Fiscal Flash La notizia in breve N. 37 17.02.2014 CUD 2014: le novità di Assonime eventuale sottotitolo Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: CUD Assonime, con la circolare n. 4 del 13 febbraio 2014, ha illustrato le novità contenute nel modello CUD 2014 - approvato dall Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 5131 del 15 gennaio 2014 da consegnare entro la scadenza del 28 febbraio 2014. La prima modifica che salta immediatamente all occhio è la grafica; da quest anno, infatti, le istruzioni per la compilazione sono dotate di una copertina che funge da indice per gli argomenti, al fine di rendere più agevole la loro individuazione all interno delle istruzioni e facilitare i sostituti d imposta nella compilazione dei campi. Tra le novità più importanti occorre segnalare l introduzione dell aliquota al 24% per le erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). È stata ridefinita altresì la modalità di fruizione del regime agevolato per la tassazione degli importi corrisposti a titolo di incremento della produttività. Infatti, i contribuenti (lavoratori con redditi fino a 40.000 euro annui nel 2013) possono optare tra l imposta sostitutiva del 10% e la tassazione ordinaria. Premessa L Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 5131 del 15 gennaio 2014, ha definitivamente approvato lo schema di certificazione unica CUD 2014, con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. Il modello definitivo, reperibile sul sito dell Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), dovrà essere consegnato - in duplice copia - dai datori di lavoro ed enti pensionistici ai lavoratori dipendenti, entro il 28 febbraio 2014, per documentare i dati fiscali e contributivi dei lavoratori relativi all anno 2013. Elenchiamone le novità principali. 1
Le novità del mod. CUD 2014: Parte A L unica modifica presente nella Parte A Dati generali del modello CUD 2014 riguarda il campo 11 Eventi eccezionali. In tale campo, infatti, è stato inserito il codice 2 riferito agli alluvionati della Sardegna, mentre il codice 7 è diventato codice 4. Con il codice 3, invece, si segnala la proroga, fino al 31 dicembre 2013, della sospensione dei versamenti tributari in favore dei contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa, interessati dall emergenza umanitaria legata all afflusso di migranti dal Nord Africa. Pertanto, il campo numero 11, utilizzato per segnalare situazioni particolari per le quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti fiscali, va identificato mediante i seguenti codici: 1. per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l articolo 20, comma 2, della Legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell evento lesivo; 2. per i contribuenti che alla data del 18 novembre 2013, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all elenco approvato con l ordinanza del Commissario delegato per l emergenza, n. 3 del 22 novembre 2013, il Decreto del ministro dell Economia e delle Finanze del 30 novembre 2013, ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 18 novembre ed il 20 dicembre 2013; 3. per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa, interessati dall emergenza umanitaria legata all afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2011, n. 3947, ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione già prorogata fino al 1 dicembre 2012, è stata nuovamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall art. 1, c. 612, della L. 27 dicembre 2013, n. 147; 4. per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali. 2
Le novità del mod. CUD 2014: Parte B Le maggiori novità contenuti nel modello CUD 2014 si riscontrano nella Parte B ( Dati fiscali ) per effetto dei diversi provvedimenti normativi succedutisi nel corso del 2013 che hanno inciso sulla determinazione del reddito imponibile. Nel dettaglio: nel campo 1 Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all art. 13, c. 1,2, 3 e 4 del TUIR, va indicato il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione per lavoro dipendente di cui all art. 13 del TUIR. Qualora tale importo comprende anche redditi prodotti all estero, l ammontare del reddito prodotto in ciascuno Stato estero deve essere distintamente indicato nelle annotazioni (cod. AD). Inoltre, per i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, occorre indicare nel presente punto i compensi corrisposti al netto della quota esente (euro 6.700), di cui invece dovrà essere data distinta indicazione nelle annotazioni (cod. AE); nel campo 102 Detrazioni per carichi di famiglia, qualora il rapporto di lavoro abbia avuto una durata inferiore all anno solare, il sostituto calcola la riduzione in relazione al periodo di lavoro, a meno che il sostituto ricorrendone i presupposti non abbia chiesto di poterne usufruire per tutto il periodo di imposta. Le detrazioni vanno indicate nelle Annotazioni con il codice AC (di nuova istituzione), se riproporzionate; nei campi da 120 a 127, vanno riportati i dati relativi alla previdenza complementare che, da quest anno, sono stati ampliati per consentire di riportare informazioni aggiuntive che consentono ai dipendenti i cui dati previdenziali siano riportati in più CUD non conguagliati di evitare di commentare errori nella compilazione della dichiarazione dei redditi. In particolare: nel campo 121 contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2, le istruzioni al modello ricordano che in caso di contributi per previdenza complementare certificati in più CUD non conguagliati, è necessario verificare che non siano stati superati i limiti previsti dalle norme. A tal fine il sostituto dovrà compilare le annotazioni (cod. CC), per permettere al contribuente di effettuare tale verifica in sede di dichiarazione dei redditi ; nel campo 131 va indicato il totale degli oneri detraibili per i quali spetta la detrazione dall imposta lorda nella misura del 19% e del 24%. Nel campo Annotazioni deve essere data indicazione: 3
degli oneri per i quali spetta la detrazione dall imposta lorda nella misura del 19%, utilizzando il codice AT, riportando per ciascuno di essi il codice corrispondente e la descrizione, nonché il relativo importo al lordo delle franchigie applicate. Per quanto attiene alle spese sanitarie, qualora l importo delle stesse sia inferiore ad euro 129,11, l importo va comunque indicato nelle annotazioni con l apposita dicitura: Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia ; degli oneri per i quali spetta la detrazione dall imposta lorda nella misura del 24%, utilizzando il codice AZ, riportando per ciascuno di essi il codice corrispondente e la descrizione, nonché il relativo importo. nei campi da 251 a 255, vanno indicati gli importi relativi alle componenti accessorie alla retribuzione corrisposti per l incremento della produttività del lavoro che fruiscono del regime agevolato. Da quest anno vi è la possibilità peri contribuenti (lavoratori con redditi fino a 40.000 euro annui nel 2013) di poter optare tra l imposta sostitutiva del 10% e la tassazione ordinaria. In particolare: nel campo 251 devono essere indicati: l intero compenso erogato per lavoro notturno (non la sola maggiorazione), le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità o maggiorazioni di turno; la quota di sgravio contributivo concesso sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello, qualora ricorrano le condizioni per l applicazione, sulle suddette somme, dell imposta sostitutiva del 10% prevista per i premi di produttività e di risultato; ne campo 252, va compilato qualora sia stata applicata l imposta sostitutiva sull importo indicato in campo 251; nel campo 253 deve essere riportato l importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell importo indicato al campo 252; il campo 254 va barrato qualora il sostituto abbia assoggettato a tassazione ordinaria l importo di dette somme non eccedenti i 2.500 euro. Nel caso in cui le somme erogate per l incremento della produttività siano costituite, in tutto o in parte, da importi che concorrono alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50% (ad esempio le indennità di volo), occorre indicare: 4
a) nel campo 251 le somme che concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell art. 51, comma 6, del TUIR; b) nel campo 255 l ammontare che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell art. 51, comma 6, del TUIR; c) nel campo 252, nel caso in cui sia stata applicata l imposta sostitutiva, l ammontare dell imposta pari al 10% della somma degli importi indicati nei punti 251 e 255; d) sempre riguardo a queste somme, nel caso in cui sia stata applicata la tassazione ordinaria (quindi sia stato barrato il punto 254), nel punto 1 sarà ricompreso esclusivamente l importo indicato nel punto 251. - Riproduzione riservata - 5