Oggetto: DAL 17 SETTEMBRE 2011 PASSA AL 21% L ALIQUOTA IVA ORDINARIA

Documenti analoghi
S T U D I O B R U S C O C O M M E R C I A L I S T I IN R O M A E M I L A N O

DAL 17 SETTEMBRE 2011 PASSA AL 21% L ALIQUOTA IVA ORDINARIA

Oggetto: DAL 1 OTTOBRE 2013 L ALIQUOTA IVA PASSA AL 22%

Rimangono, invece, inalterate (per ora!) le aliquote ridotte del 4% e del 10%.

ULTERIORE APPROFONDIMENTO

DAL 1 OTTOBRE L ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL 22% operazioni effettuate fino al 30 settembre 2013 IVA 21% operazioni effettuate dal 1 ottobre 2013 IVA 22%

Studio Pozzato Dott. Giuseppe Commercialista Revisore Contabile

AUMENTO ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL

1. Momento impositivo dell IVA

DAL 1 OTTOBRE 2013 L ALIQUOTA IVA ORDINARIA PASSA AL 22%

S E A V CESSIONI DI BENI MOBILI. Fino al % Dall %

OGGETTO: DAL 17 SETTEMBRE 2011 PASSA AL 21% L ALIQUOTA IVA ORDINARIA

Circolare n. 12 del 16 settembre 2011

AUMENTO ALIQUOTA IVA DAL 20% AL 21%

Liquidazione dell'iva secondo la contabilità di cassa

LORO SEDI. Oggetto: DAL 1 OTTOBRE 2013 PASSA AL 22% L ALIQUOTA IVA ORDINARIA

Iva Liquidazione per Cassa Circolare dell agenzia delle Entrate del 26 Novembre 2012, N. 44

S TUDIO T ORAZZA P APONE

IVA Le nuove regole per le operazioni intracomunitarie in vigore dal 2013

L AUMENTO DELL ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL 22%

INTRODUZIONE. 1. A seguito dell'aumento dell'iva al 22%, cosa deve essere modificato nei registratori di cassa dei commercianti?

STUDIO DOTT. BONVICINI Circolare n. 8 del 30 Settembre 2013

Informativa per la clientela

STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO PERNI & DORENTI

IVA Dal 1 ottobre 2013 l aliquota IVA ordinaria passa dal 21 al 22%

Tipologia: News Tecniche Applicativo: MULTI Sigla: MULTI Oggetto Variazione aliquota Iva ordinaria

IVA. Da oggi 1 ottobre 2013 l aliquota IVA ordinaria passa dal 21 al 22%

ALIQUOTA IVA 22% DAL 1 OTTOBRE 2013

Studio Commerciale Antonio Altieri Dottore Commercialista ed Esperto Contabile

IVA ordinaria 22% Gentile Cliente. le prestazioni di servizi. Cessione di Beni. consegna o spedizione; preliminare).

IVA AL 22% Versione 0.1 Giugno 2013

Tipologia: News Tecniche Applicativo: GAMMA EVOLUTION Sigla: GAMMA Oggetto Variazione aliquota Iva ordinaria

C O M U N I C A Z I O N E D I S T U D I O N. 0 2 / Disciplina Iva delle operazioni con l estero. (i) momento di effettuazione dell operazione

1 Operativo dal 1 dicembre 2012 il nuovo regime iva per cassa ;

1 dicembre 2012: parte il nuovo regime dell IVA per cassa

I chiarimenti dell Agenzia sull aumento dell aliquota IVA ordinaria al 22%

LA NUOVA FATTURA Art. 1, commi , Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (recepimento direttiva 2010/45/Ue del 13 luglio 2010)

IVA PER CASSA PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO

Liquidazione dell Iva secondo la contabilità di cassa (cosiddetto Cash accounting ) Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 44/E del 26 novembre 2012.

