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Senato della Repubblica Fascicolo Iter DDL S. 30 Modifica all'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di carta d'identità bilingue, italiana e ladina, per i cittadini dei comuni di Cortina d'ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia della regione Veneto 15/10/2017-12:22

Indice 1. DDL S. 30 - XVII Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi 3 1.2.1. Testo DDL 30 4

1. DDL S. 30 - XVII Leg. 1. DDL S. 30 - XVII Leg. Senato della Repubblica Pag. 1

1.1. Dati generali 1.1. Dati generali collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 30 Modifica all'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di carta d'identità bilingue, italiana e ladina, per i cittadini dei comuni di Cortina d'ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia della regione Veneto Iter 27 giugno 2013: assegnato (non ancora iniziato l'esame) Successione delle letture parlamentari S.30 assegnato (non ancora iniziato l'esame) Iniziativa Parlamentare Karl Zeller ( Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI ) Cofirmatari Hans Berger ( Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI ) Francesco Palermo ( Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE ) (aggiunge firma in data 24 aprile 2014) Natura ordinaria Presentazione Presentato in data 15 marzo 2013; annunciato nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013. Classificazione TESEO BILINGUISMO, DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO, CORTINA D'AMPEZZO, LIVINALLONGO DEL COL DI LANA, COLLE SANTA LUCIA Articoli DECRETI MINISTERIALI (Art.1), MINISTERO DELL' INTERNO (Art.1) Assegnazione Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 27 giugno 2013. Annuncio nella seduta ant. n. 52 del 27 giugno 2013. Pareri delle commissioni 5ª (Bilancio), Questioni regionali (aggiunto il 31 ottobre 2013; annunciato nella seduta n. 134 del 5 novembre 2013) Senato della Repubblica Pag. 2

1.2. Testi 1.2. Testi Senato della Repubblica Pag. 3

1.2.1. Testo DDL 30 1.2.1. Testo DDL 30 collegamento al documento su www.senato.it Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 30 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori ZELLER e BERGER COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013 Modifica all'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.?773, in materia di carta d'identità bilingue, italiana e ladina, per i cittadini dei comuni di Cortina d'ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia della regione Veneto Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge rappresenta il completamento di un pacchetto di progetti di legge di iniziativa del primo firmatario, sul riconoscimento di tutele alla minoranza linguistica ladina della regione Veneto con apposite norme di legge. È utile ricordare che i ladini sono una minoranza linguistica situata nel cuore delle Dolomiti e suddivisa in tre province differenti: Bolzano (Val Badia e Val Gardena), Trento (Val di Fassa) e Belluno (Livinallongo del Col di Lana, Colle Santa Lucia e Cortina d'ampezzo), le cui principali caratteristiche sono la parlata e una cultura e una coscienza di appartenenza, tipiche dei gruppi minoritari. Dal 1511, e fino alla prima guerra mondiale, tale popolazione era riunita in Tirolo, sotto la giurisdizione dell'impero austro-ungarico e si considerava da secoli un piccolo popolo a se stante. Nella valle d'ampezzo per molti secoli si è sviluppata e mantenuta una forte componente linguistica legata ai primi insediamenti latino-romani sulle Dolomiti, poi autonomamente evoluti in uno specifico linguaggio e in caratteristici costumi di vita e di tradizione, poiché nel Tirolo formavano un gruppo etnico e linguistico distinto da quello italiano e da quello tedesco. Nel trattato di pace con cui il Tirolo meridionale (Trentino e Sudtirolo) fu annesso all'italia anche i ladini passarono sotto la sovranità italiana. Il 5 maggio 1920 i rappresentanti delle valli ladine si radunarono al Passo Gardena per protestare contro il diniego dell'autodeterminazione e per chiedere il riconoscimento di gruppo etnico distinto. In un primo momento sembrava che il Governo volesse ascoltare le loro richieste e, nel censimento del dicembre 1921, gli abitanti poterono dichiararsi ladini. Dopo la marcia su Roma del 28 ottobre 1922 i fascisti presero il potere ed uno dei loro primi provvedimenti fu quello, nel gennaio del 1923, di staccare i comuni di Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia dal Tirolo meridionale per aggregarli alla provincia di Belluno, con il chiaro scopo di italianizzarli, e a nulla valsero le proteste della popolazione. Nel gennaio del 1927 fu creata la provincia di Bolzano, ma i ladini fassani furono assegnati alla provincia di Trento. In tal modo la dittatura fascista impose iniquamente lo smembramento del popolo ladino in tre parti, tripartizione che permane tuttora, nonostante che i ladini delle province di Trento e di Bolzano godano del riconoscimento di apposite tutele nell'ambito di una regione a statuto speciale, mentre lo stesso non è avvenuto per i ladini rimasti nella provincia di Belluno, sotto la giurisdizione della regione ordinaria del Veneto. Nel corso della storia e fino ai nostri giorni, a nulla valsero le varie petizioni e le numerose manifestazioni popolari, che hanno invece oggi finalmente trovato un solenne coronamento nel referendum d'iniziativa popolare che si è svolto il 28 e 29 ottobre 2007, con un'ampia vittoria dei voti favorevoli alla riunificazione territoriale delle popolazioni ladine della regione Veneto con le altre insediate nel Senato della Repubblica Pag. 4

1.2.1. Testo DDL 30 Trentino-Alto Adige. Tale progetto di legge è volto a consentire alla minoranza linguistica ladina dei territori dove storicamente sono insediati i ladini della regione Veneto, ovvero i comuni di Cortina d'ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia, di poter avere la carta d'identità bilingue, italiana e ladina, al pari dei cittadini ladini che risiedono nella provincia di Trento (nelle valli ladine della provincia di Bolzano invece, la carta d'identità è trilingue: tedesco, italiano e ladino) e di Bolzano, in ottemperanza al principio della tutela delle minoranze linguistiche, sancito dall'articolo 6 della Costituzione. La necessità di intervenire con un disegno di legge statale e non con una norma di attuazione risiede nel fatto che la regione Veneto è una regione a Statuto ordinario, a differenza delle province autonome di Trento e di Bolzano per le quali, in virtù della loro speciale autonomia dettata dal testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la materia è stata disciplinata con norme di attuazione e rispettivamente con il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 178, e con il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. L'articolo 1 introduce un comma nell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consente ai cittadini dei comuni di Cortina d'ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia, della regione Veneto, di ottenere, su loro richiesta, la carta d'identità bilingue, italiana e ladina. A tal fine, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dovrà individuare le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità bilingue, italiana e ladina. L'articolo 2 individua una copertura finanziaria, pari a 10.000 euro all'anno a decorrere dal 2013, per le spese relative alla stampa delle nuove carte d'identità bilingue. L'articolo 3, infine, stabilisce l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Modifica all'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di carta d'identità bilingue, italiana e ladina, per i cittadini dei comuni di Cortina d'ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia della regione Veneto) 1. Dopo il terzo comma dell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «La carta d'identità è redatta in lingua italiana e in lingua ladina per i cittadini che ne fanno richiesta nei territori dei comuni di Cortina d'ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia della regione Veneto». 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta di identità bilingue italiana e ladina per i cittadini individuati ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 1 del presente articolo. Art. 2. (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti Senato della Repubblica Pag. 5

1.2.1. Testo DDL 30 variazioni di bilancio. Art. 3. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Senato della Repubblica Pag. 6

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-a, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.