Wi-MAX: quadro regolamentare M.Cristina Giorgini AGCOM
Il regolamento dell Autorità (delibera 209/07/CONS) Con la delibera n. 209/07/CONS del 9 maggio 2007, recante Procedure per l assegnazione di diritti d uso di frequenze per sistemi Broadband Wireless Access (BWA) nella banda a 3.5 GHz, l Autorità ha adottato il Regolamento per l introduzione di tecnologie di tipo BWA, tra cui rientra quella nota come WiMAX (Worldwide interoperability for microwave access) nella banda dei 3.5 GHz. Il Regolamento dell Autorità, adottato dopo una estesa consultazione pubblica, ha previsto una serie di misure per l organizzazione della procedura di gara e la definizione del contesto regolamentare. Il Regolamento ha l'obiettivo di consentire l'attribuzione, in maniera efficiente, delle frequenze, contemperando sia le esigenze di sviluppo della concorrenza, sia quelle di disponibilità della banda larga nelle zone non coperte dal servizio. 2
L iter procedimentale pregresso Ottobre 2006: nota del Ministero delle Comunicazioni all Autorità nella quale si informa che, anche a seguito dei pareri pervenuti nel tempo dalla stessa Autorità sulla necessità di destinare la banda 3.5 GHz ad applicazioni civili, e tenuto conto del piano di sperimentazione condotto in alcune zone del territorio nazionale il Ministero della difesa avrebbe potuto acconsentire ad una progressiva liberazione della banda in argomento. Novembre 2006: l Autorità con la delibera n. 644/06/CONS avvia una "Consultazione pubblica sull introduzione di tecnologie di tipo Broadband Wireless Access (BWA) nella banda a 3.5 GHz. Il termine della consultazione pubblica è di 60 giorni a partire dalla pubblicazione sulla G.U. avvenuta il 7 dicembre 2006; Marzo 2007: stipula dell intesa tecnica fra Ministero della difesa e Ministero delle comunicazioni per la liberalizzazione delle bande di frequenza da destinare a sistemi Broadband Wireless Access (BWA). 3
Il Regolamento dell Autorità: aspetti di dettaglio Il Regolamento dell Autorità (delibera 209/07/CONS) ha definito le procedure per l assegnazione da parte del Ministero delle Comunicazioni dei diritti d uso di frequenze per sistemi BWA nella Banda 3.5 GHz (c.d. Wi-MAX) In particolare, nel Regolamento vengono disciplinati i seguenti aspetti: quantità di banda minima per licenza numero e durata dei diritti d uso riserva dei diritti d uso procedura di selezione obblighi minimi di copertura condizioni per l utilizzo delle frequenze 4
I diritti d uso: numero, durata, riserva Il Regolamento ha previsto l'attribuzione di 3 diritti d'uso per ciascuna area geografica pari ad almeno 2x21 MHz. Aree geografiche Il Regolamento ha demandato al Ministero l individuazione delle aree geografiche dei primi due lotti di gara, che dovevano però essere formate da 2 a 4 Regioni. È stato tuttavia previsto che il terzo lotto riservato ai nuovi entranti una base geografica regionale allo scopo di favorire l ingresso di realtà maggiormente localizzate. Durata dei diritti d uso La durata dei diritti d'uso delle frequenze sarà di 15 anni rinnovabili. Riserva Uno dei diritti d'uso è riservato agli operatori "new comers" che non dispongono di ulteriori risorse frequenziali che consentono la fornitura di servizi comparabili a quelli BWA. Le società nuove entranti nel mercato sono qualificate come quelle prive di licenza radiomobile di terza generazione. 5
Procedura per il rilascio dei diritti d uso Il Regolamento ha definito la procedura di selezione, ossia un asta classica a rilanci multipli ascendenti per lotti specifici di banda; tale procedura, oltre ai consueti aspetti positivi di semplicità e trasparenza di esecuzione, è stata ritenuta la più vantaggiosa, nel caso specifico, per la tipologia di lotti di frequenze in gara. Il Regolamento prevedeva che: l'assegnazione delle frequenze avvenisse sulla base di graduatorie distinte per ciascun diritto; venissero previste condizioni di ammissione delle domande su criteri di idoneità tecnica e commerciale, specificati nel bando di gara; per tutti e tre i lotti fosse possibile presentare un'offerta per più aree geografiche fino alla dimensione nazionale; l'importo minimo d'asta per ciascuna area geografica e ciascun blocco di frequenze fosse definito nel bando di gara. 6
Obblighi associati ai diritti d uso (1/2) Il Regolamento stabilisce inoltre obblighi minimi di copertura da raggiungere entro 30 mesi dal rilascio dei diritti d'uso. A tal fine è stato previsto un sistema basato sul raggiungimento da parte dell operatore di un insieme di punteggi minimi, ottenibili mediante l installazione di apparati e la fornitura del servizio in un certo numero di comuni per ciascuna delle province oggetto del diritto d uso aggiudicato. I diversi comuni sono stati suddivisi in 3 classi, alle quali è stato attribuito un diverso punteggio, a seconda della rilevanza. Il sistema introdotto è volto a contemperare: -da un lato le esigenze dell Amministrazione di favorire la copertura di comuni che presentano rischi di digital divide, -dall altro lato la necessità di non gravare con oneri particolari sulle imprese e di lasciare alle stesse massima flessibilità nel definire il proprio piano di rete. 7
