Norme di svolgimento del mercatino natalizio

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Transcript:

Norme di svolgimento del mercatino natalizio Art. 1 - Oggetto delle norme 1. Le presenti norme disciplinano le modalità di svolgimento del mercatino natalizio su aree pubbliche. Art. 2 - Tipologia della manifestazione 1. La manifestazione ha lo scopo di promuovere l esposizione e la vendita di oggetti natalizi e prodotti affini alla festività 2. Nella manifestazione possono essere esposti e venduti esclusivamente i seguenti generi: non alimentari a) Presepi, figure ed accessori, addobbi per l albero di Natale; b) Giocattoli; c) Candele ed altri oggetti in cera; d) Prodotti dell artigianato artistico, in cartapesta, legno, vetro, metallo, paglia, cuoio, tessuti; e) Sculture di pasta sale; f) Ceramica, terracotta, minerali, pietre dure; g) Articoli vari da regalo e sculture in legno; h) Stampe, quadri, libri natalizi, carta da regalo; i) Ricami, pizzi, merletti; j) Articoli natalizi provenienti da altre regioni e/o Paesi; k) Alberi di natale e piantine da giardino; l) Decoupage; m) Articoli in ferro battuto; alimentari (con l'esclusione della somministrazione) a) Dolciumi; b) Prodotti di gastronomia; c) vini e liquori; con esclusione dei superalcolici. Art. 3 - Localizzazione, configurazione ed articolazione 1. La manifestazione espositiva si svolge in Piazza XXVII Marzo 1861 del Comune di Fossano, nell area individuata nella planimetria allegata alle presenti norme con l articolazione dei posteggi ivi riprodotti, la cui quantificazione è determinata in numero di 10 di cui: 5 destinati alla vendita di generi non alimentari, di cui 3 occupabili da operatori professionali e 2 occupabili con autorizzazioni temporanee;

5 destinati alla vendita di generi alimentari, di cui 3 occupabili da operatori professionali e 2 occupabili con autorizzazioni temporanee. 2. L area di ogni posteggio è fissata in m. 6 x 4. 3. Per esigenze tecniche e di servizio l Amministrazione si riserva la facoltà di cambiare o ridurre l area concessa, senza che questo generi alcun obbligo risarcitorio. 4. Per esigenze di pubblico interesse o per causa di forza maggiore potranno essere introdotte con ordinanza, modifiche temporanee nella durata, localizzazione, numero e dimensioni dei posteggi. Art. 4 - Modalità di svolgimento 1. Il mercatino natalizio si svolge il giorni 20 e 21 dicembre 2014. Le assegnazioni valgono per entrambi i giorni. 2. L orario di attività è così stabilito: sabato 20 dicembre dalle ore 9 alle ore 23 - domenica 21 dicembre dalle 9 alle 20. 3. I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio assegnato. 4. L occupazione del posteggio deve avvenire almeno un ora prima dell orario di inizio delle attività con l obbligo del rigoroso rispetto del perimetro del posto assegnato. 5. E fatto inoltre obbligo di sgombero dei veicoli adibiti al trasporto della merce entro le ore 9. 6. Il posteggio non deve essere abbandonato prima delle ore 23,00 salvi i casi di maltempo od altri eventi eccezionali. 7. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercatino, non sia presente nel posteggio entro le ore 8, è considerato assente e si procede all assegnazione del posteggio ad altro operatore presente. 8. I concessionari devono completare lo sgombero e la pulizia dei posteggi assegnati entro un ora dal termine dell orario di attività. 9. Il titolare della concessione non può dare in uso né dividere il suo posteggio con altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente. E vietato inoltre lo scambio del posto fra concessionari. 10. L assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l esercizio dell attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito nell occupazione dello spazio assegnato. L operatore si impegna ad usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco, apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti impianti secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici/ambientali. Resta comunque inteso che lo stesso si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall uso degli impianti. Art. 5 - Operatori partecipanti 1. I posteggi del mercatino sono assegnati in base alle procedure e ai criteri di priorità indicati nelle presenti norne.

