CODICE ETICO. della FONDAZIONE COLLEGIO DELLE UNIVERSITÀ MILANESI

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CODICE ETICO della FONDAZIONE COLLEGIO DELLE UNIVERSITÀ MILANESI FONDAZIONE COLLEGIO DELLE UNIVERSITÀ MILANESI Via San Vigilio 10 20142 Milano Tel 02.87397000 Fax 02.8137481 www.collegiodimilano.it

IL CODICE ETICO DELLA FONDAZIONE COLLEGIO DELLE UNIVERSITÀ MILANESI Indice: 1. Principi generali 2. Canoni di svolgimento dell attività della Fondazione Collegio delle Università 3. Responsabilità dei beni della Fondazione Collegio delle Università Milanesi 4. Risorse umane 5. Salubrità e sicurezza nell ambiente di lavoro 6. Molestie sul luogo del lavoro 7. Precisione, chiarezza e completezza delle registrazioni contabili 8. Regole generali nello svolgimento degli affari 9. Rapporti con gli Studenti, ospiti ed utenti 10. Rapporti con pubblici funzionari e pubbliche istituzioni 11. Rapporti con i fornitori 12. Obbligo di riservatezza 13. Rapporti con la stampa 14. Valenza del Codice 15. Attuazione e controllo 16. Disposizione finale 1. Principi generali. La Fondazione Collegio delle Università Milanesi è un istituzione di eccellenza operante nel settore della formazione di studenti di talento, che, per il tipo di attività esercitata, contribuisce in modo rilevante allo sviluppo del benessere della comunità in cui è presente. 2

La missione della Fondazione Collegio delle Università Milanesi è di riunire i migliori studenti, dottorandi e ricercatori iscritti alle sette Università di Milano, senza distinzione di sesso, provenienza e condizione sociale, e di offrire loro un percorso formativo speciale e differenziato, integrativo dei loro studi accademici. Tutte le attività della Fondazione Collegio delle Università Milanesi devono essere svolte nell osservanza della legge e nel rispetto degli interessi legittimi di studenti, dipendenti, membri della Fondazione Collegio delle Università Milanesi, partner commerciali e finanziari e della collettività in cui la Fondazione Collegio delle Università Milanesi è presente con la propria attività. Nell esercizio delle proprie funzioni, i dipendenti e coloro che rappresentano a vario titolo la Fondazione Collegio delle Università Milanesi devono: rispettare le leggi in vigore in ciascun Paese o contesto nei quali operano; agire con onestà, integrità, correttezza e buona fede; rispettare i principi, gli obiettivi e gli impegni previsti nel presente. Ciascun dipendente è tenuto a conoscere il Codice e ad adoperarsi costruttivamente per la sua attuazione. I collaboratori esterni (compresi agenti, rappresentanti, intermediari, consulenti, etc.) devono attenersi ai principi fissati nel Codice. Il Fondazione Collegio delle Università Milanesi si impegna a promuovere la conoscenza del Codice tra i destinatari del medesimo e a porre in essere tutte le condizioni necessarie per la sua attuazione. Canoni di svolgimento delle attività della Fondazione Collegio delle Università Milanesi Tutte le azioni e attività della Fondazione Collegio delle Università Milanesi sono conformate ai canoni di legalità e trasparenza. In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio della Fondazione Collegio delle Università Milanesi può giustificare l adozione di comportamenti in contrasto con i principi del e/o con qualsiasi norma di legge. In particolare nell esercizio delle proprie funzioni, i dipendenti sono tenuti a: rispettare le disposizioni del presente codice, nonché le norme, procedure e regolamenti di riferimento che regolano l attività svolta nell ambito delle rispettive funzioni; 3

