3 La Rivista convenzioni internazionali In questo numero Nuovo accordo per la sicurezza sociale tra Italia e Turchia
Nuovo accordo per la sicurezza sociale tra Italia e Turchia A cura di Ilenia Campani - Esperta convenzioni internazionali Inca Cgil In base all accordo siglato a Roma l 8 maggio 2012 tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia, i due Stati si sono impegnati nel rispettare principi di reciprocità nell ambito della previdenza sociale e a rafforzare la collaborazione sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Con la Legge n 5 del 12 gennaio 2015 (in Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2015) è stata promulgata e ratificata la parte dell accordo riguardante la collaborazione contro il terrorismo e la criminalità organizzata, mentre con la Legge n 35 del 11 marzo 2015 (in Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2015) si è ratificata la parte sull accordo in materia di sicurezza sociale. In precedenza la Turchia era legata all Italia dalla Convenzione Europea di Sicurezza Sociale, entrata in vigore nell aprile 1990, ratificata da Austria, Paesi Bassi, Lussemburgo, Turchia, Portogallo, Spagna Belgio e Italia, e che prevedeva lo stesso ambito di applicazione del recente Accordo, purché si facesse riferimento ad un cittadino di uno degli Stati contraenti ed ai loro familiari ( a prescindere dalla cittadinanza di questi ultimi se non erano superstiti). Pur non facendo parte dell Unione Europea, la Convenzione Europea di Sicurezza Sociale aveva esteso alla Turchia le garanzie in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nei paesi UE che hanno ratificato la Convenzione. Per quanto riguarda l Italia l accordo si applicherà alle legislazioni in materia di: Assicurazione Generale Obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia e la reversibilità del lavoratori dipendenti, in materia di regimi speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), e degli iscritti alla gestione separata Assicurazione per la maternità e la malattia (compresa la Tubercolosi) Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali Assicurazione per la disoccupazione involontaria Regimi esclusivi dell A.G.O.(ad esempio quelli dei dipendenti statali e dei dipendenti degli enti locali che oggi sono unificati nella gestione INPDAP) Regimi sostitutivi dell A.G.O. (che riguardano particolari categorie come ad esempio i Dirigenti di industria, ex INPDAI, i lavoratori dello spettacolo, ex Enpals) 22
Per quanto riguarda la Turchia l accordo si applicherà alle legislazioni in materia di: Invalidità, vecchiaia, reversibilità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, indennità di disoccupazione, malattia e maternità in base alle assicurazioni sanitarie generali relative ai lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro da uno o più datori di lavoro Invalidità, vecchiaia, reversibilità, infortuni sul lavoro e malattie professionali e assicurazioni sanitarie generali per quanto concerne i lavoratori autonomi senza contratto di lavoro dipendente Invalidità, vecchiaia, reversibilità e assicurazioni sanitarie generali per quanto riguarda i dipendenti delle amministrazioni pubbliche Invalidità, vecchiaia, morte, infortuni sul lavoro e malattie professionali, indennità di disoccupazione, malattia e maternità in base alle assicurazioni sanitarie generali per i dipendenti iscritti presso i fondi (esclusi i dipendenti pubblici ed il personale assunto in virtù del Decreto Legge 399) di cui all Articolo Provvisorio n. 20 della Legge sulla Previdenza Sociale n. 506 L accordo non si applicherà alla legislazione dei due Stati contraenti in materia di prestazioni assistenziali e ad altre prestazioni non contributive finanziate tramite la fiscalità generale o relative alle integrazioni al trattamento minimo. All articolo 3 è ben precisato l ambito di applicazione soggettivo dell Accordo, il quale si applica alle persone che siano state soggette alla legislazione di una o di entrambe le Parti Contraenti o che siano soggette alla legislazione di una delle Parti Contraenti, inclusi i familiari di tali persone ed i loro superstiti. Come tutti gli accordi in materia di sicurezza sociale stipulati dall Italia, quello con la Turchia sancisce la parità di trattamento tra i soggetti cui l accordo è applicabile, pertanto le persone residente nel territorio di uno dei due Stati contraenti godranno degli stessi diritti e saranno soggette ai medesimi obblighi previsti dalla legislazione della parte contraente nel cui territorio risiedono, come se fossero cittadini di tale nazione. Relativamente all esportabilità delle prestazioni che rientrano nell ambito di applicazione dell Accordo, le prestazioni erogate in base alla legislazione di uno dei due Stati contraenti dovranno essere corrisposte nella stessa misura alle persone che rientrano nell ambito di applicazione anche se residenti nel territorio dell altro Stato. Nel caso in cui tali persone risiedano nel territorio di un paese terzo, le prestazioni saranno corrisposte conformemente alla legislazione della Parte contraente competente per il pagamento. PRESTAZIONI SANITARIE, DI MALATTIA E MATERNITÀ Nel caso in cui la legislazione di una delle parti contraenti subordini il diritto alle prestazioni al completamento di determinati periodi assicurativi, l Istituzione competente dello Stato contraente dovrà prendere in considerazione i periodi assicurativi completati in base alla legislazione dell altro Stato contraente, se non coincidenti, e considerarli come periodi assicurativi completati in virtù della propria legislazione. Per quanto riguarda le prestazioni in denaro per malattia e maternità, si potrà procedere alla totalizzazione solo se la persona in questione è assicurata nel territorio dello Stato contraente in base alla cui legislazione è stata presentata la domanda relativa alla prestazione. Per l assicurazione sanitaria dei lavoratori temporaneamente distaccati dal datore di lavoro di uno dei due Stati contraenti nell altro Stato contraente per svolgere una determinata attività, nonché per l assicurazione sanitaria dei suoi familiari se conviventi e a carico, le prestazioni sanitarie, di malattia o di maternità saranno erogate per conto e a spese dello Stato in cui il datore di lavoro ha la propria sede legale. La stessa cosa dovrà avvenire per i lavoratori ed i loro familiari soggetti alla legislazione di uno dei due Stati contraenti, che necessitassero di cure urgenti durante il soggiorno nel territorio dell altro Stato contraente. In caso di trasferimento effettivo dall uno all altro Stato contraente mentre i lavoratori assicurati o i loro familiari percepiscono prestazioni sanitarie, di malattia o maternità a carico del primo Stato, essi continueranno a ricevere 23
