CONTRO GMG Transport Piccola soc. Coop. a r.l. e Sava Rent s.r.l. (contumaci)

Documenti analoghi
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

(Avv.ti A. GUARISO, L. NERI e M. LAVANNA) CONTRO LAVORIN SOC. COOP. (Avv. BONI ANDREA)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BIELLA ORDINANZA

Accoglimento totale n. cronol. 5425/2017 del 10/10/2017 RG n. 1341/2017

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Inesigibilità dell indennità di mancato preavviso e contratto di appalto ceduto

Tribunale di Bologna Sezione Lavoro civile Sentenza , n. 43. Integrale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

Il TRIBUNALE DI CATANIA. S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c.

Tribunale di Udine. - sezione civile -

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA

Tribunale Ordinario di Milano Sezione Lavoro. Udienza del 15/09/2016 N. 4538/2016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2009. Spese di CTU: solidarietà tra le parti. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 20 Marzo :17

ATTO DI TRANSAZIONE. rappresentante p.t. Dott. Angelo Tondo, con sede legale in Lecce zona industriale PREMESSO CHE

Tribunale di Udine. - sezione civile -

TRIBUNALE DI ROVERETO. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha

Sinistro avvenuto su strada provinciale - Erronea chiamata in causa del Comune - Estromissione

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

- ricorrente - C O N T R O

Tribunale di Torino, 17 maggio 2010

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Coop, liquidando anche il compenso spettante agli arbitri nella complessiva somma di euro 40,000,00, di cui ,00 in favore del presidente ed euro

Firmato Da: BRACCI DANIELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c7ec

Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza Sentenza n del 05 ottobre 2005 Estensore Panzera

GROUP PLC /03/ /2016 R.G.).

- terzo chiamato - All udienza del sono comparsi dinanzi al dott. Pier Paolo Lanni l Avv. Gianlca Galli Righi, in sostituzione dell Avv. Cos

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE DI ROMA I Sezione Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

N. 133/2014 RG. Tribunale Ordinario di Urbino. All udienza del 04/12/2014 sono presenti personalmente il ricorrente l Avv.

Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

CONTRO. AC Mantova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mantova, viale Te n.9 intimata

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

IL COLLEGIO ARBITRALE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA. IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO D~pos.-- Sezione Lavoro - R.G. 3oY6 1'7 In persona del Giudice dott.

TRIBUNALE DI COSENZA SEZ. LAVORO - Proc. N. 2750/2016 RG G.U.: Dott. Pasquale Maccarrone Udienza del VERBALE DI CONCILIAZIONE Il CORAP

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha. pronunciato la seguente sentenza nella causa

TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TRICASE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CASSAZIONE CIVILE, sezione lavoro, ordinanza n del [competenza del giudice falliment

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai S E N T E N Z A

! (C.F.: ) presso il cui studio in,

ha pronunciato la presente

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Bologna, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente

L ex amministratore può recuperare le somme anticipate anche nei confronti del singolo condomino. Tribunale di Torino, 29 gennaio Rel. Di Capua.

Omnibus Italia Servizi Assicurativi Assicurazione obbligatoria Divieto di frazionamento di un credito unitario.

TRIBUNALE DI PRATO Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai signori magistrati:

Condominio - Annullamento delibera assembleare - Nomina amministratore senza maggioranza assoluta

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO

Accoglimento totale del 23/05/2017 RG n. 3988/2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Assicurazione contro gli infortuni domestici. Azione diretta contro istituto assicuratore: inammissibilità (A

TRIB. BERGAMO, est. M. BERTONCINI, sent. del Oggetto: licenziamento individuale per giustificato motivo soggettivo, previa nullità del

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE. In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott.

Estinzione del giudizio avanti al giudice unico del tribunale e condanna del rinunciante alle spese di lite

Sent.594/05. Deciso il 11/03/2005. Deposito il 30/03/2005. Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE CIVILE. sentenza

Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai

Corte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016

Tribunale di Verona Sezione Lavoro Sentenza n (Composizione monocratica Giudice Gesumunno) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. e difeso dall Avv. (C.F.) fax., indirizzo PEC nel cui PREMESSO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAFFAELE FOGLIA - Presidente -

SENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come

Reintegra del lavoratore ammissibile anche se l azienda è fallita

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. Il Signore (Creditore) CF rappresentato e difeso. dall Avv. (Cf )fax, indirizzo

Costituirsi in giudizio, nel predetto giudizio per resistere alle pretese del ricorrente, ai sensi dell art. 82 del vigente C.P.C.

Prova notifica titolo esecutivo il debitore deve provare la mancata notifica -

Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 2687 del 25 ottobre 2008, emessa dal Tar Piemonte, Torino

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes

AZIENDA OSPEDALIERA G. Rummo BENEVENTO

COOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

Firmato Da: ARIENZO MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1156b9

Libretto di risparmio nominativo e termine di prescrizione del diritto ad ottenere le somme depositate e gli interessi maturati su di esse

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Sezione Civile - Giudice del Lavoro S E N T E N Z A TRA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Le competenze di lite seguono la soccombenza.

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

Fallimento del datore di lavoro e competenza del giudice Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza n (Manuela Rinaldi)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

Transcript:

TRIBUNALE DI BERGAMO Sez. monocratica del lavoro VERBALE EX ART. 429 C.P.C. UDIENZA DEL 12 aprile 2017 avanti al Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, nella causa iscritta al N. 2448/15 R.G. e promossa da Ayoub Zakaria Farih (Avv.ti A. Guariso e M. Lavanna) CONTRO SDA Express Courier s.p.a. (Avv.ti A. M. Corna, S. Trifirò e F. A. Galeotti) CONTRO GMG Transport Piccola soc. Coop. a r.l. e Sava Rent s.r.l. (contumaci) Sono comparsi: l avv. Traina in sostituzione dell avv. Guariso per il ricorrente e l avv. Diani in sostituzione dell avv. Corna, come da delega che deposita, per la resistente. I procuratori delle parti discutono la causa insistendo per l accoglimento delle conclusioni di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa sia decisa. L avv. Diani si riporta alle deduzioni svolte, contestando le numerose ore di lavoro straordinario dedotto, essendo stato riferito dai testi un orario piuttosto indicativo. pagina 1 di 9

Repubblica Italiana Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l art. 429 c.p.c., udite le conclusioni della parte, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente di cui dà pubblica lettura SENTENZA nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l accoglimento del ricorso; PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Petitum del ricorso è la condanna della GMG Transport Piccola soc. Coop. a r.l., Sava Rent s.r.l. ed SDA Express Courier s.p.a., quest ultima ai sensi dell art. 29 d.lgs. 276/03, al pagamento della somma di euro 15.910,43, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria. Il ricorrente, premesso di essere stato assunto dalla GMG Transport Piccola soc. Coop. a r.l. dall 1.11.2012 al 31.8.2014 con mansioni di autista ed addetto al trasporto mezzi, deduceva di aver operato per conto della SDA Express Courier s.p.a. presso i magazzini di Stezzano e Torre Boldone. Il Farih, nel dare atto di aver lavorato dalle 7.00 alle 19.00 (con un ora di pausa) per cinque giorni alla settimana, senza mai godere di ferie o permessi, si affermava creditore delle retribuzioni maturate per lavoro straordinario, per le mensilità di luglio ed agosto 2014, per il TFR e le competenze di fine rapporto. La GMG Transport Piccola soc. Coop. a r.l. e Sava Rent s.r.l., ritualmente evocate in giudizio, non si costituivano e veniva dichiarate contumaci. pagina 2 di 9

