Regione Basilicata AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE APT BASILICATA Allegato 3 REGOLAMENTO PER L ACQUISTO IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI



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Regione Basilicata AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE APT BASILICATA Allegato 3 REGOLAMENTO PER L ACQUISTO IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI Delibera del D. G. n 165 del 16/09/2010 Delibera del D. G. n 142 del 04/08/2011 Delibera del D. G. n 235 del 03/12/2012 Delibera del D. G. n 114 del 04/05/2015

INDICE ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO... ART. 2 - AREA E FORME DELLA PROCEDURA... ART. 3 - BENI E SERVIZI IN ECONOMIA... ART. 4 - LIMITE DI APPLICAZIONE... Art. 5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.. ART. 6 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO... ART. 7 - SCELTA DEL CONTRAENTE NELLA GARA UFFICIOSA E MEZZI DI TUTELA... ART. 8 VERIFICA DEI REQUISITI ex art. 38 D. Lgs. 63/2006... ART. 9 VERIFICA DELLA PRESTAZIONE... ART. 10 - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO... 1

Art. 1 - Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure d effettuazione delle spese per l acquisto in economia di beni e servizi da parte degli uffici dell APT, ai sensi dell art. 125 del D.Lgs. 163/2006, al fine di razionalizzare l impegno economico dovuto alle pubblicazioni e l impiego di risorse umane e strumentali per dar corso all applicazione delle procedure concorsuali. 2. L acquisto in economia di beni e servizi è riservato, di regola, agli operatori economici iscritti nell albo dei fornitori dell A.P.T. E fatta salva la facoltà di procedere all affidamento diretto ad operatore non iscritto nell albo dei fornitori in assenza di operatori iscritti nella categoria del bene o del servizio da acquisire. E fatta salva, altresì, la facoltà di invitare alle gare ufficiose soggetti non iscritti all albo dei fornitori, qualora il numero degli operatori iscritti nella categoria del bene o del servizio da acquisire sia inferiore a cinque ovvero, eccezionalmente, qualora si ravvisi la motivata esigenza di aumentare la concorrenza o per ragioni legate alla specificità del servizio. 3. La stazione appaltante assicura, comunque, che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando l efficienza e l efficacia dell azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici. Art. 2 - Area e forme della procedura 1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso in relazione all oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, come successivamente individuate dagli artt. 3 e 4. 2. L acquisizione in economia può essere effettuata: a) in amministrazione diretta; b) a cottimo fiduciario. 3. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese con procedure negoziate. Art. 3 - Beni e servizi in economia 1. E ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia nei limiti di importo di cui al successivo art. 4, oltre che nelle ipotesi di cui all art. 125 comma 10, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. 163/2006, anche per l acquisizione dei seguenti beni e servizi: 1) organizzazione di convegni, congressi, mostre, fiere, workshop, conferenze, riunioni ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, segreteria organizzativa, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori e/o spese inerenti progetti specifici autorizzati dalla Regione Basilicata con propria ammissione a finanziamento; 2) organizzazione di eventi spettacolo, teatrali e musicali dal vivo, ivi comprese le spese necessarie per ospitare gli artisti ed il personale tecnico; 2

