RESPONSABILITA CIVILE CAPOFAMIGLIA Responsabilità civile capofamiglia - Condizioni di assicurazione valide dal 1 ottobre 2005 - Pag. 1 una Società del Gruppo
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE Predisposta ai sensi dell art. 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7/9/2005 Codice delle Assicurazioni Private ed in conformità con quanto disposto dalle Circolari ISVAP n. 303 del 2/6/1997 Obblighi di informativa nei contratti di assicurazione diretta diversa dalle assicurazioni sulla vita, n. 518/D del 21/11/2003 Istituzione del registro dei reclami e procedure di gestione delle controversie e n. 417/D del 28/9/2000 Nota informativa precontrattuale nel ramo Malattia. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA Il contratto è concluso con la sede legale della Società sita in Italia - Via Maastricht 1, 20097 San Donato Milanese (MI). La Società Padana Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Decreto di ricognizione del Ministero dell Industria Commercio e Artigianato del 20 Giugno 1986 (G.U. del 28.6.1986 n 148) e successive autorizzazioni. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Legge applicabile. Al contratto che verrà stipulato sarà applicata la legge italiana. Le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. Reclami in merito al contratto. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società (presso l Ufficio Reclami - Via Maastricht 1, 20097 San Donato Milanese (MI) - fax 02 52055154 - reclami@padana.it). Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l Autorità competente e il Contraente. Durata del contratto. Per i contratti stipulati con tacito rinnovo: Alla scadenza pattuita, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto (trenta giorni qualora il contratto sia stipulato con un consumatore come definito all art. 1469-bis del Codice Civile), l Assicurazione di durata non inferiore all anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i contratti stipulati senza tacito rinnovo: L Assicurazione cesserà alla scadenza pattuita e indicata nello stampato di polizza e non è tacitamente rinnovabile. Per contratti di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere ad ogni scadenza annuale, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Periodo di carenza contrattuale nelle garanzie Malattia. La Società prevede periodi di carenza contrattuale durante i quali le garanzie Malattia non operano. Tali periodi possono variare secondo quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione alla clausola Termini di aspettativa. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Responsabilità civile capofamiglia - Condizioni di assicurazione valide dal 1 ottobre 2005 - Pag. 2
Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art. 2952 del Codice Civile. Nell Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. SI RICHIAMA L ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO (polizza e condizioni di assicurazione con particolare attenzione ad esclusioni ed eventuali rivalse) PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO. Responsabilità civile capofamiglia - Condizioni di assicurazione valide dal 1 ottobre 2005 - Pag. 3
NOTA INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/03 Ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (in seguito denominato Decreto), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue: 1. Finalità del trattamento dei dati Il trattamento a) è diretto all espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione sinistri attinenti esclusivamente all esercizio dell attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; b) può anche essere diretto all espletamento da parte della Società di attività di marketing, elaborazione dati, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa. 2. Modalità di trattamento dei dati Il trattamento: a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all art. 4, comma 1, lett. a) del Decreto: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela; b) è effettuato anche con l ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati; c) è svolto direttamente dall organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, nonché da società di servizi. 3. Conferimento dei dati Ferma l autonomia personale dell interessato, il conferimento dei dati personali può essere: a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile); b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell interessato stesso. 4. Rifiuto di conferimento dei dati L eventuale rifiuto da parte dell interessato di conferire i dati personali: a) nei casi di cui al punto3, lett. a) e b), comporta l impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri; b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell interessato. 5. Comunicazione di dati a) I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1, lett. a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione, il pagamento dei sinistri ed il recupero dei crediti, nonché società di servizi informatici, di archiviazione o di imbustamento e/o smistamento della corrispondenza; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; Isvap, Ministero dello sviluppo economico, Consap, UCI, Commissione Responsabilità civile capofamiglia - Condizioni di assicurazione valide dal 1 ottobre 2005 - Pag. 4
di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Dipartimento per i trasporti terrestri); b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b) a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) o a società di promozione e/o sviluppo commerciale. 6. Diffusione dei dati I dati personali non sono soggetti a diffusione. 7. Trasferimento dei dati all estero I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell Unione Europea e verso Paesi Terzi rispetto all Unione Europea. 8. Diritti dell interessato L art. 7 del Decreto conferisce all interessato l esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 9. Titolare del trattamento Titolare del trattamento è Padana Assicurazioni S.p.A., con sede in via Maastricht n.1, 20097 San Donato Milanese (MI) tel. 02/5201. Responsabilità civile capofamiglia - Condizioni di assicurazione valide dal 1 ottobre 2005 - Pag. 5
ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE CAPOFAMIGLIA DEFINIZIONI Nel testo che segue, si intendono: CONDIZIONI GENERALI Assicurazione: Polizza: Assicurato: Società: Premio: Sinistro: Indennizzo: Risarcimento: il contratto di assicurazione; il documento che prova l'assicurazione; il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; l'impresa assicuratrice; la somma dovuta alla Società; il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, che non potrà in nessun caso essere superiore alla differenza tra i capitali di polizza ed eventuali scoperti e franchigie; la somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro. Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ( Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.). Art. 2 - Altre Assicurazioni. L Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.). Art. 3 - Pagamento del premio. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Se l Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.). Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 - Aggravamento del rischio. L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.). Art. 6 - Diminuzione del rischio. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 - Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro. In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 C.C.). Responsabilità civile capofamiglia - Condizioni di assicurazione valide dal 1 ottobre 2005 - Pag. 6
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.). Art. 8 Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e l Assicurato possono recedere dall Assicurazione con preavviso di 30 giorni; in tale caso viene rimborsata la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 9 - Proroga dell'assicurazione. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente. Art. 10 - Oneri fiscali. Gli oneri fiscali (imposte di assicurazione) relativi all Assicurazione sono a carico dell Assicurato. Art. 11 - Foro competente. Per le controversie relative al contratto il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato. Art. 12 - Rinvio alle norme di legge. Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. Responsabilità civile capofamiglia - Condizioni di assicurazione valide dal 1 ottobre 2005 - Pag. 7
Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione. CONDIZIONI PARTICOLARI a) Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.) - L'Assicurazione è prestata esclusivamente per le conseguenze della Responsabilità Civile derivante agli Assicurati e familiari conviventi per fatti della vita privata, con esclusione dei rischi relativi ad attività professionali, industriali e commerciali. b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, verso prestatori di lavoro da lui dipendenti per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da loro sofferti. L'Assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Art. 14 - Rischi inclusi nell Assicurazione. La garanzia, sempreché ricorra la responsabilità dell'assicurato, si intende estesa ai danni cagionati: a) dalla proprietà e dalla conduzione della dimora abituale e/o saltuaria degli Assicurati. La presente garanzia spiega i suoi effetti anche per i danni provocati da spargimento di acque e da rigurgiti di fogna; b) da intossicazione od avvelenamenti dovuti a somministrazione di cibi o bevande in casa dell'assicurato; c) dall'uso e/o proprietà di apparecchi domestici in genere, compreso lo scoppio degli stessi, nonché utensili per giardinaggio, bricolage e simili; d) dalla detenzione e/o uso di armi regolarmente denunciate all'autorità compreso il loro impiego per l'esercizio della caccia e della pesca subacquea; e) dall'attività degli addetti ai servizi domestici anche occasionali per fatti inerenti alle loro mansioni; f) dalla pratica di sport in genere, con esclusione delle competizioni sportive organizzate; g) dalla proprietà ed uso di velocipedi, di cavalli da sella, di animali domestici (escluso i cani); h) dalla proprietà ed uso di barche di lunghezza non superiori a metri 6,50 non munite di motore o con motore inferiore a 3 CV; i) dalla proprietà ed uso di windsurf, nonché proprietà di ciclomotori, motoveicoli, autovetture, roulottes, campers, carrelli da campeggio, ad uso privato, in sosta su aree private; l) la Compagnia si obbliga a tenere indenne l Assicurato dall'azione di rivalsa da parte di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria di veicoli a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori all'insaputa dell'assicurato e dei quali egli debba rispondere per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni prevista dall'art. 18 della Legge 24 dicembre 1969, n. 990; m) da incendio e scoppio di cose di proprietà dell'assicurato o dallo stesso detenute; n) alle persone non in rapporto di dipendenza con gli Assicurati e della cui opera questi si avvalgano occasionalmente nella conduzione familiare; o) dalla guida di autoveicoli, motoveicoli e natanti non di proprietà dell'assicurato o suoi familiari, per lesioni personali provocate al proprietario trasportato ed alle persone trasportate non considerate terze nei confronti di questo, ai sensi della Legge n. 990 del 24 dicembre 1969 a condizione che l'assicurato ed i suoi familiari siano abilitati alla guida a norma delle disposizioni di legge. Art. 15 - Esclusioni. I - Non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori ed i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui stabilmente convivente; Responsabilità civile capofamiglia - Condizioni di assicurazione valide dal 1 ottobre 2005 - Pag. 8
b) le persone che partecipano alla stessa attività sportiva di gruppo o squadra svolta dall'assicurato e/o da suoi familiari conviventi. II - L'assicurazione non è operante per i danni: c) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni dei locali dell'abitazione; d) alle cose che l'assicurato ed i suoi familiari abbiano in uso, a qualsiasi titolo o destinazione; e) da circolazione di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore, da navigazione di natanti a vela di lunghezza superiore a metri 6,50 e da impiego di aeromobili, nonché alle persone trasportate sugli stessi, salvo quanto previsto all'art. 14 lettere h), i) ed o); f) derivanti dalla pratica degli sport aerei, paracadutismo, deltaplano, ultraleggero, parapendio; g) derivanti da furto; h) di maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini; i) da uso di esplosivi, compreso il confezionamento di munizioni; l) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; m) derivanti da aeromodellismo e automobilismo; n) conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acqua, rischio nucleare. Art. 16 - Somme assicurate. Il massimale assicurato risulta dalla scheda di polizza e si intende prestato per ogni sinistro e per evento. Art. 17 - Estensione territoriale. La presente garanzia vale per tutti i danni che si verificano in Europa. Art. 18 - Gestioni delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penale. Art. 19 2 rischio eventuale. In caso l Assicurato abbia contratto in precedenza altra assicurazione comprendente i rischi coperti dalla presente polizza, quest ultima sempre nei limiti convenuti sarà operante per l eventuale parte di danno non risarcito dalla copertura precedentemente stipulata. Responsabilità civile capofamiglia - Condizioni di assicurazione valide dal 1 ottobre 2005 - Pag. 9
Padana Assicurazioni S.p.A. Via Maastricht, 1-20097 S. Donato Milanese (MI) Tel 02 52.01 Fax 02 52055317 Internet: www.padanaassicurazioni.it Capitale Sociale 15.600.000 i.v. Numero di iscrizione del Registro delle imprese di Milano Cod. Fisc. 02446390581- R.E.A. n. 865966 Partita I.V.A. 07530080154 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062 Società con Unico Socio Imp. Autor. all eser. delle ass. e riass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 20 giugno 1986 (G.U. del 28/6/1986 n. 148) e successive autorizzazioni