Art. 6 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi per gli operatori professionali 1. Le domande di concessione del posteggio debbono essere presentate al Comune di Fossano Ufficio Commercio entro il 1 dicembre 2014 2. La data di presentazione, ai fini dell'ammissibilità della domanda, è rilevabile dalla data del timbro postale, se inviata per posta con raccomandata, altrimenti dalla data del protocollo generale del comune. 3. Le domande di partecipazione alla manifestazione dovranno essere redatte sul modello di domanda di partecipazione allegato alla presente sotto la lettera a). 4. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il comune provvederà alla formazione della graduatoria per la concessione dei posteggi. 5. L assegnazione del relativo posteggio avverrà con i seguenti criteri: maggior anzianità nell attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente come risultante dall iscrizione al registro delle imprese; maggiore anzianità dell autorizzazione esibita; priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione.. 6. La graduatoria, completata con l'indicazione dell'assegnazione del posteggio, sarà pubblicata sull'albo Pretorio telematico del comune. 7. Entro il medesimo termine saranno inviate per posta ordinaria ai richiedenti il posteggio le comunicazioni sull'esito individuale della concessione, sia esso positivo o negativo, con indicazione della posizione raggiunta in graduatoria. 8. La concessione del posteggio avverrà con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per quanto concerne la merceologia trattata. 9. Le domande concernenti prodotti diversi da quelli compresi nella specializzazione merceologica della manifestazione, di cui all'art. 1, comma 2 delle presenti norme, non potranno essere accolte. Art. 7 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi ad operatori non professionali 1. Le domande di concessione del posteggio debbono essere presentate al Comune di Fossano Ufficio Commercio entro il 1 dicembre 2014. 2. La data di presentazione, ai fini dell'ammissibilità della domanda, è rilevabile dalla data del timbro postale, se inviata per posta con raccomandata, altrimenti dalla data del protocollo generale del comune. 3. Le domande di partecipazione alla manifestazione dovranno essere redatte sul modello di domanda di partecipazione allegato alla presente sotto la lettera b). 4. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il comune provvederà alla formazione della graduatoria per la concessione dei posteggi. 5. I posteggi saranno assegnati secondo l ordine cronologico di presentazione delle domande. In subordine, qualora le domande a pari data di presentazione eccedano i posteggi disponibili, si procederà mediante sorteggio. 6. La graduatoria, completata con l'indicazione dell'assegnazione del posteggio, sarà pubblicata sull'albo Pretorio telematico del comune.. 7. Entro il medesimo termine saranno inviate per posta ordinaria ai richiedenti il posteggio le comunicazioni sull'esito individuale della concessione, sia esso positivo o negativo, con indicazione della posizione raggiunta in graduatoria.

8. L'operatore non professionale non potrà essere sostituito da altre persone, dovrà essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata del mercatino. Art. 8 - Oneri per la partecipazione 1. L occupazione dei posteggi è assoggettata al pagamento anticipato del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle vigenti norme. 2. La mancata corresponsione del corrispettivo e di quant altro eventualmente dovuto, comporta la mancata assegnazione dello spazio espositivo. Art. 9 - Obblighi dei partecipanti 1. È fatto divieto ai partecipanti di esporre prodotti diversi da quelli previsti dalle presenti norme 2. Non può essere occupata un area superiore a quella assegnata. 3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento 4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare la manifestazione prima dell orario prestabilito. 5. L espositore ha l obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine dell occupazione deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti 6. Lo spazio assegnato non deve rimanere incustodito. 7. E vietato dividere il proprio spazio con altri espositori. 8. E vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa. Art. 10 - Area espositiva 1. E altresì istituita un'area espositiva complementare destinata agli artigiani per la sola esposizione dei prodotti derivanti dalla loro attività. A questi operatori sono destinati n. 18 posteggi di cui 2 di m. 3 x 3 lungo il lato est di Piazza XXVII Marzo 1861, 8 di m. 3 x 2 lungo Via Garibaldi nel tratto compreso tra Piazza XXVII Marzo 1861 e via Cervaria e 8 di m. 3 x 3 lungo Via Cervaria nel tratto compreso tra Via Garibaldi e via Michelini. L'elenco dei partecipanti all'esposizione e la loro collocazione all'interno dell'area espositiva saranno concordati con la locale Associazione Artigiani. 2. L'orario di esposizione corrisponde all'orario di attività del mercatino natalizio di cui al precedente art. 4. 3. Gli espositori sono comunque assoggettati al pagamento anticipato del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle vigenti norme. Art. 11 - Sanzioni 1. Per le violazioni alle presenti norme si applicano le disposizioni previste dall art. 46 del vigente regolamento per la aree mercatali, approvato con deliberazione del C..C. n. 42 del 05/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12 - Norme finali 1. Le presenti norme entrano in vigore a sopravvenuta esecutività della delibera di approvazione. 2. La partecipazione alla mercatino natalizio 2014 non costituisce priorità per la partecipazioni ad eventuali future edizioni. 3. In caso di maltempo o dell'impossibilità di provvedere allo sgombero neve dell'area interessata dal mercatino, lo stesso sarà soppresso. 4. Per quanto non compreso in queste norme si richiama quanto previsto in materia di commercio su aree pubbliche dal vigente regolamento per la aree mercatali, approvato con deliberazione del C..C. n. 42 del 05/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni.