio 2014, n. 93 Ordinanza del 5 febbraio 2014 emessa dal Tribunale di Trento nel procedimento civile promosso da S.O. e/provincia autonoma di Trento. Tribunale Straniero - Norme della Provincia autonoma di Trento - Interventi assistenziali a favore di invalidi civili - Condizione - Titolarità della carta di soggiorno (Depositata in Cancelleria il 5 febbraio 2014)... P. 238

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 ID - 91452 8 LEGGE PROVINCIALE,A 4,l'Mc:1. ~ 0 2.DA 11, n. 3 Modificazioni della legge urbanistica provinciale e di disposizioni connesse e della legge provinciale sui trasporti INDICE Capo I - Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale), e di disposizioni connesse Art. 1 - Modificazione de/l'artico/o 7 della legge urbanistica provincia/e Art. 2 - Modificazioni de/l'artico/o 8 della legge urbanistica provincia/e Art. 3 - Modificazioni dell'artico/o 22 della legge urbanistica provincia/e Art. 4 - Modificazioni de/l'artico/o 23 della legge urbanistica provinciale Art. 5 - Modificazione dell'articolo 25 bis della legge urbanistica provincia/e Art. 6 - Modificazione de/l'artico/o 29 della legge urbanistica provinciale Art. 7 - Sostituzione de/l'artico/o 31 della legge urbanistica provinciale Art. 8 - Modificazione dell'artico/o 32 della legge urbanistica provincia/e Art. 9 - Modificazioni dell'articolo 33 della legge urbanistica provinciale Art. 1 O - Modificazioni dell'artico/o 34 della legge urbanistica provinciale Art. 11 - Modificazioni dell'articolo 35 della legge urbanistica provincia/e Art. 12 - Modificazioni dell'articolo 38 della legge urbanistica provinciale Art. 13 - Modificazioni dell'artico/o 42 della legge urbanistica provinciale Art. 14 - Modificazione dell'artico/o 43 della legge urbanistica provinciale Art. 15 - Modificazioni dell'artico/o 44 della legge urbanistica provinciale Art. 16 - Modificazioni dell'artico/o 46 della legge urbanistica provinciale Art. 17 - Modificazione dell'articolo 51 della legge urbanistica provinciale Art. 18 - Modificazioni dell'articolo 62 della legge urbanistica provinciale Art. 19 - Modificazione dell'articolo 66 della legge urbanistica provinciale Art. 20 - Modificazione dell'articolo 68 della legge urbanistica provinciale Art. 21 - Modificazione de/l'artico/o 70 della legge urbanistica provinciale Art. 22 - Modificazioni dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale Art. 23 - Modificazione de/l'articolo 97 della legge urbanistica provinciale Art. 24 - Modificazione dell'articolo 101 della legge urbanistica provincia/e Art. 25 - Modificazione dell'artico/o 102 della legge urbanistica provinciale Art. 26 - Modificazione dell'artico/o 112 della legge urbanistica provincia/e Art. 27 - Modificazione dell'artico/o 113 della legge urbanistica provinciale Art. 28 - Modificazioni dell'articolo 123 della legge urbanistica provinciale Art. 29 - Modificazione dell'articolo 146 della legge urbanistica provinciale

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 9-2- Art. 30 - Modificazioni dell'articolo 148 della legge urbanistica provinciale Art. 31 - Modificazione dell'articolo 149 della legge urbanistica provinciale Art. 32 - Modificazioni de/l'articolo 70 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, in materia di urbanistica Art. 33 - Modificazione d~l/'articolo 61 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 201 O, n. 18-50/Leg, concernente "Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)" Art. 34 - Disposizioni transitorie Capo Il - Modificazioni della legge provincia/e 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti) Art. 35 - Modificazioni dell'artico/o 16 bis della legge provinciale sui trasporti IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga la seguente legge: Capo I Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale), e di disposizioni connesse Art. 1 Modificazione dell'articolo 7 della legge urbanistica provincia/e 1. Nel comma 4 dell'articolo 7 della legge urbanistica provinciale le parole: "non inferiore a due e non superiore a quattro ed è integrata da" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a cinque e non superiore a sette e include".. Art. 2 Modificazioni dell'articolo 8 della legge. urbanistica provinciale 1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 della legge urbanistica provinciale è sostituita dalla seguente: "a) esprimono pareri sulla coerenza del piano regolatore generale e delle relative varianti con il piano territoriale della comunità o con i relativi stralci, per la partecipazione della comunità alla conferenza di pianificazione prevista dall'articolo 31 ;". 2. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 della legge urbanistica provinciale, dopo le parole: "esprimono pareri obbligatori sulla qualità architettonica dei piani attuativi" sono inserite le seguenti: ", degli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione". 3. Nel comma 3 dell'articolo 8 della legge urbanistica provinciale le parole: "Per gli interventi che richiedono il parere obbligatorio della CPC ai sensi del comma 2, lettera c ), si prescinde dal parere della commissione edilizia." sono sostituite dalle seguenti: "P.er gli

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 10-3 - interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, previsti dall'articolo 99, comma 1, lettera e), il parere della CPC valuta la coerenza del progetto di ristrutturazione anche rispetto alle previsioni tipologiche e architettoniche stabilite dal piano regolatore generale, con particolare riferimento alla valenza urbana dell'edificio, ai caratteri dei fronti principali e alla presenza. di particolari elementi di pregio. Per gli interventi che richiedono il parere obbligatorio della CPC ai sensi del comma 2, lettera c ), si prescinde dal parere della commissione edilizia." Art. 3 Modificazioni dell'articolo 22 della legge urbanistica provinciale 1. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente: "3. Se non raggiunge l'accordo con tutti i comuni la comunità può adottare comunque il piano territoriale, sé l'accordo è stipulato da un numero di comuni che rappresenta almeno il 50 per cento della popolazione e dei comuni. Quando il piano territoriale delle comunità modifica le previsioni del piano urbanistico provinciale, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, la Provincia partecipa alla conferenza per verificare la coerenza dei criteri e degli indirizzi generali proposti nell'accordo-quadro rispetto ai contenuti fondamentali del piano urbanistico provinciale, e stipula l'accordo-quadro di programma." 2. Nel comma 4 dell'articolo 22 della legge urbanistica provinciale le parole: "e con le altre comunità interessate" sono soppresse. Art. 4 Modificazioni dell'artico/o 23 della legge urbanistica provincia/e 1. Nel comma 3 dell'articolo 23 della legge urbanistica provinciale le parole: "entro centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni". 2. I commi 5 e 5 bis dell'articolo 23 della legge urbanistica provinciale sono abrogati.. Art. 5 Modificazione de/l'artico/o 25 bis della legge urbanistica provinciale 1. Il comma 5 dell'articolo 25 bis della legge urbanistica provinciale è abrogato. Art. 6 Modificazione de/l'artico/o 29 della legge urbanistica provincia/e 1. Dopo la lettera h) del comma 3 dell'articolo 29 della legge urbanistica provinciale è inserita la seguente: "h bis) la perimetrazione delle aree agricole, in adeguamento al piano urbanistico provinciale e al piano territoriale della comunità, se approvato, e la definizione della relativa disciplina sotto il profilo dei parametri edilizi e della tutela delle colture agricole locali;". Art. 7. Sostituzione dell'artico/o 31 della legge urbanistica provinciale 1. L'articolo 31 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 11-4- "Art. 31 Adozione del piano regolatore generale 1. Preliminarmente all'avvio del procedimento di adozione del piano regolatore generale, il comune pubblica un avviso, indicando gli obiettivi che intende perseguire, su un quotidiano locale e, per trenta giorni, nell'albo pretorio del comune, nel sito internet del comune o nel sito internet del Consorzio dei comuni trentini. Nel periodo di pubblicazione chiunque può presentare proposte non vincolanti, a fini meramente collaborativi. Il comune può prevedere ulteriori forme di pubblicità e di partecipazione. 2. Decorso il periodo di pubblicazione previsto dal comma 1, il comune elabora il progetto di piano, tenendo conto degli eventuali accordi tra soggetti pubblici e privati previsti dall'articolo 30. Per l'elaborazione del progetto di piano il comune può avvalersi dei dati conoscitivi del sistema informativo ambientale e territoriale (SIAT) e del supporto della struttura provinciale competente in materia di urbanistica; inoltre può organizzare appositi confronti istruttori con le strutture provinciali competenti per gli aspetti concernenti la pericolosità, la mobilità e l'assetto idrogeologico e forestale. 3. Il comune adotta in via preliminare il piano regolatore generale e pubblica l'avviso relativo all'adozione del piano e alla possibilità di consultare il piano e la documentazione che lo compone, con le modalità previste dal comma 1. Contestualmente il comune deposita il piano presso gli uffici comunali, a disposizione del pubblico, per sessanta giorni consecutivi. Il piano è trasmesso tempestivamente alla struttura,provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio e, se è stato approvato il piano territoriale della comunità o il relativo stralcio, alla comunità. 4. Nel termine previsto dal comma 3 chiunque può presentare osservazioni sul piano nel pubblico interesse. Entro venti giorni dal medesimo termine il comune pubblica nel sito internet del comune o nel sito internet del Consorzio dei comuni trentini l'elenco degli articoli delle norme di attuazione del piano interessati dalle osservazioni pervenute e una planimetria con l'indicazione delle parti di territorio oggetto di osservazioni. Contestualmente alla pubblicazione le osservazioni pervenute sono messe a disposizione del pubblico presso gli uffici comunali. Nei successivi venti giorni chiunque può presentare ulteriori osservazioni correlate alle osservazioni pubblicate dal comune. I termini previsti da questo comma sono perentori. 5. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio verifica la coerenza del piano regolatore adottato con il piano urbanistico provinciale e con il piano territoriale della comunità o con i relativi stralci, se approvati; inoltre acquisisce i pareri delle altre strutture o amministrazioni interessate dalle scelte pianificatorie, entro novanta giorni dalla data di ricevimento del piano, fatte salve le ipotesi di sospensione previste dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa). 6. Per i fini del comma 5 ed entro il termine perentorio ivi previsto la struttura provinciale competente indice una conferenza di pianificazione cui partecipano il comune proponente, la 1..,omunità, nei casi previsti dal comma 3, e le altre strutture, enti e amministrazioni interessati dalle scelte pianificatorie, attraverso rappresentanti legittimati a esprimere la volontà della struttura o dell'ente di appartenenza. La conferenza considera le posizioni espresse e, a seguito della ponderazione degli interessi e della verifica della coerenza del piano regolatore generale rispetto al piano urbanistico provinciale e al piano territoriale della comunità, si esprime con un unico parere conclusivo. I dissensi delle amministrazioni e delle strutture provinciali preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del vincolo e del pericolo idrogeologico, del patrimonio storicoartistico e della tutela della salute e della pubblica incolumità sono resi in forma esplicita nella conferenza. Si considera acquisito l'assenso dell'ente, della struttura o dell'amministrazione che non ha partecipato alla conferenza o il cui rappresentante non ha espresso definitivamente nella conferenza la volontà della struttura o dell'amministrazione rappresentata. 7. Il comune modifica il piano regolatore generale per adeguarlo alle prescrizioni e alle indicazioni di carattere orientativo contenute nel parere adottato ai sensi del comma 6, e decide in

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 12-5 - merito alle osservazioni pervenute in relazione ai contenuti del piano approvato preliminarmente, apportando al piano le conseguenti modifiche e garantendo comunque la coerenza con il parere espresso dalla conferenza., 8. Il comune procede all'adozione definitiva del piano nel termine perentorio di centoventi giorni dalla ricezione del par~re espresso ai sensi del comma 6, senza un nuovo deposito. La deliberazione di adozione definitiva è motivata anche in relazione alle osservazioni pervenute e non accolte. La mancata adozione definitiva del piano entro il termine previsto comporta l'estinzione di diritto del procedimento. 9. Il comune trasmette il piano alla Giunta provinciale per la successiva approvazione." Art. 8 Modificazione de/l'articolo 32 della legge urbanistica provinciale 1. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente: "1. Il piano regolatore generale è approvato dalla Giunta provinciale entro sessanta giorni dal suo ricevimento." Art. 9 Modificazioni de/l'artico/o 33 della legge urbanistica provinciale 1. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente: "2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis, per le varianti al piano regolatore generale si applicano le disposizioni per la formazione del piano. Non possono essere adottate più di tre varianti nello stesso biennio e non è ammessa l'adozione di varianti nel semestre che precede il rinnovo ordinario del consiglio comunale e dopo il verificarsi di cause che determinano lo scioglimento anticipato del consiglio comunale." 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente: "2 bis. Le varianti adottate in caso di motivata urgenza, le varianti per opere pubbliche, quelle previste dall'articolo 55, comma 4, le altre eventuali tipologie di varianti non sostanziali individuate con il regolamento di attuazione e le varianti imposte dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento non sottostanno ai limiti e ai divieti di adozione previsti dal comma 2. Per queste varianti si applicano le disposizioni per la formazione del piano, con la riduzione a metà dei termini previsti dall'articolo 31, e si prescinde dalle forme di pubblicità previste dall'articolo 31, comma 1. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica valuta l'esigenza di indire la 1,;onferenza di pianificazione prevista dall'articolo 31, in relazione all'importanza e alla complessità della variante. Se non indice la conferenza, la struttura si esprime sulla variante con proprio parere. Se non sono pervenute osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del servizio non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'articolo 31, comma 8. In questo caso la Giunta provinciale approva la variante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del comune circa la sussistenza delle condizioni previste da questo comma."

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 13-6 - Art. 10 Modificazioni de/l'artico/o 34 della legge urbanistica provinciale 1. La rubrica dell'articolo 34 della legge urbanistica provinciale è sostituita dalla seguente: "Rettifica delle previsioni del piano regolatore generale e del piano territoriale della comunità". 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 34 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente: "3.1. I commi 1, 2 e 3 si applicano anche in caso di rettifica o di adeguamento del piano territoriale della comunità. In questo caso la comunità comunica alla Provincia gli atti di rettifica e li pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione." Art. 11 Modificazioni de/l'artico/o 35 della legge urbanistica provinciale 1. Il comma 1 dell'articolo 35 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente: "l. A decorrere dall'adozione del progetto di piano regolatore generale o di sue varianti e fino all'entrata in vigore o fino al decorso del termine stabilito dall'articolo 31, comma 8, i comuni, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendono ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia che sono in contrasto con le nuove previsioni adottate. Nello stesso periodo non possono essere presentate segnalazioni certificate di inizio attività in contrasto con le nuove previsioni adottate. Il comune può escludere motivatamente dalle misure di salvaguardia determinati interventi individuati espressamente in sede di adozione del progetto di piano o di variante." 2. Il comma 3 dell'articolo 35 della legge urbanistica provinciale è abrogato. 3. Il comma 5 dell'articolo 35 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente: "5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, l'entrata in vigore di nuove previsioni del piano regolatore generale comporta la decadenza delle concessioni e la perdita di efficacia delle segnalazioni certificate di inizio attività in contrasto con le previsioni stesse, fatta eccezione per il caso in cui i lavori sono iniziati nel rispetto della disciplina vigente in materia di concessioni e di segnalazioni certificate di inizio attività." Art. 12 Modificazioni de/l'artico/o 38 della legge urbanistica provinciale 1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 38 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente: "In questi casi, fino all'approvazione del piano sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, anche con cambio di destinazione d'uso, senza mutamento di volume, nonché gli interventi di demolizione delle costruzioni esistenti." 2. Il comma 5 bis dell'articolo 38 della legge urbanistica provinciale è abrogato. Art. 13 Modificazioni de/l'artico/o 42 della legge urbanistica provincia/e 1. L'alinea del comma 2 dell'articolo 42 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente: "Fatto salvo quanto previsto dai -commi 5 bis e 5 ter, i piani di lottizzazione sono obbligatori quando sono espressamente previsti dal piano regolatore generale e nei seguenti casi:".

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 14-7 - 2. Il comma 5 bis dell'articolo 42 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente: "5 bis. Non si procede alla redazione del piano attuativò d'iniziativa privata per interventi edilizi che interessano aree con superficie inferiore a 2.500 metri quadrati. Questo comma non si applica nel caso di piani di lottizzazione parziali derivanti dal piano guida." 3. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 42 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente: "5 ter. Il comma 5 bis si applica anche in deroga alle previsioni dei piani regolatori generali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore. di questo comma. In questo caso, se il piano regolatore generale prevede l'esecuzione o la cessione di opere di urbanizzazione l'intervento edilizio è subordinato a concessione convenzionata." Art. 14 Modificazione dell'artico/o 43 della legge urbanistica provinciale 1. Nel comma 1 dell'articolo 43 della legge urbanistica provinciale le parole: "il comune può approvare" sono sostituite dalle seguenti: "il consiglio comunale può approvare". Art. 15 Modificazioni dell'artico/o 44 della legge urbanistica provinciale 1. Il comma 1 dell'articolo 44 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente: "l. I piani attuativi di iniziativa privata sono approvati dal consiglio comunale, previo parere della CPC: a) nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, se interessano un'area superiore a 2.500 metri quadrati; b) nei comuni con popolazione inferiore o uguale a 10.000 abitanti, se interessano un'area con superficie superiore a 5.000 metri quadrati; c) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, se interessano un'area con superficie superiore a 15.000 metri quadrati." 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 44 della legge urbanistica proviniale è inserito il seguente: "1 bis. Nei casi diversi da quelli previsti dal comma 1 i piani attuativi di iniziativa privata sono approvati dalla giunta comunale, previo parere della CPC." Art. 16 Modificazioni dell'articolo 46 della legge urbanistica provincia/e 1. Il comma 1 dell'articolo 46 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente: "l. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 38, comma 5, e dall'articolo 43, comma 3, i piani attuativi d'iniziativa pubblica sono adottati dal consiglio comunale, previo parere della CPC." 2. Il comma 2 dell'articolo 46 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente: "2. Il piano è depositato a disposizione del pubblico presso gli uffici del comune per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può presentare osservazioni." 3. Il comma 3 dell'articolo 46 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 15-8 - "3. Decorso il termine stabilito dal comma 2 il piano, eventualmente modificato in conseguenza dell'accoglimento delle osservazioni pervenute, è approvato definitivamente dal consiglio comunale. Il pianò entra iri vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'albo comunale." Art. 17 Modificazione dell'artico/o 51 della legge urbanistica provincia/e 1. Nel comma 5 dell'articolo 51 della legge urbanistica provinciale le parole: "dal comune" sono sostituite dalle seguenti: "dal consiglio comunale". Art. 18 Modificazioni dell'articolo 62 della legge urbanistica provincia/e 1. Nel comma 1 dell'articolo 62 della legge urbanistica provinciale le parole: "su parere conforme del comitato di cui al comma 9, formulato" sono sostituite dalle seguenti: "previa autorizzazione della sottocommissione della CUP integrata secondo quanto previsto dal comma 9,". 2. Nel comma 5 dell'articolo 62 della legge urbanistica provinciale le parole: "sentito il parere del comitato previsto dal comma 9" sono sostituite dalle seguenti: "acquisito il parere della sottocommissione della C::UP integrata secondo quanto previsto dal comma 9". 3. Nel comma 7 bis dell'articolo 62 della legge urbanistica provinciale le parole: "previo parere favorevole del comitato previsto dal comma 9" sono sostituite dalle seguenti: "previa autorizzazione della sottocommissione della CUP integrata secondo quanto previsto dal comma9". 4. Nel comma 7 ter dell'articolo 62 della legge urbanistica provinciale le parole: "Nelle aree agricole individuate dall'articolo 37 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale) sono ammessi lo stoccaggio" sono sostituite dalle seguenti:. "Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificaziçme territoriale, ad esclusione delle aree agricole di pregio individuate ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), sono ammessi lo stoccaggio, la lavorazione o la trasformazione". 5. Nella lettera a) del comma 7 ter dell'articolo 62 della legge urbanistica provinciale dopo le parole: "si tratti di stoccaggi, attrezzature e manufatti" sono inserite le seguenti: "e di lavorazioni e trasformazioni,". 6. Dopo la lettera a) del comma 7 ter dell'articolo 62 della legge urbanistica provinciale è inserita la seguente: "a bis) le attività di lavorazione e di trasformazione siano svolte con macchinari mobili;": 7. Il comma 9 dell'articolo 62 della legge urbanistica provinciale è sostituto dal seguente: "9. Con riferimento agli interventi edilizi da realizzare in aree agricole la CUP svolge le funzioni che gli articoli 37 e 38 dell'allegato B della legge provinciale n. 5 del 2008, attribuiscono all'organo provinciale competente al rilascio della prescritta autorizzazione, attraverso la sottocommissione prevista dall'articolo 7, comma 4, di questa legge. A tal fine la composizione della sottocommissione è integrata dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di agricoltura. La sottocommissione si. esprime anche a fini paesaggistici, se ne ricorrono i presupposti." 8. I commi 1 O e 1 O bis dell'articolo 62 della legge urbanistica provinciale sono abrogati.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 16-9 - Art. 19 Modificazione de/l'articolo 66 della legge urbanistica provinciale 1. Dopo la lettera c) del comma 2.dell'articolo 66 della legge urbanistica provinciale è inserita la seguente: "c bis) se limiti fisici evidenti, come viabilità comunale e provinciale, escluse le strade interpoderali e le piste ciclabili, corsi d'acqua, particolari condizioni morfologiche, impediscono l'effettiva realizzazione dell'ampliamento e se non vi si oppongono ragioni di carattere igienico-sanitario." Art. 20 Modificazione dell'articolo 68 della legge urbanistica provinciale 1. Il comma 3 dell'articolo 68 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente: "3. Nelle aree a bosco sono consentite, senza l'autorizzazione paesaggistica, le attività e gli interventi indicati dall'articolo 56, comma 2, della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura. Il regolamento può individuare ulteriori limiti e condizioni per l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica in caso di trasformazione del bosco volta al ripristino di aree prative o pascolive o alla realizzazione di bonifiche agrarie che non richiedono alcuna opera di infrastrutturazione o di edificazione, nell'ambito delle fattispecie disciplinate dall'articolo 16, comma 1, lettere c) e c bis), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura." Art. 21 Modificazione de/l'articolo 70 della legge urbanistica provinciale 1. Il comma 3 dell'articolo 70 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente: "3. La durata dell'autorizzazione paesaggistica coincide con quella del titolo abilitativo edilizio richiesto per l'intervento oggetto di autorizzazione paesaggistica. Quando per il medesìmo intervento è necessario richiedere un nuovo titolo edilizio, deve essere richiesta una nuova autorizzazione paesaggistica. In ogni caso il titolo abilitativo edilizio va richiesto o presentato entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica." Art. 22 Modificazioni de/l'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 1. La rubrica dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale è sostituita dalla seguente: "Interventi a favore della diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile e di edilizia in legno di qualità". 2. Dopo il comma 9 dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente: "9 bis. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 3 determina gli indici edilizi volti a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile anche per l'edilizia in legno di qualità, nel rispetto dei criteri individuati dal comma 3 e di eventuali ulteriori criteri individuati dalla medesima deliberazione. La deliberazione individua anche i parametri necessari per il riconoscimento della certificazione di qualità costruttiva degli edifici in legno."

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 17-1 O - Art. 23 Modificazione dell'artico/o 97 della legge urbanistica provinciale 1. La lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 97 della legge urbanistica provinciale è sostituita dalla seguente: "d bis) le trasformazioni del bosco volte al ripristino di aree prative e pascolive, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera c ), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, e quelle volte alla realizzazione di bonifiche agrarie, con esclusione di qualsiasi opera di infrastrutturazione o di edificazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera c bis), della medesima legge provinciale, nonché le attività di gestione forestale di cui all'articolo 56, comma 2, della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, nel rispetto delle condizioni e dei limiti eventualmente stabiliti dal regolamento di esecuzione;". Art. 24 Modificazione de/l'articolo 101 della legge urbanistica provinciale 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 101 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente: "3 bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, previsti dall'articolo 99, comma 1, lettera e), il parere della CPC valuta la coerenza del progetto di ristrutturazione anche rispetto alle previsioni tipologiche e architettoniche stabilite dal piano regolatore generale, con particolare riferimento alla valenza urbana dell'edificio, ai caratteri dei fronti principali e alla presenza di particolari elementi di pregio." Art. 25 Modificazione dell'articolo 102 della legge urbanistica provincia/e 1. Il comma 5 dell'articolo 102 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente: "5. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle concessioni edilizie in contrasto con le previsioni stesse, fatta eccezione per il caso in cui i lavori sono iniziati nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 103." Art. 26 Modificazione de/l'artico/o 112 della legge urbanistica provincia/e 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 112 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente: "4 bis. Se non sono state modificate le previsioni degli strumenti urbanistici.sulla base delle quali è stata rilasciata la concessione in deroga e i lavori sono iniziati ma non conclusi entro i termini di validità della concessione, il rilascio della nuova concessione per la conclusione dei!avori non è soggetto al procedimento di deroga disciplinato da questo articolo. Resta ferma la facoltà di richiedere la proroga del termine previsto per l'inizio o per l'ultimazione dei lavori secondo quanto previsto dall'articolo 103, comma 6." Art. 27 Modificazione dell'articolo 113 della legge urbanistica provinciale 1. Nel comma 1 dell'articolo 113 della legge urbanistica provinciale le parole: "Nel

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 18-11 - caso di opere in contrasto con la destinazione di zona resta ferma l'applicazione dell'articolo 112" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di opere in contrasto con la destinazione di zona l'intervento è autorizzato dal' comune previo parere della CPC". Art. 28 Modificazioni de/l'artico/o 123 della legge urbanistica provinciale 1. Nel comma 5 dell'articolo 123, le parole: "e 109" sono sostituite dalle seguenti: ", 109 e 111 ". 2. Nel comma 5 dell'articolo 123 della legge urbanistica provinciale le parole: "il comune informa immediatamente la Provincia, alla quale compete l'adozione dei provvedimenti previsti da questa legge" sono sostituite dalle seguenti: "la Provincia, su segnalazione dell'amministrazione interessata, accerta la conformità o la compatibilità in sanatoria". Art. 29 Mo~ificazione dell'artico/o 146 della legge urbanistica provinciale 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 146 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente: "2 bis. Per i contenuti previsti dall'articolo 21, comma 3, lettere i), j) e k), il Comune di Trento procede all'adeguamento del piano regolatore generale in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2. In tal caso la proposta di piano è trasmessa agli altri comuni compresi nel territorio; entro i trenta giorni successivi al ricevimento questi possono richiedere l'attivazione dell'accordo-quadro di programma, che in tal caso dev'essere sottoscritto tra il Comune di Trento e i comuni richiedenti entro i successivi sessanta giorni." Art. 30 Modificazioni dell'articolo 148 della legge urbanistica provincia/e 1..1 commi 4, 5, 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6 septies, le lettere c) e c bis) del comma 6 octies, i commi 6 decies, 6 undecies e 6 duodecies, i commi 7 bis e 8 dell'articolo 148 della legge urbanistica provinciale sono abrogati. 2. Nella lettera a) del comma 6 nonies dell'articolo 148 della legge urbanistica provinciale le parole: "del parere del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio" sono sostituite dalle seguenti: "del parere della CPC". Art. 31 Modificazione de/l'articolo 149 della legge urbanistica provincia/e 1. Il comma 1 dell'articolo 149 della legge urbanistica provinciale è abrogato. Art. 32 Modificazioni de/l'articolo 70 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, in materia di urbanistica 1. Nel comma 22 dell'articolo 70 della legge provinciale n. 25 del 2012 le parole: "per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014". 2. Nel comma 24 dell'articolo 70 della legge provinciale n. 25 del 2012 le parole: "Gli

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 19-12 - edifici assoggettati dai piani regolatori generali a sostituzione edilizia sono equiparati agli edifici soggetti a ristrutturazione edilizia ai sensi del comma 9." sono soppresse. 3. Nel comma 24 dell'articolo 70 della legge provinciale n. 25 del 2012 le parole: "Con l'espressione del parere per il rilascio della concessione, la commissione edilizia si pronuncia in merito alla coerenza del progetto di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione con le previsioni tipologiche e architettoniche stabilite dal piano regolatore generale con particolare riferimento alla valenza urbana dell'edificio, ai caratteri dei fronti principali e alla presenza di particolari elementi di pregio. Fermo restando il rispetto dei limiti planivolumetrici stabiliti dal piano regolatore generale, si considerano conformi alle disposizioni in materia di ristrutturazione edilizia ai sensi del comma 9 e di questo comma anche gli interventi che prevedono soluzioni architettoniche e tipologiche diverse da quelle previste dai piani regolatori generali, se sono stati valutati positivamente dalla CPC." sono soppresse. Art. 33 Modificazione dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 201 O, n. 18-50/Leg, concernente "Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provincia/e 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)" 1. Il comma 3 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-50/Leg rlel 201 O è abrogato. Art. 34 Disposizioni transitorie 1. Gli articoli 31 e 33 della legge urbanistica provinciale, come modificati dagli articoli 7 e 9 di questa legge, si applicano anche ai procedimenti di adozione di piano regolatore generale e di variante del piano regolatore generale in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, se non è ancora stato rilasciato il parere previsto dall'articolo 148, comma 5, lettera a), della legge urbanistica provinciale. In questo caso si applicano i commi da 4 a 8 dell'articolo 31 della legge urbanistica provinciale, come sostituito dall'articolo 7 di questa legge. Per i piani già ricevuti dalla struttura alla data di entrata in vigore di questa legge i termini previsti dall'articolo 31, comma 4, e dall'articolo 33, comma 2 bis, della legge urbanistica provinciale, come modificati da questa legge, decorrono dalla data di entrata in vigore di questa legge. 2. Gli articoli 42, 44, 46 e 51, come modificati dagli articoli 13, 15, 16 e 17 di questa legge, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di questa legge e ai procedimenti di variante dei piani attuativi vigenti. 3. Le domande già presentate alla data di entrata in vigore di questa legge ai sensi degli articoli 37 e 38 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), sono esaminate dalla sottocommissione della CUP disciplinata dall'articolo 62 della legge urbanistica provinciale, come modificato dall'articolo 18 di questa legge. 4. L'articolo 101 della legge urbanistica provinciale, come modificato dall'articolo 24 di questa legge, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge anche in mancanza dei criteri generali determinati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c), della legge urbanistica provinciale. 5. L'articolo 113, comma 1, della legge urbanistica provinciale, come modificato dall'articolo 27 di questa legge, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge anche in mancanza dei criteri generali determinati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c), della legge urbanistica provinciale.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 20-13 - Capo Il Modificazioni della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti) Art. 35 Modificazioni deil'articolo 16 bis della legge provinciale sui trasporti 1. Nella. rubrica dell'articolo 16 bis della legge provinciale sui trasporti le parole: "trasporto combinato" sono sostituite dalle seguenti: "trasporto integrato". 2. Nel comma 1 dell'articolo 16 bis della legge provinciale sui trasporti le parole: "la Provincia può stipulare apposite convenzioni con i soggetti gestori dei servizi di trasporto combinato, ivi incluso quello accompagnato su rotaia," sono sostituite dalle seguenti: "la Provincia può concedere aiuti ai soggetti gestori dei servizi di trasporto integrato ferro-gomma, ivi compresi i servizi forniti nell'ambito della piattaforma intermodale situata sul territorio provinciale,". 3. Nel comma 2 dell'articolo 16 bis deila legge provinciale sui trasporti le parole: "dei servizi di trasporto combinato" sono sostituite dalle seguenti: "dei servizi previsti dal comma 1 ". 4. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 bis della legge provinciale sui trasporti è inserito il seguente: "2 bis. Fatte salve le norme dell'unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, l'efficacia di questo articolo è subordinata alla decisione di autorizzazione della I Commissione europea prevista dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'unione europea." 5. Per i fini di questo articolo è autorizzata la spesa di 200 mila euro per l'anno 2014 e di 400 mila euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 sull'unità previsionale di base 74.5.210 (Investimenti per la viabilità). Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, delle autorizzazioni di spesa disposte sull'unità previsionale di base 61.12.299 (Contributi annui pregressi) dall'articolo 81, comma 1, della legge provinciale n. 25 del 2012. 6. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità). La presente legge sarà pubblicata nel Boll~ttino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. IL PRESIDENlnnDliEo~'f. PROVINCIA L)m'

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 21-1 - NOTE ESPLICATIVE Avvertenza Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp). Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate. Nota all'articolo 1 - L'articolo 7 della legge urbanistica provinciale 2008- e cioè della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 7 Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio 1. Presso la Provincia è istituita la commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio (CUP), quale organo di elevata qualificazione tecnica con funzioni consultive sulle tematiche di maggior interesse concernenti il governo e la valorizzazione del territorio e del paesaggio e con funzioni autorizzative in materia di tutela del paesaggio. 2. In particolare spetta alla commissione: a) su richiesta, esprimere pareri alla Giunta provinciale su temi di particolare rilevanza ai fini della programmazione degli interventi per lo sviluppo socio-economico della provincia, per garantirne la sostenibilità ambientale e la compatibilità paesaggistica; b) esprimere pareri sulle deliberazioni della Giunta provinciale nei casi previsti da questa legge; c) esprimere pareri alle comunità ai fini dell'adozione del piano territoriale delle comunità; d) su richiesta della Giunta provinciale, proporre soluzioni urbanistiche per far fronte a nuove esigenze e a problemi di particolare rilevanza urbanistica; e) esprimere i pareri e rilasciare le autorizzazioni ai fini paesaggistici per le opere previste dall'articolo 71, comma 1, e dall'articolo 73. 3. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da: a) l'assessore provinciale competente in materia di pianificazione territoriale e paesaggio, che la presiede; b) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale e paesaggio, con funzioni di vicepresidente; c) un numero non inferiore a sette e non superiore a nove esperti di riconosciuta professionalità ed esperienza nel settore della pianificazione territoriale, del paesaggio, dello sviluppo socioeconomico, della sostenibilità ambientale e in materia giuridica, di cui almeno tre scelti fra professionisti competenti in materia di pianificazione, paesaggio e architettura iscritti ai rispettivi albi e uno indicato dal Consiglio delle autonomie locali. 4. Per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni indicati nel comma 2, lettera e), la commissione opera mediante una sottocommissione costituita da un numero di componenti non inferiore a due e non superiore a quattro ed è integrata da non inferiore a cinque e non superiore a sette e include due dipendenti della Provincia esperti in tutela del paesaggio. I componenti della sottocommissione sono individuati dalla Giunta provinciale con la delibera di nomina della commissione. Le funzioni di presidente della sottocommissione sono svolte dall'assessore provinciale competente in materia di paesaggio; quelle di vicepresidente dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di paesaggio che, in caso di assenza o impedimento, può

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 22-2 - delegare a rappresentarlo il dirigente del servizio competente in materia. 5. Le modalità di funzionamento della commissione e la determinazione dei compensi per i suoi componenti sono disciplinate con deliberazione della Giunta provinciale. Ai componenti della commissione che sono dipendenti della Provincia si applicano le disposizioni provinciali in materia di compensi per la partecipazione a organi collegiali. Agli esperti esterni è attribuito un compenso determinato dalla Giunta provinciale sulla base dei compiti attribuiti." Nota all'articolo 2 - L'articolo 8 della legge urbanistica provinciale come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 8 Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità 1. Presso ciascuna comunità è istituita una commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC). 2. Le commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio: a) esprimono pareri obbligatori ai fini dell'adozione dei piani regolatori generali e relative varianti, nonché dei regolamenti edilizi comunali; a) esprimono pareri sulla coerenza del piano regolatore generale e delle relative varianti con il piano territoriale della comunità o con i relativi stralci, per la partecipazione della comunità alla conferenza di pianificazione prevista dall'articolo 31; b) rilasciano le autorizzazioni di loro competenza nei casi previsti dall'articolo 74 per gli interventi riguardanti immobili soggetti alla tutela del paesaggio; c) quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, esprimono pareri obbligatori sulla qualità architettonica dei piani attuativi, degli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione e delle tipologie d'intervento edilizio di particolare rilevanza sotto il profilo paesaggistico e architettonico individuate dal piano territoriale della comunità sulla base dei criteri generali stabiliti dal regolamento di attuazione. Nei comuni con popolazione superiore alla soglia individuata dal regolamento di attuazione i pareri possono essere resi dalla commissione edilizia comunale, se lo prevede il regolamento edilizio del comune interessato; in questi casi il regolamento edilizio deve prevedere che la commissione edilizia sia integrata da un componente designato dalla Giunta provinciale, al quale sono attribuite le prerogative previste dal comma 7. Le disposizioni demandate al regolamento di attuazione ai sensi di questa lettera sono approvate previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali; in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro novanta giorni dalla richiesta della Provincia, il regolamento può essere approvato prescindendo da essa. 3. I pareri per la qualità architettonica previsti dal comma 2, lettera c), riguardano l'armonico inserimento degli interventi nel contesto di riferimento e sono rilasciati sulla base dei principi desumibili dalla carta del paesaggio e dalle sue linee guida. Per gli interventi che richiedono il parere obbligatorio della CPC ai sensi del comma 2, lettera c), si prescinde dal parere della commissione edilizia. comma 2, lettera c), si prescinde dal parere della commissione edilizia Per gli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, previsti dall'articolo 99, comma 1, lettera e), il parere della CPC valuta la coerenza del progetto di ristrutturazione anche rispetto alle previsioni tipologiche e architettoniche stabilite dal piano regolatore generale, con particolare riferimento alla valenza urbana dell'edificio, ai caratteri dei fronti principali e alla presenza di particolari elementi di pregio. Per gli interventi che richiedono il parere obbligatorio della CPC ai sensi del comma 2, lettera c), si prescinde dal parere della commissione edilizia. 4. Si prescinde dal parere per la qualità architettonica di cui al comma 2, lettera c), nei seguenti casi: a) per gli interventi previsti da piani attuativi, se la CPC, in sede di rilascio del parere sui piani attuativi medesimi, ha accertato che essi contengono precise disposizioni planivolumetriche,

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 23-3 - tipologiche e formali per la loro realizzazione; b) a decorrere dall'approvazione nell'ambito del piano territoriale della comunità dei manuali a carattere tipologico o esplicativo di cui all'articolo 21, comma 4, relativamente alle parti di territorio considerate dai manuali medesimi; c) in assenza dei manuali tipologici di cui alla lettera b) ovvero nelle aree non considerate dagli stessi, qualora le opere siano realizzate in conformità a previsioni dei regolamenti edilizi, approvate previa acquisizione del parere favorevole della CPC, che disciplinano le modalità costruttive per la realizzazione di specifiche tipologie di opere. 5. I comuni possono avvalersi della CPC per l'espressione dei pareri spettanti alle commissioni edilizie comunali se non intendono istituire tali commissioni e per la richiesta di altri pareri previsti dai regolamenti edilizi, anche in luogo del parere della commissione edilizia. In questi casi alla richiesta di parere è allegato il verbale concernente l'esito dell'istruttoria urbanistica ed edilizia effettuata dall'ufficio comunale competente. 6. La CPC è nominata dalla comunità per la durata dell'assemblea della comunità medesima, ed è composta da: a) il presidente della comunità, o l'assessore da lui designato, che la presiede; all'assessore designato si applicano le ipotesi di incompatibilità e di decadenza stabilite ai sensi del comma 8, lettera d); b) un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore a sei, scelti fra esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio, di storia e cultura locali e di sviluppo socio-economico, di cui uno designato dalla Giunta provinciale e uno dipendente della comunità. Per l'esperto designato dalla Provincia e per quello dipendente della comunità è nominato un supplente, che interviene alle riunioni in caso di assenza o impedimento del componente effettivo. 7. Gli organi competenti nominano o designano gli esperti indicati nel comma 6, lettera b), tenuto conto dei titoli in loro possesso. Nei casi previsti dal comma 5 la CPC è integrata da rappresentanti designati in via permanente dal comune in misura non superiore a tre. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della comunità. Per il suo funzionamento la CPC provvede secondo proprie determinazioni, fermo restando che in caso di voto negativo dell'esperto designato dalla Giunta provinciale le autorizzazioni in materia di tutela del paesaggio e i pareri positivi sulla qualità architettonica possono essere rilasciati con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti. 8. Con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti: a) i requisiti professionali minimi richiesti per la nomina a componente della CPC; b) le modalità di selezione dei componenti della CPC sulla base di criteri proposti da un organismo tecnico composto da tre rappresentanti della Provincia e da tre rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali; c) gli obblighi di partecipazione alle iniziative di formazione permanente individuate dalla Provincia sui temi della pianificazione territoriale, della tutela del paesaggio e dell'ambiente; d) le ipotesi d'incompatibilità con l'incarico di esperto e i casi di decadenza dall'incarico. 9. Ai componenti della CPC la comunità corrisponde i compensi stabiliti nell'atto di nomina e determinati entro i limiti minimi e massimi individuati dalla Giunta provinciale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Gli oneri per i compensi corrisposti ai rappresentanti dei comuni di cui al comma 7, se previsti, sono a carico del bilancio comunale. Per i componenti delle CPC che siano dipendenti degli enti territoriali si applicano le disposizioni in materia di compensi previste dai rispettivi ordinamenti." Nota all'articolo 3 - L'articolo 22 della legge urbanistica provinciale come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 22 Accordo-quadro di programma

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 24-4 - 1. L'adozione del piano territoriale della comunità e delle relative revisioni è preceduta, in relazione a quanto disposto dall'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006, dalla convocazione da parte della comunità di una conferenza per la stipulazione di un accordo-quadro di programma tra la comunità, i comuni rientranti nel suo territorio e gli enti parco interessati. 2. Preliminarmente alla stipulazione dell'accordo-quadro di programma di cui al comma 1, la comunità attiva un tavolo di confronto e consultazione al quale partecipano soggetti pubblici e associazioni portatrici di interessi a carattere economico, sociale, culturale e ambientale rilevanti per l'ambito della comunità. Gli esiti di tale tavolo sono riportati in un apposito documento che viene considerato nell'ambito della procedura di formazione dell'accordo-quadro di programma medesimo. 3. Se non raggiunge l'accordo con tutti i comuni, la comunità può adottare comunque il piano territoriale, purché l'accordo sia stipulato da un numero di comuni che rappresenti almeno il 50 per cento della popolazione e almeno il 50 per cento dei comuni. Alla conferenza partecipa la Provincia per fornire il supporto conoscitivo necessario mediante i dati territoriali e socioeconomici del SIAT e per suggerire scelte coerenti con il piano urbanistico provinciale. La stipulazione dell'accordo-quadro di programma è esteso obbligatoriamente alla Provincia nel caso d'indirizzi che richiedono delle modifiche al piano urbanistico provinciale mediante il piano territoriale della comunità, ai sensi dell'articolo 15. 3. Se non raggiunge l'accordo con tutti i comuni la comunità può adottare comunque il piano territoriale, se l'accordo è stipulato da un numero di comuni che rappresenta almeno il 50 per cento della popolazione e dei comuni. Quando il piano territoriale delle comunità modifica le previsioni del piano urbanistico provinciale, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, la Provincia partecipa alla conferenza per verificare la coerenza dei criteri e degli indirizzi generali proposti nell'accordo-quadro rispetto ai contenuti fondamentali del piano urbanistico provinciale, e stipula l'accordo-quadro di programma. 4. Per la definizione dei criteri ed indirizzi generali di cui al comma 3 riguardanti le aree a parco è richiesta l'intesa con l'ente parco e con le altre comunità interessate (soppresse), assicurando la coerenza con le previsioni dei piani dei parchi vigenti ed adottati. A tal fine è sottoscritto un documento che costituisce uno specifico allegato dell'accordo-quadro di programma; se l'intesa non viene raggiunta la decisione definitiva è assunta dalla Giunta provinciale in sede di approvazione del piano territoriale della comunità. 5. L'accordo-quadro di programma definisce i criteri e gli indirizzi generali per la formulazione del piano territoriale, promuovendo l'azione integrata della Provincia, della comunità, dei comuni e degli altri soggetti rappresentativi d'interessi collettivi nella redazione dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, nella cornice del modello di sviluppo locale e delle sue linee strategiche e tenuto conto degli indirizzi del programma di sviluppo provinciale, e a loro integrazione. 6. Con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali e nel rispetto del principio di leale collaborazione, sono individuate le modalità per lo svolgimento della conferenza prevista da questo articolo." Nota all'articolo 4 - L'articolo 23 della legge urbanistica provinciale come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 23 Adozione del piano territoriale della comunità 1. La comunità elabora il progetto di piano territoriale della comunità sulla base degli indirizzi approvati nell'ambito dell'accordo-quadro di programma. 2. Il progetto di piano territoriale è adottato dalla comunità ed è depositato per novanta giorni consecutivi in tutti i suoi elementi, compreso il rapporto ambientale relativo all'autovalutazione, a disposizione del pubblico. Il deposito decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento di adozione del piano nel Bollettino ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 25-5 - Le date di deposito del piano, inoltre, sono rese note mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano locale e sul sito web della comunità. Nel periodo di deposito chiunque può prendere visione del progetto e presentare osservazioni nel pubblico interesse. 3. Contemporaneamente al deposito il piano è trasmesso ai comuni facenti parte della comunità e agli enti parco interessati per la formulazione di osservazioni nonché alla Provincia per la verifica della sua coerenza con il piano urbanistico provinciale, con gli strumenti di pianificazione e con la programmazione di settore. Per la valutazione di coerenza con il piano urbanistico provinciale è richiesto il parere della CUP. I comuni, gli enti parco interessati e gli organi e strutture provinciali competenti si esprimono entro centoventi novanta giorni dal ricevimento, decorsi inutilmente i quali i pareri s'intendono positivi salvo che, per ragioni adeguatamente motivate, la Giunta provinciale non proroghi il termine per esigenze di carattere istruttorio. 4. Il piano, eventualmente modificato in conseguenza dell'accoglimento di osservazioni, è definitivamente adottato dalla comunità. Con l'adozione definitiva del piano è effettuata l'autovalutazione ai sensi dell'articolo 6. L'autovalutazione stabilisce le modalità e gli strumenti per assicurare il monitoraggio sugli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano. 5. Se l'accoglimento di osservazioni comporta l'introduzione di modifiche rispetto alle previsioni del piano adottato, la comunità dispone una nuova pubblicazione, reiterando la procedura, per la presentazione di osservazioni limitatamente alle parti oggetto di modifica; in tal caso i termini previsti dai commi 2 e 3 sono ridotti a trenta giorni, e le variazioni apportate in accoglimento delle nuove osservazioni non sono soggette a pubblicazione, né a osservazioni. Si prescinde dalla richiesta di ulteriori osservazioni se le modifiche accolgono le osservazioni precedenti. 5 bis. Non si fa luogo alla ripubblicazione prevista dal comma 5 nei casi di introduzione di modifiche obbligatorie richieste per l'osservanza di disposizioni normative o di altri strumenti di pianificazione o di programmazione sovraordinati, oppure se le modifiche non comportano una rielaborazione complessivamente innovativa del piano o comunque un mutamento delle sue caratteristiche essenziali o della sua impostazione programmatica. Sono oggetto di nuova pubblicazione, in ogni caso, le modificazioni introdotte in accoglimento di osservazioni di soggetti diversi dai titolari di diritti reali sull'area interessata dalla modifica, salvo che l'amministrazione interessata non acquisisca le controdeduzioni di questi ultimi soggetti prima dell'adozione definitiva del piano. (abrogati)" Nota all'articolo 5 - L'articolo 25 bis della legge urbanistica provinciale come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 25 bis Stralci del piano territoriale della comunità 1. Il piano territoriale della comunità può essere adottato e approvato anche per stralci tematici, corrispondenti ad uno o più dei contenuti previsti dall'articolo 21. Parimenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 per le varianti, il piano territoriale della comunità può essere aggiornato anche per stralci tematici. A tal fine l'adozione del piano è preceduta da un accordo con la Provincia inteso a definire i temi prioritari da trattare e le fasi temporali per il completamento dei contenuti del piano, secondo quanto previsto dall'articolo 21. 1 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, i piani territoriali della comunità sono adeguati ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, ai sensi della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), mediante piani stralcio, senza il preventivo accordo con la Provincia individuato dal comma 1. 2. Fino all'approvazione del piano territoriale della comunità, comprensivo di tutti i contenuti previsti dall'articolo 21, l'approvazione di piani stralcio è subordinata all'approvazione del documento preliminare indicato nell'articolo 22, comma 2, e l'accordo con la Provincia previsto dal comma 1 è esteso ai comuni rientranti nel territorio della comunità.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 26-6 - 3. Per la formazione e approvazione del piano o dei relativi aggiornamenti mediante stralci tematici si osservano le disposizioni procedurali previste per il piano territoriale della comunità, comprese quelle concernenti l'autovalutazione previste nell'articolo 6. 4. Per gli ambiti tematici trattati dal piano territoriale della comunità e dai relativi piani stralcio, i comuni adeguano il piano regolatore generale secondo quanto previsto dal piano territoriale o dal relativo piano stralcio, in osservanza delle disposizioni procedurali stabilite dal capo VI di questo titolo. 5. Se nel territorio della comunità sono stati approvati esclusivamente piani stralcio del piano territoriale, al di fuori degli ambiti tematici considerati dai medesimi piani stralcio i comuni possono solamente adottare varianti ai piani regolatori generali secondo quanto stabilito dall'articolo 148. In tal caso il comune acquisisce e trasmette alla Provincia anche il parere della CPC, se costituita. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 148, comma 6 octies, lettera c). (abrogato)" Nota all'articolo 6 - L'articolo 29 della legge urbanistica provinciale come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 29 Obiettivi e contenuti del piano regolatore generale 1. Il piano regolatore generale (PRG) è lo strumento di pianificazione urbanistica predisposto dal comune, nell'esercizio delle funzioni di governo generale del suo territorio non esplicitamente attribuite ad altri livelli di pianificazione dal piano urbanistico provinciale o dalla legislazione di settore. 2. Il piano regolatore generale, in coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il piano territoriale della comunità, assicura le condizioni e i presupposti operativi per l'attuazione del programma strategico di sviluppo sostenibile delineato dal piano territoriale della comunità. In particolare il piano regolatore generale assume efficacia conformativa con riguardo alle previsioni e alle destinazioni urbanistiche riservate al piano urbanistico provinciale, al piano territoriale della comunità e ad altri livelli di pianificazione, fatte salve le integrazioni, le specificazioni e la disciplina espressamente attribuita al piano regolatore generale dai predetti strumenti di pianificazione o dalla legislazione di settore, e fatti salvi gli effetti conformativi demandati dalla legislazione vigente ad altri livelli di pianificazione. 3. Nel quadro dei commi 1 e 2 il piano regolatore generale definisce i suoi contenuti, tra i quali sono essenziali: a) l'individuazione delle funzioni ammesse nelle diverse aree del territorio comunale e la disciplina per l'organizzazione e la trasformazione del territorio; b) la precisazione dei perimetri delle aree di tutela ambientale individuate dal piano urbanistico provinciale, nei limiti previsti dal piano urbanistico provinciale medesimo; c) la precisazione delle unità minime d'intervento, degli indici edilizi e in generale delle regole per la trasformazione o conservazione delle aree urbanizzate e da urbanizzare; d) la determinazione del dimensionamento residenziale, nel rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti ai sensi del piano urbanistico provinciale, eventualmente specificati dal piano territoriale della comunità, e delle disposizioni in materia di residenza contenute negli articoli 56 e 57; e) la definizione delle singole categorie d'intervento ammesse per gli edifici soggetti alla tutela degli insediamenti storici, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 60 e della disciplina integrativa eventualmente stabilita dal piano territoriale della comunità; f) la fissazione delle regole per il razionale utilizzo del patrimonio edilizio tradizionale esistente, secondo gli indirizzi e criteri previsti dall'articolo 61; g) la localizzazione dei servizi, dei comparti produttivi e delle infrastrutture di esclusivo interesse comunale;

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 27-7 - h) omissis h bis) la perimetrazione delle aree agricole, in adeguamento al piano urbanistico provinciale e al piano territoriale della comunità, se approvato, e la definizione della relativa disciplina sotto il profilo dei parametri edilizi e della tutela delle colture agricole locali; i) la rappresentazione del sistema insediativo e delle reti infrastrutturali; j) la precisazione e la modificazione non sostanziale delle aree sciabili, nei limiti consentiti dal piano urbanistico provinciale; k) l'indicazione delle fasce di rispetto stradali e cimiteriali, nel rispetto delle norme in materia; l) l'individuazione delle aree soggette a piano attuativo e le eventuali priorità per la loro approvazione; m) l'eventuale individuazione di beni d'uso civico che richiedono un mutamento della destinazione d'uso, ai fini della verifica di compatibilità di tale mutamento prevista dalle disposizioni provinciali in materia di usi civici; n) ogni altra indicazione demandata al piano regolatore generale dal piano urbanistico provinciale e dal piano territoriale della comunità o dalle leggi di settore, purché non sia in contrasto con quanto riservato al piano territoriale della comunità dalla legislazione vigente. 4. Se il comune intende utilizzare tecniche pianificatorie ispirate a principi di perequazione urbanistica, il piano regolatore generale stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione e della compensazione urbanistica, in coerenza con gli articoli 53 e 55. 5. Il piano regolatore generale è costituito dai seguenti elementi essenziali: a) la relazione illustrativa e relativi allegati; b) la struttura cartografica; c) le norme di attuazione. 6. La relazione illustrativa riporta in un apposito allegato la rendicontazione urbanistica prevista dall'articolo 6." Nota all'articolo 8 - L'articolo 32 della legge urbanistica provinciale come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 32 Approvazione ed entrata in vigore del piano regolatore generale 1. Il piano regolatore generale è approvato dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento. Il termine per l'approvazione del piano è elevato a novanta giorni nei seguenti casi: a) se la CPC, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, ha evidenziato elementi d'incoerenza del piano regolatore generale rispetto al piano territoriale della comunità; l'approvazione del piano è preceduta dall'acquisizione del parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica in merito agli elementi evidenziati dalla CPC; b) omissis 1. Il piano regolatore generale è approvato dalla Giunta provinciale entro sessanta giorni dal suo ricevimento. 2. Se in sede di approvazione del piano la Giunta provinciale riconosce che le esigenze di tutela e di valorizzazione paesaggistica di determinate zone sono interamente soddisfatte in ragione dei vincoli e delle prescrizioni contenute nel piano, in queste zone, a partire dalla data di entrata in vigore del piano, non è più richiesta l'autorizzazione paesaggistica. 3. In sede di approvazione possono essere apportate al piano esclusivamente le modifiche indispensabili per assicurare la sua compatibilità con il piano urbanistico provinciale, con questa legge e con altre disposizioni legislative in materia urbanistica, nonché con i loro provvedimenti di attuazione, e con il piano territoriale della comunità. 4. Il piano regolatore generale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione che lo approva, anche per estratto, ed è tenuto in libera visione del pubblico presso la sede del comune."

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 28-8 - Nota all'articolo 9 - L'articolo 33 della legge urbanistica provinciale come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 33 Varianti al piano regolatore generale 1. Il piano regolatore generale può essere variato se ragioni sopravvenute lo rendono necessario o opportuno. 2. Per le varianti al piano regolatore generale si applicano le disposizioni per la formazione del piano con la riduzione a metà dei termini previsti dall'articolo 31, fermo restando che non possono essere adottate più di tre varianti nello stesso biennio e non è ammessa l'adozione di varianti nel semestre che precede il rinnovo del consiglio comunale, salvi i casi di motivata urgenza, le varianti per opere pubbliche, quelle previste dall'articolo 55, comma 4, e altre eventuali tipologie di varianti non sostanziali individuate con il regolamento di attuazione e gli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis, per le varianti al piano regolatore generale si applicano le disposizioni per la formazione del piano. Non possono essere adottate più di tre varianti nello stesso biennio e non è ammessa l'adozione di varianti nel semestre che precede il rinnovo ordinario del consiglio comunale e dopo il verificarsi di cause che determinano lo scioglimento anticipato del consiglio comunale. 2 bis. Le varianti adottate in caso di motivata urgenza, le varianti per opere pubbliche, quelle previste dall'articolo 55, comma 4, le altre eventuali tipologie di varianti non sostanziali individuate con il regolamento di attuazione e le varianti imposte dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento non sottostanno ai limiti e ai divieti di adozione previsti dal comma 2. Per queste varianti si applicano le disposizioni per la formazione del piano, con la riduzione a metà dei termini previsti dall'articolo 31, e si prescinde dalle forme di pubblicità previste dall'articolo 31, comma 1. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica valuta l'esigenza di indire la conferenza di pianificazione prevista dall'articolo 31, in relazione all'importanza e alla complessità della variante. Se non indice la conferenza, la struttura si esprime sulla variante con proprio parere. Se non sono pervenute osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del servizio non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'articolo 31, comma 8. In questo caso la Giunta provinciale approva la variante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del comune circa la sussistenza delle condizioni previste da questo comma." Nota all'articolo 10 - L'articolo 34 della legge urbanistica provinciale come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 34 Rettifica delle previsioni del piano regolatore generale e del piano territoriale della comunità 1. Non richiedono la procedura di variante al piano regolatore generale la correzione di errori materiali presenti nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche e negli altri elaborati del piano e gli adeguamenti conseguenti agli elaborati redatti allo scopo di eliminare previsioni contrastanti tra loro. 2. Gli atti di rettifica relativi al comma 1 sono approvati dal comune e sono comunicati alla comunità e alla Provincia. Il comune pubblica per notizia gli atti di rettifica nel Bollettino ufficiale della Regione. 3. Non richiedono la procedura di variante al piano regolatore generale, inoltre, l'adeguamento delle rappresentazioni grafiche e degli altri elaborati del piano regolatore a seguito dell'approvazione di piani, di programmi e di progetti costituenti varianti ai piani regolatori in forza di legge o dell'avvenuta esecuzione di opere concernenti infrastrutture da potenziare o

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 29-9 - progettate o dell'avvenuta trasformazione di aree boscate in aree agricole in seguito ad autorizzazione della competente autorità forestale; in tal caso le aree trasformate sono soggette alla disciplina delle aree agricole di pregio prevista nell'articolo 38 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), ferma restando la possibilità del comune di prevedere una disciplina diversa con apposita variante al piano regolatore generale compatibile con la destinazione agricola dell'area. In tal caso i comuni adeguano d'ufficio e tempestivamente gli elementi del piano, dandone notizia nell'albo comunale e trasmettendo copia degli elaborati alla Provincia e alla comunità. 3.1. I commi 1, 2 e 3 si applicano anche in caso di rettifica o di adeguamento del piano territoriale della comunità. In questo caso la comunità comunica alla Provincia gli atti di rettifica e li pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione. 3 bis. Per l'adeguamento dei piani regolatori generali alle specificazioni tecniche concernenti l'integrazione dei sistemi informativi degli enti territoriali, approvate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 9, comma 5, lettera c), la struttura competente del comune provvede al deposito degli elaborati del piano richiesti per l'adeguamento per trenta giorni consecutivi, a disposizione del pubblico per eventuali osservazioni, dandone notizia nell'albo comunale. Contestualmente al deposito gli elaborati del piano sono trasmessi alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica per la verifica di conformità dell'adeguamento del piano alle specificazioni tecniche approvate dalla Giunta. Decorsi sessanta giorni dalla data del deposito e acquisito il parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica il comune approva l'adeguamento del piano, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute e degli esiti della verifica tecnica effettuata dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica. Il comune pubblica nell'albo comunale la notizia sull'approvazione dell'adeguamento del piano e trasmette copia degli elaborati alla Provincia e alla comunità." Nota all'articolo 11 - L'articolo 35 della legge urbanistica provinciale come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 35 Salvaguardia del piano regolatore generale 1. A decorrere dall'adozione del progetto di piano regolatore generale o di sue revisioni o varianti e fino alla loro entrata in vigore i comuni, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, devono sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia o sulle denunce d'inizio di attività che siano in contrasto con le nuove previsioni adottate. Il comune può escludere motivatamente dalle misure di salvaguardia determinati interventi individuati espressamente in sede di adozione del progetto di piano o di variante. 1. A decorrere dall'adozione del progetto di piano regolatore generale o di sue varianti e fino all'entrata in vigore o fino al decorso del termine stabilito dall'articolo 31, comma 8, i comuni, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendono ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia che sono in contrasto con le nuove previsioni adottate. Nello stesso periodo non possono essere presentate segnalazioni certificate di inizio attività in contrasto con le nuove previsioni adottate. Il comune può escludere motivatamente dalle misure di salvaguardia determinati interventi individuati espressamente in sede di adozione del progetto di piano o di variante. 2. In caso di variazioni al progetto di piano deliberate dal comune in considerazione di osservazioni pervenute la misura di salvaguardia può essere modificata e va riferita al piano definitivamente adottato. 3. Le sospensioni previste da questo articolo non possono essere protratte per più di tre anni dalla data di adozione del piano o della variante. (abrogato) 4. Per il periodo della salvaguardia il comune, con provvedimento da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private tali da compromettere o rendere più gravosa l'attuazione del piano. Se i lavori non possono essere

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 30-10 - ripresi per la diversa disciplina data dal piano alle aree interessate, il soggetto che ha eseguito interventi o sostenuto spese ha titolo per ottenere dall'ente che adotta le modificazioni il rimborso delle spese e degli oneri relativi alle opere eseguite, per la parte divenuta inutilizzabile. 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, l'entrata in vigore di nuove previsioni del piano regolatore generale comporta la decadenza delle concessioni e delle denunce d'inizio di attività in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e siano ultimati entro tre anni dalla data d'inizio dei lavori, sempre che non intervenga una proroga per l'ultimazione concessa dal comune ai sensi dell'articolo 103, comma 6. 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, l'entrata in vigore di nuove previsioni del piano regolatore generale comporta la decadenza delle concessioni e la perdita di efficacia delle segnalazioni certificate di inizio attività in contrasto con le previsioni stesse, fatta eccezione per il caso in cui i lavori sono iniziati nel rispetto della disciplina vigente in materia di concessioni e di segnalazioni certificate di inizio attività." Nota all'articolo 12 - L'articolo 38 della legge urbanistica provinciale come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 38 Disposizioni generali 1. Il piano attuativo è lo strumento per la pianificazione urbanistica di dettaglio di determinate parti del territorio comunale, in conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. 2. I piani attuativi si distinguono in piani d'iniziativa pubblica, d'iniziativa privata e d'iniziativa mista pubblico-privata. 3. La formazione di un piano attuativo è obbligatoria nei casi previsti dal piano regolatore generale ai sensi dell'articolo 29 e in presenza delle condizioni previste dall'articolo 42 per i piani di lottizzazione. In questi casi, fino all'approvazione del piano sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo delle costruzioni esistenti, anche con cambio di destinazione d'uso, senza aumento di volume. In questi casi, fino all'approvazione del piano sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, anche con cambio di destinazione d'uso, senza mutamento di volume, nonché gli interventi di demolizione delle costruzioni esistenti. 4. Il piano attuativo può apportare lievi modificazioni ai perimetri delle zone individuate dal piano regolatore generale per rispettare i confini catastali o per regolarizzare aree che per la loro conformazione non sono suscettibili di razionale utilizzazione, purché di ridotte dimensioni e di collocazione periferica. Nel caso dei piani di lottizzazione, inoltre, è richiesta l'espressa dichiarazione dei proprietari interessati alla modifica di non voler aderire alla lottizzazione. 5. Se il piano attuativo richiede delle modifiche alle previsioni del piano regolatore generale per una più razionale programmazione degli interventi la deliberazione del consiglio comunale che lo approva, nel caso di piani attuativi d'iniziativa privata e mista pubblico-privata, o che lo adotta, nel caso di piani attuativi d'iniziativa pubblica, costituisce adozione di variante al piano regolatore generale. In questo caso si applica la procedura di approvazione delle varianti al piano regolatore generale. 5 bis. Salvo che nei casi previsti dal comma 5 di quest'articolo e dall'articolo 43, comma 3, e a meno che la maggioranza dei consiglieri comunali non chieda che della questione sia investito il consiglio, che a tal fine deve essere previamente informato, i piani attuativi sono adottati e approvati dalla giunta comunale: a) quando riguardano un'area di superficie inferiore a un ettaro e mezzo, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; b) quando riguardano un'area di superficie inferiore a 5.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti. (abrogato)"

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 31-11 - Nota all'articolo 13 - L'articolo 42 della legge urbanistica provinciale come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 42 Oggetto dei piani 1. Sono piani attuativi d'iniziativa privata: a) i piani di lottizzazione; b) i piani di recupero; c) i piani per l'edilizia abitativa agevolata, come definita dalle leggi provinciali in materia; d) gli insediamenti produttivi. 2. I piani di lottizzazione sono obbligatori quando sono espressamente previsti dal piano regolatore generale e nei seguenti casi: Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 bis e 5 ter, i piani di lottizzazione sono obbligatori quando sono espressamente previsti dal piano regolatore generale e nei seguenti casi: a) quando si mira all'utilizzo edificatorio di una o più aree contigue, finalizzato, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione, alla creazione di una pluralità di edifici oppure di un rilevante insieme di unità a scopo abitativo o produttivo, anche se facenti parte di un unico edificio, compresi gli interventi di ristrutturazione urbanistica di aree già edificate, e che richieda l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria o il loro adeguamento; b) quando la trasformazione urbanistica o edilizia di una o più aree di estensione superiore ai 5.000 metri quadrati è predisposta attraverso il frazionamento e la vendita del terreno in lotti edificabili, o atti equivalenti, e l'utilizzo comporta l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria; non costituisce lottizzazione ai sensi di questa legge il frazionamento che consegue a una divisione ereditaria. 3. I piani di recupero hanno a oggetto la riqualificazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente e sono presentati al comune dai privati interessati, proprietari di almeno il 60 per cento della volumetria degli edifici dell'area. 4. I piani per l'edilizia abitativa agevolata sono presentati dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme provinciali in materia e individuano, entro le zone residenziali edificate e di nuovo sviluppo, le aree e gli edifici da riservare a edilizia abitativa agevolata, determinandone la disciplina. 5. I piani attuativi per gli insediamenti produttivi disciplinano aree destinate a opere e impianti di carattere industriale, artigianale e commerciale, a impianti e servizi turistici e a complessi destinati alla trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli o ad allevamenti zootecnici. Questi piani hanno l'obiettivo di promuovere un efficace e coordinato utilizzo delle aree che essi disciplinano. 5 bis. Nei comuni con popolazione inferiore ai 300 abitanti si prescinde dall'obbligo di redazione del piano attuativo, in caso di interventi edilizi che interessano aree con superficie inferiore ai 2.500 metri quadrati. Questa disposizione si applica anche in deroga alle previsioni dei piani regolatori generali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore di questo comma. 5 bis. Non si procede alla redazione del piano attuativo d'iniziativa privata per interventi edilizi che interessano aree con superficie inferiore a 2.500 metri quadrati. Questo comma non si applica nel caso di piani di lottizzazione parziali derivanti dal piano guida. 5 ter. Il comma 5 bis si applica anche in deroga alle previsioni dei piani regolatori generali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore di questo comma. In questo caso, se il piano regolatore generale prevede l'esecuzione o la cessione di opere di urbanizzazione l'intervento edilizio è subordinato a concessione convenzionata."

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 32-12 - Nota all'articolo 14 - L'articolo 43 della legge urbanistica provinciale come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 43 Piano Guida 1. Quando è obbligatoria l'approvazione di un piano di lottizzazione ai sensi dell'articolo 42, il comune può approvare il consiglio comunale può approvare, previo parere della CPC nei casi previsti dal comma 1 bis, un apposito piano guida di carattere preliminare, allo scopo di orientare le iniziative private di lottizzazione e di consentire all'interno di ciascuna zona l'adozione di piani di lottizzazione parziali, nel quadro di previsioni estese a tutta la zona. 1 bis. Il piano guida può inoltre essere approvato anche per i fini previsti nell'articolo 33, comma 8, dell'allegato B della legge provinciale n. 5 del 2008. In tal caso il piano guida è equiparato a un piano attuativo, anche ai sensi dell'articolo 52, e l'esecuzione degli interventi edilizi previsti dal piano guida medesimo può essere effettuata in seguito alla sua approvazione. 2. Il piano guida, nel rispetto dei parametri stabiliti dal piano regolatore generale, stabilisce le indicazioni da osservare per la buona sistemazione urbanistica della zona e il suo inserimento nel territorio circostante, con particolare riferimento alla destinazione delle singole aree, alla tipologia edilizia, alle opere di urbanizzazione primaria e, se occorre, secondaria. All'interno di ogni area soggetta a piano di lottizzazione il piano guida può determinare ambiti d'intervento distinti; in tal caso il piano di lottizzazione può riguardare anche un singolo ambito d'intervento, a condizione che rimanga sempre assicurata la contestuale realizzazione delle corrispondenti opere di urbanizzazione primaria. 3. Se il piano guida, per una più razionale programmazione degli interventi, richiede delle modifiche alle previsioni del piano regolatore generale, la deliberazione del consiglio comunale che lo approva costituisce adozione di variante al piano regolatore generale; quindi si applica la procedura per l'approvazione delle varianti. 4. Al piano guida non si applicano le disposizioni concernenti i piani attuativi contenute nell'articolo 52." Nota all'articolo 15 - L'articolo 44 della legge urbanistica provinciale come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 44 Formazione dei piani attuativi d'iniziativa privata 1. I piani attuativi d'iniziativa privata sono approvati dal comune, previo parere della CPC. 1. I piani attuativi di iniziativa privata sono approvati dal consiglio comunale, previo parere della CPC: a) nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, se interessano un'area superiore a 2.500 metri quadrati; b) nei comuni con popolazione inferiore o uguale a 10.000 abitanti, se interessano un'area con superficie superiore a 5.000 metri quadrati; c) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, se interessano un'area con superficie superiore a 15.000 metri quadrati. 1 bis. Nei casi diversi da quelli previsti dal comma 1 i piani attuativi di iniziativa privata sono approvati dalla giunta comunale, previo parere della CPC. 2. La richiesta di approvazione del piano può essere presentata dai proprietari che rappresentino almeno il 60 per cento degli indici edilizi ammessi dal piano regolatore generale; in tal caso si applica l'articolo 50, commi 4 e 4 bis. La richiesta di approvazione del piano deve essere accompagnata dai provvedimenti elencati nell'articolo 101, se necessari. 3. Il comune approva anche lo schema di convenzione e successivamente ne promuove la stipula. Per gli immobili interessati dal piano attuativo il certificato di destinazione urbanistica riporta gli estremi dell'atto di approvazione del piano e della relativa convenzione.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 33-13 - 4. Con il provvedimento di approvazione del piano il comune può aumentare fino a un massimo del 30 per cento l'incidenza del contributo di concessione previsto dall'articolo 115, in relazione alla natura dell'insediamento, alle caratteristiche geografiche della zona, allo stato delle opere di urbanizzazione." Nota all'articolo 16 - L'articolo 46 della legge urbanistica provinciale come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 46 Formazione del piano attuativo d'iniziativa pubblica 1. I piani attuativi d'iniziativa pubblica sono adottati dal comune, previo parere della CPC. La proposta di piano deve essere accompagnata dai provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, se necessari. 1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 38, comma 5, e dall'articolo 43, comma 3, i piani attuativi d'iniziativa pubblica sono adottati dal consiglio comunale, previo parere della CPC. 2. Il piano, adottato in tutti i suoi elementi, è depositato presso gli uffici del comune, a libera visione del pubblico, per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può presentare osservazioni nel pubblico interesse. 2. Il piano è depositato a disposizione del pubblico presso gli uffici del comune per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può presentare osservazioni. 3. Successivamente il piano, modificato in conseguenza dell'eventuale accoglimento delle osservazioni pervenute, è approvato dal comune ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, a cura del comune, dell'avviso sull'esecutività della relativa deliberazione. 3. Decorso il termine stabilito dal comma 2 il piano, eventualmente modificato in conseguenza dell'accoglimento delle osservazioni pervenute, è approvato definitivamente dal consiglio comunale. Il piano entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'albo comunale. 4. L'entrata in vigore del piano attuativo d'iniziativa pubblica, compreso il piano attuativo a fini generali di cui all'articolo 45, comma 1, lettera 0a), comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e degli interventi in esso previsti. L'esecuzione delle opere pubbliche e degli interventi deve avvenire entro il periodo di efficacia del piano attuativo. 4 bis. omissis" Nota all'articolo 17 - L'articolo 51 della legge urbanistica provinciale come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 51 Programmi integrati d'intervento d'iniziativa mista pubblico-privata 1. Costituiscono piani d'iniziativa mista pubblico-privata i programmi integrati d'intervento promossi dal comune o da altri soggetti pubblici e privati per riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio e ambientale o per programmare interventi edilizi di particolare complessità e impegno finanziario. Il programma integrato d'intervento è caratterizzato dalla presenza di una pluralità di funzioni, dall'integrazione di diverse tipologie d'intervento, comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e privati. 2. Se il programma è promosso da soggetti pubblici e privati, singoli o riuniti in consorzio o associati, essi devono risultare proprietari di almeno il 60 per cento della superficie interessata dal piano. 3. Il regolamento di attuazione può stabilire i criteri per la redazione dei programmi

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 34-14 - d'intervento prevedendo: a) le modalità di redazione delle rappresentazioni grafiche e i relativi contenuti; b) l'ulteriore documentazione tecnica da allegare, anche sulla proprietà e disponibilità delle aree; c) la documentazione concernente il quadro generale delle risorse mobilitabili; d) lo schema-tipo di convenzione da stipulare fra gli interessati e il comune, con particolare riferimento alle garanzie finanziarie, all'ordine temporale di realizzazione delle opere o alle eventuali priorità da assegnare agli interventi, e le sanzioni applicabili. 4. La previsione del piano regolatore generale circa la necessità di utilizzare un'area previa formazione di un piano attuativo si ritiene soddisfatta con la formazione del programma d'intervento. Se la formazione del piano attuativo o del programma d'intervento è prevista come obbligatoria dal piano regolatore generale, si applica l'articolo 50, comma 4. 5. I programmi sono approvati dal comune dal consiglio comunale, previo parere della CPC. La concessione edilizia o la denuncia d'inizio di attività per gli interventi previsti nel programma possono riguardare anche singoli lotti funzionali." Nota all'articolo 18 - L'articolo 62 della legge urbanistica provinciale come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 62 Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura 1. Nelle aree destinate all'agricoltura dal piano regolatore generale, con esclusione delle destinazioni a bosco, a pascolo e improduttivo, la densità fondiaria può essere calcolata utilizzando tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola ed effettivamente utilizzati o utilizzabili, purché ricadenti in un ambito comunale o di comuni limitrofi, anche non confinanti ma con non più di un comune interposto. Nel caso di aziende a prevalente indirizzo zootecnico possono essere utilizzate aree a pascolo per il calcolo della densità fondiaria, su parere conforme del comitato di cui al comma 9, formulato previa autorizzazione della sottocommissione della CUP integrata secondo quanto previsto dal comma 9, tenendo conto dei criteri eventualmente stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. 2. Se sono utilizzate anche aree ricadenti in un comune limitrofo, ai sensi del comma 1, la densità fondiaria è calcolata in base all'indice edilizio stabilito dal piano regolatore generale del comune dove è realizzato l'intervento; il comune competente, prima di rilasciare la concessione edilizia, acquisisce il nulla osta dei comuni confinanti. 3. Ai sensi dell'articolo 48 dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale concernente "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", con regolamento sono stabiliti i casi e le condizioni per consentire l'eventuale realizzazione di una ulteriore unità abitativa nell'ambito della medesima impresa agricola al fine di garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali, nonché per l'utilizzazione di fabbricati esistenti come foresterie per i lavoratori stagionali. 4. Non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola, compresi quelli a uso abitativo dell'imprenditore agricolo e quelli destinati all'agriturismo. Ogni comune tiene e aggiorna un registro delle aree delle quali è stata utilizzata la densità fondiaria ai sensi dei commi 1 e 2, con allegati i relativi estratti tavolari e i fogli di possesso prodotti dagli interessati, e degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola. 5. In presenza di eventi del tutto particolari e adeguatamente motivati il consiglio comunale, sentito il parere del comitato previsto dal comma 9 acquisito il parere della sottocommissione della CUP integrata secondo quanto previsto dal comma 9 e previo nulla osta della Giunta provinciale, può autorizzare il mutamento di destinazione degli edifici di cui al comma 4 per usi che risultino comunque compatibili con le aree agricole. 6. Il vincolo di destinazione agricola degli edifici realizzati ai sensi del comma 1 e di quelli ad uso abitativo dell'imprenditore agricolo è annotato nel libro fondiario a cura del comune e a

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 35-15 - spese del concessionario. L'annotazione è richiesta dal comune ad avvenuta presentazione della dichiarazione di fine lavori e prima del rilascio del certificato di agibilità, sulla base del titolo edilizio e di un'attestazione del comune in cui sono riportate le particelle edificali e le eventuali porzioni materiali soggette al vincolo. La cancellazione del vincolo può essere chiesta dall'interessato sulla base di una certificazione rilasciata dal comune competente che autorizza la cancellazione sulla base dell'accertata conformità urbanistica della trasformazione d'uso dell'edificio. 7. Ai sensi dell'articolo 37, comma 4, lettera b), dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale concernente "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", nelle aree destinate all'agricoltura la realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, di manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale è subordinata al rispetto dei limiti dimensionali e dei criteri generali, concernenti le tipologie costruttive e i materiali da utilizzare, stabiliti con regolamento, tenuto conto dell'estensione delle superfici coltivate e dell'orientamento colturale prevalente. 7 bis. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale sono ammessi, oltre ai maneggi, anche i ricoveri e rifugi per gli animali d'affezione nonché altri ricoveri di animali in genere non destinati all'esercizio dell'attività agricola, previo parere favorevole del comitato previsto dal comma 9 previa autorizzazione della sottocommissione della CUP integrata secondo quanto previsto dal comma 9. Per la realizzazione dei ricoveri e rifugi per gli animali d'affezione si osserva quanto stabilito dalla legge provinciale sugli animali d'affezione. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere fissati eventuali ulteriori specifici criteri e condizioni per la realizzazione dei ricoveri previsti da quest'articolo. 7 ter. Nelle aree agricole individuate dall'articolo 37 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale) sono ammessi lo stoccaggio Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale, ad esclusione delle aree agricole di pregio individuate ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), sono ammessi lo stoccaggio, la lavorazione o la trasformazione di legname grezzo e depositi per il ricovero di macchinari e attrezzature per il taglio, l'esbosco e l'allestimento del legname, qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) si tratti di stoccaggi, attrezzature e manufatti e di lavorazioni e trasformazioni, strumentali di attività silvo-colturali svolte da soggetti iscritti nell'elenco provinciale delle imprese forestali di cui all'articolo 61 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura; a bis) le attività di lavorazione e trasformazione siano svolte con macchinari mobili; b) gli interventi di cui alla lettera a) sono realizzati nel rispetto delle caratteristiche tecniche e dei limiti dimensionali stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, in modo da salvaguardare la prevalente destinazione colturale delle aree. 7 quater. E' in ogni caso escluso l'insediamento nelle aree agricole indicate al comma 7 ter di manufatti destinati ad attività produttiva per la lavorazione e la trasformazione delle biomasse legnose, fatta salva la disciplina provinciale vigente concernente gli impianti di biogas o di compostaggio; agli stoccaggi di legname grezzo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 3, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura). 8. Nelle aree destinate all'agricoltura gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola alla data di entrata in vigore di questa legge, nonché le costruzioni destinate alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli su scala industriale e ad allevamenti industriali, possono formare oggetto degli interventi di recupero previsti dall'articolo 99, di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di limitati ampliamenti per garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dai piani regolatori comunali. Nel caso di più edifici contigui l'aumento volumetrico corrispondente alla somma di quello relativo a ciascun edificio può essere utilizzato in modo indipendente dalle singole costruzioni, sulla base di un piano attuativo di recupero organico del compendio edilizio.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 36-16 - 9. E' istituito il comitato per gli interventi nelle aree agricole, con il compito di rilasciare l'autorizzazione richiesta dal piano urbanistico provinciale in relazione agli interventi edilizi da realizzare in aree agricole. Il comitato è composto da: a) un funzionario del servizio provinciale competente in materia di aziende agricole; b) un funzionario del servizio provinciale competente in materia di urbanistica; c) un esperto designato dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale, che potrà avvalersi del supporto del comitato territoriale di sviluppo rurale competente; d) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali. 9. Con riferimento agli interventi edilizi da realizzare in aree agricole la CUP svolge le funzioni che gli articoli 37 e 38 dell'allegato B della legge provinciale n. 5 del 2008, attribuiscono all'organo provinciale competente al rilascio della prescritta autorizzazione, attraverso la sottocommissione prevista dall'articolo 7, comma 4, di questa legge. A tal fine la composizione della sottocommissione è integrata dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di agricoltura. La sottocommissione si esprime anche a fini paesaggistici, se ne ricorrono i presupposti. 10. Le funzioni di segretario del comitato per gli interventi nelle aree agricole sono svolte da un dipendente della Provincia assegnato alla struttura provinciale competente in materia di aziende agricole. Il comitato stabilisce le sue modalità di funzionamento e le modalità di nomina del presidente. 10 bis. Per gli interventi di cui al comma 9, l'autorizzazione ai fini di tutela del paesaggio, qualora ne ricorrano i presupposti, è rilasciata dal servizio provinciale competente in materia di tutela del paesaggio, in deroga alle disposizioni del capo II del titolo III. L'autorizzazione è resa nella riunione del comitato di cui al comma 9 dal funzionario che rappresenta il servizio provinciale competente in materia di urbanistica; in tal caso la posizione espressa dal predetto funzionario, se è negativa o esprime prescrizioni, risulta vincolante per la decisione del comitato. In caso di diniego dell'autorizzazione o di prescrizioni, disposti in relazione alla valutazione paesaggistica espressa dal predetto funzionario, gli interessati possono proporre ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti. (abrogati) 11. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione d'interventi in aree destinate a insediamento individuate dai piani territoriali delle comunità o dai piani regolatori generali mediante la riduzione di aree agricole di pregio e la relativa compensazione, ai sensi dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale concernente "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", è subordinato: a) alla redazione di un progetto unitario che preveda contestualmente l'idonea infrastrutturazione e l'apprestamento per la coltivazione delle aree individuate per la compensazione, in seguito alla loro acquisizione sulla base di un titolo idoneo ai sensi dell'articolo 101, comma 1; b) alla stipula di una convenzione fra i richiedenti e le comunità o i comuni interessati, con la quale sono stabilite le condizioni, le modalità e i termini da osservare per la realizzazione degli interventi d'infrastrutturazione e apprestamento per la coltivazione delle aree individuate per la compensazione, assistita da idonee garanzie finanziarie o di altra natura determinate dalla comunità o dal comune. 12. Nel caso di opere pubbliche e d'interesse pubblico da realizzare in aree individuate dai piani territoriali delle comunità o dai piani regolatori generali mediante la riduzione di aree agricole di pregio e la relativa compensazione, per le quali è esperibile la procedura espropriativa ai sensi delle leggi in materia, l'approvazione del progetto unitario per la realizzazione degli interventi, l'idonea infrastrutturazione e l'apprestamento delle aree ai sensi del comma 11 costituiscono titolo per l'espropriazione delle aree che formano oggetto di compensazione. In tal caso l'indennità di espropriazione da corrispondere per l'acquisizione delle aree agricole di pregio è aumentata in misura pari alla maggiorazione prevista in assenza di rideterminazione dell'indennità di esproprio e di opposizione alla stima ai sensi delle disposizioni provinciali in materia. In alternativa all'espropriazione si può fare ricorso alla compensazione urbanistica di cui all'articolo 55. 13. Per favorire l'acquisizione delle aree da fornire a titolo di compensazione per la riduzione

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 37-17 - della aree agricole di pregio si osserva, in quanto applicabile, l'articolo 44 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)." Nota all'articolo 19 - L'articolo 66 della legge urbanistica provinciale come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 66 Fasce di rispetto cimiteriale 1. Fatto salvo quanto previsto da questo articolo le fasce di rispetto cimiteriale non possono essere inferiori a cinquanta metri. 2. La Giunta provinciale, previo parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, può autorizzare la riduzione della distanza minima di cinquanta metri nei seguenti casi: a) per la realizzazione di nuovi cimiteri quando non è possibile provvedere altrimenti e non vi si oppongono ragioni di carattere igienico-sanitario, purché non oltre il limite di venticinque metri dalle zone residenziali; b) per la realizzazione di zone residenziali, mediante l'approvazione dei piani regolatori generali o di loro varianti che le prevedono e subordinatamente alla redazione di un piano attuativo, fino a una distanza di venticinque metri dai cimiteri esistenti, per motivate esigenze di natura urbanistica e se non vi si oppongono ragioni di carattere igienico-sanitario; c) per l'ampliamento di cimiteri esistenti, anche prescindendo dal limite minimo di cui alle lettere a) e b), quando non è possibile provvedere altrimenti e non vi si oppongono ragioni di carattere igienico-sanitario; c bis) se limiti fisici evidenti, come viabilità comunale e provinciale, escluse le strade interpoderali e le piste ciclabili, corsi d'acqua, particolari condizioni morfologiche, impediscono l'effettiva realizzazione dell'ampliamento e se non vi si oppongono ragioni di carattere igienico-sanitario. 3. Nelle fasce di rispetto cimiteriale, previo parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, è consentita la realizzazione dei servizi e delle strutture connessi con l'attività cimiteriale nonché di opere pubbliche, d'interesse pubblico e di altri interventi edilizi ritenuti compatibili, nei casi e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale e osservando le procedure previste dagli articoli 112 e 114. Il titolo edilizio per questi interventi può essere acquisito senza ricorrere alle procedure degli articoli 112 e 114, previa acquisizione del solo parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, in caso di adeguamento dei piani regolatori generali ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale o in presenza di previsioni dei piani regolatori vigenti corrispondenti a questi criteri. 4. All'interno delle fasce di rispetto cimiteriale per gli edifici esistenti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica, sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 99, comma 1, lettere da a) a f). Gli edifici esistenti, nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica e previo parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, possono essere ampliati per migliorarne le condizioni di utilizzo e possono formare oggetto di cambi di destinazione d'uso e di demolizioni e ricostruzioni ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera g)." Nota all'articolo 20 - L'articolo 68 della legge urbanistica provinciale come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 68 Lavori assoggettati ad autorizzazione paesaggistica 1. A fini di tutela del paesaggio sono soggetti alle autorizzazioni previste da questo capo:

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 38-18 - a) in qualunque parte del territorio provinciale i lavori relativi ad aeroporti, linee ferroviarie, nuove strade statali e provinciali, miniere, costruzione di dighe e relativi impianti idroelettrici, discariche, piste da sci e relativi bacini d'innevamento, impianti a fune, posa di condotte principali per il trasporto di fluidi energetici e non; nelle aree non destinate specificatamente all'insediamento dagli strumenti di pianificazione, inoltre, la realizzazione di nuove linee elettriche o la sostituzione di quelle esistenti di competenza statale e provinciale di potenza superiore a 30.000 volt nonché di impianti eolici; b) qualunque lavoro non soggetto ad autorizzazioni ai sensi della lettera a) che possa alterare lo stato fisico: 1) del territorio compreso nel parco nazionale dello Stelvio; 2) dei parchi naturali provinciali; 3) delle aree di tutela ambientale individuate dalla carta delle tutele paesistiche del piano urbanistico provinciale; 4) dei beni ambientali riportati in appositi elenchi allegati al piano urbanistico provinciale, aggiornati e integrati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 69; c) omissis d) la posa di cartelli o di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di attuazione. 2. L'autorizzazione paesaggistica non è richiesta per i seguenti interventi: a) interventi non soggetti a titolo abilitativo edilizio in base all'articolo 97, comma 1; b) allacciamenti dei servizi all'utenza diretta, sottoservizi e impianti a rete in genere, con esclusione delle linee elettriche aeree; c) opere previste in piani attuativi già autorizzati ai fini della tutela del paesaggio che contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali per la loro realizzazione o sono realizzate in conformità a manuali tipologici; a tal fine l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica attesta la sussistenza di questi requisiti. 2 bis. Gli allacciamenti, i sottoservizi e gli impianti a rete indicati nel comma 2, lettera b), possono essere realizzati senza necessità di una specifica previsione degli strumenti urbanistici. 3. Nelle aree a bosco sono consentite, senza l'autorizzazione paesaggistica, le attività e gli interventi come specificati all'articolo 56, comma 2, della legge provinciale n. 11 del 2007. Nelle aree a bosco il regolamento può prevedere la possibilità di prescindere dall'autorizzazione paesaggistica per le trasformazioni del bosco volte al ripristino di aree prative e pascolive, nonché alla realizzazione di bonifiche agrarie, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere c) e c bis), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura. 3. Nelle aree a bosco sono consentite, senza l'autorizzazione paesaggistica, le attività e gli interventi indicati dall'articolo 56, comma 2, della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura. Il regolamento può individuare ulteriori limiti e condizioni per l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica in caso di trasformazione del bosco volta al ripristino di aree prative o pascolive o alla realizzazione di bonifiche agrarie che non richiedono alcuna opera di infrastrutturazione o di edificazione, nell'ambito delle fattispecie disciplinate dall'articolo 16, comma 1, lettere c) e c bis), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura." Nota all'articolo 21 - L'articolo 70 della legge urbanistica provinciale come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 70 Caratteristiche e validità dell'autorizzazione paesaggistica 1. Il soggetto che vuole intraprendere i lavori o le opere previsti dall'articolo 68 deve presentare all'organo competente una domanda di autorizzazione, corredata da adeguata documentazione, e astenersi dall'iniziarli fino a quando non ha ottenuto l'autorizzazione. Nel caso

