BREVE SOMMARIO DEI CONTENUTI PRINCIPALI DEL DISEGNO DI LEGGE

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BREVE SOMMARIO DEI CONTENUTI PRINCIPALI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RIFORMA DELL UNIVERSITÀ (DDL EX-GELMINI, COME APPROVATO DAL SENATO E IN DISCUSSIONE ALLA CAMERA) (ATTENZIONE: il DDL approvato dal Senato è significativamente diverso in alcune parti fondamentali da quello presentato originariamente dal governo) A. Organizzazione dell università Gli organi principali dell università sono rettore, senato accademico, consiglio d amministrazione, revisori dei conti e nucleo di valutazione (Art. 2.1.a)) Il rettore può rimanere in carica al massimo 8 anni, 6 se mandato unico (Art. 2.1.d)) Il senato formula pareri in materia di didattica e ricerca, approva i relativi regolamenti, e può proporre al corpo elettorale una mozione di sfiducia del rettore; è elettivo, comprende al massimo 35 componenti, inclusi il rettore e studenti, e composto per almeno 2/3 da docenti (quindi ricercatori inclusi) di ruolo (Art. 2.1.e)-f)) Il consiglio di amministrazione si occupa della programmazione finanziaria annuale e triennale delle attività, incluso il personale e attivazione/soppressione di corsi e sedi, approva il regolamento di amministrazione e contabilità, ha la competenza disciplinare sui docenti dell ateneo, e approva le proposte di chiamata fatte dai dipartimenti; ha al massimo 11 componenti, incluso il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti; gli altri sono designati o scelti (con modalità determinate dallo statuto del singolo ateneo), e almeno 3 (se i componenti sono 11, almeno 2 altrimenti) esterni all ateneo (Art. 2.1.h)-i)) Ai dipartimenti viene affidata la gestione delle attività di ricerca, didattiche e formative (i consigli di corso di studio di qualsiasi livello non sono toccati dal ddl, per cui continuano a esistere immutati), e devono comprendere almeno 35 membri (45 nelle università con più di 1000 docenti) afferenti a SSD omogenei (Art. 2.2.a)- b)) Dipartimenti di discipline affini possono raggrupparsi in strutture di raccordo (non più di 12), con funzione di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, gestite da un organo composto dai direttori dei relativi dipartimenti, da una rappresentanza elettiva degli studenti, e da un presidente (diverso dai direttori) eletto o nominato (Art. 2.2.c)-d)-f)) Possibilità di organizzazioni semplificate per università con meno di 500 docenti (Art.2.2.d)), e di organizzazioni del tutto diverse per università particolarmente virtuose (Art. 1.2). B. Diritto allo studio È istituito un fondo per, usando prove nazionali standard e criteri nazionali standard, erogare premi di studio, fornire buoni studio (che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito), e garantire finanziamenti, tutti cumulabili con le attuali borse di studio regionali e/o universitarie (Art. 4.1-2) C. Valutazione e qualità Introduzione di un sistema di accreditamento di sedi, corsi di studio e corsi di dottorato, basato su indicatori definiti ex-ante, per verificare il possesso dei requisiti idonei all erogazione del servizio (Art. 5.3.a))

Introduzione di un sistema di valutazione periodica, su indicatori stabiliti ex-ante, dei risultati nella ricerca e nella didattica ottenuti dagli atenei e dalle strutture interne, a cui collegare incentivi nella distribuzione del FFO (Art. 5.3.b)-d)) Introduzione di sistemi di contabilità che permettano un controllo più preciso dello stato patrimoniale ed economico delle università; adozione di un piano finanziario triennale che assicuri la sostenibilità di tutte le attività previste; possibilità di dichiarare il dissesto finanziario, con eventuale commissariamento (Art. 5.3.a)-b)- g)-h)-i)) Attribuzione di una quota dell FFO non superiore al 10% in base a una valutazione ex-post su criteri definiti ex-ante del reclutamento (produzione scientifica degli assunti/promossi; percentuale di assunzioni da fuori ateneo e dall estero; responsabilità di progetti di ricerca internazionali) (Art. 5.1.c) e 5.5) Professori e ricercatori devono presentare una relazione triennale sull attività svolta, valutata dall ateneo (ma su criteri definiti dall ANVUR); una valutazione negativa impedisce l attribuzione dello scatto stipendiale triennale, e la partecipazione a commissioni di ablitazione, selezione, progressione di carriera e agli organi di valutazione (Art.6.5-6-12) È istituito un fondo per la premialità di professori e ricercatori, finanziato fra le altre cose dagli scatti stipendiali non attribuiti per valutazione negativa e da fondi attribuiti dal MIUR in base ai risultati raggiunti dall ateneo come valutati dall ANVUR; i criteri per la distribuzione dei fondi a professori e ricercatori saranno fissati da un successivo decreto (Art. 6.12 e 9) La percentuale di FFO attribuita in base a valutazione della qualità aumenterà fra lo 0.5% e il 2% annuo (Art. 13.1.b)) D. Stipendi e stato giuridico Revisione (nel senso di aumento) dello stipendio del primo anno dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati (Art. 5.3.f)) Trasformazione per professori e ricercatori attualmente in servizio degli scatti stipendiali da biennali in triennali, ma con invarianza complessiva dello stipendio (nel senso che 2 scatti triennali nuovi corrisponderanno esattamente a 3 scatti biennali vecchi) (Art. 8.1) Elaborazione in un successivo decreto di una nuova struttura stipendiale per i nuovi assunti e per chi volesse optarvi, che preveda in particolare l eliminazione della conferma e della ricostruzione della carriera ma rivalutazione del trattamento iniziale (fonti ministeriali attendibili interpretano questa frase dicendo che il nuovo trattamento iniziale corrisponderà a quanto adesso si prende dopo la conferma e la ricostruzione della carriera, e quindi si tradurrà in un sensibile aumento degli stipendi d ingresso e ci si aspetta di conseguenza una diminuzione degli stipendi finali rispetto agli attuali) (Art. 8.3) Lo stipendio dei ricercatori a tempo determinato è pari per il primo contratto al trattamento iniziale dei ricercatori confermati a tempo indeterminato; per il secondo contratto è elevato fino a un massimo del 30% (Art. 21.8) Non ci sono modifiche significative allo stato giuridico di professori ordinari, associati e dei ricercatori a tempo indeterminato per quel che riguarda le attività didattiche e il tempo pieno/definito (in particolare non risulta nulla sulle ore frontali, rimandate ai regolamenti didattici di ateneo, e rimane il massimo di ore di