Obblighi associati ai diritti d uso (2/2) Sono stati altresì previsti obblighi di effettivo utilizzo delle frequenze, entro 30 mesi dal rilascio, al fine di evitare un'azione di foreclosure da parte degli operatori che dovessero aggiudicarsi i diritti d'uso. In caso contrario il Regolamento obbliga gli aggiudicatari dei diritti d uso ad accogliere ragionevoli richieste di accesso da parte di terzi interessati all offerta. Tali misure dovrebbero consentire sia l accesso al mercato anche ad imprese molto localizzate, sia in generale l uso effettivo ed efficiente dello spettro. Art.9 comma 7 Gli aggiudicatari che, dopo il termine di 30 mesi dal rilascio del diritto d uso ovvero dall effettiva disponibilità delle frequenze, non utilizzano direttamente o indirettamente, salvo impedimenti non derivanti dagli aggiudicatari stessi, le frequenze assegnate per l offerta al pubblico dei servizi di broadband wireless access nei territori comunali diversi da quelli individuati nel piano di copertura di cui al precedente comma 4, sono tenuti a soddisfare, sulla base di negoziazione commerciale ed a condizioni eque e non discriminatorie, ogni ragionevole richiesta di accesso alle frequenze stesse. 8
Ulteriori condizioni (1/2) Il Regolamento ha introdotto inoltre una serie di misure particolarmente innovative, in direzione della flessibilità d uso e della neutralità delle tecnologie: è stato introdotto un sistema di coordinamento fra gli aggiudicatari mediante l uso della c.d. BEM (Block edge mask) che ha consentito di evitare l uso di bande di guardia -inutilizzabili per i servizi- e quindi realizzare un uso maggiormente efficiente dello spettro; gli aggiudicatari possono negoziare accordi di coordinamento reciproco per rilassare i limiti imposti sulla protezione dalle interferenze con vantaggi reciproci in termini di copertura raggiungibile; è stata prevista la possibilità per gli aggiudicatari di scambiare fra loro blocchi di spettro per realizzare dotazioni contigue, più favorevoli all introduzione delle tecnologie desiderate; nel rispetto del principio di neutralità tecnologica non sono state stabilite limitazioni sui servizi finali. 9
Ulteriori condizioni (2/2) Art. 9 comma 5 gli aggiudicatari possono assolvere gli obblighi di copertura direttamente ovvero mediante soggetti terzi in possesso delle idonee autorizzazioni per l offerta di reti e servizi di comunicazione elettronica sulla base di accordi commerciali di utilizzo dei diritti d uso delle frequenze, su base provinciale o pluriprovinciale, nell ambito dell area di estensione geografica rilevante. Tali accordi, realizzati sulla base di criteri di equità e non discriminazione, sono notificati all Autorità ed al Ministero delle comunicazioni. 10
Inadempimenti Art.9 comma 8 Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal diritto d uso delle frequenze, agli aggiudicatari che non rispettano gli obblighi di cui al presente articolo può essere disposta la revoca del diritto d uso nelle aree di estensione geografica interessate ed è immediatamente inibito l uso delle frequenze assegnate. Nel caso l obbligo di copertura non venga rispettato per più del 40% di quanto previsto per la pertinente area di estensione geografica, è disposta la revoca del diritto d uso per la medesima area. In caso di revoca nessun rimborso è dovuto agli aggiudicatari soggetti alla sanzione e le relative frequenze potranno essere riassegnate. 11
Cronologia gara WiMAX 19 Ottobre 2007: pubblicazione del bando di gara per l assegnazione di 35 diritti d uso (14 macroregionali e 21 regionali) di frequenze per sistemi BWA nella banda 3.4-3.6 GHz 3 dicembre 2007: scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione: presentate 48 domande. 21 gennaio 2008: scadenza per la presentazione delle offerte: presentate 29 offerte valide. 31 gennaio 2008: apertura delle offerte iniziali: 26 offerte valide. 13 febbraio 2008: inizio fase rilanci competitivi con la partecipazione di 26 società. 27 febbraio 2008: termine fase rilanci competitivi Fonte: Ministero delle Comunicazioni 12
Gli incassi delle gare WiMAX nei vari paesi Paesi Mil. Australia 71,5 Incassi gare Wi MAX Austria Francia 0,5 125,8 Mil. 160 140 120 100 80 60 71,5 125,8 56,1 136,3 Germania Gran Bretagna Italia Norvegia Nuova Zelanda 56,1 14,7 136,3 6,4 8,4 40 Slovenia 1,7 20 0 0,5 14,7 6,4 8,4 1,7 Svezia 0,5 Australia Austria Francia Germania Gran Bretagna Italia Norvegia Nuova Zelanda Slovenia Paesi Fonte: Ministero delle Comunicazioni 13