DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Documenti analoghi
d iniziativa dei senatori BUEMI, NENCINI e Fausto Guilherme LONGO

Gli organi dello Stato

PAR PA LAMEN RLA TO MENTO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 50. Istituzione della corte d appello e della procura generale della Repubblica in Bolzano

LE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE VIGENTE PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO IV RAPPORTI POLITICI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Modifiche alla Parte II della Costituzione

Il Parlamento. Composizione

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori CASSON, BIANCO, D AMBROSIO, CHIURAZZI, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, MARITATI e DELLA MONICA

d iniziativa dei senatori STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, STUCCHI e TOSATO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1964

PARLAMENTO.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

Il Parlamento italiano

Gli organi dello Stato

d iniziativa dei senatori BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, ZIZZA, LANIECE, DALLA TOR, ASTORRE, DI GIACOMO, NACCARATO, MANCUSO e CONTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Organizzazione dello Stato

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Organizzazione dello Stato

riforma della costituzione - i contenuti più rilevanti che incidono sull autonomia e sul consiglio - spunti di lettura

Sezione II La formazione delle leggi

LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

Atti parlamentari 138 Senato della Repubblica N XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI. Relazione tecnica

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

IL PARLAMENTO Il Parlamento è l organo che esercita la funzione legislativa. E' formato da:

INTRODUZIONE. 1. Premessa... pag. 1

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE SIBILIA, ALBERTI, D INCÀ, PESCO, PISANO, RUOCCO, VILLAROSA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 203

PARTE PRIMA IL DIRITTO: NOZIONE E PRINCIPI GENERALI

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 NORME INTEGRATIVE DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTI LA CORTE COSTITUZIONALE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1574

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

La riforma costituzionale della giustizia. Roma, 10 marzo 2011

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 853

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2225

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 20 novembre 2014 (v. stampato Senato n. 1070)

La Riforma Costituzionale

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 gennaio 2014

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

LEGISLAZIONE DEL TURISMO: DIRITTO COSTITUZIONALE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 161

Management dell'informazione e della comunicazione aziendale DIRITTO PUBBLICO - 10 IL GOVERNO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2633

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Istituzione di un Fondo di garanzia per i lavoratori impiegati con contratti di lavoro flessibile

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Delega al Governo per la riforma della magistratura onoraria

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 217

DIRITTO COSTITUZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

«ART. 4-bis. 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE. Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio (n.

LIBRO PRIMO Soggetti

LEGGE 5 GIUGNO 1989, N Artt. 1-4 (...) (2) Art. 5

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2258

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2143

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. il 3 agosto 2016 (v. stampato Senato n. 1581) BISINELLA, COMPAGNONE

d iniziativa dei senatori BLUNDO, BUCCARELLA, PUGLIA, PAGLINI, GIARRUSSO e CAPPELLETTI

UNITÀ DIDATTICA 6 IL PARLAMENTO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2207

Di seguito i quesiti sugli elementi diritto pubblico con le risposte esatte contraddistinte dall'asterisco e di lato segnato il peso della domanda

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 31 maggio 2017 (v. stampato Senato n. 968)

Gli organi costituzionali. Il Parlamento Camera+Senato

LANZILLOTTA, SUSTA, GIANNINI, DALLA ZUANNA, DELLA VEDOVA, OLIVERO, ALBERTINI, DI BIAGIO, DI MAGGIO, D ONGHIA, MARAN, MERLONI, ROMANO

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE. d iniziativa del deputato BOATO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE VILLAROSA, ALBERTI, PESCO, PISANO, RUOCCO, SIBILIA

Disposizioni transitorie

disciplina del procedimento di revisione costituzionale

Dipartimento di Giurisprudenza Per Per una riflessione comune sulla riforma della Costituzione

Cosa cambia con La riforma della seconda parte della Costituzione

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme in materia di delinquenza minorile non imputabile

SENATO DELLA REPUBBLICA

d iniziativa dei deputati BINETTI (100); GRASSI, MIOTTO e RAMPI (702); Dorina BIANCHI (1250) (V. Stampati Camera nn.

EMANA il seguente decreto legislativo:

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 695

d iniziativa dei deputati BUSINAROLO, AGOSTINELLI, FERRARESI e SARTI (V. Stampato Camera n. 3365)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO. (Articoli 14 e 15: modifiche in materia di disciplina dei Gruppi parlamentari)

Questionario n. 4 Il Parlamento e la formazione delle leggi

2 GIUGNO 1946 REFERENDUM POPOLARE SUFFRAGIO UNIVERSALE FORMA REPUBBLICANA COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA 1 GENNAIO 1948 ASSEMBLEA COSTITUENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1767

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

decreto 10 marzo 1946, n. 74 sulla All Assemblea Costituente elette 21 donne, pari al 3,7% del totale

INDICE SISTEMATICO. Premessa alla nona edizione Dichiarazione di Antigua sulla Giustizia costituzionale Abbreviazioni

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 378

Il sistema costituzionale italiano. Prof. Cecilia Bellè

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2073

INDICE CAPITOLO I STATO, FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO XVII. pag. Premessa alla quinta edizione

Transcript:

