COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

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COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO dei Comuni di: Oleggio Galliate Marano Ticino Mezzomerico REGOLAMENTO

SOMMARIO Art. 1 (Costituzione, composizione)... Art. 2 (Nomina, designazione e durata)... Art. 3 (Casi di incompatibilità)... Art. 4 (Casi di decadenza dei commissari)... Art. 5 (Individuazione delle attribuzioni)... Art. 6 (Modalità di convocazione)... Art. 7 (Validità delle sedute e delle decisioni)... Art. 8 (Rapporto con le strutture organizzative dello Sportello Unico per l Edilizia e dei Comuni)... Art. 9 (Entrata in vigore)...

Art. 1 (Costituzione, composizione) 1. Ai sensi dell art. 148 del D Lgs n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i. (del Codice dei beni culturali e del paesaggio), dell 4 della L.R. n. 32 del 01.12.2008 e s.m.i. e in attuazione dei criteri stabiliti con Deliberazione della Giunta regionale 1 dicembre 2008, n. 34-10229, modificata con Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2008, n. 58-10313, è istituita la Commissione locale per il paesaggio, di seguito indicata Commissione. 2. La Commissione è l organo collegiale di consulenza tecnico-scientifica del comune in materia di tutela paesaggistico-ambientale relativamente alle trasformazioni proposte 3. La Commissione è composta da 5 (cinque) commissari, compreso il Presidente, che dovranno possedere i requisiti previsti dall art. 4 c. 2 della L.R. n. 32/2008 diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale nonché quelli previsti dalla D.G.R. n. 34-10229 in data 01/12/2008. 4. I commissari devono rappresentare la pluralità di competenze e di professionalità richieste dalle disposizioni regionali. 5. La Commissione si riunisce presso la sede del comune capofila. 6. La Commissione è incaricata di esprimere i pareri obbligatori previsti in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite agli Enti locali dall art. 3 della L.R. n 32/2008 e di esprimere i pareri obbligatori e vincolanti per gli interventi sulle aree e sugli immobili che nelle prescrizioni dei PRG sono definiti di interesse storico-artistico previsto dall'art. 49, comma 15, della LR 56/1977 in perfetta sintonia con i disposti del Codice dei beni culturali e del paesaggio così come modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, che include "i centri ed i nuclei storici" tra gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico soggetti al Titolo I della Parte Terza - Beni Paesaggistici. 7. La Commissione non ha alcuna competenza e non si pronuncia né sulla qualificazione tecnicogiuridica dell intervento proposto né sulla compatibilità urbanistica del medesimo. Art. 2 (Nomina, designazione e durata) 1. La Commissione viene nominata, esaminati i curricula presentati previa pubblicazione di Avviso di selezione pubblica e saranno valutate nei termini ivi stabiliti. 2. I componenti della Commissione sono individuati a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti sulla base del possesso dei requisiti richiesti. 3. In occasione della seduta d insediamento, la Commissione nomina al suo interno il Presidente; la carica è assunta dal componente che avrà ricevuto almeno tre preferenze. Nella stessa seduta d insediamento la Commissione nomina il Vice Presidente, con funzioni di supplenza, e la carica è assunta, parimenti, dal componente che avrà ricevuto almeno due preferenze. 4. Compete al Comune capofila, la surroga dei componenti dimissionari o decaduti ai sensi del successivo art.4, sulla base della graduatoria formata dall Avviso pubblico. 5. La durata in carica della Commissione è pari a tre anni ai sensi dell art. 4 c. 5 della LR 32/2008 ed alla scadenza del termine la Commissione opera in regime di prorogatio fino alla nomina della nuova e comunque non oltre 90 giorni. 6. I componenti della Commissione sono rieleggibili per una sola volta ai sensi dell art. 4 c. 5 della LR 32/2008 Art. 3 (Casi di incompatibilità) 1. Il componente della Commissione: a) non può essere contestualmente membro della Commissione Edilizia e/o urbanistica dei Comuni associati; b) non può essere consigliere comunale o membro delle Giunte comunali dei Comuni associati; c) non deve avere in essere un rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o Enti, Aziende o Società da essi dipendenti; d) non deve avere interessi connessi a ricorsi né avere processi di natura amministrativa in corso con i Comuni; e) non deve avere rapporti di parentela, fino al quarto grado, o di affinità fino al secondo grado, con i membri delle Giunte o dei Consigli Comunali;