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 39-19 - d'interventi soggetti a concessione edilizia alla richiesta provvede il comune, ai sensi dell'articolo 101. 2. Dell'autorizzazione deve munirsi anche il soggetto che intende procedere alla formazione dei piani attuativi previsti da questa legge, compresi i piani guida, nell'ambito dei territori sottoposti a tutela del paesaggio. 3. I lavori e le opere devono essere iniziati entro tre anni dall'autorizzazione, o entro cinque anni se si tratta di una lottizzazione; trascorso tale periodo e comunque in caso di cessazione dell'efficacia della concessione edilizia o della denuncia d'inizio di attività, per decorrenza del termine previsto per l'ultimazione dei lavori, o del piano attuativo, l'autorizzazione deve essere nuovamente richiesta. 3. La durata dell'autorizzazione paesaggistica coincide con quella del titolo abilitativo edilizio richiesto per l'intervento oggetto di autorizzazione paesaggistica. Quando per il medesimo intervento è necessario richiedere un nuovo titolo edilizio, deve essere richiesta una nuova autorizzazione paesaggistica. In ogni caso il titolo abilitativo edilizio va richiesto o presentato entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. 4. Nel rilasciare l'autorizzazione l'organo competente può apporvi clausole per prescrivere l'adozione di misure particolari di tutela anche sulla base, se ritenuto opportuno, di appositi elaborati progettuali integrativi o sostitutivi rispetto a quelli già presentati, redatti a cura del richiedente. 5. L'autorizzazione è richiesta anche se i lavori o le opere previsti dall'articolo 68 devono svolgersi a cura dei comuni o di altri enti pubblici; non è dovuta per le opere destinate alla difesa nazionale. 6. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 120, comma 3, se si verifica una particolare necessità per cui ogni indugio può essere pregiudizievole, gli interessati possono provvedere direttamente ai lavori necessari a evitare l'aggravamento del danno o l'avverarsi di un danno irreparabile, dandone contemporaneamente notizia all'organo di tutela competente. 7. Le varianti in corso d'opera disciplinate dall'articolo 107 non sono soggette all'autorizzazione prevista da questo articolo." Nota all'articolo 22 - L'articolo 86 della legge urbanistica provinciale come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 86 Interventi a favore della diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile e di edilizia in legno di qualità 1. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, sono definiti gli indirizzi di carattere generale volti a definire criteri e modalità di redazione di strumenti di pianificazione territoriale che favoriscano la diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile. 2. I piani regolatori generali possono individuare apposite aree da destinare alla realizzazione di interventi di edilizia abitativa pubblica di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c), ivi compreso il recupero del patrimonio edilizio esistente, mediante l'utilizzo di tecniche di edilizia sostenibile, con particolare riferimento all'utilizzo del legno come elemento strutturale; per l'acquisizione delle aree o degli immobili ai fini della realizzazione degli interventi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 47. 3. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti indici edilizi volti a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, anche per il calcolo del contributo di concessione, nel rispetto dei seguenti criteri: a) è garantito lo scomputo dagli indici edilizi delle murature perimetrali degli edifici, dei solai e di altri elementi costruttivi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche; nel caso di edifici di nuova costruzione, tali opere sono computate per la determinazione della distanza, ma non per la determinazione dell'altezza;

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 40-20 - b) per gli edifici che presentano livelli di prestazioni energetiche superiori a quelli obbligatori previsti dal regolamento di attuazione di questo capo, oltre allo scomputo dagli indici previsto dalla lettera a), è riconosciuto un incremento volumetrico, anche per il calcolo degli altri indici edilizi, determinato in rapporto alla qualità del livello di prestazione, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze; questa lettera non si applica agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo; c) per gli interventi realizzati nel rispetto degli indici massimi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, in alternativa all'incremento volumetrico previsto nella lettera b), è prevista la facoltà di richiedere la riduzione del contributo di concessione in misura pari alla somma dovuta per l'incentivo volumetrico; in caso di richiesta dell'incremento volumetrico previsto nella lettera b), presentata successivamente all'ottenimento della riduzione del contributo di concessione, il riconoscimento dell'incremento volumetrico è subordinato al pagamento di un importo corrispondente alla somma determinata a titolo di riduzione del contributo di concessione, maggiorato degli interessi legali. 3 bis. Le agevolazioni individuate con la deliberazione della Giunta provinciale prevista nel comma 3 si applicano anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali vigenti, se le stesse risultano più favorevoli. In ogni caso le agevolazioni previste dal comma 3 si computano anche in aggiunta ad eventuali incrementi degli indici edilizi già previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali per fattispecie diverse da quelle previste dal comma 3. Qualora gli strumenti urbanistici e i regolamenti comunali prevedano agevolazioni corrispondenti a quelle di cui al comma 3, resta ferma l'applicazione delle misure comunali più favorevoli. 3 ter. Le agevolazioni previste nel comma 3, lettera a), si applicano anche agli edifici che presentano livelli di prestazione energetica obbligatori. In attesa della deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 3 e per la prima applicazione della lettera a) del medesimo comma, fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dagli strumenti di pianificazione e dai regolamenti comunali, si applicano i seguenti criteri di scomputo degli indici edilizi: a) nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una prestazione energetica obbligatoria o di livello superiore non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi; nel rispetto di predetti limiti è ammessa la deroga, all'atto del rilascio del titolo abilitativo edilizio, alla disciplina provinciale e comunale relativa alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici; b) nel caso di interventi su edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura, è ammessa la deroga all'atto del rilascio del titolo abilitativo edilizio, con riferimento alle distanze minime tra gli edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggiore spessore degli elementi di copertura; la deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti; sono fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di distanze minime. 4. La Provincia, le comunità e i comuni, anche sulla base di protocolli d'intesa e convenzioni con le categorie, associazioni e organismi interessati, promuovono la diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile anche attraverso iniziative culturali, di formazione e aggiornamento professionale. 5. La Provincia può promuovere la creazione di un marchio, volto a valorizzare edifici che rispettino standard elevati di carattere energetico e di sostenibilità ambientale. 6. La Provincia, anche sulla base di convenzioni con gli istituti di credito, favorisce l'accesso a forme agevolate di credito per interventi che soddisfino determinati requisiti documentabili mediante le certificazioni energetiche e ambientali di questo capo. 7. Nella determinazione dei criteri per la concessione delle agevolazioni alle imprese

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 41-21 - previste dalle leggi provinciali in materia si tiene conto della partecipazione delle imprese richiedenti alle filiere produttive locali che operano nel settore del risparmio energetico e dell'edilizia sostenibile. Gli strumenti di programmazione provinciale che prevedono la realizzazione di edifici pubblici o il loro finanziamento individuano criteri e modalità per la diffusione di tecniche di progettazione e costruzione degli edifici pubblici ispirate ai principi dell'edilizia sostenibile. 8. La concessione di contributi per l'edilizia agevolata previsti dalla legge provinciale n. 21 del 1992 e la valutazione dei progetti nell'ambito delle procedure di convenzionamento con le imprese previste dalla legge provinciale n. 15 del 2005 è effettuata tenendo conto dei livelli di prestazioni energetiche e di sostenibilità ambientale, attestati dalle certificazioni previste dagli articoli 84 e 85. 9. Nel finanziamento degli interventi di competenza di ITEA s.p.a. effettuati ai sensi delle leggi provinciali n. 21 del 1992 e n. 15 del 2005 la Giunta provinciale può stabilire l'entità della quota minima d'interventi che devono osservare i criteri per il rilascio del certificato di sostenibilità ambientale. 9 bis. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 3 determina gli indici edilizi volti a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile anche per l'edilizia in legno di qualità, nel rispetto dei criteri individuati dal comma 3 e di eventuali ulteriori criteri individuati dalla medesima deliberazione. La deliberazione individua anche i parametri necessari per il riconoscimento della certificazione di qualità costruttiva degli edifici in legno." Nota all'articolo 23 - L'articolo 97 della legge urbanistica provinciale come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 97 Disciplina degli interventi sul territorio 1. Le attività comportanti trasformazione urbanistica o edilizia del territorio possono essere iniziate e proseguite, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, solo sulla base della concessione o a seguito della presentazione di una denuncia d'inizio di attività in base a questa legge. Non sono subordinate a concessione o a preventiva presentazione di denuncia d'inizio di attività: a) le opere di manutenzione ordinaria previste dall'articolo 99, comma 1, lettera a); a bis) le opere di manutenzione straordinaria previste dall'articolo 99, comma 1, lettera b); resta fermo l'obbligo di richiedere il titolo edilizio per gli interventi che interessano le parti esterne dell'edificio se sono utilizzati materiali o tinteggiature diversi da quelli esistenti; resta inoltre fermo l'obbligo del titolo edilizio per interventi che interessano elementi strutturali; a ter) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di nuovi volumi esterni all'edificio o comunque la modificazione della sagoma dell'edificio; a quater) le opere di pavimentazione, di finitura degli spazi esterni e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; b) gli appostamenti di caccia disciplinati dalle disposizioni provinciali vigenti in materia di protezione della fauna selvatica e esercizio della caccia, con esclusione degli appostamenti fissi realizzati in muratura o altro materiale diverso dal legno; c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico; c bis) gli allacciamenti dei servizi all'utenza diretta, sottoservizi e impianti a rete in genere, con esclusione delle linee elettriche aeree; d) le opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell'attività agricola, come precisate dal regolamento di attuazione, nonché i tunnel temporanei utilizzati per le colture intensive ortoflorofrutticole o per la moltiplicazione di piante, ai sensi dell'articolo 98, comma 3;

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 42-22 - d bis) le trasformazioni del bosco volte al ripristino di aree prative e pascolive, nonché alla realizzazione di bonifiche agrarie, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere c) e c bis), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, nonché le attività di gestione forestale di cui all'articolo 56, comma 2, della medesima legge; d bis) le trasformazioni del bosco volte al ripristino di aree prative e pascolive, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera c), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, e quelle volte alla realizzazione di bonifiche agrarie, con esclusione di qualsiasi opera di infrastrutturazione o di edificazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera c bis), della medesima legge provinciale, nonché le attività di gestione forestale di cui all'articolo 56, comma 2, della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, nel rispetto delle condizioni e dei limiti eventualmente stabiliti dal regolamento di esecuzione; e) l'attività mineraria di estrazione e discarica nell'ambito dell'area di concessione mineraria; f) gli interventi pubblici disciplinati dagli articoli 108, 109, 110 e 111; g) l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici e dei relativi impianti quali pertinenze di edifici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal regolamento di attuazione; h) l'installazione di depositi interrati di gas di petrolio liquefatto di pertinenza di edifici, entro i limiti dimensionali stabiliti dal regolamento di attuazione; i) gli allestimenti mobili di cui alla legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali), nel rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima e dalle relative norme regolamentari; j) le opere precarie di cui al comma 2. 1 bis. Per realizzare gli interventi previsti nel comma 1 resta fermo il rispetto, se richiesto, delle norme vigenti antisismiche, in materia di sicurezza, in materia di lavoro e regolarità contributiva, igienico-sanitarie, di efficienza energetica nonché delle disposizioni, indirizzi e criteri in materia di tutela del paesaggio e della qualità architettonica specificatamente prescritti dagli strumenti di pianificazione urbanistica. L'inizio dei lavori relativo agli interventi previsti nel comma 1, lettere a bis), c bis) e g), è subordinato alla preventiva comunicazione al comune, anche per via telematica. Per gli interventi previsti nel comma 1, lettera a bis), nella comunicazione è indicata l'impresa a cui si intendono affidare i lavori. In caso di violazione del comma 1 e di questo comma le opere si considerano realizzate in assenza di titolo edilizio. La sola omissione della comunicazione al comune, ove richiesta, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 bis. 2. Le opere precarie facilmente rimovibili e destinate a soddisfare esigenze improrogabili e temporanee sono soggette a preventiva comunicazione al comune secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione. In relazione all'entità e alla durata degli interventi, il comune può subordinare la loro realizzazione alla presentazione di idonee garanzie, anche di carattere finanziario, ai fini del rispetto dei termini e delle modalità di rimessa in pristino dei luoghi. In caso di violazione delle disposizioni di cui a questo comma le opere si considerano realizzate in assenza o difformità dal titolo edilizio. Gli adempimenti previsti da questo comma non si applicano con riferimento ai manufatti accessori ai cantieri relativi a progetti di intervento per i quali sia stato acquisito il titolo abilitativo edilizio. 3. L'installazione d'impianti fissi di telecomunicazione con potenza complessiva non superiore a 5 watt nonché, entro i medesimi limiti di potenza, la realizzazione di nuovi impianti fissi di telecomunicazione su strutture esistenti o la modifica di impianti fissi di telecomunicazione esistenti, nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento di attuazione dell'articolo 61 (Protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, non sono soggette a denuncia d'inizio di attività, né ai provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 100, comma 1, lettera c). Questi impianti sono considerati opere d'infrastrutturazione del territorio ai sensi delle norme vigenti e possono essere installati senza necessità di specifiche previsioni o adeguamenti degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. Tali impianti

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 43-23 - sono soggetti esclusivamente all'osservanza dei limiti e dei valori stabiliti dalla normativa statale in materia di campi elettromagnetici. L'installazione, la realizzazione o la modifica di tali impianti formano oggetto di segnalazione, entro sessanta giorni, all'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente per l'inserimento nel catasto provinciale previsto dall'articolo 61, comma 2, lettera j), della legge provinciale n. 10 del 1998, nonché ai comuni territorialmente interessati, con le modalità e nei casi previsti dal regolamento di attuazione dell'articolo 61 della legge provinciale n. 10 del 1998. 3 bis. La sola omissione della comunicazione al comune nei casi richiesti dal comma 1 e della segnalazione all'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e ai comuni ai sensi del comma 3, purché gli interventi risultino realizzati nel rispetto delle altre condizioni richieste da questa legge e dalle relative disposizioni attuative, comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria da versare al comune competente pari a 500 euro. 4. Per la coltivazione delle cave e torbiere restano ferme le disposizioni provinciali in materia." Nota all'articolo 24 - L'articolo 101 della legge urbanistica provinciale come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 101 Presentazione della domanda di concessione 1. Possono chiedere la concessione i proprietari dell'immobile e i soggetti in possesso di un altro titolo idoneo. Nel caso d'interventi concernenti insediamenti produttivi del settore secondario la richiesta deve essere presentata dal legale rappresentante della singola impresa o delle imprese associate che intendono realizzare gli interventi per svolgere una delle attività ammesse dalla destinazione di zona o dai soggetti cui è affidato l'apprestamento delle aree ai sensi delle disposizioni provinciali in materia. 2. La domanda di concessione deve essere corredata dalla prescritta documentazione tecnica in adeguato numero di copie, da una dichiarazione del progettista abilitato che assevera la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati e da ogni atto di assenso, comunque denominato, previsto da altre disposizioni per la realizzazione di opere e interventi di modificazione del territorio. Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvati i modelli di domanda e la relativa documentazione per la richiesta della concessione edilizia e per il suo rilascio e sono indicati gli atti e le certificazioni da acquisire nelle fasi realizzative successive al rilascio della concessione. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, la concessione edilizia costituisce l'atto conclusivo finale per procedere alla realizzazione delle opere richieste ed è subordinata all'avvenuto rilascio di ogni atto di assenso, comunque denominato, nonché alla presentazione delle certificazioni previste da altre disposizioni per la realizzazione di opere e interventi di modificazione del territorio. 3 bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, previsti dall'articolo 99, comma 1, lettera e), il parere della CPC valuta la coerenza del progetto di ristrutturazione anche rispetto alle previsioni tipologiche e architettoniche stabilite dal piano regolatore generale, con particolare riferimento alla valenza urbana dell'edificio, ai caratteri dei fronti principali e alla presenza di particolari elementi di pregio. 4. Per gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del titolo III o al parere per la qualità architettonica previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera c), il comune richiede direttamente tali atti all'organo competente qualora non siano stati già presentati dall'interessato; in tal caso i termini per la conclusione del procedimento rimangono sospesi fino al ricevimento dell'atto da parte del comune. 4 bis. Se entro i termini previsti non sono stati comunicati all'interessato che li abbia richiesti direttamente gli atti di assenso previsti da questo articolo, il richiedente può diffidare il

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 44-24 - responsabile della struttura o l'organo rispettivamente competenti a provvedere entro trenta giorni dalla diffida. La mancata adozione del provvedimento entro tale termine costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale. Nel caso dei provvedimenti concernenti la tutela del paesaggio, decorso inutilmente tale termine, la domanda si intende accolta. 5. Prima di rilasciare la concessione il comune deve accertare che il progetto delle opere sia stato sottoposto al parere della struttura competente in materia di servizi antincendi della Provincia, se il suo parere è prescritto dalle norme in vigore. 6. Ogni comune tiene in pubblica visione i registri delle domande e delle concessioni rilasciate." Nota all'articolo 25 - L'articolo 102 della legge urbanistica provinciale come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 102 Rilascio della concessione 1. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda per il rilascio della concessione il comune verifica se la documentazione essenziale richiesta è completa; se entro tale termine il comune non comunica agli interessati l'inammissibilità della richiesta per carenza della documentazione essenziale, la domanda si considera procedibile. Entro i successivi sessanta giorni il comune si pronuncia sulla domanda, determinando contestualmente l'ammontare del contributo di concessione, in quanto dovuto, e fissando il termine per la presentazione della ulteriore documentazione richiesta ai fini del rilascio della concessione. In caso di progetti di particolare complessità e rilevanza, il termine per la pronuncia del comune può essere motivatamente elevato a novanta giorni, dandone comunicazione ai soggetti interessati. Entro dieci giorni dalla presentazione della documentazione richiesta e dalla presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo di concessione il comune provvede al rilascio della concessione, dandone comunicazione agli interessati. 1 bis. Se il comune non rilascia la concessione nei termini stabiliti dal comma 1, il richiedente può diffidare l'amministrazione comunale a provvedere entro venti giorni dalla diffida, decorsi inutilmente i quali la domanda si intende accolta. In tal caso il richiedente, purché in possesso dei provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, se necessari, può dar corso ai lavori dandone comunicazione al comune, previa corresponsione degli oneri dovuti ai sensi dell'articolo 115, calcolati in via provvisoria dal richiedente, salvo conguaglio sulla base delle determinazioni del comune In alternativa l'interessato può chiedere alla Giunta provinciale l'attivazione dei provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino - Alto Adige). 1 ter. Fino al 31 dicembre 2014 si prescinde dalla diffida prevista dal comma 1 bis e la domanda di concessione s'intende accolta decorsi i termini stabiliti dal comma 1, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 bis. 2. Se non sono stati allegati alla domanda di concessione tutti gli atti di assenso di competenza comunale richiesti, il comune li acquisisce d'ufficio. Se non sono allegati alla domanda tutti gli atti di assenso comunque denominati di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, il regolamento edilizio può prevedere la loro acquisizione d'ufficio da parte del comune. 3. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti: a) le modalità e i termini per l'acquisizione degli atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale; a bis) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 101, comma 4 bis, i casi in cui le richieste degli atti di assenso previsti dall'articolo 101 si intendono accolte se, entro il termine stabilito per il loro rilascio, non è stato comunicato all'interessato o al comune il provvedimento; questa lettera non si applica, comunque, ai provvedimenti concernenti la tutela ambientale e paesaggistica,

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 45-25 - del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità; b) omissis c) le modalità per assicurare la pubblicità delle concessioni rilasciate; d) eventuali ulteriori precisazioni sul procedimento di rilascio della concessione, fermo restando che può essere disposta una sola sospensione, fatti salvi i casi particolari previsti nell'articolo 104, e che i termini per il suo rilascio riprendono a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste. 3 bis. Se il richiedente allega alla domanda di concessione una dettagliata relazione firmata da un progettista abilitato, predisposta in osservanza dell'articolo 106, comma 4, i termini previsti per il rilascio della concessione sono ridotti alla metà; se il comune non rilascia la concessione entro il termine previsto la domanda si intende accolta e si applica il secondo periodo del comma 1 bis. Resta salvo l'esercizio dei poteri di vigilanza del comune ai sensi del titolo VI. Se riscontra l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, il comune notifica agli interessati l'ordine di non effettuare le opere e, se ne ricorrono i presupposti, provvede alla comunicazione prevista dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in materia di responsabilità del progettista. 4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 105, la domanda di concessione per interventi da eseguire su aree dotate di un piano attuativo o di un piano di lottizzazione in vigore s'intende accolta se, entro il termine stabilito per il rilascio della concessione, non è stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio. In tal caso il richiedente, purché in possesso dei provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, se necessari, può dar corso ai lavori dandone comunicazione al comune, previa corresponsione degli oneri dovuti ai sensi dell'articolo 115, calcolati in via provvisoria dal richiedente, salvo conguaglio sulla base delle determinazioni del comune. 5. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle concessioni in contrasto con esse, salvo che i relativi lavori siano iniziati e vengano ultimati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio, sempre che non intervenga la proroga per l'ultimazione concessa dal comune ai sensi dell'articolo 103, comma 6. 5. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle concessioni edilizie in contrasto con le previsioni stesse, fatta eccezione per il caso in cui i lavori sono iniziati nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 103." Nota all'articolo 26 - L'articolo 112 della legge urbanistica provinciale come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 112 Esercizio dei poteri di deroga 1. I poteri di deroga previsti dalle norme di attuazione degli strumenti di pianificazione, sia in vigore che adottati, o dal regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o d'interesse pubblico. 2. Il regolamento di attuazione individua le opere qualificate d'interesse pubblico ai fini dell'esercizio del potere di deroga. 3. La realizzazione in deroga di opere d'interesse pubblico e di opere pubbliche diverse da quelle previste dall'articolo 114, anche per gli interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività, è subordinata al rilascio della concessione edilizia previa autorizzazione del consiglio comunale, che si esprime dopo aver acquisito il parere della CPC reso limitatamente alle tipologie d'intervento edilizio di particolare rilevanza di cui all'articolo 8. 4. Il rilascio della concessione in deroga ai sensi del comma 3 è subordinato, oltre che all'autorizzazione del consiglio comunale, al nulla osta della Giunta provinciale, nel caso di opere in contrasto con la destinazione di zona; in tal caso il parere della CPC si configura anche come atto istruttorio e consultivo per la decisione della Giunta provinciale. In tal caso l'autorizzazione del consiglio comunale è preceduta dalla pubblicazione all'albo della richiesta di deroga e dal

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 46-26 - deposito del progetto presso gli uffici del comune per un periodo non inferiore a venti giorni, entro i quali chiunque può presentare osservazioni; il comune trasmette alla Provincia le osservazioni presentate nel periodo di deposito. Per gli impianti a rete e relative strutture di servizio in contrasto con la destinazione di zona che interessano il territorio di un solo comune, rimane ferma l'applicazione delle procedure di cui al comma 3. 4 bis. Se non sono state modificate le previsioni degli strumenti urbanistici sulla base delle quali è stata rilasciata la concessione in deroga e i lavori sono iniziati ma non conclusi entro i termini di validità della concessione, il rilascio della nuova concessione per la conclusione dei lavori non è soggetto al procedimento di deroga disciplinato da questo articolo. Resta ferma la facoltà di richiedere la proroga del termine previsto per l'inizio o per l'ultimazione dei lavori secondo quanto previsto dall'articolo 103, comma 6. 5. Le varianti al progetto assentito in deroga sono sottoposte a un nuovo procedimento di deroga, a eccezione di quelle che rientrano nei limiti indicati all'articolo 107 nonché di quelle che prevedono modifiche in diminuzione dei valori di progetto, che sono soggette solamente a denuncia di inizio di attività." Nota all'articolo 27 - L'articolo 113 della legge urbanistica provinciale come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 113 Realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi residenziali e commerciali in deroga 1. La realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi nel sottosuolo o nei locali situati al piano terreno di edifici con destinazione residenziale, commerciale o a servizi può essere autorizzata dal comune anche se risulta in contrasto con gli strumenti di pianificazione subordinati al piano urbanistico provinciale e i regolamenti edilizi, mediante il rilascio della concessione in deroga ai sensi di questo articolo, senza ricorrere al procedimento disciplinato dall'articolo 112. Nel caso di opere in contrasto con la destinazione di zona resta ferma l'applicazione dell'articolo 112. Nel caso di opere in contrasto con la destinazione di zona l'intervento è autorizzato dal comune previo parere della CPC. 1 bis. In caso di parcheggi al servizio di edifici con destinazione commerciale necessari per soddisfare gli standard di parcheggio stabiliti ai sensi della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (legge provinciale sul commercio), il comma 1 si applica anche per la realizzazione di parcheggi che non distano più di trecento metri dall'edificio in questione, sono esclusivamente a disposizione dell'attività commerciale, hanno funzioni di parcheggio pertinenziale e sono collocati in un'area distinta dagli spazi pubblici per attività collettive, verde pubblico e parcheggi pubblici. 2. Il regolamento di attuazione stabilisce i criteri che i comuni devono osservare per il rilascio della concessione edilizia in deroga. 3. Ferma restando l'immodificabilità dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà dei parcheggi realizzati ai sensi di questo articolo può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, nei casi previsti dall'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393)." Nota all'articolo 28 - L'articolo 123 della legge urbanistica provinciale come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 123 Vigilanza sull'attività edilizia

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 47-27 - 1. Il comune esercita la vigilanza sulle attività che comportano trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio comunale, per assicurarne la rispondenza alle disposizioni legislative e regolamentari, agli strumenti di pianificazione territoriale e ai provvedimenti di concessione o alle denunce d'inizio di attività. A tal fine si avvale di funzionari comunali o d'incaricati. 2. I funzionari o gli incaricati dei controlli possono accedere ai cantieri, alle costruzioni e ai fondi muniti di mandato, ai sensi dell'articolo 124. 3. Ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, se nei luoghi in cui sono realizzate le opere non è esibito il titolo edilizio o non è stato apposto il prescritto cartello o in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno comunicazione al comune, che verifica la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti, e all'autorità giudiziaria. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza sull'attività degli enti locali previsti negli articoli 139 e 140, la Provincia può effettuare controlli a campione sui provvedimenti adottati dai comuni. 4. Il comune redige e pubblica mensilmente nell'albo comunale l'elenco dei rapporti di cui al comma 3 e delle relative ordinanze di sospensione, e lo trasmette all'autorità giudiziaria e alla Provincia. 5. Per le opere di cui agli articoli 108 e 109, 109 e 111, se risultano violate le disposizioni o gli strumenti citati nel comma 1, il comune informa immediatamente la Provincia, alla quale compete l'adozione dei provvedimenti previsti da questa legge. la Provincia, su segnalazione dell'amministrazione interessata, accerta la conformità o la compatibilità in sanatoria." Nota all'articolo 29 - L'articolo 146 della legge urbanistica provinciale come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 146 Disposizioni particolari per il territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 1. Nel caso del comune di Trento e degli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, la convenzione prevista dal medesimo articolo disciplina le modalità di svolgimento della conferenza e delle fasi di confronto e di consultazione prodromiche alla stipulazione dell'accordo-quadro di programma previsto nell'articolo 22 di questa legge. La convenzione individua inoltre i temi e gli argomenti fondamentali che sono da considerare nell'accordo-quadro di programma in ragione delle interazioni e degli aspetti di reciproco interesse tra i medesimi comuni. 2. In esito alla stipulazione dell'accordo-quadro di programma il Comune di Trento, con riferimento al suo territorio, adegua il piano regolatore generale, che assume gli obiettivi e i contenuti del PTC. Gli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 attuano i contenuti dell'accordo-quadro di programma direttamente mediante adeguamento dei rispettivi piani regolatori generali. 2 bis. Per i contenuti previsti dall'articolo 21, comma 3, lettere i), j) e k), il Comune di Trento procede all'adeguamento del piano regolatore generale in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2. In tal caso la proposta di piano è trasmessa agli altri comuni compresi nel territorio; entro i trenta giorni successivi al ricevimento questi possono richiedere l'attivazione dell'accordo-quadro di programma, che in tal caso dev'essere sottoscritto tra il Comune di Trento e i comuni richiedenti entro i successivi sessanta giorni. 3. La commissione edilizia del Comune di Trento assume per il territorio del medesimo comune le funzioni della CPC, fermo restando che la stessa commissione è integrata da un soggetto designato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lettera b), al quale sono attribuite le prerogative previste dal comma 7 del medesimo articolo e da un componente, con funzioni di presidente, nominato dal sindaco del Comune di Trento. 4. La convenzione prevista nel comma 1 può attribuire alla commissione edilizia del Comune di Trento, nella composizione indicata al comma 3 e integrata da un rappresentante del

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 48-28 - comune interessato, le funzioni della CPC anche per tutti o per parte degli altri comuni previsti nel comma 1. In caso contrario le funzioni della CPC sono svolte, con riguardo ai comuni che non hanno inteso avvalersi della commissione edilizia del Comune di Trento, dalla CUP e dalla sottocommissione prevista nell'articolo 7, comma 4." Nota all'articolo 30 - L'articolo 148 della legge urbanistica provinciale come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 148 Disposizioni per l'approvazione dei primi piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge ciascuna comunità, per il territorio di propria competenza, convoca una conferenza per la stipulazione dell'accordo-quadro di programma volto a stabilire i criteri e gli indirizzi ai sensi dell'articolo 22. Se la comunità non è stata ancora costituita o non provvede entro il termine, alla definizione dei criteri e indirizzi provvede la Provincia, previa intesa con i comuni che rappresentano almeno il 50 per cento della popolazione e dei comuni del territorio interessato e con gli enti parco interessati. Ai fini di questo comma ciascun ente si esprime sull'intesa proposta entro sessanta giorni dalla richiesta; decorsi i sessanta giorni si prescinde dalla sua posizione in merito all'intesa, anche ai fini del calcolo del 50 per cento della popolazione e dei comuni del territorio interessato. 2. Entro duecentosettanta giorni dalla definizione degli indirizzi e dei criteri ai sensi del comma 1 la comunità o, se questa non è stata costituita o non vi provvede, la Provincia elabora il progetto di piano territoriale della comunità sulla base di questi indirizzi e criteri e lo adotta ai sensi dell'articolo 23. Nei termini previsti dall'articolo 23 la comunità adotta definitivamente il piano. Se la comunità non provvede o non è costituita, all'adozione definitiva provvede la Provincia, previa intesa con i comuni che rappresentano almeno il 50 per cento della popolazione e dei comuni del territorio interessato e con gli enti parco interessati. Ai fini di questo comma ciascun ente si esprime sull'intesa proposta entro sessanta giorni dalla richiesta; decorsi i sessanta giorni si prescinde dalla sua posizione in merito all'intesa, anche ai fini del calcolo del 50 per cento della popolazione e dei comuni del territorio interessato. 3. I comuni adottano i propri piani regolatori generali adeguando le previsioni dei piani regolatori vigenti alle disposizioni di questa legge sui piani regolatori generali mediante la procedura di approvazione prevista dall'articolo 32. L'adeguamento è effettuato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del piano territoriale della comunità. Questo comma si applica anche per l'adeguamento dei piani dei parchi naturali provinciali. 4. Fino alla data di approvazione del primo piano territoriale della comunità i comuni possono approvare varianti ai piani regolatori generali con le procedure previste dalla legge provinciale n. 22 del 1991 fermo restando che non possono essere adottate più di tre varianti nello stesso biennio e non è ammessa l'adozione di varianti nel semestre che precede il rinnovo del consiglio comunale, fatte salve le varianti per opere pubbliche e di motivata urgenza nonché quelle previste dall'articolo 55, comma 4, e altre eventuali tipologie di varianti non sostanziali individuate con il regolamento di attuazione. In sede di approvazione di queste varianti la Provincia verifica la coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il piano territoriale della comunità eventualmente adottato. 5. Per l'approvazione delle varianti ai piani regolatori generali ai sensi del comma 4, in deroga a quanto previsto dall'articolo 42, comma 3, della legge provinciale n. 22 del 1991, si applicano le seguenti disposizioni: 0a) le date di deposito del piano sono rese note, oltre che con la pubblicazione del piano nel Bollettino ufficiale della Regione, anche mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano locale e sul sito web del comune o del Consorzio dei comuni trentini; a) il parere della CUP, previsto dall'articolo 40, comma 4, della legge provinciale n. 22 del 1991, è sostituito da una valutazione tecnica del servizio provinciale competente in materia di

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 49-29 - urbanistica e tutela del paesaggio, espressa entro quarantacinque giorni, fatta salva la facoltà del servizio medesimo, in relazione all'importanza o alla complessità della variante, di devolvere alla CUP la valutazione di propria competenza; in tal caso la valutazione tecnica della CUP è resa entro sessanta giorni; b) il termine per l'approvazione del piano da parte della Giunta provinciale di cui all'articolo 41, comma 1, della legge provinciale n. 22 del 1991 è ridotto a sessanta giorni; c) fatto salvo quanto previsto dalle lettere a) e b), per le varianti relative a singole opere pubbliche o conseguenti a pubbliche calamità i termini previsti dall'articolo 40 della legge provinciale n. 22 del 1991 sono ridotti a metà e si prescinde dal parere del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio previsto dall'articolo 41, comma 1, della medesima legge; d) se l'accoglimento di osservazioni comporta l'introduzione di modifiche rispetto alle previsioni del piano adottato, il comune dispone una nuova pubblicazione, reiterando la procedura, per la presentazione di osservazioni limitatamente alle parti oggetto di modifica, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 31, comma 5 bis; in tal caso i termini previsti dall'articolo 40 della legge provinciale n. 22 del 1991 sono ridotti a metà e le variazioni apportate in accoglimento delle nuove osservazioni non sono soggette a pubblicazione, né a osservazioni. Non è ulteriormente richiesta la valutazione tecnica del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio o della CUP se le modifiche accolgono le osservazioni già espresse dal servizio medesimo o dalla CUP; negli altri casi la valutazione tecnica della CUP, ove richiesta, è sostituita dalla valutazione del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio. 6. Fino alla nomina della CUP ai sensi dell'articolo 7, le competenze a essa attribuite sono svolte dalla commissione urbanistica provinciale e dalla commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale previste dalla legge provinciale n. 22 del 1991 secondo la composizione derivante dalla nomina delle commissioni medesime per la tredicesima legislatura. In seguito alla costituzione della nuova CUP i pareri devoluti ai sensi del comma 5 alla commissione urbanistica provinciale sono rilasciati dalla nuova CUP. 6 bis. Fino alla nomina da parte di ciascuna comunità della CPC le competenze in materia di tutela del paesaggio previste da questa legge sono svolte dagli organi competenti in materia di tutela del paesaggio disciplinati dalla legge provinciale n. 22 del 1991, in base a quest'ultima legge e alle seguenti ulteriori disposizioni: a) in caso di nomina della CUP le funzioni attribuite dalla legge provinciale n. 22 del 1991 alla commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale sono svolte dalla CUP mediante la sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 4; b) omissis c) per i fini di questo comma, le commissioni comprensoriali per la tutela paesaggisticoambientale nominate per la tredicesima legislatura sono prorogate di diritto fino al termine massimo di un anno dalla data prevista dall'articolo 10, comma 1, della legge provinciale 27 novembre 2009, n. 15, concernente "Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)". 6 ter. Nel periodo di proroga previsto dai commi 6 e 6 bis, resta ferma la facoltà della Giunta provinciale di sostituire i componenti della commissione urbanistica provinciale, della commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale e delle commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale nominati per la tredicesima legislatura in caso di dimissioni o di altre cause di impedimento nonché in seguito ad atti di riorganizzazione delle strutture provinciali e comprensoriali. 6 quater. Nei casi in cui alla scadenza del termine di proroga delle commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale di cui alla lettera c) del comma 6 bis non si sia provveduto alla nomina della CPC, la commissione comprensoriale è prorogata di diritto per ulteriori sessanta giorni entro i quali la Giunta provinciale provvede a nominare, per lo svolgimento delle funzioni spettanti in via transitoria alle commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale, una commissione territoriale per la tutela del paesaggio nella seguente composizione:

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 50-30 - a) il presidente della comunità o del comprensorio, se la comunità non è costituita, con funzioni di presidente; b) un funzionario tecnico della comunità o del comprensorio, se la comunità non è costituita; c) quattro esperti in materia di tutela del paesaggio e architettura iscritti ai relativi albi, di cui uno in rappresentanza della Provincia. 6 quinquies. Per i fini di cui al comma 6 quater, con il provvedimento di nomina delle commissioni territoriali per la tutela del paesaggio, la Giunta provinciale può nominare membri supplenti per i componenti delle commissioni; non si applica in tal caso il divieto di riconferma di cui all'articolo 11, comma 5, della legge provinciale n. 22 del 1991. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Provincia. Per il suo funzionamento la commissione provvede con proprie determinazioni, fermo restando che in caso di voto negativo dell'esperto nominato in rappresentanza della Provincia le autorizzazioni paesaggistiche possono essere rilasciate con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti. (abrogati) 6 sexies. Fino all'attuazione del capo IV del titolo V, l'esercizio dei poteri di deroga ai sensi degli articoli 104 e 105 della legge provinciale n. 22 del 1991 per la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico in contrasto con la destinazione di zona è subordinato al rispetto delle seguenti ulteriori disposizioni: a) l'autorizzazione del consiglio comunale, di cui all'articolo 104, comma 3, della legge provinciale n. 22 del 1991, è preceduta dalla pubblicazione all'albo della richiesta di deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici del comune per un periodo non inferiore a venti giorni entro i quali chiunque può presentare osservazioni; il comune trasmette alla Provincia le osservazioni presentate nel periodo di deposito; b) l'autorizzazione della Giunta provinciale, di cui all'articolo 105, comma 2, della legge provinciale n. 22 del 1991, è preceduta dalla pubblicazione all'albo della Provincia della richiesta di deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici della struttura provinciale competente in materia di urbanistica per un periodo non inferiore a venti giorni entro i quali chiunque può presentare osservazioni; c) nel caso di impianti a rete e relative strutture di servizio in contrasto con la destinazione di zona l'esercizio dei poteri di deroga è subordinato alla sola autorizzazione del consiglio comunale. 6 septies. Fino alla nomina da parte di ciascuna comunità della CPC, contro i provvedimenti degli organi competenti in materia di tutela del paesaggio disciplinati dalla legge provinciale n. 22 del 1991 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale secondo le procedure previste nell'articolo 101 della legge provinciale n. 22 del 1991, con esclusione dei provvedimenti previsti nell'articolo 99 della legge provinciale n. 22 del 1991. (abrogato) 6 octies. In caso di nomina della CPC prima dell'approvazione del PTC, per l'esercizio delle competenze attribuite alla CPC si applicano le seguenti disposizioni transitorie: a) per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si applica il comma 7; b) i pareri obbligatori previsti nell'articolo 8, comma 2, lettera c), concernenti le tipologie d'intervento edilizio di particolare rilevanza sotto il profilo paesaggistico e architettonico, sono rilasciati relativamente agli interventi individuati con deliberazione della Giunta provinciale, eventualmente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento d'attuazione; c) in seguito all'approvazione del documento preliminare indicato nell'articolo 22, comma 2, la comunità può chiedere alla Giunta provinciale che le varianti ai PRG siano sottoposte al parere della CPC. In caso di accoglimento della richiesta, la Giunta provinciale stabilisce le modalità e i criteri per assicurare il supporto agli uffici della comunità da parte della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio. A decorrere dall'attribuzione alla CPC della valutazione delle varianti ai PRG non è più richiesta la valutazione tecnica della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, prevista nel comma 5, lettera a), di quest'articolo, e la CPC si esprime in merito alla coerenza delle varianti medesime rispetto al PUP ed al documento preliminare di cui all'articolo 22, comma 2; in seguito alla stipula dell'accordo-quadro di programma previsto dall'articolo 22, la valutazione è effettuata anche rispetto ai criteri e indirizzi generali per la

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 51-31 - formulazione del PTC. Il parere della CPC è richiesto dal comune ed è rilasciato nel termine di quarantacinque giorni; copia del parere è trasmessa alla Provincia; c bis) le richieste di autorizzazioni e i pareri assegnati alla competenza delle CPC, presentate prima della loro nomina, sono evase dagli organi competenti ai sensi della disciplina in vigore antecedentemente alla nomina delle CPC; resta ferma la competenza delle CPC sulle richieste di autorizzazioni e pareri presentate prima della loro nomina spettanti ai sensi del previgente ordinamento alle commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale. (abrogate) 6 nonies. Fino all'individuazione con deliberazione della Giunta provinciale delle tipologie di intervento edilizio di particolare rilevanza ai sensi del comma 6 octies, lettera b), l'autorizzazione del consiglio comunale prevista dall'articolo 112, commi 3 e 4, ai fini del rilascio della concessione in deroga, è subordinata al rilascio dei seguenti pareri: a) se gli immobili interessati non sono soggetti alla tutela del paesaggio, del parere del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, del parere della CPC, per gli interventi in contrasto con la disciplina di tutela degli insediamenti storici e con la destinazione di zona nonché per gli interventi di riqualificazione urbanistica ed edilizia da destinare ad esercizi alberghieri; b) del parere della commissione edilizia comunale, per gli interventi diversi da quelli indicati dalla lettera a). 6 decies. Fino all'attuazione del titolo V, capo IV, il comma 6 nonies, lettera a), si applica anche ai procedimenti di rilascio delle deroghe urbanistiche disciplinati dall'articolo 104 della legge provinciale n. 22 del 1991. 6 undecies. Se la comunità ha nominato la CPC prima della data prevista dall'articolo 10, comma 1, della legge provinciale n. 15 del 2009, essa è prorogata di diritto per la durata dell'assemblea della comunità eletta ai sensi del medesimo articolo 10, salvo che gli organi competenti non provvedano al suo rinnovo secondo la disciplina della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi). 6 duodecies. Fino alla nomina da parte di ciascuna comunità della CPC il rilascio dei pareri della commissione previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera c), dall'articolo 43, comma 1, dall'articolo 110, comma 2, e dall'articolo 128, comma 3, lettera d), spetta alla commissione edilizia del comune competente per territorio oppure, se il comune non ha costituito la commissione edilizia, alla struttura del comune competente in materia di edilizia. (abrogati) 7. Fino all'approvazione del piano territoriale della comunità l'esercizio della funzione di tutela del paesaggio da parte degli organi competenti è effettuato in conformità con la carta del paesaggio e con le relative linee guida, nonché, in quanto compatibili, con i criteri per la tutela del paesaggio contenuti nella relazione illustrativa del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7. 7 bis. Fino all'entrata in vigore dei piani regolatori generali approvati in adeguamento al piano urbanistico provinciale e a questa legge, gli interventi di recupero e i piani attuativi di cui al comma 8 dell'articolo 62, riguardanti edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola alla data di entrata in vigore di questa legge, sono soggetti all'autorizzazione preventiva del comitato di cui al comma 9 del medesimo articolo 62, con esclusione della realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e degli ampliamenti finalizzati a garantire la funzionalità degli edifici. In tal caso si applicano le disposizioni del comma 10 bis dell'articolo 62. 8. Nella prima applicazione dell'articolo 22, comma 4, qualora non siano costituite tutte le comunità il cui territorio è interessato da aree destinate a parchi naturali provinciali, alla sottoscrizione dell'intesa prevista dal medesimo comma 4 provvedono i comuni territorialmente interessati. (abrogati) 8 bis. Nel caso di vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità, già previsti dai piani regolatori generali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore di questa legge, le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 6, concernenti la possibilità di reiterare i vincoli una

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 52-32 - sola volta e per un periodo massimo di ulteriori cinque anni si applicano solo a seguito della scadenza di tali vincoli, fermo restando l'obbligo di indennizzo previsto dal citato articolo 52. 8 ter. Fino all'adeguamento dei piani regolatori generali alla disciplina dell'articolo 61, sono sospese le disposizioni dei predetti piani che consentono la ricostruzione di ruderi, come definiti dalle disposizioni attuative del medesimo articolo 61." Nota all'articolo 31 - L'articolo 149 della legge urbanistica provinciale come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 149 Altre disposizioni transitorie 1. Per l'approvazione del progetto di piano urbanistico provinciale adottato alla data di entrata in vigore di questa legge si applicano le procedure previste dalla legge provinciale n. 22 del 1991, a eccezione delle modalità di pubblicazione del piano, per le quali si applica l'articolo 18, comma 2, di questa legge. (abrogato) 2. In sede di trattazione del progetto di piano urbanistico provinciale adottato alla data di entrata in vigore di questa legge il Consiglio provinciale, oltre agli ordini del giorno, può approvare specifici atti d'indirizzo. Questi atti d'indirizzo sono trattati con le procedure previste dal regolamento interno del Consiglio provinciale e impegnano la Giunta provinciale nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione provinciale previsti dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale. 3. Gli atti d'indirizzo previsti dal comma 2 impegnano la Giunta provinciale anche oltre la scadenza della legislatura in corso, in quanto costituiscono indirizzi a carattere generale o specifico, che stabiliscono anche priorità, tempi di realizzazione e indicazioni metodologiche. Se la Giunta provinciale, nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione provinciale previsti dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, intende discostarsi, per chiare ragioni oggettive, da questi atti d'indirizzo, presenta al Consiglio provinciale una relazione che contiene le specifiche modificazioni degli indirizzi approvati dal Consiglio provinciale e la relativa motivazione. Entro trenta giorni il Consiglio provinciale, con gli strumenti previsti dal suo regolamento interno, discute la relazione e si pronuncia in merito. Decorso il termine la Giunta provinciale può comunque provvedere. 4. La disciplina in materia di autovalutazione e rendicontazione urbanistica prevista dall'articolo 6 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni integrative della disciplina regolamentare emanata ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 10 del 2004. Queste disposizioni integrative sono approvate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge e contengono anche la necessaria disciplina transitoria. 4 bis. Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione di incentivi ai comuni assunti prima dell'entrata in vigore di questa legge ai sensi dell'articolo 161 della legge provinciale n. 22 del 1991, nella misura prevista dai predetti provvedimenti, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 148, comma 4. In ogni caso i comuni interessati provvedono all'adozione delle varianti ai piani regolatori generali nel rispetto delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 9, comma 5. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere prorogati i termini per l'avvio, il completamento e la rendicontazione degli interventi, anche in deroga alle disposizioni provinciali vigenti in materia. 4 ter. I comuni costituiscono le commissioni edilizie nel rispetto delle condizioni previste dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 36, come sostituita dal comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge urbanistica provinciale, altre disposizioni in materia di incentivazione dell'edilizia sostenibile, semplificazione in materia di urbanistica e riqualificazione architettonica degli edifici esistenti, modificazione della legge provinciale sui lavori pubblici, modificazione della legge provinciale sul commercio e modificazione della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)", in occasione del primo rinnovo delle commissioni edilizie successivo all'entrata in vigore del medesimo articolo

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 53-33 - 16, anche in assenza di un adeguamento dei regolamenti edilizi al medesimo articolo 16 e comunque a decorrere dal 1 gennaio 2011. 4 ter 1. Il comma 3 dell'articolo 103 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute riguardano anche le concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore dell'articolo 5 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino), se, alla stessa data, i lavori sono già iniziati entro il termine previsto dalla legge urbanistica provinciale vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge provinciale n. 10 del 2012 e non sono ancora decorsi tre anni dall'inizio dei lavori, o se, alla stessa data, i lavori non hanno avuto inizio e non è ancora decorso il termine di un anno dal rilascio della concessione. 4 quater. Fino all'approvazione della carta di sintesi della pericolosità di cui all'articolo 14, le condizioni previste per la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti in aree ad elevata pericolosità di cui all'articolo 2, comma 5, dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7 (Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale), si intendono soddisfatte se sono osservate le corrispondenti disposizioni previste dall'articolo 16, comma 1, lettera f), dell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 (Norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche)." Nota all'articolo 32 - L'articolo 70 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 70 Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale) omissis 22. Per contenere i costi a carico dei cittadini e delle imprese nel settore dell'edilizia, la Giunta provinciale è autorizzata a non adottare, per gli anni 2012 e 2013 per gli anni 2012, 2013 e 2014, i provvedimenti di adeguamento del costo di costruzione previsto dall'articolo 115, comma 4, lettera d), della legge urbanistica provinciale. 23. Salvo quanto diversamente disposto da quest'articolo le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA" sostituiscono, ovunque ricorrano, quelle di "denuncia d'inizio attività" e "DIA", nella legge urbanistica provinciale e nelle altre disposizioni legislative provinciali in materia di urbanistica. Con regolamento, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la legge urbanistica provinciale e le altre disposizioni legislative provinciali possono essere modificate per adeguarle a questo comma. Per le domande di concessione e le denunce di inizio attività presentate prima della data di entrata in vigore di quest'articolo continuano ad applicarsi, ancorché abrogate, le disposizioni vigenti prima della medesima data, fatta eccezione per quanto diversamente previsto da questo comma. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 116 della legge urbanistica provinciale, benché abrogata dal comma 16, si applica fino all'entrata in vigore delle prime modifiche della disciplina regolamentare in materia di contributo di concessione successive alla data di entrata in vigore di questo comma. La lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 117 della legge urbanistica provinciale, come inserita dal comma 17, si applica anche alle domande di concessione e alle denunce di inizio attività presentate prima della data di entrata in vigore di questo comma, se alla medesima data il contributo di concessione non è stato pagato. Il comma 5 bis dell'articolo 128 della legge urbanistica provinciale, come inserito dal comma 18, si applica dalla data di entrata in vigore di questo comma, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di concessione, della denuncia di inizio attività o della segnalazione certificata di inizio attività. 24. Gli edifici assoggettati dai piani regolatori generali a sostituzione edilizia sono equiparati agli edifici soggetti a ristrutturazione edilizia ai sensi del comma 9. (soppresse) Le disposizioni previste dal comma 9, in materia di demolizione e ricostruzione di edifici soggetti a ristrutturazione edilizia, e da questo comma si applicano alle domande di titolo edilizio presentate successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge. Le disposizioni previste dal comma

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 54-34 - 9 prevalgono su quelle recate in materia dai piani regolatori generali e dai regolamenti edilizi adottati e vigenti, nel rispetto delle previsioni tipologiche, architettoniche e planivolumetriche stabilite dai predetti strumenti di pianificazione comunale. Con l'espressione del parere per il rilascio della concessione, la commissione edilizia si pronuncia in merito alla coerenza del progetto di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione con le previsioni tipologiche e architettoniche stabilite dal piano regolatore generale con particolare riferimento alla valenza urbana dell'edificio, ai caratteri dei fronti principali e alla presenza di particolari elementi di pregio. Fermo restando il rispetto dei limiti planivolumetrici stabiliti dal piano regolatore generale, si considerano conformi alle disposizioni in materia di ristrutturazione edilizia ai sensi del comma 9 e di questo comma anche gli interventi che prevedono soluzioni architettoniche e tipologiche diverse da quelle previste dai piani regolatori generali, se sono stati valutati positivamente dalla CPC. (soppresse) 25. Il comma 8 dell'articolo 61 della legge urbanistica provinciale è applicabile, in deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 4, anche con riferimento a crolli e demolizioni totali o parziali già avvenuti alla data di entrata in vigore di questa legge nel solo caso di edifici soggetti a risanamento conservativo o a ristrutturazione edilizia secondo la disciplina prevista dai piani regolatori generali in conformità al predetto articolo 61 della legge urbanistica provinciale. 26. Le disposizioni introdotte dal comma 6 trovano applicazione solo successivamente all'adeguamento dei piani regolatori generali alla disciplina dell'articolo 61 della legge urbanistica provinciale, in presenza sul territorio comunale di ruderi come definiti dalle disposizioni attuative del medesimo articolo 61. 27. Il comma 4 bis dell'articolo 130 della legge urbanistica provinciale, inserito da questo articolo, si applica a decorrere dalla data di effettiva operatività del sistema informativo telematico, individuata con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di catasto." Nota all'articolo 33 - L'articolo 61 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 61 Disposizioni transitorie 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 150, comma 4 bis, della legge urbanistica provinciale, le disposizioni di questo regolamento sono immediatamente applicabili e direttamente prevalenti sulle diverse e incompatibili disposizioni eventualmente contenute nei regolamenti edilizi comunali e nelle norme attuative dei piani regolatori generali, le quali pertanto cessano di essere applicabili. 2. Per le domande di concessione, le domande di provvedimento e concessione in sanatoria di cui agli articoli 134, comma 5, e 135 della legge urbanistica provinciale e le dichiarazioni di inizio attività presentate prima della data di entrata in vigore di questo regolamento continuano ad applicarsi, ancorché abrogate, le disposizioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), dei piani regolatori generali e dei regolamenti edilizi comunali vigenti. 3. Continuano ad applicarsi le disposizioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, ancorché abrogate, per: a) i piani attuativi a fini generali e a fini speciali, nonché i piani di recupero che sono stati adottati prima della data di entrata in vigore di questo regolamento; b) i piani di lottizzazione d'ufficio che sono stati approvati prima della data di entrata in vigore di questo regolamento; c) i piani di lottizzazione d'iniziativa privata la cui richiesta di autorizzazione è stata presentata prima della data di entrata in vigore di questo regolamento; d) i comparti edificatori il cui programma esecutivo è stato presentato prima della data di entrata in vigore di questo regolamento;

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 55-35 - e) i programmi integrati di intervento presentati prima della data di entrata in vigore di questo regolamento. (abrogato) 4. Per le domande di concessione in deroga presentate prima della data di entrata in vigore di questo regolamento continuano ad applicarsi, ancorché abrogate, le disposizioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 148, comma 6 decies, della legge urbanistica provinciale." Nota all'articolo 34 - Gli articoli 37 e 38 dell'allegato B) della legge provinciale 17 maggio 2008, n. 5, dispongono: "Art. 37 Aree agricole 1. Le aree agricole sono individuate nella tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali. 2. I piani territoriali delle comunità possono precisare i perimetri delle aree agricole sulla base di ulteriori analisi e valutazioni della qualità e della potenzialità dei suoli, tenendo conto delle indicazioni della carta del paesaggio e delle relative linee guida. 3. Nelle aree agricole possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture. Previo parere favorevole dell'organo provinciale di cui alla lettera d) del comma 5, sono ammessi, inoltre, la realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa interessata o da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale, di impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia, e di maneggi, nonché l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili. Non sono ammessi nuovi allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia d'impatto ambientale. 4. Oltre agli impianti e alle strutture di cui al comma 3 nelle aree agricole sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi, nel rispetto degli strumenti urbanistici e in coerenza con la carta del paesaggio: a) fabbricati a uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 metri cubi residenziali, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 1) il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle norme provinciali vigenti; 2) carattere di eccezionalità e soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi aziendali di cui al comma 3; 3) funzionalità alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda agricola; 4) previa autorizzazione da rilasciare secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale; b) realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola a titolo professionale, di manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica. 5. L'attività agrituristica deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero e ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici è ammessa nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 4, e comunque purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle vigenti disposizioni da un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di giovani imprenditori agricoli, alle condizioni stabilite dalla deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 4;

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 56-36 - b) non è ammessa l'offerta ricettiva in appartamenti e l'ospitalità in camere deve comprendere almeno la prima colazione; c) i nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica devono essere realizzati, di norma, nei pressi degli edifici costituenti il centro aziendale o della residenza dell'imprenditore agricolo, se essa non coincide con il centro aziendale; d) i requisiti della lettera a), la localizzazione idonea ai sensi della lettera c), la complementarietà e la connessione con l'esercizio dell'attività agricola ai sensi delle norme vigenti devono essere preventivamente verificate da un organo della Provincia, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica. 6. Gli edifici esistenti aventi destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola, nonché quelli destinati alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e ad allevamenti industriali, possono formare oggetto di interventi di recupero, anche riguardanti una pluralità di edifici, di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di limitati ampliamenti per garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dai piani regolatori generali, ai sensi delle disposizioni in materia della legge urbanistica. 7. I piani territoriali delle comunità possono ridurre in via eccezionale le aree agricole, previa specifica verifica degli effetti derivanti dalla riduzione, effettuata nell'ambito dell'autovalutazione con particolare riferimento alla carta del paesaggio, e se è dimostrata l'impossibilità tecnica di ubicare gli interventi in altre parti del territorio, per: a) la localizzazione di aree da destinare a opere, servizi e attrezzature pubblici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 31; b) l'ampliamento di aree produttive di livello provinciale esistenti o l'individuazione di nuove aree produttive di livello provinciale, purché rispondenti a criteri di razionalizzazione delle localizzazioni produttive, nel rispetto degli indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per l'autovalutazione dei piani. 8. I piani regolatori generali possono ridurre in via eccezionale le aree agricole, previa specifica verifica degli effetti derivanti dalla riduzione da effettuare nell'ambito dell'autovalutazione, con particolare riferimento alla carta del paesaggio, e se è dimostrata l'impossibilità tecnica di ubicare gli interventi in altre parti del territorio, per: a) l'individuazione di aree da destinare a opere, servizi e attrezzature pubblici di livello locale per l'adeguamento agli standard previsti dalla legge urbanistica; b) l'ampliamento di attività produttive già insediate o di aree produttive esistenti d'interesse locale, o l'individuazione di nuove aree produttive d'interesse locale, se rispondenti a criteri di razionalizzazione delle localizzazioni produttive, nel rispetto degli indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per l'autovalutazione dei piani; c) l'individuazione di nuove aree a destinazione residenziale o ricettiva, compatibilmente con i parametri di cui all'articolo 30 e nel rispetto delle disposizioni della legge urbanistica in materia di alloggi destinati al tempo libero e vacanze. 9. I piani regolatori generali fissano i parametri dell'urbanizzazione e dell'edificazione nelle aree agricole e definiscono le regole per un razionale utilizzo del patrimonio edilizio tradizionale esistente, ai sensi delle disposizioni in materia della legge urbanistica. I piani regolatori generali, inoltre, possono: a) precisare i perimetri delle aree agricole attenendosi ai criteri indicati nel comma 4 dell'articolo 11 e individuare ulteriori aree agricole, stabilendone la normativa d'uso; b) indicare, zona per zona o anche distinguendo in ciascuna zona sottoaree omogenee, particolari cautele o prescrizioni da seguire nella tutela e nel potenziamento dell'attività agricola o zootecnica, anche ai fini di protezione ambientale. 10. Sono fatte salve le localizzazioni di opere o interventi in applicazione della disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 31 o delle norme speciali della legge urbanistica o richiamate da essa, previa verifica, anche nell'ambito dell'autovalutazione dei piani settoriali o della valutazione d'impatto ambientale dei progetti, degli effetti derivanti dalla riduzione delle aree agricole, con particolare riferimento alla carta del paesaggio.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 57-37 - Art. 38 Aree agricole di pregio 1. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali individua le aree agricole di pregio. 2. Le aree agricole di pregio sono caratterizzate, di norma, dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico-ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. 3. I piani territoriali delle comunità possono precisare i perimetri delle aree agricole di pregio con riferimento alla situazione specifica del loro territorio, sulla base delle caratterizzazioni di cui al comma 2, in relazione all'orientamento produttivo prevalente, e delle indicazioni della carta del paesaggio. 4. Nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo con esclusione di nuovi interventi edilizi, fatta salva la realizzazione di manufatti e infrastrutture ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 37, se, valutate le alternative, è dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di ubicarli in altre parti del territorio. In tali zone è ammesso il trasferimento di attività zootecniche per allontanarle dai centri abitati per ragioni igienico-sanitarie. 5. La sussistenza delle condizioni richieste dal comma 4 per la realizzazione dei nuovi interventi edilizi ammessi dal medesimo comma è accertata dall'organo della Provincia di cui alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 37 secondo quanto stabilito dalla legge urbanistica. 6. La riduzione delle aree agricole di pregio è ammessa in via eccezionale, nel rispetto delle condizioni stabilite dai commi 7, 8 e 10 dell'articolo 37 e del comma 7 di questo articolo, nei seguenti modi: a) con previsione del PTC per la realizzazione dei seguenti interventi: 1) opere, attrezzature e servizi pubblici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 31; 2) ampliamento di aree produttive di livello provinciale; b) con previsione dei piani regolatori generali per la realizzazione dei seguenti interventi: 1) opere, attrezzature e servizi pubblici di livello locale; 2) ampliamento di aree produttive d'interesse locale; 3) individuazione di nuove aree a destinazione residenziale pubblica o agevolata; c) opere e interventi di cui al comma 10 dell'articolo 37. 7. La riduzione delle aree agricole di pregio ai sensi del comma 6 è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni: a) le verifiche effettuate con l'autovalutazione del PTC e del piano regolatore generale sono condotte tenendo conto in particolare: 1) delle caratterizzazioni di cui al comma 2; 2) della necessità di verificare in via preventiva la possibilità di utilizzare aree con destinazione diversa, comprese le aree agricole non di pregio, quelle intercluse o prossime alle aree destinate a insediamento; 3) del grado di effettivo utilizzo delle aree già destinate a insediamento; 4) del rapporto esistente nel territorio dei comuni interessati fra aree destinate all'agricoltura e aree destinate a insediamento; b) deve essere prevista la compensazione del suolo trasformato con altre aree con destinazione diversa da quella agricola da destinare a fini agricoli, aventi superficie non inferiore all'80 per cento dell'area agricola destinata a insediamento, comprese aree a bosco che possono formare oggetto di cambio colturale, ai sensi degli strumenti di pianificazione previsti dalla legislazione provinciale in materia di foreste, con esclusione delle aree boscate di pregio costituenti invarianti ai sensi dell'articolo 8. 8. La disciplina del comma 7 si applica anche alla localizzazione di opere e interventi indicati dal comma 10 dell'articolo 37, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 46 per gli interventi che si configurano come opere d'infrastrutturazione del territorio.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 58-38 - 9. In osservanza della disciplina stabilita dalla legge urbanistica la Giunta provinciale individua le aree agricole di pregio che per la presenza di singolari produzioni tipiche o per lo speciale rilievo paesaggistico si configurano come beni ambientali da tutelare ai sensi dell'articolo 12, non suscettibili di riduzione in base a questo articolo. 10. La legge urbanistica disciplina i criteri generali per l'effettuazione della compensazione prevista dalla lettera b) del comma 7. 11. Alle aree agricole di pregio si applicano i commi 6 e 9 dell'articolo 37." Nota all'articolo 35 - L'articolo 16 bis della legge provinciale sui trasporti - e cioè della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone: "Art. 16 bis Disposizioni per favorire il trasporto combinato integrato 1. Per ridurre l'impatto ambientale, sanitario e sociale del traffico su gomma e per favorire lo sviluppo del trasporto combinato, anche in attuazione della convenzione per la protezione delle Alpi, ratificata dalla legge 14 ottobre 1999, n. 403, nonché dei relativi protocolli di attuazione, la Provincia può stipulare apposite convenzioni con i soggetti gestori dei servizi di trasporto combinato, ivi incluso quello accompagnato su rotaia, la Provincia può concedere aiuti ai soggetti gestori dei servizi di trasporto integrato ferro-gomma, ivi compresi i servizi forniti nell'ambito della piattaforma intermodale situata sul territorio provinciale, per assicurare, in condizioni di non discriminazione, una riduzione delle tariffe praticate dai gestori, con riferimento alle tratte che interessano almeno in parte il territorio provinciale. 2. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalità per l'attuazione del presente articolo, assicurando in ogni caso parità di condizioni ai soggetti gestori dei servizi di trasporto combinato dei servizi previsti dal comma 1. 2 bis. Fatte salve le norme dell'unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, l'efficacia di questo articolo è subordinata alla decisione di autorizzazione della Commissione europea prevista dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'unione europea." LAVORI PREPARATORI - Disegno di legge 24 marzo 2014, n. 19, d'iniziativa della Giunta provinciale su proposta dell'assessore Carlo Daldoss e del presidente Ugo Rossi, concernente "Modificazioni della legge urbanistica provinciale e di disposizioni connesse". - Assegnato alla terza commissione permanente il 26 marzo 2014. - Parere favorevole della terza commissione permanente espresso il 16 aprile 2014. - Approvato dal consiglio provinciale il 7 maggio 2014.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 59 91409 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 24. April 2014, Nr. 137/34.2 Auflösung durch eine behördliche Maßnahme der Genossenschaft "Coop4Life Gen.", mit Sitz in Bozen, Galilei-Straße 2/E, im Sinne des Artikels 2545-septsdecies des Zivilgesetzbuches Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 24 aprile 2014, n. 137/34.2 Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa "Cop4Life sociaetà cooperativa" con sede a Bolzano, Via Galilei, 2/E, ai sensi dell'articolo 2545-septesdecies del Codice Civile Der Landesrat für italienische Kultur, Bildung Wohnungsbau, Grundbuch, Kataster, Genossenschaftswesen und öffentliche Bauten hat folgende Rechtsvorschriften, Verwaltungsakte und Tatsachen zur Kenntnis genommen: Der Artikel 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches definiert alle Fälle, in welchen die Auflösung durch eine behördliche Maßnahme vorgesehen ist; das Gesetz vom 17. Juli 1975, Nr. 400, regelt die Bestimmungen im Bereich der Vereinheitlichung und Beschleunigung des Verfahrens der Zwangsliquidierung der genossenschaftlichen Körperschaften; die Artikel 31, 34 und 36 des Regionalgesetzes vom 9. Juli 2008, Nr. 5 Neue Regelung der Aufsicht über die genossenschaftlichen Körperschaften sehen die Auflösung durch eine behördliche Maßnahme (Zwangsauflösung) vor; mit Dekret des Präsidenten der Region vom 16. Dezember 2008, Nr. 11/L, wurde die Durchführungsverordnung zum oben angeführten Regionalgesetz vom 9. Juli 2008 Nr. 5 genehmigt; die Landesregierung hat mit Beschluss vom 14.12.2009, Nr. 2893, die Durchführung der Maßnahmen im Zusammenhang mit den genossenschaftlichen Körperschaften, welche vom Regionalgesetz vom 9. Juli 2008, Nr. 5, der Provinz oder der Landesregierung übertragen worden sind, mit Ausnahme jener allgemeiner Natur, den Mitgliedern der Landesregierung übertragen und zwar gemäß den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen, wie sie kraft der vom Landeshauptmann im Sinne des Artikels 52, Absatz 3 des Autonomiestatutes vorgenommenen Aufgabenaufteilung entsprechen; L'assessore alla cultura, istruzione, formazione i- taliana, edilizia abitativa, libro fondiario, catasto, cooperazione e ai lavori pubblici prende atto dei seguenti atti normativi, provvedimenti e fatti: L articolo 2545-septiesdecies del Codice Civile definisce i casi in cui è previsto lo scioglimento per atto dell autorità; la legge 17 luglio 1975, n. 400, definisce le norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi; gli articoli 31, 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 La nuova disciplina sulla vigilanza sugli enti cooperativi, prevedono lo scioglimento per atto dell autorità (scioglimento coatto); con DPR 16 dicembre 2008, n. 11/L, è stato approvato il regolamento attuativo, relativo alla suddetta legge regionale del 9 luglio 2008 n. 5; la Giunta Provinciale con deliberazione dd. 14.12.2009, n. 2893, ha delegato l assunzione dei provvedimenti in merito agli enti cooperativi, che sono stati trasferiti dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, alla Provincia od alla Giunta provinciale, ad eccezione di quelli di natura generale, ai componenti la Giunta Provinciale stessa, in ragione ed in conformità al riparto degli affari operato dal Presidente della Provincia, ai termini dell art. 52, dello statuto di autonomia;

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 60 im Zuge der ordentlichen Revision, welche von Dr. Gianluca Borghetti im Namen der Confcooperative Bozen vom 20.12.2013 bis 30.12.2013, Prot. Nr. 81734 vom 05.02.2014 durchgeführt wurde, sind folgende schwerwiegende Unregelmäßigkeiten festgestellt worden: Fehlende Verfolgung des Gegenseitigkeitszwecks; Fehlende Hinterlegung der Bilanzen der Jahren 2011 und 2012; Abwesenheit irgendwelcher Tätigkeit. Daher wird die Auflösung der genannten Genossenschaft durch eine behördliche Maßnahme gemäß Art. 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches beantragt; das Landesamt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens hat die genannte Genossenschaft mit Einschreiben mit Rückantwort Prot. Nr. 84476 vom 05.02.2014 über die Einleitung des Verfahrens betreffend die Zwangsauflösung benachrichtigt. Gleichzeitig wurde der Genossenschaft eine Frist von fünfzehn Tagen, um eventuelle Einwände einzureichen, gegeben. Bei Ablauf der Frist wurden keine Einwände eingereicht; es liegen die oben genannten schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten vor, welche die Auflösung durch eine behördliche Maßnahme laut Artikel 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches erfordern; nel corso della revisione ordinaria, eseguita dal Dott. Gianluca Borghetti, per conto di Confcooperative Bolzano, dal 20.12.2013 al 30.12.2013, prot. n. 81734 del 05.02.2014 sono emerse le seguenti gravi irregolarità: Assenza di qualsiasi attività; Mancato perseguimento dello scopo mutualistico; Mancato deposito dei bilanci degli anni 2011 e 2012. Viene pertanto richiesto lo scioglimento per atto dell autorità della citata cooperativa ai sensi dell art. 2545-septiesdecies del codice civile; l Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione ha con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno prot. N. 84476 del 05.02.2014 comunicato alla cooperativa sopra indicata l avvio del procedimento di scioglimento per atto dell autorità, dando nel contempo alla stessa un termine di quindici giorni per presentare eventuali osservazioni. Alla scadenza del termine non è pervenuta alcuna osservazione; sussistono le sopra citate gravi irregolarità che richiedono lo scioglimento della cooperativa per atto dell autorità ai sensi dell articolo 2545-septiesdecies del Codice Civile; und verfügt e decreta 1) aus den in den Prämissen erwähnten Gründen, die Zwangsauflösung der Genossenschaft Coop4Life, mit Sitz in Bozen, Galilei- Straße, 2/E, (Steuernr. 02654150214) im Sinne des Artikels 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches und der Artikel 34 und 36 des Regionalgesetzes 9. Juli 2008, n. 5, ohne Ernennung des Liquidationskommissärs zu verfügen. 2) Gegen dieses Dekret kann ab Veröffentlichung desselben bei der zuständigen gerichtlichen Behörde Rekurs eingereicht werden. 3) Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Republik sowie im Amtsblatt der Region veröffentlicht. 1) di disporre, per i motivi citati in premessa, lo scioglimento per atto dell autorità della cooperativa Coop4Life, con sede a Bolzano, Via Galilei, 2/E (C.F. 02654150214) ai sensi dell articolo 2545-septiesdecies del Codice Civile e dell art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008 n. 5, senza nomina del commissario liquidatore. 2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione. 3) Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale delle Regione.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 61 4) Innerhalb 30 Tagen ab Veröffentlichung dieses Dekretes, können Gläubiger oder andere interessierte Personen an das Landesamt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens begründeten Antrag auf Ernennung eines Liquidationskommissärs stellen. 4) Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione. DER LANDESRAT FÜR ITALIENISCHE KULTUR, BILDUNG, WOHNUNGSBAU, GRUNDBUCH, KATASTER, GENOSSENSCHAFTSWESEN UND ÖFFENTLICHE BAUTEN DR. CHRISTIAN TOMMASINI L ASSESSORE ALLA CULTURA, ISTRUZIONE, FORMAZIONE ITALIANA, EDILIZIA ABITATIVA, LIBRO FONDIARIO, CATASTO, COOPERAZIONE E AI LAVORI PUBBLICI DOTT. CHRISTIAN TOMMASINI

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 62 91500 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 24. April 2014, Nr. 138/34.2 Auflösung durch eine behördliche Maßnahme der Genossenschaft "Kaos Sozialgen. Onlus" mit Sitz in Bozen Galileistraße, Nr. 4/a im Sinne des Artikels 2545-septesdecies des Zivilgesetzbuches mit Ernennung des Liquidationskommissärs. Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 24 aprile 2014, n. 138/34.2 Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa "Kaos società cooperativa sociale Onlus" con sede a Bolzano, Via Galilei, 4/a ai sensi dell'articolo 2545-septesdecies del Codice Civile con nomina del commissario liquidatore. Der Landesrat für italienische Kultur, Bildung, Wohnungsbau, Grundbuch, Kataster, Genossenschaftswesen und öffentliche Bauten hat folgende Rechtsvorschriften, Verwaltungsakte und Tatsachen zur Kenntnis genommen: Der Artikel 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches definiert alle Fälle, in welchen die Auflösung durch eine behördliche Maßnahme vorgesehen ist; das Gesetz vom 17. Juli 1975, Nr. 400, regelt die Bestimmungen im Bereich der Vereinheitlichung und Beschleunigung des Verfahrens der Zwangsliquidierung der genossenschaftlichen Körperschaften. Artikel 1 des genannten Gesetzes verfügt, dass die Verfahren betreffend die Auflösung durch eine behördliche Maßnahme seitens der allgemeine Bestimmungen im Bereich der Zwangsliquidation im Verwaltungswege gemäß Titel V des königlichen Dekretes Nr. 267 vom 16. März 1942 geregelt sind; die Artikel 31, 34 und 36 des Regionalgesetzes vom 9. Juli 2008, Nr. 5 Neue Regelung der Aufsicht über die genossenschaftlichen Körperschaften sehen die Auflösung durch eine behördliche Maßnahme (Zwangsauflösung) vor; mit Dekret des Präsidenten der Region vom 16. Dezember 2008, Nr. 11/L, wurde die Durchführungsverordnung zum oben angeführten Regionalgesetz vom 9. Juli 2008 Nr. 5 genehmigt; die Landesregierung hat mit Beschluss vom 14.12.2009, Nr. 2893, die Durchführung der Maßnahmen im Zusammenhang mit den genossenschaftlichen Körperschaften, welche vom Regionalgesetz vom 9. Juli 2008, Nr. 5, der Provinz oder der Landesregierung übertragen worden sind, mit Ausnahme jener allgemeiner Natur, den Mitgliedern der Landesregierung übertragen und L'assessore alla cultura, istruzione, formazione italiana, edilizia abitativa, libro fondiario, catasto, cooperazione e ai lavori pubblici prende atto dei seguenti atti normativi, provvedimenti e fatti: L articolo 2545-septiesdecies del Codice Civile definisce i casi in cui è previsto lo scioglimento per atto dell autorità; la legge 17 luglio 1975, n. 400, definisce le norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi. L articolo 1 della citata legge dispone che i procedimenti di scioglimento per atto dell autorità sono disciplinati dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa contenute nel titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; gli articoli 31, 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 La nuova disciplina sulla vigilanza sugli enti cooperativi, prevedono lo scioglimento per atto dell autorità (scioglimento coatto); con DPR 16 dicembre 2008, n. 11/L, è stato approvato il regolamento attuativo, relativo alla suddetta legge regionale del 9 luglio 2008 n. 5; la Giunta Provinciale con deliberazione dd. 14.12. 2009, n. 2893, ha delegato l assunzione dei provvedimenti in merito agli enti cooperativi, che sono stati trasferiti dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, alla Provincia od alla Giunta provinciale, ad eccezione di quelli di natura generale, ai componenti la Giunta Provinciale stessa, in ragione ed in conformità al riparto degli affari operato dal

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 63 zwar gemäß den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen, wie sie kraft der vom Landeshauptmann im Sinne des Artikels 52, des Autonomiestatutes vorgenommenen Aufgabenaufteilung entsprechen; Im Zuge der ordentlichen Revision, welche von Dr. Giulia Ricci im Namen vom Bund der Genossenschaften Südtirols am 31.01.2014, prot. Nr. 89028 vom 06.02.2014, beendet wurde, sind unter anderem, folgende schwerwiegende Unregelmäßigkeiten festgestellt worden: Fehlende Erstellung und Hinterlegung der Bilanzen der Jahre 2011 und 2012; Negatives Nettovermögen; Die Genossenschaft ist inaktiv, verfolgt den Gegenseitigkeitszweck nicht und daher nicht im Stande ihren gesellschaftlichen Zweck zu erreichen. Daher, hat der Revisor die Auflösung der genannten Genossenschaft mit Ernennung eines Liquidationskommissärs durch eine behördliche Maßnahme gemäß Art. 2545-septesdecies des Zivilgesetzbuches beantragt. das Landesamt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens hat die genannte Genossenschaft mit Einschreiben mit Rückantwort Prot. Nr. 108650 vom 14.02.2014 über die Einleitung des Verfahrens betreffend die Zwangsauflösung benachrichtigt. Gleichzeitig wurde der Genossenschaft eine Frist von fünfzehn Tagen, um eventuelle Einwände einzureichen, gegeben. Bei Ablauf der Frist wurden keine Einwände eingereicht; es liegen die oben genannten schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten vor, welche die Auflösung durch eine behördliche Maßnahme laut Artikel 2545-septiesdecies des Zivilgesetzbuches erfordern; die Ernennung eines Liquidationskommissär wird als notwendig erachtet, da der Revisionsbericht sowohl Krediten als auch Schulden herausstellt. und verfügt 1) aus den in den Prämissen erwähnten Gründen, die Zwangsauflösung der Sozialgenossenschaft Onlus Kaos, mit Sitz in Bozen, Galilei-Straße, Nr. 4/a, (Steuernummer 02472290218) im Sinne des Artikels 2545- septiesdecies des Zivilgesetzbuches und der Artikel 34 und 36 des Regionalgesetzes 9. Juli 2008, n. 5, mit Ernennung des Liquidationskommissärs. Presidente della Provincia, ai termini dell art. 52, dello statuto di autonomia; Nel corso della revisione ordinaria, eseguita dalla Dott.ssa Giulia Ricci, per conto di Lega provinciale cooperative ed ultimata il 31.01.2014, prot. N. 89028 del 06.02.2014 sono emerse le seguenti gravi irregolarità: Mancata redazione e deposito dei bilanci relativi agli anni 2011 e 2012; Patrimonio netto negativo; La cooperativa è inattiva, non rispetta il principio mutualistico e quindi non è in condizione di raggiungere il proprio scopo sociale. Pertanto, il revisore ha richiesto lo scioglimento per atto dell autorità con nomina del commissario liquidatore della citata cooperativa ai sensi dell art. 2545-septesdecies del codice civile. l Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione ha con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno prot. N. 108650 del 14.02.2014 comunicato alla cooperativa sopra indicata l avvio del procedimento di scioglimento per atto dell autorità, dando nel contempo alla stessa un termine di quindici giorni per presentare eventuali osservazioni. Alla scadenza del termine non è pervenuta alcuna osservazione. sussistono le sopra citate gravi irregolarità che richiedono lo scioglimento della cooperativa per atto dell autorità ai sensi dell articolo 2545-septiesdecies del Codice Civile; Si ritiene necessaria la nomina di un commissario liquidatore, in quanto il verbale di revisione evidenzia la presenza di debiti e crediti. e decreta 1) di disporre, per i motivi citati in premessa, lo scioglimento per atto dell autorità della cooperativa sociale Onlus Kaos, con sede a Bolzano, Via Galilei 4/a (C.F. 02472290218) ai sensi dell articolo 2545-septiesdecies del Codice Civile e dell art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008 n. 5, con nomina del commissario liquidatore.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 64 2) Als Liquidationskommissär Dr. Arnold Zani, mit Büro in Bozen, Lauben, Nr. 9 zu ernennen. 3) Gegen dieses Dekret kann ab Veröffentlichung desselben bei der zuständigen gerichtlichen Behörde Rekurs eingereicht werden. 4) Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Republik sowie im Amtsblatt der Region veröffentlicht. 2) di nominare in qualità di commissario liquidatore il Dott. Arnold Zani, con ufficio a Bolzano in Via Portici, 9. 3) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione. 4) Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale delle Regione DER LANDESRAT FÜR ITALIENISCHE KULTUR, BILDUNG, WOHNUNGSBAU, GRUNDBUCH, KATASTER; GENOSSENSCHAFT UND ÖFFENTLICHE BAUTEN DR. CHRISTIAN TOMMASINI L ASSESSORE ALLA CULTURA, ISTRUZIONE, FORMAZIONE ITALIANA, EDILIZIA ABITATIVA, LIBRO FONDIARIO, CATASTO, COOPERAZIONE E AI LAVORI PUBBLICI DOTT. CHRISTIAN TOMMASINI

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 65 91454 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 5. Mai 2014, Nr. 128/1.1 Verein Happy Divers mit Sitz in Leifers; Streichung aus dem Landesverzeichnis der Organisationen zur Förderung des Gemeinwesens Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 5 maggio 2014, n. 128/1.1 Associazione Happy Divers con sede in Laives; Cancellazione dal registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale Omissis IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA verfügt decreta DER LANDESHAUPTMANN die Streichung aus dem Landesverzeichnis der Organisationen zur Förderung des Gemeinwesens des Vereins Happy Divers mit Sitz in Leifers eingetragen in das obgenannte Verzeichnis mit Dekret des Landeshauptmannes Nr. 53/1.1 vom 12.03.2012. Gegen diese Verfügung kann laut Landesgesetz Nr. 11 vom 1. Juli 1993, Art. 5, Abs. 8 innerhalb von dreißig Tagen ab entsprechender Mitteilung Beschwerde bei der Landesregierung eingelegt werden. Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol auszugsweise zu veröffentlichen. la cancellazione dal registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale dell associazione Happy Divers con sede in Laives, iscritta nel suddetto registro con decreto del Presidente della Provincia n. 53/1.1 del 12.03.2012. Contro questo provvedimento è ammesso ricorso ai sensi della legge provinciale n. 11 del 1 luglio 1993, art. 5, comma 8 alla Giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Il presente decreto verrà pubblicato per e- stratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. DER LANDESHAUPTMANN DR. ARNO KOMPATSCHER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. ARNO KOMPATSCHER

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 66 91456 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 5. Mai 2014, Nr. 129/1.1 Verein Clowndoctors Südtirol - Alto Adige, mit Sitz in Bruneck, Peter-Anich-Siedlung Nr. 11/A - Anerkennung als juristische Person des Privatrechtes und Eintragung in das Landesregister der juristischen Personen des Privatrechtes. Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 5 maggio 2014, n. 129/1.1 Associazione "Clowndoctors Südtirol - Alto Adige" con sede in Brunico, rione Peter Anich n. 11/A - riconoscimento della personalità giuridica privata ed iscrizione al registro provinciale delle persone giuridiche di diritto privato. omissis IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA verfügt decreta DER LANDESHAUPTMANN - den Verein Clowndoctors Südtirol - Alto Adige mit Sitz in Bruneck, Peter-Anich-Siedlung Nr. 11/A, als juristische Person des Privatrechtes im Sinne von Art. 1 des DPR Nr. 361/2000 anzuerkennen und in das Landesregister der juristischen Personen unter Nummer 460 einzutragen. - di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell art. 1 del DPR n. 361/2000 dell associazione Clowndoctors Südtirol - Alto Adige con sede in Brunico, rione Peter Anich n. 11/A, e di iscriverla al registro provinciale delle persone giuridiche al numero 460. Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol auszugsweise zu veröffentlichen. Il presente decreto verrà pubblicato per e- stratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. DER LANDESHAUPTMANN DR. ARNO KOMPATSCHER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. ARNO KOMPATSCHER

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 67 91455 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 5. Mai 2014, Nr. 130/1.1 Verein Jugenddienst Bozen-Land, mit Sitz in Bozen - Anerkennung als juristische Person des Privatrechtes und Eintragung in das Landesregister der juristischen Personen des Privatrechtes. Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 5 maggio 2014, n. 130/1.1 Associazione "Jugenddienst Bozen-Land" con sede in Bolzano - riconoscimento della personalità giuridica privata ed iscrizione al registro provinciale delle persone giuridiche di diritto privato. Omissis IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA verfügt decreta DER LANDESHAUPTMANN - den Verein Jugenddienst Bozen-Land mit Sitz in Bozen, als juristische Person des Privatrechtes im Sinne von Art. 1 des DPR Nr. 361/2000 anzuerkennen und in das Landesregister der juristischen Personen unter Nummer 461 einzutragen. Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol auszugsweise zu veröffentlichen. DER LANDESHAUPTMANN DR. ARNO KOMPATSCHER - di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell art. 1 del DPR n. 361/2000 dell associazione Jugenddienst Bozen-Land con sede in Bozen, e di iscriverla al registro provinciale delle persone giuridiche al numero 461. Il presente decreto verrà pubblicato per e- stratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. ARNO KOMPATSCHER

