COMUNE DI MONTELEONE DI FERMO. Provincia di Fermo SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE. L anno, il giorno del mese di

Documenti analoghi
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI SCERNI. PROV. di CHIETI CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA'

COMUNE DI ANZOLA DELL EMILIA. Provincia di Bologna CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA. L anno, il giorno del mese di

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE TRA:

REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI GRADARA. Provincia di Pesaro e Urbino. Atto Pubblico Amministrativo SCHEMA CONTRATTO

COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese Rep. n

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE TRA:

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE URBANO AD USO DI ABITAZIONE SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN EMPOLI, PIAZZA MATTEOTTI, DA DESTINARE AD ATTIVITA' SCOLASTICHE ED EDUCATIVE. REPERTORIO n..

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO DIVERSO DA CIVILE ABITAZIONE a favore di. sede in in Via (P.Iva ). Canone annuo di oltre IVA pari a ***


REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI MARSCIANO. Provincia di Perugia. L anno, il giorno del mese di. Avanti a me, Segretario Generale del Comune di

CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO PER LOCALI POSTI IN EMPOLI VIA DELLE FIASCAIE ADIBITI A CENTRO PER

INDICE SOMMARIO PARTE PRIMA CONDOMINIO A) DELLA COMUNIONE IN GENERALE B) DEL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI

CONTRATTO DI LOCAZIONE INERENTE IL LOCALE DI PROPRIE- Con la presente scrittura privata autenticata a valere ad ogni effetto di legge

Agevolata 19% in caso di contratti di locazione concordati in comuni ad alta densità abitativa

Comune di Montesano - prov. di Lecce SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE

COMUNE DI DORNO. (Provincia di Pavia) CONTRATTO RINNOVO CONCESSIONE IN AFFITTO DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE AD USO FARMACIA.

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO. (stipulato ai sensi dell art.2, comma 1, L.9 dicembre 1998, n.431)

PATTO DI OPZIONE. Tra la società... con sede legale a. ... (...) in Via. ...C.F..., in persona ... C.F... nato a...(...) il... di. il Sig...C.F...

Schema Scrittura Privata (allegato C) CONTRATTO DI LOCAZIONE

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DALL ABITAZIONE (USO COMMERCIALE)E RELATIVA PERTINENZA TRA

CONTRATTO DI LOCAZIONE. Tra la Regione Autonoma della Sardegna (codice fiscale ) con

REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI PANICALE PROVINCIA DI PERUGIA. CONTRATTO DI COMODATO D USO GRATUITO (SCHEMA) L'anno ( ) il giorno ( )

CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO ALL ASSOCIAZIONE DEI LOCALI SITI NELL IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN

N. 502 FISCAL NEWS Acconto cedolare secca. Premessa. La circolare di aggiornamento professionale

COMUNE DI DORNO. (Provincia di Pavia) C O N T R A T T O CONCESSIONE IN AFFITTO DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE, EX CONSULTORIO, DA ADIBIRE AD

ACCORDO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL MARCHIO AZIENDA SPIN OFF DELL UNIVERSITA DI PISA TRA UNIVERSITÀ DI PISA

Delibera di Giunta Comunale n. 33 del

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI SITUATI PRESSO IL COMPLESSO "LE FILANDE" DI SAN GIACOMO DI VEGLIA

REPUBBLICA ITALIANA Municipio di Ferrara CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DALL ABITAZIONE SITO IN - AD USO

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO (STIPULATO AI SENSI DELL'ART.2, COMMA 1, L.9 DICEMBRE 1998, N.431) TRA:

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE TRA:

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

CONVENZIONE PER L INSTALLAZIONE GRATUITA DI MANUFATTI URBANI PER IL SUPPORTO DI STRISCIONI

CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AD ALCUNI LOCALI SITI. FONDAZIONE CITTÀ DI CREMONA con sede in CREMONA (CR),

REPUBBLICA ITALIANA Comune di Casatenovo

BOZZA CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DALL ABITAZIONE

CONTRATTO DI AFFITTO EX ART. 45 LEGGE N. 203/1982 COSTITUZIONE DELLE PARTI. - che, a seguito di asta pubblica, indetta con bando Protocollo

CONTRATTO D AFFITTO DI FONDO RUSTICO. (con deroghe ex art. 45 della L. 203/82) Con la presente privata scrittura da valere tra le

N. REP N. RACC SCHEMA DI PATTO D'OPZIONE ALL ACQUISTO DI IMMOBILI REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI BENI IMMOBILI

COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI LABORATORIO ARTIGIANALE PER LA PRODUZIONE DI

CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE POSTI AUTO SITI

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE DELL IMMOBILE DI. a favore della ditta con sede in in Via C

Contratto di locazione ad uso commerciale. con patto per l esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria. sull immobile.