2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. 3. Per i commissari della Commissione valgono inoltre le incompatibilità previste dall articolo 78, comma 3, del Decreto Legislativo n 267/2000. Art. 4 (Casi di decadenza dei commissari) 1. Si ritengono decaduti dalla carica quei commissari che, senza giustificato motivo scritto, risultino assenti per tre sedute consecutive o per otto sedute nel corso dell anno solare. 2. Si ritengono decaduti altresì quei commissari che nel corso del loro mandato si dovessero ritrovare delle condizioni di incompatibilità di cui al precedente Art. 3. 3. I commissari sono tenuti a comunicare immediatamente al Presidente le eventuali incompatibilità sopravvenute nel corso del proprio mandato, astenendosi dal partecipare a ulteriori convocazioni. 4. La decadenza viene notificata all interessato dal Comune capofila e contestualmente vengono attivate le procedure per la surroga del componente dichiarato decaduto. Art. 5 (Individuazione delle attribuzioni) 1. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all esercizio della propria competenza specifica, l attività consultiva della Commissione si manifesta mediante l espressione di pareri obbligatori. 2. Il parere è obbligatorio in tutti i casi in cui è previsto il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale, ovvero per l irrogazione di sanzioni in materia paesaggistico ambientale. 3. La Commissione è tenuta altresì a fornire il proprio parere sulle pratiche sottoposte alla sua attenzione da parte del Dirigente o del Responsabile del Procedimento, ovvero su richiesta dell Amministrazione Comunale, per casi di particolare specificità e complessità paesistico ambientale (opportunamente corredati dal parere di compatibilità urbanistica da parte del Responsabile del Procedimento del S.U.E. su edifici e/o aree assoggettati a vincoli di competenza della Commissione Locale per il Paesaggio). 4. La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesistico ambientale; in particolare la Commissione valuta: a) l impatto estetico visuale dell intervento; b) il rapporto con il contesto; c) la qualità progettuale; 5. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato. 6 Alla Commissione, in particolare, viene richiesto di esprimere il parere obbligatorio e vincolante, di cui all art. 49 settimo comma, della L.R. n. 56/77 e s.m.i., in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale. 7. I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti o argomenti specifici devono astenersi dall assistere all esame, alla discussione e al giudizio finale allontanandosi dall aula, dichiarandone preventivamente i motivi. 8. L obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino: a) interessi facenti capo a parenti, fino al quarto grado, o di affinità fino al secondo grado, di un membro della Commissione; b) interessi connessi a ricorsi contro l Amministrazione; c) processi di natura amministrativa e penale pendenti; d) rapporto di dipendenza e/o collaborazione professionale, continuativa o temporanea, con i proprietari, progettisti, Enti, Aziende o comunque con soggetti interessati direttamente al proprio esame. 9. Per i casi sopraccitati vale l obbligo di dichiarazione preventiva alla Commissione del caso di astensione. 10. Il Segretario verbalizzante della Commissione provvede alla trasmissione del parere dell istruttoria ai Responsabili di Servizio dei Comuni associati ai quali spetterà il rilascio

dell Autorizzazione Paesaggistica o l eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo negli altri casi, ovvero il provvedimento di diniego. Art. 6 (Modalità di convocazione) 1. La Commissione si riunisce ogni qual volta il Responsabile del Procedimento nella sua mansione di Segretario, lo ritenga necessario, anche al fine di rispettare i tempi dell istruttoria così come fissati dalle vigenti disposizioni. 2. La seduta è convocata tramite e-mail, da recapitare con almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. 3. La convocazione della seduta deve indicare espressamente anche l ora ed il luogo della riunione. 4. La Commissione può altresì predisporre un calendario con la fissazione delle date delle riunioni da trasmettere a tutti i SUE degli Enti convenzionati. Art. 7 (Validità delle sedute e delle decisioni) 1. Le sedute della Commissione sono validamente costituite quando vi partecipa la maggioranza dei componenti, compreso il Presidente o il suo Vice. 2. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno il Presidente potrà ammettere il progettista e il committente avente titolo limitatamente all illustrazione del progetto ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere. 3. E data facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l espressione del parere. 4. Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario della Commissione in qualità di Responsabile del Procedimento che provvede alla presentazione digitale (trasmesse via PEC) delle pratiche, le quali saranno opportunamente corredate sia del parere di conformità urbanistica sia di una breve relazione descrittiva contente tutti i vincoli indicati dai rispettivi Piani urbanistici, fornito dal Responsabile del Procedimento degli Sportelli Unici per l Edilizia dei Comuni Convenzionati. 5. Il Segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali sono sottoscritti da tutti i componenti presenti e dal Segretario nella medesima giornata. 6. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti. Art. 8 (Rapporto con le strutture organizzative dei Comuni) 1. E richiesta la presenza dei Responsabili del Procedimento dei singoli S.U.E. convenzionati ai lavori della Commissione, qualora il loro apporto sia ritenuto necessario nella trattazione delle domande nonché nella fornitura di atti e documenti utili all espletamento dell incarico dei commissari. 2. I commissari garantiscono la massima collaborazione, finalizzata a snellire e sburocratizzare, nei limiti consentiti, l attività della Commissione, garantendo il rispetto della vigente normativa di legge in materia di privacy e di segreto d ufficio. Art. 9 (Entrata in vigore) 1. Il presente regolamento entra in vigore nel rispetto delle modalità stabilite dai rispettivi Statuti degli Enti che lo approvano.