IL TRIBUNALE FEDERALE. Riunitosi il giorno 28 del mese di settembre 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport

Documenti analoghi
IL TRIBUNALE FEDERALE. Riunitosi il giorno 25 del mese di maggio 2015 presso i locali della Federazione Italiana PREMESSO CHE

IL TRIBUNALE FEDERALE. Riunitosi il giorno 13 del mese di settembre 2016 presso i locali della Federazione Italiana

R.G. TRIB. FED. 27/15 P.A. 141/2014 IL TRIBUNALE FEDERALE Riunitosi il giorno 6 del mese di luglio 2016 presso i locali della Federazione Italiana

R.G. TRIB. FED. 14/16 (Proc. P.A. 123/15 bis)

IL TRIBUNALE FEDERALE. Riunitosi il giorno 8 giugno 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri

IL TRIBUNALE FEDERALE

IL TRIBUNALE FEDERALE

CORTE FEDERALE D'APPELLO SENTENZA NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO C.A. 13/16 TRIB. FED. 26/16; PROC. P.A. 24/16 CONTRO

IL TRIBUNALE FEDERALE. Riunitosi in Roma, il giorno 16 giugno 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport

riforma della Giustizia Federale Sportiva schemi riassuntivi

IL TRIBUNALE FEDERALE. per decidere in ordine al deferimento nei confronti del sig. Andrea Messersì (tessera FISE. Premesso che

CORTE FEDERALE DI APPELLO

IL TRIBUNALE FEDERALE. riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE Della Federazione Italiana Sport Equestri Avvocato Bianca Magarò

R.G. N. 56/16 (Proc. P.A. 45/16)

CAMERA DEI DEPUTATI NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO FINI. per il reato di diffamazione (articolo 595 del codice penale) PERVENUTA DAL TRIBUNALE DI ROMA

COMUNICATO UFFICIALE N. 152 Anno Sportivo Roma, 1 aprile 2016 TRIBUNALE FEDERALE PROCEDIMENTI RIUNITI NN. 1 e 7/FIH/2014 Prot. n.

IL TRIBUNALE FEDERALE riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE della Federazione Italiana Sport Equestri Avvocato Antonio Rocca ha emesso la seguente decisione nel procedimento

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE Della Federazione Italiana Sport Equestri Avvocato Marianna Garrone Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel

CORTE FEDERALE D APPELLO SENTENZA NEL PROCEDIMENTO D APPELLO C.A. 04/17. Trib. Fed. RG 27/15 Proc. Fed. P.A. 141/14 CONTRO

R.G. TRIB. FED n. 18/15 (Proc. Disc. P.A. 9/15) IL TRIBUNALE FEDERALE Il giorno 25 del mese di giugno 2015, presso la Federazione Italiana Sport

PREMESSO CHE. - è, dunque, necessario procedere alla nomina per il quadriennio olimpico 2017/2020 dei seguenti Organi:

contro nei confronti di per l'annullamento

Il giorno 25 settembre 2017 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70, LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO. Avv. Tiberio Gulluni - Presidente

CORTE FEDERALE D'APPELLO SENTENZA NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO C.A. 04/16 TRIB. FED. 34/15; PROC. P.A. 42/15 CONTRO

IL TRIBUNALE FEDERALE

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE FEDERALE D'APPELLO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA

Trasmessa a mezzo posta elettronica

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO PROC. P.A. 118/14. Riunitasi il giorno 23 del mese di luglio 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE

CORTE FEDERALE D'APPELLO SENTENZA NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO C.A. 03/16 TRIB. FED. 45/15; PROC. P.A. 92/15 CONTRO

IL TRIBUNALE FEDERALE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

Sentenza n. 2/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA

ha pronunciato la presente

contro per l'annullamento

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ROMA VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE. ha pronunciato, ai sensi dell art. 80 del R.d.G., la seguente D E C I S I O N E

Comitato Regionale Veneto

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza)

Il Giudice Sportivo della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali

IL COLLEGIO ARBITRALE

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

SCUOLE FEDERALI DI EQUITAZIONE SCUOLE DI ECCELLENZA REGOLAMENTO 2003

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2724 del 2015, proposto da:

SENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA


TRIBUNALE CIVILE DI SEZIONE CIVILE COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Udienza del. Per: Il Signor, nato a in data ed domiciliato in

FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO GIUSTIZIA SPORTIVA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata,

La legge sul processo lungo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Comune di Castagneto Carducci Provincia di Livorno

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

R.G. TRIB. FED n. 29/15 (Proc. Disc. P.A. 126/14) IL TRIBUNALE FEDERALE Riunitosi in Roma, il giorno 5 ottobre 2015, presso i locali della

per l'annullamento, previa sospensiva,

L Alta Corte di Giustizia Sportiva, DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2006

TRIBUNALE DI PALERMO

AUTOMOBILE CLUB VERBANO CUSIO OSSOLA

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO. Nell Adunanza del 4 giugno 2004

TRIBUNALE DI PALERMO Sezione IV Penale

REGIONE TOSCANA AZIENDA USL 3 DI PISTOIA Via Sandro Pertini, Pistoia C.F./P.IVA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Comune di Castagneto Carducci Provincia di Livorno

CORTE FEDERALE D'APPELLO PROCEDIMENTO D APPELLO R.G. C.A. 12/16 CONTRO GIUSEPPE BRUNETTI (TESS. F.I.S.E. N /G) PREMESSA IN FATTO

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE

ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUNALE FEDERALE I SEZIONE COMUNICATO N. 1 DEL 30 MARZO 2015

Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

Prot. n /16 Decisione n. 6 Anno 2016 IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA

Tribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

NUOVO REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA ACI COMUNICATO

LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA DELL IMPUTATO NEL FORO DI BOLZANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Seconda)

AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI LAUREATI IN GIURISPRUDENZA AD UNO STAGE

COMMISSIONE PER L ATTIVITA SPORTIVA CALCIO DISTRIBUZIONE CALENDARI

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

DELIBERA N. 236/14/CONS ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI RUSSI PER LA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

COMUNE DI MONTEBELLUNA

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

COMUNE DI SALUGGIA ************************* VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 45 **********************

CITTA DI CAMPI SALENTINA Provincia di LECCE * * * * *

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il Giudice Sportivo della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali

DECRETO PRESIDENZIALE 30 DICEMBRE 2008 N.34/N

Il giorno 22 giugno 2017 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70, IL TRIBUNALE FEDERALE. Avv. Luigi Musolino - Presidente

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina

Transcript:

R.G. TRIB. FED n. 26/15 (Proc. Disc. P.A. 136/14) IL TRIBUNALE FEDERALE Riunitosi il giorno 28 del mese di settembre 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), così composto: Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara Presidente Prof. Avv. Daniele Piva componente Prof. Avv. Fabio Iudica componente relatore per decidere in ordine al deferimento nei confronti dell O.T.E.B. Francesco Uda (Tessera F.I.S.E. n. 007450/ g) Premesso che - con atto di incolpazione e deferimento dinanzi al Tribunale Federale depositato in data 30 giugno 2015 con allegata produzione documentale (numeri da 1 a 7), l incolpato Francesco Uda è stato rinviato a giudizio dalla Procura Federale, per la violazione dell articolo 3, comma 1, punto 3, del Regolamento Quadri Tecnici Federali, per aver il medesimo effettuato l accesso al campo prova in occasione del concorso di Narni (TR), in data 14/16 marzo 2014, concorso al quale partecipava la minore Lucia Errico (cfr. doc. n. 1 fascicolo Procura Federale); - sentito in data 5 marzo 2015 il signor Francesco Uda ha negato ogni addebito (cfr. doc. n. 2, fascicolo Procura Federale); - è stato altresì sentito in data 27 marzo 2015, il signor Marco Paradisi, istruttore di 3 grado, in affiancamento e alle direttive del quale il signor Uda svolgeva la propria opera in qualità di O.T.E.B., 1

il quale confermava le circostanze già riferite dall incolpato (cfr. doc. n. 3 fascicolo Procura Federale); - in data 27 marzo 2015 il signor Uda, a mezzo del proprio difensore, depositava memoria integrativa nella quale evidenziava di essere un O.T.E.B. sin dal 2006 con patente di 1 grado, Discipline Olimpiche, e che pertanto nei suoi confronti non sarebbe applicabile il divieto di accesso ai campi prova, sancito dall articolo 3, comma 1, punto 3, del Regolamento Quadri Tecnici Federali (cfr. doc. n. 4, fascicolo Procura Federale); - che, in data 8 aprile 2015, la Dottoressa Barbara Ardu della F.I.S.E. ha inviato al Sostituto Procuratore Incaricato, comunicazione a mezzo di posta elettronica (prodotta all odierna udienza) nella quale, oltre ad affermare che dal gennaio 2011 gli O.T.E.B. di qualsiasi origine non possono accompagnare allievi juniores in campo prova., ha provveduto ad allegare un quadro sinottico delle competenze in vigore dal gennaio 2011, il cui divieto in questione riguarderebbe, secondo l interpretazione della Procura Federale sia gli OTEB in possesso di brevetto B, sia quelli in possesso di patente di primo grado D.O. non riqualificati, sia gli OTEB di Nuova Programmazione (cfr. doc. n. 5 fascicolo Procura Federale); - visto l articolo 47, comma 1 R.G., il Presidente del Tribunale ha fissato pertanto l udienza di discussione per la data odierna, disponendone la comunicazione all incolpato e alla Procura Federale; - l incolpato, nella persona del suo difensore, Avv. Andrea Scianaro, depositava rituale memoria difensiva in data 24 agosto 2015, nella quale, sostanzialmente ribadiva le difese già precedentemente formulate, richiedendo l assoluzione per il proprio assistito; 2

- all udienza odierna sono comparsi il Procuratore Federale Aggiunto nonché l incolpato personalmente, assistito dall Avvocato Scianaro; - ciascuna parte ha ribadito le proprie conclusioni; - il Tribunale si è riservato; Rilevato che - questo Tribunale, dopo aver letto e analizzato la normativa in questione, e in particolare l articolo 3, comma 1, punto 3, del Regolamento Quadri Tecnici Federali, anche alla luce del Quadro Sinottico Competenze Effettivo da Gennaio 2011, così come richiesto dalla Procura Federale, è giunto alle seguenti conclusioni; - dall analisi dell articolo 3, comma 1, punto 3 del Regolamento Quadri Tecnici Federali emerge per tabulas ed in modo inoppugnabile che non è data possibilità, in nessun caso, di accesso ai campi prova agli O.T.E.B. che acquisiscono il titolo con i corsi di Nuova Programmazione. come anche a coloro che, in possesso di Brevetto B, hanno conseguito il titolo con la vecchia programmazione ; di fatto, lasciando intendere, in modo non confutabile, che la possibilità di accesso ai campi prova non è vietata, e quindi è consentita, agli O.T.E.B. con patente di 1 grado, Discipline Olimpiche, non riqualificati (quale è appunto l incolpato, signor Uda); - dalla lettura del Quadro Sinottico Competenze Effettivo da Gennaio 2011, emerge in modo altrettanto inoppugnabile che per tutti gli O.T.E.B, e quindi sia quelli in possesso di brevetto B, sia quelli in possesso di patente di primo grado D.O. non riqualificati (come appunto il signor Uda), sia gli O.T.E.B. di Nuova Programmazione, opera il divieto di accompagnare gli allievi Juniores in gara con delega; di fatto, lasciando intendere, in modo non confutabile, che è ammessa, in determinate 3

circostanze - la possibilità da parte di alcuni O.T.E.B. di accompagnamento dei propri allievi nei campi prova, purché muniti di delega; - che, dalla lettura della nota, contrassegnata con un asterisco, all interno del suddetto quadro sinottico, emerge che gli Istruttori Federali di 1 livello possono accompagnare senza delega i propri allievi nei campi prova ed in gara ; lasciando così intendere in modo non contestabile che vi siano soggetti (e cioè gli O.T.E.B. in possesso di patente di 1 grado D.O. non riqualificati) che possono accompagnare gli allievi in campo prova, purché muniti di delega; P. Q. M. Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti l articolo 3, comma 1, punto 3, del Regolamento Quadri Tecnici Federali e l articolo 10 del vigente Statuto della F.I.S.E.; tenuto conto - che, per quanto consta a questo Tribunale, non risultano precedenti violazioni del Regolamento di Giustizia a carico del signor Francesco Uda; - che l articolo 3, comma 1, punto 3 sopra richiamato, non può applicarsi agli O.T.E.B. in possesso di patente di 1 grado non riqualificati, per le ragioni di cui sopra; - che il Quadro Sinottico Competenze Effettivo da Gennaio 2011 non può essere applicato alla fattispecie contestata, in quanto lo stesso fa riferimento all accompagnamento di allievi in gara e non fa riferimento né all accompagnamento in campo prova, né tanto meno al mero accesso al campo di prova, unico comportamento oggetto dell incolpazione; - che pertanto gli O.T.E.B. in possesso di patente di primo grado, Discipline Olimpiche, non riqualificati, possono accedere al campo; 4

assolve - il signor Francesco Uda in quanto la norma contestata non è allo stesso applicabile. Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all Ufficio del Procuratore Federale e all incolpato, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione. Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 28 settembre 2015. PRESIDENTE: F.to. Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara CONSIGLIERE: F.to. Prof. Avv. Daniele Piva CONSIGLIERE RELATORE: F.to Prof. Avv. Fabio Iudica 5