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Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità N. 7 14.02.2017 Agevolazioni alle imprese: novità e profili generali A cura di Andrea Amantea e Matilde Fiammelli Categoria: Agevolazioni Sottocategoria: Imprese La Legge di Bilancio 2017 ha sia rinnovato sia introdotto alcune agevolazioni fruibili da parte delle imprese. Vogliamo in questo elaborato illustrare le principali novità che interessano imprese e società in materia di agevolazioni fiscali. Premessa Sono molteplici le novità ed i rinnovi che riguardano, in termini agevolativi le imprese, vogliamo quindi offrire in tale sede una panoramica sufficientemente ampia al fine di trarre, dalla normativa vigente, vantaggi fiscali. Spazieremo, quindi, in questo elaborato, dalle agevolazioni che concedono un credito d imposta a fronte di determinati investimenti (credito d imposta per il Mezzogiorno, Sabatini-Ter, Ricerca e sviluppo), alle possibilità, nuovamente concesse alle imprese di poter rivalutare i propri beni d impresa, nonché si tratteranno gli aspetti principali delle novità connesse ad iper e super ammortamento oltre che si tratterà della riapertura delle assegnazioni agevolate, passando successivamente a brevi cenni alle novità per le imprese agricole in termini di tassazione. Iper e super ammortamento La legge di Bilancio per il 2017 ha esteso l agevolazione del super ammortamento a tutto l anno d imposta 2017, seppur con qualche variante rispetto al 2016, nonché ha introdotto una nuova forma di agevolazione similare. 1

Agevolazione Super ammortamento Iper ammortamento Misura dell agevolazione Aumento del costo di acquisto del bene del 40%. Soggetti beneficiari: le imprese, qualunque sia la loro forma giuridica e professionisti. Aumento del costo di acquisto del bene del 150%. Soggetti beneficiari: le imprese, qualunque sia la loro forma giuridica. Vediamo di seguito gli aspetti particolari di queste forme di agevolazione fiscale. Super ammortamento Parametri di verifica/requisiti Soggetti beneficiari Contenuto Imprese (individuali o società) indipendentemente dal regime contabile adottato (ordinaria o semplificata o regime dei minimi); lavoratori autonomi. Meccanismo di agevolazione Beni agevolabili Il meccanismo consiste nella possibilità di poter effettuare l ammortamento fiscalmente rilevante non sul costo originario del bene ma su quello originario maggiorato del 40%. Sono agevolabili i beni strumentali nuovi. Come meglio specificato dalla Circ. 23/E/2016, le cui indicazioni debbono ritenersi non superate: possono fruire dell agevolazione esclusivamente i beni materiali strumentali all esercizio dell attività (compresi beni il cui valore è inferiore ad euro 516,45); in particolare deve trattarsi di beni di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all interno del processo produttivo dell impresa; beni utilizzati a scopo dimostrativo o per esposizione (precisazione della Circ. 23/E/2016); beni complessi realizzati in economia anche con l apporto di beni usati, purché il loro costo non risulti di entità prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto (precisazione della Circ. 23/E/2016). 2

Beni NON agevolabili Risultano non essere ricompresi nel beneficio del super ammortamento: i beni immateriali; i beni destinati alla vendita (c.d. beni merce), nonché trasformati/assemblati per ottenere prodotti destinati alla vendita; i materiali di consumo; i fabbricati e costruzioni; i beni ricompresi nei seguenti gruppi del DM 1988: Restano, come già accaduto per l anno d imposta 2015 esclusi dal super ammortamento gli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%. 3

Ai fini del beneficio del super ammortamento i beni possono essere oggetto: Modalità di acquisizione del bene di acquisto; di contratto di leasing; di realizzazione in economia; di contratto di comodato, a patto che i beni siano strumentali ed inerenti l attività dell utilizzatore. Modalità di acquisizione escluse dall agevolazione Gli aspetti particolari novità 2017 Sono escluse dal super ammortamento le acquisizioni di beni, seppur nuovi, sulla base di contratti di locazione operativa e noleggio. Sono esclusi gli investimenti in veicoli ad uso promiscuo (ad esempio autovetture). La particolarità consiste nel fatto che nella precedente versione del super ammortamento, quello in vigore fino al 31.12.2016, gli automezzi ad uso promiscuo potevano beneficiare del super ammortamento. Il beneficio è concesso e fruibile per: Arco temporale di riconoscimento del beneficio Effetti a fini fiscali e non gli investimenti effettuati fino al 31.12.2017; gli investimenti effettuati entro il 30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia stato accettato l ordine di acquisto e si sia provveduto a pagare acconti in misura almeno pari al 20%. A fini IRPEF, IRES ed IRI il super ammortamento ha l effetto di un maggiore costo, appunto quello corrispondente alla maggiore quota di ammortamento applicata al 40% del costo originario del bene; a fini IRAP non si riscontra alcun effetto, pertanto l unica componente deducibile dalla base imponibile IRAP risulta essere la quota ordinaria di ammortamento, al netto della maggiorazione del 40%; 4