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 879 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d iniziativa dei senatori BUEMI, LONGO e NENCINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2013 Revisione dell articolo 68 della Costituzione TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 879 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ONOREVOLI SENATORI. La problematica dell autorizzazione a procedere, che ha dato luogo alla polemica montante nell opinione pubblica di taluni Stati europei, deriva dalla scarsa propensione dei rispettivi Parlamenti ad accordare in via di principio l autorizzazione, riservandosi solo in casi eccezionali il diniego. Laddove questa prassi non si è riscontrata, come in Germania, l istituto dell autorizzazione resta saldo. Dinanzi a questo oggettivo pericolo di una «chiusura» corporativa del Parlamento, le soluzioni prefigurabili diverse dall abolizione pura e semplice, che (a partire dal 1993) s è dimostrata inefficace a salvaguardare l indipendenza dell organo parlamentare sono varie. Nel presente disegno di legge costituzionale si è scelto di adottare quelle contenute negli articoli 4 e 5 dello «Statuto dei deputati al Parlamento europeo» 2003/2004 (INI), approvato, su relazione presentata da Willi Rothley a nome della commissione giuridica e per il mercato interno, nella seduta del 3 giugno 2003 dal Parlamento europeo. Da esso è utile trarre spunto per le modifiche costituzionali da apportare anche nel nostro ordinamento. In particolare, l articolo 4 garantisce l insindacabilità del deputato europeo per i voti e le opinioni espresse nell esercizio del proprio mandato, estendendo tale garanzia non solo alla sede giudiziale ma anche a quella extragiudiziale. La decisione del Parlamento europeo, in merito alla questione se un opinione rientri in tale insindacabilità, è definitiva: la natura giurisdizionale di tale valutazione è equiparata a quella di verifica dei poteri e, pertanto, non incontra alcun limite negli altri poteri dell Unione. L immunità sancita dall articolo 5 dello Statuto tutela i deputati da azioni repressive arbitrarie e da ostacoli frapposti dal potere esecutivo: a tal proposito, si prevede anzitutto che qualsiasi limitazione della libertà personale di un deputato è ammessa solo su autorizzazione del Parlamento, salva la flagranza. Mentre buona parte della previsione è coperta già dall attuale articolo 68, non lo risultano ancora il sequestro di documenti scritti o di materiale su supporto elettronico di proprietà del deputato: tali fattispecie configurano misure cautelari di tipo reale, e non personale, per cui nonostante la loro evidente corrispondenza con le evoluzioni della tecnica sfuggono attualmente a qualsiasi tipo di inibizione di fonte parlamentare, eccettuato (in minima parte) l articolo 62 del Regolamento della Camera (come modificato il 16 dicembre 1998). Si propone infine l inversione del procedimento autorizzatorio rispetto alla normativa anteriore al 1993: pertanto un procedimento penale nei confronti di un membro del parlamento deve essere sospeso qualora lo richieda la Camera di appartenenza. Tale proposta incorpora il principio dell atto positivo con cui l organo parlamentare interviene a bloccare l operatività di un procedimento penale; in linea teorica si può perciò verificare il caso limite per cui, a parità di voti, la sospensione non è concessa. Le fattispecie ulteriori che l articolo 5 dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo contempla sono anch esse qui richiamate: si tratta della possibilità che la sospensione del procedimento penale sia subordinata a condizioni ovvero sia temporanea o parziale; è una modalità che rende più flessibile lo

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 879 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI strumento in questione, e che non appare incongrua. Infine, si propone di riservare ai regolamenti parlamentari la disciplina del procedimento di cui all articolo 68 della Costituzione. La normativa regolamentare andrebbe ad incidere su particolari fattispecie quali: la tutela delle prerogative dell organo di appartenenza; il libero svolgimento delle funzioni del singolo parlamentare; gli interessi di coloro che non appartengono alle Camere.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 879 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Art. 1. 1. L articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 68. Un membro del Parlamento non può essere in alcun momento perseguito a motivo delle azioni intraprese, dei voti espressi o delle opinioni manifestate nell esercizio del mandato, né può essere chiamato a renderne altrimenti conto in sede extragiudiziale. Su richiesta di un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza decide se un opinione sia stata espressa nell esercizio del mandato. Qualsiasi limitazione della libertà personale di un membro del Parlamento è ammessa solo su autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo che in caso di arresto in flagranza. Il sequestro di documenti scritti o di materiale su supporto elettronico di proprietà di un membro del Parlamento, la perquisizione della sua persona, del suo ufficio o della sua abitazione, nonché il controllo della sua corrispondenza o delle sue telefonate possono essere disposti solo su autorizzazione della Camera di appartenenza. Un indagine o un procedimento penale nei confronti di un membro del Parlamento deve essere sospeso qualora la Camera di appartenenza lo richieda. L autorizzazione di cui al quarto comma può essere richiesta soltanto dall autorità giudiziaria procedente. L autorizzazione di cui al quarto comma e la sospensione di cui al quinto comma possono essere subordinate a condizioni ovvero essere temporanee o parziali.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 879 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Ciascuna Camera adotta nel proprio regolamento disposizioni per l attuazione del presente articolo».

E 1,00