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 68 91382 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 7. Mai 2014, Nr. 16 Durchführungsverordnung zur Förderung der freiwilligen Dienste in Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 7 maggio 2014, n. 16 Regolamento di esecuzione sulla valorizzazione dei servizi volontari in provincia di Bolzano DER LANDESHAUPTMANN IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA hat den Beschluss der Landesregierung vom 29. April 2014, Nr. 454 zur Kenntnis genommen und vista la deliberazione della Giunta provinciale del 29 aprile 2014, n. 454 folgende Verordnung: erlässt il seguente regolamento: emana 1. Kapitel Capo I Allgemeine Bestimmungen Disposizioni generali Art. 1 Art. 1 Anwendungsbereich Ambito di applicazione 1. Diese Verordnung beinhaltet im Sinne von Artikel 25 des Landesgesetzes vom 19. November 2012, Nr. 19, nachfolgend mit Gesetz bezeichnet, Bestimmungen im Bereich freiwilliger Landeszivildienst, freiwilliger Sozialdienst und freiwillige Ferieneinsätze für Jugendliche. 1. Il presente regolamento, in esecuzione dell articolo 25 della legge provinciale 19 novembre 2012, n. 19, di seguito denominata legge, contiene disposizioni in materia di servizio civile volontario provinciale, servizio sociale volontario e servizio volontario estivo per giovani. Art. 2 Art. 2 Träger der freiwilligen Dienste Promotori dei servizi volontari 1. Bei der Erstellung der Rangordnung der Träger der freiwilligen Dienste haben Vorrang: a) die Organisationen, die im Landesverzeichnis der ehrenamtlich tätigen Organisationen und der Organisationen zur Förderung des Gemeinwesens laut Artikel 5 des Landesgesetzes vom 1. Juli 1993, Nr. 11, in geltender Fassung, eingetragen sind, b) die nicht gewinnorientierten privaten oder öffentlichen Organisationen und Körper-schaften, die mit Trägern des öffentlichen Sozialoder Gesundheitsdienstes vertragsgebunden sind. 1. Nella formazione della graduatoria dei promotori dei servizi volontari hanno la precedenza: a) le organizzazioni iscritte nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato e nel registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale di cui all articolo 5 della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11, e successive modifiche; b) le organizzazioni e gli enti privati o pubblici senza scopo di lucro, convenzionati con il servizio sociale e sanitario pubblico.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 69 2. Organisationen und Körperschaften, die vorwiegend oder ausschließlich wirtschaftliche, politische oder religiöse Interessen verfolgen, dürfen keine Freiwilligen beschäftigen. 2. Le organizzazioni e gli enti che perseguono in modo prevalente o esclusivo interessi economici, politici o religiosi non possono avvalersi di volontari e volontarie. Art. 3 Art. 3 Programmierung Programmazione 1. Im Rahmen der verfügbaren finanziellen Ressourcen legt die Landesregierung jährlich fest: a) die Dauer des Landeszivildienstes im Höchstausmaß laut Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a) des Gesetzes, b) die Dauer des freiwilligen Sozialdienstes innerhalb des Höchst- und Mindestausmaßes laut Artikel 17 des Gesetzes und Artikel 22 Absatz 1 dieser Durchführungsverordnung, c) das wöchentliche Ausmaß des Landeszivildienstes, d) das wöchentliche Ausmaß des Sozialdienstes innerhalb der Grenzen laut Artikel 22 der Durchführungsverordnung, e) die Zeitspanne und das wöchentliche Ausmaß des freiwilligen Ferieneinsatzes, f) die Höchstanzahl der Freiwilligen der freiwilligen Dienste, g) die Höhe der Spesenrückvergütung für die freiwilligen Dienste. 1. Nell ambito della programmazione delle risorse finanziarie disponibili, la Giunta provinciale determina annualmente: a) la durata del servizio civile provinciale, entro il limite massimo di cui all articolo 3, comma 1, lettera a), della legge; b) la durata del servizio sociale, entro i limiti massimi e minimi di cui all articolo 17 della legge e all articolo 22, comma 1, del presente regolamento; c) l orario settimanale del servizio civile provinciale; d) l orario settimanale del servizio sociale, entro i limiti di cui all articolo 22 del presente regolamento; e) il periodo di svolgimento e l orario settimanale del servizio estivo; f) il numero massimo di volontari e volontarie dei servizi volontari; g) l ammontare del rimborso spese per i servizi volontari. Art. 4 Art. 4 Vergünstigungen für die Freiwilligen Benefici per i volontari e le volontarie 1. Die Freiwilligen des Landeszivildienstes und des Sozialdienstes können bei Vorweisen des Ausweises für die freiwilligen Dienste die öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos benützen. 1. I volontari e le volontarie del servizio civile provinciale e del servizio sociale possono utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici previa esibizione della tessera dei servizi volontari. 2. Kapitel Capo II Freiwilliger Landeszivildienst Servizio civile volontario provinciale Art. 5 Art. 5 Eintragung in das Landesverzeichnis der Träger des freiwilligen Landeszivildienstes Iscrizione nel registro provinciale dei promotori del servizio civile volontario provinciale 1. Der Antrag auf Eintragung in das Landesverzeichnis der Träger des freiwilligen Landeszivildienstes ist beim Amt für Kabinettsangelegenheiten der Landesabteilung Präsidium, nachfolgend als Amt bezeichnet, einzubringen. 1. La domanda d iscrizione nel registro provinciale dei promotori del servizio civile volontario provinciale va presentata all Ufficio Affari del gabinetto della Ripartizione provinciale Presidenza, di seguito denominato Ufficio.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 70 2. Der Antrag ist vom gesetzlichen Vertreter/ von der gesetzlichen Vertreterin der antragstellenden Organisation oder Körperschaft zu unterzeichnen und enthält Folgendes: a) die Bezeichnung der Organisation oder Körperschaft, den Rechtssitz, die Steuernummer oder die Mehrwertsteuernummer, b) den Namen des/der Verantwortlichen des freiwilligen Landeszivildienstes, c) die Angabe der Organisationseinrichtungen, wo der Dienst durchgeführt wird, d) die Angabe der eigenen Internetseite, sofern vorhanden. 3. Dem Antrag sind die Satzung und die Gründungsurkunde der antragstellenden Organisation oder Körperschaft beizulegen. 4. Anträge auf Eintragung in das Landesverzeichnis oder Löschung aus demselben sowie Anträge auf Änderung der im Landesverzeichnis erfassten Daten müssen innerhalb 31. März eines jeden Jahres eingebracht werden. 2. La domanda deve essere firmata dal/dalla legale rappresentante dell organizzazione o dell ente richiedente e contenere quanto segue: a) la denominazione dell organizzazione o dell ente, la sede legale, il codice fiscale o la partita IVA; b) il nominativo del/della responsabile del servizio civile volontario provinciale; c) l indicazione delle sedi di svolgimento del servizio; d) l indicazione del proprio sito internet, se esistente. 3. Alla domanda vanno allegati lo statuto e l atto costitutivo dell organizzazione o dell ente richiedente. 4. Le domande di iscrizione o di cancellazione dal registro e quelle di variazione dei dati nello stesso contenuti devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno. Art. 6 Art. 6 Kriterien für die Genehmigung der Projekte Criteri per l approvazione dei progetti 1. Die Projekte beinhalten eine detaillierte Beschreibung der Tätigkeiten und Aufgaben der freiwillig Landeszivildienstleistenden und Angaben zur Ausbildung der Freiwilligen. Mit der Anzahl der erforderlichen Freiwilligen werden auch deren meldeamtlichen Daten angegeben. 2. Es dürfen keinerlei finanzielle Belastungen für die Freiwilligen vorgesehen werden. 3. Bei Überschreitung der zur Verfügung stehenden Stellen, wird die Anzahl der den jeweiligen Trägern zuzuteilenden Freiwilligen entsprechend gekürzt, um alle Projekte mit der Mindestpunktezahl zulassen zu können. 1. I progetti contengono una dettagliata descrizione delle attività e dei compiti assegnati alle volontarie e ai volontari del servizio civile provinciale e informazioni relative alla loro formazione. Essi indicano inoltre il numero di volontarie e volontari richiesti e i relativi dati anagrafici. 2. Nessun onere economico può essere posto a carico dei volontari e delle volontarie. 3. In caso superamento del numero di posti disponibili, il numero di volontarie e volontari da assegnare a ciascun promotore viene ridotto per consentire di includere tutti i progetti che raggiungono il punteggio minimo previsto. Art. 7 Art. 7 Einreichung und Genehmigung der Projekte Presentazione e approvazione dei progetti 1. Die Landesregierung beschließt: 1. La Giunta provinciale delibera: a) die Modalitäten für die Einreichung der Anträge der Freiwilligen und die entsprechenden Vorlagen, a) le modalità di presentazione della domanda di partecipazione da parte dei volontari e delle volontarie e la relativa modulistica; b) die Modalitäten und die Kriterien für die Auswahl der Freiwilligen, die einen Antrag gestellt haben, c) die Modalitäten und die Fristen für die Einreichung der Projekte und die entsprechenden Vorlagen, b) le modalità e i criteri per la selezione dei volontari e delle volontarie che hanno presentato domanda; c) le modalità e i termini per la presentazione dei progetti e la relativa modulistica;

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 71 d) die Modalitäten und die zusätzlichen Kriterien für die Genehmigung der Projekte. 2. Der Direktor/Die Direktorin der Abteilung Präsidium genehmigt die Projekte und deren Rangordnung auf der Grundlage der zugewiesenen Punktezahl und verfügt die entsprechende Zweckbindung der Ausgaben. d) le modalità e gli ulteriori criteri per l approvazione dei progetti. 2. Il Direttore/La Direttrice della Ripartizione provinciale Presidenza, sulla base del punteggio assegnato a ciascun progetto, approva i progetti e la relativa graduatoria e impegna la relativa spesa. Art. 8 Art. 8 Freiwillig Landeszivildienstleistende Volontari e volontarie del servizio civile provinciale 1. Den freiwilligen Landeszivildienst können Personen leisten, die folgende Voraussetzungen erfüllen: a) sie müssen im Alter von 18 bis 28 Jahren sein, b) sie müssen ihren ständigen Wohnsitz in Südtirol haben, c) sie müssen die italienische Staatsbürgerschaft oder jene eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, d) sie dürfen nicht verurteilt worden sein zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr wegen eines nicht fahrlässigen Verbrechens oder zu einer geringeren Strafe wegen eines Delikts gegen die Person oder wegen unrechtmäßigen Besitzes, Verwendung, Führens, Transports, Einfuhr oder Ausfuhr von Waffen oder Sprengmitteln oder wegen der Beteiligung an oder Begünstigung von subversiven, terroristischen oder kriminellen Vereinigungen, wobei die Verurteilung nicht rechtskräftig sein muss. 2. Den Dienst nicht leisten können diejenigen, die: a) bereits den freiwilligen Landeszivildienst leisten oder geleistet haben, b) für den Träger gerade eine selbständige oder nicht selbstständige Tätigkeit ausüben. 3. Unbeschadet des Absatzes 1 Buchstaben a), b) und d) und des Absatzes 2 kann der Dienst auch von Ausländern und Ausländerinnen, die sich rechtmäßig im Staatsgebiet aufhalten, geleistet werden. 4. Die Voraussetzungen für die Ableistung des Landeszivildienstes müssen zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Termins für die Einreichung der Projekte vorhanden sein und, mit Ausnahme der Altersgrenze, bis zum Dienstende beibehalten werden. 1. Possono prestare servizio civile provinciale volontario le persone che: a) hanno un età compresa tra i 18 e i 28 anni; b) hanno la residenza stabile in provincia di Bolzano; c) hanno la cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell Unione europea; d) non hanno riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie e- splodenti ovvero per delitti riguardanti l appartenenza o il favoreggiamento a gruppi e- versivi, terroristici o di criminalità organizzata. 2. Non possono prestare servizio coloro che: a) già prestano o hanno prestato il servizio civile provinciale; b) hanno in corso col promotore un attività di lavoro autonomo o subordinato. 3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, lettere a), b) e d) e al comma 2, possono prestare servizio anche gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale. 4. I requisiti per la prestazione del servizio civile provinciale devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione dei progetti e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 72 Art. 9 Art. 9 Vereinbarung Convenzione 1. Der Dienstantritt erfolgt nach Unterzeichnung der Vereinbarung zwischen dem/der Freiwilligen und dem Träger. 1. L avvio al servizio fa seguito alla sottoscrizione di una convenzione tra il volontario/la volontaria e il promotore. 2. Die Vereinbarung enthält: 2. La convenzione contiene: a) den Gegenstand des Dienstes, a) l oggetto del servizio; b) den Beginn und die Dauer des Dienstes, b) la data di inizio e la durata del servizio; c) die rechtliche und wirtschaftliche Behandlung, c) il trattamento economico e giuridico; d) die Regelung der Ausbildung, d) la disciplina della formazione; e) die Regelung der Freistellungen, e) la disciplina dei permessi; f) die Regelung der Abwesenheiten wegen f) la disciplina delle assenze per malattia; Krankheit, g) die Regelung der unfallbedingten Abwesenheiten, g) la disciplina delle assenze per infortunio; h) die Regelung der Mutterschaft, h) la disciplina della maternità; i) die mit der Leistung des Dienstes verbundenen Rechte und Pflichten, i) i diritti e doveri inerenti alla prestazione del servizio; j) die Regelung bei Vereinbarungsverletzungen. j) la disciplina delle violazioni della convenzione. 3. Bei körperlich besonders belastenden Tätigkeiten kann der Träger die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses über die körperliche Eignung verlangen. 3. In caso di attività fisiche particolarmente impegnative il promotore può richiedere la presentazione di un certificato medico di idoneità fisica. Art. 10 Art. 10 Spesenrückvergütung Rimborso spese 1. Die Freiwilligen des Landeszivildienstes erhalten monatlich eine Spesenrückvergütung, die vom Träger vorgestreckt wird. 2. Das Land erstattet monatlich die gemäß Absatz 1 von den Trägern vorgestreckten Beträge auf der Grundlage einer Erklärung des Trägers, dass die/der Freiwillige die Leistung tatsächlich erbracht hat. 1. Ai volontari e alle volontarie del servizio civile provinciale spetta un rimborso spese mensile, che viene anticipato dai promotori. 2. La Provincia liquida mensilmente ai promotori gli importi da questi anticipati ai sensi del comma 1, previa dichiarazione dei promotori stessi sull'effettiva esecuzione della prestazione da parte dei singoli volontari o volontarie. Art. 11 Art. 11 Ersatz Sostituzione 1. Bei Verzicht auf die Unterzeichnung der Vereinbarung, bei Unterbrechung des Dienstes oder Rücktritt von Seiten der Freiwilligen in den ersten drei Monaten nach Dienstantritt, können die Träger für den restlichen Zeitraum des Zivildienstes für ihren Ersatz durch Freiwillige aus der entsprechenden Rangordnung sorgen. Ist die Rangordnung erschöpft, können die Träger eine andere geeignete Person auswählen, unter Einhaltung der Voraussetzungen und Bedingungen laut Artikel 8. 1. In caso di rinuncia alla sottoscrizione della convenzione, di interruzione del servizio o di recesso da parte delle volontarie e dei volontari nei primi tre mesi dall avvio al servizio civile, i promotori possono provvedere alla loro sostituzione per il periodo residuo di servizio attingendo alla relativa graduatoria. Se la graduatoria è esaurita, i promotori possono selezionare un altra persona idonea, osservando i requisiti e le condizioni di cui all articolo 8.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 73 Art. 12 Art. 12 Freistellungen Permessi 1. Die freiwillig Landeszivildienstleistenden können 20 Tage Freistellungen für persönliche Erfordernisse in Anspruch nehmen. 2. Zusätzlich zu den Freistellungen laut Absatz 1 werden außerordentliche Freistellungen in folgenden Fällen und für folgende Tage gewährt, vorausgesetzt, dass diese entsprechend belegt werden: a) am Tag der Einvernahme als Zeuge vor Gericht, 1. I volontari e le volontarie del servizio civile provinciale possono usufruire di 20 giorni di permesso per esigenze personali. 2. Oltre ai permessi di cui al comma 1, sono concessi permessi straordinari per le seguenti giornate e nei seguenti casi, purché debitamente documentati: a) il giorno della comparizione come testimone dinanzi all autorità giudiziaria; b) am Tag der Blutentnahme bei Blutspende, b) il giorno del prelievo in caso di donazione del sangue; c) die Tage der Wahlhandlungen bei Ernennung zum/zur Präsidenten/Präsidentin oder Sekretär/Sekretärin der Wahlsektion oder Stimmzähler/Stimmzählerin oder Listenvertreter/ Listenvertreterin, d) drei Tage bei Todesfall des Ehegatten/der Ehegattin oder der in eheähnlicher Beziehung lebenden Person oder bei Tod von Verwandten innerhalb des zweiten Grades. c) le giornate di svolgimento delle operazioni elettorali in caso di nomina a presidente o segretario/segretaria di seggio, scrutatore/ scrutatrice o rappresentante di lista; d) tre giorni in caso di decesso del/della coniuge o convivente more uxorio o di parenti entro il secondo grado. Art. 13 Art. 13 Abwesenheit wegen Krankheit Assenze per malattia 1. Die Freiwilligen des Landeszivildienstes können bei Krankheit bis zu einem Höchstausmaß von 45, auch nicht aufeinander folgenden, Tagen fehlen. Das Überschreiten dieser Höchstgrenze führt zum Ausschluss vom Dienst, vorbehaltlich der in Absatz 3 vorgesehenen Bestimmungen. 2. Bei Abwesenheit wegen Krankheit haben die Freiwilligen für die ersten 15 Tage Anrecht auf die gesamte monatliche Spesenrückvergütung. Für den darüber hinausgehenden Zeitraum, für höchstens weitere 30 Tage Krankenstand, wird die monatliche Spesenrückvergütung im Verhältnis zu den Abwesenheitstagen gekürzt. 3. Falls schwerwiegende Gründe vorliegen und auf Anfrage des Trägers entscheidet das Amt inwieweit eine Verlängerung der Abwesenheit gewährt wird, wobei das in Absatz 1 vorgesehene Höchstausmaß um höchstens zwanzig Tage verlängert werden kann. Für die Dauer dieser Verlängerung steht keine Spesenrückvergütung zu. 4. Die Abwesenheit wegen Krankheit ist dem Träger unverzüglich mitzuteilen und durch ein ärztliches Zeugnis zu belegen. 1. I volontari e le volontarie del servizio civile provinciale possono assentarsi per malattia fino a un massimo complessivo di 45 giorni anche non consecutivi. Il superamento di tale limite massimo comporta l esclusione dal servizio, salvo quanto previsto al comma 3. 2. Per i primi 15 giorni di assenza per malattia, i volontari e le volontarie hanno diritto all intero importo del rimborso spese mensile. Per il periodo eccedente, per un massimo di ulteriori 30 giorni di malattia, l importo del rimborso spese mensile è decurtato in proporzione ai giorni di assenza. 3. In presenza di motivi di particolare gravità e su richiesta del promotore, l Ufficio decide se e in che misura concedere una proroga del limite massimo di cui al comma 1, non superiore a venti giorni. Durante il periodo di proroga non spetta alcun rimborso spese. 4. L assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente al promotore e documentata con certificato medico.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 74 Art. 14 Art. 14 Unfallbedingte Abwesenheiten Assenze per infortunio 1. Die Abwesenheiten infolge von Dienstunfällen zählen nicht als Abwesenheiten wegen Krankheit. 2. Bei unfallbedingter Abwesenheit haben die Freiwilligen des Landeszivildienstes für die ersten 15 Tage Anrecht auf die gesamte Spesenrückvergütung. Nach Überschreitung dieses Zeitraumes steht keine Spesenrückvergütung zu. 3. Es finden auf jeden Fall die Bestimmungen der Unfallversicherungspolice des Trägers Anwendung. 1. Le assenze per infortuni avvenuti in servizio non sono computate tra le assenze per malattia. 2. Per i primi 15 giorni di assenza per infortunio, i volontari e le volontarie del servizio civile provinciale hanno diritto all intero importo del rimborso spese. Superato tale periodo, non spetta alcun rimborso. 3. Trovano in ogni caso applicazione le condizioni previste nella polizza infortuni del promotore. Art. 15 Art. 15 Mutterschaft Maternità 1. Bei Mutterschaft haben die Freiwilligen im Rahmen des gesetzlich vorgesehenen obligatorischen Mutterschaftsurlaubes Anrecht auf Unterbrechung des Landeszivildienstes. 2. Nach Ablauf des obligatorischen Mutterschaftsurlaubes kann der Landeszivildienst wieder aufgenommen werden; andernfalls gilt er als beendet. 3. Die Freiwilligen haben Anrecht auf die Spesenrückvergütung bis zum letzten Tag des geleisteten Dienstes. 1. In caso di maternità le volontarie hanno diritto all interruzione del servizio civile provinciale nei limiti previsti dalla legge per il congedo obbligatorio di maternità. 2. Al termine del congedo obbligatorio di maternità, il servizio civile provinciale può essere ripreso; in caso contrario il rapporto si interrompe definitivamente. 3. Le volontarie hanno diritto alla liquidazione del rimborso spese fino all ultimo giorno di servizio prestato. Art. 16 Art. 16 Bestätigung des Landeszivildienstes Attestazione del servizio civile provinciale 1. Die Ableistung des freiwilligen Landeszivildienstes wird am Ende des Dienstes vom Amt bestätigt. 1. Lo svolgimento del servizio civile provinciale è attestato dall Ufficio al termine del servizio stesso. 3. Kapitel Capo III Freiwilliger Landessozialdienst Servizio sociale volontario provinciale Art. 17 Art. 17 Anträge für den Einsatz der freiwillig Sozialdienstleistenden Domande di impiego di volontari e volontarie nel servizio sociale volontario 1. Die Träger des freiwilligen Sozialdienstes, die beabsichtigen, freiwillig Sozialdienstleistende in den Bereichen laut Artikel 4 Absatz 2 des Gesetzes einzusetzen, stellen beim Amt einen entsprechenden Antrag. Die Anträge können zweimal im Jahr gestellt werden, und zwar innerhalb der Ausschlussfristen vom 28. Februar und vom 31. Juli. 1. I promotori del servizio sociale volontario che intendono impiegare volontari e volontarie nei settori di cui all articolo 4, comma 2, della legge devono presentare la relativa domanda all Ufficio. Le domande possono essere presentate due volte l anno, entro i termini perentori del 28 febbraio e del 31 luglio.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 75 2. Der Antrag ist auf den vom Amt bereitgestellten Vorlagen zu stellen und vom gesetzlichen Vertreter/der gesetzlichen Vertreterin des Trägers und von der/dem Freiwilligen zu unterzeichnen. Der Antrag hat folgende Angaben zu enthalten: a) die Bezeichnung des Trägers und die Angabe des Rechtssitzes, b) die Beschreibung der Zielsetzungen des Trägers und die Tätigkeitsfelder, c) die meldeamtlichen Daten der Person, welche den Dienst leisten wird, d) die Dauer und die Art des zu leistenden Dienstes, 2. La domanda, redatta sui moduli predisposti dall Ufficio e sottoscritta dal/dalla legale rappresentante del promotore e dalla persona che intende prestare servizio, contiene: a) la denominazione del promotore e l indicazione della sede legale; b) la descrizione delle finalità perseguite dal promotore e i settori di attività; c) i dati anagrafici della persona che intende prestare servizio; d) l indicazione della durata e il tipo di servizio da prestare; e) die Kriterien für die Auswahl der Freiwilligen, e) l indicazione dei criteri per la selezione dei volontari e delle volontarie; f) die internen Bezugspersonen für die Freiwilligen beim Träger. 3. Dem Antrag sind die Satzung und die Gründungsurkunde des Trägers sowie der Ermächtigungsbeschluss für den Einsatz der Freiwilligen des Sozialdienstes beizulegen. f) l indicazione delle persone di riferimento per i volontari e le volontarie all interno dell organizzazione o ente promotore. 3. Alla domanda vanno allegati lo statuto e l atto costitutivo del promotore, nonché la deliberazione che autorizza l impiego di volontari e volontarie del servizio sociale. Art. 18 Art. 18 Kriterien für die Genehmigung der Anträge Criteri per l approvazione delle domande 1. Bei der Erstellung der Rangordnung für die Genehmigung der Anträge laut Artikel 17 werden die Vorrangskriterien laut Artikel 2 Absatz 1 angewandt. 2 Es werden Initiativen zugunsten älterer Menschen, Jugendlicher, sozialer Randgruppen und psychisch und physisch Kranker bevorzugt. 1. Nella formazione della graduatoria per l approvazione delle domande di cui all articolo 17 si applicano i criteri di precedenza di cui all articolo 2, comma 1. 2. Vengono comunque favorite le iniziative a favore di anziani, giovani, gruppi socialmente emarginati e persone affette da malattie psichiche e fisiche. Art. 19 Art. 19 Zuteilung Assegnazione 1. Die Zuteilung der Freiwilligen des Sozialdienstes an die Träger wird vom Direktor/von der Direktorin der Landesabteilung Präsidium verfügt. Im Zuteilungsdekret sind die Dauer des Dienstes, die Art des Einsatzes und die Höhe der Spesenrückvergütung mit der entsprechenden Zweckbindung angegeben. 1. L assegnazione dei volontari e delle volontarie del servizio sociale ai promotori è disposta dal Direttore/dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Presidenza. Nel decreto di assegnazione sono indicati la durata del servizio, la tipologia d impiego e l ammontare del rimborso spese, con il relativo impegno di spesa. Art. 20 Art. 20 Vereinbarung Convenzione 1. Innerhalb von dreißig Tagen ab Erhalt des Zuteilungsdekretes schließen die Träger mit den freiwillig Sozialdienstleistenden eine Vereinba- 1. Entro trenta giorni dal ricevimento del decreto di assegnazione i promotori stipulano una convenzione con i volontari e le volontarie del servi-

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 76 rung ab, wobei der Dienstantritt innerhalb von zehn Tagen nach Abschluss derselben erfolgt. zio sociale; l avvio al servizio avviene entro dieci giorni dalla stipulazione della convenzione. 2. Die Vereinbarung enthält: 2. La convenzione contiene: a) die Angaben zum Antrag laut Artikel 17, a) i riferimenti relativi alla domanda di cui all articolo 17; b) den Beginn und die Dauer des Dienstes, b) la decorrenza e la durata del servizio; c) die wirtschaftliche und rechtliche Behandlung, c) il trattamento economico e giuridico; d) die Regelung der Freistellungen, d) la disciplina dei permessi; e) die Regelung der Abwesenheiten wegen e) la disciplina delle assenze per malattia; Krankheit, f) die Regelung der unfallbedingten Abwesenheiten, f) la disciplina delle assenze per infortuni; g) die Regelung der Mutterschaft, g) la disciplina della maternità; h) die mit der Leistung des Dienstes verbundenen Rechte und Pflichten, h) i diritti e doveri inerenti alla prestazione del servizio; i) die Pflichten des Trägers, i) gli obblighi del promotore; j) die Regelung der Vereinbarungsverletzungen. j) la disciplina delle violazioni della convenzione. 3. Bei körperlich besonders belastenden Tätigkeiten kann der Träger die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses über die körperliche Eignung verlangen. 3. In caso di attività fisiche particolarmente impegnative il promotore può richiedere la presentazione di un certificato medico di idoneità fisica. Art. 21 Art. 21 Spesenrückvergütung Rimborso spese 1. Die Freiwilligen des Sozialdienstes erhalten monatlich eine Spesenrückvergütung, die vom Träger vorgestreckt wird. 2. Das Land erstattet alle drei Monate die gemäß Absatz 1 von den Trägern vorgestreckten Beträge auf der Grundlage einer Erklärung des Trägers, dass die/der Freiwillige die Leistung tatsächlich erbracht hat. 1. Ai volontari e alle volontarie del servizio sociale provinciale spetta un rimborso spese mensile, che viene anticipato dai promotori. 2. Ogni tre mesi la Provincia liquida ai promotori gli importi da questi anticipati ai sensi del comma 1, previa dichiarazione dei promotori stessi sull'effettiva esecuzione della prestazione da parte dei singoli volontari o volontarie. Art. 22 Art. 22 Mindestdauer und wöchentliches Ausmaß des Dienstes Durata minima e orario settimanale del servizio 1. Die Dauer des Sozialdienstes beträgt mindestens acht Monate. 2. Das wöchentliche Ausmaß des Dienstes muss mindestens 15 Stunden und höchstens 30 Stunden betragen. 1. La durata minima del servizio sociale è di otto mesi. 2. L orario settimanale di servizio non può essere inferiore a 15 ore e superiore a 30 ore. Art. 23 Art. 23 Freistellungen Permessi 1. Den freiwillig Sozialdienstleistenden stehen Freistellungen für persönliche Erfordernisse im Ausmaß von 10 Prozent der insgesamt geleisteten Stunden zu. 1. I volontari e le volontarie del servizio sociale possono usufruire di permessi per esigenze personali nella misura del 10 per cento delle ore complessivamente svolte.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 77 2. Zusätzlich zu den Freistellungen laut Absatz 1 werden außerordentliche Freistellungen laut Artikel 12 Absatz 2 gewährt. 2. Oltre ai permessi di cui al comma 1, sono concessi i permessi straordinari di cui all articolo 12, comma 2. Art. 24 Art. 24 Abwesenheit wegen Krankheit Assenze per malattia 1. Die Freiwilligen des Sozialdienstes können bei Krankheit in jedem Zeitraum von acht Monaten höchstens 45, auch nicht aufeinander folgende Tage fehlen. 2. Bei schwerwiegenden Gründen und auf Anfrage des Trägers entscheidet das Amt inwieweit eine Verlängerung der Abwesenheit gewährt wird, wobei das in Absatz 1 vorgesehene Höchstausmaß um höchstens 60 Tage verlängert werden kann. Der Sozialdienst kann um diese Tage am Ende seiner ursprünglichen Dauer nachgeholt werden. 3. Für die ersten 15 Tage bei Abwesenheit wegen Krankheit haben die Freiwilligen Anrecht auf die gesamte monatliche Spesenrückvergütung. Für den darüber hinausgehenden Zeitraum, für höchstens weitere 30 Tage Krankenstand, wird die monatliche Spesenrückvergütung im Verhältnis zu den Abwesenheitstagen gekürzt. Für die Dauer der Verlängerung laut Absatz 2 steht keine Spesenrückvergütung zu, unbeschadet der im genannten Absatz vorgesehenen Möglichkeit, den Dienst nachzuholen. 4. Die Abwesenheit wegen Krankheit ist dem Träger unverzüglich mitzuteilen und durch ein ärztliches Zeugnis zu belegen. 1. I volontari e le volontarie del servizio sociale possono assentarsi per malattia fino a un massimo complessivo di 45 giorni, anche non consecutivi, per ciascun periodo di otto mesi di servizio. 2. In presenza di motivi di particolare gravità e su richiesta del promotore, l Ufficio decide se e in che misura concedere una proroga del limite massimo di cui al comma 1, non superiore a 60 giorni. Il servizio sociale relativo a tali giorni ulteriori può essere recuperato al termine della durata inizialmente prevista del servizio stesso. 3. Per i primi 15 giorni di assenza per malattia, i volontari e le volontarie hanno diritto all intero importo del rimborso spese mensile. Per il periodo eccedente, per un massimo di ulteriori 30 giorni di malattia, l importo del rimborso spese mensile è decurtato in proporzione ai giorni di assenza. Per il periodo di eventuale proroga di cui al comma 2 non spetta alcun rimborso spese, fatta salva la possibilità di recupero ivi prevista. 4. L assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente al promotore e documentata con certificato medico. Art. 25 Art. 25 Unfallbedingte Abwesenheit Assenze per infortunio 1. Bei Dienstunfällen kommen für die Freiwilligen des Sozialdienstes die Bestimmungen laut Artikel 14 zur Anwendung. 1. In caso di infortunio avvenuto in servizio dei volontari e delle volontarie del servizio sociale, si applica quanto previsto all articolo 14. Art. 26 Art. 26 Mutterschaft Maternità 1. Bei Mutterschaft der Freiwilligen des Sozialdienstes kommen die Bestimmungen laut Artikel 15 zur Anwendung. 1. In caso di maternità delle volontarie del servizio sociale, si applica quanto previsto all articolo 15. Art. 27 Art. 27 Verzicht, Unterbrechung, Rücktritt und Ersatz Rinuncia, interruzione, recesso e sostituzione 1. Bei Verzicht auf Unterzeichnung der Vereinbarung, bei Unterbrechung oder Rücktritt muss der/ 1. In caso di rinuncia alla sottoscrizione della convenzione, interruzione del servizio o recesso, il

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 78 die freiwillig Sozialdienstleistende dem Träger und dem Amt eine diesbezügliche Mitteilung innerhalb der darauf folgenden fünf Tage zukommen lassen. 2. Wird die Mitteilung laut Absatz 1 unterlassen oder enthält sie keine Begründung, kann das Amt den Freiwilligen/die Freiwillige für einen Zeitabschnitt von bis zu fünf Jahren vom freiwilligen Sozialdienst ausschließen. 3. Der Träger kann beim Amt einen Antrag auf Ersatz des/der Freiwilligen für den restlichen Zeitraum des Sozialdienstes stellen. Die vom Direktor/der Direktorin der Landesabteilung Präsidium im Sinne von Artikel 19 verfügte Zuweisung als Ersatz ist im Rahmen der bereits erfolgten Zweckbindung zulässig. volontario/la volontaria del servizio sociale deve trasmettere una comunicazione al promotore e all Ufficio entro i successivi cinque giorni. 2. In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 1 o di comunicazione priva di motivazione, l Ufficio può escludere il volontario/la volontaria dal servizio sociale per un periodo fino a cinque anni. 3. Il promotore può presentare all Ufficio una richiesta di sostituzione del volontario/della volontaria per il periodo residuo del servizio sociale. L assegnazione in sostituzione, disposta dal Direttore/dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Presidenza ai sensi dell articolo 19, è ammessa entro i limiti dell impegno di spesa già assunto. Art. 28 Art. 28 Verlängerung des freiwilligen Sozialdienstes Proroga del servizio sociale 1. Die Träger stellen mindestens 45 Tage vor Ablauf der Vereinbarung beim Amt den Antrag auf Verlängerung des Sozialdienstes. Das Amt gewährt die Verlängerung unter Berücksichtigung der bereitgestellten Mittel und unter Beachtung des Höchstausmaßes von 32 Monaten laut Artikel 17 Absatz 1 des Gesetzes; davon ausgenommen ist die Bestimmung laut Absatz 2. 2. Falls der Verlängerungsantrag laut Absatz 1 von öffentlichen Betrieben für Pflege- und Betreuungsdienste oder von privaten Alten- und Pflegeheimen gestellt wird, kann das Höchstausmaß von 32 Monaten überschritten werden. 1. I promotori presentano all Ufficio l eventuale richiesta di proroga del servizio sociale almeno 45 giorni prima della scadenza della convenzione. L Ufficio concede la proroga nei limiti delle disponibilità finanziarie e, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, nel rispetto del limite massimo di 32 mesi di cui all articolo 17, comma 1, della legge. 2. Se la richiesta di proroga di cui al comma 1 è presentata da aziende pubbliche di servizi alla persona, o da case di riposo e centri di degenza privati, il limite di 32 mesi può essere superato. 4. Kapitel Capo IV Freiwillige Ferieneinsätze für Jugendliche Servizio volontario estivo per giovani Art. 29 Art. 29 Anträge für freiwillige Ferieneinsätze Domande di impiego per il servizio volontario estivo 1. Die Träger der freiwilligen Ferieneinsätze, die beabsichtigen, Jugendliche in den Bereichen laut Artikel 4 Absatz 3 des Gesetzes einzusetzen, müssen beim Amt einen Antrag auf Einsatz innerhalb der Ausschlussfrist vom 31. Mai stellen. 2. Der Antrag, der auf den vom Amt bereitgestellten Vorlagen zu stellen und vom gesetzlichen Vertreter/von der gesetzlichen Vertreterin des Trägers zu unterzeichnen ist, enthält: a) die Bezeichnung des Trägers und die Angabe des Rechtssitzes, 1. I promotori del servizio volontario estivo che intendono impiegare giovani nei settori di cui all articolo 4, comma 3, della legge devono presentare la relativa domanda all Ufficio entro il termine perentorio del 31 maggio. 2. La domanda, redatta sui moduli predisposti dall Ufficio e sottoscritta dal/dalla legale rappresentante del promotore, contiene: a) la denominazione del promotore e la sede legale;

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 79 b) den Namen des/der beim Träger Verantwortlichen für den freiwilligen Ferieneinsatz, c) die Beschreibung der angebotenen Tätigkeit im jeweils ausgewählten Bereich, b) il nominativo del/della responsabile del servizio volontario estivo all interno dell organizzazione o ente promotore; c) la descrizione dell offerta di attività nel settore prescelto; d) die meldeamtlichen Daten der Jugendlichen, d) i dati anagrafici dei/delle giovani; e) die vereinbarte Dauer, welche in der Zeitspanne von sechs bis acht Wochen variieren und unterbrochen werden kann. 3. Dem Antrag sind die Satzung und die Gründungsurkunde des Trägers sowie der Ermächtigungsbeschluss für den freiwilligen Ferieneinsatz von Jugendlichen beizulegen. 4. Das Amt prüft die Anträge und genehmigt sie bei Vorliegen der vorgesehenen Voraussetzungen. e) la durata concordata del servizio, che può variare tra le sei e le otto settimane e può essere interrotta. 3. Alla domanda vanno allegati lo statuto e l'atto costitutivo del promotore, nonché la deliberazione del promotore che autorizza l'impiego di giovani per il servizio volontario estivo. 4. L Ufficio esamina le domande e, in presenza dei presupposti previsti, le approva. Art. 30 Art. 30 Vereinbarung Convenzione 1. Der Dienstantritt erfolgt nach Unterzeichnung der Vereinbarung zwischen dem/der Freiwilligen und dem Träger. 1. L avvio al servizio fa seguito alla sottoscrizione di una convenzione tra il/la giovane e il promotore. 2. Die Vereinbarung enthält: 2. La convenzione contiene: a) den Beginn und die Dauer des Dienstes, a) la data di inizio e la durata del servizio; b) den Namen des Tutors/der Tutorin, b) il nominativo del tutore/della tutrice; c) die zu leistende Tätigkeiten, c) le attività da svolgere; d) die Höhe der Spesenrückvergütung, d) l ammontare del rimborso spese; e) die mit der Leistung des Dienstes verbundenen Rechte und Pflichten, f) die Regelung der vorzeitigen Unterbrechung des Dienstes. e) i diritti e i doveri inerenti alla prestazione del servizio; f) la disciplina dell interruzione anticipata del servizio. Art. 31 Art. 31 Spesenrückvergütung Rimborso spese 1. Die Freiwilligen des Ferieneinsatzes erhalten am Ende des Dienstes eine Spesenrückvergütung, die vom Träger vorgestreckt wird. 2. Das Land erstattet am Ende des Dienstes die gemäß Absatz 1 von den Trägern vorgestreckten Beträge auf der Grundlage einer Erklärung des Trägers, dass die/der Freiwillige die Leistung tatsächlich erbracht hat. 1. Ai giovani e alle giovani del servizio volontario estivo spetta un rimborso spese a conclusione del servizio, che viene anticipato dai promotori. 2. La Provincia, a conclusione del servizio, liquida ai promotori gli importi da questi anticipati ai sensi del comma 1, previa dichiarazione dei promotori stessi sull'effettiva esecuzione della prestazione da parte del singolo/della singola giovane. Art. 32 Art. 32 Bestätigung der freiwilligen Ferieneinsätze Attestazione del servizio volontario estivo 1. Die Ableistung des freiwilligen Ferieneinsatzes wird auf Anfrage des/der Jugendlichen vom Träger oder vom Amt bei Dienstende bestätigt. 1. Lo svolgimento del servizio volontario estivo, su richiesta del/della giovane, è attestato dal promotore o dall Ufficio al termine del servizio stesso.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 80 5. Kapitel Capo V Überwachung und Kontrollen Monitoraggio e controlli Art. 33 Art. 33 Auskunftspflicht Obblighi di informazione 1. Die Freiwilligen geben auf Anfrage dem Amt Auskunft über die geleistete Tätigkeit. 2. Die Träger der freiwilligen Dienste teilen dem Amt innerhalb von 60 Tagen jede Änderung betreffend Satzung, Sitz, gesetzliche Vertretung, Auflösung und Einstellung der Tätigkeit mit. 1. I volontari e le volontarie, su richiesta, forniscono all Ufficio informazioni sull attività prestata. 2. I promotori dei servizi volontari comunicano all Ufficio entro 60 giorni ogni modifica riguardante lo statuto, la sede, la rappresentanza legale nonché l eventuale scioglimento o cessazione dell attività. Art. 34 Art. 34 Kontrollen und Inspektionen Controlli e ispezioni 1. Das Amt kann Informationen und Daten bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und Einrichtungen, bei Freiwilligen, bei Landesämtern und Gemeinden zum Zwecke der Überprüfung der Voraussetzungen der freiwilligen Dienste einholen. 2. Das Amt kann die Vorlage der Buchungsbelege und der Dokumentation über die Durchführung der Dienste verlangen. 3. Das Amt kann Inspektionen und Lokalaugenscheine im Sitz der Träger und im Dienstsitz durchführen. 4. Verweigert der Träger die Lieferung von Informationen, werden Regelwidrigkeiten in der Führung der freiwilligen Dienste vermutet oder sind die Voraussetzungen für den Einsatz von Freiwilligen nicht mehr gegeben, teilt das Amt dem Träger die Einleitung eines Verfahrens mit. Der Träger kann innerhalb einer vereinbarten Frist von mindestens 15 Tagen die schriftlichen Stellungnahmen und Dokumente vorlegen. 5. Werden die gemäß Absatz 4 beanstandeten Umstände bestätigt, kann das Amt den Träger, unter Berücksichtigung der Schwere der beanstandeten Umstände, bis zu fünf Jahre von der Genehmigung von Anträgen ausschließen. 6. Gemäß Artikel 2 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, führt das Amt Stichprobenkontrollen im Ausmaß von mindestens sechs Prozent der erfolgten Spesenrückvergütungen durch. 1. L Ufficio può chiedere informazioni e dati a organizzazioni ed enti privati o pubblici, a volontari e volontarie, a uffici provinciali e comunali al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti per i servizi volontari. 2. L Ufficio può chiedere l esibizione della documentazione contabile e di quella relativa allo svolgimento dei servizi. 3. L Ufficio può eseguire sopralluoghi e ispezioni presso la sede dei promotori e presso il luogo di svolgimento del servizio volontario. 4. In caso di rifiuto di fornire informazioni, di presunte irregolarità nella gestione dei servizi volontari o di sopravvenuta insussistenza dei requisiti per l impiego dei volontari e delle volontarie, l Ufficio comunica l avvio di un procedimento al promotore, che può presentare memorie scritte e documenti entro un termine prestabilito e comunque non inferiore a 15 giorni. 5. In caso di accertamento dei fatti contestati ai sensi del comma 4, l Ufficio può escludere il promotore dall accoglimento di ulteriori domande per un periodo fino a cinque anni, a seconda della gravità dei fatti accertati. 6. Ai sensi dell articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l Ufficio effettua controlli a campione su almeno il sei per cento dei rimborsi spese liquidati.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 81 6. Kapitel CAPO VI Schlussbestimmungen Disposizioni finali Art. 35 Art. 35 Übergangsbestimmungen Norme transitorie 1. Die Träger können für jene Personen, welche im Zeitraum von 18 Monaten vor dem Inkrafttreten des Gesetzes den freiwilligen Sozialdienst im Ausmaß von insgesamt 24 Monaten geleistet haben, einen Antrag auf Verlängerung für weitere acht Monate stellen. 1. I promotori possono presentare richiesta di proroga per ulteriori otto mesi per i volontari e le volontarie che, nei 18 mesi antecedenti all entrata in vigore della legge, abbiano svolto il servizio sociale volontario per un periodo complessivo di 24 mesi. Art. 36 Art. 36 Aufhebung Abrogazione 1. Das Dekret des Landeshauptmanns vom 23. Mai 2006, Nr. 26, ist aufgehoben. 1. Il decreto del Presidente della Provincia 23 maggio 2006, n. 26, è abrogato. Art. 37 Art. 37 Inkrafttreten Entrata in vigore 1. Dieses Dekret tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bozen, den 7. Mai 2014 Bolzano, 7 maggio 2014 DER LANDESHAUPTMANN DR. ARNO KOMPATSCHER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. ARNO KOMPATSCHER

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 82 ANMERKUNGEN Hinweis Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im Sinne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, zu dem einzigen Zweck abgefasst worden, das Verständnis der Rechtsvorschriften, welche abgeändert wurden oder auf welche sich der Verweis bezieht, zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier angeführten Rechtsvorschriften bleiben unverändert. NOTE Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificata o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Anmerkungen zum Artikel 1 Absatz 1: Note all articolo 1 comma 1: Das Landesgesetz vom 19. November 2012, Nr. 19 beinhaltet die Bestimmungen zur Förderung der freiwilligen Dienste in Südtirol und Änderung von Landesgesetzen in den Bereichen Entwicklungszusammenarbeit und Personal. Der Text von Artikel 25 des Landesgesetzes vom 19. November 2012, Nr. 19, lautet wie folgt: La legge provinciale 19 novembre 2012, n. 19 contiene le Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attività di cooperazione allo sviluppo e personale. Il testo dell articolo 25 della legge provinciale 19 novembre 2012, n. 19, è il seguente: Art. 25 Art. 25 Durchführungsverordnung Regolamento d esecuzione (1) Mit Durchführungsverordnung wird Folgendes geregelt: a) die Kriterien für die Genehmigung der Anträge um Zuteilung von freiwillig Sozialdienstleistenden, b) die Rechte und Pflichten der freiwillig Sozialdienstleistenden, c) die Formen der Anerkennung und Vergünstigungen für freiwillig Sozialdienstleistende, d) die Regelung der freiwilligen Ferieneinsätze Jugendlicher, insbesondere die Pflichten und die Rechte der Träger und der Jugendlichen, e) die Vergünstigungen sowie die Anerkennung der freiwilligen Ferieneinsätze, f) die Modalitäten für die Eintragung in das Landesverzeichnis laut Artikel 11 Absatz 1, g) die Kriterien für die Genehmigung der Projekte im Rahmen des freiwilligen Zivildienstes, h) die für die freiwillig Zivildienstleistenden vorgesehenen zusätzlichen Vergünstigungen, i) die Modalitäten für die Überwachung und Kontrolle der freiwilligen Dienste sowie der Vereinbarungen laut diesem Gesetz, j) die Inspektionen und die Sanktionen bei Nichteinhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes. (1) Con regolamento d esecuzione vengono disciplinati i seguenti aspetti: a) i criteri per l approvazione delle richieste di assegnazione di volontari e volontarie al servizio sociale; b) i diritti e gli obblighi dei volontari e delle volontarie del servizio sociale; c) le forme di riconoscimento e benefici a favore dei volontari e delle volontarie del servizio sociale; d) la disciplina dei servizi volontari estivi per giovani, in specie gli obblighi e i diritti dei promotori nonché dei giovani e delle giovani; e) i benefici nonché i riconoscimenti del servizio volontario estivo; f) le modalità per l iscrizione nel registro provinciale di cui all Art. 11, comma 1; g) i criteri per l approvazione dei progetti del servizio civile volontario; h) gli ulteriori benefici previsti per i volontari e le volontarie del servizio civile; i) le modalità per il monitoraggio e il controllo dei servizi volontari nonché delle convenzioni di cui alla presente legge; j) le ispezioni nonché le sanzioni in caso di mancata osservanza delle norme della presente legge. Anmerkungen zum Artikel 2 Absatz 1: Note all articolo 2 comma 1: Das Landesgesetz vom 1. Juli 1993, Nr. 11 beinhaltet die Regelung der ehrenamtlichen Tätigkeit und der Förderung des Gemeinwesens. La legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11 contiene la Disciplina del volontariato e della promozione sociale.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 83 Der Text von Artikel 5 des Landesgesetzes vom 1. Juli 1993, Nr. 11, lautet wie folgt: Il testo dell articolo 5 della legge 1 luglio 1993, n. 11, è il seguente: Art. 5 Art. 5 Landesverzeichnis der ehrenamtlich tätigen Organisationen und der Organisationen zur Förderung des Gemeinwesens Registro provinciale delle organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni di promozione sociale (1) Es wird das Landesverzeichnis der ehrenamtlich tätigen Organisationen eingeführt, das in folgende Abschnitte unterteilt ist: (1) È istituito il registro provinciale delle organizzazioni di volontariato, suddiviso nelle seguenti sezioni: a) gesundheitliche und soziale Betreuung, a) assistenza sociale e sanitaria; b) Kultur, Erziehung und Bildung, b) attività culturali, educative e di formazione; c) Sport, Erholung und Freizeit, c) attività sportive, ricreative e di tempo libero; d) Zivilschutz, Umwelt- und Landschaftsschutz. d) protezione civile, tutela dell'ambiente e del paesaggio. (2) Die Abteilung der Landesverwaltung, die für die Führung des Landesverzeichnisses zuständig ist, ist das Präsidium; die Eintragung wird vom Landeshauptmann verfügt. (3) Die Eintragung in einen oder mehrere Abschnitte des Landesverzeichnisses ist Voraussetzung für die Inanspruchnahme der steuerrechtlichen Begünstigungen sowie Vorzugstitel für den Abschluss der Vereinbarungen laut Artikel 6 dieses Gesetzes. (4) Recht auf Eintragung in das Landesverzeichnis haben ehrenamtlich tätige Organisationen, die in Südtirol die Ziele laut Artikel 1 verfolgen, seit zumindest einem Jahr tätig sind, die Voraussetzungen laut Artikel 3 haben und dem Antrag eine Kopie des Gründungsaktes und der Satzung oder des Mitgliederabkommens beilegen. (5) Die im Landesverzeichnis eingetragenen Organisationen sind verpflichtet, einen jährlichen Tätigkeitsbericht vorzulegen und alle Belege über private Spenden laut Artikel 4 Absatz 1 mit Angabe des Spenders, sofern dieser nicht anonym zu bleiben wünscht, aufzubewahren. (6) Der Landeshauptmann verfügt von Amts wegen die periodische Überprüfung der einzelnen Abschnitte des Landesverzeichnisses, um - nach den Kriterien, die mit Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz noch näher festgelegt werden - festzustellen, ob die Voraussetzungen für die Eintragung noch gegeben sind und ob die eingetragenen Organisationen tatsächlich eine ehrenamtliche Tätigkeit verrichten; dabei bedient er sich der zuständigen Landesämter und anderer peripherischer öffentlicher Einrichtungen. (7) Werden schwerwiegende Unregelmäßigkeiten bei der ehrenamtlichen Tätigkeit festgestellt oder sind die vorgeschriebenen Voraussetzungen nicht mehr gegeben, ordnet der Landeshauptmann, nach Anhören der Landesbeobachtungsstelle laut Artikel 8 mit begründeter Verfügung die Löschung der ehrenamtlich tätigen Organisation aus dem jeweiligen Abschnitt des Landesverzeichnisses an, in der die Organisation eingetragen ist. (2) Il registro provinciale è tenuto dalla ripartizione provinciale Presidenza e l'iscrizione in esso è disposta dal Presidente della giunta provinciale. (3) L'iscrizione in una o più sezioni del registro provinciale è condizione necessaria per beneficiare delle apposite agevolazioni fiscali nonché titolo preferenziale per stipulare le convenzioni di cui all'articolo 6 della presente legge. (4) Hanno diritto all iscrizione nel registro provinciale le organizzazioni di volontariato che perseguono sul territorio provinciale le finalità di cui all articolo 1, che svolgono la propria attività da almeno un anno, che abbiano i requisiti di cui all articolo 3 e che alleghino alla domanda copia dell atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti. (5) Le organizzazioni iscritte nel registro provinciale sono tenute a presentare una relazione annuale sulle attività svolte ed a conservare la documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 4, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti, fatto salvo l'anonimato, quando richiesto, e limitatamente alle offerte di privati. (6) Il Presidente della Giunta provinciale dispone d'ufficio, avvalendosi degli uffici provinciali e delle strutture di altre istituzioni pubbliche periferiche competenti in materia, la revisione periodica delle sezioni del registro provinciale al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte sulla base di criteri che saranno precisati con regolamento di esecuzione della presente legge. (7) Il Presidente della giunta provinciale, in caso di gravi irregolarità nella gestione delle attività di volontariato o del venir meno dei requisiti prescritti, sentito l'osservatorio provinciale di cui al successivo articolo 8, dispone con provvedimento motivato la cancellazione dell'organizzazione di volontariato dalla corrispondente sezione del registro provinciale in cui è iscritta.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 84 (8) Gegen die Verweigerung der Eintragung in das Landesverzeichnis oder die Anweisung zur Löschung aus diesem kann innerhalb von dreißig Tagen ab entsprechender Mitteilung Beschwerde bei der Landesregierung eingelegt werden, die innerhalb von sechzig Tagen ab der Einreichung entscheidet. Die ehrenamtlich tätige Organisation kann die Entscheidung der Landesregierung innerhalb von dreißig Tagen ab entsprechender Mitteilung und bei Einhaltung der Modalitäten gemäß Artikel 6 Absatz 5 des Gesetzes vom 11. August 1991, Nr. 266, bei der dort angegebenen Gerichtsbehörde anfechten. (9) Das Präsidium der Landesregierung hat der staatlichen Beobachtungsstelle für die ehrenamtliche Tätigkeit im Sinne von Artikel 6 des Gesetzes vom 11. August 1991, Nr. 266, jährlich eine Kopie des auf den letzten Stand gebrachten Verzeichnisses laut diesem Artikel zu übermitteln. (10) Es wird das Landesverzeichnis der Organisationen zur Förderung des Gemeinwesens errichtet, in welches die Organisationen eingetragen werden, welche die in diesem Gesetz und in der entsprechenden Durchführungsverordnung vorgesehenen Voraussetzungen erfüllen, ihren Sitz in Südtirol haben, innerhalb des Landes tätig sind und deren Gründung mindestens sechs Monate zurückliegt. (11) Die Eintragung in das Landesverzeichnis der Organisationen zur Förderung des Gemeinwesens gilt als Voraussetzung für die Inanspruchnahme der in den staatlichen Bestimmungen vorgesehenen steuerlichen Begünstigungen. Die im Landesverzeichnis der Organisationen zur Förderung des Gemeinwesens eingetragenen Subjekte sind gemäß Artikel 23 des Staatsgesetzes vom 7. Dezember 2000, Nr. 383 von der Bezahlung der regionalen Wertschöpfungssteuer (IRAP) befreit, unter Beibehaltung der Pflicht der Einreichung der Einkommenssteuererklärung, auch zum Zweck der Bestimmung der IRAP- Steuergrundlage. (12) Zugelassen ist die Eintragung in nur eines der beiden Verzeichnisse gemäß den Absätzen 1 und 10. (13) Die Landesregierung richtet einen Garantiefonds ein, über den Mittel zur teilweisen Deckung von außerordentlichen Schadensfällen bereitgestellt werden können, die durch die Tätigkeit der genannten Organisationen entstehen. Als Voraussetzung für die Beanspruchung dieses Garantiefonds muss ein Teil des Schadens durch die Versicherung der ehrenamtlichen Organisation oder der Organisation zur Förderung des Gemeinwohls abgedeckt sein. Alle weiteren Voraussetzungen für die Anwendung der genannten Maßnahme werden mit Beschluss der Landesregierung festgelegt. Die erforderlichen Mittel werden bis zu einem Höchstbetrag von 1.000.000 Euro für jeden einzelnen Fall vom Reservefonds für nicht vorhersehbare Ausgaben aus dem laufenden Landeshaushalt behoben, und zwar auf der Grundlage eines Ansuchens der betroffenen Organisation, eines Gutachtens der Landesbeobachtungsstelle laut Artikel 8 und eines Dekrets des Landeshauptmannes, mit welcher der jeweilige Betrag festgelegt wird. (8) Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o di cancellazione dal registro provinciale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, alla Giunta provinciale, la quale si esprime entro sessanta giorni dalla presentazione dello stesso. Avverso la decisione della Giunta provinciale, l'organizzazione di volontariato può adire l'autorità giudiziaria competente entro trenta giorni dalla sua comunicazione alle modalità di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 266. (9) La Presidenza della Giunta provinciale è tenuta ad inviare annualmente all'osservatorio nazionale per il volontariato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, copia aggiornata del registro di cui al presente articolo. (10) È istituito il registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale, nel quale vengono iscritte le organizzazioni in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione, aventi sede ed operanti in ambito provinciale e costituite da almeno sei mesi. (11) L'iscrizione nel registro delle organizzazioni di promozione sociale è condizione necessaria per poter usufruire delle apposite agevolazioni fiscali previste dalla relativa normativa statale. I soggetti iscritti nel registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale sono esenti dal pagamento dell'irap ai sensi dell'articolo 23 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, fatto salvo l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche al fine della determinazione dell'imponibile IRAP. (12) È ammessa l'iscrizione in uno soltanto dei registri di cui ai commi 1 e 10. (13) La Giunta provinciale istituisce un fondo di garanzia attraverso il quale possono essere erogati fondi per la copertura parziale di danni straordinari causati dall attività delle suindicate organizzazioni. Presupposto per accedere a questo fondo di garanzia è che parte dei danni sia coperta dall assicurazione dell organizzazione di volontariato o dall assicurazione dell organizzazione di promozione sociale. Gli ulteriori presupposti per l applicazione della misura anzidetta saranno stabiliti con delibera della Giunta provinciale. I fondi necessari saranno prelevati fino ad un limite massimo di 1.000.000 di euro per ogni singolo caso, dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio provinciale, su istanza della relativa associazione e sulla base di un relativo parere dell Osservatorio provinciale del volontariato di cui all articolo 8, nonché di un decreto del Presidente della Provincia, con il quale viene definito il relativo importo.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 85 Anmerkungen zum Artikel 3 Absatz 1: Note all articolo 3 comma 1: Das Landesgesetz vom 19. November 2012, Nr. 19 beinhaltet die Bestimmungen zur Förderung der freiwilligen Dienste in Südtirol und Änderung von Landesgesetzen in den Bereichen Entwicklungszusammenarbeit und Personal. Der Text von Artikel 3 des Landesgesetzes vom 19. November 2012, Nr. 19, lautet wie folgt: La legge provinciale 19 novembre 2012, n. 19 contiene le Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attività di cooperazione allo sviluppo e personale. Il testo dell articolo 3 della legge provinciale 19 novembre 2012, n. 19, è il seguente: Art. 3 Art. 3 Formen des Einsatzes Tipologie di intervento (1) Die Umsetzung der in Artikel 1 vorgesehenen Ziele erfolgt durch: a) den freiwilligen Landeszivildienst, der von Jugendlichen im Alter von 18 bis 28 Jahren bei Organisationen und Körperschaften öffentlichen und privaten Rechts gegen Guthaben und Vergünstigungen laut Artikel 6 Absätze 1, 2, 5 und 6 für eine maximale Zeitspanne von 12 Monaten geleistet wird, [sowie den staatlichen freiwilligen Zivildienst gemäß Gesetz vom 6. März 2001, Nr. 64, b) den freiwilligen Sozialdienst, der von Erwachsenen ab 29 Jahren bei Organisationen und Körperschaften öffentlichen und privaten Rechts für eine Dauer von höchstens 32 Monaten geleistet wird, wobei sie als Gegenleistung die in Artikel 6 Absätze 1, 2, 5 und 6 vorgesehenen Guthaben und Vergünstigungen erhalten, c) den freiwilligen Ferieneinsatz, der von Jugendlichen im Alter von 15 bis 19 Jahren unter Wahrung ihrer Rechte bei Organisationen und Körperschaften öffentlichen und privaten Rechts für eine Zeitspanne von 6 bis 8 Wochen geleistet wird, wobei sie als Gegenleistung die Guthaben und Vergünstigungen laut Artikel 6 Absätze 1, 2, 4, 5 und 6 erhalten. (1) Le finalità di cui all'articolo 1 vengono realizzate tramite: a) il servizio civile provinciale volontario prestato da giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni per un periodo massimo di 12 mesi, presso organizzazioni ed enti di diritto pubblico e privato, dietro crediti e benefici di cui all'articolo 6, commi 1, 2, 5 e 6, [nonché tramite il servizio civile nazionale volontario di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64; b) il servizio sociale volontario svolto da persone adulte a partire dall età di 29 anni, per una durata massima di 32 mesi, presso organizzazioni ed enti di diritto pubblico e privato, grazie al quale i volontari e le volontarie conseguono i crediti e i benefici di cui all'articolo 6, commi 1, 2, 5 e 6; c) il servizio volontario estivo prestato da giovani di età compresa tra i 15 e i 19 anni, presso organizzazioni ed enti di diritto pubblico e privato, per un periodo da 6 a 8 settimane, grazie al quale i giovani e le giovani conseguono i crediti e i benefici di cui all articolo 6, commi 1, 2, 4, 5 e 6, con la tutela dei loro diritti. Anmerkungen zum Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 28 Absatz 1: Das Landesgesetz vom 19. November 2012, Nr. 19 beinhaltet die Bestimmungen zur Förderung der freiwilligen Dienste in Südtirol und Änderung von Landesgesetzen in den Bereichen Entwicklungszusammenarbeit und Personal. Der Text von Artikel 17 des Landesgesetzes vom 19. November 2012, Nr. 19, lautet wie folgt: Note all articolo 3 comma 1 e articolo 28 comma 1: La legge provinciale 19 novembre 2012, n. 19 contiene le Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attività di cooperazione allo sviluppo e personale. Il testo dell articolo 17 della legge provinciale 19 novembre 2012, n. 19, è il seguente: Art. 17 Art. 17 Dauer des freiwilligen Sozialdienstes Durata del servizio sociale volontario (1) Der Einsatz der freiwillig Sozialdienstleistenden bei Organisationen oder Körperschaften darf das Höchstausmaß von 32 Monaten nicht überschreiten. (1) Il periodo massimo di impiego di volontari o volontarie presso organizzazioni ed enti del servizio sociale non può superare il limite di 32 mesi.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 86 (2) In den Bereichen laut Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a) ist ein weiterer einmaliger Einsatz bei einer anderen geeigneten Organisation oder Körperschaft im Höchstausmaß laut Absatz 1 möglich. (3) Falls der Dienst in öffentlichen Betrieben für Pflegeund Betreuungsdienste oder privaten Alten- und Pflegeheimen geleistet wird, gelten die zeitlichen Beschränkungen laut den Absätzen 1 und 2 nicht. Anmerkungen zum Artikel 17 Absatz 1 und Artikel 29 Absatz 1: Das Landesgesetz vom 19. November 2012, Nr. 19 beinhaltet die Bestimmungen zur Förderung der freiwilligen Dienste in Südtirol und Änderung von Landesgesetzen in den Bereichen Entwicklungszusammenarbeit und Personal. Der Text von Artikel 4 des Landesgesetzes vom 19. November 2012, Nr. 19, lautet wie folgt: (2) Nei settori di cui all articolo 4, comma 2, lettera a), è consentito un ulteriore impiego presso un altra organizzazione o ente idoneo nel limite massimo di cui al comma 1. (3) Se il servizio è svolto nelle aziende pubbliche di servizi alla persona oppure nelle case di riposo e centri di degenza, non si applicano i limiti temporali di cui ai commi 1 e 2. Note all articolo 17 comma 1 e articolo 29 comma 1: La legge provinciale 19 novembre 2012, n. 19 contiene le Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attività di cooperazione allo sviluppo e personale. Il testo dell articolo 4 della legge provinciale 19 novembre 2012, n. 19, è il seguente: Art. 4 Art. 4 Tätigkeitsfelder Settori di intervento (1) Der Einsatz der Freiwilligen begründet kein Arbeitsverhältnis. (2) Der freiwillige Landeszivildienst nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a) und der freiwillige Sozialdienst nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) können in folgenden Bereichen geleistet werden: (1) L impiego dei volontari e delle volontarie non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. (2) Il servizio civile provinciale volontario ai sensi dell articolo 3, comma 1, lettera a), e il servizio sociale volontario ai sensi dell articolo 3, comma 1, lettera b), possono essere svolti nei seguenti ambiti: a) gesundheitliche und soziale Fürsorge, a) assistenza sanitaria e sociale; b) Wiedereingliederung in die Gesellschaft sowie Notstandshilfe, b) reinserimento sociale nonché interventi di emergenza; c) Bildung, Jugendarbeit und Kulturförderung, c) educazione, servizio giovani e promozione culturale; d) Schutz der Umwelt und des Kulturgutes, d) tutela del patrimonio ambientale ed artistico; e) Zivilschutz, e) protezione civile; f) Verbraucherschutz, f) tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti; g) entwicklungspolitische Bewusstseinsbildung in g) educazione allo sviluppo in provincia di Bolzano; Südtirol, h) Freizeitgestaltung und Sporterziehung. h) attività del tempo libero e di educazione sportiva. (3) Der Ferieneinsatz von Jugendlichen nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c) ist auf die nachstehenden Einsatzbereiche beschränkt: (3) Il servizio volontario estivo, prestato da giovani di cui all articolo 3, comma 1, lettera c), è limitato ai seguenti ambiti: a) gesundheitliche und soziale Fürsorge, a) assistenza sanitaria e sociale; b) entwicklungspolitische Bewusstseinsbildung in b) educazione allo sviluppo in provincia di Bolzano; Südtirol, c) Zivilschutz, c) protezione civile; d) Umweltschutz. d) tutela dell ambiente. (4) Die Dienste laut Artikel 3 Absatz 1 bestehen aus projektbezogenen Tätigkeiten und praktischen Hilfstätigkeiten, die im Fall der Dienste laut Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a) und c) an Lernzielen orientiert sind und von einem Tutor oder einer Tutorin begleitet werden. (4) I servizi di cui all articolo 3, comma 1, comprendono attività di progetto e attività pratiche di supporto che, nel caso dei servizi di cui all articolo 3, comma 1, lettere a) e c), sono orientate ad obiettivi di apprendimento e di conoscenza e vengono svolti con l assistenza di un tutore o una tutrice.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 87 (5) Der Dienst erfolgt im Einklang mit den Rechten und Fähigkeiten der Freiwilligen und stellt die Bildung und den sozialen und fachlichen Kompetenzerwerb der Freiwilligen in den Vordergrund. (5) Il servizio si svolge nel rispetto dei diritti e delle capacità dei volontari e delle volontarie, dei quali promuove la formazione e l apprendimento di competenze sociali e professionali. Anmerkungen zum Artikel 34 Absatz 6: Note all articolo 34 comma 6: Das Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 beinhaltet die Regelung des Verwaltungsverfahrens und des Rechts auf Zugang zu Verwaltungsunterlagen. Der Text von Artikel 2 des Landesgesetzes vom 17. Oktober 1993, Nr. 17, lautet wie folgt: La legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 contiene la Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il testo dell articolo 2 della legge provinciale 17 ottobre 1993, n. 17, è il seguente: Art. 2 Art. 2 Kriterien für die Gewährung von Criteri per l'attribuzione di vantaggi economici wirtschaftlichen Vergünstigungen (1) Die Landesregierung bestimmt mit Beschluss, der im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen ist, die Kriterien und Modalitäten für die Gewährung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Stipendien, Prämien, Förderungsgeldern, Beihilfen und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art an Personen und öffentliche und private Einrichtungen, sowie die Modalitäten der Festsetzung der genannten Ausgaben und die Unterlagen, die in diesem Zusammenhang vorzulegen sind. Für die in den Bereichen Soziales, Arbeit, Gesundheit, Zivilschutz, Bildung, Kultur, Sport, Landschafts- und Umweltschutz tätigen Personen und Einrichtungen ohne Gewinnabsicht können die Belege auf den gewährten Betrag beschränkt werden; die Pflicht zur Bestätigung über die Durchführung des gesamten geförderten Vorhabens bleibt aber aufrecht, wobei auch die Eigenleistungen quantifiziert werden können. (1/bis) Die Erhebung der wirtschaftlichen Verhältnisse von natürlichen Personen für den Zugang zu Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Stipendien, Prämien, Förderungsgeldern, Beihilfen und sonstigen wirtschaftlichen Vergünstigungen erfolgt auf Grund der Kriterien für die einheitliche Einkommens- und Vermögenserklärung, welche mit Durchführungsverordnung festgelegt werden. (2) Die ordnungsgemäße Durchführung der förderungswürdigen Initiativen wird von der für das Verfahren verantwortlichen Organisationseinheit auf der Grundlage von Rechnungen, Verträgen oder anderen geeigneten Unterlagen, die fallweise in den Beschlüssen nach Absatz 1 festgelegt werden, sowie aufgrund der Erklärung des Antragstellers festgestellt, in der auch angegeben sein muß, daß die vom Gesetz vorgeschriebenen Voraussetzungen gegeben sind und bei welchen Ämtern oder Körperschaften andere Ansuchen um finanzielle Unterstützung für die nämliche Maßnahme eingebracht wurden oder in Zukunft noch werden. (3) Jede für die Festsetzung von Förderungsbeiträgen verantwortliche Organisationseinheit führt im Ausmaß von mindestens sechs Prozent der geförderten Initiativen stichprobenartige Kontrollen, deren Modalitäten (1) La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, predetermina i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, borse di studio, premi, incentivi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché le modalità di liquidazione dei medesimi e la documentazione di spesa all'uopo da presentarsi. Per gli enti e i soggetti non aventi scopo di lucro operanti nei settori dell'assistenza, del lavoro, della sanità, della protezione civile, dell'istruzione, della cultura, dello sport, della tutela del paesaggio e dell'ambiente, la documentazione può essere limitata all'importo del vantaggio economico concesso, fermo restando l'obbligo dell'attestazione dello svolgimento dell'intera iniziativa ammessa all'agevolazione e la facoltà di quantificare le prestazioni rese dagli enti e dai soggetti stessi. (1/bis) Il rilevamento della situazione economica di persone fisiche per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, borse di studio, premi, incentivi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ha luogo sulla base dei criteri per la dichiarazione unificata di reddito e patrimonio, definiti con regolamento di esecuzione. (2) Il regolare svolgimento delle iniziative ammesse alle agevolazioni è accertato dalla struttura amministrativa responsabile del procedimento sulla base di fatture, contratti o altra idonea documentazione, settore per settore, individuata nelle deliberazioni di cui al comma 1 e sulla base della dichiarazione del richiedente l'agevolazione, nella quale devono essere altresì specificati la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, nonché gli uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre istanze di agevolazione economica per la medesima iniziativa. (3) Ciascuna struttura amministrativa responsabile per la liquidazione di agevolazioni economiche effettua controlli a campione le cui modalità sono da individuarsi dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 1,

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 88 von der Landesregierung gemäß Absatz 1 zu bestimmen sind, durch; sie bedient sich dabei auch externer Sachverständiger. in ordine ad almeno il sei per cento delle iniziative agevolate, valendosi se del caso di esperti, anche esterni all'amministrazione. Anmerkungen zum Artikel 36 Absatz 1: Note all articolo 36 comma 1: Das Dekret des Landeshauptmannes vom 23. Mai 2006, Nr. 26 beinhaltete die Regelung des freiwilligen Sozialdienstes. Il decreto del Presidente della Provincia 23 maggio 2006, n. 26 conteneva la Disciplina del servizio sociale volontario.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 89 91509 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 8. Mai 2014, Nr. 67-30.1 Ausgliederung von Grundstücken aus dem öffentlichen Wassergut im Bereich des Taistnerbaches, K.G. Taisten, Gemeinde Welsberg. Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 8 maggio 2014, n. 67-30.1 Sdemanializzazione di terreni appartenenti al demanio idrico nell'ambito del rio di Tesido, C.C. Tesido, Comune di Monguelfo. Omissis verfügt DER LANDESRAT FÜR LANDWIRT- SCHAFT, FORSTWIRTSCHAFT, ZIVILSCHUTZ EINSCHLIESSLICH WASSERSCHUTZBAU- TEN - UND ÖRTLICHE KÖRPERSCHAFTEN L ASSESSORE PROVINCIALE ALL AGRICOLTURA, ALLE FORESTE, ALLA PROTEZIONE CIVILE INCLUSE OPERE IDRAULICHE - ED ENTI LOCALI decreta in E.Z. 163/II, K.G. Taisten, wird die Gp. 2994/3 (36 m²) aus dem öffentlichen Wassergut ausgegliedert und in das verfügbare Vermögen einverleibt. di sdemanializzare in P.T. 163/II, C.C. Tesido, la p.f. 2994/3 (36 m²) e di farla passare fra il patrimonio disponibile. Dieses Dekret wird auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESRAT ARNOLD SCHULER L ASSESSORE ARNOLD SCHULER

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 90 91364 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS vom 9. Mai 2014, Nr. 198/19.3 Einsetzung der Kommission gemäß Artikel 5 des Dekretes des Ministeriums für Arbeit und Sozialpolitik vom 14. Februar 2014, bei der Abteilung Arbeit Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE del 9 maggio 2014, n. 198/19.3 Istituzione della Commissione in base all'articolo 5 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 14 febbraio 2014, presso la Ripartizione Lavoro nimmt Einsicht DER ABTEILUNGSDIREKTOR in den Beschluss der Landesregierung vom 14. Dezember 2009, Nr. 2893, welcher unter Punkt 27, Ziffer a) vorsieht, dass die Ernennung der Mitglieder von Kommissionen für Prüfungen, Kollaudierungen und Abnahmen, sowie von anderen Kollegialorganen, soweit nicht bereits mit Gesetz, Verordnung oder Verwaltungsmaßnahme delegiert, mit Ausnahme der Beratungsorgane und kollegien der Landesregierung, den jeweils zuständigen Abteilungsdirektoren übertragen wird; in Artikel 2, Absatz 1, Buchstabe d) des Landesgesetzes vom 8. März 2010, Nr. 5, in geltender Fassung, wonach ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis dann besteht, wenn jedes Geschlecht zumindest zu einem Drittel vertreten ist; in Artikel 6 des Dekretes des Ministeriums für Arbeit und Sozialpolitik vom 14. Februar 2014, wonach die Errichtung von Kommissionen bei den provinzialen Arbeitsdirektionen vorgesehen ist, welche die Anträge für die Anwendung der Begünstigungen gemäß Artikel 1, Absatz 194, Buchstaben b), c) und d) Gesetz vom 27. Dezember 2013, Nr. 147, in geltender Fassung, überprüfen in die Dekrete des Ministeriums für Arbeit und Sozialpolitik vom 1. Juni 2012, vom 22. April 2013 und in das Rundschreiben des NISF vom 2. Mai 2014, Nr. 4373, wonach die genannten Kommissionen aus zwei Mitgliedern der provinzialen Arbeitsdirektion bestehen, wobei eines als Vorsitzender eingesetzt wird. Das dritte Mitglied der genannten Kommission wird vom Direktor der Landesgeschäftsstelle NISF ernannt; in Artikel 3, Absatz 2, des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. Jänner 1980, Nr. 197, so wie von Artikel 1 des Gesetzesvertretenden Dekretes vom 14. Oktober 2004, Nr. 283 abgeändert, wonach für die Autonome Region presa visione IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE della delibera della Giunta Provinciale del 14 dicembre 2009, n. 2893, che prevede al punto 27, lettera a) che la nomina dei membri delle commissioni per esami e collaudi, così come altri organi collegiali, in quanto non già delegata da leggi, regolamenti o provvedimenti amministrativi, ad eccezione degli organi collegi di consultazione della Giunta provinciale sono delegati ai direttori di ripartizione competenti in materia; dell articolo 2, comma 1, lettera d) della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale per situazione di equilibrio fra i generi si intende quella in cui ogni genere è rappresentato in proporzione di almeno un terzo; dell articolo 6 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 febbraio 2014, che prevede l istituzione di Commissioni per l esame delle domande di accesso ai benefici di cui all articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche ed integrazioni, presso le Direzioni territoriali del lavoro; dei decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 1. giugno 2012, del 22 aprile 2013 e del messaggio dell INPS del 2 maggio 2014, n. 3273 che prevedono che le Commissioni sono composte da due membri della direzione territoriale del lavoro, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché da un membro dell INPS designato dal direttore provinciale della sede dello stesso Istituto; dell articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 così come modificato dall articolo 1 del decreto legislativo 14 ottobre 2004, n. 283 che dispone per la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige che

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 91 Trentino-Süditrol vorgesehen ist, dass falls keine eigenen Kollegialorgane bei den peripheren Dienststellen des Arbeitsministeriums eingerichtet werden, die gebietsmäßig dafür zuständige Provinz, die Einsetzung vornimmt; in Artikel 3 des Landesgesetzes vom 18. Oktober 1988, Nr. 40, in geltender Fassung, wonach die Zusammensetzung aller Kollegialorgane innerhalb der Landesverwaltung in dem Sinne geregelt sind, dass diese der Stärke der drei Sprachgruppen zu entsprechen hat wie sie aus der letzten Volkszählung hervorgeht, bezogen auf das Gebiet, für das die einzelnen Kollegialorgane zuständig sind; in die Mitteilung des Direktors der Landesgeschäftsstelle NISF, mit welcher der Vorschlag des eigenen Mitglieds für die oben genannte Kommission unterbreitet wird; stellt fest, dass die Voraussetzungen für die Ernennung der Mitglieder der Kommission für die Überprüfung der Voraussetzungen zwecks Gewährung der Begünstigungen gemäß Artikel 1, Absatz 194, Buchstaben b), c) und d) des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147, in geltender Fassung, bei der Abteilung Arbeit bestehen; verfügt 1. Bei der Abteilung Arbeit ist die Kommission eingesetzt, welche die Voraussetzungen für die Gewährung der Begünstigungen gemäß Artikel 1, Absatz 194, Buchstaben b), c) und d) des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147, in geltender Fassung, überprüft. 2. Die obgenannte Kommission besteht aus folgenden Mitgliedern: - Dr. Georg Ambach (dt.), Verwaltungsinspektor des Arbeitsservice, Vorsitzender; - Dr. Luce Dalla Rosa (it.), Verwaltungsinspektorin des Arbeitsinspektorates; - Helmuth Rabensteiner (dt.), Vertreter der Landesgeschäftsstelle des NISF in Bozen. 3. Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. DER ABTEILUNGSDIREKTOR DR. HELMUTH SINN qualora la legislazione statale preveda la costituzione di specifici organismi collegiali presso gli organi periferici del Ministero del Lavoro, alla costituzione di tali organismi provvede la Provincia territorialmente competente; dell articolo 3 della legge provinciale 18 ottobre 1988, n. 40, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che la composizione di tutti gli organi collegiali istituiti in seno alla Provincia si adegui alla consistenza dei tre gruppi linguistici quale risulta dall ultimo censimento con riferimento all ambito territoriale in cui l ente esplica la propria attività; della proposta comunicata dal direttore provinciale della sede INPS con la quale è stato presentato il membro designato per la Commissione di cui sopra; considerato che sussistono i presupposti per la nomina dei membri della Commissione per la verifica dei presupposti ai fini della concessione dei benefici di cui all articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche ed integrazioni, presso la Ripartizione lavoro; dispone 1. Presso la Ripartizione lavoro è istituita la Commissione per la verifica dei presupposti ai fini della concessione dei benefici di cui all articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche ed integrazioni, 2. La Commissione succitata è composta dai seguenti membri: - Dr. Georg Ambach (ted.), ispettore amministrativo dell Ufficio servizio lavoro, presidente; - Dr. Luce Dalla Rosa (it.), ispettrice amministrativa dell Ispettorato del lavoro; - Helmuth Rabensteiner, (ted.), funzionario della sede provinciale INPS di Bolzano. 3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE DOTT. HELMUTH SINN

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 92 91496 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE del 14 maggio 2014, n. 158/34.2 Variazione all'elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale aventi sede legale in provincia di Bolzano. Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS vom 14. Mai 2014, Nr. 158/34.2 Änderung des Verzeichnisses der Kreditkörperschaften und -anstalten regionalen Charakters in Südtirol. IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE INNOVAZIONE, RICERCA, SVILUPPO E COOPERATIVE decreta omissis DER DIREKTOR DER ABTEILUNG INNOVATION, FORSCHUNG, ENTWICKLUNG UND GENOSSENSCHAFTEN verfügt 1. di variare l elenco delle banche degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale aventi sede legale nella provincia di Bolzano con la cancellazione della banca Hypo Tirol Bank Italia Spa, la cancellazione della Cassa Raiffeisen di Tubre soc. cooperativa, la cancellazione della Cassa Raiffeisen di Prato allo Stelvio soc. cooperativa; l inserimento della Cassa Raiffeisen Prato-Tubre società cooperativa; il cambio di denominazione della Cassa Raiffeisen di Castelrotto in Cassa Raiffeisen Castelrotto Ortisei società cooperativa; il cambio di denominazione della cassa Raiffeisen di Selva di Val Garden in Cassa Raiffeisen Val Gardena società cooperativa con efficacia dal 01.12.2013; 2. che il presente decreto viene comunicato alla Banca d Italia; 3. di pubblicare il presente decreto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino- Alto Adige. IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE INNOVAZIONE, RICERCA, SVILUPPO E COOPERATIVE DOTT. MAURIZIO BERGAMINI RICCOBON 1. das Verzeichnis der Kreditkörperschaften und -anstalten regionalen Charakters mit Rechtssitz in Südtirol mit der Streichung der Bank Hypo Tirol Bank Italien AG, der Löschung der Raiffeisenkasse Taufers i. M., der Löschung der Raiffeisenkasse Prad am Stilfserjoch; der Einfügung der Raiffeisenkasse Prad-Taufers Genossenschaft; der Abänderung der Benennung der Raiffeisenkasse Kastelruth in Raiffeisenkasse Kastelruth-St. Ulrich Genossenschaft; der Abänderung der Benennung der Raiffeisenkasse Wolkenstein in Raiffeisenkasse Gröden Genossenschaft, mit Wirkung 01.12.2013 abzuändern; 2. dieses Dekret wird der Banca d Italia mitgeteilt, 3. dieses Dekret auszugsweise im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol zu veröffentlichen. DER DIREKTOR DER ABTEILUNG INNOVATION, FORSCHUNG, ENTWICKLUNG UND GENOSSENSCHAFTEN DR. MAURIZIO BERGAMINI RICCOBON

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 93 91497 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE del 14 maggio 2014, n. 159/34.2 Elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale aventi sede legale in provincia di Bolzano (riferito alla data 31.12.2013). Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS vom 14. Mai 2014, Nr. 159/34.2 Verzeichnis der Kreditkörperschaften und - anstalten regionalen Charakters mit Rechtssitz in Südtirol (bezogen auf den 31. Dezember 2013). IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE INNOVAZIONE, RICERCA, SVILUPPO E COOPERATIVE DER DIREKTOR DER ABTEILUNG INNOVATION, FORSCHUNG, ENTWICKLUNG UND GENOSSENSCHAFTEN Premesso che: Lo Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.R. del 31 agosto 1972, n. 670 e succ. modifiche, stabilisce all articolo 5 la competenza della Regione in materia di ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale; Il D.P.R. 26 marzo 1977, n. 234 e succ. modifiche, concernente Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale, definisce i criteri per l individuazione delle banche regionali; L articolo 4 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 234 prevede in capo alla Giunta regionale il potere di istituire un elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale; Con deliberazione del 12 luglio 1979, n. 891, modificata dalla deliberazione 19 aprile 1996, n. 493, la Giunta regionale ha istituito l elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale ; L articolo 5 della citata deliberazione prevede che ogni anno venga trasmesso al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, ai fini della pubblicazione, un elenco contenente la denominazione, la forma giuridica e la sede di ogni banca a carattere regionale con riferimento al 31 dicembre dell anno precedente; Folgendes vorausgeschickt: Das Sonderstatut der Region Trentino Südtirol, genehmigt mit D.P.R. vom 31. August 1972, Nr. 670, in geltender Fassung, sieht unter Artikel 5 die Zuständigkeit der Region auf dem Sachgebiet der Ordnung der Körperschaften für Boden- und Agrarkredit, der Sparkassen und der Raiffeisenkassen sowie der Kreditanstalten regionalen Charakters vor; Das D.P.R. vom 26 März 1977, Nr. 234 in geltender Fassung, Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol betreffend die Ordnung der Kreditanstalten regionalen Charakters, setzt die Kriterien für die Definition der Kreditanstalten regionalen Charakters fest; Der Artikel 4 des D.P.R. vom 26 März 1977, Nr. 234 sieht die Befugnis der Regionalregierung vor, ein Verzeichnis der Kreditkörperschaften und -anstalten regionalen Charakters anzulegen; Mit Beschluss vom 12. Juli 1979, Nr. 891, abgeändert mit Beschluss vom 19. April 1996, Nr. 493, hat die Regionalregierung das Verzeichnis der Kreditkörperschaften und -anstalten regionalen Charakters angelegt; Der Artikel 5 des genannten Beschlusses sieht vor, dass dem Amtsblatt der Region Trentino Südtirol, jedes Jahr ein Verzeichnis mit Bezeichnung, Rechtsform und Sitz jeder Kreditanstalt regionalen Charakters, bezogen auf den 31. Dezember des vorhergehenden Jahres, zur Veröffentlichung übermittelt wurde; La legge regionale 17 aprile 2003, n. 3 ha delegato le competenze amministrative regionali in materia di credito alla Province di Trento e Bolzano; Das Regionalgesetz vom 17. April 2003, Nr. 3 hat die regionalen Verwaltungsbefugnisse auf dem Sachgebiet Kreditwesen den Provinzen Trient und Bozen übertragen;

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 94 Il decreto n. 158 dd. 14.05.2014 del direttore della competente Ripartizione provinciale, con il quale l elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale aventi sede legale in provincia di Bolzano è stato modificato; L allegato elenco delle banche, degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale aventi sede legale nella provincia di Bolzano che fa parte integrante del presente decreto; Das Dekret vom 14.05.2014, Nr. 158 des Direktors der zuständigen Landesabteilung, mit welchem das Verzeichnis der Kreditkörperschaften und anstalten regionalen Charakters mit Rechtssitz in Südtirol abgeändert wurde; Das beigelegte Verzeichnis der Kreditkörperschaften und Anstalten regionalen Charakters mit Rechtssitz in Südtirol, welches wesentlichen Bestandteil dieses Dekretes bildet; Tanto premesso IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE decreta 1. Di trasmettere al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, ai fini della sua pubblicazione, l elenco aggiornato alla data del 31 dicembre 2013, allegato al presente decreto quale sua parte integrante, degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale aventi sede legale in Provincia di Bolzano. 2. Il presente decreto viene comunicato alla Banca d Italia. Das vorausgeschickt verfügt DER ABTEILUNGSDIREKTOR 1. dem Amtsblatt der Region Trentino Südtirol, zwecks Veröffentlichung, das beigelegte aktualisierte Verzeichnis der Kreditkörperschaften und Anstalten regionalen Charakters mit Rechtssitz in Südtirol bezogen auf den 31. Dezember 2013, welches wesentlichen Bestandteil dieses Dekretes bildet, zu übermitteln. 2. Dieses Dekret wird der Banca d Italia mitgeteilt. IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE INNOVAZIONE, RICERCA, SVILUPPO E COOPERATIVE DOTT. MAURIZIO BERGAMINI RICCOBON DER DIREKTOR DER ABTEILUNG INNOVATION, FORSCHUNG, ENTWICKLUNG UND GENOSSENSCHAFTEN DR. MAURIZIO BERGAMINI RICCOBON

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 95 Allegato Anlage Elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale Verzeichnis der Kreditkörperschaften und -anstalten regionalen Charakters PRADER BANK SPA PRADER BANK AG Società per azioni Aktiengesellschaft Sede legale: 39100 BOLZANO - Piazzetta della Mostra 2 Rechtssitz: 39100 BOZEN - Musterplatz 2 CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE SPA RAIFFEISEN LANDESBANK SÜDTIROL AG Società per azioni Aktiengesellschaft Sede legale: 39100 BOLZANO - Via Laurin 1 Rechtssitz: 39100 BOZEN - Laurinstr. 1 CASSA RURALE DI BOLZANO RAIFFEISENKASSE BOZEN Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39100 BOLZANO - Via De Lai 2 Rechtssitz: 39100 BOZEN - De-Lai-Str. 2 CASSA RAIFFEISEN ALTA PUSTERIA RAIFFEISENKASSE HOCHPUSTERTAL Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39038 S. CANDIDO - P.zza del Magistrato 3 Rechtsitz: 39038 INNICHEN - Pflegplatz 3 CASSA RAIFFEISEN ALTA VENOSTA RAIFFEISENKASSE OBERVINSCHGAU Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39020 S. VALENTINO A. M. - Via Vittorio Veneto 72 Rechtssitz: 39020 ST. VALENTIN AN DER H. - Landstr. 72 CASSA RAIFFEISEN DI ANDRIANO RAIFFEISENKASSE ANDRIAN Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39010 ANDRIANO - P.zza S. Urban 10 Rechtssitz: 39010 ANDRIAN - St.-Urban-Platz 10 CASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO RAIFFEISENKASSE BRUNECK Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39031 BRUNICO - Via Europa 19 Rechtssitz: 39031 BRUNECK - Europastr. 19 CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO - ORTISEI RAIFFEISENKASSE KASTELRUTH ST. ULRICH Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39040 CASTELROTTO Via O.von Wolkenstein 9/A Rechtssitz: 39040 KASTELRUTH Wolkensteinerstraße 9/A CASSA RAIFFEISEN DI CIARDES RAIFFEISENKASSE TSCHARS Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39020 CASTELBELLO/CIARDES - Via Principale 15 Rechtssitz: 39020 KASTELBELL/TSCHARS - Hauptstr. 15 CASSA RAIFFEISEN DI DOBBIACO RAIFFEISENKASSE TOBLACH

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 96 Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39034 DOBBIACO - Via C. Künigl 1 Rechtssitz: 39034 TOBLACH - Graf-Künigl-Str. 1 CASSA RAIFFEISEN FUNES RAIFFEISENKASSE VILLNÖSS Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39040 FUNES - S. Pietro 119 Rechtssitz: 39040 VILLNÖSS - St. Peter 119 CASSA RAIFFEISEN LACES RAIFFEISENKASSE LATSCH Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39021 LACES - Via Principale 38 Rechtssitz: 39021 LATSCH - Hauptstr. 38 CASSA RAIFFEISEN DI LAGUNDO RAIFFEISENKASSE ALGUND Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39022 LAGUNDO - Via Strada Vecchia 21 Rechtssitz: 39022 ALGUND - Alte Landstr. 21 CASSA RAIFFEISEN BASSA ATESINA RAIFFEISENKASSE UNTERLAND Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39055 LAIVES - Via B. Franklin 6 Rechtssitz: 39055 LEIFERS - B. Franklinstr. 6 CASSA RAIFFEISEN LANA RAIFFEISENKASSE LANA Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39011 LANA - Via Mad. del Suffragio 22 Rechtssitz: 39011 LANA - Maria-Hilf-Str. 22 CASSA RAIFFEISEN DI LASA RAIFFEISENKASSE LAAS Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39023 LASA - Via Venosta 48 Rechtssitz: 39023 LAAS - Vinschgaustr. 48 CASSA RAIFFEISEN DI MARLENGO RAIFFEISENKASSE MARLING Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39020 MARLENGO - Via Franz Innerhofer 3 Rechtssitz: 39020 MARLING - Franz-Innerhofer-Str. 3 CASSA RAIFFEISEN DI MELTINA RAIFFEISENKASSE MÖLTEN Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39010 MELTINA - Paese 13 Rechtssitz: 39010 MÖLTEN - Dorf 13 CASSA RAIFFEISEN MERANO RAIFFEISENKASSE MERAN Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39012 MERANO - Corso Libertà 40 Rechtssitz: 39012 MERAN - Freiheitsstrasse 40 CASSA RAIFFEISEN MONGUELFO - CASIES - TESIDO RAIFFEISENKASSE WELSBERG - GSIES - TAISTEN Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39035 MONGUELFO - Via Pusteria 9 Rechtssitz: 39035 WELSBERG - Pustertaler Str. 9

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 97 CASSA RAIFFEISEN DI NALLES RAIFFEISENKASSE NALS Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39010 NALLES - Via Gregor Gasser 2 Rechtssitz: 39010 NALS - Gregor-Gasser-Str. 2 CASSA RAIFFEISEN DI NATURNO RAIFFEISENKASSE NATURNS Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39025 NATURNO - Via Principale 12 Rechtssitz: 39025 NATURNS - Hauptstr. 12 CASSA RAIFFEISEN NOVA LEVANTE RAIFFEISENKASSE WELSCHNOFEN Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39056 NOVA LEVANTE - Via Roma 41 Rechtssitz: 39056 WELSCHNOFEN - Romstr. 41 CASSA RAIFFEISEN DI NOVA PONENTE - ALDINO RAIFFEISENKASSE DEUTSCHNOFEN - ALDEIN Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39050 NOVA PONENTE - Via Principale 4 Rechtssitz: 39050 DEUTSCHNOFEN - Hauptstr. 4 CASSA RAIFFEISEN OLTRADIGE RAIFFEISENKASSE ÜBERETSCH Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39057 S. MICHELE/APPIANO - P.zza Municipio 13 Rechtssitz: 39057 ST. MICHAEL/EPPAN - Rathausplatz 13 CASSA RAIFFEISEN DI PARCINES RAIFFEISENKASSE PARTSCHINS Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39020 PARCINES - Via Spauregg 12 Rechtssitz: 39020 PARTSCHINS - Spaureggstr. 12 CASSA RAIFFEISEN PRATO - TUBRE RAIFFEISENKASSE PRAD - TAUFERS Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39026 PRATO ALLO STELVIO - Via Croce 8 Rechtssitz: 39026 PRAD AM STILFSERJOCH - Kreuzweg 8 CASSA RURALE RENON RAIFFEISENKASSE RITTEN Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39054 COLLALBO - Via del Paese 7 Rechtssitz: 39054 KLOBENSTEIN - Dorfstr. 7 CASSA RAIFFEISEN DI SAN MARTINO IN PASSIRIA RAIFFEISENKASSE ST. MARTIN IN PASSEIER Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39010 S. MARTINO IN PASSIRIA - Via Giovo 7 Rechtssitz: 39010 ST. MARTIN IN PASSEIER - Jaufenstr. 7 CASSA RURALE DI SALORNO RAIFFEISENKASSE SALURN Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39040 SALORNO - Via Trento 7 Rechtssitz: 39040 SALURN - Trientstr. 7 CASSA RAIFFEISEN DI SCENA RAIFFEISENKASSE SCHENNA Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39017 SCENA - P.zza Erzherzog Johann 2 Rechtssitz: 39017 SCHENNA - Erzherzog-Johann-Platz 2

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 98 CASSA RAIFFEISEN DI SENALES RAIFFEISENKASSE SCHNALS Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39020 SENALES - Madonna 84 Rechtssitz: 39020 SCHNALS - Unser Frau 84 CASSA RAIFFEISEN CAMPO DI TRENS RAIFFEISENKASSE FREIENFELD Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39040 CAMPO DI TRENS - Trens Piazza Municipio 3 Rechtssitz: 39040 FREIENFELD - Trens Rathausplatz 3 CASSA RAIFFEISEN DI TERLANO RAIFFEISENKASSE TERLAN Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39018 TERLANO - P.zza Dott. Weiser 9 Rechtssitz: 39018 TERLAN - Dr.-Weiser-Platz 9 CASSA RAIFFEISEN DI TESIMO RAIFFEISENKASSE TISENS Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39010 TESIMO - Paese 81 Rechtssitz: 39010 TISENS - Dorf 81 CASSA RAIFFEISEN TIROLO RAIFFEISENKASSE TIROL Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39019 TIROLO - Via Principale 31 Rechtssitz: 39019 DORF TIROL - Hauptstr. 31 CASSA RAIFFEISEN TURES - AURINA RAIFFEISENKASSE TAUFERER - AHRNTAL Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39030 LUTAGO - Via Aurina 25 Rechtssitz: 39030 LUTTACH - Ahrner Str. 25 CASSA RAIFFEISEN ULTIMO - S. PANCRAZIO - LAUREGNO RAIFFEISENKASSE ULTEN - ST. PANKRAZ - LAUREIN Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39016 S. WALBURGA/ULTIMO - Via Principale 118 Rechtssitz: 39016 ST. WALBURG/ULTEN - Hauptstr. 118 CASSA RAIFFEISEN VAL BADIA RAIFFEISENKASSE GADERTAL Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39033 CORVARA - Strada Col Alt 16 Rechtssitz: 39033 CORVARA - Col-Alt-Str. 16 CASSA RAIFFEISEN DELLA VAL PASSIRIA RAIFFEISENKASSE PASSEIER Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39015 S. LEONARDO IN PASSIRIA - P.zza Raiffeisen 1 Rechtssitz: 39015 ST. LEONHARD IN PASSEIER - Raiffeisenplatz 1 CASSA RAIFFEISEN VAL SARENTINO RAIFFEISENKASSE SARNTAL Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39058 SARENTINO - P.zza della Chiesa 5 Rechtssitz: 39058 SARNTHEIN - Kirchplatz 5 CASSA RAIFFEISEN DELLA VALLE ISARCO RAIFFEISENKASSE EISACKTAL Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 99 Sede legale: 39042 BRESSANONE - Via Croce 7 Rechtssitz: 39042 BRIXEN - Kreuzgasse 7 CASSA RAIFFEISEN DI VANDOIES RAIFFEISENKASSE VINTL Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39030 VANDOIES - Via J. A. Zoller 6 Rechtssitz: 39030 VINTL - J.-A.-Zollerstr. 6 CASSA RAIFFEISEN WIPPTAL RAIFFEISENKASSE WIPPTAL Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39049 VIPITENO - Città Nuova 9 Rechtssitz: 39040 STERZING - Neustadt 9 CASSA RAIFFEISEN BASSA VALL'ISARCO RAIFFEISENKASSE UNTEREISACKTAL Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39040 LAION - P.zza del Paese 6/B Rechtssitz: 39040 LAJEN - Dorfplatz 6/B CASSA RAIFFEISEN VAL GARDENA RAIFFEISENKASSE GRÖDEN Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39048 SELVA VAL GARDENA - Via Meisules 211 Rechtssitz: 39048 WOLKENSTEIN - Meisulesstr. 211 CASSA RAIFFEISEN SILANDRO RAIFFEISENKASSE SCHLANDERS Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39028 SILANDRO - Via Principale 33 Rechtssitz: 39028 SCHLANDERS - Hauptstr. 33 CASSA RAIFFEISEN DI VILLABASSA RAIFFEISENKASSE NIEDERDORF Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39039 VILLABASSA - Via Hans Wassermann 4 Rechtssitz: 39039 NIEDERDORF - Hans-Wassermann-Str. 4 CASSA RAIFFEISEN SCHLERN - ROSENGARTEN RAIFFEISENKASSE SCHLERN - ROSENGARTEN Banca di Credito cooperativo - Società cooperativa per azioni Genossenschaftsbank - Genossenschaft auf Aktien Sede legale: 39053 CORNEDO ALL'ISARCO - Zona produttiva Cardano 1 Rechtssitz: 39053 KARNEID - Gewerbegebiet Kardaun 1 ALTO ADIGE BANCA SPA SÜDTIROL BANK AG Società per azioni Aktiengesellschaft Sede legale:39100 BOLZANO - Via Esperanto 1 Rechtssitz: 39100 BOZEN - Esperantostraße 1

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 100 91553 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 15. Mai 2014, Nr. 239/31.2 Landesbestimmungen zur Absatzförderung von Wein auf Drittlandsmärkten im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1308/2013 - Weinjahr 2014/2015 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 15 maggio 2014, n. 239/31.2 Disposizioni provinciali per la promozione di vino sui mercati dei Paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 1308/2013 - campagna 2014/2015 DEKRET DES LANDESRATES FÜR LANDWIRTSCHAFT DECRETO DELL ASSESSORE ALL AGRICOLTURA Die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 über eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte in geltender Fassung sieht im Artikel 45 die Absatzförderung von Wein auf Drittlandsmärkten vor. Die Verordnung (EG) Nr. 555/2008 mit den Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 479/2008 bestimmt in den Artikeln 4 und 5 die förderfähigen Maßnahmen und Märkte sowie das Auswahlverfahren. Das nationale Stützungsprogramm sieht Finanzmittel zur Absatzförderung von Wein in Drittländern vor, die jährlich auch auf die einzelnen Regionen und autonomen Provinzen aufgeteilt werden. Das Ministerialdekret Nr. 4123 vom 22. Juli 2010 in geltender Fassung enthält die nationalen Anwendungsbestimmungen für die genannte Absatzförderung in Drittländern für das Weinwirtschaftsjahr 2010/2011 sowie nachfolgende und gibt den Regionen und autonomen Provinzen die Möglichkeit, Einzelheiten zu bestimmen. Das Dekret des Departements Nr. 36326 vom 9. Mai 2014 bezüglich der Kundmachung zur Einreichung der Projekte enthält Modalitäten zur Umsetzung des genannten Ministerialdekretes Nr. 4123 vom 22. Juli 2010. Mit Beschluss Nr. 2893 vom 14. Dezember 2009 hat die Landesregierung dem Landesrat auf Zeit für die Landwirtschaft die Befugnis übertragen, sämtliche Maßnahmen in Zusammenhang mit der Verordnung (EG) Nr. 479/08 und folgende betreffend die gemeinsame Marktordnung für Wein und der entsprechenden nationalen Bestimmungen durchzuführen. Il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante l organizzazione comune dei mercati agricoli e successive modifiche prevede all articolo 45 la promozione di vini nei mercati dei Paesi terzi. Il regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 dispone agli articoli 4 e 5 le azioni e mercati ammissibili ed inoltre la procedura di selezione. Il programma nazionale di sostegno prevede mezzi finanziari per la promozione di vino in Paesi terzi; i fondi sono ripartiti anche annualmente alle singole Regioni e Province autonome. Il Decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010 e successive modifiche recante le modalità attuative della misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi campagna 2010/2011 e le seguenti campagne lascia alle Regioni e Province autonome la possibilità di adottare certe proprie disposizioni. Il Decreto dipartimentale n. 36326 del 9 maggio 2014 concernente l invito alla presentazione dei progetti dispone le modalità operative e procedurali per l attuazione del predetto decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010. Con deliberazione n. 2893 del 14 dicembre 2009 la Giunta provinciale ha delegato all assessore provinciale in carica competente per l agricoltura l assunzione di tutti i provvedimenti in merito all applicazione del regolamento (CE) n. 479/08 e successivi concernente l organizzazione comune del mercato vitivinicolo e delle rispettive disposizioni nazionali.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 101 Um die Maßnahme den örtlichen Erfordernissen auszurichten, wird es als zweckmäßig erachtet, folgende Landesbestimmungen zu verfügen. Per adattare la misura alle peculiarità locali si reputa necessario decretare disposizioni provinciali. DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT verfügt 1. Die Projekte für die Absatzförderung von Wein auf Drittlandsmärkten im Sinne des Artikels 45 der Verordnung (EG) Nr. 1308/13 müssen für das Weinjahr 2014/2015 innerhalb 27. Juni 2014 bei der Landesabteilung Landwirtschaft vorgelegt werden. Innerhalb 14.00 Uhr des genannten Termins ist eine Kopie des Projektes auf elektronischem Postwege an die Zahlstelle AGEA in Rom über die PEC-Adresse dpm@certificata.agea.gov.it und eine Kopie an das Landwirtschaftsministerium über die PEC-Adresse saq11@pec.politicheagricole.gov.it zu übermitteln. 2. Die erforderlichen Unterlagen entsprechen jenen des Artikels 5 des Dekretes des Departements Nr. 36326 vom 9. Mai 2014. 3. Die förderfähige Absatzförderung ist auf wiene mit geschützten Ursprungsbezeichnungen Südtiroler und Kalterer oder Kalterer See beschränkt. L ASSESSORE PROVINCIALE PER L AGRICOLTURA decreta 1. I progetti per la promozione di vino sui mercati dei Paesi terzi ai sensi dell articolo 45 del regolamento (CE) n. 1308/13 possono essere presentati per la campagna 2014/2015 entro il 27 giugno 2014 alla Ripartizione provinciale agricoltura. Entro tale termine (ore 14.00) deve essere inoltrata una copia del progetto in forma elettronica all AGEA all indirizzo di posta elettronica certificata dpm@certificata.agea.gov.it a Roma ed una copia al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali all indirizzo di posta elettronica certificata saq11@pec.politicheagricole.gov.it. 2. La documentazione occorrente corrisponde a quella definita all articolo 5 del decreto dipartimentale n. 36326 del 9 maggio 2014. 3. La promozione ammissibile è limitata alle denominazioni di origine protette dei vini Alto Adige e Caldaro o Lago di Caldaro. 4. Begünstigte sind: 4. Beneficiari sono: a) Branchenverbände als auch anerkannte Schutzkonsortien, a) organizzazioni interprofessionali e Consorzi di tutela riconosciuti, b) einzelne Weinerzeuger mit mindestens 750.000 0,75-l-Flaschen Jahreserzeugung mit den geschützten Ursprungsbezeichnungen Südtiroler und Kalterer oder Kalterer See und einen diesbezüglichen Exportanteil über 15 %, b) singole imprese vinicole con una produzione annua di oltre 750.000 bottiglie da 0,75 l con denominazioni di origine protette dei vini Alto Adige e Caldaro o Lago di Caldaro ed un esportazione di almeno 15 % di tale prodotto, c) öffentliche Körperschaften mit einschlägiger Erfahrung in der Absatzförderung von Wein, d) Zusammenschlüsse, auch zeitbegrenzt, von einzelnen Weinerzeugern zum Zwecke der Absatzförderung mit Gesamtmengen, wie im Punkt b) angeführt. c) enti pubblici con comprovata esperienza nella promozione di vini, d) associazioni, anche temporanee di imprese e di scopo tra imprese vinicole con volumi totali di cui al punto b). Die Weinerzeuger im Sinne des Punktes b) und d) müssen zudem vorwiegend Wein mit den geschützten Ursprungsbezeichnungen Südtiroler und/oder Kalterer oder Kalterer See produzieren und/oder abfüllen. I produttori di cui al punto b) e d) devono inoltre produrre e/o imbottigliare prevalentemente vino con denominazioni di origine protette dei vini Alto Adige e/o Caldaro o Lago di Caldaro.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 102 5. Die Projekte von Absatzförderung sind in den Drittländern laut Anhang D des Dekretes des Departements Nr. 36326 vom 9. Mai 2014 zulässig. 6. Die Förderung eines Projektes in einem bestimmten Drittland ist für jeden Begünstigten auf 3 Jahre begrenzt, erforderlichenfalls kann sie jedoch ein Mal um einen Zeitraum von höchstens 2 Jahren verlängert werden. 7. Als förderfähige Maßnahmen gelten all jene, die im Artikel 11 des Dekretes des Departements Nr. 36326 vom 9. Mai 2014 angeführt und laut Artikel 12 abrechenbar sind. 8. Änderungen zum eingereichten Projekt müssen die Bestimmungen nach Artikel 8 des Dekretes des Departements Nr. 36326 vom 9. Mai 2014 erfolgen. 9. Die Kriterien der Rangordnung zur Zulassung zur Finanzierung der neu eingereichten Projekte sind jene laut Artikel 7 des Dekretes des Departements Nr. 36326 vom 9. Mai 2014. Zusätzlich erhalten bei gleicher Punkteanzahl in der Bewertung jene Projekte den Vorzug, die leicht erkennbare Bezugspunkte der Produkte und der Werbeaussagen zum Landesterritorium haben. 10. Bereits laufende mehrjährige Projekte haben bei der Zuteilung der Finanzmittel, welche der Provinz Bozen zur Verfügung stehen, den Vorzug. 11. Multiregionale Projekte werden im Sinne des Artikels 4, Absatz 6 des Dekretes des Departements Nr. 36326 vom 9. Mai 2014 nicht zugelassen. 12. Für die Bewertung der Projekte wird ein beratendes Komitee bestehend aus 3 hierzu jeweils von der Landesabteilung Landwirtschaft (31), der Landesabteilung Handwerk, Industrie und Handel (35) und der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen bei der Landesabteilung Landwirtschaft (31) namhaft gemachten Mitgliedern einberufen. 13. Die Bewertung der vorgeschlagenen Projekte erfolgt laut Artikel 6, Absatz 4 des Dekretes des Departements Nr. 36326 vom 9. Mai 2014. 5. I progetti di promozione sono ammissibili nei paesi terzi secondo l allegato D del decreto dipartimentale n. 36326 del 9 maggio 2014. 6. Il sostegno di un progetto in un determinato Paese terzo è limitato per un dato beneficiario alla durata di 3 anni, tuttavia, se necessario, esso può essere oggetto di un unico rinnovo, per un periodo non superiore a 2 anni. 7. Le azioni ammissibili corrispondono a quelle elencate all articolo 11 e sono rendicontabili quanto previsto dall articolo 12 del decreto dipartimentale n. 36326 del 9 maggio 2014. 8. Modifiche ai progetti presentati devono avvenire in base all articolo 8 del decreto dipartimentale n. 36326 del 9 maggio 2014. 9. I criteri di priorità dei nuovi progetti presentati per l ammissione al finanziamento sono definiti in base all articolo 7 del decreto dipartimentale n. 36326 del 9 maggio 2014. Inoltre in caso di equo punteggio si da preferenza ai progetti che rivestono prodotti e messaggi pubblicitari facilmente riconducibili al territorio provinciale. 10. Progetti pluriennali in corso d opera hanno la preferenza nell assegnazione dei fondi a disposizione della provincia di Bolzano. 11. Progetti multi regionali sono esclusi da questo bando ai sensi dell articolo 4, comma 6 del decreto dipartimentale n. 36326 del 9 maggio 2014. 12. Ai fini della valutazione dei progetti è convocato da parte della Ripartizione provinciale agricoltura (31) un comitato consultivo composto da 3 membri designati rispettivamente dalla Ripartizione provinciale agricoltura (31), dalla Ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio (35) e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano. 13. La valutazione delle proposte di progetto si e- segue in base all articolo 6, comma 4 del decreto dipartimentale n. 36326 del 9 maggio 2014.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 103 14. Im Rahmen der finanziellen Verfügbarkeit wird auf Vorschlag des beratenden Komitees durch Dekret des Landesrates die Liste der zugelassenen Begünstigten erstellt und innerhalb 25. Juli 2014 dem Landwirtschaftsministerium übermittelt. Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol veröffentlicht. 14. Con decreto dell assessore provinciale viene definito su proposta del Comitato di valutazione la lista dei beneficiari ammessi nei limiti delle risorse finanziarie; la lista verrà comunicata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali entro il 25 luglio 2014. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT ARNOLD SCHULER L ASSESSORE PER L AGRICOLTURA ARNOLD SCHULER

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 104 91541 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 16. Mai 2014, Nr. 17 Vorübergehende Anpassung der Führungsstruktur der Landesverwaltung Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 16 maggio 2014, n. 17 Temporaneo adeguamento della struttura dirigenziale dell Amministrazione provinciale DER LANDESHAUPTMANN IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA hat den Beschluss der Landesregierung vom 13. Mai 2014, Nr. 496 zur Kenntnis genommen und vista la deliberazione della Giunta provinciale del 13 maggio 2014, n. 496 folgende Verordnung: erlässt il seguente regolamento: emana Art. 1 Art. 1 Gegenstand Oggetto 1. Diese Verordnung regelt in Durchführung von Artikel 3 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, bis zur endgültigen Anpassung der Führungsstruktur der Landesverwaltung an die Vorgaben von Artikel 3 Absatz 1 des genannten Landesgesetzes die vorübergehende Anpassung der Führungsstruktur, die Benennung und die Aufgaben der einzelnen Führungsstrukturen und die den Ressorts zugeordneten Aufgabenbereiche. 2. Diese Verordnung stützt sich auch auf Artikel 6 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, und überträgt den Ressortdirektoren und Ressortdirektorinnen, beschränkt auf spezifische Ziele von besonderer Bedeutung, die jeweiligen Aufgabenbereiche, die laut dem genannten Landesgesetz den Abteilungen des Ressorts vorbehalten sind. 3. Die Ressortdirektoren und Ressortdirektorinnen nehmen in den durch Absatz 2 übertragenen Aufgabenbereichen die den Abteilungsdirektoren und Abteilungsdirektorinnen vorbehaltenen Verwaltungsbefugnisse wahr. 4. Die Landesregierung kann im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, und soweit erforderlich, detaillierte Bestimmungen zur Anwendung dieser Verordnung in Bezug auf die Aufgaben der Direktoren und Direktorinnen der entsprechenden Ressorts erlassen. 1. Il presente regolamento disciplina in attuazione dell articolo 3, comma 4, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, fino al definitivo adeguamento della struttura dirigenziale dell Amministrazione provinciale alle indicazioni dell articolo 3, comma 1, della predetta legge provinciale, il temporaneo adeguamento della stessa, la denominazione e le competenze delle singole strutture dirigenziali e le competenze assegnate ai dipartimenti. 2. Il presente regolamento si fonda anche sull articolo 6, comma 1, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e attribuisce ai direttori e alle direttrici di dipartimento, limitatamente a specifici obiettivi di particolare rilevanza, le rispettive competenze, che la citata legge provinciale riserva alle ripartizioni del dipartimento. 3. I direttori e le direttrici di dipartimento esercitano nell ambito delle competenze loro attribuite dal comma 2 le funzioni amministrative riservate ai direttori e alle direttrici di ripartizione. 4. La Giunta provinciale può emanare, ai sensi dell articolo 6, comma 1, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e in quanto necessario, disposizioni di dettaglio per l applicazione del presente regolamento con riferimento alle competenze dei direttori e delle direttrici dei rispettivi dipartimenti.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 105 5. Die Richtlinien zur Festlegung der jeweiligen Entlohnung gemäß den Kollektivverträgen werden für diese vorübergehende Anpassung nach Anhören der Gewerkschaften mit eigener Durchführungsverordnung bestimmt. 6. Um die Lesbarkeit dieser Verordnung zu gewährleisten, wird die Anlage A des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, in der Folge als Anlage A bezeichnet, und die Anlage 1 zum Dekret des Landeshauptmannes vom 25. Juni 1996, Nr. 21, in geltender Fassung, als Anlage 1. 5. Le direttive per la determinazione del relativo trattamento economico previsto dai contratti collettivi sono stabilite, ai fini di questo temporaneo adeguamento, con separato regolamento di esecuzione, sentiti i sindacati. 6. Al fine di rendere leggibile il presente regolamento, l allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è di seguito indicato come allegato A e l allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è di seguito indicato come allegato 1. Art. 2 Art. 2 Generalsekretariat Segreteria generale 1. Dem mit Artikel 4 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, errichteten Generalsekretariat werden folgende Führungsstrukturen zugeordnet: 1. Alla Segreteria generale istituita con l articolo 4 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono assegnate le seguenti strutture dirigenziali: a) Abteilung Präsidium und Außenbeziehungen, a) Ripartizione Presidenza e Relazioni estere; b) Anwaltschaft des Landes, b) Avvocatura della Provincia; c) Abteilung Europa, c) Ripartizione Europa; d) Amt für institutionelle Angelegenheiten, d) Ufficio Affari istituzionali; e) Amt für Gesetzgebung, e) Ufficio legislativo; f) Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen, g) Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungsund Lieferaufträge, f) Area Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari; g) Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; h) Prüfstelle. h) Organismo di valutazione. 2. Die Abteilung laut Ziffer 1 der Anlage A erhält die Bezeichnung Präsidium und Außenbeziehungen ; sie erhält zusätzlich die Aufgabe Ausschuss der Regionen, die in Ziffer 39 der Anlage A gestrichen wird. 3. Bei der Abteilung Präsidium und Außenbeziehungen laut Ziffer 1 der Anlage A wird der zweite Gedankenstrich wie folgt ersetzt: 2. La ripartizione di cui al punto 1 dell allegato A assume la denominazione Presidenza e Relazioni estere e ha l ulteriore competenza del Comitato delle Regioni, la cui voce al punto 39 dell allegato A è soppressa. 3. Nella Ripartizione Presidenza e Relazioni estere di cui al punto 1 dell allegato A il secondo trattino è così sostituito: - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit - cooperazione transfrontaliera 4. Der Abteilung Präsidium und Außenbeziehungen wird das Außenamt Brüssel laut Anlage 1 mit den dort bereits beschriebenen Aufgaben zugeordnet; es erhält zu buchhalterischen und informationstechnischen Zwecken die Ziffer 1.4. 5. Die italienische Bezeichnung Ufficio Affari del Gabinetto wird geändert in Ufficio Affari di Gabinetto und die Zuständigkeit des Amtes für Kabinettsangelegenheiten Unterstützung der Heimatfernen und Grenzpendler wird gestrichen. 6. Das Amt für Gesetzgebung übt folgende Aufgaben aus: 4. Alla Ripartizione Presidenza e Relazioni estere è assegnato l Ufficio di Bruxelles di cui all allegato 1, con le competenze ivi descritte, che assume ai fini contabili ed informatici il punto 1.4. 5. La denominazione in lingua italiana Ufficio Affari del Gabinetto è modificata in Ufficio Affari di Gabinetto e la competenza dell Ufficio Affari di Gabinetto assistenza in favore degli emigrati e dei transfrontalieri è soppressa. 6. L Ufficio legislativo esercita le seguenti competenze:

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 106 - Analyse und Überwachung der italienischen Gesetzgebung und jener der Europäischen Union - Überprüfung der staatlichen Gesetzgebung in Zusammenhang mit den Sachgebieten, die in die Gesetzgebungsbefugnis des Landes fallen - Analyse und Überwachung der finanzrechtlichen Beziehungen zwischen Staat und Provinz - Ausarbeitung der Landesbestimmungen im Bereich Finanz- und Steuerrecht - Fachliche Beratung bei der Durchführung steuerpolitischer Maßnahmen - Zusammenarbeit mit dem Amt für Rechtsund Gesetzgebungsangelegenheiten des Landtages 7. Das Amt für Finanzordnung laut Ziffer 5.2. der Anlage 1 wird abgeschafft. 8. Dem Amt für Einnahmen unter Ziffer 5.3. der Anlage 1 wird die Aufgabe Steuerberatung der Landesämter und Körperschaften des Landes zugeordnet. - analisi e monitoraggio della legislazione italiana e dell Unione Europea - verifica della legislazione statale in ordine alle materie rientranti nelle competenze legislative della Provincia - analisi e monitoraggio delle relazioni finanziarie Stato-Provincia - elaborazione di normative provinciali in materia finanziaria e fiscale - supporto tecnico all attuazione di misure di politica fiscale - collaborazione con l Ufficio Affari legislativi e legali del Consiglio provinciale 7. L ufficio Ordinamento finanziario di cui al punto 5.2. dell allegato 1 è soppresso. 8. All Ufficio Entrate di cui al punto 5.3. dell allegato 1 è assegnata la competenza consulenza fiscale agli uffici e agli enti provinciali. Art. 3 Art. 3 Ressort Wirtschaft, Finanzen und Innovation 1. Das Amt für Infrastrukturen und Umweltanlagen unter Ziffer 10.4. der Anlage 1 erhält die Bezeichnung Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation und wird direkt dem Ressort Wirtschaft, Finanzen und Innovation zugeordnet. 2. Das Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation übt folgende Aufgaben aus: - Aufsicht über die Rundfunkanstalt Südtirol (RAS) - Realisierung der Hauptleitungen und der letzten Meile des Landesglasfasernetzes - Realisierung der Anbindungen der öffentlichen Einrichtungen - Realisierung von Hotspots und Wireless- Abdeckungen mit Satellitentechnik - ordentliche, vorbeugende und außerordentliche Instandhaltung des Landesnetzes - Beratung und technische Unterstützung für die Realisierung der letzten Meilen auf Gemeindeebene Dipartimento Economia, Finanze e Innovazione 1. L Ufficio Infrastutture ed opere ambientali di cui al punto 10.4. dell allegato 1 assume la denominazione Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni ed è assegnato direttamente al Dipartimento Economia, Finanze e Innovazione. 2. L Ufficio Infrastutture per telecomunicazioni esercita le seguenti competenze: - vigilanza sulla Radiotelevisione Azienda Speciale della provincia di Bolzano (RAS) - realizzazione delle dorsali e delle reti d accesso della rete in fibra ottica provinciale - realizzazione delle connessioni delle strutture pubbliche - realizzazione di hot spot e coperture wireless con tecnologia satellitare - manutenzione ordinaria, preventiva e straordinaria della rete provinciale - consulenza e supporto tecnico per la realizzazione delle reti d accesso comunali - Beseitigung von Umweltschäden - risanamento e bonifiche ambientali - Neu- und Ausbauten von Entsorgungsanlagen - costruzione ed ampliamento di impianti di smaltimento rifiuti

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 107 3. Die Aufgaben Planung, Bauleitung und Abnahmeprüfungen für Entsorgungsanlagen, die das Land selbst baut, Inbetriebnahme und Führung von Entsorgungsanlagen, Planung, Bauleitung und Ausführung von Infrastrukturen und Errichtung von Breitbandinfrastrukturen der Abteilung Tiefbau laut Ziffer 10 der Anlage A werden gestrichen. 4. Dem Amt für Innovation, Forschung und Entwicklung unter Ziffer 34.1. der Anlage 1 wird die Aufgabe Confidi und Förderung des Kredits an die Unternehmen zugeordnet, die aus den Aufgaben des Amtes für Entwicklung des Genossenschaftswesens gestrichen wird. 5. Die Abteilung laut Ziffer 35 der Anlage A erhält die Bezeichnung Wirtschaft. 6. Dem Amt für Handwerk unter Ziffer 35.1. der Anlage 1 wird die Aufgabe Förderung des weiblichen Unternehmertums zugeordnet, die aus den Aufgaben des Amtes für Entwicklung des Genossenschaftswesens gestrichen wird. 7. Die Abteilung laut Ziffer 36 der Anlage A wird abgeschafft; die entsprechenden Aufgaben werden der Abteilung Wirtschaft zugeordnet. 8. In der Abteilung Wirtschaft wird der Funktionsbereich Tourismus errichtet, der die Aufgaben des Amtes für Tourismus und Alpinwesen laut Ziffer 35.4. der Anlage 1 übernimmt, das abgeschafft wird. 3. Le competenze progettazione, direzione dei lavori e collaudi di impianti di depurazione e di smaltimento rifiuti appaltati dalla Provincia, avviamento e gestione di impianti di depurazione e di smaltimento rifiuti, progettazione, direzione e realizzazione di infrastrutture e realizzazione delle infrastrutture di banda larga della Ripartizione Infrastrutture di cui al punto 10 dell allegato A sono soppresse. 4. All Ufficio Innovazione, ricerca e sviluppo di cui al punto 34.1. dell allegato 1 è assegnata la competenza confidi e sostegno del credito alle imprese, che viene soppressa dalle competenze dell Ufficio Sviluppo della cooperazione. 5. La ripartizione di cui al punto 35 dell allegato A assume la denominazione Economia. 6. All Ufficio Artigianato di cui al punto 35.1. dell allegato 1 è assegnata la competenza promozione dell imprenditoria femminile, che viene soppressa dalle competenze dell Ufficio Sviluppo della cooperazione. 7. La ripartizione di cui al punto 36 dell allegato A è soppressa e le rispettive competenze sono assegnate alla Ripartizione Economia. 8. All interno della Ripartizione Economia è istituita l area funzionale Turismo, che rileva le competenze dell Ufficio turismo e alpinismo di cui al punto 35.4. dell allegato 1, che è soppresso. Art. 4 Art. 4 Ressort Italienische Kultur, Wohnbau und öffentliche Bauten Dipartimento Cultura italiana, Edilizia e Lavori pubblici 1. Das Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens unter Ziffer 34.2. der Anlage 1 mit den dort beschriebenen Aufgaben, geändert durch Artikel 3 Absätze 4 und 6, wird direkt dem Ressort Italienische Kultur, Wohnbau und öffentliche Bauten zugeordnet. 2. Die Aufgaben Entwicklung des Genossenschaftswesens und Aufsicht über die Genossenschaften und Körperschaften für Boden- und Agrarkredit, Spar- und Raiffeisenkassen sowie Kreditanstalten regionalen Charakters der Abteilung unter Ziffer 34 der Anlage A werden gestrichen. 1. L Ufficio Sviluppo della cooperazione di cui al punto 34.2. dell allegato 1, con le competenze ivi descritte, così come modificato dall articolo 3, commi 4 e 6, è assegnato direttamente al Dipartimento Cultura italiana, Edilizia e Lavori pubblici. 2. Le competenze sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative ed enti di credito fondiario e di credito agrario, casse di risparmio e casse rurali, aziende di credito a carattere regionale della ripartizione di cui al punto 34 dell allegato A sono soppresse. Art. 5 Art. 5 Ressort Raumentwicklung, Umwelt und Energie Dipartimento Sviluppo del territorio, Ambiente ed Energia 1. Der Abteilung laut Ziffer 28 der Anlage A wird die Aufgabe Landeskartographie und Koordinie- 1. Alla ripartizione di cui al punto 28 dell allegato A è assegnata la competenza cartografia provin-

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 108 rung der Geodaten zugeordnet; in der Aufzählung der Aufgaben der Abteilung laut Ziffer 9 der Anlage A wird der letzte Gedankenstrich wie folgt ersetzt Geodateninfrastruktur. 2. In der Landesagentur für Umwelt erhält das Amt laut Ziffer 29.3. der Anlage 1 folgende Bezeichnung und übt folgende Aufgaben aus: 29.3. Labor für Wasseranalysen und Chromatographie Probeentnahmen, Messungen, Analysen, Abnahmen, Bescheinigungen, Gutachten und Forschung in den Bereichen: - häusliche und industrielle Abwässer, Kläranlagen, funktionelle Bauabnahmen - Trink-, Tafel-, Mineralwasser und Aufbereitungsanlagen - Oberflächen-, Grund-, Badegewässer, Schwimmbäder, Wasser zur Erzeugung von Kunstschnee - Abfälle, Böden, Klärschlamm, Kompost und Abfallentsorgungs- und Abfallbehandlungsanlagen - Chromatographische Sonderuntersuchungen auf dem Gebiet der Luftqualität und im Bereich Lebensmittel - Asbest und andere toxische Fasern in Bauund Einrichtungsmaterialien - Weiterbildung und Information, Verwaltungspolizeibefugnisse 3. Das Labor für Wasseranalysen laut Ziffer 29.5. der Anlage 1 ist abgeschafft. ciale e coordinamento geodati ; nell elenco delle competenze della ripartizione di cui al punto 9 dell allegato A l ultimo trattino è così sostituito infrastruttura per l informazione territoriale. 2. All interno dell Agenzia provinciale per l'ambiente l ufficio di cui al punto 29.3. dell allegato 1 assume la seguente denominazione ed esercita le seguenti competenze: 29.3. Laboratorio Analisi acque e cromatografia Prelievi, misurazioni, analisi, collaudi, certificazioni, pareri e ricerca nei seguenti settori: - scarichi civili e industriali, impianti di depurazione, collaudi funzionali - acqua ad uso potabile, da tavola, minerale e impianti di trattamento - acque superficiali, acqua di falda, acque di piscine e di balneazione e acque per innevamento artificiale - rifiuti, terreni, fanghi di depurazione, compost e impianti di smaltimento e trattamento rifiuti - analisi cromatografiche particolari nell ambito della qualità dell aria e nel settore alimentare - amianto e altre fibre tossiche in materiali edili e di arredamento - formazione e informazione, funzioni di polizia amministrativa 3. Il Laboratorio analisi acqua di cui al punto 29.5 dell allegato 1 è soppresso. Art. 6 Art. 6 Ressort Bildungsförderung, Deutsche Kultur und Integration Dipartimento Diritto allo studio, Cultura tedesca e Integrazione 1. Zur dringenden Umsetzung der in der Regierungserklärung festgehaltenen Ziele der Integrationspolitik wird die mit Artikel 3 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 28. Oktober 2011, Nr. 12, errichtete Koordinierungsstelle für Einwanderung direkt dem Ressort Bildungsförderung, Deutsche Kultur und Integration zugeordnet und erhält die Bezeichnung Koordinierungsstelle für Integration. 2. In der Aufzählung der Aufgaben der Abteilung laut Ziffer 19 der Anlage A wird die Zuständigkeit Koordinierung der Einwanderung gestrichen. 3. Im Landesgesetz vom 28. Oktober 2011, Nr. 12, und im Dekret des Landeshauptmanns vom 15. Oktober 2012, Nr. 35, und an sämtlichen 1. Ai fini dell urgente attuazione degli obiettivi di cui alla dichiarazione di governo in ordine alla politica dell integrazione, il Servizio di coordinamento immigrazione istituito con l articolo 3, comma 1, della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, è assegnato direttamente al Dipartimento Diritto allo studio, Cultura tedesca e Integrazione e assume la denominazione Servizio di coordinamento per l integrazione. 2. Nell elenco delle competenze della ripartizione di cui al punto 19 dell allegato A la competenza coordinamento dell immigrazione è soppressa. 3. Nella legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, e nel decreto del Presidente della Provincia 15 ottobre 2012, n. 35, e ovunque ricorra nella legi-

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 109 sonstigen Stellen in der Landesgesetzgebung, wo die Bezeichnung Koordinierungsstelle für Einwanderung verwendet wird, wird diese durch folgende Bezeichnung ersetzt: Koordinierungsstelle für Integration. 4. Artikel 6 Absatz 1 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 15. Oktober 2012, Nr. 35, wird aufgehoben. 5. Bei der Abteilung Deutsche Kultur laut Ziffer 14 der Anlage A wird der zweite Gedankenstrich wie folgt ersetzt - Kultur, Kunst und der dritte Gedankenstrich wie folgt ersetzt -Weiterbildung, Zweit- und Fremdsprachenförderung. 6. Die Aufgaben des Amtes für Kultur laut Ziffer 14.1. der Anlage 1 werden wie folgt ersetzt: - Durchführung von kulturellen Projekten und Veranstaltungen - Förderung von kulturellen Tätigkeiten und von kulturellen Investitionen slazione provinciale, la denominazione Servizio di coordinamento immigrazione è sostituita dalla denominazione Servizio di coordinamento per l integrazione. 4. Il comma 1 dell articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 15 ottobre 2012, n. 35, è abrogato. 5. Nella Ripartizione Cultura tedesca di cui al punto 14 dell allegato A il secondo trattino è così sostituito - attività culturali ed artistiche e il terzo trattino è così sostituito - educazione permanente, promozione dell'apprendimento della seconda lingua e delle lingue straniere. 6. Le competenze dell Ufficio Cultura di cui al punto 14.1. dell allegato 1 sono così sostituite: - realizzazione di progetti e manifestazioni culturali - promozione di attività culturali e di investimenti culturali - Kunst- und Künstlerförderung - promozione delle belle arti e degli artisti - Wissenschaftsförderung - promozione delle scienze - Ankauf von Kunstgegenständen - acquisto di oggetti d'arte - Aufsicht und finanzielle Unterstützung der kulturellen Körperschaften mit Landesbeteiligung (Stiftung Stadttheater und Konzerthaus Bozen, Museion, Vereinigte Bühnen Bozen, Stiftung Haydn-Orchester von Bozen und Trient, Körperschaft für die Verwaltung des Stadttheaters und des Kurhauses Meran, für Letztere in Zusammenarbeit mit dem Amt 15.1) 7. Die Aufgaben des Amtes für Weiterbildung laut Ziffer 14.3. der Anlage 1 werden wie folgt ersetzt: - Information und Beratung zu Weiterbildungsund Sprachangeboten - Inhaltliche und finanzielle Förderung der Weiterbildungseinrichtungen und Bildungsausschüsse - vigilanza e sostegno finanziario degli enti operanti nel settore culturale con partecipazione provinciale (Fondazione Teatro Comunale e Auditorium Bolzano, Museion, Associazione "Vereinigte Bühnen Bozen", Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, Ente per la gestione del Teatro Civico e del Kurhaus di Merano, per quest'ultimo in collaborazione con l'ufficio 15.1) 7. Le competenze dell Ufficio Educazione permanente di cui al punto 14.3. dell allegato 1 sono così sostituite: - informazione e consulenza nel settore dell educazione permanente e delle lingue - promozione finanziaria e di contenuto delle agenzie e dei comitati di educazione permanente - Förderung der Qualität in der Weiterbildung - promozione della qualità nell'educazione permanente - Qualifizierung der Mitarbeiter/innen in der Weiterbildung - Entwicklung innovativer Projekte und Begleitforschung in der Weiterbildung und im Bereich Sprachen 8. In der Abteilung Deutsche Kultur erhält das Amt laut Ziffer 14.5. der Anlage 1 die Bezeichnung Amt für Film und Medien und der fünfte Gedankenstrich wird wie folgt ersetzt: - formazione ed aggiornamento del personale nel settore dell'educazione permanente - sviluppo di progetti innovativi e ricerca nei settori dell'educazione permanente e dell'apprendimento delle lingue 8. All interno della Ripartizione Cultura tedesca l ufficio di cui al punto 14.5. dell allegato 1 assume la denominazione Ufficio Film e media ed il quinto trattino è così sostituito: - Film-, Musik- und Medienarchiv - archivio film, musica e audiovisivi

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 110 Art. 7 Art. 7 Generaldirektion und Ressort Familie und Verwaltungsorganisation 1. Der mit Artikel 4/bis des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, errichteten Generaldirektion werden folgende Führungsstrukturen zugeordnet: Direzione generale e Dipartimento Famiglia e Organizzazione amministrativa 1. Alla Direzione generale istituita con l articolo 4/bis della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono assegnate le seguenti strutture dirigenziali: a) Abteilung Personal, a) Ripartizione Personale; b) Organisationsamt, b) Ufficio Organizzazione; c) Ökonomat, c) Economato; d) Amt für Statistik (ASTAT), d) Ufficio Statistiche (ASTAT); e) Ausschuss zur Überprüfung der öffentlichen Ausgaben. e) Comitato di revisione della spesa pubblica. 2. Die mit Artikel 11 des Landesgesetzes vom 17. Mai 2013, Nr. 8, errichtete Familienagentur wird direkt dem Ressort Familie und Verwaltungsorganisation zugeordnet. 3. Die Aufgabe Familienförderung der Abteilung laut Ziffer 24 der Anlage A und die Aufgabe Betreuungsdienste außerhalb der Schulzeit laut Ziffer 40.1. der Anlage 1 werden gestrichen. 4. In Artikel 11 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 17. Mai 2013, Nr. 8, werden folgende Buchstaben hinzugefügt: i) sie vergibt Beiträge an öffentliche und private Einrichtungen, j) sie führt Initiativen im Rahmen der Familienbildung und Familienbegleitung durch und fördert diese, k) sie plant, entwickelt, kontrolliert und koordiniert Maßnahmen und Fachdienste im Bereich Familie, l) sie betreut die betrieblichen Kindertagesstätten, m) sie gewährleistet Betreuungsdienste außerhalb der Schulzeit, wie Sommer- und Nachmittagsbetreuung, 2. L Agenzia per la famiglia, già istituita con l articolo 11 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è assegnata direttamente al Dipartimento Famiglia e Organizzazione amministrativa. 3. La competenza promozione della famiglia della ripartizione di cui al punto 24 dell allegato A e la competenza servizi di sostegno in orario extrascolastico di cui al punto 40.1. dell allegato 1 sono soppresse. 4. Al comma 3 dell articolo 11 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, sono aggiunte le seguenti lettere: i) concede contributi ad istituzioni pubbliche e private; j) realizza e sostiene iniziative per l educazione e l assistenza delle famiglie; k) pianifica, sviluppa, controlla e coordina iniziative e servizi specifici nel settore della famiglia; l) assiste le microstrutture aziendali; m) garantisce servizi di assistenza in orario e- xtrascolastico, quali servizi di assistenza estivi e pomeridiani; n) sie ist zuständig für Familienmediation, n) è competente per la mediazione familiare; o) sie ist zuständig für Männerhilfe und Männerinitativen. 5. Der achte Gedankenstrich des Amtes für Schulfürsorge laut Ziffer 40.1. der Anlage 1 ist gestrichen. o) è competente per il sostegno e per le iniziative a favore degli uomini. 5. L ottavo trattino dell Ufficio Assistenza scolastica di cui al punto 40.1. dell allegato 1 è soppresso. Art. 8 Art. 8 Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden Dipartimento Agricoltura, Foreste, Protezione civile e Comuni 1. Die der Landesregierung vom Land- und Forstwirtschaftlichen Versuchszentrum Laimburg, errichtet mit Landesgesetz vom 15. Mai 2013, Nr. 6, vorzulegenden Beschlussanträge sind gemäß 1. Le proposte di deliberazione che il Centro di sperimentazione agraria e forestale, istituito con legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6, sottopone all esame della Giunta provinciale, sono vistate, in

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 111 Artikel 13 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, vom zuständigen Führungspersonal des Versuchszentrums in fachlicher, buchhalterischer und verwaltungsmäßiger Hinsicht mit dem entsprechenden Sichtvermerk zu versehen. ordine alla regolarità tecnica, contabile e di legittimità, dal personale dirigenziale del Centro di sperimentazione ai sensi dell articolo 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17. Art. 9 Art. 9 Ressort Gesundheit, Sport, Soziales und Arbeit Dipartimento Salute, Sport, Politiche sociali e Lavoro 1. Das Amt für Sport unter Ziffer 7.2. der Anlage 1 erhält die Bezeichnung Amt für Sport und Gesundheitsförderung und wird mit den dort beschriebenen Aufgaben direkt dem Ressort Gesundheit, Sport, Soziales und Arbeit zugeordnet. 2. Dem Amt für Sport und Gesundheitsförderung werden außerdem folgende Aufgaben zugeordnet: - Maßnahmen und Initiativen zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit - Koordination landesweiter Programme und Kampagnen der Gesundheitsförderung - Forschung, Entwicklung und Ausbildung in den Bereichen Gesundheitsförderung und Public Health 3. Die Aufgabe Sport und Freizeit der Abteilung laut Ziffer 7 der Anlage A wird gestrichen. 4. Der Abteilung unter Ziffer 19 der Anlage A wird die Aufgabe Unterstützung der Auslandssüdtirolerinnen und Auslandssüdtiroler und Grenzpendler hinzugefügt. 5. Dem Amt für Arbeitsmarktbeobachtung unter Ziffer 19.1. der Anlage 1 wird die Aufgabe Unterstützung der Auslandssüdtirolerinnen und Auslandssüdtiroler und Grenzpendler hinzugefügt. 6. Im Landesgesetz vom 5. November 2001, Nr. 13, und an sämtlichen sonstigen Stellen in der Landesgesetzgebung, wo die Bezeichnung Südtiroler Heimatferne verwendet wird, wird diese durch folgende Bezeichnung ersetzt: Auslandssüdtirolerinnen und Auslandssüdtiroler. 7. Die Abteilung unter Ziffer 24 der Anlage A erhält die Bezeichnung Soziales ; ihr wird die Aufgabe Förderung des Kinder- und Jugendschutzes hinzugefügt. 8. In der Abteilung Soziales erhält das Amt laut Ziffer 24.1. der Anlage 1 folgende Bezeichnung und übt folgende Aufgaben aus: 24.1. Amt für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion 1. L Ufficio Sport di cui al punto 7.2. dell allegato 1 assume la denominazione Uffico Sport e promozione della salute ed è assegnato, con le competenze ivi descritte, direttamente al Dipartimento Salute, Sport, Politiche sociali e Lavoro. 2. All Ufficio Sport e promozione della salute sono assegnati inoltre i seguenti compiti: - interventi ed iniziative nell ambito della tutela e della promozione della salute - coordinamento di programmi e campagne provinciali di promozione della salute - ricerca, sviluppo e formazione nei settori promozione della salute e public health 3. La competenza sport e tempo libero della ripartizione di cui al punto 7 dell allegato A è soppressa. 4. Alla ripartizione di cui al punto 19 dell allegato A è aggiunta la competenza assistenza in favore delle emigrate e degli emigrati sudtirolesi all estero e dei transfrontalieri. 5. All Ufficio Osservazione mercato del lavoro di cui al punto 19.1. dell allegato 1 è aggiunto il compito assistenza in favore delle emigrate e degli emigrati sudtirolesi all estero e dei transfrontalieri. 6. Nella legge provinciale 5 novembre 2001, n. 13, e ovunque ricorra nella legislazione provinciale, la denominazione altoatesini all estero è sostituita dalla denominazione emigrate ed emigrati sudtirolesi all estero. 7. La ripartizione di cui al punto 24 dell allegato A assume la denominazione Politiche sociali ed alla stessa è aggiunta la competenza promozione della tutela dei minori. 8. All interno della Ripartizione Politiche sociali l ufficio di cui al punto 24.1. dell allegato 1 assume la seguente denominazione ed esercita le seguenti competenze: 24.1. Ufficio per la Tutela dei minori e l inclusione sociale

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 112 - Kinder- und Jugendschutz, einschließlich Anvertrauung und Adoption - Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendanwaltschaft des Landtages - Vorbeugung und Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung und Inklusionsmaßnahmen - Vorbeugung und Bekämpfung der Gewalt an Frauen und andere Gewaltsituationen - tutela dei minori e della gioventù, compresi l affidamento e l adozione - collaborazione con l Ufficio della o del Garante per l infanzia e l adolescenza presso il Consiglio provinciale - prevenzione e lotta all emarginazione sociale e misure di inclusione - prevenzione e lotta alla violenza contro le donne ed altre situazioni di violenza - Beiträge an öffentliche und private Körperschaften in den angeführten Bereichen und allgemeine Förderungen - Führung des Landeskleinkinderheimes - gestione dell Istituto provinciale per l assistenza all infanzia - contributi ad istituzioni pubbliche e private nei settori indicati e incentivi generali Art. 10 Art. 10 Anpassungen Adeguamenti 1. Die Anlage A und die Anlage 1 werden aufgrund der vorübergehenden Anpassungen sinngemäß abgeändert, wobei in der Anlage 1 folgende Ressorts mit den zugewiesenen Führungsstrukturen eingefügt beziehungsweise aufgelistet sind: 1. L allegato A e l allegato 1 sono modificati conformemente agli adeguamenti temporanei, con l inserimento e l indicazione nell allegato 1 dei seguenti dipartimenti e delle strutture dirigenziali ad essi assegnate: a) Generalsekretariat des Landes, a) Segreteria generale della Provincia; b) Generaldirektion des Landes, b) Direzione generale della Provincia; c) Ressort Wirtschaft, Finanzen und Innovation, c) Dipartimento Economia, Finanze e Innovazione; d) Ressort Italienische Kultur, Wohnbau und öffentliche Bauten, d) Dipartimento Cultura italiana, Edilizia e Lavori pubblici; e) Italienisches Bildungsressort, e) Dipartimento Istruzione e Formazione italiana; f) Ressort Raumentwicklung, Umwelt und f) Dipartimento Sviluppo del territorio, Ambiente Energie, ed Energia; g) Deutsches Bildungsressort, g) Dipartimento Istruzione e Formazione tedesca; h) Ressort Bildungsförderung, Deutsche Kultur und Integration, h) Dipartimento Diritto allo studio, Cultura tedesca e Integrazione; i) Ressort Familie und Verwaltungsorganisation, i) Dipartimento Famiglia e Organizzazione amministrativa; j) Ladinisches Bildungs- und Kulturressort, j) Dipartimento Istruzione, Formazione e Cultura ladina; k) Ressort Denkmalpflege, Museen, Vermögen und Mobilität, k) Dipartimento Beni culturali, Patrimonio e Mobilità; l) Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden, l) Dipartimento Agricoltura, Foreste, Protezione civile e Comuni; m) Ressort Gesundheit, Sport, Soziales und Arbeit. m) Dipartimento Salute, Sport, Politiche Sociali e Lavoro. Art. 11 Art. 11 Inkrafttreten Entrata in vigore 1. Dieses Dekret tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 113 Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bozen, den 16. Mai 2014 Bolzano, 16 maggio 2014 DER LANDESHAUPTMANN DR. ARNO KOMPATSCHER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. ARNO KOMPATSCHER

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 114 91540 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS vom 16. Mai 2014, Nr. 212/19.3 Neueinsetzung der Landeskommission für die Lohnergänzung in der Landwirtschaft Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE del 16 maggio 2014, n. 212/19.3 Ricostituzione della commissione provinciale per l'integrazione della retribuzione in agricoltura DER ABTEILUNGSDIREKTOR IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE nimmt Einsicht in den Beschluss der Landesregierung vom 14. Dezember 2009, Nr. 2893, welcher unter Punkt 27, Ziffer a) vorsieht, dass die Ernennung der Mitglieder von Kommissionen für Prüfungen, Kollaudierungen und Abnahmen, sowie von anderen Kollegialorganen, soweit nicht bereits mit Gesetz, Verordnung oder Verwaltungsmaßnahme delegiert, mit Ausnahme der Beratungsorgane und kollegien der Landesregierung, den jeweils zuständigen Abteilungsdirektoren übertragen wird; in den Artikel 14 des Gesetzes vom 8. August 1972, Nr. 457, in geltender Fassung, über die Errichtung der Landeskommission für die Lohnergänzung in der Landwirtschaft; in das Gesetzesvertretende Dekret vom 21. September 1995, Nr. 430, in geltender Fassung, wonach die Ausübung der Verwaltungstätigkeiten des Regionalamtes für Arbeit den Autonomen Provinzen Trient und Bozen delegiert wurden; in den Artikel 6 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 6. Jänner 1978, Nr. 58, in geltender Fassung, der die im 2. Absatz des Artikels 23 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 1. Februar 1973, Nr. 49, in geltender Fassung, enthaltene Bestimmung über den ethnischen Proporz auch auf die Kollegialorgane des Nationalinstitutes für soziale Fürsorge von Bozen ausdehnt; in das Rundschreiben des Arbeitsministeriums Nr. 1/3PS/20133/circ/95 vom 13. Jänner 1995; presa visione della delibera della Giunta Provinciale del 14 dicembre 2009, n. 2893, che prevede al punto 27, lettera a) che la nomina dei membri delle commissioni per esami e collaudi, così come altri organi collegiali, in quanto non già delegata da leggi, regolamenti o provvedimenti amministrativi, ad eccezione degli organi collegi di consultazione della Giunta provinciale sono delegati ai direttori di ripartizione competenti in materia; dell articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni, sulla costituzione della commissione provinciale per l integrazione della retribuzione in agricoltura; del decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430, e successive modifiche ed integrazioni che prevede che l esercizio delle funzioni amministrative attribuito all ufficio regionale del lavoro è stato delegato alle Province Autonome di Trento e Bolzano; dell articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1987, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni che estende il criterio in materia di proporzione etnica previsto dall articolo 23, 2. comma del Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, e successive modifiche ed integrazioni alla composizione degli organi collegiali dell Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di Bolzano; della circolare del Ministero del Lavoro n. 1/3PS/20133/circ/95 del 13 gennaio 1995; in den Artikel 4 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 9. Mai 1994, Nr. 608, in geltender Fassung, welcher außerordentliche Fälle berückdell articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni che tiene conto di

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 115 sichtigt und die Erwägung, dass für Südtirol die Anwesenheit von mehreren Vertretern derselben Kategorie für die Wahrnehmung der von diesen vertretenen Interessen gerechtfertigt ist; in das Dekret des Präsidenten der Republik vom 9. Mai 1994, Nr. 608 über die Neuordnung der Kollegialorgane des Staates; in die Bestimmungen des Rundschreibens Nr. 39/1992 prot. N. 4/3PS/15590 vom 19. März 1992 des Arbeitsministeriums, welches die Möglichkeit der Anwendung von Artikel 1, 2. Absatz des Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 639/1970 vorsieht. Obgenanntes Dekret sieht eine Amtsdauer der zentralen und peripheren Organe des Nationalinstitutes für soziale Fürsorge von 4 Jahren vor; in das Rundschreiben des Ministeriums für Arbeit und Sozialvorsorge vom 9. Juli 1996, Nr. 1999, wonach von der Reduzierung der Mitglieder der Kollegialorgane laut Artikel 4 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 9. Mai 1994, Nr. 608 abgesehen werden kann, sofern es notwendig ist, das erforderliche Gleichgewicht der Sozialpartner in den genannten Kollegialorganen zu garantieren; in den Artikel 10, Absatz 5 des Landesgesetzes vom 8. März 2010, Nr. 5, wonach in allen gesetzlichen Gremien, die innerhalb der Landesverwaltung ernannt werden, ab einer Anzahl von 8 Personen, zumindest zwei Personen beider Geschlechter vorhanden sein müssen; in die Mitteilungen der betroffenen Verwaltungen, Verbände und Vereinigungen, mit denen die eigenen Vertreter in der Landeskommission für die Lohnergänzung in der Landwirtschaft Lohnausgleichskasse ernannt wurden; stellt fest, dass die Voraussetzungen für die Ernennung der Mitglieder der Landeskommission für die Lohnergänzung in der Landwirtschaft in der Autonomen Provinz Bozen bestehen; verfügt 1. Die in der Anlage A angeführten Personen sind als Mitglieder der Landeskommission für die Lohnergänzung in der Landwirtschaft in der Autonomen Provinz Bozen ernannt. casi eccezionali e la considerazione secondo la quale per la provincia di Bolzano la presenza di più rappresentanti della singola categoria è giustificata dalla conformazione dell interesse di cui essi sono portatori; del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, sul riordino degli organi collegiali dello Stato; delle disposizioni di cui alla circolare del Ministero del Lavoro n. 39/1992 prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 che prevede la possibilità di applicare l articolo 1, secondo comma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 che fissa in quattro anni la durata in carica dei componenti di organi centrali e periferici dell Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; della circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 9 luglio 1996, n. 1999, in base alla quale sussiste la possibilità di derogare alla riduzione dei membri degli organi collegiali come previsto dall articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, proprio per garantire un equilibrata rappresentanza delle parti sociali all interno degli organi collegiali; dell articolo 10, comma 5 della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, in base al quale in tutti gli organi regolamentati per legge e nominati all interno dell amministrazione provinciale, a partire da un numero di 8 persone, devono farvi parte almeno due persone di ciascun genere; delle comunicazioni delle amministrazioni, associazioni ed organizzazioni interessate che hanno designato i propri rappresentanti in seno alla commissione provinciale per l integrazione della retribuzione in agricoltura; considerato che sussistono i presupposti per la nomina dei membri della commissione per l integrazione della retribuzione in agricoltura per la Provincia Autonoma di Bolzano; dispone 1. Le persone citate nell allegato A sono nominate membri della commissione provinciale per l integrazione della retribuzione in agricoltura per la Provincia Autonoma di Bolzano.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 116 2. Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. 2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. DER ABTEILUNGSDIREKTOR DR. HELMUTH SINN IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE DOTT. HELMUTH SINN

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 117 Anlage A) Allegato A) Für die Landeskommission für die Lohnergänzung in der Landwirtschaft werden folgende Vertreter ernannt: - Vorsitzender: Dr. Helmuth Sinn (dt.), Direktor der Abteilung Arbeit oder eine von ihm beauftragte Person; - Dr. Helmut Warasin (dt.), Direktor der Landesstelle Bozen des Nationalinstitutes für soziale Fürsorge oder eine von ihm beauftragte Person; - Dr. Ruth Messner (dt.), Funktionärin der Abteilung Landwirtschaft, effektives Mitglied; - Dr. Claudia Nocker (dt.), Funktionärin der Abteilung Landwirtschaft, Ersatzmitglied; als Vertreter der Arbeitnehmer: - Paul Christanell (dt.) effektives Mitglied (ASGB); - Norbert von Spinn (dt.) Ersatzmitglied (ASGB); - Silvia Grinzato (it.) effektives Mitglied (AGB/CGIL); - Monica Munari (it.) Ersatzmitglied (SGK-UIL); - Paul Mulser (dt.) effektives Mitglied (SGBCISL); - Oskar Götz (dt.) Ersatzmitglied (SGBCISL); als Vertreter der Arbeitgeber: - Dr. Josef Haller (dt.), effektives Mitglied (Südtiroler Bauernbund); - Dr. Thomas Wieser (dt.), Ersatzmitglied (Südtiroler Bauernbund); - Manfred Wallazza (lad.) effektives Mitglied (Südtiroler Bauernbund); - Herbert Videsott (lad.) Ersatzmitglied (Südtiroler Bauernbund); - Marco Bussani (it.) effektives Mitglied (Provinzialer Bauernverband Bozen); - Patrizia Pappalardo (it.) Ersatzmitglied (Provinzialer Bauernverband Bozen); Nella commissione provinciale per l integrazione della retribuzione in agricoltura sono nominati i seguenti rappresentanti: - Presidente: Dr. Helmuth Sinn (ted.), direttore della ripartizione lavoro o una persona da lui delegata; - Dr. Helmut Warasin (ted.), direttore della sede di Bolzano dell Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o una persona da lui delegata; - Dr. Ruth Messner (ted.), funzionaria della Ripartizione Agricoltura, membro effettivo; - Dr. Claudia Nocker (ted.), funzionaria della Ripartizione Agricoltura, membro supplente; come rappresentanti dei lavoratori: - Paul Christanell (ted.), membro effettivo (ASGB); - Norbert von Spinn (ted.), membro supplente (ASGB); - Silvia Grinzato (it.), membro effettivo (CGIL/AGB); - Monica Munari (it.), membro supplente (UIL-SGK); - Paul Mulser (ted.), membro effettivo (SGBCISL); - Oskar Götz (ted.), membro supplente (SGBCISL); come rappresentanti dei datori di lavoro: - Dr. Josef Haller (ted.), membro effettivo (Unione Agricoltura e Coltivatori Diretti Sudtirolesi); - Dr. Thomas Wieser (ted.) membro supplente (Unione Agricoltura e Coltivatori Diretti Sudtirolesi); - Manfred Wallazza (lad.) membro effettivo (Unione Agricoltura e Coltivatori Diretti Sudtirolesi); - Herbert Videsott (lad.) membro supplente (Unione Agricoltura e Coltivatori Diretti Sudtirolesi); - Marco Bussani (it.) membro effettivo (Federazione Provinciale Coltivatori Diretti Bolzano); - Patrizia Pappalardo (it.) membro supplente (Federazione Provinciale Coltivatori Diretti Bolzano);

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 118 91539 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS vom 16. Mai 2014, Nr. 213/19.3 Neueinsetzung der Landeskommission für die ordentliche Lohnausgleichskasse Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE del 16 maggio 2014, n. 213/19.3 Ricostituzione della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni (trattamento ordinario) DER ABTEILUNGSDIREKTOR IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE nimmt Einsicht in den Beschluss der Landesregierung vom 14. Dezember 2009, Nr. 2893, welcher unter Punkt 27, Ziffer a) vorsieht, dass die Ernennung der Mitglieder von Kommissionen für Prüfungen, Kollaudierungen und Abnahmen, sowie von anderen Kollegialorganen, soweit nicht bereits mit Gesetz, Verordnung oder Verwaltungsmaßnahme delegiert, mit Ausnahme der Beratungsorgane und kollegien der Landesregierung, den jeweils zuständigen Abteilungsdirektoren übertragen wird; in den Artikel 8 des Gesetzes vom 20. Mai 1975, Nr. 164, in geltender Fassung, über die Errichtung der Landeskommission für die ordentliche Lohnausgleichskasse; in den Artikel 3, Absatz 3 und 4 des Gesetzes vom 6. August 1975, Nr. 427, in geltender Fassung über die Ernennung des oben genannten Kollegialorganes; in das gesetzesvertretende Dekret vom 21. September 1995, Nr. 430, in geltender Fassung, wonach die Ausübung der Verwaltungstätigkeiten des Regionalamtes für Arbeit den Autonomen Provinzen Trient und Bozen delegiert wurden; in den Artikel 6 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 6. Jänner 1978, Nr. 58, in geltender Fassung, der die im 2. Absatz des Artikels 23 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 1. Februar 1973, Nr. 49, in geltender Fassung, enthaltene Bestimmung über den ethnischen Proporz auch auf die Kollegialorgane des Nationalinstitutes für soziale Fürsorge von Bozen ausdehnt; presa visione della delibera della Giunta Provinciale del 14 dicembre 2009, n. 2893, che prevede al punto 27, lettera a) che la nomina dei membri delle commissioni per esami e collaudi, così come altri organi collegiali, in quanto non già delegata da leggi, regolamenti o provvedimenti amministrativi, ad eccezione degli organi collegi di consultazione della Giunta provinciale sono delegati ai direttori di ripartizione competenti in materia; dell articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modifiche ed integrazioni, sulla costituzione della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni (trattamento ordinario); dei comma 3 e 4 dell articolo 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modifiche ed integrazioni sulla nomina del succitato organo collegiale; del decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430, e successive modifiche ed integrazioni che prevede che l esercizio delle funzioni amministrative attribuito all ufficio regionale del lavoro è stato delegato alle Province Autonome di Trento e Bolzano; dell articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1987, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni che estende il criterio in materia di proporzione etnica previsto dall articolo 23, secondo comma del Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, e successive modifiche ed integrazioni alla composizione degli organi collegiali dell Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di Bolzano;

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 119 in das Dekret des Präsidenten der Republik vom 9. Mai 1994, Nr. 608 über die Neuordnung der Kollegialorgane des Staates; in das Rundschreiben des Arbeitsministeriums Nr. 1/3PS/20133/circ/95 vom 13. Jänner 1995, das die Zusammensetzung der Kommission laut Artikel 8 des Gesetzes vom 20. Mai 1975, Nr. 164, in geltender Fassung, regelt; in den Artikel 4 des D.P.R. vom 9. Mai 1994, Nr. 608, in geltender Fassung, welcher außerordentliche Fälle berücksichtigt und die Erwägung, dass für Südtirol die Anwesenheit von mehreren Vertretern derselben Kategorie für die Wahrnehmung der von diesen vertretenen Interessen gerechtfertigt ist; in die Bestimmungen des Rundschreibens Nr. 39/1992 prot. N. 4/3PS/15590 vom 19. März 1992 des Arbeitsministeriums, welches die Möglichkeit der Anwendung von Artikel 1, 2. Absatz des Dekretes des Präsidenten der Republik Nr. 639/1970 vorsieht. Obgenanntes Dekret sieht eine Amtsdauer der zentralen und peripheren Organe des Nationalinstitutes für soziale Fürsorge von 4 Jahren vor; in den Artikel 10, Absatz 5 des Landesgesetzes vom 8. März 2010, Nr. 5, wonach in allen gesetzlichen Gremien, die innerhalb der Landesverwaltung ernannt werden, ab einer Anzahl von 8 Personen, zumindest zwei Personen beider Geschlechter vorhanden sein müssen; in das Rundschreiben des Ministeriums für Arbeit und Sozialvorsorge vom 9. Juli 1996, Nr. 1999, wonach von der Reduzierung der Mitglieder der Kollegialorgane laut Artikel 4 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 9. Mai 1994, Nr. 608 abgesehen werden kann, sofern es notwendig ist, das erforderliche Gleichgewicht der Sozialpartner in den genannten Kollegialorganen zu garantieren; in die Mitteilungen der betroffenen Verwaltungen, Verbände und Vereinigungen, mit denen die eigenen Vertreter in der Landeskommission für die ordentliche Lohnausgleichskasse ernannt wurden; stellt fest, dass die Voraussetzungen für die Ernennung der Mitglieder der Landeskommission für die ordentliche Lohnausgleichskasse in der Autonomen Provinz Bozen bestehen; del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, sul riordino degli organi collegiali dello Stato; della circolare del Ministero del Lavoro n. 1/3PS/20133/circ/95 del 13 gennaio 1995 che disciplina la composizione della commissione di cui all articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modifiche ed integrazioni; dell articolo 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni che tiene conto di casi eccezionali e la considerazione secondo la quale per la provincia di Bolzano la presenza di più rappresentanti della singola categoria è giustificata dalla conformazione dell interesse di cui essi sono portatori; delle disposizioni di cui alla circolare del Ministero del Lavoro n. 39/1992 prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 che prevede la possibilità di applicare l articolo 1, secondo comma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 che fissa in quattro anni la durata in carica dei componenti di organi centrali e periferici dell Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; dell articolo 10, comma 5 della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, in base al quale in tutti gli organi regolamentati per legge e nominati all interno dell amministrazione provinciale, a partire da un numero di 8 persone, devono farvi parte almeno due persone di ciascun genere; della circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 9 luglio 1996, n. 1999, in base alla quale sussiste la possibilità di derogare alla riduzione dei membri degli organi collegiali come previsto dall articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, proprio per garantire un equilibrata rappresentanza delle parti sociali all interno degli organi collegiali; delle comunicazioni delle amministrazioni, associazioni ed organizzazioni interessate che hanno designato i propri rappresentanti in seno alla commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni (trattamento ordinario); considerato che sussistono i presupposti per la nomina dei membri della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni (trattamento ordinario) per la Provincia Autonoma di Bolzano;

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 120 verfügt 1. Die in der Anlage A angeführten Personen sind als Mitglieder der Landeskommission für die ordentliche Lohnausgleichskasse in der Autonomen Provinz Bozen ernannt. 2. Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. dispone 1. Le persone citate nell allegato A sono nominate membri della commissione provinciale della cassa integrazione guadagni (trattamento ordinario) per la Provincia Autonoma di Bolzano. 2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. DER ABTEILUNGSDIREKTOR DR. HELMUTH SINN IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE DOTT. HELMUTH SINN

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 121 Anlage A) Allegato A) Für die Landeskommission für die ordentliche Lohnausgleichskasse werden folgende Vertreter ernannt: Vorsitzender: Dr. Helmuth Sinn (dt.), Direktor der Abteilung Arbeit oder eine von ihm beauftragte Person; als Vertreter der Arbeitnehmer: Friedrich Oberlechner (dt.), effektives Mitglied (ASGB); Werner Blaas (dt.), Ersatzmitglied (ASGB); Elisabeth Messner (dt.), effektives Mitglied (AGB/CGIL); Stefano Schwarze (dt.), Ersatzmitglied (AGB/CGIL); Claudio Voltolini (it.), effektives Mitglied (SGBCISL); Renzo Rampazzo (it.), Ersatzmitglied (SGBCISL); als Vertreter der Arbeitgeber: Dr. Andrea Baiardo (it.), effektives Mitglied (Unternehmerverband); Marco Repetto (it.), Ersatzmitglied (Unternehmerverband); Dr. Robert Tauber (dt.), effektives Mitglied (Unternehmerverband); Dr. Josef Negri (dt.), Ersatzmitglied (Unternehmerverband); Dr. Elisabeth Pfattner (dt.), effektives Mitglied (Unternehmerverband); Dr. Johanna Vaja (dt.), Ersatzmitglied (Unternehmerverband); Nella commissione provinciale della cassa integrazione guadagni (trattamento ordinario) sono nominati i seguenti rappresentanti: Presidente: Dr. Helmuth Sinn (ted.), direttore della ripartizione lavoro o una persona da lui delegata; come rappresentanti dei lavoratori: Friedrich Oberlechner (ted.), membro effettivo (ASGB); Werner Blaas (ted.), membro supplente (ASGB); Elisabeth Messner (ted.), membro effettivo (CGIL/AGB); Stefano Schwarze (ted.), membro supplente (CGIL/AGB); Claudio Voltolini (it.), membro effettivo (SGBCISL); Renzo Rampazzo (it.), membro supplente (SGBCISL); come rappresentanti dei datori di lavoro: Dr. Andrea Baiardo (it.), membro effettivo (Assoimprenditori); Marco Repetto (it.), membro supplente (Assoimprenditori); Dr. Robert Tauber (ted.), membro effettivo (Assoimprenditori); Dr. Josef Negi (ted.), membro supplente (Assoimprenditori); Dr. Elisabeth Pfattner (ted.), membro effettivo (Assoimprenditori); Dr. Johanna Vaja (ted.), membro supplente (Assoimprenditori); An den Sitzungen nimmt eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der Landesstelle Bozen des NISF mit beratender Stimme teil. Alle sedute partecipa con voto consultivo una funzionaria o un funzionario delle sede provinciale INPS.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 122 91386 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER KOMMISSION FÜR DIE UMWID- MUNG VON WALD, LANDWIRTSCHAFTLICHEM GRÜN, BESTOCKTER WIESE UND WEIDE ODER ALPINEM GRÜNLAND vom 14. März 2014, Nr. 32/14 Gemeinde Tiers: Änderung des Landschaftsplanes Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet und von Landwirtschaftsgebiet in Wald gemäß Beschluss des Gemeindeausschusses vom 30.01.2014, Nr. 50 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA TRASFORMAZIONE DI BOSCO, VERDE AGRICO- LO, PRATO E PASCOLO ALBERATO O VERDE ALPINO del 14 marzo 2014, n. 32/14 Comune di Tires: modifica del piano paesaggistico trasformazione da bosco in zona a- gricola e da zona agricola in bosco in base alla deliberazione della Giunta comunale del 30/01/2014, n. 50 Die Kommission hat folgenden Sachverhalt zur Kenntnis genommen: Die Gemeinde Tiers hat mit Beschluss des Gemeindeausschusses vom 30.01.2014, Nr. 50, eine Änderung zum Landschaftsplan beantragt, betreffend die Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet, im Ausmaß von insgesamt 700 m², und von Landwirtschaftsgebiet in Wald, im Ausmaß von insgesamt 135 m², auf den Gp.en 317/1, 318/1 und 320/1, K.G. Tiers. Die Kommission hat in folgende Rechtsgrundlagen Einsicht genommen: 1. in das Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung und insbesondere in den Artikel 3 desselben (Landschaftsschutzgesetz); 2. in das Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung und insbesondere in den Artikel 19 desselben (Landesraumordnungsgesetz); 3. in das Landesgesetz vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender Fassung und insbesondere in den Artikel 5 desselben (Forstgesetz); 4. in den Beschluss der Landesregierung Nr. 371 vom 6. Februar 2006 (Landschaftsplan der Gemeinde Tiers). In Anbetracht der Tatsache, dass keine negativen Auswirkungen in hydrogeologischer, forstlichökologischer oder landschaftlicher Hinsicht zu erwarten sind, nimmt die Kommission den Antrag des Gemeindeausschusses an. La Commissione ha preso atto di quanto segue: Il Comune di Tires ha chiesto con deliberazione della Giunta comunale del 30/01/2014, n. 50, una modifica al piano paesaggistico, concernente la trasformazione da bosco in zona agricola, nella misura complessiva di 700 m², e da zona agricola in bosco, nella misura complessiva di 135m²,sulle pp.ff. 317/1, 318/1 e 320/1, C.C. Tires. La Commissione ha preso atto della seguente normativa: 1. della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche ed in particolare dell articolo 3 della stessa (Legge per la Tutela del paesaggio); 2. della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche ed in particolare dell articolo 19 della stessa (Legge urbanistica provinciale); 3. della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche ed in particolare dell articolo 5 della stessa (Ordinamento forestale); 4. della deliberazione della Giunta provinciale n. 371 del 6 febbraio 2006 (Piano paesaggistico del Comune di Tires). In considerazione del fatto che non si prospettano conseguenze negative di ordine idrogeologico, forestale-ecologico oppure paesaggistico la Commissione accoglie la richiesta della Giunta comunale.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 123 Auf der Grundlage der genannten Prämissen fasst die Kommission nach eingehender Diskussion mit Stimmeneinhelligkeit folgenden Beschluss: 1. Die Änderung am Landschaftsplan der Gemeinde Tiers betreffend die Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet und von Landwirtschaftsgebiet in Wald ist gemäß Antrag des Gemeindeausschusses genehmigt. 2. Nach erfolgter endgültiger Genehmigung der Änderung des Landschaftsplanes wird der Gemeindebauleitplan von Amts wegen angepasst. In base alle premesse citate la Commissione dopo ampia discussione a voti unanimi delibera: 1. La modifica al piano paesaggistico del Comune di Tires concernente la trasformazione da bosco in zona agricola e da zona agricola in bosco è approvata come da richiesta della Giunta comunale. 2. Dopo l approvazione definitiva della modifica del piano paesaggistico, il piano urbanistico comunale viene adeguato d ufficio. DER VORSITZENDE DR. KONRAD STOCKNER IL PRESIDENTE DOTT. KONRAD STOCKNER Verkürztes Verfahren Der Gemeinderat von Tiers hat mit Beschluss Nr. 12 vom 22.04.2014 die gegenständliche Änderung gemäß Artikel 3 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, vollinhaltlich angenommen. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht und tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft. Procedimento abbreviato Il Consiglio comunale di Tires ha pienamente condiviso la modifica di cui trattasi con deliberazione n. 12 del 22/04/2014 ai sensi dell articolo 3 comma 5 della legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16. Questa deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 124 91383 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 15. April 2014, Nr. 450 Genehmigung der Kriterien für die indirekte fachärztliche Betreuung laut Artikel 34 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7 und Widerruf des Landesbeschlusses Nr. 1687 vom 12. November 2012. Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 15 aprile 2014, n. 450 Approvazione dei criteri per l assistenza specialistica indiretta di cui all articolo 34 comma 1 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 e revoca della delibera provinciale n. 1687 del 12 novembre 2012. DIE LANDESREGIERUNG nach Einsichtnahme in den Artikel 34, Absatz 1 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7 in geltender Fassung, der vorsieht, dass die beim Landesgesundheitsdienst eingeschriebenen Personen mit Wohnsitz in der Provinz Bozen, die fachärztliche ambulante Leistungen, einschließlich der Rehabilitation, der instrumentaldiagnostischen Untersuchungen und der Laboruntersuchungen, in Anspruch nehmen, Anrecht auf Vergütung der Kosten haben, die sie effektiv getragen haben und die vom Landesgesundheitsdienst anerkannt sind; nach Einsichtnahme in den Artikel 34, Absatz 3 des LG 7/2001, der außerdem vorsieht, dass die vom Facharzt für die Diagnose beantragten instrumental-diagnostischen Leistungen und Laborleistungen, die in Einrichtungen, welche nicht mit dem nationalen Gesundheitsdienst vertragsgebunden sind, erbracht werden, vergütet werden; nach Einsichtnahme in den Artikel 34, Absätze 4 und 6, des oben genannten Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, die vorsehen, dass die Landesregierung zur Regelung der indirekten fachärztlichen Betreuung die betreffenden Fachrichtungen und Leistungsarten, die Höhe der vergütbaren Beträge, die Vorgangsweise für deren Inanspruchnahme sowie die Ausschlussfristen und die Vorgangsweise für die Einreichung des Antrages samt Unterlagen bestimmen muss; nach Einsichtnahme in den eigenen Beschluss Nr. 1687 vom 12. November 2012, mit welchem die Kriterien für die indirekte fachärztliche Betreuung festgelegt werden; LA GIUNTA PROVINCIALE visto l articolo 34, comma 1, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, che prevede che le persone residenti in provincia di Bolzano iscritte al Servizio sanitario provinciale che fruiscono di prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, abbiano diritto al rimborso di spese effettivamente sostenute e riconosciute dal Servizio sanitario provinciale; visto l articolo 34, comma 3 della L.P. 7/2001 che prevede che siano inoltre rimborsate le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio erogate da strutture non aventi rapporti contrattuali con il Servizio sanitario nazionale e prescritte dal medico specialista, necessarie ai fini della determinazione della diagnosi; visto l articolo 34, commi 4 e 6, della sopraccitata legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, che prevedono che la Giunta Provinciale debba determinare, ai fini della regolamentazione dell assistenza specialistica indiretta, le relative branche specialistiche e tipologie di prestazioni, la misura degli importi rimborsabili, la modalità del relativo accesso nonché i termini perentori e le modalità per la presentazione della domanda e della relativa documentazione; vista la deliberazione provinciale n. 1687 del 12 novembre 2012 con cui si determinano i criteri per l assistenza specialistica indiretta; als notwendig erachtet, den eigenen Beschluss Nr. 1687 vom 12. November 2012 zu widerrufen und die neuen Kriterien für die indirekte fachärztritenuto necessario revocare la propria delibera n. 1687 del 12 novembre 2012 e stabilire i nuovi criteri per l assistenza specialistica indiretta al fine di

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 125 liche Betreuung festzulegen, um sie an die Richtlinie 2011/EU/24 und das gesetzesvertretende Dekret Nr. 38 vom 4. März 2014 anzupassen; zur Kenntnis genommen, dass die Kriterien für die indirekte fachärztliche Betreuung nicht auf die Fachrichtung Zahnheilkunde angewandt werden; nach Einsichtnahme in die Richtlinie 2011/24/EU zu den Patientenrechten in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung (sog. Patientenmobilität ), in der Folge Richtlinie genannt, die am 25. Oktober 2013 in Kraft getreten ist; nach Einsichtnahme in das gesetzesvertretende Dekret Nr. 38 vom 4. März 2014, ( Umsetzung der Richtlinie 2011/24/EU betreffend die Anwendung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung sowie der Richtlinie 2012/52/EU über die Maßnahmen für die Erleichterung bei der Anerkennen der in einem anderen Mitgliedsstaat ausgestellten ärztlichen Verschreibungen ), in der Folge Dekret genannt, das die genannten Richtlinien im italienischen Rechtssystem umgesetzt hat; festgestellt, dass das Dekret Umfang und Kriterien für die Kostenerstattung von Gesundheitsdienstleistungen, welche ein Patient in einem anderen Mitgliedsstaat in Anspruch genommen hat, festsetzt; festgestellt, dass der Wirkungsbereich der Richtlinie und des Dekrets sich teilweise mit jenem Bereich, in dem der eigene Beschluss Nr. 1687 vom 12. November 2012 für bestimmte Fälle der indirekten gesundheitlichen Betreuung eine Kostenrückerstattung vorsieht, überlappt; daher soll in die Kriterien der Artikel eingefügt werden, dass bei Inanspruchnahme einer vom zuständigen Arzt verschriebenen Gesundheitsdienstleistung aus den staatlichen Wesentlichen Betreuungsstandards (auf die der in den Landesgesundheitsdienst Eingetragene mit Wohnsitz in Südtirol auf Kosten des Landesgesundheitsdienstes Anrecht hat) in einem anderen EU-Mitgliedsstaat die Richtlinie 2011/24/EU und das gesetzesvertretende Dekret Nr. 38 vom 4. März 2014 zur Anwendung kommen; als notwendig erachtet, die Kriterien für die indirekte fachärztliche Betreuung laut Artikel 34 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung abzuändern; adeguarli alla direttiva 2011/24/UE ed al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38; preso atto che i criteri per l assistenza specialistica indiretta non verranno applicati alla branca specialistica odontostomatologia; vista la direttiva 2011/24/UE relativa ai diritti del paziente nell'ambito dell assistenza sanitaria transfrontaliera (cd. mobilità dei pazienti ), di seguito nominata direttiva, che è entrata in vigore il 25 ottobre 2013; visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l applicazione dei diritti dei pazienti relativi all assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro, di seguito decreto che ha recepito la suddetta direttiva nell ordinamento giuridico italiano; considerato che il decreto stabilisce i limiti e le modalità per il rimborso delle prestazioni di assistenza sanitaria usufruite da un paziente in uno altro stato membro dell Unione Europea; considerato che l ambito di applicazione della direttiva e del decreto si sovrappongono in parte con l ambito di applicazione della delibera n. 1687 del 12 novembre 2012, la quale prevede il rimborso di determinati costi sostenuti in regime di assistenza sanitaria indiretta; ritenuto pertanto necessario stabilire che i criteri prevedano l applicazione della direttiva 2011/24/UE e del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 nel caso in cui una persona usufruisca di una prestazione in un altro stato UE, purché questa sia contenuta nei Livelli essenziali di assistenza nazionali (per la quale l iscritto al Servizio Sanitario Provinciale residente in Alto Adige ha diritto con costi a carico del Servizio Sanitario Provinciale) e sia prescritta dal medico competente; ritenuto necessario modificare i criteri che disciplinano l assistenza specialistica indiretta di cui all articolo 34 comma 1 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche;

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 126 beschließt delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: 1. die Kriterien für die indirekte fachärztliche Betreuung laut Artikel 34 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung gemäß Anlage A, die integrierender Bestandteil dieses Beschlusses bilden, zu genehmigen; 2. festzusetzen, dass die Kriterien gemäß Anlage A dieses Beschlusses nicht auf die Fachrichtung Zahnheilkunden angewandt werden, für die spezifische Kriterien festgelegt werden; 3. vorliegenden Beschluss am 1. Mai 2014 in Kraft treten zu lassen und das in Bezug auf die ab diesem Datum ausgestellten Rechnungen bzw. Honorarnoten; 4. in Anbetracht zu ziehen, dass die Finanzierung der indirekten fachärztlichen Betreuung laut Artikel 34 Absatz 1 des Landesgesetzes Nr. 7/2001, in geltender Fassung, über die Pro-Kopf-Quote innerhalb des Landeshaushaltskapitels der ungebundenen Zuweisung für laufende Ausgaben an den Südtiroler Sanitätsbetrieb erfolgt (Kapitel 10100.00); 5. den Beschluss der Landesregierung Nr. 1687 vom 12. November 2012 zu widerrufen; 6. vorliegenden Beschluss im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol zu veröffentlichen; 1. di approvare i criteri per l assistenza specialistica indiretta di cui all articolo 34 comma 1 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche di cui all allegato A, che fanno parte della presente deliberazione; 2. di stabilire che i criteri di cui alla presente deliberazione non vadano applicati alla branca specialistica odontostomatologia, per la quale verranno stabiliti criteri specifici; 3. di far entrare in vigore la presente deliberazione a partire dal 1 maggio 2014 in relazione alle fatture o note onorario rilasciate dopo tale data; 4. di prendere atto che il finanziamento dell assistenza specialistica indiretta di cui all articolo 34 comma 1 della legge provinciale n. 7/2001, e successive modifiche, avviene attraverso la quota pro-capite all interno del capitolo del bilancio provinciale di assegnazione indistinta di parte corrente all Azienda sanitaria dell Alto Adige (capitolo 10100.00); 5. di revocare la delibera provinciale n. 1687 del 12 novembre 2012; 6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige. DER LANDESHAUPTMANN DR. ARNO KOMPATSCHER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. EROS MAGNAGO IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. ARNO KOMPATSCHER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. EROS MAGNAGO