3) affidamento servizio e assunzione in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento eventualmente già installate, per l espletamento di concorsi indetti dall Ente e per l organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni o altre manifestazioni culturali e/o scientifiche, quando non vi siano disponibili idonei locali di proprietà; 4) affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per l'espletamento di progetti o lavori specifici; 5) servizi di progettazione e realizzazione allestimenti; 6) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale; 7) noleggio ed acquisto di tecnologie telefoniche, telematiche, informatiche, terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere, compreso l'acquisto, il noleggio di software applicativi e la relativa assistenza; 8) noleggio ed acquisto di mobili, arredi, fotocopiatrici, climatizzatori, attrezzature e materiali vari per l ufficio e relative riparazioni; 9) servizi di indagini e rilevazioni; 10) servizio di catering; 11) servizi di traduzioni di testo ed interpretariato; 12) fornitura e servizi di copia, di stampa, tipografia e litografia, grafica, fotografie, file audio e video, fotocomposizione realizzati anche per mezzo di tecnologia audiovisiva, riprese televisive, esecuzione disegni e marchi, di registrazioni, video, servizi di editoria, di stampa, di rilegatura; 13) acquisto e riparazioni di arredi; 14) acquisto e riparazioni di autoveicoli e mezzi; 15) servizi di spedizione, imballaggio, trasloco e di facchinaggio; 16) stipulazione di assicurazioni contro rischi vari; 17) servizi finanziari, di brokeraggio, bancari, legali, notarili; 18) acquisto di gadget e oggettistica a valenza promozionale; 19) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione; 20) rilegatura di libri e pubblicazioni; 21) spese per rappresentanza, cerimonie ed onoranze; 22) spese di cancelleria, riparazione di macchine, mobili ed altre attrezzature per usi d ufficio; 23) fornitura e installazione di telecamere e servizi di vigilanza; 24) spese per l acquisto di servizi di rilievo coordinate cartografiche; 25) fornitura anche in opera di pareti mobili, reti o pannelli divisori per uffici, archivi, magazzini; 26) fornitura anche in opera di cartellonistica, insegne, pannelli segnaletici per interni ed aree esterne; 27) fornitura e posa in opera di lampade, lampadari, corpi illuminanti in genere; 28) fornitura, posa in opera e manutenzione di infissi, vetri, porte, finestre, installazione di parapetti, ringhiere, corrimano e in genere accessori agli stabili sia di arredo che strutturali; 29) fornitura e posa in opera di parti o componenti di impianti tecnologici; 3

30) servizi di pulizia, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi; 31) servizi tecnici di progettazione, di pianificazione e di collaudo di cui agli artt. 90 e 91 D.Lgs. 163/2006; 32) servizi di comunicazione, campagna media, mediaplanning, comunicazione audiovisiva e marketing; 33) servizi di informatizzazione e gestione servizi informativi; 34) servizi di web marketing e gestione siti internet; 35) servizi di certificazione di qualità, di certificazione energetica e in genere certificazioni rilasciate da professionisti in base a espresse previsioni normative; 36) servizi di ricerca, consulenza, organizzazione, assistenza tecnica e operativa. Art. 4 - Limite di applicazione 1. Le procedure in economia per l acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al limite della soglia comunitaria, IVA esclusa, secondo il seguente procedimento: a) acquisizione di beni e servizi fino a 1.000,00 IVA inclusa, mediante fondo di dotazione del Servizio Economato, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento di Contabilità; b) acquisizione di beni e servizi fino a 20.000,00 IVA esclusa, mediante affidamento diretto a un operatore economico individuato nell albo fornitori o nel mercato elettronico, qualora, in base al principio di efficienza amministrativa, risulti prevalente il profilo della affidabilità dell'impresa, salvo i casi di mancanza o incompletezza della categoria di riferimento nell albo fornitori dell Ente per cui si procede previa indagine di mercato; c) acquisizione di beni e servizi da 20.000,01 fino a 39.999,99 IVA esclusa, mediante affidamento al miglior prezzo del mercato elettronico istituito dall A.P.T. ovvero, in mancanza di offerte adeguate sotto il profilo tecnico economico, mediante indagine di mercato effettuata mediante invito a presentare un offerta inviata ad almeno tre operatori economici individuati nell albo fornitori contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta; d) acquisizione di beni e servizi da 40.000,00 fino a 100.000,00 IVA esclusa, mediante gara ufficiosa, nella forma scritta, tra un numero di almeno cinque operatori economici individuati nell albo fornitori o del mercato elettronico dell A.P.T., salvo i casi di mancanza o incompletezza della categoria di riferimento, per cui si può procedere all invito di operatori non iscritti all albo o alla pubblicazione di apposito avviso pubblico sul sito internet dell A.P.T.; la gara ufficiosa potrà essere effettuata secondo il criterio del prezzo più basso o quello dell offerta economicamente più vantaggiosa; e) acquisizione di beni e servizi da 100.000,01 fino alla soglia comunitaria, mediante gara ufficiosa aperta a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, previa pubblicazione dell avviso pubblico sulla piattaforma elettronica dell APT e per estratto sul BUR della Regione Basilicata. 4