il super ammortamento non esperisce effetti: o o o in caso di cessione del bene; in caso del computo del limite triennale pari a 15.000 euro in materia di acquisti di beni strumentali per i contribuenti minimi (regime di vantaggio); in ambito del test di operatività delle società di comodo. Effetti ai fini del calcolo degli acconti 2018 Soggetti esclusi Nel calcolo degli acconti 2018 occorre considerare la base imponibile al netto del super ammortamento. I contribuenti che hanno optato per il regime forfetario ex L. 190/2014; le imprese marittime rientranti nel regime ex artt. da 155 a 161, TUIR (Tonnage tax). Iper ammortamento Parametri di verifica/requisiti Soggetti beneficiari Contenuto Imprese (individuali o società) indipendentemente dal regime contabile adottato (ordinaria o semplificata o regime dei minimi). Sono esclusi i professionisti dall iper ammortamento. Meccanismo di agevolazione Beni agevolabili Il meccanismo consiste nella possibilità di poter effettuare l ammortamento fiscalmente rilevante non sul costo originario del bene ma su quello originario maggiorato del 150%. Sono i beni riportati in tabella A e B allegate alla legge di bilancio 2017. Comunque si tratta di beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale. 5

Modalità di acquisizione del bene È stabilito, tuttavia, che ai fini dell'applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali l'impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per gli acquisti di costo unitario superiori a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui ai predetti allegati ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La legge di Bilancio 2017 prevede a favore dei soggetti che beneficiano dell iper ammortamento, anche la possibilità di cumulare detta agevolazione con quella del super ammortamento; non basta il mero investimento in un macchinario rientrante nella prima categoria di macchinari utensili al fine di beneficiare dell iper ammortamento, bensì È NECESSARIO che avvenga anche la c.d. procedura di integrazione nel sistema aziendale, cioè è necessario che avvenga l effettivo funzionamento degli stessi finalizzato, ovviamente, al miglioramento tecnologico; Gli aspetti particolari solo al verificarsi di detta fase della procedura di installazione l azienda potrà godere dell iper ammortamento. ESEMPIO: Supponiamo quindi, che una macchina utensile per la deformazione della plastica (punto terzo della prima categoria di cui in tabella sopra) venga acquistata a gennaio 2017. Supponiamo inoltre che a seguito di un complesso studio di funzionalità il macchinario possa entrare in funzione ed esplicare le proprie funzionalità solo a gennaio 2018, l iper 6

ammortamento non partirà quindi nell anno d imposta 2017 ma nell anno d imposta 2018. A seguito, appunto dell avvenuta interconnessione fra il macchinario ed il resto dell azienda o del reparto al quale esso è preposto. Il beneficio è concesso e fruibile per: Arco temporale di riconoscimento del beneficio Effetti ai fini del calcolo degli acconti 2018 gli investimenti effettuati fino al 31.12.2017; gli investimenti effettuati entro il 30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia stato accettato l ordine di acquisto e si sia provveduto a pagare acconti in misura almeno pari al 20%. Nel calcolo degli acconti 2018 occorre considerare la base imponibile al netto del super ammortamento. Infatti la maggiorazione non opera ai fini di detto calcolo. Rivalutazione beni d impresa La Legge di Bilancio 2017 ha nuovamente previsto per le società (ed altri soggetti che in seguito si vedono) che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la possibilità di poter rivalutare i beni d impresa, strumentali e non, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento, ad esclusione dei beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l attività d impresa. Parametri di verifica/requisiti Contenuto Sono ammessi alla rivalutazione: Soggetti beneficiari I soggetti titolari di reddito d impresa (che non applicano gli IAS quindi indistintamente: o società (di capitali e di persone) ed enti commerciali; o ditte individuali; 7

o enti non commerciali per i beni inseriti nell attività commerciali. Non rileva (ordinaria/semplificata, contribuenti minimi, ecc.); le contabilità semplificate devono redigere apposito prospetto da cui risultino i dati della rivalutazione. I beni rientranti Beni esclusi Casi particolari La rivalutazione riguarda i beni che sono iscritti nel bilancio relativo all esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e siano ancora presenti nel bilancio successivo sul quale la rivalutazione è eseguita. Sono invece esclusi i beni merce e quelli ormai totalmente ammortizzati o di costo unitario inferiore ad euro 516. Vi sono poi due casi particolari, per i quali le disposizioni relative alla rivalutazione prevedono quanto segue. Minimi (regime di vantaggio): si avvalgono della rivalutazione con le modalità previste per le imprese semplificate (come previsto dalla CM 22/2009) Forfettari (Ex L. 190/2014): non sono interessati alle rivalutazioni, non procedendo a deduzione degli ammortamenti né assoggettando a tassazione le plusvalenze realizzate in caso di cessione dei beni. Vantaggi della rivalutazione e loro decorrenza Il riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione decorre dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (ad eccezione dei beni immobili per i quali decorre dal periodo d imposta in corso alla data del 1 dicembre 2018), ed avviene mediante il versamento di un imposta sostitutiva: del 16 per cento per i beni ammortizzabili, del 12 per cento per i beni non ammortizzabili. Affrancamento È consentito affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento. 8

Nel caso di cessione, a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all esercizio dell impresa o al consumo personale o familiare dell imprenditore, dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione. Le imposte sostitutive sono versate in un unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Il riallineamento dei valori fiscali La disposizione contenuta e ripresa dalla Legge di Bilancio 2017, consente anche il riallineamento del valore fiscale dei beni anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento. Per questi soggetti l importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell imposta sostitutiva, è vincolato ad una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata mediante il pagamento della citata imposta sostitutiva del 10 per cento. Assegnazione agevolata ed Estromissione Con la Legge di Bilancio 2017 sono stati prorogati fino al 30.09.2017 i termini per assegnazione o cessione di taluni beni (beni immobili e beni mobili registrati) ai soci e di estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell impresa da parte dell imprenditore individuale. L agevolazione ha effetti retroattivi, in termini di assegnazione, anche per le operazioni intercorse dal 1.10.2016 fino al 30.09.2017. 9

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI Soggetti interessati Soggetti esclusi Termine Società di ogni genere. Imprese individuali, professionisti, enti non commerciali. 30 settembre 2017 (salvo eventuale proroga). Assegnazione o cessione agevolata a soci di beni immobili o beni mobili registrati. Purchè siano: Contenuto beni immobili diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l esercizio dell attività d impresa; beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell attività propria dell impresa. Non rientrano nel regime di favore, invece, le quote di partecipazione in società, le Imprese individuali ed esclusione dei beni strumentali. I soci iscritti a libro soci almeno dal 30 settembre 2016. Soci beneficiari Modalità e scadenze Iscritti entro almeno 30 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 208/2015 in caso di trasferimento di partecipazioni sociali. Pagamento di un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell Irap è pari all 8%. L imposta sostitutiva va versata in due tranche: - 60% entro il 30 novembre 2017; - 40% entro il 16 giugno 2018. Base imponibile Casi particolari Determinata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo fiscalmente riconosciuto. Per le società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi d imposta precedenti a quello in corso al momento dell assegnazione è invece prevista un aliquota del 10,5%. L agevolazione può essere fruita anche dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici (vedasi tabella - TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETA SEMPLICE). 10

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE Soggetti interessati Condizione del soggetto interessato Termine Soci che procedono alla trasformazione Modalità e scadenze Imposta di registro Società di ogni genere. La trasformazione agevolata in società semplice, secondo quanto disposto dall ultimo periodo del comma 115, è riservata alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni assegnabili dei quali si è trattato in precedenza. 30 settembre 2017 (salvo eventuale proroga). La trasformazione in società semplice in via agevolata può essere effettuata soltanto se all atto della trasformazione la compagine sociale è composta dagli stessi soci che erano tali alla data del 30 settembre 2016. Anche nel caso di trasformazione, per la determinazione della base imponibile cui commisurare l imposta sostitutiva, si applicano le medesime disposizioni precedentemente illustrate con riferimento alle assegnazioni. Le società che si avvalgono delle disposizioni della norma in esame, devono versare il 60 per cento dell imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2017 e la restante parte entro il 16 giugno 2018. La trasformazione sconta l imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro. ESTROMISSIONE DI BENI STRUMENTALI Soggetti interessati Soggetti esclusi Imprenditori individuali (pare anche Enti non commerciali poiché espressamente NON richiamati dal comma 121). Tutti i soggetti che non sono imprenditori individuali (società, professionisti). 11

31 maggio 2016. ATTENZIONE: VALE IL COMPORTAMENTO CONCLUDENTE Termine Per avvalersi di questo regime di favore è sufficiente un comportamento concludente come la contabilizzazione dell estromissione sul libro giornale o sul registro dei beni ammortizzabili. Successivamente l imprenditore dovrà perfezionare l opzione indicando il valore dei beni e dell imposta sostitutiva in dichiarazione dei redditi. Contenuto Modalità e scadenze Destinazione alla sfera personale dell imprenditore di immobili strumentali, sia per natura che per destinazione, posseduti alla data del 31 ottobre 2016. Pagamento dell imposta sostitutiva dell Irpef e dell Irap nella misura dell 8%. L imposta sostitutiva va versata in due tranche: - 60% entro il 30 novembre 2017-40% entro il 16 giugno 2018. Base imponibile Differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscale. Credito di imposta per il mezzogiorno La Legge n 208 del 28 dicembre 2015, Legge di Stabilità 2016, ha introdotto un credito d imposta per le imprese che tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019, effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle seguenti Regioni: Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Molise; Sardegna e Abruzzo. 12

Andiamo ad analizzare passo per passo quelle che sono le disposizioni normative ai fini dell accesso all agevolazione in commento, richiamando i principali punti di trattazione: Soggetti beneficiari; investimenti agevolabili; determinazione importo agevolabile. L art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 introduce, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, un credito d imposta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive 1 ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese, nei limiti e alle condizioni previsti dalla citata Carta. Possono accedere all agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito d impresa ai sensi dell art.55 del TUIR, che provvedono ad acquisire bene strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale come sopra definito e destinati a strutture produttive ubicate : nelle zone assistite della Campania, Puglia, Basilicata; Calabria, Sicilia ammissibili alle deroghe definite dall art.107 pr. 3 lettera a) del TFUE; nelle zone assistite ammissibili alle deroghe ai sensi dell art.107 pr.3 lettera c). I chiarimenti della Circolare 34/E 2016 Possono beneficiare dell agevolazione anche le imprese che intraprendono l attività successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del credito (i.e., 1 gennaio 2016). 13

L agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori: dell industria siderurgica, della carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. LA MISURA DEL CREDITO DI IMPOSTA Il credito d imposta opera nella misura massima del: 20 per cento per le piccole imprese; 15 per cento per le medie imprese; 10 per cento per le grandi imprese. Per ciascun progetto di investimento, su un importo massimo pari a: 1,5 milioni di euro per le piccole imprese; 5 milioni di euro per le medie imprese; 15 milioni di euro per le grandi imprese. Dimensione impresa Percentuale agevolabile Importo massimo Piccole imprese 20% 1,5 mln Medie imprese 15% 5 mln Grandi imprese 10% 15 mln La verifica delle dimensioni aziendali avviene prendendo come riferimento la raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 2, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE) (in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 124 del 20 maggio 2003), recepita con decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 (in Gazzetta Ufficiale Serie Generale 14

