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Scritto da Ciro Tadicini Mercoledì 07 Marzo :20 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 07 Marzo :30

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SENTENZA N. R EPUBB L I C A I T A L I A N A IN N O M E D E L POPO L O I T A L I A N O G IUDI C E DI PA C E DI R O M A I SE ZI O N E PE N A L E DIB A T T I M E N T A L E Il Giudice di Pace dott.ssa CHIASSAI Cristina Alla pubblica udienza del 07.07.2011 SE N T E N Z A pronunciato la seguente Depositata il Divenuta irrevocabile il Nr.reg.esec. nella cau R.G. GDP e n nei confronti di: R.G.N.R. Nr.campione pen., nato in Cina il, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Fabio Baglioni sito in Roma Via Bergamo n. 3 CONTUMACE Redatta scheda il Il cancelliere I MPU T A T O ucc mod. perché si tratteneva nel territorio dello Stato,in violazione delle disposizioni dello stesso decreto nonché di quelle Fatto avvenuto in Roma il 1.04.2010 P.M.: VPO Dott. Mencaroni Maria Laura Difensore di ufficio: Avv. Stefano Ruggiero nominato 1 comma c.p.p. Conclusioni P.M.: Condanna a 4.000,00 euro di ammenda con atten. generiche Conclusioni difesa: Assoluzione, in subordine minimo della pena. M O T I V I D E L L A D E C ISI O N E

Veniva notificata a, la presentazione immediata davanti a questo Giudice di Pace per vederlo rispondere del reato come specificato in epigrafe. Accertata la regolarità delle notifiche, il Giudice di Pace dichiarava la contumacia apriva il dibattimento ed ammetteva le prove richieste.. Durante la fase istruttoria veniva sentito il teste del Pubblico Ministero:Napolitano identificato con rilievi dattiloscopici, su controllo di vendita di capi di espulsione privo di permesso di soggiorno. il Giudice di Pace invitava le parti alle conclusioni. Queste concludevano come in epigrafe. Il Giudice di Pace di Roma, esaminati gli atti di causa, sentito il testimone, dal reato ascritto in rubrica perché il fatto non costituiva reato in virtù della Direttiva europea del 2008 n. 115. Il fatto, non costituiva pertanto reato in quanto non venivano rispettati i principi indicati dalla Direttiva Europea 2008/115/CE. Non risultava che, accertata la sua irregolarità del suo soggiorno nel Territorio Nazionale, fosse stata adottata prima del 10.05.2010, nei suoi confronti una decisione di rimpatrio, che fissasse un congruo periodo di durata compresa tra sette e trenta giorni per la partenza volontaria, né risultava che lo straniero fosse stato informa ella Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio entrata in vigore dal 14.01.2009 e che doveva essere attuata entro il 24.12.2010. Non risultava che fossero state evidenziate circostanze che impedissero la

concessione del rimpatrio volontario. - Occorre rilevare che nella legislazione italiana, detta decisione di rimpatrio volontario non è prevista, per cui la posizione potrebbe essere di irregolarità, mentre la direttiva comunitaria, subordina la decisione di rimpatrio assunta dallo Stato nei confronti dello straniero ed il suo allontanamento, allo scadere del termine previsto per il rimpatrio volontario. E allora se ne può dedurre che il permanere dello straniero nel Territorio Nazionale sino allo scadere del termine, e quindi entro il termine di allontanamento volontario, non sarebbe irregolare in base alla direttiva. Ne consegue che per ritenere esistente o meno il reato di cui all 286/98 si dovrà preliminarmente accertare se il soggiorno o il trattenimento dello straniero sia da considerarsi con riferimento a quanto disposto solo dalla direttiva comunitaria, fonte prevalente, avente efficacia diretta, con contenuti chiari, precisi ed incondizionati. Tali principi sono: - adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di paese terzo il cui soggiorno nello stato membro sia irregolare (art. 6 par. 1) che prevede due deroghe e cioè a) se il cittadino del paese terzo è titolare di permesso di soggiorno valido rilasciato da altro Stato membro deve recarsi immediatamente in quello Stato e solo se non osserva questa prescrizione si applica la decisio paese terzo il cui soggiorno è irregolare ha iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisca il diritto a soggiornare, fino al completamento della procedura (art. 6, par. 5); - privilegiare la partenza volontaria e di assegnare un congruo

termine per la stessa tra 7 e 30 giorni (art. 7, par. 1), fatte salve due deroghe. a) delle circostanze specifiche del caso individuale (art. 7, par. 2) b) in caso di rischio di fuga o di rigetto della domanda di soggiorno perché manifestamente sicurezza nazionale o la sicurezza pubblica, gli Stati possono ( dunque hanno una mera facoltà) di astenersi dal concedere il periodo per la partenza volontaria o concedere un termine inferiore a 7 giorni (art. 7, par. 4). Pertanto, per il principio del favore rei e per il principio generale di prevalenza del Diritto C0omunitario sul diritto interno del singolo Stato membro, veniva assolto Direttiva Comunitaria del 2008 n. 115. In giurisprudenza si è venuta ad affermare una corrente per la quale il diritto pea abbia uno status di prevalenza rispetto al diritto nazionale, con la conseguenza compito del Giudice adito, nelle varie controversie pendenti, tra le quali anche quella penale, è di dare applicazione alle fonti UE dotate di effetto norme interne con esso incompatibili. bis qui in esame, con la conseguenza che detta norma diventa inapplicabile quando, come nel caso di specie, si debba riconoscere l considerati punibili, finirebbero per essere Direttiva Comunitaria. L, si configura come una fattispecie omissiva propria, che non prevede un termine p adempimento, per, un reato in cui la condotta omissiva si perfeziona nel momento in cui il soggiorno diventa

no 7 giorni e non immediatamente. considerazione della previsione prioritaria della partenza volontaria in ordine alla quale non sono stati evidenziati elementi ostativi di rilievo. Tanto precisato e, si deve ammettere che non si è provveduto nel senso da essa previsto, e cioè concedendo il dovuto ostativi, il che consente di ritenere che al momento della contestazione del reato in usufruire di tale termine per la partenza volontaria, il che esclude che la sua presenza nel Territorio Nazionale fosse in contrasto con le norme di legge, consentendo così di escludere anche la presenza del reato per cui si ritiene di poter costituisce reato. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Roma, vist 530 c.p.p. assolve dal reato ascritto in rubrica perché il fatto non costituisce reato in virtù della Direttiva europea del 2008 n. 115 Roma 07.07.2011 IL GIUDIC E DI PAC E Dott.ssa Cristina Chiassai