Si costituiva regolarmente in giudizio la SDA Express Courier s.p.a., resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto. La convenuta contestava tanto lo svolgimento di lavoro straordinario, quanto la sussistenza dei presupposti per l applicabilità dell art. 29 d.lgs. 276/03, evidenziando come il rapporto contrattuale intercorso con la datrice di lavoro del ricorrente avesse ad oggetto esclusivamente un attività di trasporto. La causa, dopo essere stata istruita testimonialmente e con la produzione di documenti, all'odierna udienza è stata trattenuta per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato. Per quanto attiene, preliminarmente, alla domanda di accertamento di numerose ore di lavoro straordinario, l istruttoria testimoniale ne ha confermato lo svolgimento. I colleghi di lavoro del ricorrente hanno infatti confermato una prestazione lavorativa molto intensa, che poteva andare dalle 6.00-7.00 alle 18.00-20.00-22.00 (v. dep. Gjeta, El Akhiri). Non decisive appaiono, invece, le deposizioni dei dipendenti della SDA Express Courier s.p.a., in quanto molto meno precise di quelle degli altri testi (v. dep. Finotto e Bellantone). Peraltro, nessuno dei due dipendenti della SDA Express Courier s.p.a. aveva una visione unitaria del lavoro, non gestendo pagina 3 di 9

direttamente il personale della GMG Transport Piccola soc. Coop. a r.l. e lavorando o al mattino o al pomeriggio (v. dep. Finotto e Bellantone). Infine, i testi della convenuta, nonostante la maggiore vicinanza della prova, neppure hanno chiarito che giro facesse il ricorrente, quali zone comprendesse, né la SDA Express Courier s.p.a. ha depositato, a campione, i report delle prese in carico e delle chiusure giro, al fine di contrastare in maniera più specifica e precisa la tesi del dedotto straordinario. I testi di parte ricorrente hanno pure confermato che durante lo svolgimento del rapporto il Farih non ebbe a godere né di ferie, né di permessi (v. dep. El Akhiri). Di conseguenza, la GMG Transport Piccola soc. Coop. a r.l. e Sava Rent s.r.l. vanno condannate al pagamento delle differenze retributive maturate nei rispettivi periodi lavorativi. In proposito, secondo quanto risulta dal certificato del centro per l impiego, il ricorrente, dall 1.11.2012 risulta dipendente della GMG Transport Piccola soc. Coop. a r.l. e dal 26.5.2014 della Sava Rent s.r.l.. Pertanto, meritando adesione i conteggi depositati il 6.4.2017, la GMG Transport Piccola soc. Coop. a r.l. va condannata al pagamento della somma di 12.630,40 (di cui 1.500,31 per TFR), mentre la Sava Rent s.r.l. della somma di 5.924,28 (di cui 293,81 per TFR) entrambe oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Si tratta di importi superiori a quelli indicati nelle pagina 4 di 9

conclusioni del ricorso, ma è evidente l errore di mero calcolo rispetto a somme correttamente ed analiticamente indicate nei conteggi, che costituivano parte integrante del ricorso medesimo. Per quanto attiene, invece, alla responsabilità ai sensi dell art. 29 d.lgs 276/03, è emerso che il personale delle varie società facenti capo a Giuseppe Peluso ed operanti presso i magazzini della SDA Express Courier s.p.a. (New Transport s.r.l., GMG Transport Piccola soc. Coop. a r.l., Sava Rent s.r.l. e Peluso Trasporti) si occupava dell inserimento dei pacchi a sistema con lo scanner, del carico dei mezzi, della consegna dei pacchi, della stampa del rapporto con tutti i nominativi dei destinatari e l esito delle consegne, nonché della consegna del denaro riscosso (v. ricorso, nonché dep. Gjeta). Ne deriva, pertanto, che non si è in presenza della mera attività di trasporto, consistente nel puro e semplice trasferimento di merci da un luogo ad un altro dietro un corrispettivo, ma di una fattispecie più articolata, ricomprendente ulteriori attività, come la scannerizzazione dei pacchi, il loro carico/scarico, talvolta anche la riscossione di denaro. Peraltro, la continuità e non sporadicità del servizio, la sua stabilità e la necessità, per il vettore, di disporre di un adeguata organizzazione al fine di al fine di soddisfare adeguatamente il servizio medesimo fanno sì che si configuri un appalto di servizi di trasporto (v. in tal senso anche Trib. Torino 879/13, nonché cass. civ. 14670/15). pagina 5 di 9