2. La scelta delle ditte da invitare dovrà seguire criteri di economicità, trasparenza, rotazione e parità di trattamento, compatibilmente con il numero di operatori iscritti all albo e con la qualificazione richiesta per ciascun affidamento. 3. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata. 4. Le acquisizioni di cui al precedente comma 1, lettera b), possono essere disposte nei confronti del medesimo fornitore nel limite complessivo di 20.000,00 IVA esclusa per ogni esercizio finanziario. 5. Le acquisizioni di cui al precedente comma 1, lettera c), possono essere disposte nei confronti del medesimo fornitore nel limite complessivo di 39.999,99 IVA esclusa per ogni esercizio finanziario. 6. Entro i limiti di importo indicati nel presente articolo si potrà procedere all affidamento. 7. E fatta salva la discrezionalità di procedere a forme di affidamento maggiormente concorrenziali anche entro i limiti di affidamento indicati nel presente articolo. Art. 5 - Responsabile del Procedimento 1. L'Ente, in conformità al proprio modello di organizzazione interna individua e nomina il "Responsabile del procedimento", al quale sono demandati tutti i compiti relativi alle procedure per l'affidamento in economia e l'esecuzione dei servizi e delle forniture in conformità alle previsioni di cui all'art. 10 ed all art. 125, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.. 2. Per l'acquisizione di beni e servizi il Responsabile del procedimento si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti o comunque di adeguate indagini di mercato a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta. Art. 6 - Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario 1. Per l esecuzione a cottimo fiduciario l APT richiede, nell ambito della tipologia di affidamenti prevista dall art. 3, le offerte, secondo quanto previsto dall art. 4 del presente regolamento, redatte secondo le indicazioni contenute nella lettera d invito o dell avviso pubblico. Quest ultima di norma contiene: l oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, i termini e le modalità di pagamento, nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni e, ove necessario, l indicazione delle spese contrattuali a carico del soggetto affidatario. Art. 7 - Scelta del contraente nella gara ufficiosa e mezzi di tutela 1. La scelta del contraente mediante gara ufficiosa può avvenire sia in base al prezzo più basso, sia in base all offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d invito o nell avviso pubblico, che, nel secondo caso, dovrà indicare anche i criteri di preferenza. 5

2. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l APT si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all esecuzione in danno previa diffida. Art. 8 Verifica dei requisiti ex art. 38 D. Lgs. 163/2006. 1. L APT effettua la verifica delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di cui all art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e gli altri richiesti per lo svolgimento della specifica prestazione, secondo le modalità indicate ai commi successivi del presente articolo. 2. Le verifiche delle dichiarazioni nei casi di cui alle lettere a), b) e c) dell art. 4 del presente regolamento sono effettuate a campione. Nei casi di cui alla lettera a) il campione riguarda il 5%; nei casi di cui alla lettera b) il campione riguarda il 10%; nei casi di cui alla lettera c) il campione riguarda il 20%. 3. Le verifiche delle dichiarazioni sui requisiti per contratti di importo pari o superiori ad 40.000,00 sono effettuate sulla totalità degli affidamenti. 4. I campioni da sottoporre a verifica sono estratti mediante sorteggio, da effettuarsi l ultimo giorno del mese non festivo per l APT sulla massa degli affidamenti eseguiti dal primo del mese di riferimento. 5. L APT non procederà al pagamento del saldo finale, previsto in misura non inferiore al 30%, in assenza di risposta sul possesso dei requisiti da parte dell Amministrazione di competenza, di verifica informatica o, in mancanza, prima che siano trascorsi 30 giorni dalla richiesta. Art. 9 Verifica della prestazione 1. I beni e servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazioni di regolare esecuzione. 2. Il collaudo è eseguito da Dirigente competente o dal Funzionario delegato all acquisto. Art. 10 - Disposizioni di coordinamento 1. Con l entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre norme regolamentari in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento. 6