n. 138 del 12 ottobre 2005), nonché all Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Con la decisione c(2014) 6424 final del 16 settembre 2014 la Commissione europea ha approvato la Carta degli aiuti a finalità regionale con cui l Italia ha individuato le zone assistite e quindi rientranti nell ambito territoriale dell agevolazione, e indicando i relativi massimali di intensità degli aiuti concedibili. Per effetto di un emendamento del Governo al D.L. 293/2016 ( Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno ) approvato in Commissione bilancio della Camera viene principalmente riveduta la portata dell agevolazione. Il metodo di calcolo Il credito d imposta viene ora determinato in base alla quota del costo complessivo dei bene sopra indicati per ciascun progetto di investimento pari a 3 milioni (non più 1,5 ml) per le piccole imprese, 10 per le medie imprese (5 ml nella precedente disposizione) e 15 milioni per le grandi imprese. La novità sostanziale riguarda però la determinazione dell importo agevolabile che nella normativa originaria veniva individuato, sottraendo dalla spesa sostenute gli ammortamenti dedotti nel periodo d imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell investimento agevolato; con la nuova disposizione invece la base imponibile su cui calcolare l agevolazione va assunto senza detrarre gli ammortamenti di beni della medesima categoria; tale modifica mira a favorire anche quelle aziende che negli ultimi anni hanno effettuati investimenti in beni strumentali il cui ammortamento è ancora in atto. L impatto dell agevolazione fiscale sugli investimenti effettuati assume così una diversa dimensione in senso positivo. Possibilità di cumulo con altre agevolazioni Nella sua versione originaria, ancora in essere, la Legge n 208 del 2015 prevede il divieto di cumulo del credito d imposta in commento con altri aiuti de minimis e con altri aiuti di stato che hanno ad oggetto gli stessi investimenti; come specificato nella relazione illustrativa dello stesso emendamento, tale previsione è più restrittiva 15

rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato: da ciò l emendamento approvato va anche a modificare la disposizione circa il divieto di cumulo con altri contributi prevedendo piena concomitanza agevolativa tra il credito di imposta in esame e ed altri aiuti di stato, compreso quelli c.d. de minimis consentendo l applicazione entro il limite dell intensità o dell importo di aiuti più elevati riconosciuti dalle normative comunitarie in materia. Dubbi però sull effettiva operatività del cumulo visto che nella nuova formulazione il credito d imposta viene ora riconosciuto già al massimo dell intensità degli aiuti ammessi dalle normative comunitarie in materia. La norma originaria non sfruttava appieno, per quanto riguarda le regioni ammissibili alle deroghe ai sensi dell art.107 par. a) e c) (T.F.U.E.), le intensità di aiuto consentite dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 che nella versione modificata alla data del 23 settembre 2016 fa rientrare ora anche la regione Sardegna tra le regioni ammissibili alle massime intensità di aiuto. In particolare, con riferimento al credito d imposta in commento, per imprese ammissibili agli aiuti ai sensi dell art. 107 lettera (a (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e ora anche Sardegna), l intensità massima dei contributi passa: dal 20 al 45% per piccole imprese; dal 15 al 35 % per le medie imprese; dal 10 al 25% per le grandi imprese. Il credito d imposta viene ora riconosciuta dunque nella massima misura prevista dalla citata Carta degli Aiuti e su un costo complessivo degli investimenti non più decurtato degli ammortamenti relativi agli stessi beni rientranti nella categoria di quelli per i quali si richiede l agevolazione. Per imprese situate in regioni ammissibili agli aiuti ai sensi dell art 107 lettera a) del (T.F.U.E.), quindi Molise e Abruzzo, le intensità di aiuto massime previste sono: 30% per le piccole imprese; 20% per le imprese di medie dimensioni; 10% per quelle di grandi dimensioni. L obiettivo dunque è quello di rendere più appetibile il credito d imposta per il Mezzogiorno prevedendo condizioni di ammissioni più vicine a quelle previste da altre misure agevolative che sfruttano nei limiti massima l intensità degli aiuti prevista dalla normativa europea. 16

Tax crediti Alberghi La Legge di Bilancio 2017 proroga il riconoscimento del tax credit per le strutture ricettive anche per il 2017 e per il 2018. L intervento della Manovra 2017 però non si limita alla semplice proroga, ma modifica alcune disposizioni normative contenute nel D.L. 83/2014 all art. 10 rubricato Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico. Le strutture interessate sono quelle esistenti alla data del 1 gennaio 2012. Il D.M. 7 maggio 2015 ha definito la struttura alberghiera; per "struttura alberghiera" si intende una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turisticoalberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali. L articolo 10 del D.L. n. 83/2014 riconosce un credito d imposta al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche. Più nello specifico, viene riconosciuto alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1 gennaio 2012 un credito d'imposta nella misura del trenta per cento per le spese sostenute dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 relative a interventi di: ristrutturazione edilizia; ovvero a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; ovvero di incremento dell'efficienza energetica. La misura è riconosciuta anche per ulteriori tipologie di spese quali l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere, come individuate nello stesso articolo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi, né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti, prima del secondo periodo d'imposta successivo. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Il credito è riconosciuto alle imprese per spese, fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi sopra indicati, per gli interventi suddetti e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di spesa previsto. Il beneficio fiscale è soggetto al rispetto delle disposizioni di cui disciplina europea in materia di aiuti di stato di importanza minore, cd. de minimis. Per gli aiuti cd. de minimis, si richiama innanzitutto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 che è applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la 17