Tale fattispecie si caratterizza, come chiarito in giurisprudenza (nonché nella circolare del Ministero del Lavoro dell 11.7.2012), nella durata e costanza nel tempo delle prestazioni che, non esaurendosi in sporadiche ed episodiche prestazioni di trasporto, vanno ad integrare un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente. In applicazione di tali principi va quindi affermata la solidarietà ex art. 29 d.lg. 276/03 della SDA Express Courier s.p.a., tenuto conto che, secondo quanto risulta dal certificato per l impiego e dalla deposizione del Gjeta, il ricorrente ha operato per conto di quest ultima sino al 16.9.2014, prima alle dipendenze della GMG Transport Piccola soc. Coop. a r.l. e dal 26.5.2014 della Sava Rent s.r.l. (v. doc. 1 fasc. ricorrente e dep. Gjeta). Quest ultima, come emerge dalla visura e come confermato dai testi, faceva capo a Peluso Giuseppe ed è verosimile che abbia operato per la SDA Express Courier s.p.a. in virtù di un contratto di subappalto con altra società subentrata alla GMG Transport Piccola soc. Coop. oppure operante nel medesimo cantiere, tenuto conto che vi erano e vi sono attualmente solo società riconducibili al Peluso (v. dep. Gjeta, El Akhiri). Tra l altro, neppure è nota con certezza la data di risoluzione del contratto con la GMG Transport Piccola soc. Coop. a r.l., in quanto la SDA Express Courier s.p.a. non ha depositato in giudizio la cartolina attestante l avvenuto ricevimento della raccomandata di recesso del 18.2.2014 (v. doc. 4 fasc. resistente). L oggetto della garanzia va tuttavia limitato, secondo il dato pagina 6 di 9

testuale della norma, ai crediti di natura retributiva, con esclusione quindi di quelli di natura risarcitoria come indennità sostitutiva per ferie, permessi e riposi non goduti, trattamenti integrativi di malattia e/o infortunio, indennità da illegittimo licenziamento, indennità sostitutiva del preavviso (Commiss. Trib. del Lazio, n. 89/2013; Cass. 11/5/2011, n. 10341/2011; Corte Appello Firenze 6/10/2011). Pertanto, i conteggi prodotti dalla ricorrente vanno epurati degli importi relativi alle ferie non godute e la SDA Express Courier s.p.a. va condannata al pagamento, nei confronti del Farith ed in via solidale con le convenute, fatto salvo il beneficium excussionis nei confronti delle medesime, della somma di 17.852,68, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Infine, ai sensi del punto 5 del contratto tra SDA Express Courier s.p.a. e la GMG Transport Piccola soc. Coop. a r.l. quest ultima dovrà tenere indenne la prima di quanto questa sia stata condannata a pagare al ricorrente nella misura quindi di 12.630,40, oltre ad interessi legali dalla data della costituzione in mora. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei rispettivi rapporti. P.Q.M. Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa N. 2448/15 R.G. 1. condanna la GMG Transport Piccola soc. Coop., in persona del pagina 7 di 9

legale rappresentante pro tempore, al pagamento, nei confronti di Ayoub Zakaria Farih, della somma di 12.630,40, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo; 2. condanna la Sava Rent s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, nei confronti di Ayoub Zakaria Farih, della somma di 5.924,28, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo; 3. Condanna la SDA Express Courier s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, nei confronti di Ayoub Zakaria Farih, in solido con la GMG Transport Piccola soc. Coop. e la Sava Rent s.r.l. e fatto salvo il beneficio della preventiva escussione, della somma di 17.852,68, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo; 4. Condanna la GMG Transport Piccola soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne la SDA Express Courier s.p.a., di quanto quest ultima sia stata condannata a pagare al ricorrente, nella misura di 12.630,40, oltre ad interessi legali dalla data della costituzione in mora; 5. Condanna le convenute, in solido, alla refusione delle spese di lite nei confronti del ricorrente, liquidate in complessivi 2.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge; 6. Condanna la GMG Transport Piccola soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite nei confronti della SDA Express Courier s.p.a., liquidate in complessivi 1.500,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come pagina 8 di 9

per legge; Bergamo, 12 aprile 2017 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Monica Bertoncini pagina 9 di 9