Informativa n. 43 del INDICE

' ( ' ))* + * ' ( ), )- + '. # + $ $ $

NOTA OPERATIVA N. 2/2013

CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SULLA NUOVA ALIQUOTA IVA AL 21%

Decreto 26 marzo 2009 del Ministro dell Economia e delle Finanze Circolare dell Agenzia delle Entrate n.20/e del 30 aprile 2009

Cambio IVA dal 20% al 21% In questa nota andremo a descrivere i passaggi relativi al cambio IVA previsti nella manovra estriva. impostata dal Governo.

OGGETTO: SPLIT PAYMENT NUOVO MECCANISMO IVA NELLE OPERAZIONI CON GLI ENTI PUBBLICI

SPECIALE Legge di Stabilità

VARIAZIONE ALIQUOTA IVA

IVA PER CASSA. Mantova, lì 07/11/2012 Circolare N. 40/2012 Alle Aziende Clienti - Loro Sedi

CIRCOLARE N 415. OGGETTO: Applicazione agli Ordini Regionali delle disposizioni IVA in materia di split payment PREMESSA

OGGETTO: L entrata in vigore dell aumento dell aliquota Iva

OGGETTO: Novità in materia di note di variazione in diminuzione ai fini IVA

SPECIALE SPESOMETRO NORMATIVA Normativa transitoria... 2 LA COMUNICAZIONE... 3

Torino, lì 4 maggio Circolare n. 13/2009. OGGETTO: Iva per cassa Decreto di attuazione 26/3/2009 PREMESSA

Circ. 02/A/ Loro sedi. Oggetto: La nuova disciplina Iva degli scambi intracomunitari di beni.

IVA AL 22% Versione 0.1 Giugno 2013

La scelta vincola per un triennio

Anno 2013 N.RF021. La Nuova Redazione Fiscale LEGGE STABILITA - NUOVE REGOLE PER LE OPERAZIONI INTRA-UE

CIRCOLARE. Spettabili CLIENTI LORO SEDI. OGGETTO: Fatturazione nuovi adempimenti.

L AGENZIA DELLE ENTRATE SULL IVA PER CASSA? a cura di Giovani Valcarenghi e Sergio Pellegrino

l imposta sul valore aggiunto: le operazioni rilevanti

Estensione del reverse charge in ambito IVA ed introduzione del regime IVA di split payment

NORMATIVA IVA E RIFLESSI INTRASTAT

Informativa n. 48. Versamento dell IVA dopo la riscossione del corrispettivo INDICE. del 26 novembre 2012

NOVITA FISCALI PER I PROFESSIONISTI. 27 febbraio 2013

Rapporti con la PA: dal l IVA non viene incamerata dal privato ma versata dall ente pubblico

R O S S I & A S S O C I A T I C o r p o r a t e A d v i s o r s

C E N T R O S T U D I A Z I E N D A L I E T R I B U T A R I S. R. L.

S T U D I O D I S P I R I T O. MARIO DI SPIRITO Dottore Commercialista Revisore Contabile Consulente Tecnico del Tribunale di Roma

Il nuovo regime dell IVA per CASSA

COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL F AX INFORMATIVA N. 7/2015

VARIAZIONE ALIQUOTA IVA

Iva per Cassa 2016: requisiti e funzionamento.

News per i Clienti dello studio

IL TRATTAMENTO IVA DELLE PROVVIGIONI DOPO L APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008

1 dicembre 2012: parte il nuovo regime dell IVA per cassa

Split Payment. Premessa normativa

STUDIO DOTT. BONVICINI Circolare n. 11 del 21 Novembre 2011

Pagamento delle imposte: modifica delle scadenze

IVA - Aumento dell'aliquota Ordinaria - Chiarimenti Circolare dell'agenzia delle Entrate del 12 Ottobre 2011, n.45

Iva al 22% da oggi 1 ottobre 2013

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax

Studio professionale ragionieri associati Migli Fedi Cinini

OGGETTO: IL NUOVO TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E I PRIMI CHIARIMENTI