fornire informazioni corrette e complete sul proprio operato ai rispettivi responsabili di unità e/o funzione; collaborare costruttivamente in caso di verifiche da parte dei rispettivi responsabili di unità e/o funzione, nonché del preposto al sistema del controllo interno. 2. Responsabilità dei beni della Fondazione Collegio delle Università Milanesi I dipendenti sono responsabili della conservazione dei beni messi a disposizione dalla Fondazione Collegio delle Università Milanesi per lo svolgimento dei rispettivi compiti. I beni della Fondazione Collegio delle Università Milanesi devono essere impiegati nel rispetto della loro destinazione d uso e in modo da mantenerne la funzionalità e operatività. 4. Risorse umane La Fondazione Collegio delle Università Milanesi si impegna a promuovere le capacità e le competenze di ciascun dipendente, in modo da favorirne, sulla base di criteri di merito, la piena realizzazione professionale. A tutti i lavoratori saranno assicurate condizioni di lavoro eque. La Fondazione Collegio delle Università Milanesi si astiene da ogni forma di discriminazione basata sul sesso, razza, lingua, condizioni personali e sociali, credo religioso o politico e ripudia lo sfruttamento del lavoro minorile. 5. Salubrità e sicurezza dell ambiente di lavoro Nello svolgimento della propria attività, La Fondazione Collegio delle Università Milanesi promuove la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei collaboratori esterni. La Fondazione Collegio delle Università Milanesi si impegna a favorire le azioni sociali previste in materia di contrattazione collettiva. I dipendenti devono promuovere e mantenere un ambiente di lavoro salubre e sano, partecipando al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi. In particolare sarà considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudizio alla sicurezza dell ambiente di lavoro: prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto; 4

consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa. E fatto, altresì, divieto di fumare nei luoghi di lavoro al di fuori degli ambienti dotati di adeguati dispositivi tecnici idonei a eliminare ogni rischio connesso al fumo. 6. Molestie sul luogo di lavoro La Fondazione Collegio delle Università Milanesi esige che nelle relazioni interne ed esterne non venga dato luogo a molestie, intendendosi come tali: la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori; l ostacolo a prospettive di lavoro individuali per motivi che non siano quelli legati alla competenza professionale. La Fondazione Collegio delle Università Milanesi non ammette le molestie sessuali, intendendosi per tali il condizionamento della vita lavorativa del destinatario all accettazione di favori sessuali, o comunque all instaurazione di relazioni interpersonali private, nonostante un espresso o ragionevolmente evidente non gradimento. 7. Precisione, chiarezza e completezza delle registrazioni contabili Le registrazioni contabili della Fondazione Collegio delle Università Milanesi devono essere basate su informazioni precise, esaurienti e verificabili. Ogni scrittura nei libri contabili deve riflettere la natura dell operazione, rappresentarne la sostanza e trovare riscontro in un adeguata documentazione di supporto in modo da consentire: l agevole registrazione contabile; l individuazione dei diversi livelli di responsabilità; l accurata ricostruzione dell operazione; che i conti e i documenti relativi rimangano disponibili per analisi e verifiche. 8. Regole generali nello svolgimento degli affari Nello svolgimento degli affari nell interesse della Fondazione Collegio delle Università Milanesi, i dipendenti e i collaboratori esterni, le cui azioni siano riferibili al Fondazione Collegio delle Università Milanesi medesima, uniformano la propria attività ai canoni di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza. 5

Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali o di carriera per sé o per altri sono proibiti. In ogni caso, i dipendenti devono evitare tutte le situazioni e le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi della Fondazione Collegio delle Università Milanesi o che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Fondazione Collegio delle Università Milanesi e nel pieno rispetto delle norme del presente Codice. Il management e tutti i dipendenti hanno obbligo di fedeltà strategica nei confronti della Fondazione Collegio delle Università Milanesi; è espressamente indicato il divieto di storno o rinunzia a favore proprio o di terzi di opportunità, il divieto d acquisizione personale di benefici impropri su forniture ed altri rapporti con il mondo esterno. Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interessi con la Fondazione Collegio delle Università Milanesi deve essere tempestivamente comunicata al superiore. 9. Rapporti con gli studenti Nel rispetto dello scopo della Fondazione Collegio delle Università Milanesi, improntato alla formazione di studenti di talento, l offerta di una formazione culturale e interdisciplinare e personale di eccellenza costituisce obiettivo di primaria importanza. E fatto pertanto obbligo ai dipendenti e ai collaboratori che a vario titolo entrino in contatto con gli studenti di: osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con gli studenti; fornire un percorso formativo; fornire accurate ed esaurienti informazioni circa le diverse offerte formative in modo che lo studente possa assumere decisioni consapevoli; attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie o di altro genere. 10. Rapporti con la Pubblica Amministrazione I contatti con la Pubblica Amministrazione, così come definita nel Modello organizzativo interno ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, sono limitati a chi è incaricato di trattare o di avere contatti con tali soggetti. E fatto divieto di elargizioni dirette, ovvero in denaro, o indirette, con altre regalie o favori di qualsiasi natura alla P.A., salvo che si tratti di omaggi o regali di modico valore, intendendosi modico valore un valore massimo di 50,00 euro e 6