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 127 Anlage A Kriterien für die indirekte fachärztliche Betreuung laut Artikel 34 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung Art. 1 Zielsetzung 1. Mit vorliegenden Kriterien wird die indirekte fachärztliche Betreuung laut Artikel 34 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, geregelt. Art. 2 Begriffsbestimmung 1. Unter indirekte fachärztliche Betreuung laut Artikel 34 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, ist die Vergütung durch den Südtiroler Sanitätsbetrieb von privat beanspruchten fachärztlichen Leistungen gegen Vorlegung einer von einem freiberuflich tätigen Facharzt oder von einer nicht mit dem gesamtstaatlichen Gesundheitsdienst vertragsgebundenen Einrichtung ausgestellten bezahlten Originalrechnung bzw. honorarnote zu verstehen. Art. 3 Zulassungskriterien 1. Für die Zulassung zur indirekten fachärztlichen Betreuung laut Artikel 34 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, gelten folgende Grundsatzkriterien: a. Wohnsitz in Südtirol und Eintragung beim Landesgesundheitsdienst. Diese Voraussetzungen müssen sowohl im Moment der Ausstellung der entsprechenden Rechnung bzw. Honorarnote als auch im Moment der Einreichung des Antrages um Vergütung samt Unterlagen beim Gesundheitsbezirk, der für die Arztwahl des Betreuten zuständig ist, bestehen. Für die Personen mit Wohnsitz in Südtirol, welche Gäste von stationären bzw. teilstationären Einrichtungen (Altersheime, Therapiegemeinschaften, Gefängnisse, usw.) außerhalb Südtirols sind, wird von der Eintragungspflicht beim Landesgesundheitsdienst abgesehen. Allegato A Criteri per l assistenza specialistica indiretta di cui all articolo 34 comma 1 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche Art. 1 Finalità 1. Con i presenti criteri si disciplina l assistenza specialistica indiretta di cui all articolo 34 comma 1 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 e successive modifiche. Art. 2 Definizione 1. Quale assistenza specialistica indiretta di cui all articolo 34 comma 1 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, s intende il rimborso da parte dell Azienda sanitaria dell Alto Adige di prestazioni mediche specialistiche fruite privatamente, dietro presentazione di una fattura o nota onoraria originale saldata, rilasciata da un medico specialista libero professionista o da una struttura non convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. Art. 3 Criteri d accesso 1. Ai fini dell accesso all assistenza specialistica indiretta di cui all articolo 34 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, valgono i seguenti criteri fondamentali: a. residenza in provincia di Bolzano ed i- scrizione al Servizio sanitario provinciale. Tali requisiti devono sussistere sia all atto dell emissione della relativa fattura o nota onoraria, sia all atto della presentazione della domanda di rimborso e della relativa documentazione presso il Comprensorio sanitario di competenza per scelta medica dell assistito. Per le persone residenti in provincia di Bolzano, ospiti di strutture residenziali o semiresidenziali (case di riposo, comunità terapeutiche, carceri, ecc.), situate al di fuori della provincia di Bolzano, si prescinde dall obbligo d iscrizione al Servizio sanitario provinciale.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 128 b. Verschreibung des eigenen Wahlarztes (Arzt für Allgemeinmedizin bzw. frei wählbarer Kinderarzt ) oder eines Arztes des Landesgesundheitsdienstes für eine fachärztliche Visite oder instrumentaldiagnostische Leistung unter Verwendung des Rezeptblockes des gesamtstaatlichen Gesundheitsdienstes; diese Verschreibung muss ein Ausstellungsdatum, welches vor dem Ausstellungsdatum der entsprechenden Rechnung bzw. Honorarnote liegt, enthalten; c. für die Fachrichtungen, für welche aufgrund des geltenden Vertrages auf Landesebene für die Regelung der Beziehungen mit den Ärzten für Allgemeinmedizin bzw. mit den frei wählbaren Kinderärzten der Zugang zu den öffentlichen gesundheitlichen Einrichtungen ohne Antrag des behandelnden Arztes vorgesehen ist (Fachrichtungen mit direktem Zugang), wird von der Pflicht des Besitzes obgenannter Verschreibung abgesehen. 2. Für die von Artikel 34, Absatz 1, des Landesgesetzes Nr. 7/2001, in geltender Fassung, vorgesehene Rückvergütung der im Ausland erbrachten Leistungen ist der entsprechenden Rechnung bzw. Honorarnote, falls nicht in deutscher, italienischer oder englischer Sprache verfasst, eine auf das Wesentliche (Beschreibung der Leistung/en) beschränkte Übersetzung in einer der beiden Landessprachen beizulegen. Diese Übersetzung kann entweder vom Betroffenen selbst anhand einer Erklärung laut Artikel 47 des Dekretes des Präsidenten der Republik Nr. 445 vom 28. Dezember 2000 oder von einem qualifizierten Übersetzer bzw. professionellen Übersetzungsbüro vorgenommen werden. 3. Wird eine vom zuständigen Arzt verschriebene Gesundheitsdienstleistung, die Teil der Wesentlichen Betreuungsstandards ist, in einem anderen EU-Mitgliedsstaat in Anspruch genommen, so erfolgt die Rückvergütung gemäß der Kriterien zur grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung laut Richtlinie 2011/24/EU und der staatlichen Regelung für deren Umsetzung. Art. 4 Freiberuflich tätige Fachärzte 1. Damit festgestellt werden kann, dass es sich um einen freiberuflich tätigen Facharzt han- b. prescrizione del proprio medico di scelta (medico di medicina generale, rispettivamente pediatra di libera scelta) o di un medico del Servizio sanitario provinciale per una visita specialistica o prestazione di diagnostica strumentale dietro utilizzo del ricettario del Servizio sanitario nazionale; tale prescrizione deve avere una data di rilascio anteriore a quella di e- missione della relativa fattura o nota onorario; c. per le branche specialistiche, per le quali ai sensi del vigente accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale o con i pediatri di libera scelta è previsto l accesso alle strutture sanitarie pubbliche senza richiesta del medico curante (branche specialistiche ad accesso diretto), si prescinde dall obbligo del possesso della predetta prescrizione. 2. Ai fini del rimborso delle prestazioni fruite all estero, previsto dall articolo 34, comma 1, della legge provinciale n. 7/2001, e successive modifiche, alla relativa fattura o nota onoraria, qualora non redatta in lingua italiana, tedesca o inglese, deve essere allegata una traduzione dei contenuti fondamentali (descrizione della/delle prestazioni) in una delle due lingue provinciali. Tale traduzione può essere effettuata dall interessato stesso mediante dichiarazione di cui all articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da un traduttore qualificato o da uno studio di traduzioni professionale. 3. Se una prestazione sanitaria, facente parte dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) e prescritta dal medico competente, viene fruita in uno degli altri paesi facenti parte della Comunità europea, il relativo rimborso segue i criteri sull assistenza sanitaria transfrontaliera ai sensi della direttiva 2011/24/UE e della disciplina statale di recepimento. Art. 4 Medici specialisti liberi professionisti 1. Al fine di poter stabilire che trattasi di un medico specialista libero professionista, alla fat-

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 129 delt, muss der Rechnung bzw. Honorarnote eine Erklärung des Facharztes beigelegt werden, aus welcher hervorgehen muss, dass er für die in der Rechnung bzw. Honorarnote angeführten Leistungen nicht mit dem gesamtstaatlichen Gesundheitsdienst vertragsgebunden ist. 2. Als freiberuflich tätige Fachärzte laut Artikel 34, Absatz 1, des Landesgesetzes Nr. 7/2001, in geltender Fassung, gelten auch die Ärzte laut Artikel 1, Absatz 4, des Gesetzes vom 5. Februar 1992, Nr. 175, bezüglich Bestimmungen über die gesundheitliche Werbung und die Bekämpfung der widerrechtlichen Ausübung der Gesundheitsberufe. 3. Als freiberuflich tätige Fachärzte laut Artikel 34, Absatz 1, des Landesgesetzes Nr. 7/2001, in geltender Fassung, gelten nicht die Krankenhausärzte, welche freiberufliche innerbetriebliche oder außerbetriebliche Tätigkeit in den für den entsprechenden Fachbereich vertragsgebundenen gesundheitlichen Einrichtungen ausüben. Art. 5 Fachrichtungen und Leistungsarten 1. Es werden die fachärztlichen Visiten und die instrumentaldiagnostischen Leistungen vergütet, welche in einem entsprechenden Verzeichnis enthalten sind. 2. Dieses Verzeichnis wird vom Südtiroler Sanitätsbetrieb für jeden Gesundheitsbezirk in Anlehnung an die auf der eigenen Webseite veröffentlichten nicht dringenden Leistungen mit Vormerkzeiten von mehr als 60 Tagen ausgearbeitet und monatlich auf den geltenden Stand gebracht (dieses Verzeichnis wird ebenfalls auf der Webseite des Südtiroler Sanitätsbetriebes veröffentlicht). 3. Insbesondere enthält dieses Verzeichnis die im Zentralkrankenhaus von Bozen und in den Schwerpunktkrankenhäusern von Meran, Brixen und Bruneck aufgrund folgender Kombinationen gewährbaren Leistungen, deren Vormerkzeiten die 60 Tage überschreiten: für das Verzeichnis des Gesundheitsbezirkes von Bozen: Krankenhäuser von Bozen, Meran und Brixen; tura o nota onoraria deve essere allegata una dichiarazione del medico specialista, dalla quale deve risultare che per le prestazioni indicate nella fattura o nota onoraria lo stesso non abbia un rapporto contrattuale con il Servizio sanitario nazionale. 2. Quali medici specialisti liberi professionisti di cui all articolo 34, comma 1, della legge provinciale n. 7/2001, e successive modifiche, valgono anche i medici di cui all articolo 1, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, concernente norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell esercizio abusivo delle professioni sanitarie. 3. Quali medici specialisti liberi professionisti di cui all articolo 34, comma 1, della legge provinciale n. 7/2001, e successive modifiche, non valgono i medici ospedalieri esercenti attività libero-professionale intramuraria o extramuraria presso strutture sanitarie convenzionate per la relativa branca specialistica. Art. 5 Specialità (branche specialistiche) e tipologie di prestazioni 1. Sono rimborsate le visite specialistiche e le prestazioni di diagnostica strumentale contenute in un apposito elenco. 2. Tale elenco è predisposto ed aggiornato mensilmente dall Azienda Sanitaria dell Alto Adige per ciascun Comprensorio sanitario, in appoggio alle prestazioni non urgenti, pubblicate nella propria pagina web, i cui tempi di prenotazione superano i 60 giorni (anche tale elenco è pubblicato nella pagina web dell Azienda Sanitaria dell Alto Adige). 3. In particolare, tale elenco contiene le prestazioni erogabili presso l Ospedale centrale di Bolzano e presso gli Ospedali aziendali di Merano, Bressanone e Brunico, in base alle seguenti combinazioni, i cui tempi di prenotazione superano i 60 giorni: per l elenco del Comprensorio sanitario di Bolzano: ospedali di Bolzano, Merano e Bressanone;

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 130 für das Verzeichnis des Gesundheitsbezirkes von Meran: Krankenhäuser von Meran, Bozen und Brixen; für das Verzeichnis des Gesundheitsbezirkes von Brixen: Krankenhäuser von Brixen, Bozen, Meran und Bruneck; für das Verzeichnis des Gesundheitsbezirkes von Bruneck: Krankenhäuser von Bruneck, Brixen und Bozen; 4. Falls für eine Leistung eine Vormerkzeit binnen 60 Tagen bei irgendeiner öffentlichen oder privat vertraggebundenen gesundheitlichen Einrichtung, welche sich im Einzugsgebiet eines Gesundheitsbezirkes befindet, besteht, darf dieselbe Leistungsart, obwohl deren Vormerkzeit im obgenannten eigenen Krankenhaus die 60 Tage überschreitet, nicht in das für diesen Gesundheitsbezirk geltende Verzeichnis aufgenommen werden. 5. Ab dem 1. Tag der Gültigkeit des Verzeichnisses, kann der Bürger die Leistungen innerhalb der nächsten 3 Monate im Rahmen der indirekten fachärztlichen Betreuung beanspruchen. Dazu ist das Ausstellungsdatum der Rechnung bzw. Honorarnote ausschlaggebend. 6. Der in Rechnung gestellter Gesamtbetrag muss mindestens 50,00 ausmachen. Art. 6 Vergütbarer Betrag 1. Als vergütbarer Betrag laut Artikel 34, Absatz 4, des Landesgesetzes Nr. 7/2001, in geltender Fassung, gilt der Höchstbetrag von 50,00 pro Rechnung bzw. Honorarnote. 2. Die Rückvergütung von 50,00 erfolgt unabhängig, ob der Betreute im öffentlichen Gesundheitsdienst eine Kostenbeteiligung entrichten hätte müssen. 3. Dieser Betrag wird für die Fachrichtungen mit direktem Zugang, einmalig je Fachrichtung, Kalenderjahr und Person vergütet. per l elenco del Comprensorio sanitario di Merano: ospedali di Merano, Bolzano e Bressanone; per l elenco del Comprensorio sanitario di Bressanone: ospedali di Bressanone, Bolzano, Merano e Brunico; per l elenco del Comprensorio sanitario di Brunico: ospedali di Brunico, Bressanone e Bolzano; 4. Qualora per una prestazione sussista un tempo di prenotazione entro i 60 giorni presso una qualsiasi struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata ubicata entro i confini territoriali di un Comprensorio sanitario, la stessa tipologia di prestazione, sebbene abbia un tempo di prenotazione presso il predetto proprio ospedale di oltre 60 giorni, non può essere inserita nell elenco valido per tale Comprensorio sanitario. 5. A decorrere dal 1 giorno di validità dell elenco, il cittadino può usufruire delle prestazioni entro i prossimi 3 mesi nell ambito dell assistenza specialistica indiretta. A tal fine fa fede la data di emissione della fattura o nota onoraria. 6. L importo complessivo fatturato deve essere di almeno 50,00. Art. 6 Importo rimborsabile 1. Quale importo rimborsabile di cui all articolo 34, comma 4, della legge provinciale n. 7/ 2001, e successive modifiche, vale l importo massimo di 50,00 per fattura o nota onoraria. 2. Il rimborso di 50,00 avviene indipendentemente dal fatto che l assistito abbia dovuto versare, nell ambito del Servizio sanitario pubblico, una partecipazione alla spesa. 3. Per le branche specialistiche ad accesso diretto, tale importo è rimborsato una sola volta per branca specialistica, anno civile e persona.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 131 Art. 7 Fristen für die Einreichung des Antrages um Vergütung 1. Als Ausschlussfristen laut Artikel 34, Absatz 6, des Landesgesetzes Nr. 7/2001, in geltender Fassung, gilt der Termin von 6 Monaten ab Ausstellungsdatum der entsprechenden bezahlten Rechnung bzw. Honorarnote. Art. 8 Erhebung der Ausgabe 1. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb sorgt für die Erhebung der Ausgabe je Fachrichtung und legt der Abteilung Gesundheitswesen einen jährlichen Bericht vor. Art. 7 Termini di presentazione della domanda di rimborso 1. Quali termini perentori di cui all articolo 34, comma 6, della legge provinciale n. 7/2001, e successive modifiche, vale il termine di 6 mesi dalla data di emissione della relativa fattura o nota onoraria saldata. Art. 8 Rilevazione della spesa 1. L Azienda sanitaria dell Alto Adige provvede alla rilevazione della spesa per branca specialistica e presenta una relazione annuale alla Ripartizione Sanità.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 132 91469 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 29. April 2014, Nr. 466 Gemeinde Feldthurns: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan in der Fraktion Garn - Ratsbeschluss Nr. 8 vom 17.3.2014 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 29 aprile 2014, n. 466 Comune di Velturno: Approvazione di una modifica al piano urbanistico nella Frazione Caerna - Delibera consiliare n. 8 del 17.3.2014 Der Gemeindeausschuss der Gemeinde Feldthurns hat mit Beschluss Nr. 390 vom 28.10.2013 den Entwurf einer Änderung zum Bauleitplan beschlossen. Die Gemeinde hat das Verfahren im Sinne von Art. 21 des LROG angewandt. Zu der vorgesehenen Änderung sind keine Stellungnahmen oder Einwände eingebracht worden. Die Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung, hat in der Sitzung vom 13.02. 2014 die beantragte Änderung überprüft und dazu positives Gutachten erteilt. Die Gemeinde beschließt mit Ratsbeschluss Nr. 8 vom 17.03.2014 folgende Abänderung zum Bauleitplan: Verlegung eines Fußweges in der Fraktion Garn von der Gp. 2329/3 auf Teile der Gp. 46/1 und der Bp. 6, damit die Wegsituation für Wanderer in Garn übersichtlicher gestaltet werden kann. Der derzeit im Bauleitplan eingetragene Fußweg verläuft durch den Hofraum eines Hofes. Durch die Verlegung des Weges an die Grundstücksgrenze wird ein klar strukturiertes Wegkreuz geschaffen. Die Landesregierung teilt das positive Gutachten der Kommission und befürwortet den Antrag wie vom Gemeinderat beschlossen. Gestützt auf die Art. 19 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997, Nr. 13 i.g.f. beschließt DIE LANDESREGIERUNG La Giunta comunale di Velturno con deliberazione n. 390 del 28.10.2013 ha adottato una proposta di modifica al piano urbanistico. Il Comune ha applicato la procedura prevista dall art. 21 della LUP. Non sono state presentate osservazioni o proposte alla variante prevista. La Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio, ha esaminato la modifica proposta nella seduta del 13.02.2014 ed ha e- spresso parere favorevole in merito. Il Comune con delibera consiliare n. 8 del 17.03.2014 delibera la seguente modifica al piano urbanistico: Spostamento di un sentiero pedonale nella frazione Caerna della p.f. 2329/3 a parti della p.f. 46/1 e della p.ed. 6, per migliorare il percorso pedonale a Caerna. La strada pedonale inserita nell attuale piano urbanistico attraversa il cortile di un maso. Con lo spostamento della strada verso il confine della proprietá si presenta un incrocio strutturato. La Giunta provinciale condivide il parere favorevole della Commissione ed accetta la modifica come richiesta dal Consiglio comunale. Visti gli artt. 19 e 21 della Legge urbanistica provinciale, LP 11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche. LA GIUNTA PROVINCIALE delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise a voti unanimi legalmente espressi

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 133 die von der Gemeinde Feldthurns, mit Beschluss Nr. 8, vom 17.03.2014 die beantragte Änderung des Bauleitplanes zu genehmigen. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft. di approvare la modifica al piano urbanistico, proposta dal Comune di Velturno con delibera comunale n. 8 del 17.03.2014. La presente delibera viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. DER LANDESHAUPTMANN DR. ARNO KOMPATSCHER DER VIZE-GENERALSEKRETÄR DR. THOMAS MATHÀ IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. ARNO KOMPATSCHER IL VICESEGRETARIO GENERALE DOTT. THOMAS MATHÀ

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 134 91468 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 29. April 2014, Nr. 468 Gemeinde Natz-Schabs: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan in der K.G. Raas mit einer Auflage von Amts wegen Ratsbeschluss Nr. 21 vom 18.04.2013 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 29 aprile 2014, n. 468 Comune di Naz-Sciaves: Approvazione di una modifica al piano urbanistico nel C.C. Rasa con una condizione d ufficio Delibera consiliare n. 21 del 18.04.2013 Die Landesregierung nimmt Einsicht in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Natz-Schabs. Der Gemeinderat von Natz-Schabs beantragt mit Beschluss Nr. 21 vom 18.04.2013 die Umwidmung von rund 4.600 m² Wald in Landwirtschaftsgebiet, die Ausweisung einer Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistung in der K.G. Raas, die Eintragung eines Fußweges, sowie die Ergänzung des Art. 14 der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan. In der Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistung im Ausmaß von rund 385 m² soll eine Schaumühle errichtet werden. Laut Gemeinderatsbeschluss dient sie als Erinnerung an zahlreiche bereits verfallene und in Vergessenheit geratene Wassermühlen. Der geplante Fußweg mit einer Länge von rund 320 Metern dient als Erschließung der neuen öffentlichen Zone, abgehend von der Landesstraße 147 Raas-Elvas. Das Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord hat mit Schreiben vom 17.02.2014, Prot. Nr. 113940 positives Gutachten mit Vorschriften, die sich auf die Projektphase beziehen, ausgesprochen. Das Amt für Landschaftsökologie hat mit Schreiben vom 12.03.2014 ein negatives Gutachten zur Umwidmung von Teilen der Gp. 314, K.G. Raas, von Wald in Landwirtschaftsgebiet abgegeben, wobei auch daraufhingewiesen wird, dass ein Teil der betroffenen Fläche im Landschaftsplan als Trockenrasen eingetragen ist. Gegen den Ratsbeschluss sind weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden. Die Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung hat in der Sitzung vom 13.03.2014 die beantragte Änderung überprüft und dazu positives Gutachten erteilt, wobei festgehalten wird, La Giunta provinciale prende visione del vigente piano urbanistico del Comune di Naz-Sciaves. Il Consiglio comunale di Naz-Sciaves con delibera n. 21 del 18.04.2013 propone la trasformazione di ca. 4.600 m² di zona boschiva in zona di verde agricolo, la previsione di una zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici nel C.C. Rasa, l inserimento di una strada pedonale, nonché l integrazione dell art. 14 delle norme di attuazione al piano urbanistico. Nella nuova zona per attrezzature collettive amministrazione e servizi pubblici con una superficie di ca. 385 m² è prevista la realizzazione di un mulino didattico. In base alla delibera consiliare il mulino serve in memoria dei numerosi mulini idraulici oggigiorno dismessi e ridotti in rovine. La prevista strada pedonale che si diparte dalla strada provinciale 147 Rasa-Elvas, con una lunghezza di ca. 320 metri, è necessaria per l accesso alla nuova zona pubblica. L Ufficio Sistemazione bacini montani nord con lettera del 17.02.2014, n. prot. 113940, ha e- spresso parere positivo con condizioni riferite alla fase di progetto. L Ufficio Ecologia del paesaggio con lettera del 12.03.2014 ha espresso un parere negativo in merito alla trasformazione di parti della p.f. 314, C.C. Rasa, da zona boschiva in zona di verde agricolo, sottolineando tra l altro che parti dell area sono destinate nel piano paesaggistico a prato arido. Avverso la succitata delibera non sono state presentate né proposte né osservazioni. La Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio ha esaminato la modifica proposta nella seduta del 13.03.2014 ed ha e- spresso parere favorevole in merito, precisando

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 135 dass das Vorhaben zur Aufwertung des Lebensumfeldes im öffentlichen Interesse geplant ist und dass die Bindungen des Landschaftsplanes bezüglich des Trockenrasens auch nach der bauleitplanmäßigen Umwidmung in Landwirtschaftsgebiet aufrecht bleiben. Die nachstehende Entscheidung entspricht dem Gutachten der Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung. Die Landesregierung nimmt Einsicht in den Art. 19 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13, sowie in den Art. 23 - Übergangsbestimmungen - des Landesgesetzes Nr. 10 vom 19. Juli 2013 und beschließt einstimmig in gesetzmäßiger Weise: die von der Gemeinde Natz-Schabs mit Beschluss Nr. 21 vom 18.04.2013 beantragte Änderung des Bauleitplanes, wie in den Prämissen angeführt, zu genehmigen. Der Art. 14 der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird mit folgendem Absatz ergänzt: In der Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistung Gründl in Raas, Teile der Gp. 314, K.G. Raas, ist die Realisierung einer Mühle als Schaumühle vorgesehen, um Schülern und interessierten Personen das Handwerk des Kornmahlens näher bringen zu können und die Geschichte der Gemeinde als Kornkasten veranschaulichen zu können. che la modifica prevede la rivalutazione dell ambiente circostante nell interesse pubblico e che i vincoli del piano paesaggistico relativi al prato arido rimangono in vigore anche dopo la modifica urbanistica in zona di verde agricolo. La sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde al parere della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio. La Giunta provinciale prende visione dell art. 19 della legge urbanistica provinciale, legge provinciale dell 11 agosto 1997, n. 13, nonché dell art. 23 - norme transitorie - della legge provinciale n. 10 del 19 luglio 2013 e delibera a voti unanimi legalmente espressi: di approvare la modifica al piano urbanistico, proposta dal Comune di Naz-Sciaves con delibera consiliare n. 21 del 18.04.2013, come specificato nelle premesse. L art. 14 delle norme di attuazione al piano urbanistico viene integrato con il seguente paragrafo: Nella zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici Gründl a Rasa, parti della p.f. 314, C.C. Rasa, è prevista la realizzazione di un mulino come mulino didattico che si rivolge a scolari e persone interessate per trasmettere e fare rivivere le vecchie pratiche e conoscenze sulla macinatura del grano e per illustrare la storia del Comune come granaio. Es gelten folgende Bauvorschriften: Valgono i seguenti indici: 1. höchstzulässige Baumassendichte: 2,00 m³/m² 1. densità edilizia massima: 2,0 m³/m² 2. höchstzulässige überbaute Fläche: 50% 2. rapporto massimo di copertura: 50 % 3. höchstzulässige Gebäudehöhe: 8,5 m 3. altezza massima degli edifici: 8,5 m 4. Mindestgrenzabstand: 1,5 m 4. distanza minima dal confine: 1,5 m 5. Mindestgebäudeabstand: 10,0 m 5. distanza minima tra gli edifici: 10,0 m 6. höchstzulässige Versiegelung des Bodens: 6. rapporto massimo di superficie impermeabile: 80%. 80%. Der Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. DER LANDESHAUPTMANN DR. ARNO KOMPATSCHER DER VICE-GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. THOMAS MATHÀ La presente delibera viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. ARNO KOMPATSCHER IL VICESEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. THOMAS MATHÀ

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 136 91501 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 29. April 2014, Nr. 469 Gemeinde Mühlbach: Teilweise Genehmigung mit Änderungen und Vorschriften von Amts wegen von Abänderungen zum Bauleitplan in der K.G. Vals - Ratsbeschluss Nr. 56 vom 25.10.2012 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 29 aprile 2014, n. 469 Comune di Rio di Pusteria: Approvazione parziale di varianti al piano urbanistico nel C.C. Valles con modifiche e prescrizioni d ufficio - Delibera consiliare n. 56 del 25/10/2012 Die Landesregierung nimmt Einsicht in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde Mühlbach. Der Gemeinderat von Mühlbach beantragt mit Beschluss Nr. 56 vom 25.10.2012 folgende Abänderungen zum Bauleitplan in der Örtlichkeit Vals: 1) Ausweisung einer Zone für Infrastrukturen in den Skigebieten, Bp. 278, K.G. Vals: es handelt sich um das Areal der bestehenden Talstation der Umlaufbahn Vals-Jochtal. Die bestehende Skipiste wird durch die Ausweisung geringfügig verkleinert. 2) Streichung der Privatinitiative gemäß Art. 16 des Landesraumordnungsgesetzes auf den Gp. 273/2, 584/18 und einem Teil der Gp. 272/1, K.G. Vals, und Ergänzung zu den Durchführungsbestimmungen: es handelt sich um den sog. alten Sportplatz, der direkt an die LS 100 angrenzt. Dieser ist, obwohl in öffentlichem Besitz, im Bauleitplan als Zone für öffentliche Einrichtungen Sportanlagen mit dem Zusatz der Privatinitiative gekennzeichnet, die nun gestrichen werden soll. Die Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan sollen ergänzt werden, indem bei den zulässigen Einrichtungen auch Räumlichkeiten für die Skischule und den Skikindergarten eingefügt werden. 3) Erweiterung der Zone für Infrastrukturen in den Skigebieten, Gp. 272/7 und Teil der Gp. 272/1, K.G. Vals: es handelt sich um das Areal der bestehenden Talstation der Schwand-Umlaufbahn Vals-Gitschberg, die heute teils in Landwirtschaftsgebiet und teils in Zone für Infrastrukturen in den Skigebieten liegt und daher um rund 2.800 m² erweitert werden soll. 4) Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet in Zone für öffentliche Einrichtungen Sportanlagen, Teil der Gp. 272/1, K.G. Vals: es handelt sich um den sogenannten neuen La Giunta provinciale prende visione del vigente piano urbanistico del Comune di Rio di Pusteria. Il Consiglio comunale di Rio di Pusteria con delibera di consiglio comunale n. 56 del 25/10/2012 propone le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale nella localitá di Valles: 1) Individuazione di una Zona per infrastrutture negli ambiti sciistici, p.ed. 278, C.C. Valles: si tratta dell esistente stazione a valle della cabinovia Valles-Jochtal. La modifica comporta un leggero ridimensionamento della pista da sci esistente. 2) Cancellazione dell iniziativa privata ai sensi dell art. 16 della legge urbanistica provinciale sulle pp.ff. 273/2, 584/18 e parte della p.f. 272/1, C.C. Valles, nonché integrazione alle norme di attuazione: si tratta del cosiddetto vecchio campo sportivo, adiacente alla SP 100. Questi, pur essendo di proprietá pubblica, è inserito nel Piano urbanistico come Zona per attrezzature collettive impianti sportivi con l evidenziazione dell iniziativa privata, della quale si propone la cancellazione. Si propone altresí di integrare le norme di attuazione aggiungendo tra le funzioni ammesse nella zona anche locali per la scuola di sci e scuola materna di sci. 3) Ampliamento della Zona per infrastrutture negli ambiti sciistici, p.f. 272/7 e parte della p.f. 272/1, C.C. Valles: si tratta dell areale dell esistente stazione a valle della cabinovia Schwand Valles-Maranza, che oggi è destinata in parte a Zona di verde agricolo e in parte a Zona per infrastrutture negli ambiti sciistici, per cui si propone un ampliamento di ca. 2.800 m². 4) Modifica da Zona di verde agricolo a Zona per attrezzature collettive impianti sportivi, parti della p.f. 272/1, C.C. Valles: si tratta del cosiddetto nuovo campo sportivo a Valles,

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 137 Sportplatz in Vals, der im östlichen Bereich um einen Geländestreifen von rund 5.500 m² erweitert werden soll, der de facto bereits als Naturtribünen für Zuschauer genutzt wird. In Anerkennung der Bestandssituation ist die betroffene Fläche im Landschaftsplan bereits aus der Widmung Biotop ausgeklammert worden. Im Gegenzug wird das Alpine Grün an der nördlichen Grenze des Sportplatzes erweitert. 5) Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet in Zone für öffentliche Einrichtungen Verwaltung und öffentliche Dienstleistung, Teil der Gp. 379/1, K.G. Vals: es handelt sich um das Areal des bestehenden Recyclinghofes, das um rund 1.600 m² vergrößert werden soll, um die Erweiterung der Einrichtung zu ermöglichen. 6) Verlängerung der Gemeindestraße Typ B, Teil der Gp. 272/1, K.G. Vals: es handelt sich um eine bestehende Straße im Bereich zwischen dem neuen Sportplatz und der Talstation der Schwand-Umlaufbahn, die auf einer Länge von rund 80 m im Bauleitplan als Gemeindestraße Typ B eingetragen werden soll. Gegen obgenannten Ratsbeschluss sind während des Veröffentlichungszeitraumes zwei Einwände eingebracht worden (Fraktionsverwaltung Vals und Herr Helmuth Fischnaller), welche von der Gemeinde nicht übermittelt worden sind, da beide Einwände schriftlich zurückgezogen worden sind. Zu den vorgeschlagenen Abänderungen sind folgende Gutachten abgegeben worden: Amt für Geologie und Baustoffprüfung (Schreiben vom 03.04.2013 und 24.01.2014); Amt für Wildbachverbauung Ost (Schreiben vom 22.04.2013 und 03.02.2014); Amt für Landschaftsökologie (Schreiben vom 15.05.2013 und vom 11.03. 2014). Die Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung hat in der Sitzung vom 13.03. 2014 die beantragte Änderung gemäß Punkt 1) überprüft und positives Gutachten erteilt, mit der Änderung von Amts wegen, dass der Teil der Zone, der in der blauen Gefahrenzone (Hochwassergefahr) liegt, von der Umwidmung ausgeklammert wird. Die Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung hat in der Sitzung vom 13.3.2014 die beantragte Änderung gemäß Punkt 2) vertagt, zwecks weiterer Erhebungen bezüglich Nutzungen und Gefahrenproblematik. In der Sitzung vom 17.04.2014 hat die Kommission die beantragte Änderung gemäß Punkt 2) überprüft und auf Grund der von der Gemeinde nachgereichten Unterlagen positives Gutachten erteilt mit folgenden che viene ampliato nella parte est di una fascia di circa 5.500 m², di fatto giá adibita a tribune naturali per i visitatori. In considerazione della situazione di fatto nel Piano paesaggistico la superficie interessata è giá stata stralciata dalla destinazione biotopo. In compenso viene ampliato il verde alpino a nord del campo sportivo. 5) Modifica da Zona di verde agricolo a Zona per attrezzature collettive amministrazione e servizi pubblici, parte della p.f. 379/1, C.C. Valles: si tratta dell area dell esistente centro di riciclaggio dei rifiuti, di cui si propone l ampliamento per ca. 1.600 m² per permettere l ingrandimento della struttura. 6) Prolungamento della strada comunale tipo B, parte della p.f. 272/1, C.C. Valles: si tratta della strada esistente tra il nuovo campo sportivo e la stazione a valle della cabinovia Schwand, per la quale si propone per una lunghezza di ca. 80 metri l evidenziazione nel piano urbanistico come strada comunale di tipo B. Avverso la succitata delibera consiliare durante il periodo di pubblicazione sono state presentate due osservazioni (Amministrazione Separata dei Beni ed Usi civici di Valles e Sig. Helnuth Fischnaller, che non sono state trasmesse dal Comune, in quanto ambedue le osservazioni sono state ritirate per iscritto. Relativamente alle modifiche proposte sono stati espressi i seguenti pareri: Ufficio Geologia e prove materiali (comunicazioni del 03.04.2013 e 24.01.2014); Ufficio Sistemazione bacini montani est (comunicazioni del 22.04. 2013 e 03.02.2014); Ufficio ecologia del paesaggio (comunicazioni del 15.05.2013 e 11.03.2014). La Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio ha esaminato la modifica proposta al punto 1) nella seduta del 13.03.2014 ed ha espresso parere favorevole in merito, con la modifica d ufficio che la parte dell area ricadente in zona di pericolo blu (pericolo idraulico) viene e- sclusa dalla modifica. La Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio ha rinviato la modifica proposta al punto 2) nella seduta del 13.03.2014, al fine di ulteriori accertamenti relativi agli usi previsti ed alle zone di pericolo. Nella seduta del 17.04.2014 la Commissione ha esaminato la modifica proposta al punto 2) e in base alla documentazione aggiuntiva presentata dal Comune ha espresso parere favorevole in merito, con le se-

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 138 Änderungen von Amts wegen: die Durchführungsbestimmungen werden dahingehend geändert, dass ein eigener Absatz bei Artikel 20 für die Zone eingefügt wird, der die höchstzulässige Baudichte mit 0,1 m³/m² festlegt und die Einhaltung der Vorschriften gemäß Gefahrenprüfungen (Lawinentechnisches Gutachten und Hydraulisches Gutachten) vorschreibt. Die Möglichkeit der Errichtung von Räumlichkeiten für die Skischule und den Skikindergarten wird, gemäß entsprechender Absicht der Gemeinde, nicht eingefügt. Die Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung hat in der Sitzung vom 13.03.2014 die beantragte Änderung gemäß Punkt 3) vertagt, zwecks weiterer Erhebungen bezüglich der Gefahrensituation. In der Sitzung vom 17.4.2014 hat die Kommission die beantragte Änderung gemäß Punkt 3) überprüft und positives Gutachten erteilt mit folgenden Änderungen von Amts wegen: die Durchführungsbestimmungen werden dahingehend geändert, dass ein eigener Absatz bei Artikel 17 für die Zone eingefügt wird, der die Einhaltung der Vorschriften der Gefahrenprüfung (Hydraulisches Gutachten) vorschreibt. Die Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung hat in der Sitzung vom 13.03.2014 die beantragte Änderung gemäß Punkt 4) überprüft und positives Gutachten erteilt mit folgenden Änderungen von Amts wegen: Die Fläche ist von Bebauung frei zu halten, die Geländemodellierungsmaßnahmen zur Reduzierung der hydraulischen Gefahr sind vorzunehmen. Winternutzung ist nicht zulässig. Die Durchführungsbestimmungen werden dahingehend geändert, dass ein eigener Absatz bei Artikel 20 für die Zone eingefügt wird, der die Einhaltung der Vorschriften der Gefahrenprüfungen (Lawinentechnisches Gutachten und Hydraulisches Gutachten) vorschreibt. Die Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung hat in der Sitzung vom 13.03.2014 die beantragte Änderung gemäß Punkt 5) vertagt, zwecks weiterer Erhebungen wegen der vorgesehenen Größe, der Auswirkungen auf die Landschaft und der Gefahrenproblematik. In der Sitzung vom 17.04.2014 hat die Kommission die beantragte Änderung gemäß Punkt 5) überprüft und den Antrag abgelehnt, da die Sicherheit zum gegenwärtigen Zeitpunkt am beantragten Standort nicht gewährleistet werden kann. Die Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung hat in der Sitzung vom 13.03.2014 die beantragte Änderung gemäß Punkt 6) überprüft und positives Gutachten erteilt, da die Straße der Erschließung der Sportzone dient. guenti modifiche d ufficio: le norme di attuazione vengono modificate, inserendo un apposito comma per la zona all articolo 20, stabilendo la densitá edilizia massima in 0,1 m³/m² e prescrivendo il rispetto delle condizioni delle verifiche del pericolo (perizia tecnica rischio valanghivo e studio i- draulico). In accordo con il Comune non viene inserita la possibilitá di prevedere la scuola di sci e la scuola materna di sci. La Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio ha rinviato la modifica proposta al punto 3) nella seduta del 13.03.2014, al fine di ulteriori accertamenti relativi alle zone di pericolo. Nella seduta del 17.04.2014 la Commissione ha esaminato la modifica proposta al punto 3) ed ha espresso parere favorevole in merito, con le seguenti modifiche d ufficio: le norme di attuazione vengono modificate, inserendo un apposito comma per la zona all articolo 17, prescrivendo il rispetto delle condizioni della verifica del pericolo (studio idraulico). La Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio ha esaminato la modifica proposta al punto 4) nella seduta del 13.03.2014 ed ha espresso parere favorevole in merito, con le seguenti modifiche d ufficio: L area non deve essere edificata, devono essere eseguiti i modellamenti di terreno per la riduzione del pericolo idraulico. Non é ammesso l uso invernale. Le norme di attuazione vengono modificate, inserendo un apposito comma per la zona all articolo 20, prescrivendo il rispetto delle condizioni delle verifiche del pericolo (perizia tecnica rischio valanghivo e studio idraulico). La Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio ha rinviato la modifica proposta al punto 5) nella seduta del 13.03.2014, al fine di ulteriori accertamenti relativi alla dimensione, alle ripercussioni sul paesaggio ed alle zone di pericolo. Nella seduta del 17.04.2014 la Commissione ha esaminato la modifica proposta al punto 5) ed ha espresso parere negativo, in quanto al momento attuale non è possibile garantire la sicurezza della localizzazione proposta. La Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio ha esaminato la modifica proposta al punto 6) nella seduta del 13.03.2014 ed ha espresso parere favorevole in merito, perché la strada serve da accesso alla zona sportiva.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 139 Die nachstehende Entscheidung entspricht dem Gutachten der Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung. Die Landesregierung nimmt Einsicht in den Art. 19 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13, sowie in den Art. 23 Übergangsbestimmungen des Landesgesetzes Nr. 10 vom 19. Juli 2013 und Dies vorausgeschickt, beschließt La sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde al parere della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio. La Giunta provinciale prende visione dell art. 19 della legge urbanistica provinciale, legge provinciale dell 11 agosto 1997, n. 13, nonché dell art. 23 norme transitorie - della legge provinciale n. 10 del 19 luglio 2013 e Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise die von der Gemeinde Mühlbach mit Ratsbeschluss Nr. 56 vom 25.10.2012 beantragten Änderungen des Bauleitplanes mit Bezug auf die Punkte 1, 2, 3, 4 und 6 mit Änderungen von Amts wegen, wie in den Prämissen angeführt, zu genehmigen und mit Bezug auf Punkt 5, wie in den Prämissen angeführt, abzulehnen. Die Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan der Gemeinde werden folgendermaßen abgeändert: Bei Artikel 17 Zone für Infrastrukturen in den Skigebieten wird folgender Absatz hinzugefügt: Talstation der Schwand-Umlaufbahn Vals-Gitschberg: die Vorschriften und Auflagen gemäß Gefahrenprüfung (Hydraulisches Gutachten, ausgearbeitet von Dr. Stephan Pichler, September 2013) sind einzuhalten. Bei Artikel 20 Zone für öffentliche Einrichtungen Sportanlagen werden folgende Absätze hinzugefügt: In der Sportzone Alter Sportplatz in Vals (Gp., 584/18 und Teil der Gp. 272/1, KG. Vals) gilt eine maximale Baumassendichte von 0,1 m³/m². Die Vorschriften und Auflagen gemäß Gefahrenprüfungen (Hydraulisches Gutachten, ausgearbeitet von Dr. Stephan Pichler, September 2013, und Lawinentechnisches Gutachten, ausgearbeitet von Dr. Erwin Tötsch, September 2013) sind einzuhalten. In der Sportzone Neuer Sportplatz in Vals (Bp. 312 und Teil der Gp. 272/1, K.G. Vals) ist eine Winternutzung der Außenbereiche nicht zulässig Die freien Flächen sind weiterhin von Bebauung frei zu halten, die Vorschriften und Auflagen gemäß Gefahrenprüfungen (Hydraulisches Gutachten, ausgearbeitet von Dr. Stephan Pichler, Sep- a voti unanimi legalmente espressi: di approvare le modifiche al piano urbanistico comunale come proposte dal Comune di Rio di Pusteria con delibera di consiglio comunale n. 56 del 25.10.2012 relativamente ai punti 1, 2, 3, 4 e 6 con modifiche d ufficio, come specificato nelle premesse, e di rigettare la modifica relativa al punto 5. Le norme di attuazione al Piano urbanistico del Comune vengono modificate come segue: Si aggiunge il seguente comma all articolo 17 Zona per infrastrutture negli ambiti sciistici : Stazione a valle della cabinovia Schwand Valles- Maranza: sono da rispettare le condizioni e prescrizioni della verifica di pericolo (studio idraulico, elaborato dal dott. Stephan Pichler, settembre 2013).. Si aggiungono i seguenti commi all articolo 20 Zona per attrezzature collettive impianti sportivi : Nella zona sportiva vecchio campo sportivo a Valles (p.f. 584/18 e parte della p.f. 272/1, C.C. Valles) vige una densitá edilizia massima di 0,1 m³/m². Sono da rispettare le condizioni e prescrizioni delle verifiche di pericolo (studio idraulico, elaborato dal dott. Stephan Pichler, settembre 2013, perizia tecnica rischio valanghivo, elaborata dal dott. Erwin Tötsch, settembre 2013).. Nella zona sportiva nuovo campo sportivo a Valles (p.ed. 312 e parte della p.f. 272/1, C.C. Valles) non è ammesso l uso invernale delle aree scoperte, che devono rimanere inedificate. Sono da rispettare le condizioni e prescrizioni delle verifiche di pericolo (studio idraulico, elaborato dal

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 140 tember 2013, und Lawinentechnisches Gutachten, ausgearbeitet von Dr. Erwin Tötsch, September 2013) sind einzuhalten. dott. Stephan Pichler, settembre 2013, perizia tecnica rischio valanghivo, elaborata dal dorr. Erwin Tötsch, settembre 2013).. Der Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. La presente delibera viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. ARNO KOMPATSCHER DER VIZE-GENERALSEKRETÄR DR. THOMAS MATHÀ IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. ARNO KOMPATSCHER IL VICESEGRETARIO GENERALE DOTT. THOMAS MATHÀ

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 141 91542 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 13. Mai 2014, Nr. 511 Gemeinde Vintl: Umwidmung des ehemaligen Senderstandortes Nr. 435 der RAS von Zone für öffentliche Einrichtungen in Landwirtschaftsgebiet. Abänderung des Bauleitplanes von Amts wegen - endgültige Genehmigung. Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 13 maggio 2014, n. 511 Comune di Vandoies: cambiamento di destinazione dell'ex sito per impianti di telecomunicazione della RAS n. 435 da zona per attrezzature collettive in zona di verde agricolo. Modifica d'ufficio del piano urbanistico - approvazione definitiva. Die Landesregierung nimmt folgende Unterlagen zur Kenntnis: gültigen Bauleitplan der Gemeinde Vintl; eigenen Beschluss Nr. 1935 vom 16. Dezember 2013 betreffend eine Abänderung von Amts wegen des Bauleitplanes der Gemeinde Vintl durch Umwidmung des ehemaligen Senderstandortes Nr. 435 der RAS von Zone für öffentliche Einrichtungen Verwaltung und öffentliche Dienstleistung in Landwirtschaftsgebiet und Eintragung im Infrastrukturplan des neuen geografischen Standortes Nr. 769; In Pfunders wurde im Jahre 2005 ein neuer gemeinsamer Standort als geografischer Standort Nr. 769 errichtet. Der alte Standort Nr. 435 auf der BP. 367 KG Pfunders ist abgebrochen worden; aus diesem Grund kann die Fläche in landwirtschaftliches Grün umgewidmet werden und im Infrastrukturplan das Symbol gestrichen werden. Der geografische Standort Nr. 769 wird mit einem neuen Symbol gekennzeichnet; Der Beschluss wurde für die Dauer von 30 Tagen im Sekretariat der Gemeinde Vintl, sowie am Sitz der Landesverwaltung hinterlegt und für die Öffentlichkeit zur Einsichtnahme aufgelegt; Der Zeitpunkt der Auflegung wurde vorher durch Anzeigen im Bürgernetz des Landes bekannt gegeben; Während dieser Frist sind weder bei der Gemeinde Vintl, noch bei der Landesverwaltung Einwendungen oder Vorschläge zur beantragten Änderung von Amts wegen des Bauleitplanes eingegangen; Der Gemeinderat von Vintl hat mit Becshluss Nr. 11 vom 18. März 2014 ein positives Gutachten zur beantragten Abänderung des Bauleitplanes erlassen; Die Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung hat in der Sitzung vom 17. April La Giunta Provinciale prende atto dei seguenti documenti: Piano urbanistico vigente del Comune di Vandoies; Propria delibera n. 1935 del 16 dicembre 2013 concernente una modifica d'ufficio al piano urbanistico del Comune di Vandoies mediante cambiamento di destinazione dell ex sito per impianti di telecomunicazione della RAS n. 435 da zona per attrezzature collettive amministrazione e servizi pubblici in zona di verde agricolo e la previsione nel piano delle infrastrutture del nuovo sito geografico 769; A Fundres è stato realizzato un nuovo sito cumulativo nel 2005 come sito geografico n. 769. Il vecchio impianto n. 435 situato sulla p.ed. 367 in CC Fundres risulta essere già stato demolito; per questo motivo la particella é trasformata in verde agricolo e nel piano delle infrastrutture il relativo simbolo è cancellato. Il sito geografico 769 è evidenziato con un nuovo simbolo; La delibera è stata depositata ed esposta al pubblico per la durata di 30 giorni nella segreteria del Comune di Vandoies e presso la sede dell'amministrazione provinciale; La data di esposizione è stata preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nella rete civica della provincia; Durante questo periodo né al Comune di Vandoies, né all'amministrazione provinciale sono state presentate osservazioni o proposte in merito alla modifica d'ufficio richiesta al piano urbanistico; Il Consiglio comunale di Vandoies con delibera n. 11 del 18 marzo 2014 ha espresso un parere positivo alla proposta di modifica al piano urbanistico; La commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio ha altresì espresso un pare-

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 142 2014, im Sinne des Artikel 2 des Landesraumordnungsgesetzes Nr. 13 vom 11.08.1997 die Abänderung positiv begutachtet; Die Landesregierung macht sich das Gutachten der Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung zu Eigen und re positivo nella seduta del 17 aprile 2014 ai sensi dell'articolo 2 della legge urbanistica provinciale n. 13 dell 11.08.1997; La Giunta Provinciale fa proprio il parere della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio e beschließt einstimmig in gesetzmäßiger Weise den Bauleitplan der Gemeinde Vintl durch Umwidmung des ehemaligen Senderstandortes Nr. 435 der RAS von Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistung in Landwirtschaftsgebiet abzuändern; das entsprechende Symbol zu streichen und ein neues Symbol auf dem geografischen Standort Nr. 769 im Infrastrukturplan einzufügen. Für die Veröffentlichung dieses Beschlusses im Amtsblatt der Region Sorge zu tragen. delibera a voti unanimi legalmente espressi di modificare il piano urbanistico del Comune di Vandoies mediante cambiamento di destinazione dell ex sito per impianti di telecomunicazione della RAS n. 435 da zona per attrezzature collettive amministrazione e servizi pubblici in zona di verde agricolo; di cancellare il relativo simbolo ed inserire un nuovo simbolo sul sito geografico 769 nel piano delle infrastrutture. Di provvedere alla pubblicazione della presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. ARNO KOMPATSCHER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. EROS MAGNAGO IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. ARNO KOMPATSCHER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. EROS MAGNAGO

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 143 91458 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 13. Mai 2014, Nr. 517 Programm 2014 und Mehrjahresprogramm 2014-2016 betreffend Maßnahmen der Landesverwaltung im Bereich Abfallbewirtschaftung gemäß Art. 12 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 13 maggio 2014, n. 517 Programma 2014 e programma pluriennale 2014-2016 relativo ad interventi dell'amministrazione provinciale in materia gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 12 della Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4 DIE LANDESREGIERUNG LA GIUNTA PROVINCIALE Art. 12 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, sieht vor, dass die Maßnahmen der Landesverwaltung im Bereich Abfallbewirtschaftung nach einem Jahresprogramm, das von der Landesregierung verabschiedet wird, durchgeführt werden. Der Beschluss der Landesregierung Nr. 662 vom 09.03.2009, veröffentlicht im Amtsblatt der Region vom 31.03.2009, Nr. 14/I-II, setzt die Kriterien und Modalitäten für die Gewährung und Auszahlung von Beiträgen laut Art. 12 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4 fest. Das Verwaltungsamt für Umwelt hat in Zusammenarbeit mit dem Amt für Abfallwirtschaft das beiliegende Programm betreffend Maßnahmen der Landesverwaltung im Bereich Abfallbewirtschaftung für den Fünfjahreszeitraum 2014-2016 ausgearbeitet. Das Amt für Abfallwirtschaft hat mit Bericht Prot. Nr. 259999 vom 24.04.2014 eine technische Bewertung zu beiliegendem Programm abgegeben. L art. 12 della Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, prevede, che gli interventi dell amministrazione provinciale in materia gestione dei rifiuti sono attuati secondo un programma annuale approvato dalla Giunta provinciale. La delibera della Giunta provinciale n. 662 del 09.03.2009, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 31.03.2009, n. 14/I-II, stabilisce i criteri e modalità per la concessione e la liquidazione di contributi ai sensi dell art. 12 della Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4. L Ufficio amministrativo dell ambiente ha elaborato in collaborazione con l Ufficio gestione rifiuti l allegato programma relativo ad interventi dell Amministrazione provinciale in materia gestione dei rifiuti per il quinquennio 2014 2016. L Ufficio gestione rifiuti ha provveduto alla valutazione tecnica dell allegato programma con relazione prot. n. 259999 del 24.04.2014. beschließt delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: 1) das Programm 2014 und das Mehrjahresprogramm 2014 2016 betreffend Maßnahmen der Landesverwaltung im Bereich Abfallbewirtschaftung gemäß Art. 12 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4 zu genehmigen; 1) di approvare l allegato programma 2014 e il programma pluriennale 2014 2016 relativo ad interventi dell Amministrazione provinciale in materia gestione dei rifiuti ai sensi dell art. 12 della Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 144 2) den vorliegenden Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. 2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. ARNO KOMPATSCHER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. EROS MAGNAGO IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. ARNO KOMPATSCHER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. EROS MAGNAGO

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 145 Programm 2014 und Mehrjahresprogramm 2014-2016 betreffend MaBnahmen der Landesverwaltung lm Berelch Abfallbewirtschaftung gemlb Art. 12 des Landesgesetzes vom 26. Mal 2006, Nr. 4: Programma 2014 e programma pluriennale 2014-2016 relativo ad Interventi dell' Amministrazione provinciale in materia gestione del rifiuti al sensi dell'art. 12 della Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4: a) for dle Projektlerung und Errichtung von Abfallbewirtschaftungsanlagen, einschlieblich der entsprechenden Fllchen und des Nebenzubehors; b) for den Erwerb und dle Bereltstellung der for die Organisation der Dienste notwendigen Fllchen; c) fur den Ankauf der Maschlnen, Fahrzeuge und aller sonstlgen AusrOstungen, die for die Abfallbewirtschaftung notwendlg slnd. a) per la progettazione e realizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti, lvi comprese le relative aree di sedime e le pertinenze accessorie; b) per l'acquisto e l'approntamento di aree destinate all'organizzazione del servizi; c) per l'acquisto di mezzi meccanici, di automezzi e di ogni altra attrezzatura necessaria alla gestione del rifiuti. Mit den froheren Programmen aus den Haushaltsjahren 1976-2013 wurden die wichtigsten Mallnahmen tor die MOllbeseitigung und die Organisation der MOllsammeldienste ergriffen. Das gegenstandliche Programm stellt somit die notwendige Erganzung und Fortsetzung der bisher durchgefohrten MaBnahmen dar. Das Landesgesetz vom 07.04.2014, Nr. 1, regelt die.bestimmungen Ober das Erstellen des Haushaltes tor das Finanzjahr 2014 und tor den Dreijahreszeitraum 2014 2016" (Finanzgesetz 2014). Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 662 vom 09.03.2009, veroffentlicht im Amtsblatt der Region vom 31.03.2009, Nr. 14/1-11, werden die Kriterien und Modalitaten for die Gewahrung und Auszahlung von Beitragen laut Art. 12 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4 f estgesetzt. Bei Dringlichkeiten und Notwendigkeiten konnen die Bereitstellungen abgeandert werden. Unter BerOcksichtigung der genannten Richtlinien und Finanzbestimmungen ist im Dreijahreszeitraum 2014 2016 die DurchfOhrung der folgenden Vorhaben geplant: Con i precedenti programmi relativi agli esercizi finanziari 1976-2013 si sono già awiati i principali interventi in ordine alla realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti ed all'organizzazione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti. Il presente programma costituisce la necessaria integrazione e continuazione di quanto finora realizzato. La Legge provinciale 07.04.2014, n. 1, regola le "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016" (legge finanziaria 2014). Con delibera della Giunta provinciale n. 662 del 09.03.2009, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 31.03.2009, n. 14/1-11, sono stati fissati i criteri e le modalità per la concessione e la liquidazione di contributi ai sensi dell'art. 12 della Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4. In caso di urgenze e necessità gli stanziamenti potranno essere modificati. Tenendo conto delle direttive e disposizioni finanziarie citati per il triennio 2014-2016 è previsto l'esecuzione dei seguenti interventi: 3

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 146 I) Beitriige zugunsten von Gemeinden, deren Verbilnden und Bezirksgemeinschaften zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 (Kapitel 21220.03) und des Mehrjahreshaushaltes 2014 2016 (Kapitel 21220.05), welche die im Art. 12 des L.G. 4/06 vorgesehenen MaBnahmen durchfilhren 1) Kompostieranlagen For die -Errichtung, Erweiterung und Anpassung von Kompostieranlagen wird zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres ein Betrag von Euro 110.085,56 bereitgestellt, und zwar for die ZwangsbelOftung der Kompostanlage Schabs zugunsten der Bezlrksgemeinschaft Eisacktal. I) Contributi a favore di Comuni, loro Consorzi e Comunità Comprensoriali a carico del bilancio 2014 (capitolo 21220.03) e a carico del bilancio pluriennale 2014-2016 (capitolo 21220.05), che attuano gli Interventi previsti dall'art. 12 della L.P. 4/06 1) Impianti di compostaggio Per la costruzione, l'ampliamento e l'adeguamento di impianti di compostaggio viene stanziato a carico del bilancio corrente un importo di ca. Euro 110.085,56, e precisamente per l'areazione obbligatoria dell'impianto di compostaggio Sciaves a favore della Comunità Comprensoriale Valle Isarco. 2) Recycllnghofe FOr den Bau von RecyclingMfen und verschiedene Zusatz- und Erweiterungsarbeiten an RecyclinghOfen, die Anpassung an den Stand der Technik und den Ankauf von Presscontainern wird zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres der Betrag von ca. Euro 648.977,69 vorgesehen, davon unter anderem zu Gunsten von: Gemeinde Unsere Liebe Frau im Walde - St. Felix - Errichtung eines Recyclinghofes Gemeinde Graun i. V. - Erweiterung des Recyclinghofes Graun Gemeinde Neumarkt - Errichtung des Recyclinghofes Neumarkt Gemeinde Branzoll - Errichtung des Recyclinghofes Branzoll Zusatzkosten Gemeinde MOhlbach - Erweiterung des Recyclinghofes MOhlbach 2) Centri di riciclaggio Per la costruzione di centri di riciclaggio e diversi lavori suppletivi e di ampliamento ai centri di riciclaggio, l'adeguamento allo stato attuale della tecnica e l'acquisto di compattatori scarrabili viene previsto a carico del bilancio corrente l'importo di ca. Euro 648.977,69, di cui tra l'altro a favore di: Comune di Senale - San Felice - realizzazione di un centro di riciclaggio Comune di Curon V. - ampliamento del centro di riciclaggio Curon Comune di Egna - realizzazione del centro di riciclaggio dì Egna Comune di Bronzalo - realizzazione del centro di riciclaggio di Bronzolo - costi suppletivi Comune di Rio di Pusteria - ampliamento del centro di riciclaggio di Rio di Pusteria 4

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 147 3) MUJI-Umladestatlonen FOr die Erweìterung und Anpassung. van MOII-Umladestationen wird zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres der Betrag van insgesamt Euro 2.277.712t36 bereitgestellt, davon unter anderem: im Rahmen des Dreijahresprogramms 2012-2014 wurde zugunsten der Bezirksgemeinschaft Pustertal tor die Enteignung des Gelandes tor den Bau der Umladestation Ost zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres bereits der Betrag von Euro 500.000,00 zweckgebunden, ein weiterer Beitrag van ca. Euro 105.000,00 ist zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres vorgesehen im Rahmen des Dreijahresprogramms 2013-2015 wurde zugunsten der Bezirksgemeìnschaft Pustertal tor die Errichtung der MOllumladestation Ost der Betrag van Euro 1.006.036,30 zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres zweckgebunden Bezirksgemeinschaft Vinschgau - Errichtung 'der MOllumladestation West 3) Stazioni di trasbordo rifiuti Per l'ampliamento e l'adeguamento di stazioni di trasbordo viene stanziato a carico del bilancio corrente l'importo di Euro 2.277.712,36, di cui tra l'altro: nell'ambito del programma triennale 2012-2014 è già stato impegnato a carico dell'esercizio finanziario corrente a favore della Comunità Comprensoriale Valle Pusteria l'importo di Euro 500.000,00 per l'esproprio del terreno per la costruzione della stazione di trasbordo est, un ulteriore contributo di ca. Euro 105.000,00 é previsto a carico del bilancio corrente nell'ambito del programma triennale 2013-2015 é già stato impegnato a favore della Com unita Comprensoriale Valle Pusteria per la realizzazione della stazione di trasbordo est l'importo di Euro 1.006.036,30 a carico del bilancio corrente Comunità Comprensoriale Venosta realizzazione stazione di trasbordo ovest Val della Bezirksgemeinschaft Eisacktal Umbau der MOllumladestation Schabs Comunità Comprensoriale Isarco ristrutturazione stazione di trasbordo Sciaves Valle della 4) Errichtung und Erwelterung von Millldeponien For die Sanierung und Anpassung van Deponien wird zu Lasten des vorliegenden Programms der Betrag van insgesamt Euro 1.254.SSQ,35 bereitgestellt: 4) Realizzazione e ampliamento di discariche Per il risanamento e l'adeguamento di discariche viene stanziato a carico del presente programma l'importo di complessivi Euro 1.254.580t35: 5

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 148 im Rahmen des Dreijahresprogramms 2013-2015 wurde zugunsten der Bezirksgemeinschaft Vinschgau for die Sanierung des alten Deponieteiles und die Anpassung des Gassammelsystems der MOlldeponie Glurns der Betrag von Euro 337.963,70 zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres zweckgebunden, ein weiterer Betrag von Euro 718.238,38 lst zu Lasten vorliegenden Programms flir die DurchfOhrung des genannten Projektes vorgesehen Zusatzkosten betreffend die Sanierung der Deponie Schabs zugunsten der Bezirksgemeinschaft Eisacktal Konsortium GrOden - for die Sanierung der Abfalldeponie Pontives - 2. Abschnltt - ist zu Lasten des vorliegenden Programms ein Beitrag vorgesehen tor die Entgasungseinrichtung bej der Deponie Wipptat wìrd zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres ein Beitrag vorgesehen nell'ambito del programma triennale 2013-2015 é già stato impegnato a favore della Comunità Comprensoriale va, Venosta per il risanamento della parte vecchia e f adeguamento del sistema di raccolta gas della discarica di Glorenza l'importo di Euro 337.963,70 a carico del bilancio corrente, un ulteriore importo di Euro 718.238,38 é previsto a carico del presente programma per l'esecuzione del citato progetto costi suppletivi refativi al risanamento della discarica Sciaves a favore della Comunità Comprensoriale Valle Isarco Consorzio Gardena per il risanamento detja discarica di Pontives - 2 tratto - è previsto a carico det presente programma un contributo. per l'adeguamento del sistema di raccolta gas per la discarica Alta Valle Isarco è previsto a carico del bilancio corrente un contributo. Il) Beitrige zugunsten von Kapitalgesellschaften mit mehrheitlicher Beteiligung der offentlichen Hand zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 {Kapitel 21220.06), welche die im Art. 12 des L.G. 4/06 vorgesehenen Mallnahmen durchfohren 1) Studien und Konzepte FOr die DurchfOhrung van verschiedenen Projekten zur Abfallverminderung in den Gemeinden wird der Betrag von ca. Euro 100.000,00 bereitgestellt. 2) MOllverbrennungsanlage FOr die ordentliche und aullerordenuiche Wartung der MOllverbrennungsanlage Bozen wird zu Lasten des vortiegenden Programms der Betrag van Euro 330.000,00 bereitgeste1jt. Il) Contributi a favore di aziende speciali e di società di capitale a prevalente partecipazione pubblica a carico del bilancio 2014 (capitolo 21220.06), che attuano gli interventi previsti dall'art. 12 della L.P. 4/06 1) Studi e programmi Per l'esecuzione di diversi progetti per la riduzione dei rifiuti nei Comuni è previsto t'importo di ca. Euro 100.000,00. 2) Impianto inceneritore rifiuti Per la manutenzione ordinaria e straotdìnaria dell'inceneritore di Bolzano viene stanziato a carico del presente programma l'importo di Euro 330.000,00. 6

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 149 3) Recyclinghé>fe Far die Errichtung eines AltOllagers beim Recyclinghof Brixen wird zugunsten der Stadtwerke Brixen zu Lasten des vorliegenden Programms der Betrag van Euro 9.000,00 bereitgestellt. 4) MOlldeponien Far Steinschlagschutzbauten und die Behebung van Wasserinfiltrationen bei der Deponie Lana wird zu Lasten des vorliegenden Programms der Betrag van Euro 161.000,00 bereitgestellt. 5) weitere Finanzierungen Falls Projekte zu den unter Absatz l) angefohrten Punktèn durchgefohrt werden, konnen diese auch zu Lasten des Kapitels 21220.06 finanziert werden. 3) centri di riciclaggio Per la realizzazione di un deposito per olii esausti presso il centro di riciclaggio di Bressanone viene stanziato a carico del presente programma l'importo di Euro 9.000,00. 4) Discariche Per opere di protezione paramassi e l'eliminazione di infiltrazioni di acqua presso fa disçarìca di Lana vìene stanziato a carico del presente programma l'importo di Euro 161.000,00. 5) ulteriori finanziamenti Nel caso in cui vengano eseguiti progetti relativi ai punti citati al comma I) essi possono essere anche finanziati a carico del capitolo 21220.06. lii) Direkte MaBnahmen durch die Landesverwaltung (Kap. 21220.00) FOr die Erweiterung der MOlldeponie Frizzi Au in der Gemeinde Pfatten wurde zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres der Betrag van Euro 3.027.936,20 zweckgebunden. FOr die Errìchtung der thermischen Restmollverwertungsanlage wird der Betrag van Euro 671.219,51 bereitgestellt. For die Ausarbeitung des Abfallwirtschaftsplanes ist der Betrag van Euro 149.844,29 vorgesehen. lii) Interventi diretti a cura dell'amministrazione provinciale (cap. 21220.00) Per l'ampliamento della discarica Ischia Frizzi a Vadena è stato impegnato a carico del bilancio corrente l'importo di Euro 3.027.936,20. Per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione viene stanziato l'importo di Euro 671.219,51. Per l'elaborazione del piano di gestione rifiuti è previsto l'importo di Euro ~49.844,29. 7

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 150 ZUSAMMENFASSUNG DER BEREITSTELLUNGEN GEMASS L.G. VOM 26.04.2006, Nr. 4 I) Beitrage an Gemeioden und deren Verbande - Kapitel 21220.03 und 21220.05 1) Kompostieranlagen Euro 110.085,56 2) RecyclingMfe Euro 648.977,69 3) MOII-Umladestationen Euro 2.277.712,36 4) MOlldeponien Euro 1.254.580,35 TOTALE Euro 4.291.355,96 Il) Beitriige an Sonderbetriebe und Kapitalgesellschaften mit mehrheitlicher offentlicher Beteiligung - Kapitel 21220.06 1) Studien und Konzepte 2) MOllverbrennungsanlage 3) RecyclinghOfe 4) MOlldeponien TOTALE Euro Euro Euro Euro Euro 100.000,00 330.000,00 9.000,00 161.000,00 600.000,00 lii) Direkte MaBnahmen zu L,asten der Landesverwaltung- Kapitel 21220.00 1) Erweiterung der Mulldeponie Frizzi Au 2) Thermische RestmOllverwertungsanlage 3) Ausarbeitung Abfallwirtschaftsplan Euro 3.027.936,20 Euro 671.219,51 Euro 149.844,29 TOTALE Euro 3.849.000,00 8

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 151 RIEPILOGO DEGLI STANZIAMENTI Al SENSI DELLA L.P. 26.05.2006, n. 4 I) Contributi a Comuni e loro Consorzi - capitoll 21220.03 e 21220.05 1) impianti di compostaggio 2) centri di riciclaggio 3) stazioni di trasbordo rifiuti 4) discariche Euro 110.085,56 Euro 648.977,69 Euro 2.277. 712,36 Euro 1.254.580,35 TOTALE Euro 4.291.355,96 Il) Contributi ad aziende speciali e società di capitale a prevalente partecipazione pubblica - capitolo 21220.06 1) studi e programmi Euro 100.000,00 2) impianto inceneritore per rifiuti Euro 330.000,00 3) centri di riciclaggio Euro 9.000,00 4) discariche Euro 161.000,00 TOTALE Euro 600.000,00 lii) Interventi diretti a cura dell'amministrazione provinciale- capitolo 21220.00 1) ampliamento della discarica Ischia Frizzi Euro 3.027.936,20 2) impianto di termovalorizzazione.euro 671.219,51 3) elaborazione piano di gestione rifiuti Euro 149.844,29 TOTALE Euro 3.849.000,00 9

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 152 Es wird bescheinigt, dass die o~en angefohrten Beitrage in Anwerdung des Art. 12 des Landesgesetzes vom 26.05:2006, Nr. 4 auf der Grundlage der mit Beschluss der Landesregierung Nr. 662 vom 09.03.200~ festgelegten Kriterien bemessen wurden. Si attesta che i sopraindicati contributi sono erogati ai sensi dell'art. 12 della Legge provinciale 26.05:2006, il. 4, secondo i criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 662 del 09.03.2009. DER ABTEILUNGSDIREKTOR IL DIRETIORE DI RIPARTIZIONE 10

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 153 91459 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 13. Mai 2014, Nr. 518 Finanzierungsprogramm 2014 und Mehrjahresprogramm 2014-2016 für den Bau von Kanalisationen und der entsprechenden Kläranlagen Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 13 maggio 2014, n. 518 Programma di finanziamento 2014 e programma pluriennale 2014-2016 per la realizzazione delle reti fognarie e dei relativi impianti di depurazione DIE LANDESREGIERUNG LA GIUNTA PROVINCIALE Art. 54 des Landesgesetzes vom 18. Juni 2002, Nr. 8 sieht vor, dass die Landesregierung den Gemeinden, deren Verbänden, den Bezirksgemeinschaften, den Sonderbetrieben und den Gesellschaften mit vorwiegender öffentlicher Beteiligung, Beiträge für die Planung und Errichtung von Kläranlagen und Hauptkanalisationen gewähren kann. Der Beschluss der Landesregierung Nr. 3154 vom 02.09.2002, veröffentlicht im Amtsblatt der Region vom 15.10.2002, Nr. 43/I-II, setzt die Richtlinien und Modalitäten für die Gewährung und Auszahlung von Beiträgen im Sinne des Art. 54, Absatz 1 des Landesgesetzes vom 18. Juni 2002, Nr. 8 fest. Das Verwaltungsamt für Umwelt hat in Zusammenarbeit mit dem Amt für Gewässerschutz das beiliegende Finanzierungsprogramm 2014 und das Mehrjahresprogramm 2014 2016 für den Bau von Kanalisationen und der entsprechenden Kläranlagen in Übereinstimmung mit den oben angeführten Richtlinien und Modalitäten, genehmigt mit Beschluss der Landesregierung Nr. 3154 vom 02.09.2002 ausgearbeitet. Das Amt für Gewässerschutz hat mit Bericht Prot. Nr. 263918 vom 28.04.2014 das beiliegende Programm technisch bewertet. L art. 54 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 prevede che la Giunta provinciale eroghi contributi ai Comuni, loro Consorzi, alle Comunità Comprensoriali, alle Aziende speciali e alle società di capitale a prevalente partecipazione pubblica per la progettazione e la realizzazione di impianti depurativi e di reti fognarie principali. La delibera della Giunta provinciale n. 3154 del 02.09.2002, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 15.10.2002, n. 43/I-II, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e liquidazione dei contributi ai sensi dell art. 54, comma 1 della Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8. L Ufficio amministrativo dell ambiente ha elaborato in collaborazione con l Ufficio tutela delle acque l allegato programma di finanziamento 2014 ed il programma pluriennale 2014-2016 per la realizzazione delle reti fognarie e dei relativi impianti di depurazione ai sensi dei criteri e modalità sopra citati, approvati con delibera n. 3154 del 02.09.2002. L Ufficio tutela delle acque ha provveduto alla valutazione tecnica dell allegato programma con relazione prot. n. 263918 del 28.04.2014. beschließt einstimmig in gesetzlicher Form delibera a voti unanimi espressi nei modi di legge 1) das Finanzierungsprogramm 2014 und das Mehrjahresprogramm 2014-2016 für den Bau von Kanalisationen und der entsprechenden Kläranlagen zu genehmigen; 1) di approvare il programma di finanziamento 2014 ed il programma pluriennale 2014-2016 per la realizzazione delle reti fognarie e dei relativi impianti di depurazione;

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 154 2) den vorliegenden Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. 2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. ARNO KOMPATSCHER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. EROS MAGNAGO IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. ARNO KOMPATSCHER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. EROS MAGNAGO

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 155 FINANZIERUNGSPROGRAMM 2014 UND MEHRJAHRESPROGRAMM 2014-2016 PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO 2014 E PROGRAMMA PLURIENNALE 2014 2016 betreffend: Zuschüsse für den Bau von Kanalisationen und der entsprechenden Kläranlagen und für Maßnahmen zum Schutz der Gewässer, gemäß Art. 54 des Landesgesetzes vom 18.06. 2002, Nr. 8. di cui all art. 54 della Legge provinciale 18.06. 2002, n. 8, concernente: contributi per la realizzazione delle reti fognarie e dei relativi impianti di depurazione ed interventi a tutela delle acque. RICHTLINIEN FÜR DAS MASSNAHMENPROGRAMM DIRETTIVE PER IL PROGRAMMA DI INTERVENTO Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1417 vom 23. März 1981 ist ein Landesplan genehmigt worden, mit welchem die Richtlinien für die Errichtung von Kläranlagen und der entsprechenden Hauptsammler als Verbindung zu den gemeindeinternen Kanalisationsnetzen festgelegt werden. Dieser Plan ist mit dem mit Beschluss der Landesregierung Nr. 3243 vom 06.09.2004 genehmigtem Teilplan zum Gewässerschutzplan aktualisiert und vervollständigt worden. Aufgrund des bereits in den bisherigen Programmen verfolgten Grundsatzes, eine Zentralisierung der Abwässer und der Kläranlagen zu verfolgen, ist man bestrebt, Hauptkanalisationen zu errichten und vor allem an jenen Stellen einzugreifen, wo das Abwasserproblem am schwerwiegendsten ist. Bei der Verteilung der finanziellen Mittel wurde versucht, die Finanzierung jener Anlagen zu ergänzen, die bereits in Bau sind oder demnächst vergeben werden. Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 3154 vom 02.09.2002, veröffentlicht im Amtsblatt der Region vom 15.10.2002, Nr. 43/I-II, wurden die Richtlinien und Modalitäten für die Gewährung und Auszahlung von Beiträgen im Sinne von Absatz 1 des genannten Landesgesetzes genehmigt. Der Betrag von Euro 240.707,00 ist für die Finanzierung von Vorhaben und Projektierungen vorgesehen, die nicht im Programm aufscheinen, und von den Gemeinden, deren Verbänden und Bezirksgemeinschaften sowie von Sonderbetrieben und Kapitalgesellschaften mit mehrheitlicher Beteiligung der öffentlichen Hand durchgeführt werden, sofern sie Dringlichkeitscharakter haben. Con delibera della Giunta provinciale n. 1417 del 23 marzo 1981 è stato approvato il piano provinciale, con il quale sono state stabilite le direttive di massima per la realizzazione di impianti depurativi e dei collettori principali di collegamento con le reti fognarie comunali. Tale piano è stato aggiornato ed integrato con il piano stralcio al piano di tutela delle acque approvato con delibera della Giunta provinciale n. 3243 del 06.09.2004. In base al principio già seguito nei programmi precedenti volti ad una razionale centralizzazione degli scarichi e degli impianti depurativi, si procede a concentrare gli sforzi nella realizzazione di collettori fognari principali, cercando nel contempo di intervenire nei punti in cui la situazione attuale dei ricettori è maggiormente precaria. Nella distribuzione dei mezzi finanziari disponibili si è cercato di integrare o completare i finanziamenti delle opere in corso o prossime all appalto. Con delibera della Giunta provinciale n. 3154 del 02.09.2002, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 15.10.2002, n. 43/I-II, sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione e la liquidazione di contributi ai sensi del comma 1 della citata Legge provinciale; È previsto uno stanziamento di Euro 240.707,00 per il finanziamento di opere fuori programma e progettazioni da realizzarsi a cura di Comuni, loro Consorzi e Comunità Comprensoriali nonché di aziende speciali e di società di capitale a prevalente partecipazione pubblica, in quanto rivestono carattere di urgenza e necessità.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 156 Bei Dringlichkeiten und Notwendigkeiten können die Bereitstellungen abgeändert werden. Die Arbeiten zur Verwirklichung der Vorhaben werden von der jeweiligen Gemeinde bzw. von den genannten Bezirksgemeinschaften oder Sonderbetrieben sowie Kapitalgesellschaften mit mehrheitlicher Beteiligung der öffentlichen Hand durchgeführt. Dies vorausgeschickt, gliedert sich das vorliegende Programm folgendermaßen: I) Beiträge zugunsten von Gemeinden, deren Verbänden und Bezirksgemeinschaften zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 (Kap. 21220.20 Euro 1.450.000,00) In caso di urgenze e necessità gli stanziamenti potranno essere modificati. I lavori per la realizzazione delle opere vengono eseguiti dai rispettivi Comuni, Comunità Comprensoriali o dalle Aziende speciali nonché società di capitale a prevalente partecipazione pubblica. Ciò premesso il presente programma si articola nei seguenti punti fondamentali: I) Contributi a favore di Comuni, loro Consorzi e Comunità Comprensoriali a carico del bilancio 2014 (cap. 21220.20 Euro 1.450.000,00) 1) Bezirksgemeinschaft Vinschgau 1) Comunità Comprensoriale Val Venosta Kläranlage Sulden Sicherheitsanpassung (Gesamtkosten = ca. Euro 227.000,00) außerordentliche Instandhaltung Kläranlagen Vinschgau (Gesamtkosten = ca. Euro 178.000,00) Kläranlage Obervinschgau - Strainpress (Gesamtkosten = ca. Euro 91.000,00) Abwasserentsorgung Sulden Prad Planung Anpassung Kläranlage Prader Sand (Gesamtkosten = ca. Euro 171.000,00) Kläranlage Obervinschgau Erneuerung 5 Regenrückhaltebecken (Gesamtkosten = ca. Euro 91.000,00) impianto di depurazione Solda adeguamento della sicurezza (costo totale = ca. Euro 227.000,00) manutenzione straordinaria impianti di depurazione Val Venosta (costo totale = ca. Euro 178.000,00) impianto di depurazione Alta Val Venosta - Strainpress (costo totale = ca. Euro 91.000,00) smaltimento acque reflue Solda Prato progettazione adattamento impianto di depurazione Prader Sand (costo totale = ca. Euro 171.000,00) impianto di depurazione Alta Val Venosta rinnovamento 5 vasche ritenzione pioggia (costo totale = ca. Euro 91.000,00) 2) Gemeinde Abtei 2) Comune di Badia Sanierung Hauptkanalisation Stern 1. Baulos Anschluss Funtanacia Zusatzarbeiten Variante 1 (Gesamtkosten = ca. Euro 39.650,00) risanamento rete fognaria principale La Villa 1 lotto allacciamento Funtanacia lavori suppletivi variante 1 (costo totale = ca. Euro 39.650,00) 3) Gemeinde Andrian 3) Comune di Andriano Hauptkanalisation Gisshübelweg (Gesamtkosten = ca. Euro 150.000,00) rete fognaria principale Gisshübelweg (costo totale = ca. Euro 150.000,00) 4) Gemeinde Eppan a. d. W. 4) Comune di Appiano s. s. d. v. Hauptkanalisation Paulsner Feld (Gesamtkosten = ca. Euro 93.220,00) rete fognaria principale Campi San Paolo (costo totale = ca. Euro 93.220,00) 5) Gemeinde Karneid 5) Comune di Cornedo all Isarco Hauptkanalisation Hintertal - Breien (Gesamtkosten = ca. Euro 140.000,00) rete fognaria principale Hintertal - Briè (costo totale = ca. Euro 140.000,00)

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 157 6) Gemeinde Lajen 6) Comune di Laion Hauptkanalisation Tanirz - Sanierung (Gesamtkosten = ca. Euro 35.000,00) rete fognaria principale Tanurza - risanamento (costo totale = ca. Euro 35.000,00) 7) Gemeinde Lüsen 7) Comune di Luson Kläranlage Lüsen dringende außerordentliche Instandhaltung (Gesamtkosten = ca. Euro 45.000,00) impianto di depurazione di Luson manutenzione straordinaria urgente (costo totale = ca. Euro 45.000,00) 8) Gemeinde Marling 8) Comune di Marlengo Hauptkanalisation Strasser (Gesamtkosten = ca. Euro 150.000,00) rete fognaria principale Strasser (costo totale = ca. Euro 150.000,00) 9) Gemeinde Percha 9) Comune di Perca Hauptkanalisation und Regenwasserkanal Südhang dringende Sanierungsmaßnahmen (Gesamtkosten = ca. Euro 142.000,00) rete fognaria principale e collettore acque piovane Südhang interventi di risanamento urgenti (costo totale = ca. Euro 142.000,00) 10) Gemeinde Villnöss 10) Comune di Funes Hauptkanalisation Coll 2 (Gesamtkosten = ca. Euro 150.000,00) rete fognaria principale Coll 2 (costo totale = ca. Euro 150.000,00) II) Beiträge zugunsten von Gemeinden, deren Verbänden und Bezirksgemeinschaften zu Lasten des Mehrjahreshaushaltes (Kap. 21220.15 Euro 5.819.428,00) In den vorangehenden Haushaltsjahren wurden im Rahmen der Dreijahresprogramme bereits Euro 4.175.257,00 zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 gebucht. Diese Bereitstellungen werden mit vorliegendem Programm wie folgt bestätigt: II) Contributi a favore di Comuni, loro Consorzi e Comunità Comprensoriali a carico del bilancio pluriennale (cap. 21220.15 Euro 5.819.428,00) Nei precedenti anni finanziari nell ambito dei programmi triennali sono già stati impegnati a carico del bilancio 2014 Euro 4.175.257,00. Tali stanziamenti con il presente programma vengono confermati come segue: 1) Bezirksgemeinschaft Eisacktal 1) Comunità Comprensoriale Valle Isarco Kläranlage Unteres Eisacktal Anpassung und Ausbau (zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 = Euro 136.794,41) Kläranlage Lüsen Optimierung und Anpassung (zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 = Euro 191.674,98) Kläranlage Brixen Optimierung und Sanierung (zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 = Euro 116.717,22) impianto di depurazione Bassa Valle Isarco a- deguamento e ampliamento (a carico del bilancio 2014 = Euro 136.794,41) impianto di depurazione di Luson ottimizzazione ed adeguamento (a carico del bilancio 2014 = Euro 191.674,98) impianto di depurazione di Bressanone ottimizzazione e risanamento (a carico del bilancio 2014 = Euro 116.717,22) 2) Bezirksgemeinschaft Vinschgau 2) Comunità Comprensoriale Val Venosta Hauptkanalisation Handwerkerzone Taufers i. M. - Sanierung (zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 = Euro 68.943,69) rete fognaria principale zona artigianale Tubre - risanamento (a carico del bilancio 2014 = Euro 68.943,69)

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 158 3) Bezirksgemeinschaft Wipptal 3) Comunità Comprensoriale Alta Valle Isarco Kläranlage Wipptal Anpassung des Prozessautomatisierungs- und des Prozessleitsystems (zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 = Euro 106.124,28) Austausch einer Faulturmpumpe bei der Kläranlage und von zwei Durchflussmessstationen beim Hauptsammler (zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 = Euro 10.146,27) impianto di depurazione Alta Valle Isarco adeguamento del sistema di automazione e di supervisione (a carico del bilancio 2014 = Euro 106.124,28) sostituzione di una pompa di un digestore dei fanghi dell impianto di depurazione e di due stazioni di misura delle portate presso il collettore principale (a carico del bilancio 2014 = Euro 10.146,27) 4) Gemeinde Abtei 4) Comune di Badia Hauptkanalisation Stern 2. Baulos Anschluss Schule - Sanierung (zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 = Euro 69.121,34) rete fognaria principale di La Villa 2 lotto allacciamento scuola - risanamento (a carico del bilancio 2014 = Euro 69.121,34) 5) Gemeinde Kaltern a. d. W. 5) Comune di Caldaro s. s. d. v. Erneuerung der Hauptkanalisation im Bereich des Spiegelweges (zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 = Euro 255.027,09) rinnovo del collettore nella zona Spiegelweg (a carico del bilancio 2014 = Euro 255.027,09) 6) Gemeinde Klausen 6) Comune di Chiusa Hauptkanalisation Mühlbach Mühlele 1. Baulos (zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 = Euro 337.452,99) rete fognaria principale Mühlbach Mühlele 1 lotto (a carico del bilancio 2014 = Euro 337.452,99) 7) Gemeinde Lüsen 7) Comune di Luson Hauptkanalisation Lüsen Berg Tulperhof Bau und Verlegung (zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 = Euro 179.095,85) rete fognaria principale Luson Monte Tulperhof costruzione e spostamento (a carico del bilancio 2014 = Euro 179.095,85) 8) Gemeinde Martell 8) Comune di Martello Hauptkanalisation Sonnenberg und Ennetal (zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 = Euro 127.430,44) rete fognaria principale Montesole e Valdene (a carico del bilancio 2014 = Euro 127.430,44) 9) Gemeinde Meran 9) Comune di Merano Hauptkanalisation St. Franziskusweg A. Hofer- Straße IV. Baulos (zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 = Euro 613.962,97) rete fognaria principale Via S. Franceso Via A. Hofer IV lotto (a carico del bilancio 2014 = Euro 613.962,97) 10) Gemeinde Partschins 10) Comune di Parcines Hauptkanalisation Geroldstraße (zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 = Euro 91.942,03) Hauptkanalisation Vertigen 1. Baulos (Abschnitt Hubenstraße Niedermair) (zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 = Euro 162.082,41) rete fognaria principale Via Gerold (a carico del bilancio 2014 = Euro 91.942,03) rete fognaria principale Vertigen 1 lotto (tratto Via Huben Niedermair) (a carico del bilancio 2014 = Euro 162.082,41)

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 159 Hauptkanalisation Abschnitt P. Mitterhofer-Straße Sautringweg (zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 = Euro 269.790,00) Hauptkanalisation Abschnitt Hochbehälter Partschins/Oberdorf (zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 = Euro 39.862,97) Hauptkanalisation Birkenwald Partschins Abschnitt Birkenwald Hochbehälter Oberdorf (2. Baulos) (zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 = Euro 123.458,94) rete fognaria principale tratto V. P. Mitterhofer Via Sautring (a carico del bilancio 2014 = Euro 269.790,00) rete fognaria principale tratto serbatoio Parcines (a carico del bilancio 2014 = Euro 39.862,97) rete fognaria principale Birkenwald Parcines tratto Birkenwald bacino Oberdorf (2 lotto) (a carico del bilancio 2014 = Euro 123.458,94) 11) Gemeinde Pfalzen 11) Comune di Falzes Hauptkanalisation Kofl (zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 = Euro 151.124,26) rete fognaria principale Kofl (a carico del bilancio 2014 = Euro 151.124,26) 12) Gemeinde Prettau 12) Comune di Predoi Hauptkanalisation Kasern - Trinkstein (zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 = Euro 129.116,93) rete fognaria principale Casere - Trinkstein (a carico del bilancio 2014 = Euro 129.116,93) 13) Gemeinde Rodeneck 13) Comune di Rodengo Hauptkanalisation Ahnerberg (zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 = Euro 108.811,57) rete fognaria principale Ahnerberg (a carico del bilancio 2014 = Euro 108.811,57) 14) Gemeinde Sarntal 14) Comune di Sarentino Hauptkanalisation in der Fraktion Auen (zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 = Euro 116.398,05) Hauptkanalisation Durnholz 3. Baulos Fischerwirt (zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 = Euro 78.005,99) rete fognaria principale nella frazione di Prati (a carico del bilancio 2014 = Euro 116.398,05) rete fognaria principale Valdurna 3 lotto Fischerwirt (a carico del bilancio 2014 = Euro 78.005,99) 15) Gemeinde Sterzing 15) Comune di Vipiteno Hauptkanalisation Ried (zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 = Euro 67.198,25) rete fognaria principale Novale (a carico del bilancio 2014 = Euro 67.198,25) 16) Gemeinde St. Martin i. P. 16) Comune di S. Martino i. P. Hauptkanalisation Kalmtal (zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 = Euro 129.931,05) rete fognaria principale nella zona Valclava (a carico del bilancio 2014 = Euro 129.931,05) 17) Gemeinde Tirol 17) Comune di Tirolo Hauptkanalisation Spronsertal (zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 = Euro 98.425,48) rete fognaria principale Val di Sopranes (a carico del bilancio 2014 = Euro 98.425,48)

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 160 18) Gemeinde Tramin a. d. W. 18) Comune di Termeno s. s. d. v. Ableitung des Regenwassers vom Feldgraben zum Großen Kalterer Graben (zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 = Euro 131.372,00) deviazione delle acque bianche dalla Fossa di Campo alla Fossa Grande di Caldaro (a carico del bilancio 2014 = Euro 131.372,00) 19) Gemeinde Villanders 19) Comune di Villandro Hauptkanalisation Villanderer Alm: Moar in Plun - Gasserhütte (zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 = Euro 265.245,54) rete fognaria principale Malga di Villandro: Moar in Plun - Gasserhütte (a carico del bilancio 2014 = Euro 265.245,54) Der Restbetrag von Euro 1.644.171,00 wird für die Verwirklichung der unten angeführten Bauvorhaben vorgesehen, wobei ein Teil der Gesamtinvestitionen zu Lasten des Zweijahreszeitraumes 2015 2016 gebucht wird: L importo residuo di Euro 1.644.171,00 viene previsto per la realizzazione delle opere sotto elencate; una parte degli investimenti complessivi verrà impegnata a carico del biennio 2015 2016: 20) Bezirksgemeinschaft Vinschgau 20) Comunità Comprensoriale Val Venosta Kläranlage Mittelvinschgau Erneuerung Prozessleittechnik (Gesamtkosten = ca. Euro 399.000,00) impianto di depurazione Media Val Venosta rinnovamento del sistema di supervisione (costo totale = ca. Euro 399.000,00) 21) Gemeinde Corvara 21) Comune di Corvara Anschlussleitung Grödner Joch (Gesamtkosten = ca. Euro 294.000,00) collettore di allacciamento passo Gardena (costo totale = ca. Euro 294.000,00) 22) Gemeinde Eppan a. d. W. 22) Comune di Appiano s. s. d. v. Hauptkanalisation Perdonigerweg beim Gasthof Lipp (Gesamtkosten = ca. Euro 200.000,00) rete fognaria principale Via Predonico presso l Albergo Lipp (costo totale = ca. Euro 200.000,00) 23) Gemeinde Jenesien 23) Comune di S. Genesio Hauptkanalisation Hütterhof Keschtnerhof (Gesamtkosten = ca. Euro 249.960,00) rete fognaria principale Hütterhof - Keschtnerhof (costo totale = ca. Euro 249.960,00) 24) Gemeinde Kastelbell - Tschars 24) Comune di Castelbello - Ciardes Hauptkanalisation Steinach (Gesamtkosten = ca. Euro 195.000,00) rete fognaria principale Steinach (costo totale = ca. Euro 195.000,00) 25) Gemeinde Mölten 25) Comune di Meltina Hauptkanalisation Sattler Hütte (Gesamtkosten = ca. Euro 563.570,00) rete fognaria principale Sattler Hütte (costo totale = ca. Euro 563.570,00) 26) Gemeinde Pfalzen 26) Comune di Falzes Hauptkanalisation Georgenberg (Gesamtkosten = ca. Euro 300.000,00) rete fognaria principale Georgenberg (costo totale = ca. Euro 300.000,00) 27) Gemeinde Ratschings 27) Comune di Racines Hauptkanalisation Jaufenpass (Gesamtkosten = ca. Euro 200.000,00) rete fognaria principale passo Giovo (costo totale = ca. Euro 200.000,00)