NOTA OPERATIVA N. 1/2013. OGGETTO: novità in tema di fatturazione, legge di stabilità 2013

OGGETTO: Comunicazione operazioni Iva

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI. Novembre 2010

La legge di stabilità 2013 ridefinisce

Manovra Finanziaria Agosto 2011 Aumento Aliquota IVA ordinaria

La gestione degli acquisti intracomunitari

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI GENERICI Legge Comunitaria Autore Benedetto Santacroce

Acconto IVA 2013 e aumento aliquota IVA

INDICE. Circolare n. 1 del 3 gennaio Legge di stabilità Novità in materia di fatturazione

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI I PROFESSIONISTI PER L AZIENDA

Lo scadenziario di Settembre 2017

STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO PERNI & DORENTI

IL NUOVO REGIME IVA PER CASSA ED I RECENTI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

Studio Carbonetti & PARTNERS IL NUOVO REGIME IVA PER CASSA

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI

24/09/2012. I nuovi obblighi di fatturazione dei servizi intracomunitari

Transcript:

Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: DAL 17 SETTEMBRE 2011 PASSA AL 21% L ALIQUOTA IVA ORDINARIA Con la pubblicazione in G.U. del 16 settembre 2011 della legge di conversione n.148 del 14/09/11 del D.L. n.138/11 - c.d. Manovra bis - entrano in vigore dal 17 settembre le disposizioni che modificano l art.16, co.1 del DPR n.633/72, aumentando dal 20% al 21% la misura dell aliquota Iva ordinaria. Rimangono, invece, inalterate le aliquote ridotte del 4% e del 10%. Inoltre, viene modificato l art.27 del DPR n.633/72, al fine di eliminare per chi certifica le operazioni con scontrino o ricevuta fiscale - la previsione delle cosiddette percentuali di scorporo al fine di determinare l imponibile ai fini Iva. Dal 17 settembre 2011, infatti, lo scorporo potrà essere effettuato solo utilizzando le ordinarie modalità, e cioè suddividendo il totale per 104, 110 o 121 a seconda dell aliquota Iva applicata all operazione. Viene, poi, modificata anche la denominazione della Tabella B allegata al DPR n.633/72 che identifica i beni in passato definiti di lusso : da Prodotti soggetti all aliquota del 20% si passa a Prodotti soggetti a specifiche discipline. Il passaggio dell aliquota Iva al 21% La nuova aliquota del 21% dovrà essere applicata in relazione alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, quindi, alle operazioni effettuate a partire dal 17 settembre 2011. L efficacia pressoché immediata di tale aumento impone a tutti i contribuenti di verificare rapidamente i casi e le situazioni per le quali è necessario applicare la nuova aliquota Iva del 21%. Per individuare correttamente il momento di effettuazione delle operazioni (c.d. momento impositivo ) occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nell art.6 del DPR n.633/72, che prevedono criteri

generali e regole comuni, sia per quanto riguarda le cessioni di beni che le prestazioni di servizi. Criteri generali per le cessioni di beni Le cessioni di beni si considerano effettuate: nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili; nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Per le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi della proprietà si producono posteriormente, si considerano effettuate: nel momento in cui si producono tali effetti; per i beni mobili, se non interviene l effetto traslativo, comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Fanno eccezione le seguenti operazioni: vendite con riserva di proprietà; locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti; per le quali vale la regola generale (e cioè quella della stipula, consegna o spedizione del bene). Vi sono, infine, dei casi particolari che vengono di seguito riepilogati in forma schematica. CASI PARTICOLARI MOMENTO IMPOSITIVO ATTO PUBBLICA AUTORITÀ Cessioni di beni mobili o immobili conseguenti ad un atto della pubblica autorità (espropriazione, decreto di esecuzione, ecc.) SOMMINISTRAZIONE Cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione COMMISSIONARIO Passaggi da commissionario al terzo (per la vendita) Passaggio dal terzo al committente (per l acquisto) AUTOCONSUMO ESTERNO Destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell imprenditore o per finalità estranee all esercizio dell impresa PAGAMENTO CORRISPETTIVO PAGAMENTO CORRISPETTIVO CONSEGNA PRELIEVO DEI BENI