produzione di prodotti agricoli. Il massimale di finanziamento previsto da tale regolamento è pari a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. In attuazione dell art. 10 è stato emanato il D.M. 7 maggio 2015 (Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere). Come già anticipato la Legge di Bilancio 2017 proroga il credito d imposta in commento anche al 2017 e al 2018 apportando però alcuni aspetti novellativi alla disciplina normativa originaria sopra richiamata. Il credito d imposta di cui all articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d imposta 2017 e 2018, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2(la ristrutturazione edilizia, la riqualificazione antisismica, la riqualificazione energetica e l acquisto mobili) del presente articolo. Sono comprese tra i beneficiari del credito d imposta di cui al periodo precedente anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura e di allevamento di animali. La stessa Manovra, al comma 5 dell unico articolo prevede che il credito d imposta prorogato e modificato dal comma 4 sia ripartito in due quote annuali di pari importo e possa essere utilizzato a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di: 60 milioni di euro nel 2018; 120 milioni di euro nel 2019; 60 milioni di euro nel 2020. 18

Il comma 7, infine, interviene sul comma 7 dell articolo 10 del D.L. 83/2014, rideterminando il limite massimo di spesa per la concessione del credito d imposta ivi previsto relativo alle spese per riqualificazione delle imprese turistico alberghiere sostenute nei periodi di imposta dal 2014-2016. In particolare, si prevedono i seguenti nuovi limiti: 41,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 (in luogo dei 50 milioni previsti per ciascun anno dalla norma vigente); 16,7 milioni di euro per l'anno 2019 (in luogo dei 50 milioni previsti dalla disciplina vigente. Tax credit Alberghi ante e post Legge di bilancio 2017 D.L. 83/2014 Legge di bilancio 2017 Credito d imposta del 35% per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Sono escluse le strutture che svolgono attività agrituristica. Credito d imposta del 65% per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro. È ripartito in due quote annuali di pari importo. Sono comprese tra i beneficiari del credito d imposta anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali. LE ATTIVITÀ ESCLUSE Resta ferma la non ammissibilità al riconoscimento del credito d imposta per le imprese che risultano avere i seguenti codici ATECO all interno della classifica 55.2: 55.20.2 Ostelli della gioventù 55.20.3 Rifugi di montagna 55.20.4 Colonie marine e montane 55.20.51 TUTTE LE VOCI AD ECCEZIONE DEI RESIDENCE 19

Entro 60 giorni dall entrata in vigore della Legge di Bilancio, dovrà essere aggiornato il decreto attuativo del 7 maggio 2015 sopra citato e potranno essere confermate o meno le procedure di accesso al credito di imposta finora seguite. SABATINI TER Dal 2 gennaio è nuovamente possibile presentare le domande di accesso ai contributi relativi alla c.d. Nuova Sabatini. Il Decreto direttoriale del Mise, datato 22 dicembre 2016, dispone appunto che a partire dal giorno 2 gennaio 2017 è disposta la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui all articolo 2, comma 4, del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. I predetti contributi sono concessi nella misura del 2,75% annuo, secondo le modalità fissate nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, 25 gennaio 2016 e nella circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 23 marzo 2016, n. 26673. Analizziamo quelle che sono le disposizioni principali previste ai fini dell ottenimento dell agevolazione evidenziando le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017. La Legge di Bilancio 2017 proroga dal 31 dicembre 2016 fino al 31 dicembre 2018 il termine per la concessione dei finanziamenti per l acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all articolo 2, comma 2 del D.L. n. 69/2013 (cd. Nuova Sabatini) con contestuale rifinanziamento delle risorse disponibili. Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere ai finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali. L agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all investimento, al tasso d interesse del 2,75%. Il beneficio economico si sostanzia nella: concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese, da parte di banche e intermediari finanziari, a valere su un plafond di provvista costituito 20

presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., per investimenti in beni strumentali d impresa; nonché di un contributo, da parte del Ministero dello sviluppo economico, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti. E stata prevista la possibilità di riconoscere i contributi alle piccole e medie imprese anche a fronte di un finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a. (D.L. n 3 del 2015). Le risorse messe a disposizione da CDP S.p.a. possono essere utilizzate dalle banche e dagli intermediari finanziari, aderenti all apposita convenzione tra MISE, ABI e CDP stipulata, in data 17 marzo 2016. Per favorire la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale, sono ammessi alla misura agevolativa gli investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID). Nel corso dell esame alla Camera tra gli investimenti che danno titolo a beneficiare dei finanziamenti sono stati inseriti i sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. Per le suddette tipologie di investimenti in tecnologie, il contributo statale in conto impianti è maggiorato del 30 per cento rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente. Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che alla data di presentazione della domanda soddisfano precisi requisiti. NUOVA SABATINI- I REQUISITI DA RISPETTARE Sede operativa Eventuali procedure concorsuali Segnalazioni Hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, ovvero nel Registro delle imprese di pesca. Sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali: Non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. 21

Condizioni operative Ulteriori soggetti ammessi Esclusioni Non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà così come individuate, per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 14 dell art. 2 del regolamento (UE) n. 702/2014, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell acquacoltura, al punto 5 dell art. 3 del regolamento (UE) n. 1388/2014 e per i settori non ricompresi nei precedenti, al punto 18 dell art. 2 del regolamento GBER. L istanza di agevolazione può essere altresì presentata dalle imprese estere, con sede in uno Stato membro e che alla data di presentazione della domanda non hanno una sede operativa in Italia. In tal caso, le imprese proponenti, pena la revoca delle agevolazioni concesse, devono provvedere all apertura della predetta sede operativa entro il termine massimo consentito per l ultimazione dell investimento ed attestarne l avvenuta attivazione, nonché la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento, in sede di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Non possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007). Credito di imposta ricerca e sviluppo L'articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9), come novellato dall'articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 riconosce a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, un credito d imposta per investimenti in misura pari al 25 per cento "delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015". In data 27 maggio 2015, il decreto del Mef emanato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico ha definito le modalità attuative dell'agevolazione e con la circolare n. 5/E del 16 marzo 2016, sono stati forniti i primi chiarimenti interpretativi sull'applicazione del credito di imposta in commento. Gli investimenti ammissibili al credito di imposta possono essere così individuati: costi per l'assunzione di personale altamente qualificato impiegato nell'attività di ricerca; 22

quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio; spese relative a contratti di ricerca c.d. extra-muros, stipulati con Università, enti di ricerca ed altre imprese, comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (lettera c); spese di acquisizione delle competenze tecniche e privative industriali. Per le spese relative all'assunzione di personale altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca c.d. extra-muros il credito di imposta spetta nella misura del 50%. La determinazione del credito di imposta spettante Il credito di imposta è riconosciuto nei limiti della spesa incrementale complessiva, costituita dalla differenza positiva tra l'ammontare di tutti gli investimenti realizzati nel periodo d imposta per il quale si intende fruire dell'agevolazione e l investimento medio relativo ai tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. La Legge di Bilancio 2017 ha recentemente prorogato di un anno il periodo di tempo nel quale possono essere effettuati gli investimenti ammissibili (fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020) e ha potenziato il beneficio prevedendo, con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016: l applicazione di un aliquota unica del credito di imposta, pari al 50 per cento, a prescindere dalla tipologia di investimenti effettuati; l ammissibilità delle spese relative a tutto il personale impiegato nell attività di ricerca e sviluppo non essendo più richiesto il requisito di specializzazione, secondo il quale detto personale doveva essere altamente qualificato ; l incremento a 20 milioni di euro (dagli originari 5 milioni di euro) dell importo massimo annuale del credito di imposta spettante a ciascun beneficiario. Come specificato con la Circolare 5/e del 2016, qualora per gli stessi investimenti ammissibili al credito d imposta in commento siano concessi anche contributi pubblici o agevolazioni, bisogna verificare la normativa relativa al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo. Nello specifico la normativa di riferimento non prevede alcun divieto di cumulabilità del beneficio fiscale con altre misure di favore. Fa da sé che il credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo deve ritenersi fruibile anche in presenza di altri incentivi, salvo che le norme relative alle altre misure non dispongano diversamente. - Riproduzione riservata - 23