tali prestazioni previo il rilascio di una specifica autorizzazione da parte dell Istituzione competente prima del trasferimento. Tale autorizzazione potrà essere negata solo in caso di certificazione sanitaria attestante che le condizioni di salute della persona non consento di viaggiare e, quindi, di trasferirsi. Per quanto riguarda i pensionati ed i loro familiari, l Accordo precisa che gli stessi avranno diritto a ricevere le prestazioni in base alla legislazione dello Stato contraente in cui risiedono se titolari di pensione liquidata in base alla legislazione di entrambi gli Stati (pensione in convenzione). Per coloro che sono titolare di pensione autonoma quindi maturata con diritto autonomo nell uno o nell altro Stato, come anche i loro familiari, saranno soggetti alla legislazione dello Stato che eroga tale pensione. Pertanto un titolare di pensione italiana con diritto autonomo, che si trasferisca in Turchia, rimane a carico dell Istituzione competente italiana. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI Qualsiasi assicurato che risieda o soggiorni nel territorio dei due Stati contraenti, che abbia diritto alle prestazioni in natura a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, potrà beneficiare di tali prestazioni anche nel territorio dello Stato in cui risiede o soggiorna, in base alla legislazione applicata da tale Stato, a spese dell Istituzione competente come se tale persona fosse iscritta a detta istituzione. In caso di malattia professionale l eventuale richiesta di prima diagnosi effettuata nel proprio territorio sarà soddisfatta anche se la malattia professionale è stata diagnosticato inizialmente nel territorio dell altro Stato contraente. PRESTAZIONI DI DISOCCUPA- ZIONE Le istituzioni competenti all erogazione delle prestazioni di disoccupazione dei due Stati contraenti dovranno tener conto dei periodi assicurativi completati in virtù della legislazione dell altro Stato contraente, se non sovrapposti. PRESTAZIONI DI VECCHIAIA, INVALIDITÀ E REVERSIBILITÀ Anche in questo caso si potrà procedere alla totalizzazione dei periodi non coincidenti nel caso in cui la legislazione di una delle due parti contraenti preveda che il diritto o il mantenimento del diritto e la riacquisizione del diritto siano subordinati al completamento di determinati periodi assicurativi, applicando però il principio della totalizzazione solo se necessario. Nel caso in cui il requisito contributivo richiesto faccia riferimento ad una occupazione coperta da un regime speciale o svolta in una specifica mansione (ad esempio i nostri fondi speciali), saranno totalizzabili solo i periodi completati nell altro Stato contraente in base al regime in questione o svolti con una qualifica che sia ad esso riconducibile. Per determinare il diritto a percepire una prestazione pensionistica, ove serva determinare l inizio dell assicurazione, sarà presa in considerazione la data del primo giorno lavorativo anche se effettuato nello Stato contraente che non è quello competente. Pur non prevedendo un periodo minimo di assicurazione per poter attivare il principio della totalizzazione (al contrario della precedente convenzione che prevedeva un minimo di 52 settimane), nel caso in cui il periodo assicurativo completato in base alla legislazione di uno dei due Stati contraenti sia inferiore a 12 mesi, lo Stato in cui sono stati accreditati non erogherà alcuna prestazione, a meno che la sua legislazione non contempli il diritto a percepire la prestazione solo sulla base di detto periodo. Per quanto riguarda il calcolo della prestazione, nel caso in cui vi sia un diritto autonomo secondo la legislazione dello Stato competente, l Istituzione di tale Stato calcolerà la prestazione esclusivamente sulla base dei periodi completati secondo la propria legislazione. Pertanto se vi è diritto autonomo non potrà essere applicata la totalizzazione solo per ottenere un calcolo più favorevole. Nel caso in cui il diritto sia acquisito ai sensi dell articolo 19 dell Accordo, quindi in totalizzazione, l Istituzione competente dovrà calcolare la prestazione come avviene in ambito europeo, quindi con il sistema pro- 24
rata, procedendo con il calcolo teorico virtuale come se tutti i periodi fossero accreditati sotto la propria legislazione e riproporzionando poi la quota spettante in base ai periodi versati effettivamente sotto la stessa legislazione. Mentre la Convenzione Europea di Sicurezza Sociale prevedeva esplicitamente la possibilità della cosiddetta totalizzazione multipla con paesi terzi quali l Argentina, il Brasile, la Spagna, la Grecia e il Portogallo, nel testo dell Accordo appena ratificato non si cita questa eventualità. Resta pertanto da vedere come il Ministero e l INPS, nelle loro circolari applicative che saranno emesse in seguito alla pubblicazione della Legge di ratifica, metteranno in relazione il nuovo Accordo con ciò che era previsto nella Convenzione Europea di Sicurezza Sociale, sia in riferimento alla totalizzazione multipla, sia in riferimento ai requisiti minimi contributivi per l applicazione della totalizzazione. Rimandiamo pertanto un ulteriore analisi del nuovo Accordo al momento in cui saranno disponibili le interpretazioni del Ministero e degli Enti previdenziali italiani. 25
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