CONTRATTI ESTIMATORI Cessioni di beni inerenti a contratti estimatori COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ DIVISA Assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci RIVENDITA A TERZI ROGITO Il caso delle fatture differite Si tratta della possibilità concessa dal comma 4 dell art.21 del DPR n.633/72 per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto (DDT) o da altro documento idoneo. In questo caso è possibile emettere un'unica fattura (appunto, differita) per tutte le cessione avvenute in un dato mese, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni, richiamando nel documento la data e il numero dei DDT o documenti equipollenti. Tale fattura, però dovrà concorrere comunque alla liquidazione riferita al momento di effettuazione delle operazioni. Tale fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello di consegna e spedizione dei beni, nei soli casi in cui l acquirente ceda i beni a terzi per il tramite del proprio cedente. In tale caso l ultimo comma dell art.6 del D.P.R. 633/72 prevede l esigibilità differita al mese successivo a quello della loro effettuazione. In ogni caso, in tutti i casi di fatture differite, il momento di effettuazione dell operazione resta ancorato alle regole generali (consegna o spedizione del bene) e quindi, per verificare l aliquota Iva applicabile è necessario rifarsi a tale momento. ESEMPIO Ciò significa che, ad esempio, in relazione alle cessioni avvenute nel mese di settembre 2011 fino al giorno precedente la data del 17 settembre (decorrenza nuova aliquota), la fattura emessa entro il 15 ottobre 2011 dovrà necessariamente prevedere l aliquota del 20%, mentre al 21% andranno assoggettate le cessioni successive. Criteri generali per le prestazioni di servizi Le prestazioni di servizi si considerano effettuate: all'atto del pagamento del corrispettivo. Le prestazioni gratuite, invece, si considerano effettuate: al momento in cui sono rese; se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese. Con riferimento ad operazioni che frequentemente ricorrono nella pratica di molte imprese, va ricordato

che la cessione di un bene o di un opera relativa all esecuzione di un contratto di appalto, segue le regole delle prestazioni di servizi, al contrario delle cessioni di beni con posa in opera che seguono quelle delle cessioni di beni. Tale distinzione non immediata in assenza di contratto scritto e spesso oggetto di contestazione da parte degli Uffici dovrà essere attentamente valutata al fine di individuare correttamente il momento di effettuazione dell operazione e di conseguenza l applicazione dell aliquota Iva corretta. Regole comuni valide sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi Se prima del verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi venga o emessa fattura sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo (caso tipico, gli acconti) l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. N. B. Va ricordato che - a partire dal 5 agosto 2009 (diversamente da quanto accadeva in passato dove il momento impositivo era comunque individuato nel rogito) - agli acconti percepiti dalle cooperative edilizie sono ora applicabili le ordinarie regole previste dall'art.6 DPR n.633/72, con obbligo di emissione della fattura in caso di incasso di acconti. Si segnala, quindi, che comportamenti volontari come l anticipata emissione della fattura o il pagamento anticipato di somme, effettuati prima dell entrata in vigore della nuova disposizione, consentono di applicare per tali importi la precedente aliquota del 20%. Criteri generali per le operazioni con l estero Per le operazioni con l estero il momento impositivo sorge: ACQUISTI INTRA-UE al momento della consegna dei beni nel territorio dello Stato del cessionario ovvero a terzi per suo conto; ACQUISTI INTRA-UE nel caso di trasporto con mezzi del cessionario, al momento dell arrivo nel luogo