didattica comunque solo integrativa per i ricercatori a tempo indeterminato) (Art. 6.1-2-3-4-5-7-8-9-10-11) La competenza disciplinare viene trasferita dalla corte di disciplina del CUN a collegi di disciplina presso ciascuna università; tocca al consiglio di amministrazione l eventuale somministrazione di sanzioni (Art. 10) E. Reclutamento e carriere Dev essere predisposto un piano triennale diretto a riequilibrare, entro intervalli di percentuali definiti dal Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria, i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, e il numero dei professori e ricercatori (Art. 5.4.d)) Sono previsti incentivi finanziari a professori e ricercatori che si trasferiscono a una sede in una regione diversa da quella di origine, e possono trasferire con loro eventuali fondi di ricerca ottenuti da enti diversi dall università di origine (Art. 7.3-4) L accesso ai ruoli di professore associato/ordinario prevede: abilitazione nazionale; procedura di chiamata da parte di un dipartimento; valutazione ex-post del reclutamento (Art. 5, 16, 17) L abilitazione nazionale, distinta per fascia, avrà durata quadriennale; sarà indetta annualmente; si baserà su criteri definiti con decreto; sarà effettuata per settori concorsuali (a cui afferiscono almeno 50, o 30 a regime, professori ordinari, e costruiti come unione di SSD, i quali saranno usati per gli ordinamenti didattici, ed eventualmente per le chiamate, gli assegni di ricerca, e i posti da ricercatore a tempo determinato) da una commissione nazionale di durata biennale, unica per entrambe le fasce; la commissione è costituita da 5 ordinari, quattro sorteggiati da un elenco a cui si accede per domanda rendendo pubblico il proprio curriculum che dev essere coerente con i criteri che devono essere posseduti dai candidati, e un quinto in servizio all estero sorteggiato all interno di una lista curata dall ANVUR (Art. 15 e 16) La procedura di chiamata standard è gestita dalle singole università; avviene per fasce e per settori concorsuali, con eventuale profilo indicante SSD; possono parteciparvi studiosi in possesso della relativa idoneità (o idoneità superiore) o che già sono inquadrati in quella fascia (ma non nella fascia superiore), in Italia o all estero; si basa su valutazione di pubblicazioni e curriculum; la proposta di chiamata è formulata con maggioranza assoluta degli ordinari del dipartimento, e approvata dal consiglio di amministrazione (Art. 17.1) Gli assegni di ricerca possono avere durata compresa fra uno e tre anni, rinnovabili; la durata totale non può superare i quattro anni (senza considerare l eventuale periodo di frequenza di corso di dottorato senza borsa), e la durata totale di assegni di ricerca e contratti da ricercatore a tempo determinato non può superare i 10 anni; l importo minimo è determinato da decreto del MIUR (ma non esiste più l importo massimo) (Art. 19) Confermata la messa a esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato, nascono i ricercatori a tempo determinato. L accesso è tramite concorso, per settore concorsuale ed eventuale profilo con indicazione di SSD, richiede (a partire dal 2015) il possesso del dottorato o della specializzazione, si basa sulla valutazione di pubblicazioni e curriculum secondo criteri definiti dal MIUR; la proposta di chiamata è formulata con maggioranza assoluta dei professori ordinari e associati del dipartimento, e approvata dal consiglio di amministrazione (Art. 21.1-2 e 25.10) Il primo contratto da ricercatore a tempo determinato dura tre anni, prorogabile per