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 161 Hauptkanalisation Gschwent (Gesamtkosten = ca. Euro 165.000,00) rete fognaria principale Gschwent (costo totale = ca. Euro 165.000,00 28) Gemeinde Ritten 28) Comune di Renon Hauptkanalisation Lengstein - Baiern (Gesamtkosten = ca. Euro 200.000,00) rete fognaria principale Longostagno Baiern (costo totale = ca. Euro 200.000,00) 29) Gemeinde Sand in Taufers 29) Comune di Campo Tures Hauptkanalisation Walburgen (Gesamtkosten = ca. Euro 250.000,00) rete fognaria principale Walburgen (costo totale = ca. Euro 250.000,00) 30) Gemeinde St. Leonhard i. P. 30) Comune di S. Leonardo i. P. Hauptkanalisation Wans (Gesamtkosten = ca. Euro 335.000,00) Hauptkanalisation Glaiten (Gesamtkosten = ca. Euro 550.000,00) rete fognaria principale Vanes (costo totale = ca. Euro 335.000,00) rete fognaria principale Glaiten (costo totale = ca. Euro 550.000,00) 31) Gemeinde Sarntal 31) Comune di Sarentino Hauptkanalisation Asten - Pens (Gesamtkosten = ca. Euro 470.000,00) rete fognaria principale Asten Pennes (costo totale = ca. Euro 470.000,00) 32) Gemeinde Tiers 32) Comune di Tires Hauptkanalisation Hanicker Schwaige - Plafötsch Alm Pitscheider Schwaige (Gesamtkosten = ca. Euro 208.000,00) rete fognaria principale Malga Hanicker Malga Plafötsch Malga Pitscheider (costo totale = ca. Euro 208.000,00) 33) Gemeinde Vöran 33) Comune di Verano Hauptkanalisation Hinterkofl (Gesamtkosten = ca. Euro 672.373,00) rete fognaria principale Hinterkofl (costo totale = ca. Euro 672.373,00) 34) Gemeinde Welschnofen 34) Comune di Nova Levante Hauptkanalisation Karerpass - Sanierung (Gesamtkosten = ca. Euro 492.000,00) rete fognaria principale Passo Costalunga - risanamento (costo totale = ca. Euro 492.000,00) III) Beiträge zugunsten von Sonderbetrieben und Kapitalgesellschaften mit mehrheitlicher Beteiligung der öffentlichen Hand zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 (Kap. 21220.16 Euro 1.100.000,00) III) Contributi a favore di aziende speciali e di società di capitale a prevalente partecipazione pubblica a carico del bilancio 2014 (cap. 21220.16 Euro 1.100.000,00) 1) ARA Pustertal A.G. 1) ARA Pusteria S.p.a. Hauptkanalisation Oberes Pustertal Neubau Bachquerung Pragserbach (Gesamtkosten = ca. Euro 72.559,00) Kläranlage Innichen Sexten Anpassungsarbeiten (Gesamtkosten = ca. Euro 440.000,00) rete fognaria principale Alta Valle Pusteria ricostruzione attraversamento rio di Braies (costo totale = ca. Euro 72.559,00) impianto di depurazione San Candido Sesto lavori di adeguamento (costo totale = ca. Euro 440.000,00)

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 162 2) eco center A.G. 2) eco center S.p.a. Kläranlage Tramin Schlammentwässerung und Schlammbeladung (Gesamtkosten = ca. Euro 281.827,00) Kläranlage Mölten Anpassung Biologie und Absetzbecken (Gesamtkosten = ca. Euro 190.000,00) Einhausung Kläranlage Bundschen (Gesamtkosten = ca. Euro 50.000,00) Kläranlage Branzoll - Nitrifikation (Gesamtkosten = ca. Euro 79.000,00) impianto di depurazione di Termeno disidratazione e trattamento fanghi (costo totale = ca. Euro 281.827,00) impianto di depurazione di Meltina adeguamento vasca biologica e vasca di sedimentazione (costo totale = ca. Euro 190.000,00) copertura impianto di depurazione Ponticino (costo totale = ca. Euro 50.000,00) impianto di depurazione di Bronzolo - nitrificazione (costo totale = ca. Euro 79.000,00) IV) Beiträge zugunsten von Sonderbetrieben und Kapitalgesellschaften mit mehrheitlicher Beteiligung der öffentlichen Hand zu Lasten des Mehrjahreshaushaltes (Kap. 21220.17 Euro 8.650.572,00) In den vorangehenden Haushaltsjahren wurden im Rahmen der Dreijahresprogramme bereits Euro 7.350.572,00 zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 gebucht. Diese Bereitstellungen werden mit vorliegendem Programm wie folgt bestätigt: IV) Contributi favore di aziende speciali e di società di capitale a prevalente partecipazione pubblica a carico del bilancio pluriennale (cap. 21220.17 Euro 8.650.572,00) Nei precedenti anni finanziari nell ambito dei programmi triennali sono già stati impegnati a carico del bilancio 2014 Euro 7.350.572,00. Tali stanziamenti con il presente programma vengono confermati come segue: 1) ARA Pustertal A.G. 1) ARA Pusteria S.p.a. Kläranlage Sompunt Anpassungs- und Verbesserungsarbeiten (zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 = Euro 390.985,38) Kläranlage Unteres Pustertal - Energieoptimierung (zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 = Euro 179.543,60) Erneuerung Hauptkanalisation Sompunt Messstation Corvara bis Brücke St. Kassian (zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 = Euro 420.069,68) impianto di depurazione Sompunt lavori di adattamento e miglioramento (a carico del bilancio 2014 = Euro 390.985,38) impianto di depurazione Bassa Valle Pusteria ottimizzazione energetica (a carico del bilancio 2014 = Euro 179.543,60) rinnovo rete fognaria principale Sompunt stazione di misura di Corvara fino al ponte San Cassiano (a carico del bilancio 2014 = Euro 420.069,68) 2) eco center A.G. 2) eco center S.p.a. Hauptkanalisation Kompatsch Seis (zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 = Euro 194.252,14) Kläranlage Pontives Erweiterung und Erneuerung (zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 = Euro 2.620.922,19) Kläranlage Bozen Erneuerung und Erweiterung des Dienstgebäudes (zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 = Euro 269.698,58) rete fognaria principale Compaccio Siusi (a carico del bilancio 2014 = Euro 194.252,14) impianto di depurazione di Pontives ampliamento e ristrutturazione (a carico del bilancio 2014 = Euro 2.620.922,19) impianto di depurazione di Bolzano ristrutturazione e ampliamento della palazzina servizi (a carico del bilancio 2014 = Euro 269.698,58)

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 163 Hauptkanalisation Kardaun bis zur Kläranlage Bozen Baulos A (zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 = Euro 1.640.699,09) neue Hauptkanalisation entlang des Eisacks von Kardaun bis zur Kläranlage Bozen Baulos B (zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 = Euro 450.000,00) Schließung Kläranlage Völs mit Anschluss an die Hauptkanalisation Eisacktal (zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 = Euro 300.000,00) Kläranlage Margreid Anpassung Elektroanlage (zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 = Euro 151.251,10) neue Kläranlage Salurn (zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 = Euro 733.150,24) Der Restbetrag von Euro 1.300.000,00 wird für die Verwirklichung der unten angeführten Bauvorhaben vorgesehen, wobei ein Teil der Gesamtinvestitionen zu Lasten des Zweijahreszeitraumes 2014 2015 gebucht wird: rete fognaria principale Cardano all impianto di depurazione di Bolzano lotto A (a carico del bilancio 2014 = Euro 1.640.699,09) nuova rete fognaria principale lungo l Isarco da Cardano al depuratore di Bolzano lotto B (a carico del bilancio 2014 = Euro 450.000,00) chiusura dell impianto di depurazione Fié con convogliamento delle acque reflue al collettore principale Valle Isarco (a carico del bilancio 2014 = Euro 300.000,00) impianto di depurazione di Magré adeguamento impianto elettrico (a carico del bilancio 2014 = Euro 151.251,10) nuovo impianto di depurazione di Salorno (a carico del bilancio 2014 = Euro 733.150,24) L importo residuo di Euro 1.300.000,00 viene previsto per la realizzazione delle opere sotto elencate; una parte degli investimenti complessivi verrà impegnata a carico del biennio 2014 2015: 3) ARA Pustertal A.G. 3) ARA Pusteria S.p.a. Kläranlage Tobl dringende Optimierungsmaßnahmen (Gesamtkosten = ca. Euro 1.200.000,00) impianto di depurazione Tobl interventi di ottimizzazione prioritari (costo totale = ca. Euro 1.200.000,00) 4) eco center A.G. 4) eco center S.p.a. Hauptkanalisation Völs - Restfinanzierung (Gesamtkosten = ca. Euro 380.000,00) Kläranlage Salurn neue Kläranlage Restfinanzierung (Gesamtkosten = ca. Euro 1.200.000,00) Kläranlage Bozen Austausch Hebepumpen (Gesamtkosten = ca. Euro 295.714,00) Hauptkanalisation Bozen neue Hauptkanalisation Kardaun Palermobrücke Baulos C (Gesamtkosten = ca. Euro 1.150.000,00) rete fognaria principale Fiè finanziamento residuo (costo totale = ca. Euro 380.000,00) impianto di depurazione di Salorno nuovo impianto di depurazione finanziamento residuo (costo totale = ca. Euro 1.200.000,00) impianto di depurazione di Bolzano sostituzione pompe di sollevamento (costo totale = ca. Euro 295.714,00) rete fognaria principale Bolzano nuova rete fognaria principale Cardano ponte Palermo lotto C (costo totale = ca. Euro 1.150.000,00) 5) SEAB A.G. 5) SEAB S.p.a. Hauptkanalisation St. Georgen Guntschna Sand Baulos Sand (Gesamtkosten = ca. Euro 440.000,00) rete fognaria principale S. Giorgio Guncina Sand lotto Sand (costo totale = ca. Euro 440.000,00)

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 164 V) Direkte Maßnahmen zu Lasten der Landesverwaltung Haushaltsjahr 2014 (Kapitel 21220.10 Euro 50.000,00) Für die Fertigstellung von Kanalisationen und Kläranlagen, die direkt von der Landesverwaltung durchgeführt werden und für verschiedene Projektierungen, über die die Landesverwaltung verfügt, wird zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 der Betrag von insgesamt Euro 50.000,00 bereitgestellt. Insgesamt zu Lasten des Programms 2014 zu finanzieren: Zuschüsse KAPITEL 21220.15, 21220.16, 21220.17 und 21220.20 V) Interventi diretti a cura dell Amministrazione provinciale bilancio 2014 (cap. 21220.10 Euro 50.000,00) Per il completamento di opere di fognatura e depurazione realizzate direttamente dalla Provincia e per progettazioni disposte a cura dell Amministrazione provinciale viene stanziato a carico del bilancio 2014 l importo di complessivi Euro 50.000,00. Stanziamento complessivo a carico del programma 2014: contributi CAPITOLI 21220.15, 21220.16, 21220.17 e 21220.20 Euro 17.020.000,00 Euro 17.020.000,00 direkte Maßnahmen des Landes interventi diretti della Provincia KAPITEL 21220.10 CAPITOLO 21220.10 Euro 50.000,00 Euro 50.000,00 Es wird bescheinigt, dass die oben angeführten Beiträge in Anwendung des Art. 54 des Landesgesetzes vom 18.06.2002, Nr. 8 auf der Grundlage der mit Beschluss der Landesregierung Nr. 3154 vom 02.09.2002 festgelegten Kriterien bemessen wurden. Si attesta che i contributi sopraindicati sono erogati ai sensi dell art. 54 della Legge provinciale 18.06.2002, n. 8, secondo i criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 3154 del 02.09.2002. DER ABTEILUNGSDIREKTOR DR. FLAVIO RUFFINI IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE DOTT. FLAVIO RUFFINI

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 165 AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 91460 Beschluss Deliberazione der Landesregierung della Giunta Provinciale Nr. 530 Sitzung vom Seduta del 13/05/2014 Felsstürze im Februar 2014 im Gewerbegebiet von Sinich, Gemeinde Meran - Abgrenzung Katastrophengebiet Betreff: Oggetto: Fenomeni franosi nel febbraio 2014 nella zona industriale di Sinigo, Comune di Merano - Delimitazione della zona colpita da grave calamità pubblica Vorschlag vorbereitet von Abteilung / Amt Nr. 26.3 Proposta elaborata dalla Ripartizione / Ufficio n.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 166 Artikel 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1987, Nr. 27 (Außerordentliche Maßnahmen für gewerbliche Industrie-, Handwerks-, Handels- und Dienstleistungsbetriebe sowie für Gaststätten in Katastrophengebieten) sieht vor, dass die Beihilfen im Sinne dieses Gesetzes gewerblichen Industrie-, Handwerks-, Handels- und Dienstleistungsbetrieben, Gaststätten sowie Anstalten, Körperschaften, Freiberuflern und anderen Privatpersonen in Katastrophengebieten gewährt werden können, die mit Beschluss der Landesregierung abgegrenzt werden. Der Beschluss der Landesregierung, mit dem die Katastrophengebiete abgegrenzt werden, wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Mehrere Steinschläge und Felsstürze im Gewerbegebiet von Sinich haben zu erheblichen Schäden an 3 Betrieben (Lun, Picelli und Krosma) geführt, die daraufhin teilweise ihre Tätigkeit einstellen mussten. Die Landesstraße musste zeitweise gesperrt werden und die Soforthilfemaßnahmen zeigten sich technisch sehr schwierig und aufwendig. Vor allem wegen des lang anhaltenden erhöhten Niederschlags (in Sinich wurden 400 mm gemessen - siehe grafische Darstellung im Anhang) und wegen der bereits vor Winterbeginn wassergesättigten Böden und Felsklüften, ist es in ganz Südtirol zu zahlreichen Steinschlägen, Lawinen- und Murenabgängen gekommen. Eine Studie der Universität Padua vom 15. April 2014 bestätigt, dass es sich um ein Ereignis handelt mit über 100-jähriger Wiederkehr und infolgedessen als extremes Ereignis eingestuft wird. Das betroffene Gebiet ist im Bauleitplan der Gemeinde Meran als Gewerbegebiet von Landesinteresse und als Gewerbeauffüllgebiet ausgewiesen. Aus diesen Gründen wird es für zweckmäßig erachtet, das Gebiet in der Gewerbezone von Sinich in der Stadtgemeinde Meran gemäß beiliegendem Lageplan, welcher integrierender Bestandteil dieses Beschlusses bildet, als Katastrophengebiet abzugrenzen. Diese Abgrenzung des Katastrophengebietes bleibt bis zum Jahresende wirksam. L articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27 (Provvidenze straordinarie per imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, alberghiere e pubblici esercizi situate in zone colpite da gravi calamità pubbliche) prevede che le provvidenze contenute in questa legge possono essere concesse ad imprese industriali, commerciali, di servizi, artigianali ed ai pubblici esercizi, nonché agli enti, alle associazioni, a singoli privati e liberi professionisti situati nelle zone colpite da gravi calamità pubbliche e delimitate con deliberazione della Giunta provinciale. La deliberazione di delimitazione delle zone colpite è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. A causa di diversi eventi di caduta massi e franamenti di versante sulla zona produttiva di Sinigo sono state compromesse ben 3 ditte (Lun, Picelli, Krosma) e sono stati riscontrati notevoli danni. Di conseguenza le aziende hanno dovuto in parte sospendere la loro attività. Per l intensità degli eventi si è resa necessaria anche la chiusura della strada provinciale. Le misure di protezione urgenti si sono rivelate tecnicamente difficili ed onerose. Soprattutto per le forti precipitazioni di lunga durata (a Sinigo si sono riscontrate 400 mm di precipitazioni vedasi grafico in allegato) e per i terreni e le fessure delle rocce sature di acqua ancor prima dell inizio dell inverno, su tutto il territorio provinciale si sono verificati numerosi eventi di caduta massi, valanghe e franamenti. Uno studio dell Università di Padova del 15 aprile 2014 dimostra che si è trattato di un fenomeno con tempo di ritorno di oltre i 100 anni e pertanto è classificato come evento estremo. L area colpita è assegnata nel piano regolatore del comune di Merano come zona per insediamenti produttivi di interesse provinciale e come zona di completamento per insediamenti produttivi. Per questi motivi si ritiene opportuno delimitare l area nella zona industriale di Sinigo nel Comune di Merano secondo la planimetria allegata, che forma parte integrante della presente deliberazione, come zona colpita da grave calamità pubblica. Questa delimitazione della zona colpita da grave calamità pubblica rimane efficace fino alla fine dell anno. Dies vorausgeschickt, Ciò premesso, 2

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 167 beschließt DIE LANDESREGIERUNG einstimmig in gesetzmäßiger Weise: 1. In Bezug auf die Felsstürze im Februar 2014 im Gewerbegebiet von Sinich in der Gemeinde Meran wird das Katastrophengebiet auf den Teil des Gewerbegebietes gemäß beiliegendem Lageplan, welcher integrierender Bestandteil dieses Beschlusses bildet, abgegrenzt. 2. Die Abgrenzung des Katastrophengebiets bleibt bis zum 31. Dezember 2014 wirksam und verfällt nach diesem Datum automatisch, ohne die Notwendigkeit eine weitere Maßnahme zu erlassen. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. LA GIUNTA PROVINCIALE delibera a voti unanimi legalmente espressi: 1. Riguardo ai fenomeni franosi verificatosi nel febbraio 2014 nella zona industriale di Sinigo nel Comune di Merano, la zona colpita da grave calamità pubblica è delimitata alla parte della zona industriale secondo la planimetria allegata che forma parte integrante della presente deliberazione. 2. La delimitazione della zona colpita da grave calamità pubblica rimane efficace fino al 31 dicembre 2014 e scade automaticamente dopo questa data senza necessità di emanare un ulteriore provvedimento. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 26.3 / BP 3

667,000 2106/5 2106/1.1750/2.3611 2106/4.1750/1.1750/1.1750/1.3611.1750/1 3094/85.2745/2.3611.3611.3611.3611.3632.3631 2286/1 2285 2284 168.2745/1 3094/33.2745/1 3094/116.3614.940 2283 2282 5,166,500 3094/36 3094/35 3094/37 3094/135 3094/1333094/38.3610.3616 2281/2 2280/2 5,166,500 3094/39 3094/40 3094/118 3094/136 3094/117 2122/1.3597/1.3597/1 3094/43.3597/1.3597/2.3597/1 2127/4 2281/1 2279/2 2280/3 2127/1 3037.1111/1 Lun 2280/1 2279/1 2279/3 2278 Abgrenzung des Katastrophengebiets Delimitazione della zona colpita da grave calamità pubblica Legende - Legenda: 2137/46 UTM WGS84-ETRS89 3097/4 3097/1 3120/1 3097/2.1952.1952.1952.1952 Picelli.4200.1937 2127/2.1938 3094/47.1938.1938 3094/48.929 Krosma Center 2137/42 3094/90 2275 3094/46 2132/1.1939 2274/1 2140/4.498 2129.498.498 2276/1.498.3093.3093 3094/53 2137/41.3086.3093.3535.1083 2137/47.1083.1083 2137/36 2274/2.2769.3016 3120/2 2137/1.2769.3016.3016.2769 3146.3016.3089.598 4 667,000 2276/2 Betroffene Betriebe Ditte colpite Katastrophengebiet Zona colpita da grave calamità pubblica Gewerbeauffüllgebiet Zona di completamento per insediamenti produttivi Gewerbegebiet von Landesinteresse Zona per insediamenti produttivi di interesse provinciale Katasterparzellen Particelle catastali 2273 Landesstraßen Strade provinciali 2272/1 2271 2270 0 25 50 100 m Ausgearbeitet von: Elaborato da: Erstausgabe: 29/04/2014 2269/2 Prima Edizione: 2267/1 Abteilung Brand- und Zivilschutz 26.0 Protezione antincendi e civile 26.0 Gemeinde: Comune: Meran Merano Fraktion: Sinich Frazione: Sinigo Katastralgemeinde: Comune catastale: 2179 Mais Maia ± Anhang Nr.: Allegato n : 1

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 169 91498 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 13. Mai 2014, Nr. 539 Eintragung des Kodex für die Ticketbefreiung für Bedürftige in die gesamtstaatliche Datenbank der Bürger des Systems der Gesundheitskarte Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 13 maggio 2014, n. 539 Registrazione del codice di esenzione ticket per indigenti nella banca dati nazionale dei cittadini del Sistema tessera sanitaria DIE LANDESREGIERUNG LA GIUNTA PROVINCIALE nach Einsichtnahme in den eigenen Beschluss Nr. 982 vom 7. Juni 2010, ergänzt mit eigenem Beschluss Nr. 1601 vom 27. September 2010, mit welchem ab 1. September 2010 die vorher bestehende Prozedur für die Ausstellung der Bescheinigung zur Befreiung von der Kostenbeteiligung an der Gesundheitsausgabe für Bedürftige (Kodex 99) abgeändert worden ist, wobei entsprechende Richtlinien genehmigt worden sind; nach Einsichtnahme in die dort in den Prämissen angeführten Gesetze und Bestimmungen; nach Einsichtnahme in den eigenen Beschluss Nr. 762 vom 21. Mai 2012, mit welchem ab 1. November 2012 das Dekret des Wirtschafts- und Finanzministers, in Zusammenarbeit mit dem Minister für Arbeit, Gesundheit und Sozialwesen, vom 11. Dezember 2009, betreffend die Überprüfung der Befreiungen von der Kostenbeteiligung an der Gesundheitsausgabe aus Einkommensgründen mittels Unterstützung des Systems der Gesundheitskarte in vollem Betrieb umgesetzt worden ist, wobei entsprechende Richtlinien genehmigt worden sind; nach Einsichtnahme in die dort in den Prämissen angeführten Gesetze und Bestimmungen; festgestellt, dass obgenannter Befreiungskodex 99 derzeit der Einzige ist, welcher sich auf Befreiungen von der Kostenbeteiligung an der Gesundheitsausgabe aus Einkommensgründen bezieht, der von den Ärzten anlässlich der Verschreibung von Medikamenten und ambulanten Fachleistungen zu Lasten des Landesgesundheitsdienstes nicht mittels des Systems der Gesundheitskarte laut obgenanntem interministeriellen Dekret erhoben wird; vista la propria deliberazione n. 982 del 7 giugno 2010, integrata con propria deliberazione n. 1601 del 27 settembre 2010, con la quale a decorrere dal 1 settembre 2010 è stata modificata la preesistente procedura per il rilascio dell attestazione ai fini dell esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per indigenti (codice 99), approvando relative linee guida; viste le leggi e le disposizioni ivi indicate in premessa; vista la propria deliberazione n. 762 del 21 maggio 2012, con la quale a decorrere dal 1 novembre 2012 è stato dato attuazione a pieno regime al decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, 11 dicembre 2009, concernente la verifica, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria, delle esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito, approvando relative linee guida; viste le leggi e le disposizioni ivi indicate in premessa; accertato che il predetto codice d esenzione 99 è attualmente l unico relativo ad esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito che non è rilevato dai medici all atto della prescrizione di medicinali e prestazioni specialistiche ambulatoriali a carico del Servizio sanitario provinciale tramite il Sistema tessera sanitaria di cui al predetto decreto interministeriale;

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 170 als zweckmäßig erachtet, die Vorgangsweise der Erhebung des Befreiungskodex 99 (Bedürftigkeit, über die Dienste für die finanzielle Sozialhilfe der Sozialsprengel festgestellt) durch die verschreibenden Ärzte an jene anzupassen, welche für die übrigen Kodexe zur Befreiung von der Kostenbeteiligung aus Einkommensgründen vorgesehen ist (E01, E02, E03, E04, E21 und E22); daher als notwendig erachtet, auch im Lichte der Digitalisierung des ärztlichen Rezeptes im Sinne des Dekretes des Wirtschafts- und Finanzministers vom 2. November 2011, die Artikel 6 und 7 der Richtlinien, welche mit eigenem Beschluss Nr. 982 vom 7. Juni 2010, ergänzt mit eigenem Beschluss Nr. 1601 vom 27. September 2010, genehmigt worden sind, entsprechend zu ändern; festgestellt, dass das Wirtschafts- und Finanzministerium die entsprechende Änderung zugestimmt hat; ritenuto opportuno uniformare la modalità di rilevazione del codice di esenzione 99 (indigenza, stabilita tramite i Servizi per l assistenza economica sociale dei Distretti sociali) da parte dei medici prescrittori a quella prevista per i rimanenti codici di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito (E01, E02, E03, E04, E21 e E22); ritenuto pertanto necessario, alla luce anche della de-materializzazione della ricetta medica ai sensi del decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze 2 novembre 2011, modificare opportunamente gli articoli 6 e 7 delle linee guida approvate con propria deliberazione n. 982 del 7 giugno 2010, integrata con propria deliberazione n. 1601 del 27 settembre 2010; accertato che il Ministero dell Economia e delle Finanze ha acconsentito alla relativa modifica; beschließt einstimmig in gesetzmäßiger Weise: 1. die Artikel 6 und 7 der Richtlinien, welche mit eigenem Beschluss Nr. 982 vom 7. Juni 2010, ergänzt mit eigenem Beschluss Nr. 1601 vom 27. September 2010, genehmigt worden sind, wie folgt zu ändern: Art. 6 Registrierung der Befreiungsbescheinigung beim Südtiroler Sanitätsbetrieb 1. Die Befreiungsbescheinigung, ausgestellt von den Diensten für die finanzielle Sozialhilfe der Sozialsprengel, wird beim Südtiroler Sanitätsbetrieb durch die Betreuten registriert. 2. Die Registrierung erfolgt sowohl im lokalen Informatiksystem als auch im System der Gesundheitskarte. 3. Bei der Registrierung wird der Kodex 99 in den Kodex E99 umgewandelt. Art. 7 Verschreibung von ambulanten Fachleistungen oder Medikamenten zu Lasten des Landesgesundheitsdienstes an Bedürftige 1. Es ist Aufgabe der verschreibenden Ärzte, den Befreiungskodex E99 in die Verschreibung einzutragen. delibera a voti unanimi legalmente espressi: 1. di modificare gli articoli 6 e 7 delle linee guida approvate con propria deliberazione n. 982 del 7 giugno 2010, integrata con propria deliberazione n. 1601 del 27 settembre 2010, come segue: Art. 6 Registrazione dell attestazione di esenzione presso l Azienda sanitaria dell Alto Adige 1. L attestazione di esenzione, rilasciata dai Servizi per l assistenza economica sociale dei Distretti sociali, è registrata presso l Azienda sanitaria dell Alto Adige a cura degli assistiti. 2. La registrazione avviene sia nel sistema informatico locale, sia nel Sistema tessera sanitaria. 3. All atto della registrazione il codice 99 è convertito nel codice E99. Art. 7 Prescrizione di prestazioni specialistiche ambulatoriali o di medicinali a carico del Servizio sanitario provinciale ad indigenti 1. Spetta ai medici prescrittori la trascrizione nella ricetta del codice d esenzione E99.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 171 2. Im Moment der Verschreibung von ambulanten Fachleistungen oder Medikamenten zu Lasten des Landesgesundheitsdienstes an Bedürftige, erheben die Ärzte das Vorhandensein des Befreiungskodex E99 und tragen denselben in die eigens dafür auf dem Verschreibungsvordruck vorgesehenen Kästchen des Rezeptes gemäß folgendem Beispiel ein: 2. All atto della prescrizione di prestazioni specialistiche ambulatoriali o di medicinali a carico del Servizio sanitario o provinciale ad indigenti, i medici rilevano la presenza del codice di esenzione E99 e lo trascrivono nelle apposite caselle presenti sul modulo della ricetta secondo il seguente esempio: 3. In Erwartung der Realisierung in Südtirol eines Landesdatensammelsystems für die Überwachung der Gesundheitsausgabe und der Angemessenheit der ärztlichen Verschreibungen aufgrund der einschlägigen geltenden staatlichen Bestimmungen, wird das Vorhandensein des Befreiungskodex von den verschreibenden Ärzten auf Anfrage der Betreuten mittels des lokalen Informatiksystems oder des Systems der Gesundheitskarte erhoben. 4. Falls in die Verschreibung kein Befreiungskodex, weder wegen Bedürftigkeit noch aus irgendeinem anderen Grund eingetragen wer den muss, haben die Ärzte das auf dem Verschreibungsvordruck vorgesehene Kästchen mit dem Buchstaben N durch Anbringung eines Zeichens wie folgt zu annullieren: 3. In attesa della realizzazione in provincia di Bolzano di un sistema di accoglienza provinciale ai fini del monitoraggio della spesa sanitaria e dell appropriatezza delle prescrizioni mediche ai sensi delle vigenti disposizioni statali in merito, la presenza del codice di e- senzione è rilevata dai medici prescrittori su richiesta degli assistiti tramite il sistema informatico locale o il Sistema tessera sanitaria. 4. Qualora nella ricetta non debba essere trascritto alcun codice di esenzione, oltre che per motivi d indigenza anche per qualsiasi altro motivo, i medici devono provvedere ad annullare con un segno la casella contrassegnata dalla lettera N presente sul modulo della ricetta come segue: 2. gegenständlichen Beschluss am 1. Juli 2014 in Kraft treten zu lassen, um die notwendigen technischen Anpassungen durchführen zu können; 3. vorliegenden Beschluss im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol zu veröffentlichen. 2. di far entrare in vigore la presente deliberazione il 1 luglio 2014, al fine di poter effettuare i necessari adeguamenti tecnici; 3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino- Alto Adige. DER LANDESHAUPTMANN DR. ARNO KOMPATSCHER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. EROS MAGNAGO IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. ARNO KOMPATSCHER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. EROS MAGNAGO

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 172 91413 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Gemeinden der Provinz Bozen Gemeinde Franzensfeste GEMEINDERATSBESCHLUSS vom 8. April 2014, Nr. 8 Änderung der Gemeindesatzung Comuni in provincia di Bolzano Comune di Fortezza DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 8 aprile 2014, n. 8 Modifica dello statuto comunale SATZUNG DER GEMEINDE FRANZENSFESTE STATUTO COMUNE DI FORTEZZA Genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 8 vom 08.04.2014 Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 08/04/2014 Inhaltsverzeichnis Indice Sprachbestimmungen ERSTER ABSCHNITT Kapitel 1 Allgemeine Bestimmungen Autonomie der örtlichen Gemeinschaft Funktionen Kapitel 2 Die Verordnungsgewalt Verordnungen Offenkundigkeit der Verordnungen Kapitel 3 Chancengleichheit von Männern und Frauen Chancengleichheit Kapitel 4 Schutz und Beteiligung der politischen Minderheiten Schutz und Beteiligung der politischen Minderheiten Kapitel 5 Bestimmungen zum Schutze der Sprachgruppen Grundsätze Konkrete Verwirklichung des Sprachgruppenschutzes Art. 1 Disposizioni linguistiche SEZIONE PRIMA Capitolo 1 Disposizioni Generali Art. 2 Autonomia della comunità locale Art. 3 Funzioni Capitolo 2 La potestà regolamentare Art. 4 Regolamenti Art. 5 Pubblicità dei regolamenti Art. 6 Pari opportunità Capitolo 3 Pari opportunità tra uomini e donne Capitolo 4 Tutela e partecipazione delle minoranze politiche Art. 7 Tutela e partecipazione delle minoranze politiche Capitolo 5 Norme per la tutela dei gruppi linguistici Art. 8 Principi Art. 9 Attuazione concreta della tutela dei gruppi linguistici

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 173 ZWEITER ABSCHNITT DIE ORGANE DER GEMEINDE SEZIONE SECONDA GLI ORGANI DEL COMUNE Organe Kapitel 1 Der Gemeinderat Der Gemeinderat Obliegenheiten des Gemeinderates Initiativ-, Kontroll- und Mitbeteiligungsrechte der Ratsmitglieder Sitzungsgeld Kapitel 2 Der Gemeindeausschuss Gemeindeausschuss Funktionen des Gemeindeausschusses Art. 10 Organi Capitolo 1 Il consiglio comunale Art. 11 Il consiglio comunale Art. 12 Attribuzioni del consiglio comunale Art. 13 Diritto di iniziativa, di controllo e di partecipazione dei consiglieri comunali Art. 14 Gettone di presenza Capitolo 2 La giunta comunale Art. 15 Giunta comunale Art. 16 Funzioni della giunta comunale Kapitel 3 Der Bürgermeister Der Bürgermeister Der Stellvertreter des Bürgermeisters Art. 17 Il sindaco Art. 18 Il vice-sindaco Capitolo 3 Il sindaco Kapitel 4 Misstrauensantrag - Abberufung Misstrauensantrag - Abberufung Capitolo 4 Mozione di sfiducia - revoca Art. 19 Mozione di sfiducia - revoca DRITTER ABSCHNITT INTERNE KONTROLLEN Kapitel 1 Volksanwalt Der Volksanwalt Einführung Vorrechte und Mittel Beziehungen zum Gemeinderat und zum Gemeindeausschuss Kapitel 2 Rechnungsprüfung Der Rechnungsprüfer Kapitel 3 Weitere Überprüfungstätigkeiten Interne Kontrollen VIERTER ABSCHNITT ÄMTER UND PERSONAL Kapitel 1 Der Gemeindesekretär Rechtsstellung Funktionen des Gemeindesekretärs SEZIONE TERZA CONTROLLI INTERNI Capitolo 1 Difensore civico Art. 20 Difensore civico - istituzione Art. 21 Prerogative e mezzi Art. 22 Rapporti con il consiglio e la giunta comunale Capitolo 2 Revisione dei conti Art. 23 Il revisore dei conti Capitolo 3 Attività ulteriori di verifica Art. 24 Controlli interni SEZIONE QUARTA UFFICI E PERSONALE Capitolo 1 Il segretario comunale Art. 25 Stato giuridico Art. 26 Funzioni del segretario comunale

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 174 FÜNFTER ABSCHNITT FORMEN DER ZUSAMMENARBEIT Zwischengemeindliche Zusammenarbeit Weitere Formen der Zusammenarbeit SECHSTER ABSCHNITT BÜRGERBETEILIGUNG Kapitel 1 Die Beteiligung der Bürger und der Schutz ihrer Rechte Beteiligungsberechtigte Verhältnis zwischen Gemeinde und freien Gemeinschaften und Vereinigungen Beteiligungsformen der Jugendlichen Formen der Beteiligung der Senioren Bürgerversammlungen Die direkte Bürgerbeteiligung Innovative Formen der Bürgerbeteiligung Kapitel 2 Die Volksbefragung Die Volksbefragung Kapitel 3 Die Information Das Informationsrecht Das Aktenzugangsrecht Beteiligung am Verwaltungsverfahren mit Auswirkung auf subjektive Rechtspositionen SIEBTER ABSCHNITT DEZENTRALISIERUNG Dezentralisierung ACHTER ABSCHNITT Übergangsbestimmungen Aufhebung SEZIONE QUINTA FORME DI COLLABORAZIONE Art. 27 Collaborazione intercomunale Art. 28 Forme ulteriori di collaborazione SEZIONE SESTA PARTECIPAZIONE POPOLARE Capitolo 1 La partecipazione dei cittadini e la tutela dei loro diritti Art. 29 Aventi diritto alla partecipazione Art. 30 Rapporti fra il comune e le libere comunità ed associazioni Art. 31 Forme di partecipazione dei giovani minorenni Art. 32 Forme di partecipazione degli anziani Art. 33 Assemblee dei cittadini Art. 34 La partecipazione diretta dei cittadini Art. 35 Forme innovative di partecipazione dei cittadini Capitolo 2 Referendum Art. 36 Il referendum popolare Capitolo 3 L'informazione Art. 37 Il diritto di informazione Art. 38 Il diritto di accesso agli atti ed ai documenti Art. 39 Partecipazione ai procedimenti aventi incidenza su posizioni di diritto soggettivo SEZIONE SETTIMA DECENTRAMENTO Art. 40 Decentramento SEZIONE OTTAVA Art. 41 Norma transitoria e abrogazione Art. 42 Abrogazione

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 175 Art. 1 (Sprachbestimmungen) 1. In der Folge bezieht sich die männliche Bezeichnung eines öffentlichen bzw. politischen Amtes auf beide Geschlechter. ERSTER ABSCHNITT KAPITEL 1 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN Art. 2 (Autonomie der örtlichen Gemeinschaft) 1. Die Gemeinde ist eine autonome Körperschaft. Sie vertritt die örtliche Gemeinschaft, nimmt deren Interessen wahr und fördert ihre Entwicklung. Die Gemeinde, auf deren Gebiet verschiedene kulturelle Sprach- und Volksgruppen vorhanden sind, übt ihre Tätigkeit auch in Hinblick auf den Schutz und die Förderung der Sprache, Kultur und Identität dieser Gruppen aus. Sie erkennt ihnen Gleichheit der Rechte zu und fördert die harmonische Entwicklung ihrer Beziehungen, damit das gegenseitige Verständnis und ein nutzbringendes Zusammenleben unter den Volksgruppen gewährleistet wird. 2. Die Gemeinde hat gemäß den Leitsätzen der Verfassung Satzungs-, Ordnungs-, Organisations- und Verwaltungsbefugnis. 3. Die Gemeinde besitzt Finanzhoheit nach den Vorschriften der Staatsgesetze und nach den besonderen Bestimmungen der Gesetze der Autonomen Provinz Bozen. 4. Die Gemeinde besitzt ein eigenes Vermögen. Dazu gehören auch die Traditionen, die in allen Formen geschützt werden müssen. 5. Das Wasser wird als Allgemeingut anerkannt. Jegliche spekulative Verwendung desselben muss verhindert werden. Art. 3 (Funktionen) 1. Der Gemeinde obliegen sämtliche Verwaltungsfunktionen örtlichen Belanges in Bezug auf die kulturelle, soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Bevölkerung. 2. Neben den Funktionen im eigenen Wirkungsbereich übt die Gemeinde überdies Funktionen aus, die ihr vom Staat, von der Region und von der Autonomen Provinz zugewiesen, übertragen, delegiert oder subdelegiert worden sind. Art. 1 (Disposizioni linguistiche) 1. In seguito la denominazione maschile di un ufficio pubblico ovvero di una carica pubblica si riferisce ad entrambi i sessi. SEZIONE PRIMA CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI Art.2 (Autonomia della comunità locale) 1. Il Comune è un'ente autonomo, che rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune, nel cui territorio coesistono gruppi linguistici ed etnico culturali diversi, opera anche al fine di salvaguardare e promuovere la lingua, cultura e l' identità di tutte le proprie componenti, riconoscendo alle stesse pari dignità, nonché lo sviluppo armonico dei loro rapporti, al fine di garantire una reciproca conoscenza e una proficua convivenza fra i gruppi. 2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, secondo i principi fissati dalla Costituzione. 3. Il Comune gode di autonomia finanziaria secondo quanto stabilito dalle leggi dello stato e dalle particolari disposizioni contenute nelle leggi della provincia Autonoma di Bolzano. 4. Il Comune ha un proprio patrimonio. Anche il patrimonio di tradizioni va tutelato in tutte le sue forme. 5. Fra le risorse del Comune deve essere considerata anche l'acqua che è un bene essenziale. Dovrà essere impedito ogni utilizzo speculativo del servizio idrico. Art. 3 (Funzioni) 1. Al Comune spettano tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione. 2. Il Comune, in aggiunta alle funzioni proprie, esercita le funzioni trasferite, delegate o subdelegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia Autonoma al Comune.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 176 KAPITEL 2 DIE VERORDNUNGSGEWALT Art. 4 (Verordnungen) 1. Die Gemeinde erlässt Durchführungsverordnungen betreffend den Aufbau und die Organisation und freie Verordnungen: a) hinsichtlich der Sachbereiche, die ihr durch Gesetz zugewiesen sind, b) hinsichtlich des eigenen Aufbaues, c) hinsichtlich der Sachbereiche, für die keine gesetzliche Regelung vorhanden ist. 2. In den Bereichen, die das Gesetz der Verordnung zuschreibt, wird die Verordnungsgewalt in Beachtung der Leitsätze ausgeübt, die in den Gesetzen und in dieser Satzung vorgesehen sind. 3. Die Verordnung wird vom Gemeinderat genehmigt. Der bezügliche Beschluss ist für die vorgeschriebene Frist an der Amtstafel zu veröffentlichen und tritt ab dem Tag in kraft, an dem der Genehmigungsbeschluss vollstreckbar wird. Art. 5 (Offenkundigkeit der Verordnungen) 1. Der Gemeindesekretär veranlasst die Sammlung der Verordnungen. In diese kann jeder Bürger während der Amtszeiten Einsicht nehmen und eine Abschrift erhalten. 2. Die Sammlung der Verordnungen wird auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht. Neue Verordnungen sowie Abänderungen von Verordnungen werden, evtl. auch auszugsweise, im Gemeindeblatt veröffentlicht. CAPITOLO 2 LA POTESTÀ REGOLAMENTARE Art. 4 (Regolamenti) 1. Il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento nonché regolamenti indipendenti: a) nelle materie assegnate per legge alla sua competenza, b) in ordine alla propria organizzazione, c) sulle materie non regolate dalla legge. 2. Nelle materie che la legge riserva al regolamento la relativa potestà viene esercitata nel rispetto dei principi stabiliti nelle leggi e nel presente statuto. 3. Il regolamento viene approvato dal consiglio comunale. La relativa deliberazione deve essere pubblicata sull'albo pretorio per il periodo prescritto ed entra in vigore alla data in cui la deliberazione di approvazione diviene esecutiva. Art. 5 (Pubblicità dei regolamenti) 1. Il segretario comunale cura la raccolta dei regolamenti. Ciascun cittadino può, durante l'orario d'ufficio, prenderne visione ed ottenerne copia. 2. La raccolta dei regolamenti è pubblicata sulla pagina Internet del comune. I regolamenti nuovi nonché le modifiche dei regolamenti sono pubblicati, eventualmente anche per estratto, sul bollettino comunale. KAPITEL 3 CHANCENGLEICHHEIT VON MÄNNERN UND FRAUEN Art. 6 (Chancengleichheit) 1. Die Gemeinde ist bestrebt, die Chancengleichheit von Männern und Frauen zu gewährleisten, um beiden Geschlechtern dieselben Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten. 2. Zu diesem Zweck werden folgende Maßnahmen gesetzt: a) sofern beide Geschlechter im Gemeinderat vertreten sind, haben auch beide Anrecht mit CAPITOLO 3 PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMINI E DONNE Art. 6 (Pari opportunità) 1. Il Comune si impegna a garantire la pari opportunità tra uomini e donne per offrire ad entrambi i sessi le stesse possibilità di sviluppo e di crescità. 2. A tal fine sono adottate le seguenti misure: a) se entrambi i sessi sono rappresentati in consiglio comunale, entrambi hanno diritto di es-

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 177 mindestens einem Mitglied im Gemeindeausschuss vertreten zu sein; b) in den anderen Kollegialorganen der Gemeinde sowie in den von der Gemeinde abhängigen Körperschaften, Institutionen und Betrieben müssen beide Geschlechter vertreten sein; c) es werden Strukturen und Initiativen gefördert, welche die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern. sere rappresentati in giunta comunale con almeno un membro; b) negli altri organi collegiali del comune nonché negli enti, istituzioni ed aziende dipendenti dal comune entrambi i generi devono essere rappresentati; c) vengono incentivate le strutture e le iniziative le quali facilitano la compatibilità tra famiglia e lavoro. KAPITEL 4 SCHUTZ UND BETEILIGUNG DER POLITISCHEN MINDERHEITEN Art. 7 (Schutz und Beteiligung der politischen Minderheiten) 1. Als politische Minderheit gilt jene Gemeinderatsfraktion, die im Gemeindeausschuss nicht vertreten ist. 2. Jede politische Minderheit gemäß vorangehendem Absatz ist entsprechend ihrer Vertretung im Gemeinderat auch in den Gemeindekommissionen und Beiräten vertreten. CAPITOLO 4 TUTELA E PARTECIPAZIONE DELLE MINORANZE POLITICHE Art. 7 (Tutela e partecipazione delle minoranze politiche) 1. È considerata minoranza politica la frazione consiliare non rappresentata in giunta comunale. 2. Ogni minoranza politica, come definita al comma precedente, è rappresentata nelle commissioni comunali e nei comitati nella misura della loro rappresentanza in consiglio comunale. KAPITEL 5 BESTIMMUNGEN ZUM SCHUTZE DER SPRACHGRUPPEN Art. 8 (Grundsätze) 1. Der Schutz der sprachlichen Minderheiten und der Sprachgruppen nach den Grundsätzen des Art. 6 der Verfassung, des Autonomiestatutes der Autonomen Region Trentino-Südtirol und der entsprechenden Durchführungsbestimmungen gehört auch zu den primären Interessen der Gemeinde. Art. 9 (Konkrete Verwirklichung des Sprachgruppenschutzes) 1. Die konkrete Verwirklichung des im vorhergehenden Artikel vorgesehenen Minderheiten- und Sprachgruppenschutzes erfolgt durch: a) die allgemeine Wahrnehmung der Interessen der sprachlichen Minderheit und der Sprachgruppen auf lokaler Ebene und die Unterstützung derselben bei der Ordnung, den Einrichtungen und Beziehungen auf den höheren Verwaltungsebenen; CAPITOLO 5 NORME PER LA TUTELA DEI GRUPPI LINGUISTICI Art. 8 (Principi) 1. Sono finalità primarie dell'amministrazione comunale la tutela delle minoranze linguistiche e dei gruppi linguistici secondo i principi fissati dall'articolo 6 della Costituzione, dallo statuto speciale per la Regione Autonoma-Trentino Alto Adige e dalle relative norme di attuazione. Art. 9 (Attuazione concreta della tutela dei gruppi linguistici) 1. La tutela delle minoranze linguistiche e dei gruppi linguistici di cui all'articolo precedente si attua: a) con la attenta considerazione degli interessi della minoranza linguistica e dei gruppi linguistici in sede locale e sostenendo le medesime nell'ordinamento, nelle istituzioni e nei rapporti presso le sovraordinate amministrazioni;

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 178 b) die konkrete Förderung der literarischen, musikalischen, theatralischen und, im allgemeinen, künstlerischen Tätigkeit; c) die Erhaltung des geschichtlichen und künstlerischen Vermögens sowie die Unterstützung von Bibliotheken, Museen und Akademien; d) die Erhaltung von Sitten und Gebräuchen; e) die Pflege der Sprache und zwar durch den öffentlichen Sprachgebrauch, durch die Unterstützung der Aus- und Weiterbildung, durch die Orts-, Straßen- und Gebäudenamensgebung; f) die Förderung der Kommunikation und Zusammenarbeit sowie des kulturellen Austausches zwischen den Sprachgruppen. b) favorendo concretamente le attività letterarie, musicali, teatrali ed in genere attività nel settore artistico; c) con la conservazione del patrimonio storico artistico e dando sostegno alle biblioteche, ai musei ed alle accademie; d) con la conservazione e la cura degli usi e dei costumi; e) con la cura della lingua mediante il suo pubblico uso, con la incentivazione dell' istruzione e dell'aggiornamento e con la toponomastica delle località, delle strade e dei fabbricati; f) favorendo la comunicazione e la collaborazione nonché lo scambio culturale fra i gruppi linguistici. ZWEITER ABSCHNITT DIE ORGANE DER GEMEINDE Art. 10 (Organe) 1. Organe der Gemeinde sind der Rat, der Ausschuss und der Bürgermeister. KAPITEL 1 DER GEMEINDERAT Art. 11 (Der Gemeinderat) 1. Der Gemeinderat ist das politisch-administrative Leitungs- und Kontrollorgan der Gemeinde. 2. Die dem Gemeinderat zugewiesenen Funktionen können, auch hinsichtlich einzelner Angelegenheiten, nicht anderen Organen übertragen werden. 3. Der Gemeinderat beschließt die allgemeinen Grundsätze nach denen die Verwaltung geführt wird. Er überwacht die gesamte Verwaltung der Gemeinde. 4. In Ausübung seiner gesetzlichen Kontrollfunktion wacht der Gemeinderat darüber, dass die Zielsetzungen hinsichtlich Unparteilichkeit, Durchsichtigkeit, Bürgernähe, Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Korrektheit der Verwaltung gewährleistet werden und trifft hiezu die von den einschlägigen Vorschriften vorgesehenen Maßnahmen. 5. Der Gemeindeausschuss erstattet dem Gemeinderat mindestens einmal jährlich ausführlichen Bericht über die Verwaltungstätigkeit und über die Tätigkeiten und Ergebnisse der verschiedenen Formen der zwischengemeindlichen Zusammenarbeit. SEZIONE SECONDA GLI ORGANI DEL COMUNE Art. 10 (Organi) 1. Sono organi del Comune il consiglio, la giunta ed il sindaco. CAPITOLO 1 IL CONSIGLIO COMUNALE Art. 11 (Il Consiglio comunale) 1. Il consiglio comunale è l' organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 2. Le attribuzioni assegnate al consiglio comunale non possono, nemmeno per singoli affari, essere delegate ad altri organi. 3. Il consiglio comunale fissa i principi generali relativi alla gestione dell'amministrazione comunale. Esso controlla l'intera gestione amministrativa dei comune. 4. Il consiglio comunale, nell'esercizio della sua funzione di controllo, vigila affinché vengano realizzati gli obiettivi attinenti all'imparzialità, alla trasparenza, al contatto diretto con i cittadini, all'efficienza, all'economicità ed alla correttezza dell'amministrazione ed adotta i provvedimenti previsti dalla disciplina di settore. 5. La giunta comunale relaziona dettagliatamente, almeno una volta all'anno, al consiglio comunale in ordine all'attività amministrativa e sull'attività e sui risultati delle varie forme di collaborazione intercomunale.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 179 6. Für besonders komplexe oder politisch bedeutende Angelegenheiten kann der Gemeinderat, über Antrag von einem Viertel der amtierenden Räte, Fachleute, organisierte Berufsvertretungen, die Rechnungsprüfer, Vertreter von Wirtschaftsverbänden und Führungskräfte der Gemeinde anhören. Die Anhörung kann auch vom Gemeindeausschuss veranlasst werden. Das Anhörungsverfahren wird in der Geschäftsordnung des Gemeinderates geregelt. 7. Die Tagesordnung für die Ratssitzungen werden vom Gemeindeausschuss erstellt, wobei die Ratsmitglieder Angelegenheiten auf die Tagesordnung setzen lassen können, indem sie entsprechende Beschlussanträge einbringen. 8. Vorbehaltlich der spezifischen Regelung durch die Geschäftsordnung, sind die Sitzungen des Gemeinderates öffentlich und die Abstimmungen erfolgen in offener Form durch Handerheben, 9. Die Beschlüsse des Gemeinderates gelten als gefasst, wenn die Ja-stimmen gegenüber den Nein-Stimmen überwiegen. 10. Ausgenommen bei Wahl und Beschickung von Gremien, stimmt der Gemeinderat in derselben Sitzung nur einmal über jede Beschlussvorlage ab. 11. Bei Abstimmungen, in denen der Wahlmodus des beschränkten Stimmrechtes vorgesehen ist, darf auf dem Stimmzettel höchstens bis zur Hälfte der zu wählenden Personen angeführt werden. 12. Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen ist für die Beschlussfassung seitens der Ratsund Gemeindekommissionen, sowie des Gemeindeausschusses die im vorangehenden Absatz 9 vorgesehene Mehrheit vorgeschrieben und die in den vorangehenden Abs. 10 und 11 enthaltenen Vorschriften sind anzuwenden. 13. Der Gemeinderat genehmigt mit Zwei-Drittel- Mehrheit der zugewiesenen Mitglieder die Geschäftsordnung und die Änderung derselben. Wird diese Mehrheit nicht erreicht, wird die Abstimmung in nachfolgenden Sitzungen, die binnen dreißig Tagen erfolgen müssen, wiederholt; die Geschäftsordnung bzw. die Änderung derselben gilt als genehmigt, wenn zweimal die absolute Mehrheit der zugewiesenen Ratsmitglieder erreicht wird. Die Geschäftsordnung regelt die Einberufung des Gemeinderates, die Beschlussfähigkeit, den Sitzungsverlauf, die Abstimmung, sowie die von den einschlägigen Vorschriften und von dieser Satzung vorgesehenen Sachbereiche. 14. Der Gemeinderat kann für einzelne Sachgebiete aus den Reihen seiner Mitglieder ständige 6. Per problemi di particolare complessità o di speciale rilevanza politica il consiglio comunale, su richiesta di un quarto dei consiglieri in carica, può sentire il parere di esperti, di rappresentanze professionali, dei revisori dei conti, di esponenti di unioni economiche e dei dirigenti del comune. La citata audizione può essere disposta anche dalla giunta comunale. Il relativo procedimento è disciplinato dal regolamento interno del consiglio comunale. 7. L' ordine del giorno delle sedute consiliari viene predisposto dalla giunta comunale e i consiglieri comunali possono chiedere che determinati argomenti vengano posti all'ordine del giorno, presentando le relative mozioni. 8. Salvo diversa regolamentazione eventualmente prevista nel regolamento interno del consiglio comunale, le sedute del consiglio comunale sono pubbliche e le votazioni si effettuano in forma palese, per alzata di mano. 9. Le deliberazioni del consiglio comunale si intendono adottate quando il numero dei voti favorevoli prevalga su quelle dei voti contrari. 10. Il consiglio comunale, nella stessa seduta, effettua soltanto una votazione su ogni proposta di deliberazione, eccettuati i casi di elezione e nomina dei componenti gli organi. 11. Nelle votazioni nelle quali è previsto il sistema del voto limitato, la scheda di votazione può contenere fino alla metà delle persone da nominare. 12. Salvo diverse disposizioni, per l'adozione di deliberazioni da parte di commissioni consiliari e comunali, nonché da parte della giunta comunale è prescritta la maggioranza prevista al precedente comma 9 e si applicano le prescrizioni contenute ai precedenti commi 10 e 11. 13. Il consiglio comunale approva il proprio regolamento interno e le modifiche del medesimo con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e il regolamento interno e le modifiche sono approvate se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il regolamento interno disciplina la convocazione del consiglio comunale, il numero legale per la validità della seduta, lo svolgimento della stessa, la votazione, nonché le materie previste dalle disposizioni di settore e dal presente statuto. 14. Per materie specifiche il consiglio comunale può costituire nel suo seno commissioni perma-

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 180 Kommissionen bestellen. Ihre Zusammensetzung muss dem Stärkeverhältnis der einzelnen Sprachgruppen, wie sie im Gemeinderat vertreten sind, entsprechen. Auch muss die Vertretung der politischen Minderheiten gewährleistet werden. 15. Für einzelne Angelegenheiten können auch zeitweilige Kommissionen eingesetzt werden, in die auch nicht dem Gemeinderat angehörende Fachleute berufen werden können. Auch für diese Kommissionen gelten die im vorhergehenden Absatz angeführten Bestimmungen über die Vertretung der Sprachgruppen und der Minderheiten. 16. Die Geschäftsordnung des Gemeinderates bestimmt die Befugnisse der vom Gemeinderat ernannten Kommissionen, die Formen der Offenkundigkeit ihrer Arbeiten und die Teilnahme von nicht dem Gemeinderat angehörenden Fachleute und legt für dieselben die Entschädigungen für die Teilnahme an den Sitzungen der Kommissionen und des Gemeinderates fest. 17. Einzelne Ratsmitglieder können mit besonderen Funktionen betraut werden und zwar gegebenenfalls als Kontaktperson zur Bevölkerung eines Teilgebietes der Gemeinde, zu Vereinen, Verbänden und sonstigen Organisationen und Einrichtungen auf Ortsebene. Einzelne Ratsmitglieder können beauftragt werden, konkrete Programme oder Projekte zu verfolgen bzw. die Oberaufsicht zu übernehmen oder mit der Koordinierung von Initiativen privater und öffentlicher Natur betraut werden. 18. Das Ratsmitglied teilt dem Gemeindesekretär die Nicht-Teilnahme an der Gemeinderatssitzung mündlich oder schriftlich, auch mittels Telefax und elektronischer Post, vorab mit. Bei nicht erfolgter vorheriger Mitteilung ist diese innerhalb von 48 Stunden ab Sitzungsbeginn schriftlich nachzuholen. Innerhalb derselben Frist ist die vorab mündlich erfolgte Mitteilung über die Nicht-Teilnahme schriftlich zu bestätigen. Bei Vorliegen der rechtzeitigen schriftlichen Mitteilung bzw. Bestätigung gilt das Ratsmitglied als entschuldigt abwesend. Bei unterlassener, nicht zeitgerechter oder nicht in der vorgeschriebenen Form erfolgten Verständigung für drei aufeinanderfolgende Gemeinderatssitzungen ist der Amtsverfall des Ratsmitgliedes durch den Gemeinderat zu erklären. Der Bürgermeister verständigt das Ratsmitglied über die Einleitung des Verfahrens über die Erklärung des Amtsverfalls. Das Ratsmitglied kann innerhalb von 20 Tagen ab Verständigung Rechtfertigungsgründe schriftlich mitteilen. Als Rechtfertigungsgründe, welche die Archivierung des Verfahrens bewirken, gelten ausschließlich Gründe, welche die Unmöglichkeit der zeitgerechten Verständigung bzw. der Teilnahme in Bezug auf zu- nenti. La loro composizione deve adeguarsi alla consistenza dei singoli gruppi linguistici come essi sono rappresentati nel consiglio comunale. Dovrà essere garantita anche la rappresentanza delle minoranze politiche. 15. Per singoli affari possono essere costituite commissioni temporanee, delle quali possono far parte anche esperti non appartenenti al consiglio comunale. Anche per tali commissioni valgono le norme relative alla rappresentanza dei gruppi linguistici e delle minoranze di cui al comma precedente. 16. Il regolamento interno del consiglio comunale determina le attribuzioni delle commissioni nominate dal consiglio, le forme di pubblicità dei loro lavori, la partecipazione di esperti non appartenenti al consiglio e fissa per quest'ultimi la misura delle indennità per la partecipazione alle sedute delle commissioni e del consiglio comunale. 17. A singoli consiglieri comunali possono essere attribuite funzioni particolari, eventualmente quali interlocutori con la popolazione di una determinata parte del territorio comunale, con associazioni, con comitati e con altre organizzazioni ed istituzioni locali. A singoli consiglieri comunali può essere conferito l'incarico di seguire concreti programmi o progetti e rispettivamente di vigilare sulla loro attuazione oppure di coordinare iniziative private e pubbliche. 18. Il consigliere comunale, oralmente o per iscritto, anche tramite telefax e posta elettronica, comunica al segretario comunale preventivamente la non partecipazione alla seduta del consiglio comunale. In caso di omissione della comunicazione preventiva, la comunicazione è da sbrigare entro 48 ore dall'inizio della seduta. Entro lo stesso termine la comunicazione preventiva sulla non partecipazione, effettuata soltanto in forma orale, deve essere confermata per iscritto. In presenza della tempestiva comunicazione in forma scritta ovvero della conferma il consigliere comunale è considerato assente giustificato. In caso di comunicazione omessa, tardiva o viziata di forma per tre sedute del consiglio comunale consecutive il consigliere comunale deve essere dichiarato decaduto da parte del consiglio comunale. Il sindaco comunica al consigliere comunale l'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza. Il consigliere comunale, entro 20 giorni dalla comunicazione, può comunicare per iscritto cause giustificative. Si considerano cause giustificative, che determinano l'archiviazione del procedimento, e- sclusivamente le cause, che hanno originato l'impossibilità della tempestiva comunicazione ovvero

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 181 mindest eine Sitzung verursacht haben. Der Gemeinderat entscheidet über den Amtsverfall innerhalb von 20 Tagen ab Ablauf obiger Frist. 19. Die Niederschriften der Sitzungen des Gemeinderates müssen die Namen der bei der Abstimmung anwesenden Mitglieder, die wichtigsten Punkte der Beratung und das Ergebnis der Abstimmung enthalten. In den Niederschriften des Gemeinderates werden die abwesenden Ratsmitglieder erwähnt und die nicht entschuldigten Abwesenheiten angegeben. Art. 12 (Obliegenheiten des Gemeinderates) 1. Der Gemeinderat, als das oberste politischadministrative Leitungs- und Kontrollorgan, beschließt über die im Art. 26 des D.P.Reg. vom 1.2.2005, Nr. 3/L angeführten Angelegenheiten und Sachbereiche, sowie über: a) die Maßnahmen im Verfahren zur Aufnahme des Gemeindesekretärs sowie die Ernennung desselben; b) die Ernennung des Volksanwaltes und die Festlegung der bezüglichen Amtsentschädigung; c) Ehrungen und im besonderem die Verleihung der Ehrenbürgerschaft; d) in Ermangelung anderslautender Bestimmungen, die Bestellung von sämtlichen Kommissionen, Beiräten und ähnlichen Gremien der Gemeinde, sofern die sprachliche und/oder politische Minderheit vertreten sein muss, ausgenommen die Bewertungskommissionen für Stellenausschreibungen; e) Gegenstände, die vom Ausschuss zum beschließen vorgelegt werden; f) Vorprojekte von öffentlichen Arbeiten deren Ausmaß 250 Tausend Euro überschreiten; g) die Anpassung und Änderung der programmatischen Erklärungen hinsichtlich der im Laufe des Mandats zu realisierenden Initiativen und Projekte. l'impossibilità della partecipazione in riferimento ad almeno una seduta. Il consiglio comunale decide sulla decadenza entro 20 giorni dalla scadenza del termine suddetto. 19. Il verbale delle sedute del consiglio comunale deve contenere i nomi dei consiglieri presenti al momento della votazione, i principali punti della discussione ed il risultato delle votazioni. Nei predetti verbali devono essere segnati i nomi dei consiglieri assenti con la precisazione delle assenze ingiustificate. Art. 12 (Attribuzioni del consiglio comunale) 1. Il consiglio comunale, quale supremo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, delibera sugli argomenti e sulle materie indicati nell'art. 26 del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L, nonché: a) sui provvedimenti relativi al procedimento di assunzione e nomina del segretario comunale; b) sulla nomina del difensore civico e la determinazione della relativa indennità di carica; c) sulle onorificienze e in particolare sul conferimento della cittadinanza onoraria; d) in assenza di disposizioni diverse, sulla nomina delle commissioni, dei comitati ed organismi analoghi del Comune, qualora è prescritta la rappresentanza delle minoranze linguistiche e/o politiche, ad eccezione delle commissioni giudicatrici di concorsi; e) sugli oggetti sottoposti dalla giunta comunale per l'approvazione; f) sui progetti preliminari di opere pubbliche del costo superiore a 250 mila Euro; g) sull'adeguamento e sulla modifica delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. 2. Der Gemeinderat überprüft mindestens einmal jährlich die Durchführung der programmatischen Erklärungen hinsichtlich der im Laufe des Mandats zu realisierenden Initiativen und Projekte. 3. Die Aufträge und die Funktionen in den Gesellschaften mit Gemeindebeteiligung sowie in Körperschaften und Instituten, an welchen die Gemeinde beteiligt ist, welche vom Gemeinderat an Verwalter oder Gemeinderatsmitgliedern vergeben werden, sind im Zusammenhang mit dem Mandat erteilt zu verstehen. 2. Il consiglio comunale verifica almeno una volta all'anno, l'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. 3. Gli incarichi e le funzioni, conferite dal consiglio comunale ad amministratori o consiglieri del comune, nelle societá a partecipazione comunale nonché in enti, associazioni ed istituti, nei quali il comune é parte, sono da intendersi conferite in connessione con il mandato elettivo.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 182 Art. 13 (Initiativ-, Kontroll- und Mitbeteiligungsrechte der Ratsmitglieder) 1. Die Ratsmitglieder vertreten die gesamte Bevölkerung der Gemeinde und üben ihre Funktionen aus, ohne an einen Auftrag gebunden zu sein. Sie können für die in Ausübung der Ratsfunktion und in gegenseitigen Respekt geäußerten Ansichten und Überzeugungen und für die abgegebene Stimme nicht zur Verantwortung gezogen werden, sofern es sich nicht um eine Straftat handelt. 2. Die Ratsmitglieder haben das Recht und die Pflicht zur aktiven Mitarbeit. 3. Die Gemeinderatsmitglieder haben das Initiativrecht in jeder dem Rat zur Beschlussfassung unterbreiteten Angelegenheit. Sie sind ferner berechtigt, Interpellationen, Anfragen, Beschlussund Tagesordnungsanträge einzubringen. 4. Für die tatsächliche Ausübung ihrer Befugnisse haben die Gemeinderatsmitglieder Anspruch darauf, in die Abschriften der von der Gemeinde sowie von den Gemeindebetrieben und abhängigen Körperschaften getroffenen Maßnahmen und der in diesen erwähnten Vorbereitungsakte Einsicht zu nehmen bzw. eine Kopie davon zu erhalten, sowie alle Verwaltungsakten im Sinne des Art. 22 des Gesetzes vom 7. August 1990, Nr. 241 zu erhalten und sämtliche verfügbaren Auskünfte und Informationen zu bekommen, die ihnen zur Ausübung ihres Mandates dienlich sind. Sie sind verpflichtet, das Amtsgeheimnis zu beachten. 5. Die konkrete Ausübung der Initiativ-, Kontrollund Mitbeteiligungsrechte der Räte wird durch die Geschäftsordnung des Gemeinderates geregelt. Art. 14 (Sitzungsgeld) 1. Den Ratsmitgliedern steht für ihre Teilnahme an den Sitzungen ein Sitzungsgeld zu, dessen Ausmaß mit Verordnung des Regionalausschusses festgelegt ist. 2. Die Auszahlung erfolgt halbjährlich aufgrund der vom Gemeindesekretariat zu liefernden Präsenzliste. Art. 13 (Diritto di iniziativa, di controllo e di partecipazione dei consiglieri comunali) 1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera popolazione del comune ed esercitano le loro funzioni senza obbligo di mandato. Essi non possono essere perseguiti per opinioni o convinzioni espresse, nei debiti termini del rispetto reciproco, e per il voto dato nell'esercizio delle loro funzioni consiliari, salvo che il fatto costituisca reato. 2. I consiglieri comunali hanno il diritto e l'obbligo di collaborare attivamente. 3. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio comunale. Hanno altresì il diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno. 4. I consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dall'ente, nonché dalle aziende ed enti dipendenti e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e tutte le informazioni e notizie in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio. 5. Il concreto esercizio del diritto di iniziativa, di controllo e di partecipazione dei consiglieri comunali viene disciplinato dalle norme del regolamento interno del consiglio. Art. 14 (Gettone di presenza) 1. Ai consiglieri spetta per la partecipazione alle sedute il gettone di presenza, la cui misura è fissata con regolamento della giunta regionale. 2. Il pagamento avviene semestralmente sulla base dell'elenco delle presenze predisposto dalla segreteria comunale.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 183 KAPITEL 2 DER GEMEINDEAUSSCHUSS Art. 15 (Gemeindeausschuss) 1. Der Gemeindeausschuss besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden und aus drei Referenten. 2. Die Anzahl der jeder Sprachgruppe im Gemeindeausschuss zustehenden Sitze wird festgelegt unter Berücksichtigung der Stärke der Sprachgruppen, die zum Zeitpunkt der Bestätigung des neu gewählten Gemeinderates im Gemeinderat vertreten sind, wobei der Bürgermeister mit eingerechnet wird. Jede Sprachgruppe hat das Recht, jedenfalls im Gemeindeausschuss vertreten zu sein, sofern im Gemeinderat wenigstens zwei Mitglieder dieser Sprachgruppe vertreten sind, und zwar auch dann, wenn sich dies im Verlauf der Amtsperiode ergibt. In beiden Fällen muss der Gemeinderat auch in Abweichung von den in Absatz 1 festgesetzten Grenzen aus den Reihen der Gemeinderatsmitglieder einen Gemeindereferenten jener Sprachgruppe ernennen, die das Recht hat, im Ausschuss vertreten zu sein. 3. In den Gemeindeausschuss können auch Bürger gewählt werden, die nicht dem Gemeinderat angehören. Ihre Anzahl darf die Hälfte der Ausschussmitglieder und jedenfalls die Hälfte der einer jeden Sprachgruppe zustehenden Sitze im Ausschuss nicht übersteigen. Die Gemeindereferenten einschließlich jener, die unter den dem Gemeinderat nicht angehörenden Bürgern ernannt oder gewählt wurden müssen die Voraussetzungen für die Aufstellung als Kandidat, die Wählbarkeit und die Vereinbarkeit mit dem Amt eines Ratsmitglieds und eines Gemeindereferenten erfüllen. 4. Die Wahl des Gemeindeausschusses durch den Gemeinderat erfolgt innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist auf Vorschlag des Bürgermeisters in öffentlicher Sitzung und durch Handerheben in einem einzigen Wahlgang. Der Vorschlag mit den Namen der Kandidaten ist wenigstens drei Kalendertage vor der Gemeinderatssitzung im Gemeindesekretariat zu hinterlegen. Der Ausschuss gilt als gewählt, wenn die absolute Mehrheit der dem Gemeinderat zugewiesenen Räte dafür stimmt. 5. Der Gemeindeausschuss wird vom Bürgermeister einberufen. CAPITOLO 2 LA GIUNTA COMUNALE Art. 15 (Giunta comunale) 1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede e da n. tre assessori. 2. Il numero dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico nella giunta viene determinato includendo nel computo il sindaco e avuto riguardo alla consistenza dei gruppi linguistici presenti in consiglio comunale, accertata al momento della convalida del consiglio neoeletto. Ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere comunque rappresentato nella giunta se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo medesimo, anche se tale situazione si verifica nel corso del mandato. In entrambi i casi, anche in deroga ai limiti fissati dal comma 1 il consiglio comunale deve provvedere a nominare un assessore appartenente al gruppo linguistico che ha diritto di essere rappresentato nella giunta, scegliendolo tra i consiglieri comunali. 3. Quali assessori possono essere eletti anche cittadini non facenti parte del consiglio comunale. Il loro numero non può essere superiore alla metà dei componenti la giunta e comunque non superiore alla metà dei seggi di giunta spettanti a ciascun gruppo linguistico. Gli assessori, compresi quelli nominati o eletti tra cittadini non facenti parte del consiglio, devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere e assessore. 4. L'elezione della giunta comunale è sbrigata dal consiglio comunale nel rispetto del termine prescritto, su proposta del sindaco in seduta pubblica per alzata di mano in un unica votazione. La proposta contenente i nomi dei candidati viene depositata nella segreteria comunale almeno tre giorni di calendario prima della seduta del consiglio comunale. La giunta si considera eletta qualora, nella votazione, la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati esprime voto favorevole. 5. La giunta municipale viene convocata dal sindaco. 6. Der Gemeindeausschuss ist beschlussfähig, 6. La legalità della seduta della giunta comunale

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 184 wenn die Mehrheit der amtierenden Ausschussmitglieder, einschließlich Bürgermeister, anwesend sind. 7. Die Abstimmungen im Gemeindeausschuss erfolgen in offener Form, sofern die Mehrheit der anwesenden Ausschussmitglieder nicht die Geheimabstimmung verlangt. 8. Die Beschlüsse des Gemeindeausschusses gelten als gefasst, wenn die Ja-stimmen gegenüber den Nein-Stimmen überwiegen. 9. Die Sitzungen des Gemeindeausschusses sind nicht öffentlich. Es wird ein Sitzungsprotokoll in Form eines Ergebnisprotokolls verfasst. Art. 16 (Funktionen des Gemeindeausschusses) 1. Mit Hinblick auf die Verwaltung der Gemeinde arbeitet der Gemeindeausschuss mit dem Bürgermeister zusammen und übt seine Tätigkeit aufgrund gemeinsamer Beschlußfassung aus. Der Ausschuss führt sämtliche Verwaltungsakte aus, die nicht dem Rat vorbehalten sind und nicht in die Zuständigkeiten des Bürgermeisters fallen; er führt die allgemeinen Anweisungen des Rates aus und legt dem Rat eigene Vorschläge und Anregungen vor. 2. Der Ausschuss führt zudem, in Abweichung des Art. 36 des D.P.Reg. vom 1.2.2005, Nr. 2/L, sämtliche Akte und Maßnahmen mit verwaltungstechnischem Charakter aus, einschließlich jener, welche die Gemeinde gegenüber Außenstehenden verpflichtet, und ist befugt dieselben dem Bürgermeister, einem Referenten, dem Gemeindesekretär oder an die Beamten der mittleren Führungsebene zu übertragen. 3. Die Abstimmung der Verwaltungszuständigkeiten mit dem Haushalts- und Rechnungswesen erfolgt auf der Ebene der im Haushaltsvollzugsplan/ Arbeitsplan angeführten Verantwortungsbereiche. è data con la presenza della maggioranza dei componenti la giunta, sindaco compreso. 7. Le votazioni in giunta si svolgono in forma palese, se la maggioranza dei presenti componenti la giunta non richiede lo scrutinio segreto. 8. Le deliberazioni della giunta comunale si intendono adottate quando il numero dei voti favorevoli prevalga su quelle dei voti contrari. 9. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche. Viene redatto verbale in forma sintetica con l'indicazione dei risultati. Art. 16 (Funzioni della giunta comunale) 1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune, ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La giunta comunale compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al consiglio e che non rientrino neiie competenze dei sindaco; essa attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dei consiglio comunale. 2. La giunta comunale, in deroga all'art. 36 del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 2/L, compie altresì tutti gli atti di natura tecnico-gestionale, compresi atti che impegnano il comune verso l'esterno, e ha facoltà di delegare questi al sindaco, a un assessore, al segretario comunale o a funzionari direttivi. 3. Il raccordo tra le attribuzioni gestionali e la contabilità e il bilancio avviene al livello dei centri di responsabilità definiti nel piano esecutivo di gestione/piano di gestione. KAPITEL 3 DER BÜRGERMEISTER Art. 17 (Der Bürgermeister) 1. Der Bürgermeister ist Oberhaupt der Gemeinde und Amtswalter der Regierung; er vertritt die Gemeinde, beruft den Rat und den Ausschuss ein und hat deren Vorsitz, er überwacht die Tätigkeit der Dienste und Ämter sowie die Ausführung der Rechtsakte. CAPITOLO 3 IL SINDACO Art. 17 (Il sindaco) 1. Il sindaco è capo dell'amministrazione comunale e ufficiale del governo, egli rappresenta il comune, convoca e presiede il consiglio e la giunta comunale e sorveglia l'attività dei servizi ed uffici e l'esecuzione degli atti.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 185 2. Er übt die Funktionen aus, die ihm das Gesetz, die Satzung und die Verordnungen zuweisen und überwacht die Ausübung jener Aufgaben, die der Staat, die Region oder die Autonome Provinz der Gemeinde übertragen haben. 3. Im besonderen stehen dem Bürgermeister folgende Funktionen zu: a) er verteilt, mit eigener Verfügung, die Amtsgeschäfte betreffend die verschiedenen Sachbereiche unter den Referenten, deren Tätigkeit er koordiniert; b) er legt innerhalb von 60 Tagen ab dem Datum der erfolgten Wahl des Gemeindeausschusses nach Anhören desselben dem Gemeinderat die programmatischen Erklärungen hinsichtlich der im Laufe des Mandats zu realisierenden Initiativen und Projekte vor; c) er führt, vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen bzw. Verfügungen laut vorangehendem Buchstaben a), den Vorsitz in den Rats- und Gemeindekommissionen; d) er erlässt die notwendigen und dringenden Maßnahmen; e) er stellt die von den einschlägigen Vorschriften vorgesehenen Bescheinigungen aus; f) er vertritt die Gemeinde vor Gericht und leitet die Maßnahmen zur Wahrung der Rechte der Gemeinde ein; g) er unterzeichnet die Verträge und die Vereinbarungen; h) als Amtswalter der Regierung nimmt er die Funktionen wahr, die ihm von den staatlichen Bestimmungen übertragen sind. Er überwacht ferner die Ausübung jener Aufgaben, welche die Region oder das Land den Gemeinden übertragen haben. Art. 18 (Der Stellvertreter des Bürgermeisters) 1. Der Bürgermeister ernennt innerhalb der Frist von 20 Tagen ab der Wahl des Ausschusses unter den Referenten seinen Stellvertreter. Dieser vertritt ihn, für die Ausübung aller seiner Funktionen, bei Abwesenheit, zeitweiliger Verhinderung oder Enthebung von den Amtsbefugnissen nach Art. 1 des Gesetzes vom 18.01.1992, Nr. 16. 2. Wenn auch der stellvertretende Bürgermeister abwesend oder verhindert ist, so vertritt den Bürgermeister der an Jahren älteste Referent. 3. Der Bürgermeister kann die Ernennung zurücknehmen. Die Ernennung des neuen Bürgermeisterstellvertreters hat innerhalb von 10 Tagen zu erfolgen. 2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovraintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al comune. 3. In particolare al sindaco spettano le seguenti attribuzioni: a) ripartisce, con apposito provvedimento, gli affari riguardanti le varie materie fra gli assessori e coordina la loro attività; b) presenta, sentita la giunta, al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato entro 60 giorni dalla data dell'elezione della giunta comunale; c) presiede, salvo diverse disposizioni ovvero diverso provvedimento a norma della precedente lettera a), i comitati e le commissioni consiliari e comunali; d) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti; e) rilascia i certificati e gli attestati previsti dalle discipline di settore; f) rappresenta il comune in giudizio e promuove i provvedimenti a difesa delle ragioni dei comune; g) firma i contratti e le convenzioni; h) quale ufficiale dei governo esercita le funzioni assegnategli dalle leggi dello stato. Vigila inoltre sul corretto esercizio delle attribuzioni delegate al comune dalla Regione o dalla Provincia Autonoma. Art. 18 (Il Vice-sindaco) 1. Il sindaco nomina entro il termine di 20 giorni dall'elezione della giunta tra gli assessori il suo sostituto. Egli sostituisce il sindaco in tutte le sue funzioni in caso di assenza, temporaneo impedimento o destituzione dalle sue funzioni ai sensi dell'art. 1 della legge 18/01/1992, n. 16. 2. In caso di assenza o impedimento anche del vice-sindaco, il sindaco è sostituito dall'assessore più anziano d'età. 3. Il sindaco ha facoltà di revocare la nomina. La nomina del nuovo vice-sindaco deve avere luogo entro 10 giorni.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 186 KAPITEL 4 MISSTRAUENSANTRAG ABBERUFUNG Art. 19 (Misstrauensantrag Abberufung) 1. Der Bürgermeister und der Gemeinde-ausschuss verfallen ihres Amtes, wenn die absolute Mehrheit der Ratsmitglieder durch Namensaufruf einen von mindestens einem Viertel der zugeteilten Ratsmitglieder unterzeichneten begründeten Misstrauensantrag genehmigt. 2. Der Misstrauensantrag ist an den Bürgermeister zu richten und beim Gemeindesekretär zu hinterlegen, der den Eingang bestätigt. 3. Der Misstrauensantrag darf vom Gemeinderat nicht früher als zehn Tage und nicht später als dreißig Tage nach seiner Einreichung behandelt werden. 4. Das mit dem Antrag geäußerte Misstrauen kann sich nur gegen den Bürgermeister und den gesamten Ausschuss richten, nicht aber gegen einzelne Referenten oder gegen den Bürgermeister allein. 5. Es erfolgt eine einzige Abstimmung durch Namensaufruf. Wird der Antrag angenommen, so wird der Gemeinderat mit Dekret des Landeshauptmannes auf übereinstimmenden Beschluss der Landesregierung aufgelöst und ein Kommissär ernannt. 6. Auf Vorschlag des Bürgermeisters kann der Gemeinderat einen oder mehrere Referenten abberufen. Der Vorschlag der Abberufung muss dem betreffenden Referenten oder den betreffenden Referenten wenigstens 10 Tage vor der Sitzung, in der die Angelegenheit behandelt wird, zugestellt werden. Wenn der Gemeinderat mit der Mehrheit der zugewiesenen Ratsmitglieder in öffentlicher Abstimmung die Abberufung annimmt, so muss innerhalb der Frist von 90 Tagen die Ersetzung vorgenommen werden. Die Ersetzung erfolgt auf Vorschlag des Bürgermeisters und gilt als vollzogen, wenn in öffentlicher Abstimmung die Mehrheit der zugewiesenen Ratsmitglieder sich dafür ausspricht. 7. Bei Rücktritt oder sonstigem Ausscheiden eines Referenten gelten für die Ersetzung die unter dem Absatz 6 vorgegebenen Bestimmungen. Bei Rücktritt aller Referenten muss die Wahl des neuen Ausschusses innerhalb von 30 Tagen ab Einreichung des Rücktritts erfolgen. CAPITOLO 4 MOZIONE DI SFIDUCIA REVOCA Art. 19 (Mozione di sfiducia revoca) 1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri assegnati. 2. La mozione di sfiducia deve essere indirizzata al sindaco e depositata presso il segretario comunale che ne accusa ricevuta. 3. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. 4. La sfiducia contenuta nella mozione può riguardare solo il sindaco e l'intera giunta, ma non può essere espressa verso i singoli assessori o verso il solo sindaco. 5. Vi ha luogo una sola votazione con appello nominale. In caso di accettazione della mozione, il consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Provincia su conforme deliberazione della Giunta provinciale. 6. Su proposta del sindaco il consiglio comunale può revocare uno o più assessori. La proposta di revoca deve essere notificata all'assessore o agli assessori in questione con almeno 10 giorni di anticipo in cui ha luogo la seduta. Se la revoca viene approvata in votazione pubblica a maggioranza dei consiglieri assegnati, entro il termine di 90 giorni deve essere provveduto alla relativa sostituzione. La sostituzione avviene su proposta del sindaco e si intende avvenuta quando la proposta ottiene in una votazione pubblica il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. 7. In caso di dimissioni o decadenza dalla carica di un assessore valgono le disposizioni previste per la sostituzione di cui al 6 comma. In caso di dimissioni di tutti gli assessori, la nuova giunta deve essere eletta entro 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 187 DRITTER ABSCHNITT INTERNE KONTROLLEN KAPITEL 1 VOLKSANWALT Art. 20 (Der Volksanwalt Einführung) 1. Es wird das Amt des Volksanwaltes im Sinne des D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L, eingeführt. Dieses Amt wird für die Verbesserung der Verwaltung und zum Schutze der Bürger in voller Unabhängigkeit ausgeführt. 2. Der Gemeinderat ermächtigt den Bürgermeister, eine Vereinbarung mit dem Volksanwalt der Autonomen Provinz Bozen oder einer anderen Gemeinde abzuschließen, um die Funktionen auf die Verwaltungstätigkeit dieser Gemeinde und ihrer Betriebe und Institutionen im Interesse der Bürger und Benützer auszudehnen. TERZA SEZIONE CONTROLLI INTERNI CAPITOLO 1 DIFENSORE CIVICO Art. 20 (Difensore civico - istituzione) 1. Viene istituita la carica del difensore civico ai sensi del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L. L'ufficio del difensore civico viene istituito ai fini di migliorare il funzionamento dell'amministrazione e le funzioni del difensore civico vengono esercitate in piena indipendenza per la tutela dei cittadini. 2. Il consiglio comunale autorizza il sindaco a stipulare una convenzione con il difensore civico della Provincia Autonoma di Bolzano o di un altro comune per estendere le sue funzioni all attività amministrativa del Comune e delle sue aziende ed istituzioni, nell interesse dei cittadini e dell utenza. Art. 21 (Vorrechte und Mittel) 1. Der Volksanwalt hat Zugang zu den Akten gleichermaßen wie die Gemeinderatsmitglieder. 2. Er kann von sich aus oder auf Betreiben bzw. auch im Auftrag einzelner Bürger oder Gemeinschaften Vorschläge und Anträge im Sinne der direkten Bürgerbeteiligung vorbringen, die von den zuständigen Organen behandelt werden müssen. Er kann auch die Gemeinschaften bei Verwaltungsverfahren mit Auswirkungen auf die Gemeinschaftsziele und -zwecke vertreten. 3. An der Beurteilung der Zulassung der beantragten Bürgerbefragungen und Volksbefragungen nimmt auch der Volksanwalt teil. 4. Bei der Feststellung von Missständen oder von irgendwelchem Fehlverhalten der Verwaltung weist der Volksanwalt darauf hin und zwar zuerst der verantwortlichen Verwaltungsstelle gegenüber und bei andauerndem Missstand dem Kontrollorgan gegenüber. Er weist auch auf die vermögensrechtliche Haftung der Verwalter hin. 5. Der Volksanwalt achtet insbesondere auch auf die gerechte und gleiche Behandlung der Bürger von Seiten der Gemeindeverwaltung und deren Institutionen und Sonderbetrieben. 6. Bei der Ausübung seines Amtes bedient sich der Volksanwalt der Gemeindestrukturen und des ihm zugewiesenen Personals. Art. 21 (Prerogative e mezzi) 1. II difensore civico ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti al pari dei consiglieri comunali. 2. Egli può, di propria iniziativa o su istanza e rispettivamente anche su richiesta di singoli cittadini o di comunità, presentare proposte ed istanze ispirate alla partecipazione diretta dei cittadini, le quali devono essere trattate dall'organo competente. Egli può inoltre assumere la rappresentanza di comunità in procedimenti amministrativi a- venti attinenza agli obiettivi ed agli scopi sociali. 3. II difensore civico partecipa anche alla decisione sull'ammissione di consultazioni popolari e di referendum. 4. Nel caso di accertate disfunzioni o di abusi dell'amministrazione il difensore civico li prospetta innanzitutto agli uffici responsabili e nel caso di persistenza degli stessi, egli provvede ad informarne gli organi di controllo, facendo presente anche la responsabilità patrimoniale degli amministratori. 5. II difensore civico vigila in modo particolare sull'equo e pari trattamento dei cittadini da parte dell'amministrazione comunale, delle sue istituzioni e delle aziende speciali. 6. Nell'esercizio delle sue funzioni il difensore civico si serve delle strutture comunali e dei personale assegnatogli.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 188 7. Dem Volksanwalt steht eine Amtsentschädigung zu, deren Höhe vom Gemeinderat festgelegt wird. Art. 22 (Beziehungen zum Gemeinderat und zum Gemeindeausschuss) 1. Der Volksanwalt legt der Gemeinde einen Jahresbericht über die eigene Tätigkeit, über die eingelaufenen Beschwerden und die erhobenen Misstände vor. 7. Spetta al difensore civico una indennità di carica da fissarsi da parte dei consiglio comunale. Art. 22 (Rapporti con il consiglio e la giunta comunale) 1. Il difensore civico presenta al comune una relazione annuale sulla propria attività nella quale sono precisati i reclami pervenuti e le disfunzioni accertate. KAPITEL 2 RECHNUNGSPRÜFUNG Art. 23 (Der Rechnungsprüfer) 1. Der Rechungsprüfer ist ein technisches Hilfsorgan der Gemeinde, dem die Überwachung der gesamten buchhalterischen, finanziellen und wirtschaftlichen Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung obliegt. Der Rechungsprüfer hat a) eine interne Kontrollfunktion b) eine Funktion der Zusammenarbeit c) eine Vorschlagsfunktion gegenüber dem Gemeinderat d) eine Beratungsfunktion und e) erfüllt die von den einschlägigen Vorschriften vorgesehenen Aufgaben. 2. Der Rechnungsprüfer kann an den Sitzungen des Gemeinderates und des Gemeindeausschusses teilnehmen. Zu diesem Zweck sind ihm die Einladungen zu den Sitzungen zuzustellen. 3. Zwecks Ausübung seiner Funktionen hat der Rechnungsprüfer jederzeit Zugang zu allen Akten und Unterlagen der Gemeinde. 4. Der Gemeinderat kann den Rechnungsprüfer fallweise beauftragen, einzelne, buchhalterisch relevante Amtsvorgänge zu überprüfen. 5. Bei Erstellung des Haushaltsvoranschlages bzw. der Änderungen desselben ist der Rechnungsprüfer beizuziehen. Er kann dabei Bemerkungen und Vorschläge einbringen. 6. Dem Rechnungsprüfer ist eine vollständige Ausfertigung der vom Gemeindeausschuss genehmigten Vorlage für den Haushaltsvoranschlag bzw. für Änderungen desselben auszuhändigen. Innerhalb des von der Verordnung über das Rechnungswesen vorgeschriebenen Termins hat der Rechnungsprüfer das von den einschlägigen Vorschriften vorgesehene Gutachten abzugeben. CAPITOLO 2 REVISIONE DEI CONTI Art. 23 (Il revisore dei conti) 1. Il revisore dei conti è un organo tecnico ausiliario del comune, con il compito della sorveglianza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica dell'amministrazione. Il revisiore ha a) una funzione di controllo interno b) una funzione di collaborazione c) una funzione propositiva nei confronti del consiglio comunale d) una funzione consultiva e e) provvede a tutte le incombenze previste dalla normativa di settore. 2. Il revisore dei conti può partecipare alle sedute del consiglio e della giunta comunale. Allo scopo i relativi inviti devono essere notificati al revisore. 3. Per svolgere le funzioni il revisore dei conti può in ogni momento accedere a tutti gli atti e documenti del comune. 4. Il consiglio comunale può di volta in volta incaricare il revisore ad esaminare singole operazioni amministrative rilevanti sotto il profilo contabile. 5. Per la compilazione del bilancio preventivo o di variazioni di bilancio deve essere consultato il revisore dei conti che esprime un parere e sottopone proposte. 6. Al revisore dei conti deve essere consegnata una copia completa del disegno di bilancio preventivo o di variazione di bilancio approvato dalla giunta comunale. Il revisore dei conti, entro il termine prescritto dal regolamento di contabilità, esprime il parere previsto dalla disciplina di settore.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 189 7. Außer in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen kann als Revisor nicht gewählt werden wer mit dem Bürgermeister oder mit einem Referenten in auf- und absteigender Linie bis zum vierten Grad verwandt oder bis zum zweiten Grad verschwägert ist, wer mit der Gemeinde oder mit deren Betrieben einen Rechtsstreit behängen hat und wer von der Gemeinde Arbeitsaufträge übernommen hat. KAPITEL 3 WEITERE ÜBERPRÜFUNGSTÄTIGKEITEN Art. 24 (Interne Kontrollen) 1. Die Gemeinde überprüft und bewertet in Bezug auf den Betrieb der Körperschaft die Gewährleistung der Kriterien der Leistungsfähigkeit, der Wirksamkeit und der Wirtschaftlichkeit der Verwaltungstätigkeit und in Bezug auf die Vorgangsweisen die Gewährleistung der Kriterien der Neutralität, Subsidiarität und Angemessenheit. 2. Der Gemeinderat legt für die Amtsperiode die zu überprüfenden Bereiche und Verwaltungstätigkeiten, sowie die Richtlinien für die Überprüfungstätigkeit fest. 3. Mit der Überprüfungstätigkeit kann der Südtiroler Gemeindenverband oder ein externer Sachverständiger mittels eigener Vereinbarung beauftragt werden. 4. Die Gemeinde gewährleistet weitestgehenden Zugang zu den Akten und arbeitet bei der Überprüfungstätigkeit aktiv mit. 5. Über die Überprüfungstätigkeit ist ein Bericht zu verfassen, der zusammen mit eventuellen Verbesserungsvorschlägen dem Gemeinderat zuzuleiten ist. 7. Oltre ai casi previsti dalla legge non sono eleggibili a revisore dei conti i parenti fino al quarto grado in linea ascendente o discendente o affini fino al secondo grado del sindaco ovvero di u- n'assessore, chi ha una lite pendente con il comune o le sue aziende o chi svolge incarichi di lavoro per conto del comune. CAPITOLO 3 ATTIVITÀ ULTERIORI DI VERIFICA Art. 24 (Controlli interni) 1. Il Comune verifica e valuta, in riferimento al funzionamento dell'ente, l'osservanza dei criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa e, in riferimento alle forme e modalità di intervento, l'osservanza dei criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. 2. Il consiglio comunale determina per la durata del proprio periodo amministrativo gli ambiti e le attività di amministrazione da verificare, nonché le direttive per l'attività di verifica e di valutazione. 3. Dell'attività di verifica può essere incaricato con apposita convenzione il Consorzio dei comuni per la Provincia di Bolzano ovvero un esperto esterno. 4. Il Comune assicura accesso più ampio possibile agli atti e collabora attivamente all'attività di verifica. 5. Dell'attività di verifica svolta è redatto verbale che assieme alle eventuali proposte di miglioramento è trasmesso al consiglio comunale. VIERTER ABSCHNITT ÄMTER UND PERSONAL KAPITEL 1 DER GEMEINDESEKRETÄR Art. 25 (Rechtsstellung) 1. Der Gemeindesekretär ist der ranghöchste Beamte der Gemeinde. Er wird vom Gemeinderat gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften ernannt. 2. Der Gemeindesekretär ist die alleinige Führungskraft und untersteht in dieser Eigenschaft dem Bürgermeister. SEZIONE QUARTA UFFICI E PERSONALE CAPITOLO 1 IL SEGRETARIO COMUNALE Art. 25 (Stato giuridico) 1. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune. Egli viene nominato dal consiglio comunale nel rispetto delle norme della disciplina di settore. 2. Il segretario comunale è l'unico funzionario dirigente del Comune e dipende in tale sua qualità dal sindaco.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 190 Art. 26 (Funktionen des Gemeindesekretärs) Art. 26 (Funzioni del segretario comunale) 1. Der Gemeindesekretär 1. Il segretario comunale - nimmt an den Sitzungen des Gemeinderates und des Gemeindeausschusses teil; - verfasst unter Mithilfe des von ihm dazu eingesetzten Personals die Niederschriften der Gemeinderats- und Gemeindeausschusssitzungen, die er, zusammen mit einem Mitglied des betreffenden Organs, unterzeichnet; - beurkundet mit seiner Unterschrift, zusammen mit dem Vorsitzenden des beschließenden Organs die Beschlüsse des Gemeinderates und des Gemeindeausschusses; - fungiert als oberster Vorgesetzter des Personals; - koordiniert die Ämter und die verschiedenen Dienstbereiche der Gemeinde und leitet dieselben; - führt die Maßnahmen durch, die im Rahmen der Gemeinde abzuwickeln sind; - ist für die den Beschlüssen vorangehende Verfahrensabwicklung verantwortlich, veranlasst die Veröffentlichung der Beschlüsse und deren Übermittlung an die Kontrollorgane und sorgt für die Durchführung der entsprechenden Folgemaßnahmen; - erledigt die Aufgaben, die ihm vom Bürgermeister übertragen werden; - beurkundet auf Verlangen des Bürgermeisters die Verträge und Rechtsakte, wenn die Gemeinde darin als Vertragspartei auftritt; - beglaubigt die Unterzeichnung von Privaturkunden und einseitigen Rechtsakten im Interesse der Körperschaft; - nimmt die Pflichten in allen übrigen Aufgabenbereichen wahr, die ihm vom Gesetz und den Verordnungen sowie durch die vorliegende Satzung übertragen sind, und wird folglich insbesondere tätig: - partecipa alle riunioni del consiglio comunale e della giunta municipale ; - redige i verbali delle sedute del consiglio comunale e della giunta comunale, facendosi coadiuvare da altro personale; egli firma i predetti verbali assieme ad un membro del rispettivo organo deliberante; - autentica, assieme al presidente dell'organo deliberante, le deliberazioni del consiglio e della giunta comunale ; - è il capo del personale; - coordina l'attività degli uffici e dei vari rami di servizio del comune e sovraintende ai medesimi; - cura l'attuazione dei provvedimenti da adottarsi nell'ambito del comune; - è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede per la loro pubblicazione e per l'invio agli organi di controllo e provvede ai relativi atti esecutivi; - adempie ai compiti affidatigli dal sindaco; - roga, su richiesta del sindaco, i contratti e gli atti nei quali il comune è parte contraente; - autentica la sottoscrizione nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse dell'ente; - esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi, dai regolamenti e dal presente statuto e in particolare si attiva a) beratend in Bezug auf: a) con funzioni consultive in riferimento: - die Übereinstimmung der Verwaltungstätigkeit mit den Rechtsvorschriften; - die Abfassung von fachlichen Gutachten in rechtlich-verwaltungstechnischer Hinsicht bzw. von spezifischen Rechtsgutachten und Stellungnahmen auf Anfrage der beschließenden Gremien, des Bürgermeisters, der Referenten oder einzelner Gemeinderatsmitglieder zu gemeinderelevanten Sachfragen; - alla conformità dell'azione amministrativa alle disposizioni vigenti; - alla stesura di pareri tecnici di carattere giuridico-amministrativo e rispettivamente di specifici pareri giuridici che gli possono essere, caso per caso, richiesti dagli organi deliberanti, dal sindaco, dagli assessori o da un singolo consigliere comunale in ordine a problemi di interesse e di rilevanza comunale;

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 191 - die Beteiligung an gemeindeinternen Studien- und Untersuchungskommissionen, Arbeitskreisen und ähnlichen auf Ersuchen der Verwaltung; - die Beteiligung mit Einwilligung des Bürgermeisters an externen Kommissionen und ähnlichen; b) als Zuständiger für die ordnungsgemäße Abwicklung der Verwaltungstätigkeit, in Bezug auf: - die Übermittlung der Ausschussbeschlüsse an die Fraktionssprecher, - die Entgegennahme der Einsprüche gegen Beschlüsse der Gemeindeorgane gemäß den bezüglichen Verordnungsbestimmungen; - die Entgegennahme der Rücktrittserklärungen des Bürgermeisters und der Ausschussmitglieder, der Abberufungs- und Misstrauensanträge; c) als Vorgesetzter des Gemeindepersonals in Bezug auf: - die Vorhaltung von dienstlichen Verstößen und die Unterbreitung von Vorschlägen an den Gemeindeausschuss zur Ergreifung von Disziplinarmaßnahmen; - alla partecipazione, caso per caso, e su richiesta deli'amministrazione, a gruppi di studio e di ricerche e simili istituiti all'interno dell'amministrazione; - alla partecipazione, previa autorizzazione dei sindaco, a commissioni esterne ed a simili organismi; b) in qualità di responsabile per lo svolgimento regolare dell'attività amministrativa in riferimento: - alla trasmissione ai capigruppo consiliari delle deliberazioni della giunta comunale; - alla ricezione delle opposizioni alle deliberazioni degli organi comunali secondo le relative disposizioni regolamentari; - alla ricezione delle dichiarazioni di dimissioni dei sindaco e degli assessori nonché delle proposte di revoca e di sfiducia; c) in qualità di superiore gerarchico del personale comunale in riferimento: - alla contestazione degli addebiti disciplinari presentando alla giunta comunale delle proposte in ordine ai relativi provvedimenti; d) als aktive Verwaltungsinstanz in Bezug auf: d) in qualità di organo di amministrazione attiva in riferimento: - den Vorsitz in den für die Personalaufnahmen eingesetzten Wettbewerbskommissionen; - alla presidenza di commissioni giudicatrici nei procedimenti di assunzione dei personale; - die Mitwirkung an der Überprüfung des Kassastandes zu den vorgesehenen Zeitpunkten; - alla partecipazione alle revisioni di cassa nelle scadenze stabilite; FÜNFTER ABSCHNITT FORMEN DER ZUSAMMENARBEIT Art. 27 (Zwischengemeindliche Zusammenarbeit) 1. Diese Gemeinde strebt die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden für die Errichtung neuer und den Ausbau bestehender Dienste auf übergemeindlicher Ebene an. Dazu bedienen sich die ins Einvernehmen gesetzten Gemeinden der im Kapitel VIII des D.P.Reg. vom 1.2.2005, Nr. 3/L vorgesehenen Formen zwischengemeindlicher Zusammenarbeit. Art. 28 (Weitere Formen der Zusammenarbeit) 1. Die Gemeinde fördert den Abschluss von Vereinbarungen mit der autonomen Provinz Bozen, den anderen öffentlichen örtlichen Körperschaften und Privatpersonen zur Koordinierung bestimmter Funktionen und Dienste. SEZIONE QUINTA FORME DI COLLABORAZIONE Art. 27 (Collaborazione intercomunale) 1. Questo Comune intende attuare e favorisce la collaborazione con altri comuni per la istituzione di nuovi servizi sul piano sovracomunale e per il potenziamento di quelli esistenti. A tale fine vengono utilizzati gli strumenti di collaborazione intercomunale previsti nel Capitolo VIII del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L. Art. 28 (Forme ulteriori di collaborazione) 1. Il Comune favorisce la stipula di convenzioni con la Provincia autonoma di Bolzano, con altri enti pubblici locali e soggetti privati al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 192 SECHSTER ABSCHNITT BÜRGERBETEILIGUNG KAPITEL 1 DIE BETEILIGUNG DER BÜRGER UND DER SCHUTZ IHRER RECHTE Art. 29 (Beteiligungsberechtigte) 1. Die Gemeinde verwirklicht die Bürgerbeteiligung zum Schutze der Rechte des Bürgers und zum Zwecke der guten Verwaltung im Sinne einer andauernden Beziehung mit der Bürgerschaft als Organisationsgrundlage der lokalen Verwaltung. 2. Unbeschadet der besonderen Bestimmungen über die Ausübung der bürgerlichen und politischen Rechte stehen die Rechte der Bürgerbeteiligung nach diesem Abschnitt außer den ansässigen Bürgern, auch jenen Menschen zu, die sich ständig auf dem Gemeindegebiet zu Arbeits-, Studien- und Dienstleistungszwecken aufhalten. Art. 30 (Verhältnis zwischen Gemeinde und freien Gemeinschaften und Vereinigungen) 1. Die Gemeinde fördert die vom Art. 75, Abs. 1 des D.P.Reg. vom 1.2.2005, Nr. 3/L vorgesehenen Gemeinschaften und Genossenschaften sowie jene, die zum Schutze der sprachlichen Minderheit, zum Schutze der Umwelt, zur Förderung der Jugendarbeit und zur Förderung der Chancengleichheit zwischen Mann und Frau errichtet worden sind. 2. Die Förderung besteht in der Anerkennung und Unterstützung der Gemeinschaft und in der Beteiligung derselben am Verwaltungsgeschehen der Gemeinde. 3. Bei bleibender Freiwilligkeit der Gemeinschaftsätigkeit können folgende Beteiligungsformen in Anspruch genommen werden: a) Zugang zu den Akten und Informationen, zu den Diensten und Strukturen der Gemeinde; b) Beteiligung der Gemeinschaft am Verwaltungsverfahren durch Anträge, Vorschläge, Befragungspflicht, Beanstandungsrecht bei Maßnahmen, welche die besonderen Ziele und Zwecke der Gemeinschaft betreffen; c) Die Möglichkeit der Übertragung von Gemeindefunktionen an die Gemeinschaften mittels Konvention sowie die Beteiligung der Gemeinschaft an der Verwaltung von Institutionen und die Vertretung der Gemeinschaften in Organismen und Kommissionen. SEZIONE SESTA PARTECIPAZIONE POPOLARE CAPITOLO 1 LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E LA TUTELA DEI LORO DIRITTI Art. 29 (Aventi diritto alla partecipazione) 1. Il Comune realizza la partecipazione popolare per la tutela dei diritti del cittadino e per il buon andamento dell'amministrazione, per creare e mantenere costanti rapporti con la cittadinanza. La partecipazione popolare viene considerata quale base organizzativa dell'amministrazione locale. 2. Fatte salve le norme circa l'esercizio dei diritti civili e politici, i diritti di partecipazione popolare spettano oltre che ai cittadini residenti nel Comune anche a quelle persone che frequentano il territorio comunale costantemente e stabilmente per motivi di lavoro, di studio o di servizio. Art. 30 (Rapporti fra il comune e le libere comunità ed associazioni) 1. Il Comune favorisce le libere forme associative e cooperative previste nell'art. 75, comma 1, della D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L nonché quelle costituite per la tutela delle minoranze linguistiche, dell'ambiente, per la valorizzazione del lavoro giovanile e per la pari opportunità tra uomo e donna. 2. In tale ambito il Comune riconosce e promuove le comunità e assicura la loro partecipazione alla vita del comune. 3. Fermo restando la volontarietà dell'attività delle associazioni, possono attuarsi le seguenti forme di partecipazione: a) accesso agli atti ed alle informazioni nonché ai servizi ed alle strutture del comune; b) partecipazione delle comunità al procedimento amministrativo mediante istanze, proposte, obbligo di audizione, diritto di opposizione nel caso di provvedimenti riguardanti i fini e gli scopi della rispettiva comunità; c) la possibilità di delega di funzioni comunali alle suddette comunità a mezzo di convenzione come pure la loro partecipazione all'amministrazione di istituzioni nonché la rappresentanza delle medesime in organismi e commissioni.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 193 4. Die Gemeinde gewährleistet die Unabhängigkeit, die Freiheit und die Gleichheit der Gemeinschaften. Art. 31 (Beteiligungsformen der Jugendlichen) 1. Die Gemeinde unterstützt die Anliegen der Kinder und Jugendlichen und fördert ihre aktive Beteiligung an der Gemeindepolitik. 2. Zu diesem Zweck sucht die Gemeinde die Zusammenarbeit mit bestehenden lokalen Trägern der Kinder- und Jugendarbeit. 3. Der Gemeinderat setzt für die Dauer seiner Amtsperiode einen Jugendbeirat aus (5 bis 9) Mitgliedern ein. Der Jugendbeirat muss wenigstens zur Hälfte aus schulpflichtigen Personen bzw. aus Jugendlichen unter 18 Jahren zusammengesetzt sein. Den Vorsitz hat der Bürgermeister oder der für den Bereich zuständige Gemeindereferent bzw. Gemeinderat inne. 4. Der Jugendbeirat hat beratende Funktion und unterbreitet der Gemeindeverwaltung Vorschläge und Anregungen, die darauf abzielen, die Lebensbedingungen der Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde zu verbessern. 5. Außerdem kann die Gemeinde jene Jugendliche, welche mit den geplanten Maßnahmen und Projekten unmittelbar zu tun haben, in Versammlungen und Treffen anhören und Befragungen auch mittels moderner Kommunikationsmittel durchführen. Art. 32 (Formen der Beteiligung der Senioren) 1. Die Gemeinde unterstützt die Anliegen der Senioren und fördert eine aktive Beteiligung an der Gemeindepolitik. 2. Zu diesem Zweck wird vom Gemeinderat für die Dauer der Amtsperiode ein Seniorenbeirat aus (5 bis 9) Mitgliedern eingesetzt. Der Seniorenbeirat muss wenigstens zur Hälfte aus Personen zusammengesetzt sein, die älter als 65 Jahre sind. Den Vorsitz hat der Bürgermeister oder der für den Bereich zuständige Gemeindereferent bzw. Gemeinderat inne. 3. Der Seniorenbeirat hat beratende Funktion und unterbreitet der Gemeindeverwaltung Vorschläge und Anregungen, die darauf abzielen, die Lebensbedingungen der Senioren in der Gemeinde zu verbessern. 4. Il Comune assicura l'indipendenza, la libertà ed il pari trattamento delle citate comunità. Art. 31 (Forme di partecipazione dei giovani minorenni) 1. Il Comune sostiene gli interessi dei ragazzi e giovani e promuove la loro partecipazione attiva alla politica comunale. 2. A tal fine il comune ricerca la collaborazione con gli esistenti gestori locali del servizio giovani. 3. Il consiglio comunale, per la durata del proprio periodo amministrativo, istituisce il comitato per i giovani composto da (5 a 9) membri. Almeno la metà dei componenti il comitato per i giovani sono persone soggette all'obbligo scolastico ovvero persone con meno di 18 anni d'età. Il comitato è presieduto dal sindaco o dall'assessore o dal consigliere comunale competente per la materia. 4. Il comitato per i giovani ha funzioni consultive e sottopone all'amministrazione comunale delle proposte e dei suggerimenti orientati a migliorare, in questo comune, le condizioni di vita dei ragazzi e giovani. 5. Il comune può altresì consultare i giovani in ordine a provvedimenti programmati e progetti, che li riguardano direttamente, in riunioni ed incontri, ed effettuare degli indagini anche mediante moderni mezzi di comunicazione. Art. 32 (Forme di partecipazione degli anziani) 1. Il Comune sostiene gli interessi degli anziani e promuove la loro partecipazione attiva alla politica comunale. 2. Il consiglio comunale, per la durata del proprio periodo amministrativo, istituisce il comitato per gli anziani composto da (5 a 9) membri. Almeno la metà dei componenti il comitato per gli anziani sono persone con più di 65 anni di età. Il comitato è presieduto dal sindaco o dall'assessore o dal consigliere comunale, competente per la materia. 3. Il comitato per gli anziani ha funzioni consultive e sottopone all'amministrazione comunale delle proposte e dei suggerimenti orientati a migliorare, in questo comune, le condizioni di vita degli anziani.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 194 Art. 33 Bürgerversammlungen 1. Einmal im Jahr wird eine Bürgerversammlung einberufen, bei welcher der Gemeindeausschuss zu Verwaltungstätigkeiten berichtet. Die Bürgerversammlung muss in jedem Fall vor der Genehmigung des Bauleitplanes oder des überarbeiteten Bauleitplanes stattfinden. Art. 34 (Die direkte Bürgerbeteiligung) 1. Der Bürger, einzeln oder zusammen mit anderen, kann, unabhängig von seinen Rechten auf Information, Aktenzugang und Verfahrensbeteiligung, Anträge und Vorschläge für die Verwaltung einbringen, die auch zusammengeschlossen innerhalb von 30 Tagen dem zuständigen Organ zur Kenntnis gebracht werden müssen; er hat auch das Recht, schriftliche Anfragen an den Bürgermeister zu richten und innerhalb von 30 Tagen eine schriftliche Antwort zu erhalten oder mündlich direkt angehört zu werden. Art. 35 (Innovative Formen der Bürgerbeteiligung) 1. Die Gemeinde richtet auf der eigenen Homepage ein Bürgerforum ein, wo interessierte Bürger formlos Vorschläge und Anregungen einbringen können. 2. Gemeinderat und Gemeindeausschuss können informelle Gruppen, Komitees und Bürgervereinigungen anhören. Art. 33 (Assemblee dei cittadini) 1. Una volta all'anno viene convocata l'assemblea dei cittadini, durante la quale la giunta comunale riferisce sull'attività amministrativa. In ogni caso l'assemblea dei cittadini deve tenersi prima dell'approvazione del piano urbanistico o del rielaborato piano urbanistico. Art. 34 (La partecipazione diretta dei cittadini) 1. Il cittadino, singolo od associato, indipendentemente dai suoi diritti di informazione, di accesso agli atti e documenti e di partecipazione ai procedimenti, può proporre istanze e proposte per l'amministrazione, le quali, anche riunite, devono essere portate a conoscenza dell'organo competente; il cittadino, singolo od associato ha inoltre il diritto di rivolgere interrogazioni scritte al sindaco e di ricevere la risposta scritta ovvero di essere sentito entro 30 giorni. Art. 35 (Forme innovative di partecipazione dei cittadini) 1. Il comune istituisce sulla propria pagina internet il forum cittadino. Il cittadino interessato può inviare proposte e suggerimenti senza vincoli di forma. 2. Il consiglio e la giunta comunale possono sentire gruppi informali, comitati e associazioni di cittadini. KAPITEL 2 DIE VOLKSBEFRAGUNG Art. 36 (Die Volksbefragung) 1. Es können Volksbefragungen mit beratendem Charakter durchgeführt werden. 2. Der Gemeinderat kann in Bezug auf die eigenen Zuständigkeiten mit einer Zwei- Drittelmehrheit der zugewiesenen Mitglieder eine Volksbefragung veranlassen. 3. Die Bürger selbst können die Volksbefragung mit einem Antrag, der von wenigstens 10% der in den Wählerlisten eingetragenen Wähler zu unterzeichnen ist, veranlassen. 4. Die Volksbefragung muss aufgrund von einer oder mehreren klaren und eindeutig formulierten CAPITOLO 2 REFERENDUM Art. 36 (Il referendum popolare) 1. Possono aver luogo referendum popolare a- venti carattere consultivo. 2. Sulle materie rientranti nella propria competenza il consiglio comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può disporre il referendum popolare. 3. Il referendum può essere richiesto anche dai cittadini mediante istanza firmata da un numero pari ad almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comune. 4. Il referendum deve avvenire sulla base di uno o di più quesiti, formulati in modo chiaro ed inequi-

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 195 Fragen erfolgen und darf nur Akte von allgemeinem Interesse betreffen, unter Ausschluss von vocabile, e può riguardare solo provvedimenti di interesse generale, ad esclusione di a) Angelegenheiten, die nicht in die örtliche Zuständigkeit fallen; a) materie non rientranti nella competenza dell'amministrazione locale; b) Fragen, welche die Sprachgruppen betreffen; b) quesiti riguardanti i gruppi linguistici; c) Religionsfragen; c) questioni di natura religiosa; d) Wahl- und Personalangelegenheiten; d) questioni elettorali e del personale comunale; e) Fragen, die in den letzten fünf Jahren bereits Gegenstand von Volksbefragungen waren; e) argomenti che negli ultimi cinque anni hanno formato oggetto di referendum popolari; f) Angelegenheiten, die das Rechnungs- und Steuerwesen der Gemeinde betreffen; f) questioni riguardanti la contabilità ed il sistema tributario dei comune; g) Fragen, die soziale Randgruppen betreffen; g) questioni riguardanti comunità marginali; h) Fragen, die ausgeschriebene Projekte betreffen. h) questioni riguardanti progetti banditi. 5. Zulassung - Der vom Promotionskomitee oder von einem Zehntel der vorgeschriebenen Anzahl an Unterzeichnern vor der Unterschriftensammlung vorgelegte Antrag wird von einer Fachkommission, bestehend aus drei Mitgliedern auf seine Zulässigkeit überprüft und begutachtet. Der Gemeinderat entscheidet, nach Kenntnisnahme des Gutachtens der Fachkommission, über die Zulassung. 6. Bei Zulassung der Volksbefragung auf Bürgerinitiative sowie bei entsprechender Veranlassung von Seiten des Gemeinderates setzt der Bürgermeister die Befragung innerhalb von 60 Tagen, nicht aber zeitgleich mit anderen Wahlabstimmungen, fest. Zwecks Zusammenlegung mehrerer Volksbefragungen in einem Jahr kann vom obgenannten Termin abgesehen werden. Die Kundmachung der Volksbefragung muss die genauen Fragen, den Ort und die Zeit der Abstimmung enthalten. Der Vorgang der Information, der Wahlwerbung und der Abstimmung selbst, insbesondere der Aufstellung der Wählerlisten, der Einrichtung der Wahlsprengel und der Einsetzung der Wahlkommissionen, sowie weitere Verfahrensmodalitäten werden mit eigener Gemeindeverordnung geregelt. 7. Wahlberechtigt sind alle Bürger, die am Abstimmungstag das 16. Lebensjahr erreicht haben. 8. Für die Gültigkeit der Volksbefragung muss sich die Mehrheit der Wahlberechtigten daran beteiligen und die Befragung hat einen positiven Ausgang bei einer Stimmenmehrheit von 50% der gültigen Stimmen. 9. Die Volksbefragung kann von mehreren Gemeinden nach Abstimmung der jeweiligen Ordnungen gemeinsam durchgeführt werden. 5. Ammissione - Prima della raccolta delle firme l'ammissibilità dell'istanza sottoposta dal comitato promotore o da un decimo del numero prescritto di firmatari al comune viene esaminata e valutata da una commissione di esperti di tre membri. Il consiglio comunale, dopo aver preso conoscenza del parere della commissione di esperti, decide sull'ammissibilità. 6. Nel caso di ammissione dei referendum su iniziativa popolare come pure nel caso che il referendum stesso venga disposto dal consiglio comunale, il sindaco, entro 60 giorni, indice il referendum stesso; esso non può coincidere con altre consultazioni elettorali. Ai fini della riunione di più referendum da effettuarsi in un anno può derogarsi dal sopraindicato termine. L'avviso di convocazione di referendum deve contenere i quesiti precisamente formulati, il luogo e l'orario della votazione. Le modalità di informazione, la propaganda elettorale, le norme regolanti la votazione ed in modo particolare la formazione delle liste elettorali, la istituzione delle sezioni elettorali e la costituzione delle commissioni elettorali nonché le ulteriori modalità procedurali formeranno oggetto di un apposito regolamento comunale. 7. L'elettorato attivo spetta a tutti i cittadini, che al giorno della votazione hanno raggiunto sedici anni di età. 8. Il referendum è valido quando vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto ed il referendum si intende approvato se ottiene il 50% dei voti validi. 9. Il referendum popolare può essere effettuato in comune da più amministrazioni comunali previo concordamento delle rispettive modalità.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 196 KAPITEL 3 DIE INFORMATION Art. 37 (Das Informationsrecht) 1. Zwecks Beteiligung an der Verwaltung und am Verwaltungsverfahren betreffend Maßnahmen, die sich auf subjektive Rechtssituationen auswirken, sowie zwecks Wahrung der Transparenz gewährleistet die Gemeinde die größtmögliche und zeitgerechte Information durch die verantwortlichen Dienststellen, durch geeignete Mittel der Veröffentlichung und der direkten Mitteilung gemäß den einschlägigen Vorschriften. Zur Information gehört auf jeden Fall die Aufklärung über den Verwaltungsvorgang und über die Dienstleistung und -nutzung, über die Fristen der Abwicklung, über die verantwortlichen Dienststellen, über die Form der Beteiligung der Betroffenen, über den Zugang derselben zu den Akten, zur Beratung und zum Beistand sowie über die Vorlage und Annahme von Beschwerden. 2. Zum Informationsrecht gehört auch die Vermittlung der gemeindeeigenen Informationen an die interessierten und betroffenen Bürger durch die Beratung, durch die Zurverfügungstellung der eigenen Strukturen und Dienste an Körperschaften, Volontariatsorganisationen und Gemeinschaften. 3. Die grundlegenden Akte der Gemeinde und insbesondere die Verordnungen, die allgemeinen Planungs- und Programmierungsakte, der Haushaltsvoranschlag und die Abschlussrechnung, die allgemeinen Programme der öffentlichen Arbeiten und die Regelung der öffentlichen Dienste müssen Gegenstand einer besonders breiten und eingehenden Information sein. 4. Eingehendere Formen der Information gewährleisten die Transparenz der Akte betreffend die Aufnahme von Personal, die Erteilung von Konzessionen und Beiträgen sowie die Verträge im allgemeinen. Art. 38 (Das Aktenzugangsrecht) 1. Alle Verwaltungsakte sind öffentlich mit Ausnahme der vom Gesetz als vertraulich erklärten und jener die laut Gemeindeverordnung durch Verfügung des Bürgermeisters zeitweilig nicht ausgehändigt werden dürfen. 2. Die Verordnung regelt auch das jedem Bürger und den Gemeinschaften zustehende Recht auf CAPITOLO 3 L'INFORMAZIONE Art. 37 (Il diritto di informazione) 1. Ai fini della partecipazione all'amministrazione ed alla formazione di atti amministrativi incidenti su posizioni giuridiche soggettive e per assicurare la trasparenza nell'amministrazione comunale il comune garantisce la maggiore possibile e tempestiva informazione per il tramite dei propri uffici responsabili e mediante adeguati mezzi di pubblicazione e di diretta comunicazione e notifica secondo le vigenti disposizioni di settore. Costituisce comunque parte dell'informazione quella relativa ai particolari del singolo procedimento, alle modalità dell'espletamento dei servizi ed alla loro fruizione, ai termini entro i quali i singoli procedimenti saranno svolti, agli uffici responsabili in ordine ai medesimi, alle forme di partecipazione degli interessati agli stessi, al loro diritto di accesso agli atti del procedimento, alla consulenza ed assistenza nonché infine alla presentazione ed all'accettazione di ricorsi. 2. Il diritto di informazione include anche la trasmissione ai cittadini interessati delle informazioni in possesso del comune mediante la consulenza, a mezzo della messa a disposizione delle proprie strutture e servizi ad enti, associazioni di volontariato ed a comunità. 3. Dovranno formare oggetto di una informazione particolarmente vasta e dettagliata gli atti fondamentali del comune ed in modo particolare i regolamenti, gli atti generali di pianificazione e di programmazione, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, i programmi generali dei lavori pubblici e la regolamentazione dei pubblici servizi. 4. Forme di specifica e particolareggiata informazione sono attuate per assicurare la trasparenza degli atti relativi alla assunzione di personale, al rilascio di concessioni e contributi e dei contratti in generale. Art. 38 (Il diritto di accesso agli atti ed ai documenti) 1. Tutti gli atti amministrativi sono pubblici ad eccezione di quelli dichiarati riservati dalla legge e di quelli che, ai sensi dei regolamento comunale, con provvedimento dei sindaco, vengono dichiarati di temporanea riservatezza. 2. Il regolamento disciplina inoltre il diritto spettante ad ogni cittadino ed alle comunità alla gra-

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 197 unentgeltliche Einsicht und Prüfung der Akte sowie auf Ausstellung von Abschriften nach vorheriger Bezahlung der reinen Ausfertigungskosten. Art. 39 (Beteiligung am Verwaltungsverfahren mit Auswirkung auf subjektive Rechtspositionen) 1. Die Bürger und die Gemeinschaften, auf deren Rechtsposition oder Gemeinschaftsziele und Zwecke sich eine Verwaltungsmaßnahme auswirkt, haben gemäß den einschlägigen Vorschriften über das Verwaltungsverfahren und die Transparenz das Recht, sich am bezüglichen Verwaltungsverfahren zu beteiligen. tuita visione ed esame degli atti nonché al rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione. Art. 39 (Partecipazione ai procedimenti aventi incidenza su posizioni di diritto soggettivo) 1. I cittadini e le comunità, sulle cui posizioni di diritto soggettivo o rispettivamente scopi sociali incide un procedimento amministrativo, secondo le vigenti disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di trasparenza hanno diritto di partecipare al procedimento stesso. SIEBTER ABSCHNITT DEZENTRALISIERUNG Art. 40 (Denzentralisierung) 1. Um den Bürgern die bessere Nutzung der von der Gemeinde angebotenen Dienste zu gewährleisten und um durch räumliche Abgrenzung die Ausübung der Funktionen möglichst rationell und wirksam zu gestalten, verfügt der Gemeinderat mit eigener Verordnung, welche Dienste zu dezentralisieren sind. Die genannte Verordnung regelt auch die Organisation und die Tätigkeit der bezüglichen Einrichtungen. ACHTER ABSCHNITT Art. 41 (Übergangsbestimmung) 1. Die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 8 vom 08.04.2014 vorgenommenen Änderungen des Artikels 15 Absatz 1 dieser Satzung betreffend die Anzahl der Mitglieder des Gemeindeausschusses finden ab der ersten Neuwahl des Gemeinderates nach In-Kraft-Treten des genannten Gemeinderatsbeschlusses Anwendung. Bis zur Neuwahl wird weiterhin der durch den genannten Gemeinderatsbeschluss geänderte Artikel 15 Absatz 1 angewandt. 2. Die im Artikel 6 dieser Satzung enthaltenen Bestimmungen über die Chancengleichheit finden bis zur ersten Neuwahl des Gemeinderates Anwendung, welche nach In-Kraft-Treten des Gemeinderatsbeschlusses Nr. 8 vom 08.04.2014 stattfinden werden, und sind dann abgeschafft. SEZIONE SETTIMA DECENTRAMENTO Art. 40 (Decentramento) 1. Al fine di assicurare la migliore fruibilità dei servizi svolti dal comune nonché l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali che assicurino la massima funzionalità ed efficienza, il consiglio comunale provvede all'individuazione, nel regolamento di organizzazione, delle attività da decentrare sul proprio territorio. Con lo stesso regolamento sono stabiliti i principi concernenti l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture per lo svolgimento delle attività decentrate. SEZIONE OTTAVA Art. 41 (Norma transitoria) 1. Le modifiche apportate con la deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 08/04/2014 all'articolo 15 comma 1 del presente statuto relativo al numero dei componenti la Giunta comunale trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo del consiglio comunale successivo all'entrata in vigore di detta deliberazione. Fino a tale rinnovo continua a trovare applicazione l'articolo 15 comma 1 modificato dalla menzionata deliberazione consiliare. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 di questo statuto riguardante la rappresentanza dei sessi si applicano fino al primo rinnovo del consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della deliberazione consigliare n. 8 del 08/04/2014 e da tale momento sono abrogate.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 198 Art. 42 (Aufhebung) 1. Mit Inkrafttreten dieser Satzung gilt die vorhergehende sowie alle übrigen mit dieser Satzung in Widerspruch stehenden Bestimmungen als aufgehoben. Art. 42 (Abrogazione) 1. Con l'entrata in vigore del presente statuto è abrogato quello precedente nonché tutte le disposizioni in contrasto con il presente statuto.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 199 91384 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 28 marzo 2014, n. 436 Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7. LA GIUNTA PROVINCIALE Omissis a voti unanimi, espressi in forma di legge, delibera 1. di apportare al bilancio 2014 e pluriennale 2014-2016 e al corrispondente documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, le variazioni riportate negli allegati prospetti A) e B) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di dare atto che, ai sensi dell Allegato 1) della deliberazione n. 492 del 12 marzo 2010, in conseguenza delle variazioni di cui al punto 1) è disposta altresì anche la relativa variazione del programma di gestione nonché la variazione ai relativi budget assegnati ai dirigenti; 3. di dare atto che il presente provvedimento e gli allegati prospetti A) e B) saranno pubblicati per notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA UGO ROSSI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 Allegato parte integrante Allegato A) 200 VARIAZIONI DI STANZIAMENTO PER MAGGIORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE (ai sensi art. 15 comma 1 bis della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25) VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE (importi in euro) U.P.B. UNITA' PREVISIONALE DI BASE VARIAZIONE 2014 VARIAZIONE 2015 VARIAZIONE 2016 NOTE ENTRATE 1.4.010 RIMBORSO DI CREDITI +75.000.000,00 - - TOTALE VARIAZIONI +75.000.000,00 +0,00 +0,00 USCITE 61.12.215 (modifica di dizione) FONDI PER L'ACCESSO AL CREDITO DA PARTE DELLE IMPRESE +75.000.000,00 TOTALE VARIAZIONI +75.000.000,00 +0,00 +0,00 VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO (importi in euro) U.P.B. CAPITOLO OGGETTO DELLE PREVISIONI VARIAZIONE 2014 VARIAZIONE 2015 VARIAZIONE 2016 NOTE ENTRATE 1.4.010 141600 ENTRATE DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE +75.000.000,00 - - Vedi uscite 612885 TOTALE VARIAZIONI +75.000.000,00 +0,00 +0,00 USCITE 61.12.215 612885 (di nuova istituzione) FONDO STRATEGICO DEL TRENTINO-ALTO ADIGE (FSTAA) (Leggi istitutive: LR 13/12/2012 n. 8, art.1, c.3; LP 27/12/2012 n.25, art.15;) +75.000.000,00 S118 - SERV. SISTEMA FINANZIARIO PUBBLICO PROV.LE Tit.02 - Sez. 16 - Cat. 14 - Cod.Mecc.2.1.264.3.1032 - Cod. Siope 2.05.02.2523 Vedi entrate 141600 TOTALE VARIAZIONI +75.000.000,00 +0,00 +0,00 Pag. 1 di 1 All. 001 - COPIA USO INTERNO - Riferimento: 2014-S016-00050

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 Allegato parte integrante Allegato B) 201 VARIAZIONI NELLE PARTITE DI GIRO (ai sensi art. 27 comma 2 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7) VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE VARIAZIONE 2014 VARIAZIONE 2015 (importi in euro) VARIAZIONE 2016 PARTITE DI GIRO +148.000,00 USCITE VARIAZIONE 2014 VARIAZIONE 2015 VARIAZIONE 2016 PARTITE DI GIRO +148.000,00 VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO CAPITOLO OGGETTO DELLE PREVISIONI VARIAZIONE 2014 VARIAZIONE 2015 (importi in euro) VARIAZIONE 2016 note (modifica dizione) ENTRATE 693540 RIMBORSO DELLO STATO PER SPESE ANTICIPATE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DEI RICHIEDENTI LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE +148.000,00 +0,00 +0,00 TOTALE VARIAZIONI +148.000,00 +0,00 +0,00 (modifica dizione) USCITE 993540 ANTICIPAZIONE DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI RICHIEDENTI LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE +148.000,00 +0,00 +0,00 TOTALE VARIAZIONI +148.000,00 +0,00 +0,00 MOTIVO DELLA VARIAZIONE: Si rende necessario aumentare gli stanziamenti dei capitoli 693540 e 993540 per dare attuazione alla Convenzione per la messa a dispozione di posti straordinari per la prima accoglienza dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio, su richiesta del Ministero dell'interno (Nota 19/03/2014 prot.n. 2704). Pag. 1 di 1 All. 002 - - Riferimento: 2014-S016-00050

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 202 91457 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 9 maggio 2014, n. 688 Legge provinciale n. 4 del 3 marzo 2010 e s.m. - Articolo 15 (Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti) - Domanda di data 27 settembre 2013, relativa alla I variante al progetto di riqualificazione insediativa con demolizione e ricostruzione dell'edificio contraddistinto dalla p.ed. 1234 in C.C. Arco - Comune di Arco - richiedente Industria Vinicola San Nazaro s.r.l. (legale rappresentante Denti Giuseppina), già approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2304 del 26.10.2012 - ACCOGLIMENTO CONDIZIONA- TO. Prot. n. 114/14cdz Il Relatore comunica: Al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia di Trento è stata presentata la domanda di data 27 settembre 2013, ricevuta in data 4 ottobre 2013 con prot. n. 538318/18.3, relativa alla I variante al progetto, già assentito ai sensi dell articolo 15 della l.p. n. 4 del 2010 con la deliberazione di Giunta provinciale n. 2304 del 26 ottobre 2012, avente oggetto la riqualificazione insediativa mediante demolizione e ricostruzione dell edificio contraddistinto dalla p.ed. 1234 in C.C. Arco, a firma della società Industria Vinicola San Nazaro s.r.l., proprietaria dell immobile, nella persona della Signora Denti Giuseppina, legale rappresentante della società, avente sede legale a Rubiera (RE), e del progettista, arch. Roberto Bresciani, accompagnata dagli elaborati progettuali, datati settembre 2013 (elaborati cartografici costituiti da n. 30 tavole e relazione tecnico descrittiva e dichiarazione sul superamento delle barriere architettoniche). La deliberazione di Giunta provinciale n. 1531 di data 25 giugno 2010 attuativa dell articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010, prevede che nel caso di varianti ai progetti approvati ai sensi dell articolo 15 in parola, la relativa approvazione è soggetta all intero procedimento di approvazione prevista dal citato articolo, fatte salve le varianti in corso d opera di cui all articolo 107 della legge provinciale n. 1 del 2008. Il progetto di variante indicato in oggetto non rientra nell ipotesi di variante in corso d opera di cui all articolo 107 della l.p. n. 1 del 2008 in quanto prevede una serie di modifiche, sia interne che esterne all edificio, che per sé stesse si presentano idonee a incidere in misura rilevante sulla originaria qualità architettonica e compatibilità paesaggistica del progetto approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2304 del 26 ottobre 2012. Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, ricevuta la pratica in oggetto, ha trasmesso, con nota di data 7 ottobre 2013 prot. n. S013/2013/542208/18.3 al Comune di Arco, ai sensi di quanto previsto dai commi 8, 9 e 10 dell articolo 15 in esame, la citata domanda, assieme alla correlata progettazione inerente l intervento da realizzarsi sulla p.ed. 1234 in C.C. Arco, al fine di provvedere ai successivi adempimenti di competenza. La Commissione Edilizia Comunale (C.E.C.) ha visionato il progetto nella seduta di data 12 dicembre 2013 accertando la conformità urbanistica dello stesso. La Commissione Urbanistica Territorio Ambiente del Comune di Arco, nella seduta n. 1/2014 di data 13 gennaio 2014, ha espresso il proprio parere consultivo negativo, in quanto risultano 2 voti favorevoli e 3 astenuti. Il Consiglio comunale di Arco, con propria deliberazione n. 8 di data 21 gennaio 2014, ha comunque approvato la proposta progettuale relativa alla I variante al progetto di demolizione e ricostruzione con ampliamento di edificio esistente, di cui alla p.ed. 1234 in C.C. Arco - sita in località San Giorgio - esprimendo il proprio parere favorevole, ai sensi dell articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010. Il Comune di Arco ha quindi trasmesso, ai sensi del comma 10 dell articolo 15 della l.p. 4/2010, con propria nota di data 20 febbraio 2014, prot. n. 4622, al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, copia conforme della suddetta deliberazione consiliare n. 8/2014, esecutiva dal giorno 4 febbraio 2014.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 203 Ai sensi del comma 9 dell articolo 15 della l.p. n. 4 del 2010 e s.m., la struttura provinciale competente provvede alla cura dell istruttoria finalizzata all esame paesaggistico-architettonico e quindi alla pronuncia, anche in deroga alle norme vigenti, per il rilascio dell autorizzazione paesaggistica, ove ne ricorrano i presupposti, verificando l adeguatezza dell intervento proposto con le finalità della riqualificazione insediativa. Il Servizio provinciale Urbanistica e tutela del paesaggio si può avvalere, a richiesta del Dirigente, ai soli fini della valutazione di cui al comma 9 dell art. 15 della l.p. n. 4/2010 e s.m., del Nucleo di Valutazione delle varianti al PRG, costituito con determinazione del Dirigente generale del Dipartimento Urbanistica e Ambiente, n. 35 di data 15 aprile 2008, rinnovato nella sua costituzione con la determinazione del Dirigente generale del Dipartimento Urbanistica e Ambiente, n. 1 di data 12 gennaio 2010, ed allo stato in fase di rinnovo. Nelle more della ricostituzione del suddetto nucleo nella sua piena composizione, le relative funzioni sono assicurate dalla struttura, su richiesta dal Dirigente del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio; a tal fine, in data 3 marzo 2014 la struttura ha effettuato l esame paesaggistico-architettonico della proposta progettuale relativa alla I variante al progetto di demolizione e ricostruzione con ampliamento di edificio esistente, di cui alla p.ed. 1234 in C.C. Arco - località San Giorgio - della richiedente società Industria Vinicola San Nazaro s.r.l., proprietaria dell immobile, datata settembre 2013, valutando favorevolmente l intervento, alla condizione che il progetto sia conforme alle disposizioni dettate dalla legge provinciale n. 16 del 2005. Ai sensi del comma 13 dell articolo 15 l.p. 4/2010 e s.m., le deliberazioni della Giunta provinciale relative agli incrementi volumetrici ed alle agevolazioni, previsti dal medesimo articolo 15, sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e costituiscono, se occorre, variante ai piani regolatori generali con riferimento ai progetti assentiti. Appurata la coerenza della proposta progettuale di I variante in oggetto con le finalità di riqualificazione previste dall articolo 15 della l.p. 4/2010, il Relatore propone alla Giunta provinciale di accogliere la domanda in esame. Tutto ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - udito il Relatore; - visti gli atti citati in premessa; - visto l articolo 15, Misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4 e s.m.; - visti gli articoli 86 e 107 della legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1 e s.m.; - vista la legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16 e s.m., recante Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 di data 25 giugno 2010 e s.m., in ultimo dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2712 di data 20 dicembre 2013; - a voti unanimi, legalmente espressi, delibera 1) di accogliere, per i motivi evidenziati in premessa, la domanda di data 27 settembre 2013, ricevuta in data 4 ottobre 2013 con prot. n. 538318/18.3, relativa alla I variante al progetto, già assentito ai sensi dell articolo 15 della l.p. n. 4 del 2010 con la deliberazione di Giunta provinciale n. 2304 del 26 ottobre 2012, avente oggetto la riqualificazione insediativa mediante demolizione e ricostruzione dell edificio contraddistinto dalla p.ed. 1234 in C.C. Arco, a firma della società Industria Vinicola San Nazaro s.r.l., proprietaria dell immobile, nella persona della Signora Denti Giuseppina, legale rappresentante della società, avente sede legale a Rubiera (RE), e del progettista, arch. Roberto Bresciani, accompagnata dagli elaborati progettuali, datati settembre 2013 (elaborati cartografici costituiti da n. 30 tavole e relazione tecnico descrittiva e dichiarazione sul superamento delle barriere architettoniche). L accoglimento della domanda è stato determinato dal parere favorevole della struttura provinciale competente, subordinatamente alla condizione che il progetto sia conforme alle disposizioni dettate dalla legge provinciale n. 16 del 2005 e s.m.;

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 204 2) di provvedere alla pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell articolo 15, comma 13, della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4; 3) di comunicare alla richiedente, società Industria Vinicola San Nazaro s.r.l., nonché al Comune di Arco l esito della presente decisione. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA UGO ROSSI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 205 91448 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 9 maggio 2014, n. 705 Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 - articolo 9 - Proroga dell'efficacia della valutazione positiva di impatto ambientale del progetto "Impianto idroelettrico sul torrente Maso di Calamento", nel Comune di Telve, disposta con deliberazione di Giunta provinciale n. 1048 di data 8 maggio 2009. omissis omissis LA GIUNTA PROVINCIALE - ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge, delibera 1) di prorogare per ulteriori tre anni, fino all 8 maggio 2017, per le motivazioni di cui in premessa ed in conformità al parere del Comitato provinciale per l ambiente espresso nel verbale di deliberazione n. 11/2014 di data 17 aprile 2014, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l efficacia della compatibilità ambientale del progetto Impianto idroelettrico sul torrente Maso di Calamento, nel Comune di Telve, disposta con deliberazione della Giunta provinciale n. 1048 di data 8 maggio 2009, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal medesimo provvedimento, come modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2418 di data 22 novembre 2013, nonché della seguente ulteriore prescrizione: - ad integrazione di quanto disposto dall articolo 4, comma 3, del disciplinare di concessione allegato alla determinazione del Servizio utilizzazione delle acque pubbliche n. 62 di data 19 aprile 2012, il piano di monitoraggio delle portate fluenti in alveo dovrà essere integrato con indagini afferenti al comparto biotico ed ecomorfologico da concordare con l Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente. Il piano deve essere presentato all Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente, e per conoscenza al Servizio Valutazione ambientale, entro tre mesi dal rilascio della proroga (Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente); 2) di disporre che copia integrale della presente deliberazione sia trasmessa società Maso Energia s.r.l., proponente dell opera, nonché ai servizi provinciali e alle Amministrazioni pubbliche interessate; 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. Ai sensi di quanto disposto dall articolo 7 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta provinciale da parte degli interessati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso ricorso alla competente autorità giurisdizionale. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA UGO ROSSI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 206 91449 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 9 maggio 2014, n. 706 Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 - articolo 9 - Proroga dell'efficacia della valutazione positiva di impatto ambientale del progetto "Impianto idroelettrico sul torrente Maso di Spinelle" nei Comuni di Telve e Scurelle, disposta con deliberazione di Giunta provinciale n. 1133 di data 15 maggio 2009. omissis omissis LA GIUNTA PROVINCIALE - ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge, delibera 1) di prorogare per ulteriori tre anni, fino al 15 maggio 2017, per le motivazioni di cui in premessa ed in conformità al parere del Comitato provinciale per l ambiente espresso nel verbale di deliberazione n. 12/2014 di data 17 aprile 2014, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l efficacia della compatibilità ambientale del progetto Impianto idroelettrico sul torrente Maso di Spinelle nei Comuni di Telve e Scurelle, disposta con deliberazione della Giunta provinciale n. 1133 del 15 maggio 2009, come successivamente modificata con deliberazioni della Giunta provinciale n. 2727 del 3 dicembre 2010 e n. 2419 del 22 novembre 2013, nonché della seguente ulteriore prescrizione: - ad integrazione di quanto disposto dall articolo 4, comma 3, del disciplinare di concessione allegato alla determinazione del Servizio utilizzazione delle acque pubbliche n. 63 di data 19 aprile 2012, il piano di monitoraggio delle portate fluenti in alveo dovrà essere integrato con indagini afferenti al comparto biotico ed ecomorfologico da concordare con l Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente. Il piano deve essere presentato all Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente, e per conoscenza al Servizio Valutazione ambientale, entro tre mesi dal rilascio della proroga (Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente); 2) di disporre che copia integrale della presente deliberazione sia trasmessa società Maso Energia s.r.l., proponente dell opera, nonché ai servizi provinciali e alle Amministrazioni pubbliche interessate; 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. Ai sensi di quanto disposto dall articolo 7 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta provinciale da parte degli interessati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso ricorso alla competente autorità giurisdizionale. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA UGO ROSSI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 207 91450 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 9 maggio 2014, n. 707 Artt. 66 e 67-bis T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. - Localizzazione nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti dell'impianto di stoccaggio di rifiuti urbani della ditta F.lli Bonora Srl, nel Comune di Arco. omissis omissis LA GIUNTA PROVINCIALE - ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge, delibera 1) di approvare, ai sensi degli artt. 66 e 67-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell ambiente dagli inquinamenti, la localizzazione nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti dell impianto di stoccaggio di rifiuti urbani della ditta F.lli Bonora srl, nell ambito dello stabilimento sito in via Ovo n. 38 nel Comune di Arco, sull area costituita da parte della p.ed. 1164 C.C. Romarzollo, come individuata nella planimetria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; (Omissis) 2) di dare atto che la localizzazione di cui al punto 1) è stata approvata tenuto conto del rapporto ambientale predisposto ai sensi dell art. 4 del d.p.p. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.; 3) di evidenziare che ai fini del rilascio dell autorizzazione alla gestione dei rifiuti il progetto dovrà essere integrato e dettagliato in relazione ai seguenti aspetti, come specificato nelle premesse: impatto acustico, limitazione delle emissioni odorigene, osservanza della normativa in materia di protezione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici; 4) di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta F.lli Bonora srl, all Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, all Agenzia per la depurazione, all Azienda provinciale per i servizi sanitari e al Comune di Arco; 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, nonché la pubblicazione sul sito internet provinciale ai sensi dell art. 6 del d.p.p. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.; 6) di informare, ai sensi dell art. 6, comma 3, del d.p.p. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., che la documentazione relativa al presente provvedimento è consultabile presso il Servizio Valutazione ambientale, con sede a Trento, via Romagnosi 11/A. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA UGO ROSSI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 208 91451 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 9 maggio 2014, n. 708 L.P. 29 agosto 1988, n. 28 - Progetto definitivo "Ampliamento stabilimento Glacier Vandervell I- taly, linea produttiva galvanica loc. Gardolo di Trento", nel Comune di Trento, proposto dalla ditta Glacier Vandervell Italy Srl - Valutazione favorevole con prescrizioni. omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis - ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge, delibera 1) di esprimere, per i motivi di cui in premessa, valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto definitivo denominato Ampliamento stabilimento Glacier Vandervell Italy, linea produttiva galvanica loc. Gardolo di Trento, nel Comune di Trento, proposto dalla ditta Glacier Vandervell Italy Srl, in conformità al parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comitato provinciale per l ambiente nel verbale di deliberazione n. 8/2014 di data 16 aprile 2014, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2) di subordinare la valutazione positiva in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di cui al punto 1) all ottemperanza delle seguenti prescrizioni, oltre a quelle contenute nell autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento del Settore Gestione ambientale dell Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente n. 82 di data 5 marzo 2014: 1. (Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente; Agenzia per la depurazione - Ufficio ciclo dei rifiuti e bonifiche siti contaminati; Comune di Trento) - Entro il 31 dicembre 2014 la ditta deve presentare all Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente, all Agenzia per la depurazione - Ufficio ciclo dei rifiuti e bonifiche siti contaminati e al Comune di Trento una relazione che contenga: - i risultati di tutte le campagne di analisi effettuate, per ogni singolo pozzo; - le valutazioni circa la necessità o meno di prevedere una nuova tecnologia di bonifica da associare alla tecnica del Pump&treat per un abbattimento ulteriore delle sostanze inquinanti presenti a garanzia di riuscire a bonificare definitivamente l area entro il termine di dieci anni stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1288 del 22 giugno 2007 di approvazione del progetto definitivo di bonifica; - un termine temporale per l installazione di un sistema di registrazione dati nel misuratore di portata presente in ingresso dei filtri a carboni attivi; - una verifica, secondo quanto indicato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 133 del 3 febbraio 2012, delle metodiche di campionamento e analisi utilizzate nelle campagne di monitoraggio; 3) di stabilire, ai sensi dell art. 9, comma 1, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, che l efficacia della valutazione positiva di impatto ambientale abbia durata quinquennale; 4) di disporre che copia integrale della presente deliberazione sia trasmessa alla ditta Glacier Vandervell Italy Srl, proponente dell opera, inoltre ai servizi provinciali e alle Amministrazioni coinvolte nell istruttoria;

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 209 5) di demandare, ai sensi dell art. 11, comma 6, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, alle strutture provinciali espressamente individuate la vigilanza in ordine al rispetto delle prescrizioni previste dal presente provvedimento; 6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. Ai sensi di quanto disposto dall art. 7 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta provinciale da parte degli interessati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. Avverso il presente provvedimento sono inoltre ammesse le seguenti impugnative: - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell articolo 21 della legge n. 1034/1971; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli articoli 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA UGO ROSSI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 91398 Consiglio Provincia autonoma di Trento COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Comitato provinciale per le comunicazioni 11111111111111 IHI 11111111111111 IIHI 111111111111111 IIIII IIIH 11111111 Prot. n. CPTN/0007118/l Trento, 09/05/2014 ~ AUTORlTÀ PER LE ~ GARANZlE NELLE COMUNlCAZlONl 210 Reg. delib. n. 1 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI Oggetto: Definizione della controversia XXXXX/TELECOM ITALIA YYY Il giorno 9 maggio 2014 ad ore si è riunito a Trento presso la propria sede 10.00 IL COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI Presenti: Il Presidente Il Componente Carlo Buzzi Roberto Campana Carlo Giordani Orfeo Donatini Giuseppe Stefenelli Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione de/l'autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"; 38122 TRENTO - VIA MANCI, 27 - TEL. 0461/213197 -FAX0461/213155

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 211 VISTO l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche"; VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"; VISTA la Legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 "Disciplina del Comitato provincia/e per le comunicazioni"; VISTA la deliberazione n. 173/07/CONS e s.m., recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" (d'ora in avanti Regolamento); VISTO l'accordo-quadro tra Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008; VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, il Consiglio e la Provincia autonoma di Trento ed il Comitato provinciale per le Comunicazioni; VISTA la deliberazione n. 73/11/CONS, recante "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. G), della legge 14 novembre 1995, n. 481; VISTA la proposta di decisione del consulente del Comitato avv. Matteo Benvegnù a'sensi dell'art. 19 del Regolamento; UDITA l'illustrazione del Presidente del Comitato provinciale per le Comunicazioni Carlo Buzzi; Considerazioni Oggetto della controversia e analisi degli accadimenti: In data 27 novembre 2013 XXXX presentava il formulario GU14 al Comitato provinciale per le Comunicazioni di Trento, prot. n. 16387, col quale si doleva nei confronti di TELECOM ITALIA YYY, da qui in poi semplicemente TELECOM, per le sotto meglio dettagliate problematiche. In data 12 agosto 2013 alle ore 08.45 TELECOM interrompeva il servizio ADSL sull'utenza telefonica domestica dell'istante. L'istante si metteva in contatto con il servizio clienti di Telecom comunicando il problema e l'operatore gli confermava che l'interruzione era causata da un guasto e che il ripristino sarebbe avvenuto entro il giorno 16 agosto. In realtà il servizio veniva ripristinato il giorno successivo, 13 agosto, come comunicato all'istante tramite sms. 38122 TRENTO - VIA MANCI, 27 - TEL. 0461/213197 - FAX 0461/213155

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 212 Richieste dell'istante: Il signor XXXX, nel formulario GU14 depositato in data 27 novembre 2013, richiedeva in sostanza: 1. il riconoscimento della responsabilità di TELECOM per l'accaduto; 2. il riconoscimento che il fatto non è configurabile come errore ma come inadempimento contrattuale con conseguente inapplicabilità delle condizioni generali di contratto; 3. il riconoscimento di un congruo indennizzo. 0000000000000 La procedura di conciliazione prevista non portava esiti positivi. Convocato il tentativo di conciliazione per la data del 7 novembre 2013 avanti al Comitato provinciale per le Comunicazioni di Trento, le parti non addivenivano ad alcun accordo. In data 27 novembre 2013, con lettera prot. n. 16432, si dava comunicazione dell'avvio di procedimento per la prevista definizione. TELECOM con email del 27 dicembre 2013 comunicava al Comitato provinciale per le Comunicazioni di Trento le proprie osservazioni, riconoscendo in sostanza l'accaduto e confermando la sospensione del servizio adsl per un totale complessivo inferiore ai 2 giorni (17 ore e 14 minuti), come documentato dai tabulati prodotti; sostiene quindi di aver adempiuto ai propri oneri ai sensi dell'art. 29 delle condizioni generali di contratto che prevede il ripristino del servizio entro i due giorni lavorativi successivi alla segnalazione del guasto. Si riteneva di non procedere alla fissazione di udienza risultando sufficientemente istruita in modo documentale la questione. Preliminarmente: Si ritiene che ricorso sia accoglibile. Nel merito, sulle richieste dell'utente: Pare evidente e documentale la responsabilità esclusiva di Telecom dell'illegittima interruzione del servizio ADSL del signor XXXX. E' circostanza ammessa dal signor XXXX e documentata da TELECOM che l'interruzione del servizio è durata circa 17 ore dalla segnalazione da parte dell'utente, comunque meno di due giorni lavorativi, per stessa ammissione dell'utente. Evidente in ogni caso che la causa determinante l'interruzione è ininfluente ai fini della presente controversia, rientrando comunque il fatto nella previsione di interruzione del servizio, che pacificamente rientra nella previsione di cui all'art. 29 delle condizioni generali di contratto sottoscritto dall'utente che recita: "Telecom Italia riparerà gratuitamente i malfunzionamenti del Servizio non imputabili direttamente o indirettamente ai Clienti entro i due giorni lavorativi successivi alla segnalazione del guasto". In tal senso TELECOM risulta aver adempiuto pienamente e tempestivamente ai propri oneri ripristinando il servizio nei tempi previsti. P.Q.M. il Comitato provinciale per le Comunicazioni di Trento, 38122 TRENTO - VIA MANCI, 27 - TEL. 0461/213197 - FAX 0461/213155

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 213 CONSIDERATA accoglibile la domanda di XXXX nei confronti di TELECOM YYY; RITENUTO che gli indennizzi riconosciuti dall'autorità debbano soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, il requisito dell'equità; UDITA la relazione del responsabile del procedimento, DELIBERA Il rigetto dell'istanza fatta pervenire al Comitato provinciale per le Comunicazioni di Trento da XXX in data 27 novembre 2013 (prot. n. 16387). E' fatto salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'autorità Giurisdizionale ordinaria per l'ottenimento dell'eventuale risarcimento del maggior danno, a mente dell'art. 11 comma 4 della delibera 179/03/CSP. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n. 173/07 /CONS e s.m. il provvedimento di definizione della controversia costituisce ordine dell'autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, del D.lgs. 1 agosto 2003 n. 259. Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs 2 luglio 201 O, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all'autorità per gli adempimenti di rito ed è disponibile sul sito web del Comitato. 38122 TRENTO - VIA MANCI, 27 - TEL. 0461/213197 FAX0461/213155

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 91399 Consiglio Provincia autonoma di Trento COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Comitato provinciale per le comunicazioni 11111111111111111111111111111111 lllll 111111111111111 Hlll 1111111111111 Prot. n. CPTN/0007119/I Trento, 09/05/2014 ~ AUTORlTÀ PER LE,...,.. GARANZlE NELLE. /\ COMUNlCAZlONl 214 Reg. delib. n. 2 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI Oggetto: Definizione della controversia XXXX/H3G YYY Il giorno 9 maggio 2014 si è riunito a Trento presso la propria sede ad ore 10.00 Presenti: IL COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI Il Presidente Carlo Buzzi Il Componente Roberto Campana Carlo Giordani Orfeo Donatini Giuseppe Stefenelli Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione de/l'autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"; VISTO l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche"; 38122 TRENTO- VIAMANCI, 27-TEL. 0461/213198-FAX 0461/213155 - informativa privacy- sitowww.consiglio.provincia.tn.it/comitato_servizi_radiotv.it.asp -

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 215 VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"; VISTA la Legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 "Disciplina del Comitato provincia/e per le comunicazioni"; VISTA la deliberazione n. 173/07/CONS e s.m., recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" (d'ora in avanti Regolamento); VISTO l'accordo-quadro tra Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008; VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, il Consiglio e la Provincia autonoma di Trento ed il Comitato provinciale per le Comunicazioni; VISTA la deliberazione n. 73/11/CONS, recante "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'art. 2, comma 12, Jett. G), della legge 14 novembre 1995, n. 481; VISTA la proposta di decisione del consulente del Comitato avv. Matteo Benvegnù a'sensi dell'art. 19 del Regolamento; UDITA l'illustrazione del Presidente del Comitato provinciale per le Comunicazioni Carlo Buzzi; Considerazioni Oggetto della controversia e analisi degli accadimenti: In data 09 dicembre 2013 il signor XXXX presentava il formulario GU14 al Comitato provinciale per le Comunicazioni di Trento, prot. n. 16887, col quale si doleva nei confronti di H3G YYY, da qui in poi semplicemente H3G, per le sotto meglio dettagliate problematiche. Nel mese di settembre 2009 il signor XXX sottoscriveva con l'operatore H3G un contratto di telefonia denominato "Tre. Time.Large" sull'utenza 329-2771073 relativo al solo traffico dati, che prevedeva la possibilità di navigare 300 ore al mese senza limiti di traffico. In data 27 maggio 2013 l'utente inoltrava all'operatore un reclamo ed in particolare evidenziava quanto segue: durante la settimana dal 13 al 19 maggio 2013 l'utente lamentava la caduta della connessione ad Internet dopo 7 ore 59 minuti e 55 secondi di collegamento; dopo una verifica sul sito di H3G rinveniva che una unilaterale modifica delle condizioni di contratto dal dicembre 2012 aveva introdotto un limite alla durata delle connessioni a 8 ore; con reclami di data 27 maggio e 7 luglio 2013 il signor XXXX contestava il problema all'operatore; riteneva l'istante di aver subito una illegittima limitazione dei propri diritti, avendo omesso H3G di avvisare della introduzione di tale modifica contrattuale. questo Comitato osserva che il signor XXXX con formulario GU14 di data 10.06.2013 n. prot. 7991 aveva già sollevato la questione della modifica unilaterale del medesimo 38122 TRENTO- VIAMANCI, 27-TEL. 0461/213198-FAX 0461/213155 - informativa privacy - sito www. consiglio.provincia.tn.it/comitato _servizi_radiotv.it.asp -

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 216 contratto da parte dell'operatore relativa ad una problematica di limitazione della banda al superamento della soglia di 1 GB di traffico. tale questione veniva decisa con delibera di questo Comitato n. 8 del 29 ottobre 2013 con la quale veniva riconosciuto al signor XXXX un indennizzo pari ad 430,00. Richieste dell'istante: il signor Matteo XXXX, nel formulario GU14 depositato in data 09 dicembre 2013, richiedeva in sostanza: 1) il ripristino delle condizioni contrattuali come da contratto; 2) un indennizzo di 2,50 euro al giorno a titolo di parziale funzionamento del serv1z10, calcolato dall'inizio del verificarsi della problematica, che veniva indicato nel mese di dicembre 2012. 0000000000000 La procedura di conciliazione prevista non portava esiti positivi. Convocato il tentativo di conciliazione per la data del 27 settembre 2013 avanti al Comitato provinciale per le Comunicazioni di Trento, le parti non addivenivano ad alcun accordo. In data 17 dicembre 2013, con lettera prot. n. 17347, si dava comunicazione dell'avvio di procedimento per la prevista definizione. Erano pervenute tempestivamente le memorie difensive delle parti, in cui entrambe le parti insistevano nelle rispettive posizioni. H3G, in particolare richiamava il principio del ne bis in idem, rilevando che era già stata sollevata dallo stesso utente identica questione, poi decisa da questo Comitato con delibera n. 8 del 29 ottobre 2013. Il signor XXXX ribadiva l'illegittimità della modifica unilaterale del contratto in assenza di preavviso nonché sosteneva la diversità dell'oggetto tra le due questioni sollevate, la prima riguardante una limitazione di banda e la seconda una limitazione di tempo di connessione. Con raccomandata di data 17 luglio 2013 prot. 12146 H3G comunicava al signor XXXX e per conoscenza al Corecom di Trento, il recesso dal contratto per cui è controversia. Si riteneva di non procedere alla fissazione di udienza risultando sufficientemente istruita in modo documentale la questione. Preliminarmente: Nel merito. Si ritiene che ricorso non sia accoglibile. Si ritiene che la presente vertenza abbia il medesimo oggetto di altra sollevata dallo stesso utente relativamente al medesimo contratto di linea dati. E' ben vero che in quell'occasione la problematica contestata era relativa ad una limitazione di banda (al superamento della soglia di 1 GB), mentre nel caso di specie ci si lamenta della limitazione temporale (distacco della linea al superamento delle 8 ore di connessione). Si deve altresì osservare come nella prima vicenda questo Comitato avesse sanzionato non tanto il problema della limitazione in se, quanto la circostanza che tale limitazione era stata unilateralmente introdotta dall'operatore senza darne preavviso all'utente su un contratto già in essere. Evidente come la questione oggi in esame, pur riguardando una limitazione del servizio adsl di diversa natura, deve comunque essere ricondotta alla medesima modifica contrattuale del 38122 TRENTO- VIAMANCI, 27-TEL. 0461/213198-FAX 0461/213155 - informativa privacy- sitowww.consiglio.provincia.tn.it/comitato_servizi_radiotv.it.asp -

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 217 servizio a suo tempo posta in essere dall'operatore, facoltà di limitazione peraltro concessa agli operatori dalle delibere 39/11/CONS e 40/11/CONS al fine di salvaguardare la qualità dei servizi erogati e far fronte dunque ai cosiddetti heavy users. In conclusione l'utente avrebbe potuto e dovuto sollevare tutte le questioni inerenti alle modifiche contrattuali nel primo ricorso; in ogni caso l'indennizzo non sarebbe mutato, dovendo questo dipendere non dal tipo o dal numero di limitazioni introdotte ma dalla circostanza che dell'introduzione unilaterale di tali limitazioni non è stato dato preavviso alcuno all'utente. Concedere in questa sede un nuovo indennizzo rappresenterebbe a tutti gli effetti una violazione del principio giuridico del ne bis in idem. P.Q.M. il Comitato provinciale per le Comunicazioni di Trento, CONSIDERATO per quanto precede che la domanda proposta dal signor XXXX sia da accogliere nei limiti di cui in motivazione. RITENUTO che gli indennizzi riconosciuti dall'autorità debbano soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, il requisito dell'equità; UDITA la relazione del responsabile del procedimento, DELIBERA Il rigetto dell'istanza fatta pervenire al Comitato provinciale per le Comunicazioni di Trento dal signor XXXX in data 09 dicembre 2013 (prot. n. 16887) E' fatto salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'autorità Giurisdizionale ordinaria per l'ottenimento dell'eventuale risarcimento del maggior danno, a mente dell'art. 11 comma 4 della delibera 179/03/CSP. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n. 173/07/CONS e s.m. il provvedimento di definizione della controversia costituisce ordine dell'autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, del D.lgs. 1 agosto 2003 n. 259. Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs 2 luglio 201 O, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all'autorità per gli adempimenti di rito ed è disponibile sul sito web del Comitato. 38122 TRENTO- VIA MANCI, 27 -TEL. 0461/213198- FAX 0461/213155 - informativa privacy - sito www. consiglio. provincia.tn.it/comitato_servizi_radiotv.it.asp -

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 218 91502 Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2014 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 17 aprile 2014, n. 11 Approvazione delle modifiche allo statuto dell'associazione "CREATE- NET (Center for Research And Telecomunication Experimentation for NETworked communities)". omissis omissis IL DIRIGENTE APAC - SERVIZIO CONTRATTI, APPALTI SERVIZI E FORNITURE determina 1) di approvare, in base alla normativa vigente, per le motivazioni sopra esposte, le modifiche allo statuto dell Associazione denominata CREATE-NET (Center for Research And Telecomunication E- xperimentation for NETworked communities), con sede in Trento, adottate nell Assemblea straordinaria del 12 febbraio 2014; 2) di dare atto che il testo dello statuto dell Associazione di cui al punto 1), nella nuova formulazione, è depositato presso il Servizio Contratti, appalti servizi e forniture della Provincia Autonoma di Trento; 3) di disporre l annotazione del presente provvedimento nel Registro provinciale delle persone giuridiche private; 4) di disporre inoltre la pubblicazione per estratto della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige; 5) di dare atto che il procedimento avviato come indicato in premessa, termina con la data del presente provvedimento. IL DIRIGENTE TOMMASO SUSSARELLU

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 219 91385 Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2014 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 13 maggio 2014, n. 9 Controllo dell identificativo anagrafico dei soggetti titolari di diritti presenti nel sistema del Libro fondiario lettera Z. Attuazione della Delibera della Giunta Provinciale n. 1180 di data 8 giugno 2012 Si premette quanto segue: la banca dati del Libro fondiario contiene matricole riguardanti persone fisiche e giuridiche titolari di diritti tavolari. Si è rilevato che, per varie ragioni, ad un soggetto spesso sono collegate più matricole. Tale proliferazione di identificativi causa dei problemi sia nella gestione del programma che nella ricerca all interno della banca dati di un determinato nominativo e delle iscrizioni ad esso riferite. L univoca identificazione dei soggetti titolari di diritto è condizione imprescindibile per poter gestire una banca dati corretta ed attuale, soprattutto in un sistema di pubblicità immobiliare, quale quello tavolare, fondato sulla fede del Libro fondiario e quindi sull esattezza e autenticità delle sue iscrizioni. A tal fine con l art. 2, comma 16, della L.R. 14 dicembre 2010 n. 4 è stato modificato l art. 3 comma 3 della L.R. 14 agosto 1999 n. 4, Informatizzazione del Libro fondiario ; L articolo 3 sopra citato prevede al comma 3, così come modificato: 3. ( ) In caso di pluralità di identificativi anagrafici dei soggetti privati e pubblici iscritti nelle partite tavolari, la struttura provinciale competente può, con proprio provvedimento, individuare l esatto identificativo anagrafico, anche per garantire la concordanza delle risultanze del catasto dei fabbricati, del catasto fondiario e del Libro fondiario. Gli interessati possono presentare osservazioni sul provvedimento alla struttura provinciale competente entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Decorsi i sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino, tenuto conto delle osservazioni eventualmente pervenute, la struttura provinciale competente rettifica gli identificativi anagrafici. Il nuovo comma 3 prevede una procedura caratterizzata da più fasi. A seguito di un controllo amministrativo delle matricole presenti nella banca dati del Libro fondiario, si individua l esatto identificativo anagrafico e si propongono di seguito le rettifiche necessarie. Tale proposta viene pubblicata sul BUR ed è suscettibile di modifiche a seguito delle eventuali osservazioni degli interessati. Terminato l iter amministrativo, l esatto identificativo anagrafico viene trasmesso all Ufficio del Libro fondiario competente, per la relativa pertrattazione. L individuazione per ciascun nominativo di un unica anagrafica integrata con l indicazione del codice fiscale, come previsto l art. 3 comma 2 della L.R. 14 agosto 1999 n. 4, consente inoltre di attuare l integrazione dei dati tavolari con i dati catastali, garantendo in tal modo la concordanza catasto/tavolare. La Giunta provinciale con propria deliberazione n. 1180 di data 8 giugno 2012 ha dato attuazione all art. 3, comma 3, della L.R. 14 agosto 1999 n. 4, come modificato dall articolo 2, comma 16, della L.R. 14 dicembre 2010 n. 4, demandando al Dirigente del Servizio Libro fondiario l individuazione con determina dell esatto identificativo anagrafico dei soggetti titolari di diritti tavolari presenti nella banca dati del Libro fondiario e della modalità di identificazione degli stessi. Rilevato che come previsto dalla delibera di Giunta sopraccitata si è provveduto a dare inizio alla procedura di cui comma 3 dell art. 3 della L.R. 14 agosto 1999 n. 4, verificando i dati anagrafici di persone fisiche titolari di diritti tavolari presenti nel sistema i cui cognomi inizino con la lettera Z. Accertato che a seguito di tale verifica per alcuni soggetti si è individuata una pluralità di identificativi anagrafici e si è provveduto a determinare l esatto identificativo anagrafico sulla base della documentazione del Libro fondiario e presso altri enti pubblici, redigendo un elenco degli stessi.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 220 Tutto ciò premesso, IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FONDIARIO Visti: - il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare l art. 4 che conferisce potere legislativo alla Regione in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari; - la L.R. 17 aprile 2003, n. 3 Delega di funzioni amministrative alle Province Autonome di Trento e di Bolzano ; - l articolo 1 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 4, recante Informatizzazione del Libro fondiario ; - il Regolamento di esecuzione della legge regionale 14 agosto 1999, n. 4, così come da ultimo emanato con il D.P.Reg. 19 aprile 2007, n. 6/L; - l articolo 3, comma 3, della L.R. 14 agosto 1999 n. 4, come modificato dall articolo 2, comma 16, della L.R. 14 dicembre 2010 n. 4; - la propria competenza all assunzione del presente atto, ai sensi dell articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni, nonché degli articoli 10 e 13 del regolamento recante Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e successive modificazioni; - la Delibera della Giunta Provinciale n. 1180 d.d. 8 giugno 2012; - gli atti citati in premessa. determina 1) di dare atto che si è provveduto a determinare l esatto identificativo anagrafico delle persone fisiche titolari di diritti tavolari i cui cognomi inizino con la lettera Z sulla base della documentazione del Libro fondiario e presso altri enti pubblici, redigendo un elenco degli stessi; 2) di dare pubblicazione al presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione come previsto dal comma 3 dell art. 3 della L.R. 14 agosto 1999 n. 4, rendendo noto che l elenco di cui al punto 1) potrà essere visionato presso il Servizio Libro Fondiario in via Gilli, 4, Trento e presso gli Uffici del Libro Fondiario dislocati sul territorio provinciale; 3) di dare atto che gli interessati possono presentare osservazioni su tale provvedimento, ai sensi del comma 3 dell art. 3 della L.R. 14 agosto 1999 n. 4, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le osservazioni vanno presentate al Servizio Libro Fondiario, via Gilli, 4, 38121 Trento; 4) di dare atto che decorsi 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR, tenuto conto delle osservazioni eventualmente pervenute, l esatto identificativo anagrafico viene trasmesso all Ufficio del Libro fondiario competente, per la relativa pertrattazione; 5) di dare atto altresì che avverso tale provvedimento è inoltre esperibile ricorso agli organi giurisdizionali competenti entro i termini di legge. IL DIRIGENTE IOLE MANICA

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 221 91453 Ordinanze, sentenze e ricorsi - Parte 2 - Anno 2014 Erkenntnisse, Urteile, Rekurse und Beschlüsse - 2 Teil - Jahr 2014 Stato - Provincia Autonoma di Bolzano PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA del 10 marzo 2014, n. 40 RIPUBBLICAZIONE NELLA LINGUA TEDESCA Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 2, comma 1, 12 e 23, commi 2 e 10, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 - Legge finanziaria 2013) Staat - Autonome Provinz Bozen/Südtirol VOM PRÄSIDENTEN DES VERFASSUNGSGE- RICHTSHOFS VERFÜGTE VERÖFFENTLICHUNG - ERKENTNISS vom 10. März 2014, Nr. 40 WIEDERVERÖFFENTLICHUNG IN DEUTSCHER SPRACHE Erkenntnis im Verfahren über die Verfassungsmäßigkeit des Art. 1 Abs. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, des Art. 2 Abs. 1, des Art. 12 sowie des Art. 23 Abs. 2 und 10 des Landesgesetzes der Autonomen Provinz Bozen vom 20. Dezember 2012, Nr. 22 (Bestimmungen über das Erstellen des Haushaltes für das Finanzjahr 2013 und für den Dreijahreszeitraum 2013-2015 Finanzgesetz 2013) REPUBLIK ITALIEN IM NAMEN DES ITALIENISCHEN VOLKES hat DER VERFASSUNGSGERICHTSHOF, zusammengesetzt aus: Gaetano SILVESTRI, Präsident; Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Richter, im Verfahren über die Verfassungsmäßigkeit des Art. 1 Abs. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, des Art. 2 Abs. 1, des Art. 12 sowie des Art. 23 Abs. 2 und 10 des Landesgesetzes der Autonomen Provinz Bozen vom 20. Dezember 2012, Nr. 22 (Bestimmungen über das Erstellen des Haushaltes für das Finanzjahr 2013 und für den Dreijahreszeitraum 2013-2015 Finanzgesetz 2013), das mit dem am 1.-6. März 2013 zugestellten, am 7. März 2013 in der Kanzlei hinterlegten und im Rekursregister 2013 unter Nr. 38 eingetragenen Rekurs des Präsidenten des Ministerrates eingeleitet wurde; Nach Einsichtnahme in den Einlassungsschriftsatz der Autonomen Provinz Bozen; Nach Anhören des berichterstattenden Richters Aldo Carosi in der öffentlichen Verhandlung vom 14. Jänner 2014; Nach Anhören des Staatsadvokaten Massimo Massella Ducci Teri für den Präsidenten des Ministerrates und des Rechtsanwalts Stephan Beikircher für die Autonome Provinz Bozen; das nachstehende erlassen. ERKENNTNIS

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 222 Zum Sachverhalt 1. Der Präsident des Ministerrates, vertreten und verteidigt durch die Staatsadvokatur, hat aufgrund des Beschlusses des Ministerrates vom 26. Februar 2013 mit am 1.-6. März 2013 per Post zugestelltem und am 7. März 2013 hinterlegtem Rekurs die Frage der Verfassungsmäßigkeit des Art. 1 Abs. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, des Art. 2 Abs. 1, des Art. 12 sowie des Art. 23 Abs. 2 und 10 des Landesgesetzes der Autonomen Provinz Bozen vom 20. Dezember 2012, Nr. 22 (Bestimmungen über das Erstellen des Haushaltes für das Finanzjahr 2013 und für den Dreijahreszeitraum 2013-2015 Finanzgesetz 2013), veröffentlicht im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino Südtirol vom 2. Jänner 2013, Nr. 1, Beiblatt Nr. 1, aufgeworfen. 1.1. Insbesondere ficht der Präsident des Ministerrates den Art. 1 Abs. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 22/2012 wegen Verletzung des Art. 81 Abs. 4 der Verfassung an. Der Rekurssteller führt aus, dass der Art. 1 des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 22/2012 das Landesgesetz vom 11. August 1998, Nr. 9 (Finanzbestimmungen in Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt des Landes Südtirol für das Finanzjahr 1998 und für den Dreijahreshaushalt 1998-2000 und andere Gesetzesbestimmungen) ändert. Die Abs. 1 und 2 des Art. 1 des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 22/2012 ersetzen die Art. 7/bis und 7/quater des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 9/1998 und sehen vor, dass die Eigentümer von methan- oder flüssiggasbetriebenen Fahrzeugen und die Eigentümer von Fahrzeugen mit Hybridantrieb oder von mit Wasserstoff angetriebenen Fahrzeugen für drei Jahre von der Bezahlung der Kraftfahrzeugsteuer des Landes befreit sind. Der darauf folgende Abs. 3 der beanstandeten Bestimmung regelt den Einbringungsdienst, indem er in das Landesgesetz der Provinz Bozen Nr. 9/1998 den Art. 11/bis (betreffend Entgelt für den Einbringungsdienst ) einführt, laut dem der Landesrat für Finanzen ermächtigt ist, mit eigenem Dekret festzulegen, in welchen Fällen die Einbringungskosten laut Art. 5 des Dekretes des Präsidenten des Ministerrates vom 25. Jänner 1999, Nr. 11 mit seinen späteren Änderungen und die Kosten für Einzahlungen mit elektronischem Geld vom Land übernommen werden. Der Abs. 4, der in den Art. 21/bis des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 9/1998 den Abs. 5/quater einfügt, sieht vor, dass den Trägerkörperschaften von stationären Einrichtungen für Senioren, welche akkreditiert sind und eine andere Rechtsnatur als jene eines öffentlichen Betriebs für Pflege- und Betreuungsdienste (ÖBPB) haben, ab der Steuerperiode 2012 ein Abzug von der IRAP-Bemessungsgrundlage von jährlich 20.500 Euro für jedes genehmigte Bett zusteht. Durch Abs. 5 des Art. 1 werden in den Art. 21/bis des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 9/1998 die Abs. 13/bis und 13/ter eingefügt, mit denen Reduzierungen des Steuersatzes für die regionale Wertschöpfungssteuer vorgesehen werden. Schließlich wird im Abs. 6 der beanstandeten Bestimmung, der den Art. 21/quinquiesdecies des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 9/1998 ersetzt, der Steuersatz der Haftpflichtversicherungssteuer auf Kraftfahrzeuge für 2012 auf 9,5 Prozent und ab 1. Jänner 2013 auf 9 Prozent festgelegt. Nach Ansicht des Rekursstellers werden mit diesen Bestimmungen Steuererleichterungen, die Übernahme seitens der Provinz der Kosten für den Einbringungsdienst, Abzüge von der IRAP-Bemessungsgrundlage und Steuersatzreduzierungen eingeführt. Einige davon (Abs. 4 und 6) seien auch rückwirkend, weil die darin vorgesehenen Erleichterungen für das Jahr 2012 gelten. Sämtliche Bestimmungen haben Mindereinnahmen zur Folge. Trotzdem führt der Präsident des Ministerrates fort wurden diese weder beziffert noch die Mittel für ihre Deckung angegeben. Der Art. 1 Abs. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 22/2012 sei demnach als verfassungswidrig zu betrachten, weil er dem Art. 81 Abs. 4 der Verfassung sowie den im Sonderstatut festgelegten Grundsätzen der Gesetzgebungsbefugnis der Provinz widerspreche. 1.2. Der Staat beanstandet sodann den Art. 2 Abs. 1 des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 22/2012 wegen Verletzung des Art. 117 Abs. 3 und des Art. 119 der Verfassung. Der Rekurssteller führt aus, dass der Art. 2 des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 22/2012 das Landesgesetz vom 18. April 2012, Nr. 8 (Erleichterungen im Bereich der Gemeindesteuer auf Immobilien (IMU) und Bestimmungen über das Kataster) ändert, weil er im Abs. 1 des Art. 1 Regelungsbefugnis der Gemeinde im Bereich der Gemeindesteuer auf Immobilien nach Buchst. h) nachstehenden Wortlaut hinzufügt: i) Steuererleichterung, die aus einem Steuerabzug besteht, für Wohnungen (Katasterkatego-

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 223 rie A) und Gebäudeeinheiten (Katasterkategorie D), die auch als Wohnungen dienen, samt Zubehör im Höchstausmaß von jeweils einer Einheit für die Katasterkategorien C/2, C/6 und C/7, im Eigentum von Unternehmen, in welche einer der Inhaber des Unternehmens und seine Familienangehörigen den Wohnsitz und ständigen Aufenthalt verlegt haben. Diese Bestimmung sei als verfassungswidrig zu betrachten, weil sie die der Autonomen Provinz Bozen aufgrund der Bestimmungen des DPR vom 31. August 1972, Nr. 670 (Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen) zuerkannte Gesetzgebungsbefugnis überschreite und Bestimmungen enthalte, die von den Staatsgesetzen auf dem Sachgebiet der Koordinierung der öffentlichen Finanzen und des Steuerwesens abweichen und demnach den Art. 117 Abs. 3 der Verfassung verletzen. Diesbezüglich macht der Rekurssteller darauf aufmerksam, dass der Art. 1 Abs. 380 des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 228 (Bestimmungen über die Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushalts des Staates Stabilitätsgesetz 2013) durch Art. 1 Abs. 380 teilweise den Art. 13 des Gesetzesdekretes vom 6. Dezember 2011, Nr. 201 (Dringende Bestimmungen für Wachstum, Gerechtigkeit und Haushaltskonsolidierung), umgewandelt mit Änderungen durch Art. 1 Abs. 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011, Nr. 214, mit dem die Gemeindesteuer auf Immobilien (IMU) eingeführt wurde, ändert. Im Einzelnen wurde im Art. 1 Abs. 380 Buchst. a) die Aufhebung des Art. 13 Abs. 11 des Gesetzesdekrets Nr. 201/2011 vorgesehen, laut dem die Steuereinnahmen aus Immobilien der Katastergruppe D dem Staat vorbehalten waren, wobei allerdings die örtlichen Körperschaften den Standardsteuersatz um bis zu drei Punkte erhöhen durften. Die beanstandete Bestimmung widerspreche deshalb diesen Bestimmungen. Der Art. 2 Abs. 1 des eingangs erwähnten Landesgesetzes Nr. 22/2012 verfüge nämlich durch die Änderung des diesem vorausgehenden Landesgesetzes Nr. 8/2012 betreffend Erleichterungen im Bereich der Gemeindesteuer auf Immobilien eine weitere Steuererleichterung, die aus einem Steuerabzug besteht, für Wohnungen (Katasterkategorie A) und Gebäudeeinheiten (Katasterkategorie D), die auch als Wohnungen dienen, samt Zubehör [...], im Eigentum von Unternehmen, in welche einer der Inhaber des Unternehmens und seine Familienangehörigen den Wohnsitz und ständigen Aufenthalt verlegt haben. Laut dem Rekurssteller stelle dieser im Landesgesetz vorgesehene Steuerabzug, der jenem laut Art. 13 Abs. 10 des Gesetzesdekretes Nr. 201/2011 für die vom Steuerpflichtigen als Hauptwohnung genutzten Gebäudeeinheiten entspreche, eine Steuererleichterung zugunsten aller Gebäudeeinheiten der Katasterkategorie A (insbesondere ortstypische Wohnhäuser und Wohnungen) und der Katasterkategorie D (Produktionsstätten und Handelsflächen) im Eigentum von Unternehmen dar, in denen der Inhaber des Unternehmens und seine Familienangehörigen wohnen. Der Präsident des Ministerrates weist darauf hin, dass der mit dem überprüften Landesgesetz eingeführte Abzug für die Gebäudeeinheiten der Katasterkategorie D sich auf den nun dem Staat vorbehaltenen Anteil an Steuererträgen auswirke. 1.3. Der Präsident des Ministerrates beanstandet ferner den Art. 12 des Landesgesetzes der Autonomen Provinz Bozen Nr. 22/2012 wegen Verletzung des Art. 81 Abs. 4, des Art. 97 und des Art. 117 Abs. 3 der Verfassung. Diesbezüglich führt der Rekurssteller aus, dass mit Art. 12 Abs. 2 des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 22/2012 das Landesgesetz vom 23. April 1992, Nr. 10 (Neuordnung der Führungsstruktur der Südtiroler Landesverwaltung) geändert wird, indem im Art. 23 (recte: Art. 24) Abs. 1 vor dem letzten Satz folgender Satz eingefügt wird: Sie übt zudem die Kontrollfunktionen laut Artikel 148 und 148/bis des gesetzesvertretenden Dekretes vom 18. August 2000, Nr. 267, in geltender Fassung, aus, die im restlichen Staatsgebiet von anderen Organen wahrgenommen werden. Nach Ansicht des Rekursstellers ist diese Bestimmung als verfassungswidrig zu betrachten, weil sie den Art. 81 Abs. 4, den Art. 97 und den Art. 117 Abs. 3 der Verfassung sowie den Art. 79 des mit DPR Nr. 670/1972 genehmigten Sonderstatuts verletzt. Der Präsident des Ministerrates erklärt hierzu, dass Art. 148 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 18. August 2000, Nr. 267 (Einheitstext der Gesetze betreffend die Ordnung der örtlichen Körperschaften) die externen Kontrollen über die Verwaltung der örtlichen Körperschaften vorsieht und im Art. 148-bis die Verstärkung der Kontrolle des Rechnungshofs über die Finanzverwaltung der örtlichen Körperschaften regelt. Laut Art. 148 überprüfen die regionalen Sektionen des Rechnungshofs die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Sachverhalte sowie die Wirksamkeit der internen Kontrollen über die Beachtung der Buchführungsregeln und der Ausgeglichenheit des Haushalts jeder örtlichen Körperschaft.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 224 Laut Art. 148-bis hingegen überprüfen die regionalen Sektionen des Rechnungshofs den Haushaltsvoranschlag und die Abschlussrechnung der örtlichen Körperschaften, um die Erreichung der jährlichen Zielsetzungen des internen Stabilitätspaktes, die Beachtung der Verpflichtung laut Art. 119 Abs. 6 der Verfassung in Sachen Verschuldung, die Nachhaltigkeit der Verschuldung sowie das Nichtvorhandensein von Unregelmäßigkeiten festzustellen, welche das künftige wirtschaftlich-finanzielle Gleichgewicht der Körperschaften beeinträchtigen könnten. Nach Ansicht des Rekursstellers widerspreche die beanstandete Bestimmung der erwähnten staatlichen Bestimmung sowie dem Art. 79 des Sonderstatuts für Trentino-Südtirol, weil laut dieser die Kontrollfunktionen laut Art. 148 und 148-bis des Einheitstextes der Gesetze betreffend die Ordnung der örtlichen Körperschaften von der bei der Generaldirektion des Landes errichteten Prüfstelle ausgeübt werden. In diesem Zusammenhang unterstreicht die Staatsadvokatur, dass die im Sonderstatut vorgesehenen Kontrollen mit den der Autonomen Provinz Trient und der Autonomen Provinz Bozen zuerkannten Aufgaben verzahnt sind, weil es den Provinzen zusteht, die aus dem internen Stabilitätspakt resultierenden Verpflichtungen festzulegen und die Koordinierungsbefugnisse gegenüber den örtlichen Körperschaften, den instrumentalen Einrichtungen, den Sanitätsbetrieben, den nicht staatlichen Universitäten laut Art. 17 Abs. 120 des Gesetzes vom 15. Mai 1997, Nr. 127 (Dringende Maßnahmen zur Beschleunigung der Verwaltungstätigkeit, der Entscheidungen und der Kontrolle) auszuüben sowie über die Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen seitens der genannten Körperschaften zu wachen. Diese Kontrollen wird fortgeführt ersetzen jedenfalls nicht die normalerweise vom Rechnungshof durchgeführten, auch weil die Autonomen Provinzen auf jeden Fall die Ergebnisse ihrer Kontrollen den zuständigen Sektionen des Rechnungshofes mitteilen müssen. Zur Untermauerung dieser Ausführungen erinnert der Präsident des Ministerrates an das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs Nr. 29/1995, laut dem die in den Sonderautonomiestatuten enthaltenen Bestimmungen in Sachen Kontrollen nicht ausschließen, dass der Gesetzgeber eine Art Kontrolle über die konkrete und gesamte Durchführung der Verwaltungstätigkeit vorsehen kann, die nicht deren Rechtmäßigkeit im engeren Sinne, sondern die tatsächlichen Ergebnisse im Verhältnis zu den in den Gesetzen und im Haushalt abgesteckten Zielsetzungen unter Beachtung der Verfahren und der für das Erreichen der Ziele verwendeten Mittel betrifft. Außerdem weist die Staatsadvokatur auf das Erkenntnis Nr. 64/2005 hin, laut dem durch die Abschaffung der Rechtmäßigkeitskontrolle über die Verwaltungsakte der örtlichen Körperschaften infolge der Aufhebung des Art. 125 Abs. 1 und des Art. 130 der Verfassung die anhaltende Rechtmäßigkeit der vom Rechnungshof ausgeübten Kontrolltätigkeit nicht ausgeschlossen wurde, sowie auf das Erkenntnis Nr. 267/2006, laut dem es sich bei dieser um eine nachträgliche und verwaltungsexterne Kontrolle handelt. Der Rekurssteller führt aus, dass die Ausdehnung dieser Kontrolle auf sämtliche öffentlichen Verwaltungen einschließlich der Regionen und örtlichen Körperschaften von der Absicht des Gesetzgebers herrührt, die im Art. 100 der Verfassung umrissene staatliche Dimension der öffentlichen Finanzen zu überwinden und dem Rechnungshof im Rahmen des Art. 97 Abs. 1, Art. 28, Art. 81 und Art. 119 der Verfassung die Rolle eines im Dienste der Staatsgemeinschaft stehenden Organs als unparteiischen Garanten für das wirtschaftlich-finanzielle Gleichgewicht des öffentlichen Bereichs sowie für die korrekte Verwaltung der kollektiven Ressourcen im Hinblick auf die Wirksamkeit, die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit zuzuerkennen. Diese Ausrichtung erhalte zudem aufgrund der sich durch die Mitgliedschaft Italiens in der Europäischen Union ergebenden Verbindlichkeiten größte Bedeutung, insbesondere aufgrund der Verpflichtung für die Mitgliedstaaten zu einem insgesamt ausgeglichenen Staatshaushalt. In diese Richtung gehe demnach nach Ansicht des Rekursstellers auch die Entscheidung, die regionalen Kontrollsektionen des Rechnungshofs mit der Kontrolle über die Haushaltsführung in Form der Zusammenarbeit zu betrauen, wobei sie im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeit die in grundsätzlichen und programmatischen Staats- oder Regionalgesetzen vorgesehene Erreichung der Zielsetzungen sowie die wirtschaftliche Haushaltsführung der örtlichen Körperschaften und die Wirksamkeit der internen Kontrollen überprüfen. Die Ergebnisse ergehen in Form eines Berichts ausschließlich an die Räte der kontrollierten Körperschaften. Demnach behauptet abschließend die Staatsadvokatur sei der Art. 12 des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 22/2012 als verfassungswidrig zu betrachten, weil er die Gesetzgebungsbefugnis laut Art. 8, 9 und 79 des mit DPR Nr. 670/1972 genehmigten Sonderstatuts sowie die laut Art. 117 Abs. 3 der Verfassung für die Regionen mit Normalstatut vorgesehene konkurrierende Gesetzgebungsbefugnis auf dem Sachgebiet der Koordinierung der öffentlichen Finanzen überschreite, welche aufgrund des Art. 10 des Verfassungsgesetzes vom 18. Oktober 2001, Nr. 3 (Änderungen zum V. Titel des Zweiten Teils

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 225 der Verfassung) auch in der Autonomen Provinz Bozen Anwendung findet, da es sich um eine größere Form der Autonomie als die bereits zuerkannte handelt, von der die Provinz trotz ihrer Autonomie nicht abweichen kann. Der Präsident des Ministerrates erinnert daran, dass der Verfassungsgerichtshof bereits mehrmals erklärt hat, dass die staatlichen Grundsätze der Koordinierung der öffentlichen Finanzen in Zusammenhang mit den gesamtstaatlichen Zielsetzungen und mit den gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen, die für die Regionen und Provinzen mit Normalstatut im Sinne des Art. 119 der Verfassung verbindlich sind, auch von den Regionen und Provinzen mit Sonderstatut bei der Ausübung ihrer Finanzautonomie beachtet werden müssen. 1.4. Der Staat beanstandet schließlich den Art. 23 Abs. 2 und 10 des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 22/2012 wegen Verletzung des Art. 81 Abs. 4 der Verfassung. Diese Bestimmung ändert das Landesgesetz vom 2. Dezember 1985, Nr. 16 (Regelung des öffentlichen Personennahverkehrs). Insbesondere wird im Abs. 2 des angefochtenen Artikels verfügt, dass (...) der zuständige Landesrat den Antragstellern, die um Einrichtung der Dienste angesucht haben, oder den beauftragten Verkehrsunternehmen einen Betrag von höchstens 70 Prozent auf die Betriebskosten gewähren (kann). Mit Art. 23 Abs. 10 wird im Art. 16 des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 16/1985 ein Absatz hinzugefügt, durch den die Modalitäten für die Auszahlung der Beiträge geregelt werden. Der Rekurssteller weist darauf hin, dass die angeführten Landesbestimmungen keine Obergrenze für die Kosten des Dienstes vorsehen und demnach keinen Aufschluss über den dem Landesrat zur Verfügung stehenden Betrag geben. Diese Bestimmungen könnten also Mehrkosten in unbestimmter Höhe mit sich bringen, für die keine finanzielle Deckung angegeben wurde. Aus diesen Gründen sei der Art. 23 Abs. 2 und 10 des Landesgesetzes der Autonomen Provinz Bozen Nr. 22/2012 nach Ansicht des Rekursstellers als verfassungswidrig zu betrachten, weil er dem Art. 81 Abs. 4 der Verfassung sowie den im Sonderstatut festgelegten Grundsätzen der Gesetzgebungsbefugnis der Provinz widerspreche. 2. Die Autonome Provinz Bozen hat sich in das Verfahren eingelassen. 2.1. In Bezug auf die Anfechtung des Art. 2 Abs. 1 des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 22/2012, mit dem im Art. 1 Abs. 1 des Landesgesetzes vom 18. April 2012, Nr. 8 (Erleichterungen im Bereich der Gemeindesteuer auf Immobilien (IMU) und Bestimmungen über das Kataster) nach dem Buchst. h) der Buchst. i) hinzugefügt wurde, behauptet die Rekursgegnerin, dass die Hauptsache für erledigt zu erklären ist. 2.2. In Bezug auf die behauptete Verfassungswidrigkeit des Art. 1 Abs. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 22/2012 wegen Verletzung des Art. 81 Abs. 4 der Verfassung weist die Autonome Provinz darauf hin, dass durch die Abs. 1 und 2 des Art. 1 des genannten Landesgesetzes die im Landesgesetz Nr. 9/1998 enthaltenen Bestimmungen einfach vereinheitlicht wurden, weil in einigen Fällen das Wort Fahrzeug und in anderen Fällen das Wort Kraftfahrzeug verwendet wurde. Der neue Wortlaut dieser Bestimmungen sei demnach eine rein formelle Änderung zwecks lexikalischer Verbesserung des Textes. Überdies führt die Rekursgegnerin fort habe die eingeführte Änderung keine finanzielle Auswirkung, weil die Krafträder, die zusammen mit den Fahrzeugen zur Kategorie der Kraftfahrzeuge gehören, nicht von den Steuererleichterungen betroffen sind, da es weder methan- oder flüssiggasbetriebene noch mit Hybridantrieb oder mit Wasserstoff angetriebene Krafträder gibt. 2.3. In Bezug auf Art. 1 Abs. 3 des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 22/2012 unterstreicht die Autonome Provinz, dass es sich um eine Mindereinnahme von ungefähr 600.000 Euro jährlich handle, die in dem mit Landesgesetz der Autonomen Provinz Bozen vom 20. Dezember 2012, Nr. 23 (Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen für das Finanzjahr 2013 und Dreijahreshaushalt 2013-2015) genehmigten Haushalt für das Finanzjahr 2013 berücksichtigt wurde, in dem unter der Grundeinheit Nr. 112 eine Ertragserhöhung von 5,5 Millionen Euro im Vergleich zum Finanzjahr 2012 vorgesehen wurde, so dass diese Mindereinnahme durch den vorgesehenen höheren Ertrag gedeckt würde. 2.4. In Bezug auf Abs. 4 des angefochtenen Art. 1 des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 22/2012 weist die Rekursgegnerin darauf hin, dass die Autonomen Provinzen aufgrund der am 1. Jänner 2010 in Kraft getretenen Änderung des Art. 73 des Autonomiestatutes eventuelle Steuerbefreiungen oder reduzierungen des IRAP-Sondersatzes vorsehen dürfen (Erkenntnis Nr. 357/2010). Die Autonome Provinz Bozen weist darauf hin, dass besagte Mindereinnahme im Haushaltsgesetz berücksichtigt wurde (es

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 226 wird auf den Begleitbericht zum Gesetzentwurf des Landes verwiesen, in der die Mindereinnahme auf ungefähr 1.100.000,00 Euro zu Lasten des Haushalts 2013 geschätzt und überdies die Deckung derselben durch die Minderausgabe für Beiträge an die betroffenen Strukturen angegeben wurde). 2.5. In Bezug auf Abs. 5 des angefochtenen Art. 1 des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 22/2012 wird unterstrichen, dass er keine Steuererleichterungen für Steuerzahler einführe. Deshalb könnte diese Bestimmung nach Ansicht der Rekursgegnerin keine Steuerertragsverluste im Vergleich zu den vorhergehenden Haushaltsjahren, sondern wahrscheinlich eher höhere, sich aus der Ansiedlung neuer Unternehmen im Landesgebiet ergebende Erträge bewirken. Nach Ansicht der Autonomen Provinz hat die eingeführte Änderung laut Bericht zum Finanzgesetzentwurf auch für die Gutscheine für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern gewähren kann, keine Auswirkungen auf den Haushalt 2013. 2.6. Schließlich unterstreicht die Rekursgegnerin in Bezug auf Abs. 6 des Art. 1 des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 22/2012, dass die sich aus der Festlegung des Steuersatzes auf neun Prozent ergebende Ertragsminderung auf ungefähr 400.000,00 Euro geschätzt wird. Laut der Rekursgegnerin werde dieser Betrag weitgehend durch die entsprechende bereits im Laufe des Jahres 2012 festgestellte und im Jahr 2013 konstant gebliebene Erhöhung des Steuerertrags ausgeglichen. Genannte Bestimmungen seien demnach nach Ansicht der Provinz durch die vorgesehenen höheren Einnahmen laut dem mit Landesgesetz Nr. 23/2012 genehmigten Haushalt gedeckt. 2.7. In Bezug auf die behauptete Verfassungswidrigkeit des Art. 12 des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 22/2012 erklärt die Provinz, dass im Art. 11-bis (betreffend die Regionen mit Sonderstatut und die Autonomen Provinzen Trient und Bozen) des Gesetzesdekretes vom 10. Oktober 2012, Nr. 174 (Dringende Finanzmaßnahmen und Tätigkeit der Gebietskörperschaften sowie weitere Bestimmungen zugunsten der im Mai 2012 vom Erdbeben betroffenen Gebiete), eingefügt in das Umwandlungsgesetz vom 7. Dezember 2012, Nr. 213, ausdrücklich vorgesehen wird, dass die Regionen mit Sonderstatut und die Autonomen Provinzen Trient und Bozen die in diesem Dekret enthaltenen Bestimmungen in den in den jeweiligen Autonomiestatuten und in den entsprechenden Durchführungsbestimmungen festgesetzten Formen anwenden. Auch im gesetzesvertretenden Dekret Nr. 267/2000 wird im Art. 1 Abs. 2 festgelegt, dass die Bestimmungen besagten Einheitstextes keine Anwendung auf die Regionen mit Sonderstatut und auf die Autonomen Provinzen Trient und Bozen finden, sofern sie mit den Statuten und den entsprechenden Durchführungsbestimmungen unvereinbar sind. Nach Ansicht der Autonomen Provinz sei unter diesen Voraussetzungen grundsätzlich auszuschließen, dass die neuen Bestimmungen direkt in der Provinz Bozen anzuwenden sind und dass es auf jeden Fall der Autonomen Provinz Bozen zusteht, die eigenen Bestimmungen an diese gesetzlichen Neuerungen anzupassen. Mit Art. 12 Abs. 3 des Landesgesetzes Nr. 22/2012 habe die Autonome Provinz Bozen demnach einzig und allein die sich aus dem genannten Gesetzesdekret ergebenden Neuerungen angewandt, indem sie die bei der Generaldirektion des Landes eingerichtete Prüfstelle mit den Kontrollfunktionen betraut hat, für die im restlichen Staatsgebiet andere Organe zuständig sind. In diesem Fall handelt es sich einerseits um eine externe Kontrolle über die örtlichen Körperschaften seitens des Rechnungshofes (Art. 148 Abs. 1) und des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen (Art. 148 Abs. 2) mit eventueller Verhängung einer Geldstrafe (Art. 148 Abs. 4) und andererseits um die Verstärkung der Kontrolle des Rechnungshofes über die wirtschaftliche Haushaltsführung der örtlichen Körperschaften (Art. 148-bis), wobei die Haushaltsvoranschläge und die Abschlussrechnungen der örtlichen Körperschaften überprüft werden sowie den regionalen Kontrollsektionen des Rechnungshofes die für die Behebung der Unregelmäßigkeiten und für die Wiederherstellung der Ausgeglichenheit des Haushalts geeigneten Maßnahmen mitzuteilen sind (Art. 148-bis Abs. 3). Nach Ansicht der Rekursgegnerin handle es sich demnach um ein besonderes Verfahren zwecks Beachtung der Buchführungsregeln sowie der Ausgeglichenheit des Haushalts jeder örtlichen Körperschaft. Diesbezüglich erklärt die Autonome Provinz Bozen, dass sie u. a. Finanzautonomie im Sinne der Bestimmungen des VI. Abschnitts des Sonderstatutes besitzt und dass im Rahmen der Regeln für diese Autonomie der Art. 79 auf erschöpfende Weise die Modalitäten regelt, nach denen die Provinz zur Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen beiträgt, und dass die Art. 80 und 81 der Provinz konkurrierende Gesetzgebungsbefugnis in Sachen Lokalfinanzen zuerkennen. Ferner regelt der VII. Abschnitt des Sonderstatutes die Beziehungen zwischen Staat, Region und Land. Demnach würde das Sachgebiet der

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 227 staatlichen Kontrollen über die örtlichen Körperschaften zu diesem Abschnitt gehören, weshalb die Statutsbestimmungen nur durch im Sinne des Art. 107 des Statutes erlassene Durchführungsbestimmungen ergänzt und umgesetzt werden könnten. In Bezug auf die Kontrollen des Rechnungshofes verweist die Autonome Provinz insbesondere auf das DPR vom 15. Juli 1988, Nr. 305 (Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für die Region Trentino-Südtirol für die Errichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und von Bozen und für das ihnen zugeteilte Personal), geändert zuletzt durch das gesetzesvertretende Dekret vom 14. September 2011, Nr. 166 (Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol betreffend Änderungen und Ergänzungen zum Dekret des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 305 auf dem Sachgebiet der Kontrolle durch den Rechnungshof). Die Autonome Provinz unterstreicht weiters, dass die von den staatlichen Organen über die Autonome Provinz Bozen (und über deren örtliche Körperschaften) durchführbaren Kontrollen, durch die Durchführungsbestimmungen, insbesondere durch das DPR Nr. 305/1988 geregelt sind: Der Art. 2 Abs. 1 dieses Dekrets lautet nämlich wie folgt: Die Kontrolle über die Haushaltsgebarung und die Vermögensverwaltung der Region Trentino-Südtirol bzw. der Autonomen Provinz Trient werden von der Kontrollsektion des Rechnungshofes mit Sitz in Trient vorgenommen. Im Art. 6 wird zudem Nachstehendes vorgesehen: Auf die Kontrolle über die Haushaltsgebarung und die Vermögensverwaltung der Region und der Autonomen Provinzen Trient und Bozen, die Abwicklung der Tätigkeit und den Amtsbetrieb der Sektionen Trient und Bozen und der entsprechenden Kontrollämter sowie die Aufgaben der für die Koordinierung zuständigen Sektionspräsidenten werden in den Fällen, die nicht im vorliegenden Dekret geregelt werden, die Gesetze des Staates angewandt, welche die Ordnung, die Zuständigkeiten und die Verfahren des Rechnungshofes regeln.. Der Abs. 2 lautet wie folgt: Die Kontrollsektionen mit Sitz in Trient und in Bozen bestimmen jährlich die Programme und die Richtlinien für die Kontrolle über die Haushaltsgebarung und die Vermögensverwaltung der Regionen und der Autonomen Provinzen und machen die betreffenden Körperschaften damit bekannt, während der Abs. 3 Nachstehendes vorsieht: Die Kontrolle über die Verwaltung betrifft die Verwirklichung der Ziele, die in den Rahmen- und Programmgesetzen der Region, der Provinzen bzw. des Staates festgelegt wurden, soweit diese anwendbar sind.. Ferner lautet der Abs. 3-bis wie folgt: In Durchführung und für die Zwecke des Art. 79 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 werden die Kontrollen auch jene im Sinne der Zusammenarbeit in Zusammenhang mit der Aufsicht über die Erreichung der finanzpolitischen Ziele und die darauf folgende Kontrolle über die wirtschaftliche Haushaltsführung der örtlichen Körperschaften und der weiteren im Art. 79 Abs. 3 des Dekretes des Präsidenten der Republik Nr. 670/1972 angeführten Körperschaften und Einrichtungen von der Provinz Trient bzw. der Provinz Bozen ausgeübt; über die Ergebnisse der Kontrollen wird der zuständigen Sektion des Rechnungshofes berichtet.. Im Abs. 3-ter wird Nachstehendes vorgesehen: Die Region und die Provinzen können die Sektionen des Rechnungshofes um zusätzliche Formen der Zusammenarbeit zum Zwecke der ordnungsgemäßen Finanzgebarung und der Effizienz und Wirksamkeit der Verwaltungstätigkeit sowie um Gutachten in Sachen öffentliches Rechnungswesen auch für Rechnung der einzelnen oder zusammengeschlossenen örtlichen Körperschaften und der weiteren im Art. 79 Abs. 3 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 angeführten Körperschaften und Einrichtungen ersuchen.. Schließlich regelt der Art. 10 des DPR Nr. 305/1988 die Billigung der allgemeinen Rechnungslegung der Region und jener der Provinzen Trient und Bozen seitens der in der Region Trentino-Südtirol vereinigten Sektionen. Nach Ansicht der Autonomen Provinz könne man aus den obigen Erläuterungen entnehmen, dass laut den Durchführungsbestimmungen die vom Staat über die Autonome Provinz Bozen ausgeübte Kontrolle lediglich in der Kontrolle über die Haushaltsführung im engeren Sinne besteht, da der Art. 6 Abs. 3 des DPR Nr. 305/1988 wie folgt lautet: Die Kontrolle über die Verwaltung betrifft die Verwirklichung der Ziele, die in den Rahmen- und Programmgesetzen der Region, der Provinzen bzw. des Staates festgelegt wurden, soweit diese anwendbar sind und der Abs. 1 auf die staatlichen Gesetze für die Durchführung dieser Kontrolle und nicht für die Einführung weiterer Kontrollen verweist. Ferner führt die Rekursgegnerin fort geht aus dem Art. 6 auch hervor, dass die Kontrolle über die Finanzen der örtlichen Körperschaften laut Art. 79 Abs. 3 letzter Satz des Statutes und der entsprechenden Durchführungsbestimmungen der Provinz zusteht und dass die Provinzen weitere Kontrollen über die ordnungsgemäße Finanzgebarung im Sinne der Zusammenarbeit beantragen können, der Staat diese aber nicht auferlegen kann.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 228 Nach Ansicht der Rekursgegnerin setze das DPR Nr. 305/1988 im Wesentlichen eine vollständige Regelung der Kontrollen des Rechnungshofes in der Autonomen Provinz Bozen unter Berücksichtigung der besonderen Finanzautonomie laut Art. 79 des Sonderstatutes und der Beziehungen zwischen Staat und Provinz fest. Deshalb könne diese Regelung nur durch weitere, von der paritätischen Kommission durch ein eigenes Verfahren erlassene Durchführungsbestimmungen und nicht einseitig vom staatlichen Gesetzgeber ergänzt werden. Diesbezüglich habe nach Ansicht der Autonomen Provinz auch das von der Staatsanwaltschaft herangezogene Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes Nr. 267/2006 bestätigt, laut dem die Regelung der staatlichen Kontrollen über die Regionen mit Sonderstatut den Durchführungsbestimmungen vorbehalten ist. Ferner sei dies im Gesetz vom 24. Dezember 2012, Nr. 243 (Bestimmungen zur Anwendung des Grundsatzes des Haushaltsausgleichs im Sinne des Art. 81 Abs. 6 der Verfassung) bestätigt worden, dessen Art. 20 wie folgt lautet: (1) Der Rechnungshof führt die nachträgliche Kontrolle über die Haushaltsgebarung der Körperschaften laut Art. 9 [Regionen] und 13 zu den Zwecken der Koordinierung der öffentlichen Finanzen und der Ausgeglichenheit der Haushalte laut Art. 97 der Verfassung durch. Die Regionen mit Sonderstatut und die Autonomen Provinzen Trient und Bozen wenden die Bestimmungen laut diesem Absatz im Einklang mit den jeweiligen Statuten und den entsprechenden Durchführungsbestimmungen an. (2) Die staatlichen Gesetze regeln die Formen und Modalitäten für die Kontrolle gemäß Abs. 1.. Nach Ansicht der Autonomen Provinz bestätige diese Bestimmung, dass die einzige mögliche Kontrolle über die Regionen jene über die Haushaltsführung ist und dass für die Regionen mit Sonderstatut dieses Sachgebiet mittels Durchführungsbestimmungen zu regeln ist. Die Rekursgegnerin führt überdies aus, dass die Autonome Provinz Bozen es für angebracht gehalten hat, sich den aus den Bestimmungen laut Art. 148 und 148-bis ableitbaren Grundsätzen anzupassen, ohne den Erlass neuer Durchführungsbestimmungen abzuwarten, indem sie ein eigenes unabhängiges Organ mit der Kontrolle über die örtlichen Körperschaften betraut hat. Sollten die beiden genannten Bestimmungen anderweitig ausgelegt werden, so seien sie nach Ansicht der Autonomen Provinz als verfassungswidrig anzusehen, weil sie eine Kontrolle über die finanzielle Ordnungsmäßigkeit einführen würden, die nicht der in den Durchführungsbestimmungen vorgesehenen Kontrolle im engeren Sinne entsprechen und Anpassungspflichten sowie Sanktionen einführen würde. Eine solche Kontrolle wäre überhaupt nicht im Sinne der Zusammenarbeit und würde nicht dazu dienen, die Autonome Provinz Bozen von bestimmten Situationen in Kenntnis zu setzen, damit sie autonom Lösungen findet. Es würde sich um eine Kontrolle mit rechtlich bindenden Auswirkungen sowie mit spezifischen Sanktionen handeln, falls die somit obligatorisch gewordenen Anpassungen nicht vorgenommen werden sollten. Demzufolge würde diese die in der Verfassung verankerte Autonomie der Provinz rechtlich einschränken, wohingegen gerade der Verfassungsgerichtshof mehrmals anerkannt hat, dass die finanziellen Beziehungen zwischen dem Staat und den Regionen mit Sonderstatut auf dem Einvernehmensgrundsatz fußen, der in diesem Fall nicht berücksichtigt wurde. Die Autonome Provinz Bozen bemerkt überdies, dass durch Art. 148 auch die Möglichkeit von Überprüfungen über die Ordnungsmäßigkeit der buchhaltungstechnischen Verwaltung der örtlichen Körperschaften seitens des zuständigen Ministeriums durch das SIOPE eingeführt wird. Das SIOPE ist das Informationssystem für Transaktionen der Regierungsbehörde, d. h. ein System für die telematische Erhebung der von den Schatzmeistern sämtlicher öffentlichen Verwaltungen vorgenommenen Einhebungen und Zahlungen; es entstand aus der Zusammenarbeit zwischen dem Generalrechnungsamt des Staates, der Banca d Italia und dem ISTAT in Durchführung des Art. 28 des Gesetzes vom 27. Dezember 2002, Nr. 289 (Bestimmungen über die Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushalts des Staates Finanzgesetz 2003) und ist durch Art. 14 Abs. 6-11 des Gesetzes vom 31. Dezember 2009, Nr. 196 (Gesetz betreffend das Rechnungswesen und die öffentlichen Finanzen) geregelt. Nach Ansicht der Autonomen Provinz Bozen können demnach laut Art. 148 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 267/2000 die Kontrollen des Ministeriums über die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsführung im Sinne des Art. 14 Abs. 1 Buchst. d) des Gesetzes vom 31. Dezember 2009, Nr. 196 auch auf die örtlichen Körperschaften der Autonomen Provinz Bozen Anwendung finden. Die Rekursgegnerin unterstreicht, dass hingegen der Art. 14 Abs. 1 Buchst. d) des Gesetzes Nr. 196/2009, auf den in der neuen Bestimmung verwiesen wird, Überprüfungen der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsführung der öffentli-

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 229 chen Verwaltungen, mit Ausnahme der Autonomen Regionen und Provinzen Trient und Bozen vorsieht. Deshalb enthalte diese Bestimmung auch unter diesem Gesichtspunkt keine direkte Verpflichtungen für die Autonome Provinz Bozen. Schließlich seien nach Ansicht der Rekursgegnerin die Bestimmungen laut Art. 148 und 148-bis für den Teil, in dem sie den Finanzkontrollämtern des Generalrechnungsamtes des Staates und den regionalen Sektionen des Rechnungshofs in Bezug auf die örtlichen Körperschaften der Provinz über das Statut und die Durchführungsbestimmungen hinausgehende Kontrollbefugnisse zuweisen, auf jeden Fall verfassungswidrig, sofern diese Befugnisse nur diesen Organen zustehen würden und die Autonome Provinz Bozen von der Regelung dieser weiteren Kontroll- und Inspektionsbefugnisse ausgeschlossen wäre. Ferner weist die Autonome Provinz Bozen darauf hin, dass der Art. 79 Abs. 3 des Autonomiestatutes Nachstehendes verfügt: Unbeschadet der allgemeinen Ziele der öffentlichen Finanzen, steht es den Provinzen zu, die aus dem internen Stabilitätspakt resultierenden Verpflichtungen festzulegen und die Koordinierungsbefugnisse gegenüber den örtlichen Körperschaften ( ) wahrzunehmen.. Hinzu kommt: Die für die Regionen und die anderen Körperschaften im restlichen Staatsgebiet ergriffenen Maßnahmen finden keine Anwendung und: Die Provinzen wachen über die Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen seitens der Körperschaften, Anstalten und anderen Einrichtungen laut diesem Absatz und üben über diese auch die nachträgliche Gebarungskontrolle aus, wobei sie der zuständigen Sektion des Rechnungshofes über die entsprechenden Ergebnisse berichten.. In Durchführung dieser Bestimmungen setzt der Art. 6 Abs. 3-bis fest, dass die Kontrollen auch jene im Sinne der Zusammenarbeit in Zusammenhang mit der Aufsicht über die Erreichung der finanzpolitischen Ziele und die darauf folgende Kontrolle über die wirtschaftliche Haushaltsführung der örtlichen Körperschaften und der weiteren im Art. 79 Abs. 3 des Dekretes des Präsidenten der Republik Nr. 670/1972 angeführten Körperschaften und Einrichtungen von der Provinz Trient bzw. der Provinz Bozen ausgeübt (werden); über die Ergebnisse der Kontrollen wird der zuständigen Sektion des Rechnungshofes berichtet.. Nach Ansicht der Autonomen Provinz Bozen sei demzufolge offensichtlich, dass aufgrund des Statutes und der Durchführungsbestimmungen die Provinz für die Finanzüberwachung über die örtlichen Körperschaften der Provinz Bozen zuständig ist und dass infolgedessen der Landesgesetzgeber die Prüfstelle mit den entsprechenden Aufgaben rechtmäßig beauftragt hat. Überdies weist die Rekursgegnerin darauf hin, dass diese Aufsichtsbefugnis mit der allgemeinen Zuständigkeit des Landes auf dem Sachgebiet der Lokalfinanzen (Art. 80 des Statutes) sowie damit zusammenhängt, dass die Provinz den Gemeinden geeignete finanzielle Mittel entrichtet (Art. 81 des Statutes). Der Art. 17 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 16. März 1992, Nr. 268 (Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol über das Finanzwesen auf regionaler und provinzialer Ebene) sieht Nachstehendes vor: Die Aufgaben der Staatsverwaltung, die direkt von den Zentralorganen und den peripheren Organen des Staates auf dem Gebiet der Lokalfinanzen ausgeübt werden, ( ) werden für das jeweilige Gebiet von den Provinzen Trient und Bozen ausgeübt.. Überdies regeln die Provinzen durch Gesetz die Richtlinien zur Gewährleistung einer ausgeglichenen Entwicklung des Finanzwesens der Gemeinden, einschließlich der Grenzen für die Einstellung von Personal, der Einzelheiten für die Aufnahme von Schulden sowie der Verfahren für die vertragliche Tätigkeit.. Die Autonome Provinz weist überdies darauf hin, dass die Kontrolle laut Art. 148 und 148-bis des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 267/2000 nicht im Sinne der Zusammenarbeit durchgeführt wird, da bei Feststellung des Nichtvorhandenseins oder der Unangemessenheit der Mittel und Methoden laut dem zweiten Satz des Abs. 1 dieses Artikels unbeschadet des Art. 1 des Gesetzes vom 14. Jänner 1994, Nr. 20 mit seinen späteren Änderungen sowie des Abs. 5 und 5-bis des Art. 248 dieses Einheitstextes die regionalen Rechtssprechungssektionen des Rechnungshofes die verantwortlichen Verwalter zu einer Geldstrafe verurteilen, die mindestens fünf bis zu höchstens 20mal dem Betrag des zum Zeitpunkt der Verletzung zustehenden monatlichen Bruttogehalts entspricht (Art. 148 Abs. 4), und dass die jeweiligen Maßnahmen den regionalen Rechtssprechungssektionen des Rechnungshofes mitgeteilt werden, die sie innerhalb von 30 Tagen ab deren Erhalt überprüfen. Teilt die Körperschaft genannte Maßnahmen nicht mit oder ergeht aus der Überprüfung seitens der regionalen Rechtssprechungssektionen ein negatives Ergebnis, so können die geplanten Ausgaben wegen festgestellter fehlender Deckung oder Fehlens der finanziellen Tragfähigkeit nicht vorgenommen werden (Art. 148-bis Abs. 3). Im Gegenteil lautet der Art. 4 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 266/1992 wie folgt: In den in die Zuständigkeit der Region oder der autonomen Provinzen fallenden Sachbereichen kann das Gesetz den

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 230 staatlichen Organen keinerlei Verwaltungsfunktionen übertragen, und zwar einschließlich jener betreffend die Aufsicht, die Verwaltungspolizei und die Feststellung von Übertretungen in Verwaltungssachen, die sich von jenen unterscheiden, welche dem Staat gemäß Sonderstatut und den entsprechenden Durchführungsbestimmungen zustehen. Im Endeffekt sei nach Ansicht der Autonomen Provinz Bozen die direkte Anwendung der genannten Bestimmungen auf die örtlichen Körperschaften in der Provinz Bozen auf jeden Fall gesetzeswidrig, weil es sich um weder im Statut noch in den Durchführungsbestimmungen vorgesehene oder erlaubte Kontrollen im Sinne der Zusammenarbeit, sondern um solche handelt, die Ausdruck einer vorherrschenden Staatsmacht über die örtlichen Körperschaften sind und eindeutig im Widerspruch zum Statut und zu den Durchführungsbestimmungen stehen, weil eine in Bezug auf die ausdrücklich der Autonomen Provinz Bozen zuerkannten Befugnissen parallele und konkurrierende Kontrollbefugnis über die örtlichen Körperschaften eingeführt wird. Aus diesen Gründen d. h. um doppelte Kontrollen zu vermeiden hat die Autonome Provinz Bozen in Durchführung ihrer primären Gesetzgebungsbefugnis auf dem Sachgebiet der internen Organisation, die die Regelung des Haushaltes der Provinz und die Überprüfung der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit einschließt, genannte Aufgaben der eigenen unabhängigen Prüfstelle zugewiesen. 2.8. Schließlich weist die Autonome Provinz in Bezug auf den Einwand gegen Art. 23 Abs. 2 und 10 des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 22/2012 wegen vermeintlicher fehlender finanzieller Deckung darauf hin, dass die angefochtene Bestimmung eigentlich eine genaue Ausgabengrenze für die genehmigten Dienste, d. h. einen in der vorher geltenden Regelung nicht vorgesehenen Höchstbetrag eingeführt habe, wobei somit der Art. 81 Abs. 4 der Verfassung vollkommen beachtet werde. Es wird betont, dass der Betrag von höchstens 70 Prozent aufgrund eines von den Antragstellern, die um Einrichtung der Dienste angesucht haben, oder den beauftragten Verkehrsunternehmen vorgelegten Voranschlags berechnet wird. Die als zulässig anerkannte Ausgabe wird aufgrund der Kilometer und eines detaillierten Ausgabenvoranschlags festgesetzt. Überdies wird die finanzielle Deckung der eventuell zuzuerkennenden Beiträge aufgrund der im Kapitel Nr. 12100.20 des mit Landesgesetz Nr. 23/2012 genehmigten Gebarungsplans des Haushaltes der Provinz vorgesehenen Mittel angegeben. Sollte demnach der für die genehmigten Dienste vorgesehene Höchstbetrag erreicht werden, so könnte der Landesrat keine neuen Dienste genehmigen, weil die dafür erforderliche finanzielle Deckung fehlen würde. Auf jeden Fall führt die Rekursgegnerin fort muss laut Art. 2 des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 17/1993 die Provinz die Kriterien für die Gewährung der genannten Beiträgen bestimmen. Die Rekursgegnerin betont, dass der Beitrag auf jeden Fall nicht mit der Verpflichtung zur Erbringung eines Dienstes verbunden ist sowie die Verwaltung nicht zur Gewährung desselben verpflichtet ist, weshalb er somit unter die weitgehendste Ermessensfreiheit fällt. Dies gelte nach Ansicht der Autonomen Provinz auch für den Abs. 2 des Art. 13 des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 16/1985, hinzugefügt durch Abs. 10 des Art. 23 des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 22/2012. Diese Bestimmung hat eine Kilometergrenze für die Überstellfahrten zwecks Berechnung des zustehenden Beitrags eingeführt. Nach Ansicht der Autonomen Provinz sei dies zur Eindämmung der Ausgaben für die öffentliche Verwaltung vorgesehen worden, wobei der ordentliche Betriebsbeitrag für die Überstellfahrten maximal 12 Prozent (außerstädtischer Dienst) und maximal 6 Prozent (städtische Dienste) der effektiv zurückgelegten Dienstkilometer ausmachen darf. Es handle sich demnach um einen Beitrag zu den Kosten aufgrund öffentlicher gemeinnütziger Verpflichtungen, der auf jeden Fall durch die im Kap. 12100.05 des Gebarungsplans des Haushaltes der Provinz verfügbaren Mittel gedeckt wird. Diesbezüglich weist die Autonome Provinz darauf hin, dass bisher aufgrund des Art. 17 des Landesgesetzes Nr. 16/1985 auch die Überstellfahrten (bei Verkehrsmitteln ohne Fahrgäste) zu 100 Prozent vergütet wurden. Die Autonome Provinz bemerkt schließlich, dass die Erklärung der Verfassungswidrigkeit wegen vermeintlicher fehlender finanzieller Deckung der beiden angefochtenen Bestimmungen gerade die gegenteilige Wirkung hervorrufen würde, d. h. eine Mehrausgabe. 3. In weiterer Folge hat der Staat mit Maßnahme vom 6. Juni 2013, hinterlegt am 3. September 2013, auf die Anfechtung des Art. 2 Abs. 1 des Landesgesetzes Nr. 22/2012 verzichtet, weil diese Bestimmung durch Art. 5 des Landesgesetzes der Autonomen Provinz Bozen vom 8. März 2013, Nr. 3 (Änderung des Landesgesetzes vom 19. Februar 2001, Nr. 5 Ordnung der Skischulen und des Skilehrerberufs und

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 231 anderer Landesgesetze ) aufgehoben wurde. Die Autonome Provinz Bozen hat den Verzicht mit Beschluss vom 21. Juni 2013, hinterlegt am 24. Juli 2013, angenommen. 4. Mit Landesgesetz der Autonomen Provinz Bozen vom 17. September 2013, Nr. 16 (Änderung des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2012, Nr. 22, und des Landesgesetzes vom 8. März 2013, Nr. 3) wurden in den Art. 1 des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 22/2012 die Abs. 2/bis, 3/bis, 4/bis, 5/bis und 5/ter, 6/bis und der Abs. 2/bis die Bestimmungen zur Deckung der vorgesehenen Ausgaben enthalten sowie in den Art. 23 desselben Landesgesetzes der Abs. 2/bis eingefügt. Deshalb hat der Staat mit Maßnahme vom 27. November 2013, hinterlegt am 10. Dezember 2013, auch auf die Anfechtung des Art. 1 Abs. 1-6 und des Art. 23 Abs. 2 verzichtet. Die Autonome Provinz Bozen hat diesen weiteren Verzicht mit Beschluss vom 9. Dezember 2013, hinterlegt am 23. Dezember 2013, angenommen. 5. Mit dem am 24. Dezember 2013 hinterlegten Schriftsatz hat der Präsident des Ministerrates den Verzicht auf sämtliche Fragen bestätigt, mit Ausnahme derjenigen betreffend den Art. 12 des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 22/2012, in Bezug auf die er weitere Bemerkungen vorgebracht hat. In diesem Schriftsatz verweist der Rekurssteller überdies auf das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes Nr. 60/2013. 6. In dem kurz von der öffentlichen Verhandlung hinterlegten Schriftsatz hat die Autonome Provinz Bozen daran erinnert, dass sie für die Regelung der Kontrollen über die örtlichen Körperschaften zuständig sei, weil das Sachgebiet Lokalfinanzen im Sinne des Art. 80 des Statutes wie auch im Art. 17 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 268/1992 bestätigt in den konkurrierenden Zuständigkeitsbereich der Provinz falle. Zur Rechtsfrage 1. Mit dem eingangs erwähnten Rekurs hat der Präsident des Ministerrates die Frage der Verfassungsmäßigkeit des Art. 1 Abs. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, des Art. 2 Abs. 1, des Art. 12 sowie des Art. 23 Abs. 2 und 10 des Landesgesetzes der Autonomen Provinz Bozen vom 20. Dezember 2012, Nr. 22 (Bestimmungen über das Erstellen des Haushaltes für das Finanzjahr 2013 und für den Dreijahreszeitraum 2013-2015 Finanzgesetz 2013) in Bezug auf Art. 81 Abs. 4, Art. 97, Art. 117 Abs. 3 der Verfassung sowie auf Art. 8, 9 und 79 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 (Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino- Südtirol betreffen) aufgeworfen. 1.1. Der Art. 2 Abs. 1 des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 22/2012 betreffend nicht durch staatliche Bestimmungen vorgesehene Steuererleichterungen im Bereich der Gemeindesteuer auf Immobilien (IMU) für die Gebäudeeinheiten der Katasterkategorie D wurde durch Art. 5 des Landesgesetzes der Autonomen Provinz Bozen vom 8. März 2013, Nr. 3 (Änderung des Landesgesetzes vom 19. Februar 2001, Nr. 5 Ordnung der Skischulen und des Skilehrerberufs und anderer Landesgesetze ) aufgehoben. Daher hat der Präsident des Ministerrates die entsprechende Verzichtserklärung hinterlegt, die von der Provinz angenommen wurde. 1.2. Mit Landesgesetz der Autonomen Provinz Bozen vom 17. September 2013, Nr. 16 (Änderung des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2012, Nr. 22 und des Landesgesetzes vom 8. März 2013, Nr. 3) wurden in den Art. 1 des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 22/2012 die Abs. 2/bis, 3/bis, 4/bis, 5/bis und 5/ter, 6/bis und der Abs. 2/bis die Bestimmungen zur Deckung der vorgesehenen Ausgaben enthalten sowie in den Art. 23 desselben Landesgesetzes der Abs. 2/bis eingefügt. Angesichts dieser Tatsachen hat der Präsident des Ministerrates auf die Anfechtung auch des Art. 1 Abs. 1-6 und des Art. 23 Abs. 2 verzichtet. Die Autonome Provinz Bozen hat diesen weiteren Verzicht angenommen. 1.3. Mit dem am 24. Dezember 2013 hinterlegten Schriftsatz hat der Rekurssteller den Verzicht auf sämtliche Fragen bestätigt, mit Ausnahme derjenigen betreffend den Art. 12, in Bezug auf die er weitere Bemerkungen vorgebracht hat.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 232 Ferner hat der Präsident des Ministerrates unter den Bestimmungen, für die er den Verzicht erklärt hatte, nicht den Abs. 10 des Art. 23 erwähnt, so dass die entsprechende Frage weiterhin besteht. 1.4. Mit Art. 12 des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 22/2012 wird das Landesgesetz der Autonomen Provinz Bozen 23. April 1992, Nr. 10 (Neuordnung der Führungsstruktur der Südtiroler Landesverwaltung) geändert, indem der Art. 3 ersetzt und in den Art. 24 Abs. 1 vor dem letzten Satz folgender Satz eingefügt wird: Sie übt zudem die Kontrollfunktionen laut Artikel 148 und 148/bis des gesetzesvertretenden Dekretes vom 18. August 2000, Nr. 267, in geltender Fassung, aus, die im restlichen Staatsgebiet von anderen Organen wahrgenommen werden.. Auf diese Weise wurden die Kontrollen laut Art. 148 und 148-bis des gesetzesvertretenden Dekretes vom 18. August 2000, Nr. 267 (Einheitstextes der Gesetze betreffend die Ordnung der örtlichen Körperschaften) der bei der Generaldirektion des Landes errichteten Prüfstelle für die Durchführung der Kontrollen zugewiesen. Der Präsident des Ministerrates bemerkt, dass laut Art. 148 des Einheitstextes der Gesetze betreffend die Ordnung der örtlichen Körperschaften die regionalen Kontrollsektionen des Rechnungshofs die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsführungen sowie die Wirksamkeit der internen Kontrollen über die Beachtung der Buchführungsregeln und der Ausgeglichenheit des Haushalts jeder örtlichen Körperschaft überprüfen. Ferner weist er daraufhin, dass hingegen laut darauf folgendem Art. 148-bis die regionalen Sektionen des Rechnungshofs den Haushaltsvoranschlag und die Abschlussrechnung der örtlichen Körperschaften überprüfen, um die Erreichung der jährlichen Zielsetzungen des internen Stabilitätspaktes, die Beachtung der Verpflichtung laut Art. 119 Abs. 6 der Verfassung in Sachen Verschuldung, die Nachhaltigkeit der Verschuldung sowie das Nichtvorhandensein von Unregelmäßigkeiten festzustellen, welche das künftige wirtschaftlich-finanzielle Gleichgewicht der Körperschaften beeinträchtigen könnten. Nach Ansicht des Rekursstellers habe die Autonome Provinz Bozen, indem sie diese Kontrollen der eigenen Prüfstelle für die Durchführung der Kontrollen zugewiesen hat, dem Rechnungshof genannte Zuständigkeiten entzogen und somit Art. 81 Abs. 4, Art. 97 und Art. 117 Abs. 3 der Verfassung sowie die Art. 8, 9 und 79 des Statutes für die Autonome Region Trentino-Südtirol verletzt. Der Landesgesetzgeber habe die für die Regionen mit Normalstatut im Art. 117 Abs. 3 der Verfassung vorgesehene konkurrierende Gesetzgebungsbefugnis auf dem Sachgebiet der Koordinierung der öffentlichen Finanzen überschritten, die im Sinne des Art. 10 des Verfassungsgesetzes vom 18. Oktober 2001, Nr. 3 (Änderungen zum V. Titel des Zweiten Teils der Verfassung) der Autonomen Provinz Bozen als erweiterte Form der Autonomie zusteht. In dem am 24. Dezember 2013 hinterlegten Schriftsatz verweist überdies der Präsident des Ministerrates auf das jüngste Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes Nr. 60/2013. 1.5. Der Art. 23 Abs. 10 des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 22/2012 ändert das Landesgesetz der Autonomen Provinz Bozen vom 2. Dezember 1985, Nr. 16 (Regelung des öffentlichen Personennahverkehrs), indem nach Art. 16 Abs. 1 folgender Absatz hinzugefügt wird: 2. Der Beitrag für die Überstellfahrten wird im Ausmaß der Standardkosten laut Artikel 17 ausbezahlt. Für die Verkehrsunternehmen, die vorwiegend außerstädtische Dienste durchführen, darf sich der Beitrag für die Überstellfahrten auf maximal 12 Prozent der effektiv zurückgelegten Dienstkilometer beziehen, für Verkehrsunternehmen, die vorwiegend städtische Dienste durchführen, auf maximal 6 Prozent. Mit Beschluss der Landesregierung können Modalitäten und auch Bedingungen für Abweichungen von den genannten Prozentsätzen festgelegt werden.. Der Präsident des Ministerrates beanstandet im Rekurs in Bezug sowohl auf Abs. 2 als auch auf Abs. 10 des Art. 23, dass genannte Landesbestimmungen keine Obergrenze für die Dienstkosten vorsehen, die demnach Mehrausgaben verursachen könnten, wobei die finanzielle Deckung weder berechnet noch angegeben wird. 2. Vorab ist das Erlöschen des Verfahrens in Bezug auf Art. 1 Abs. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, Art. 2 Abs. 1 sowie Art. 23 Abs. 2 des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 22/2012 im Sinne des Art. 23 der Ergänzungsbestimmungen über die Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof zu erklären. 3. Die in Bezug auf Art. 81 Abs. 4 der Verfassung aufgeworfene Frage des Art. 23 Abs. 10 ist unzulässig. Der Rekurssteller begründet nämlich nicht die behauptete Verfassungswidrigkeit. 4. In Bezug auf Art. 12 des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 22/2012 ist darauf hinzuweisen, dass gemäß dem Bericht des Ministers für regionale Angelegenheiten, Fremdenverkehr und Sport, auf den der Anfechtungsbeschluss verweist, die Einwände nur den Abs. 2 betreffen. Da dieser Beschluss

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 233 aufgrund des politischen Charakters des Rekurses (Erkenntnis Nr. 278/2010) den Gegenstand des Verfahrens absteckt und den Bereich ausnahmslos festlegt, in dem die Staatsadvokatur die entsprechende Verteidigung ausüben kann (ex plurimis Erkenntnis Nr. 149/2012), ist davon auszugehen, dass der Gegenstand des Verfahrens zur Feststellung der Verfassungswidrigkeit eigentlich nur den erwähnten Abs. 2 betrifft. Laut dieser Bestimmung gilt für die Prüfstelle gemäß Art. 24 des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 10/1992 mit seinen späteren Änderungen Nachstehendes: Sie übt zudem die Kontrollfunktionen laut Artikel 148 und 148/bis des gesetzesvertretenden Dekretes vom 18. August 2000, Nr. 267, in geltender Fassung, aus, die im restlichen Staatsgebiet von anderen Organen wahrgenommen werden.. 4.1. Dies vorausgeschickt, sind die in Bezug auf Art. 12 Abs. 2 des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 22/2012 hinsichtlich des Art. 81 Abs. 4 und des Art. 117 Abs. 3 der Verfassung bezüglich des Sachgebietes Koordinierung der öffentlichen Finanzen und hinsichtlich der Art. 8, 9 und 79 des Sonderstatutes aufgeworfenen Fragen zulässig. Der Art. 148 Abs. 1 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 267/2000 bezeichnet ausdrücklich die Kontrolle über die Haushalte der örtlichen Körperschaften als Kontrolle über die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsführung, während der Art. 148-bis wie folgt lautet: 1. Die regionalen Sektionen des Rechnungshofs überprüfen im Sinne des Art. 1 Abs. 166 ff. des Gesetzes vom 23. Dezember 2005, Nr. 266 den Haushaltsvoranschlag und die Abschlussrechnung der örtlichen Körperschaften, um die Erreichung der jährlichen Zielsetzungen des internen Stabilitätspaktes, die Beachtung der Verpflichtung laut Art. 119 Abs. 6 der Verfassung in Sachen Verschuldung, die Nachhaltigkeit der Verschuldung sowie das Nichtvorhandensein von Unregelmäßigkeiten festzustellen, welche das künftige wirtschaftlichfinanzielle Gleichgewicht der Körperschaften beeinträchtigen könnten. 2. Zu den Zwecken der Überprüfung laut Abs. 1 stellen die regionalen Kontrollsektionen des Rechnungshofes überdies fest, dass die Abschlussrechnungen der örtlichen Körperschaften auch die Beteiligungen in abhängigen Gesellschaften berücksichtigen, die mit der Verwaltung von öffentlichen Diensten für die lokale Gemeinschaft und von Diensten zur Unterstützung der Körperschaft betraut sind. 3. Im Rahmen der Überprüfung laut Abs. 1 und 2 sind die betroffenen Körperschaften im Falle der Feststellung seitens der regionalen Kontrollsektionen des Rechnungshofes von wirtschaftlich-finanziellen Ungleichgewichten, fehlender Ausgabendeckung, der Verletzung von Bestimmungen zur Gewährleistung der Ordnungsmäßigkeit der Finanzverwaltung oder der Nichtbeachtung der mit dem internen Stabilitätspakt gesteckten Ziele verpflichtet, innerhalb 60 Tagen ab Erhalt der Mitteilung über die Hinterlegung der Feststellungsentscheidung die für die Aufhebung der Unregelmäßigkeiten und die Wiederherstellung der Haushaltsausgeglichenheit geeigneten Maßnahmen zu erlassen. Diese Maßnahmen sind den regionalen Kontrollsektionen des Rechnungshofes mitzuteilen, die sie innerhalb 30 Tagen ab deren Erhalt überprüfen. Teilt die Körperschaft genannte Maßnahmen nicht mit oder ergeht aus der Überprüfung seitens der regionalen Rechtssprechungssektionen ein negatives Ergebnis, so können die geplanten Ausgaben wegen festgestellter fehlender Deckung oder Fehlens der finanziellen Tragfähigkeit nicht vorgenommen werden. Aus dem Art. 12 Abs. 2 des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 22/2012 in Verbindung mit den genannten Bestimmungen des Einheitstextes der Gesetze betreffend die Ordnung der örtlichen Körperschaften geht hervor, dass die angefochtene Bestimmung in Bezug auf die örtlichen Körperschaften im Gebiet der Provinz die laut diesem Einheitstext dem Rechnungshof zugewiesenen Zuständigkeiten einer eigenen Prüfstelle überträgt und somit aufgrund der örtlichen Zuständigkeit eine durch das staatliche Gesetz dem Rechnungshof zugewiesene Kontrollfunktion ändert. Die Provinz vertritt die Meinung, auf diese Weise eine eigene Zuständigkeit aufgrund der Art. 79, 80 und 81 des Sonderstatutes ausgeübt zu haben. 4.2. Der Verfassungsgerichthof hat bereits unterstrichen, dass die Zuständigkeit der Regionen mit Sonderstatut und der Autonomen Provinzen, Kontrollformen über die örtlichen Körperschaften im eigenen Gebiet einzuführen, nicht die vom Rechnungshof verfolgten Zielsetzungen der Kontrolle in Frage stellt, weil dieser als externe Behörde (Erkenntnis Nr. 64/2005) im Dienste der Staatsgemeinschaft gilt (Erkenntnisse Nr. 29/1995 und Nr. 470/1997), die das einheitliche Gleichgewicht der öffentlichen Finanzen in ihrer Gesamtheit gewährleistet. Die Notwendigkeit der Koordinierung der öffentlichen Finanzen betrifft ebenso die Regionen und Provinzen mit Sonderstatut, da außer Zweifel steht, dass auch ihre Finanzen als Teil der erweiterten öffentlichen Finanzen zu betrachten seien, wie der Verfassungsgerichtshof bereits erklärt hat (insbesondere Erkenntnis Nr. 425/2004) (Erkenntnis Nr. 267/2006).

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 234 Das gleichzeitige Bestehen von parallelen Zuständigkeiten des Rechnungshofes und der Gebietskörperschaften mit Sonderautonomie bewirkt nicht wie in der Folge präzisiert, dass besagte Kontrollen identisch sind oder sich überlagern sowie auch nicht dass die Autonome Provinz eine Gesetzgebungsbefugnis innehat, aufgrund deren diese Kontrollen in ihren Zuständigkeitsbereich fallen. Vor allem beruhen die beiden dem Rechnungshof und der Autonomen Provinz Bozen zugewiesenen Kontrollarten auf unterschiedlichen Gründen und Ausübungsmodalitäten auch angesichts der konkret geschützten Interessen, die im ersten Fall die staatlichen Finanzen in ihrer Gesamtheit und im zweiten Fall die Finanzen der Provinz betreffen. 4.3. Die unterschiedlichen Ziele und Formen der Kontrollen in Finanzsachen, die von den Regionen mit Sonderstatut und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen ausgeübt werden können, und jenen, die dem Rechnungshof zustehen, ist es angebracht, auf die derzeit bestehenden Beziehungen zwischen der Regelung des externen und der des internen Stabilitätspaktes sowie im Allgemeinen zwischen den von Italien im EU-Rahmen vereinbarten finanziellen Auflagen und den Kriterien zu verweisen, durch die der Staat das Ausmaß der Beschränkungen zwischen den Körperschaften des erweiterten öffentlichen Bereichs in erster Linie die Gebietskörperschaften aufteilt. Gerade in Bezug auf die aus diesen Verpflichtungen entstehenden komplexen Finanzbeziehungen nehmen die Bestimmungen des Art. 148 Abs. 1 und des Art. 148-bis des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 267/2000, geändert bzw. eingeführt durch Art. 3 Abs. 1 Buchst. e) des Gesetzesdekretes Nr. 174/2012, instrumentellen Charakter ein. Der externe Stabilitätspakt und im Allgemeinen die Einschränkungen der öffentlichen Finanzen verpflichten Italien gegenüber der Europäischen Union, Ausgabeneinschränkungen vorzunehmen, deren Beachtung in Bezug auf den konsolidierten Jahresabschluss der öffentlichen Verwaltungen überprüft wird (Erkenntnisse Nr. 138/2013, Nr. 425/2004 und Nr. 36/2004). Zur Gewährleistung der Beachtung der genannten gemeinschaftlichen Verpflichtungen müssen die Haushaltsvoranschläge und die darauf folgenden Haushalte der von der Konsolidierung betroffenen Verwaltungen kontrolliert werden, um die Erreichung der mit genannten Verpflichtungen zusammenhängenden impliziten Zielsetzungen der öffentlichen Finanzpolitik zu überprüfen. Diese aus dem Vertrag über die Europäische Union und aus den anderen auf diesem Sachgebiet abgeschlossenen Abkommen hervorgehenden Verpflichtungen stehen in direktem Zusammenhang nicht nur mit der vom Rekurssteller herangezogenen Koordinierung der öffentlichen Finanzen, sondern auch mit den Parametern laut Art. 11 und 117 Abs. 1 der Verfassung, von denen sie untrennbar sind. In diesem spezifischen Fall dient die Koordinierung nämlich vorwiegend dazu, wirksame Instrumente der Kontrolle über die Einhaltung der Verpflichtungen seitens der öffentlichen Haushalte vorzusehen, wobei die aus diesen ergehenden Ergebnisse zwecks Überprüfung der Erreichung der geplanten Ziele verglichen werden können. Genannte Verpflichtungen entstehen wie bereits vom Verfassungsgerichtshof unterstrichen (Erkenntnis Nr. 36/2004) zum Zeitpunkt, in dem der Stabilitätspakt auch für die öffentlichen Verwaltungen verpflichtend geworden ist, die am konsolidierten Jahresabschluss des Staates beteiligt sind, der den von der Europäischen Union festgelegten Vorgaben gerecht werden muss, während dessen aggregierte Bestandteile, die den Haushalten der Körperschaften des erweiterten Bereichs entsprechen, der staatlichen Regelung unterliegen, die deren Beteiligung an der Erreichung des von der EU festgelegten Zieles koordinieren. Die ab Erlass des Art. 1 Abs. 166 ff. des Gesetzes vom 23. Dezember 2005, Nr. 266 (Bestimmungen über die Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushalts des Staates Finanzgesetz 2006) vorgesehenen und später im Art. 148-bis des Einheitstextes der Gesetze betreffend die Ordnung der örtlichen Körperschaften übernommenen Kontrollen der regionalen Sektionen des Rechnungshofes sind für die Adressaten gerade zwecks Vorbeugung und Bekämpfung von nicht korrekten Buchhaltungsführungen schrittweise verpflichtend geworden (Erkenntnis Nr. 60/2013), die die Haushaltsausgeglichenheit beeinträchtigen (Art. 81 der Verfassung) und sich auf die konsolidierte Rechnungslegung der öffentlichen Verwaltungen auswirken und demzufolge die Koordinierungsfunktion des Staates zwecks Einhaltung der gemeinschaftlichen Verpflichtungen vereiteln könnten. Infolgedessen wird diese Art der Kontrolle, die laut der angefochtenen Bestimmung voll und ganz in den Zuständigkeitsbereich der Autonomen Provinz Bozen fallen würde, im Interesse des Staates zu den Zwecken der öffentlichen Finanzen in ihrer Gesamtheit durchgeführt und kann nicht mit von einer Körperschaft mit Sonderautonomie durchgeführten Kontrollen verwechselt werden oder diese überschneiden.

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 235 Diese Art von Kontrolle kann aufgrund ihres wesentlichen Zwecks nicht einer einzelnen autonomen obgleich mit Sonderstatut ausgestatteten Gebietskörperschaft anvertraut werden, weil sie nicht deren Übereinstimmung mit den staatlichen Vorgaben sowie deren Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit in Bezug auf die allgemeinen Interessen der öffentlichen Finanzen gewährleisten könnte. Diese Interessen gehen über das Landesgebiet hinaus und stehen potentiell im dialektischen Verhältnis zu den Interessen der Autonomen Provinz unter dem Aspekt der konkreten Modalitäten, nach denen die einzelnen Körperschaften der Provinz die Eindämmung der Ausgaben beachten. 4.4. Diesbezüglich ist der Einwand der Autonomen Provinz nicht begründet, nach dem für dieses Sachgebiet für die Sonderautonomien der Vereinbarungsgrundsatz gilt, der in diesem Fall nicht angewandt wurde. Es stimmt hingegen, dass die ausdrücklich durch spezifische Abkommen mit den Sonderautonomien ergänzte staatliche Regelung ein Bestimmungsparameter für die neue Art von Kontrollen über die örtlichen Körperschaften darstellt, die der staatliche Gesetzgeber mit Wirkung vom Haushaltsjahr 2006 dem Rechnungshof zugewiesen hat. Die Autonome Provinz verwechselt die Modalitäten zur Anpassung der finanziellen Beziehungen zwischen Staat und Sonderautonomien, für die unbeschadet der vorgeschriebenen Beteiligung der Sonderautonomien an der Erreichung der Ziele auf diesem Sachgebiet (u. a. Erkenntnis Nr. 425/2004) Abkommen abgeschlossen werden können, mit der Regelung der einheitlichen und allgemeinen Kontrolle der Haushaltsführung der örtlichen Körperschaften zwecks Einhaltung der vom staatlichen Gesetzgeber auch unter Berücksichtigung der gemeinschaftlichen Vorgaben dem Rechnungshof als Organ im Dienste des Staats in seiner Gesamtheit zugewiesenen Gesamtgrenzen der öffentlichen Finanzen (Erkenntnisse Nr. 60/2013, Nr. 198/2012 und Nr. 267/2006). Nach Feststellung der Tatsache, dass der Inhalt und die Wirkungen der Urteile des Rechnungshofes nicht vom regionalen Gesetzgeber geregelt werden können (Erkenntnis Nr. 39/2014), steht außer Frage, dass die Autonome Provinz sich diese Kontrollform nicht als funktionelle Zuständigkeit aneignen kann. Die Abkommen mit den Regionen mit Sonderstatut betreffen die besonderen Modalitäten für die Umsetzung der staatlichen und EU-Vorgaben im Gebiet der Provinz und Region und sind deshalb unter diesem Aspekt als primäre Bestimmungsparameter für die finanzielle Verwaltung der subregionalen Körperschaften zu betrachten, zu denen auch die gebietsmäßig betroffenen örtlichen Körperschaften gehören. Genannte Abkommen können aber nicht die Regelung der Kontrolle über die Finanzverwaltung der örtlichen Körperschaften betreffen, die im ganzen Staatsgebiet einheitlich, neutral und unparteiisch sein muss und deshalb dem Rechnungshof zugewiesen wurde. 4.5. Dies bedeutet nicht, dass die Kontrollen des Rechnungshofes und diejenigen der Region/Provinz obwohl sie ganz unterschiedliche Ziele verfolgen nicht funktionell verbunden sein können. Unter diesem Gesichtspunkt steht der Art. 79 Abs. 3 des Statutes für Trentino-Südtirol, auf den sich die Rekursgegnerin zur Unterstützung der eigenen These beruft, im perfekten Einklang mit obgenannten Erläuterungen. Genannte Bestimmung lautet wie folgt: Um den Beitrag zur Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen zu gewährleisten, vereinbaren die Region und die autonomen Provinzen mit dem Minister für Wirtschaft und Finanzen die aus dem internen Stabilitätspakt erwachsenden Verpflichtungen, unter Bezugnahme auf die im jeweiligen Zeitraum zu erreichenden Haushaltsergebnisse. Unbeschadet der allgemeinen Ziele der öffentlichen Finanzen, steht es den Provinzen zu, die aus dem internen Stabilitätspakt resultierenden Verpflichtungen festzulegen und die Koordinierungsbefugnisse gegenüber den örtlichen Körperschaften, den eigenen Anstalten und sonstigen instrumentalen Einrichtungen, den Sanitätsbetrieben, den nicht staatlichen Universitäten laut Artikel 17 Absatz 120 des Gesetzes vom 15. Mai 1997, Nr. 127, den Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern und den anderen Körperschaften oder Einrichtungen mit regional oder provinzial geregelter institutioneller Ordnung, die von der Region bzw. der jeweiligen Provinz auf ordentlichem Wege finanziert werden, wahrzunehmen. Die für die Regionen und die anderen Körperschaften im restlichen Staatsgebiet ergriffenen Maßnahmen finden keine Anwendung. Ab dem Jahre 2010 werden die Ziele des internen Stabilitätspakts, auch unter Berücksichtigung der positiven Effekte in Bezug auf die Nettoverschuldung, die sich aus der Anwendung dieses Artikels und der entsprechenden Durchführungsbestimmungen ergeben, festgesetzt. Die Provinzen wachen über die Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen seitens der Körperschaften, Anstalten und anderen Einrichtungen laut diesem Absatz und üben über diese auch die nachträgliche Gebarungskontrolle aus, wobei sie der zuständigen Sektion des Rechnungshofes über die entsprechenden Ergebnisse berichten..

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 236 Die funktionelle Verbindung dieser Bestimmung mit der dem Rechnungshof vom staatlichen Gesetzgeber zugewiesenen Kontrolle ist offensichtlich, da vorgesehen wird, dass die Ergebnisse der auf die territoriale Koordinierung der Region und der Autonomen Provinzen ausgerichteten Kontrolle den zuständigen Sektionen des Rechnungshofes mitgeteilt werden, um dessen Ermittlungen zwecks Überprüfung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Haushalte der einzelnen örtlichen Körperschaften zur Feststellung der Übereinstimmung der Haushalte der im ganzen Staatsgebiet tätigen öffentlichen Körperschaften mit den staatlichen und EU-Vorgaben auf geeignete Weise zu ergänzen. Das Statut weist also der Autonomen Provinz Bozen keine direkte Zuständigkeit hinsichtlich der Kontrolle der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsführung der örtlichen Körperschaften zu, sondern verbindet deren Befugnisse in Sachen Kontrolle über die Verwaltung und örtliche Finanzen mit denen des Rechnungshofes. Somit wird indirekt der Unterschied zwischen den beiden Behörden anerkannt. 4.6. In diesem Sinne ist auch der weitere Einwand der Autonomen Provinz Bozen unbegründet, laut dem die Zuweisung an den Rechnungshof einer Art von Kontrolle wie jener laut Art. 148 Abs. 1 und 148- bis des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 267/2000 weder mit der in den Verfassungsbestimmungen und im Statut anerkannten Sonderautonomie noch mit der Kontrolle des Rechnungshofes im Sinne der Zusammenarbeit vereinbar sei. Die obigen Ausführungen über den Zweck der Kontrolle der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit laut Art. 148 Abs. 1 und Art. 148-bis des Einheitstextes der Gesetze betreffend die Ordnung der örtlichen Körperschaften sowie der enge Zusammenhang dieser Tätigkeit mit Art. 81 Abs. 4 und Art. 117 Abs. 3 der Verfassung rechtfertigen auch die Zuweisung an den Rechnungshof von Befugnissen, die für die direkt wirksame Vorbeugung von Abläufen geeignet sind, die den Grundsatz der vorherigen Deckung und des dynamischen Ausgeglichenheit des Haushaltes der örtlichen Körperschaften verletzten (Erkenntnisse Nr. 266, n. 250 e n. 60 del 2013). Genannte Verbotsmaßnahmen sind weder als Vorherrschaft des Staates oder als Sanktionsbefugnis gegenüber der örtlichen Körperschaften zu verstehen noch sind sie auf die Kontrolle im engen Sinne der Zusammenarbeit zurückzuführen, sondern sie dienen zur Einhaltung der vom Staat übernommenen Verpflichtungen gegenüber der Europäischen Union hinsichtlich der Haushaltspolitik. In diesem Sinne, d. h. zur Beachtung der Grundsätze der Koordinierung und Harmonisierung der öffentlichen Haushalte, können genannte Kontrollen auch von Maßnahmen begleitet werden, die geeignet sind, Abläufen vorzubeugen, die die Grundsätze der vorherigen Deckung und der Haushaltsausgeglichenheit nicht beachten (Erkenntnisse Nr. 266/2013 und Nr. 60/2013). Genannte Maßnahmen sind durch die Neutralität und Unabhängigkeit der Rechtmäßigkeitskontrolle des Rechnungshofes gerechtfertigt (Erkenntnis Nr. 226/1976) (Erkenntnis Nr. 39/2014). Insbesondere führen die dem Rechnungshof zugewiesenen Kontrolle über die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Buchführung zu diesen besonderen Zwecken zu einem dichotomischen Ergebnis (Erkenntnisse Nr. 179/2007 und Nr. 60/2013), weil es dazu dient festzustellen, ob die Haushaltsvoranschläge und die darauf folgenden Haushalte den Stabilitätspakt beachten, ob sie ausgeglichen sind und ob sie nicht die ausdrücklich zu genannten Zwecken vorgesehenen Regeln verletzen. Unbeschadet der Tatsache, dass sich der Verfassungsgerichtshof bereits ausgesprochen hat, indem er den von der Autonomen Provinz Bozen gegen diese Art von Kontrolle über die örtlichen Körperschaften seitens der lokalen Sektion des Rechnungshofes aufgeworfenen Zuweisungskonflikt für unbegründet erklärt hat (Erkenntnis Nr. 60/2013), handelt es sich bei der Kontrolle über die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Rechnungsführung seitens des Rechnungshofes lediglich um einen vorsorgenden und gleichzeitigen Schutz der wirtschaftlichen Ausgeglichenheit der Haushalte sowie der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung gemäß für das gesamte Gebiet geltenden einheitlichen Regeln der Koordinierung der öffentlichen Finanzen, ohne Auswirkungen auf die besondere politische und verwaltungstechnische Autonomie der betroffenen Verwaltungen (Erkenntnis Nr. 39/2014). 4.7. Demzufolge verletzt der Art. 12 Abs. 2 des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 22/2012 den Art. 81 Abs. 4 und den Art. 117 Abs. 3 der Verfassung sowie die Art. 8, 9 und 79 des Sonderstatutes und muss als verfassungswidrig erklärt werden, weil dem Rechnungshof die Kontrolle der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Haushalte der örtlichen Körperschaften der Autonomen Provinz entzogen wird, um sie da das Statut diesbezüglich keine Bestimmung enthält in den funktionellen Zuständigkeitsbereich der Provinz zu übernehmen, wobei anhand genannter Kontrolle die Beachtung der Grenzen

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 237 und der Ausgeglichenheit der öffentlichen Finanzen im Allgemeinen, an denen genannte Körperschaften beteiligt sind, im Gebiet der Provinz überprüft werden soll. Die weiteren in Bezug auf Art. 12 des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 22/2012 erhobenen Einwände bezüglich des Art. 97 der Verfassung sind nicht mehr relevant. Aus diesen Gründen erklärt DER VERFASSUNGSGERICHTSHOF 1) die Verfassungswidrigkeit des Art. 12 Abs. 2 des Landesgesetzes der Autonomen Provinz Bozen vom 20. Dezember 2012, Nr. 22 (Bestimmungen über das Erstellen des Haushaltes für das Finanzjahr 2013 und für den Dreijahreszeitraum 2013-2015 Finanzgesetz 2013); 2) die Unzulässigkeit der mit dem eingangs erwähnten Rekurs vom Präsidenten des Ministerrates in Bezug auf Art. 81 Abs. 4 der Verfassung aufgeworfenen Frage der Verfassungsmäßigkeit des Art. 23 Abs. 10 des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 22/2012; 3) die Beendigung des Verfahrens in Bezug auf die mit dem eingangs erwähnten Rekurs vom Präsidenten des Ministerrates aufgeworfenen Fragen der Verfassungsmäßigkeit des Art. 1 Abs. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 sowie des Art. 23 Abs. 2 des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 22/2012 bezüglich des Art. 81 Abs. 4 der Verfassung; 4) die Beendigung des Verfahrens in Bezug auf die mit dem eingangs erwähnten Rekurs vom Präsidenten des Ministerrates aufgeworfene Frage der Verfassungsmäßigkeit von Art. 2 Abs. 1 des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 22/2012 bezüglich des Art. 117 Abs. 3 und des Art. 119 der Verfassung sowie der Art. 8 und 9 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 (Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen). So entschieden in Rom, am Sitz des Verfassungsgerichtshofes, Palazzo della Consulta, am 26. Februar 2014. Gez.: Gaetano SILVESTRI, Präsident Aldo CAROSI, Verfasser Gabriella MELATTI, Kanzleileiterin Am 10. März 2014 in der Kanzlei hinterlegt. Die Kanzleileiterin Gez.: Gabriella MELATTI

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 238 91360 PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA DELL'ART 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n. 87 ~tij. corì~ CO N. 93 Reg. ordinanze 2014 i }, -~ ~- Ordinanza del 5 febbraio 2014 emessa dal Tribunale di Trento nel procedimento civile promosso da S.O. e/provincia autonoma di Trento f!.~1\j~c)..... ( "!.i TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO il giudice delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie letti gli atti del proc. n. 839/2013 RG, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.01.2014, pronunzia la seguente ORDINANZA di rimessione degli atti alla Eccellentissima Corte Costituzionale in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, della legge della Provincia autonoma di Trento, 15.06.1998, n. 7 (come modificato dall'art. 49 della legge provinciale 27.08.1999, n. 3 e dall'art. 87 della legge provinciale 19.02.2002, n. 1), vigente fino al 29.12.2010 (prima della modifica effettuata dall'art. 45, primo comma, della legge provinciale 27.12.2010, n. 27, entrata in vigore il successivo giorno 29). ******* 1. La rilevanza della questione La rilevanza della questione risiede nel fatto che, nel presente giudizio, il ricorrente (cittadino albanese nato il 24.07.1995, regolarmente in Italia dal 28.01.2003 in forza di permessi di soggiorno successivamente sempre rinnovati), affetto da paraparesi spastica ereditaria accertata dall'azienda sanitaria della Provincia autonoma di Trento, deducendo di avere difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, il 5.11.2003 ha chiesto a detta Provincia, con decorrenza dal mese di dicembre del 2003, l'erogazione dell'assegno mensile per invalidi civili minorenni previsto e disciplinato dall'art. 3, primo comma, lett. a}, n. 4, e dall'art. 4, terzo comma, della legge della cit. Provincia autonoma di Trento, 15.06.1998, n. 7. Con i prowedimenti 13.03 e 5.04.2013, la Provincia ha riconosciuto al ricorrente detto assegno solo a partire dal mese di gennaio del 2011, osservando che, per il precedente periodo dicembre 2003- dicembre 201 O, l'assegno non poteva essergli erogato perché, pur possedendo il ricorrente tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa provinciale, in tale periodo il testo dell'allora vigente art. 4, terzo comma, richiedeva che il beneficiario fosse anche titolare della carta di soggiorno, 1

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 239 terzo comma, della legge provinciale n. 7 del 1998, stabilendo che non era più necessaria la titolarità della carta di soggiorno, bensì solo un titolo dì soggiorno di durata non inferiore ad un anno, questo sì pacificamente posseduto dal ricorrente, con la conseguenza che l'assegno poteva essergli corrisposto solo a decorrere dall'entrata in vigore della nuova normativa, e non invece con riferimento alle mensilità precedenti. Il ricorrente ha quindi adito questo giudice affinché la cit. Provincia autonoma venga condannata a corrispondergli l'assegno mensile per invalidi civili minorenni anche per il periodo che va dal mese di dicembre del 2003 al mese dì dicembre del 201 O. Sostiene in punto di diritto il ricorrente che l'art. 4, terzo comma, della legge della cit. Provincia autonoma di Trento, 15.06.1998, n. 7, nel testo vigente in tale periodo, sarebbe contrario alla Carta Costituzionale. La Provincia autonoma di Trento ribadisce la legittimità della mancata corresponsione dell'indennità, sostenendo di aver fatto corretta applicazione delle norme che disciplinano la successione di leggi nel tempo, atteso che il cit. art. 45, primo comma, della legge provinciale 27.12.2010, n. 27, non è retroattivo, poiché il comma ottavo dello stesso art. 45 prevede che la nuova disciplina si applichi solo ai giudizi pendenti, ciò che nella fattispecie non accade, posto che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato solo il 2.12.2013. Delineato in tal modo l'oggetto del giudizio, osserva il giudicante che la rilevanza della questione di costituzionalità, è data dall'osservare che se il testo vigente nel periodo dicembre 2003-dìcembre 2010 del cit. art. 4, terzo comma, della legge della Provincia autonoma di Trento, 15.06.1998, n. 7. è conforme alla Carta Costituzionale, allora il ricorrente non avrà diritto alla erogazione dell'indennità anche per il periodo dicembre 2003-dicembre 2010, poiché è pacifico che egli all'epoca non aveva la carta di soggiorno; se invece detta norma è contraria alla Carta Costituzionale, allora il ricorrente avrà diritto ad ottenere l'assegno anche per il cit. periodo dicembre 2003-dicembre 2010. 2. La non manifesta infondatezza L'assegno mensile per invalidi civili minorenni, è previsto e disciplinato dalla legge della Provincia autonoma di Trento, 15.06.1998, n. 7. 2

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 240,,.r L'art. 4 terzo comma, di tale legge (nel testo modificato dall'art. 49 della legge provinciale 27.08.1999, n. 3 e dall'art. 87 della legge provinciale 19.02.2002, n. 1), vigente fino al 28.12.2010, è il seguente. "Le prestazioni di cui all'articolo 3 sono estensibili, ove si tratti di soggetti residenti in provincia di Trento e in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6 e 7, ai rifugiati stranieri, agli apolidi e ai cittadini della Repubblica di S. Marino in base alle vigenti convenzioni internazionali, nonché agli stranieri considerati dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, titolari della carta di soggiorno e ai loro figli minoriu. Dalla lettura della norma si evince chiaramente che anche l'erogazione dell'assegno mensile per invalidi civili minorenni, cosi come quella degli altri interventi assistenziali previsti a favore degli invalidi civili in genere, dei ciechi civili e dei sordomuti, nel periodo che interessa al ricorrente (dicembre 2003-dicembre 2010), era subordinata alla titolarità della carta di soggiorno. Ebbene, ad awiso di questo Tribunale non è manifestamente infondato il dubbio che una disciplina siffatta sia contraria alla Costituzione. Va infatti ricordato che il giudice delle leggi, con la sentenza 16.12.2011, n. 329, in materia pressoché identica (ancorché disciplinata dalla legge nazionale}, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di frequenza di cui all'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289. Il giudice delle leggi ha accertato la violazione di tutte le norme costituzionali invocate dal giudice a quo (artt. 2, 3, 32, 34, 38 e 117 Cast.), osservando che "La normativa di cui qui si discute risulta, dunque, in contrasto, non solo con l'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 14 della CEDU, per come interpretato dalla Corte di Strasburgo, ma anche con i restanti parametri evocati dal giudice a quo, posto che il trattamento irragionevolmente differenziato che essa impone basato sulla semplice condizione di straniero regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato, ma non ancora in possesso dei requisiti di permanenza utili per conseguire la carta di soggiorno - viola, ad un tempo, il principio di uguaglianza e i 3

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 241 Nello stesso senso, il giudice delle leggi si era già espresso con la sentenza 28.05.2010, n. 187, mediante la quale ha dichiarato la l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Anche in tale fattispecie, il giudice delle leggi ha ritenuto la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.. Anche nella sentenza n. 306 del 30.07.2008, il giudice delle leggi ha dichiarato dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 - nella parte in cui escludono che l'indennità di accompagnamento, di cui all'art. I della legge 11 febbraio 1980, n. 18, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Anche in tale pronunzia, il giudice delle leggi ha ravvisato la violazione degli artt. 2, 3, 10, 11, 32, 35, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, evidenziando che "È opportuno premettere che l'indennità di accompagnamento - spettante ai disabili non autonomamente deambulanti, o che non siano in grado di compiere da soli gli atti quotidiani della vita, per il solo fatto delle minorazioni e, quindi, indipendentemente da qualsiasi requisito reddituale - rientra nelle prestazioni assistenziali e, più in generale, anche nella terminologia adottata dalla Corte di Strasburgo, attiene alla sicurezza o assistenza sociale. In tale ambito, questa Corte ha affermato che le scelte connesse alla individuazione delle categorie dei beneficiari - necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie - debbano essere operate, sempre e comunque, in ossequio al principio di ragionevolezza, ma anche che al legislatore è consentito introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una causa normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria (sentenza n. 432 del 2005). 4

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 242 ;.\ 1 O.- Tutto ciò premesso, la Corte ritiene che sia manifestamente irragionevole subordinare l'attribuzione di una prestazione assistenziale quale l'indennità di accompagnamento - i cui presupposti sono, come si è detto, la totale disabilità al lavoro, nonché l'incapacità alla deambulazione autonoma o al compimento da soli degli atti quotidiani della vita - al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza del soggiorno in Italia che richiede per il suo rilascio, tra l'altro, la titolarità di un reddito. Tale irragionevolezza Incide sul diritto alla salute, inteso anche come diritto ai rimedi possibili e, come nel caso, parziali, alle menomazioni prodotte da patologie di non lieve importanza. Ne consegue il contrasto delle disposizioni censurate non soltanto con l'art. 3 Cost., ma anche con gli artt. 32 e 38 Cost., nonché - tenuto conto che quello alla salute è diritto fondamentale della persona (vedi, per tutte, le sentenze n. 252 del 2001 e n. 432 del 2005) :... con l'art. 2 della Costituzione. Sotto tale profilo e per i medesimi motivi, la normativa censurata viola l'art. 10, primo comma, della Costituzione, dal momento che tra le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute rientrano quelle che, nel garantire i diritti fondamentali della persona indipendentemente dall'appartenenza a determinate entità politiche, vietano discriminazioni nei confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato. Al legislatore italiano è certamente consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli e non contrastanti con obblighi internazionali, che regolino l'ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia (da ultimo, sentenza n. 148 del 2008). È possibile, inoltre, subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni - non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza - alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata; una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini. Le disposizioni censurate sono, pertanto, illegittime nella parte in cui - oltre ai requisiti sanitari e di durata del soggiorno in Italia e comunque attinenti alla persona, già stabiliti per il rilascio della carta di soggiorno ed ora (per effetto del d.lgs. n. 3 del 2007) del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, non sospettati di illegittimità dal remittente - esigono, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, anche 5

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 243 del 1998". Questa è dunque la motivazione di Corte Cost. 30.07.2008, n. 306. Ad avviso di questo Tribunale, non sembra dubbio che i medesimi principi costituzionali debbano essere applicati anche al cit. art. 4, terzo comma, della legge della Provincia autonoma di Trento, 15.06.1998, n. 7 (come modificato dall'art. 49 della legge provinciale 27.08.1999, n. 3 e dall'art. 87 della legge provinciale 19.02.2002, n. 1), vigente fino al 29.12.2010 (prima della modifica effettuata dall'art. 45, primo comma, della legge provinciale 27.12.201 O, n. 27, entrata in vigore il successivo giorno 29), dovendosi solo precisare che, per effetto dell'art. 8, n. 25, del D.P.R. 31.08.1972, n. 670 (testo unico delle leggi costituzionali concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), la provincia autonoma di Trento ha competenza legislativa esclusiva in materia di assistenza e beneficenza pubblica. Come noto, peraltro, tale competenza legislativa esclusiva, incontra i limiti previsti dall'art. 4 dello stesso D.P.R. 31.08.1972, n. 670 {in base al quale "in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico deilla Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potestà di emanare norme legislative"): limiti che, per i motivi sopra evidenziati, la legge della Provincia autonoma non sembra aver rispettato. PQM Il giudice delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie del Tribunale ordinario di Trento, \ visto l'art. 134 Cost., e gli artt. 23 e ss. della legge 11.03.1957, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, della legge della Provincia autonoma di Trento, 15.06.1998, n. 7 (come modificato dall'art. 49 della legge provinciale 27.08.1999, n. 3 e dall'art. 87 della legge provinciale 19.02.2002, n. 1), vigente fino al 29.12.2010 (prima della modifica effettuata dall'art. 45, primo comma, della legge provinciale 27.12.2010, n. 27, entrata in vigore il successivo giorno 29), con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 1 O, 11, 32, 34, 35, 38 Cost., nonché di cui all'art 4 del D.P.R. 6

Bollettino Ufficiale n. 20/I-II del 20/05/2014 / Amtsblatt Nr. 20/I-II vom 20/05/2014 244 31.08.1972, n. 670 (testo unico delle leggi costituzionali concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Dispone la immediata trasmissione degli atti e della presente ordinanza, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni, alla Eccellentissima Corte Costituzionale e sospende il giudizio. Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente della Giunta della Provincia Autonoma di Trento, nonché la sua comunicazione al Presidente del Consiglio Provinciale della medesima Provincia Autonoma. Trento, 4 febbraio 2014 Il giudice -dott. Roberto Beghini- RIBUNALE. 01 RENTO Sozlohe Lavoro DEPOSl!.i_ IN CANCELLERIA.. O 5 FEB 2014 \. Copia conforme all'orlgl~ale ~~ la pubblicazione ~lle~tciale della Regione... L... rò.. MAif iotr Roma, 0 7