se compatibili nell ambito di un quadro etico e legale e sempre che tali benefici e regalie non compromettano l integrità e la reputazione di ciascuna delle due parti, ovvero non siano suscettibili di essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati ad ottenere vantaggi in modo improprio. E inoltre obbligatorio il rispetto della prassi stabilita dalla Fondazione Collegio delle Università Milanesi per la distribuzione di omaggi e regali. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari della Pubblica Amministrazione italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Fondazione Collegio delle Università Milanesi, salvo che si tratti di omaggi o regali di modico valore, così come sopra definiti, o in ogni caso rientranti nelle procedure stabilite dalla Fondazione Collegio delle Università Milanesi. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d arte), scientifico e umanitario, o l immagine della Fondazione Collegio delle Università Milanesi. 11. Rapporti con i fornitori Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi è fatto obbligo ai dipendenti della Fondazione Collegio delle Università Milanesi di: osservare le procedure interne per la selezione (con riguardo particolare alla qualità, prezzo e capacità di fornire e garantire servizi di adeguato livello) e gestione dei rapporti con i fornitori; ottenere la collaborazione dei fornitori nell assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze degli studenti della Fondazione Collegio delle Università Milanesi in termini di qualità e costo in misura almeno pari alle loro aspettative. La Fondazione Collegio delle Università Milanesi ripudia i fornitori che ammettano, in violazione dei principi di libertà e dignità della persona, lo sfruttamento del lavoro minorile e le discriminazioni basate sul sesso, razza, lingua, condizioni personali e sociali, credo religioso e politico. Il rapporto con tutti i fornitori è sempre improntato a principi di trasparenza e di imparzialità. La Fondazione Collegio delle Università Milanesi raccomanda ai propri fornitori di astenersi dall effettuare omaggi e regalie a collaboratori della Fondazione Collegio delle Università Milanesi, che eccedano le normali pratiche di cortesia o 7

che possano indurre, anche solo potenzialmente, comportamenti in contrasto con gli interessi della Fondazione Collegio delle Università Milanesi. 12. Obbligo di riservatezza Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dai dipendenti durante il proprio lavoro o attraverso le proprie mansioni appartengono alla Fondazione Collegio delle Università Milanesi e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del superiore. 13. Rapporti con la stampa I rapporti con la stampa devono essere trasparenti e coerenti con la politica del Fondazione Collegio delle Università Milanesi. La Fondazione Collegio delle Università Milanesi si presenta in modo accurato, coordinato e coerente nel comunicare con la stampa e i mass media. Tutti i contatti con la stampa o i media devono essere tenuti da coloro che sono specificamente autorizzati all interno della Fondazione Collegio delle Università Milanesi. 14. Valenza del Codice La violazione delle norme del presente Codice costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali del rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale, con ogni conseguente effetto di legge e di contratto ai sensi dell art. 2104 c.c.. 15. Attuazione e controllo La Fondazione Collegio delle Università Milanesi affida la vigilanza sulla efficace implementazione del Codice al Direttore della Fondazione Collegio delle Università Milanesi, richiedendo di: assicurare la massima diffusione del Codice nei confronti di tutti i destinatari; informare il Comitato dei Garanti, tramite il Presidente, almeno una volta l anno, sull attuazione del Codice nella Fondazione Collegio delle Università Milanesi; accertare ogni notizia di violazione del Codice e informare gli organi e le funzioni della Fondazione Collegio delle Università Milanesi competenti dei risultati delle verifiche per l adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori; 8

proporre modifiche al contenuto del Codice per adeguarlo al mutevole contesto in cui la Fondazione Collegio delle Università Milanesi si trova ad operare e alle nuove esigenze del medesimo; nominare un responsabile per l attuazione del presente Codice di Comportamento; in caso di notizia in merito a possibili violazioni del Codice, ciascun dipendente dovrà rivolgersi al proprio superiore o, in casi estremi al Direttore della Fondazione Collegio delle Università Milanesi. 16. Disposizione finale Ogni settore del Fondazione Collegio delle Università Milanesi recepisce i contenuti del presente Codice di Comportamento e i suoi aggiornamenti approvati dal Comitato dei Garanti, provvedendo a diffonderlo tra i destinatari. Il Presidente Fondazione Collegio delle Università Milanesi Giancarlo Lombardi Milano, 20 dicembre 2010 9