altri due, previa valutazione positiva dell attività. Il secondo contratto da ricercatore a tempo determinato, attribuibile solo a chi abbia avuto il primo contratto, dura altri tre anni. Al termine del secondo contratto, se nel frattempo è stata acquisita l abilitazione, viene valutata l attività con procedura definita da regolamento di ateneo e in base a criteri fissati dal MIUR e, in caso di valutazione positiva, il ricercatore è inquadrato nel ruolo dei professori associati. Al momento del bando del secondo contratto, l ateneo deve assicurare la disponibilità delle risorse finanziarie per l inquadramento ad associato alla scadenza del contratto (Art. 21.3-5 e 17.2) Il primo contratto può essere a tempo pieno o tempo definito; il secondo solo a tempo pieno. L impegno annuo per l attività didattica (inclusi quindi insegnamenti ufficiali), didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore, o 200 per il tempo definito (Art. 21-4) Per sei anni dall entrata in vigore della legge, se ci sono risorse disponibili, gli attuali ricercatori e professori associati che acquisiscono l abilitazione per la fascia superiore possono essere inquadrati nella fascia superiore tramite una procedura di valutazione analoga a quella prevista per i ricercatori a tempo determinato al termine del secondo contratto (Art. 21.6) Nell ambito della programmazione triennale, al massimo metà delle risorse per posti di ruolo possono essere usate per (i primi sei anni) promozioni interne del tipo del punto precedente, e (dal settimo anno in poi) per promozioni ad associato dei titolari del secondo contratto da ricercatore a tempo determinato (Art. 21.6) Nell ambito della programmazione triennale, almeno 1/5 dei posti di ruolo sono destinati alla chiamata di coloro che nell ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell università stessa (Art. 17.4) Finché non partirà il nuovo sistema (regolamenti e decreti necessari inclusi), sarà possibile bandire posti da associato e ordinario col vecchio sistema; invece gli assegni di ricerca e i posti da ricercatore dovranno seguire le nuove regole dal momento dell entrata in vigore della legge (Art. 25.1-2)

VERSIONE BREVE: Senato accademico elettivo, composto per almeno 2/3 da docenti, con responsabilità per didattica e ricerca e possibilità di sfiducia del rettore; consiglio di amministrazione nominato, con una minoranza di membri esterni, responsabile per l amministrazione patrimoniale e finanziaria, il personale e le strutture; Attribuzione della gestione di didattica, ricerca e chiamate ai dipartimenti (con dimensione minima fissata), eventualmente aggregati in strutture di raccordo (non più di 12) ma con, di fatto, eliminazione dei consigli di facoltà; mantenimento degli attuali consigli di corso di studio; Introduzione sistematica della valutazione, sia dei singoli docenti per l attribuzione di scatti stipendiali e di emolumenti premiali, sia degli atenei e delle loro strutture interne, per l attribuzione di incentivi sull FFO basati anche su una valutazione expost del reclutamento; Chiamate di professore associato e ordinario a seguito di abilitazione nazionale e selezione locale degli abilitati, con proposta di chiamata deliberata dalla maggioranza degli ordinari del dipartimento; Creazione della figura del ricercatore a tempo determinato, costituita da un primo contratto triennale (estendibile per altri due anni, con stipendio pari a quello di un ricercatore confermato), e un secondo contratto triennale (con stipendio incrementato fino al 30%) che si conclude, per chi avesse nel frattempo acquisito l abilitazione ad associato, con valutazione interna per la promozione ad associato; l ateneo, all atto del bando del secondo contratto triennale, deve assicurare la disponibilità finanziaria per la promozione ad associato al termine del triennio, per cui si tratta di una vera tenure-track; Possibilità per i primi sei anni dall entrata in vigore della legge di effettuare progressioni di carriera per ricercatori e associati in possesso dell abilitazione alla fascia successiva tramite valutazione interna analoga a quella prevista per i ricercatori a tempo determinato; In fase di programmazione triennale al massimo metà delle risorse per posti di ruolo possono essere destinate a progressioni di carriera con valutazione interna, e almeno 1/5 dei posti di ruolo dev essere destinato a personale proveniente da altri atenei o dall estero; Assegni di ricerca per un periodo massimo di 4 anni (e massimo di 10 anni fra assegni e contratti da ricercatore a tempo determinato), con un importo minimo determinato (ma il massimo è libero); Mantenimento dello stato giuridico attuale per professori e ricercatori ora in servizio, con passaggio degli scatti da biennali a triennali ma senza mutare il trattamento complessivo, a parte un aumento dello stipendio del primo anno dei ricercatori non confermati; Previsione di una nuova progressione stipendiale per i nuovi assunti, con eliminazione della conferma e della ricostruzione della carriera ma stipendi di ingresso corrispondenti a quelli attuali post-conferma e ricostruzione; Norme transitorie che evitano il blocco dei concorsi da associato e ordinario, ma potrebbero creare un blocco per gli assegni di ricerca e i posti da ricercatore a tempo determinato.