di destinazione dello stesso; IMPORTAZIONI in relazione alle varie discipline doganali vigenti. Operazioni con l estero: i servizi generici Secondo quanto previsto dall ultimo periodo del comma 3 dell art.6 del DPR n.633/72, le prestazioni di servizi di cui all'art.7-ter del medesimo decreto, rese da un soggetto passivo comunitario nei confronti di un soggetto passivo nazionale, effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo; si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime. Le note di variazione Le note di variazione emesse dopo la data del 17 settembre 2011 (incremento dell aliquota ordinaria al 21%) devono riportare la precedente aliquota ordinaria del 20% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all operazione originaria, è stata emessa prima della entrata in vigore della modifica. Le operazioni ad esigibilità differita Si tratta di cessioni di beni o prestazioni di servizi rese a determinati soggetti per le quali l esigibilità dell imposta (cioè il momento a partire dal quale l imposta è dovuta) viene rinviata al momento del pagamento del corrispettivo. Esempi di destinatari di operazioni ad esigibilità differita Stato (Amministrazione centrale, diretta e periferica) Organi dello Stato (anche se dotati di personalità giuridica) Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Consorzi tra loro costituiti ai sensi dell art. 25 della legge 8.6.90 n. 142) CCIAA (Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) Istituti universitari ASL (ex USL) e Enti ospedalieri Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico Enti pubblici di assistenza e di beneficenza

Enti pubblici di previdenza (INPS, INADEL, ENPALS, ecc.) Cessioni di medicinali (tab. A/III, n. 114) effettuate dai farmacisti Cessioni di beni e prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari, da enti non commerciali Il D.L. 138/11 convertito in legge, introduce una specifica previsione per quanto riguarda tali operazioni ad esigibilità differita contemplate nel comma 5 dell art.6 del DPR n.633/72. La disposizione è del seguente tenore: l incremento al 21% non si applica alle operazioni sopra indicate qualora, al giorno precedente la data di entrata in vigore dell incremento (17 settembre 2011), sia stata emessa e registrata la fattura, ancorché a tale giorno il corrispettivo non sia ancora stato pagato. La disposizione, come osservato da alcuni, letteralmente non sembra ricomprendere tutte le ipotesi contemplate dal comma 5 dell articolo 6 (vedi ultime due ipotesi sottolineate nell elenco), ma per ragioni sistematiche si ritiene che anche ad esse debba essere applicata la nuova disposizione. Va segnalata, per certi versi, l inutilità di una tale previsione, in quanto, anche per le operazioni ad esigibilità differita (oramai da quasi 15 anni), il momento di effettuazione dell operazione (da cui sorge l obbligo di fatturazione) segue le regole ordinarie. È solo il momento di liquidazione e versamento dell Iva che risulta differito al momento del pagamento. Ciò vale anche per coloro che differiscono l esigibilità dell Iva in base alla previsione contenuta nell art.7 del D.L. n.185/08, cosiddetto meccanismo dell Iva per cassa (si tratta delle imprese che nell anno solare precedente abbiano realizzato, o nel caso di inizio attività prevedano di realizzare, un volume d affari non superiore a 200.000,00). Anche in questo caso il momento di effettuazione dell operazione rilevante per individuare il momento del cambio di aliquota - segue le regole generali sopra evidenziate. Le parcella pro-forma'' emesse dai professionisti Occorre evidenziare che le parcella pro-forma'' emessa dai professionisti sono documenti che non hanno alcuna rilevanza ai fini dell'iva (salvo che presentino tutti gli elementi sostanziali e caratteristici delle fatture, nel qual caso la parcella sarebbe essa stessa da considerare fattura''). In relazione, dunque, alle parcelle pro forma rilasciate fino al giorno precedente la data di entrata in vigore dell incremento dell aliquota al 21% e recanti indicazione dell aliquota al 20%, se incassate a partire dal 17 settembre 2011 si dovrà procedere alla emissione della fattura definitiva indicando la nuova aliquota del 21%.

Per le note pro forma non ancora incassate alla data del 17 settembre 2011 si ritiene opportuno procedere, laddove possibile, alla sostituzione delle stesse con l indicazione della nuova aliquota al fine di evitare errori nell effettuazione del pagamento da parte del cliente. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. Studio Tassi