OGGETTO: CONTRATTO DI CONCESSIONE D USO DI POSTEGGIO PER COMMERCIO SU AREA PUBBLICA UBICATO NEL MERCATO DI

La Cedolare Secca. La cedolare secca, in pratica, sostituisce:

Titolo II LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI TITOLO II

CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE. Rep. n /Atti Privati del 20XX

CONTRATTO DI LOCAZIONE USO NON ABITATIVO. Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna. tra

LE LOCAZIONI AD USO ABITATIVO

EVENTO EMERGENZIALE IN DATA / / MODULO PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE RICHIESTA DI CONTRIBUTO A SEGUITO DEI DANNI RIPORTATI DA BENI IMMOBILI E MOBILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

CONTRATTO DI LOCAZIONE

DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO DELL INCARICO PER LA STAZIONE CONFERENTE: COMUNE DI BORGOMANERO (C.F.

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE COMMERCIALE DESTINATO ALLA VENDITA DI PRODOTTI FARMACEUTICI

0371/ STUDIO TECNICO

CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL IMMOBILE COMMERCIALE DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VIA F.LLI CALVI. TRA

Determina Patrimonio immobiliare/ del 30/09/2014

SCRITTURA PRIVATA CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO COMMERCIALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI LUSERNA

Contratto per la prestazione di manodopera e nolo di mezzi meccanici. per l esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI BOX. Con la presente scrittura privata tra

Contratto di locazione ad uso non abitativo. L anno duemilasette il giorno 03 del mese di maggio a Borgio Verezzi presso

CITTÀ DI IMOLA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L USO DELLE BACHECHE COMUNALI. Approvato con delibera C.C. n. 242 del

Come si registra un contratto di comodato d uso gratuito

Concessione locazione terreno di proprietà comunale in Via Ticino. LA GIUNTA COMUNALE

Scrittura privata per la locazione relativa all immobile comunale di. proprietà sito in Galatone via Milano, 55 in favore del Circolo San

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO ABITATIVO. Ai sensi dell art.2, comma 1, della legge 9/12/98, n.431

COMUNE DI MONTEVEGLIO. Provincia di Bologna CONTRATTO DI AFFITTO AD USO COMMERCIALE ************** L anno duemilanove il giorno.

SCHEMA DI CONTRATTO DI SUBCOMODATO GRATUITO tra

Principi di Comportamento con la P.A.

Guida alla lettura della bolletta

CONTRATTO DI SUB-COMODATO TRA. Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona (di seguito per

ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE N. 38 DEL CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO DI REGGIO EMILIA

Contratto di locazione di immobile ad uso Cantina / Soffitta / Magazzino 1

CONVENZIONE 1. (ACCORDO QUADRO o ACCORDO DI COLLABORAZIONE) TRA L Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l Energia e lo

REPUBBLICA ITALIANA Rep. N. 81 CONTRATTO PER I LAVORI DI PULIZIA STRADE COMUNALI, MANUTENZIONE VERDE SUL TERRITORIO COMUNALE,

REGOLAMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ NELLE AREE PEEP ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI DI GODIMENTO

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Beni culturali. Giancarlo Lo Schiavo

Eurocontratto di assistenza tecnica

(articolo 1, comma 1)

(stipulato ai sensi dell'art.2, comma 1, L.9 dicembre 1998, n.431) TRA:

Risoluzione n. 340/E. OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA- Irap soggetti passivi- articoli 2 e 3 del D. Lgs del 12 dicembre 1997, n. 446.

AZIENDA AUTONOMA PER L EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA

TRIBUNALE ORDINARIO DI INTIMAZIONE DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE E CONTESTUALE CITAZIONE PER LA CONVALIDA PER

Contratto di locazione dell immobile adibito a sede dell Ufficio di.. L anno duemila.. (.) in questo giorno (.) del mese di

COMUNE DI RIVA DEL GARDA PROVINCIA DI TRENTO

CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO EX ART.45 LEGGE n.203/82

Richiesta di contributo per il sostegno alla locazione di cui all art. 11, L. 431/98 e s.m.i.

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI BANDO DI GARA D'APPALTO CIG D Progetto di archiviazione in

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'EX MERCATO COPERTO. TRA IL COMUNE DI POLISTENA:

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO. ATTO PRIVATO

COMUNE DI MINERBE. via Guglielmo Marconi, Minerbe (VR) Tel Fax c.f./p.iva ECONOMICO FINANZ E PERSONALE

Contratto di locazione commerciale per attività industriale

COMUNE DI NOVARA. si conviene e si stipula quanto segue

OGGETTO: Omessa/tardiva registrazione contratto di locazione: nuove sanzioni

COMUNE DI BOCA. Provincia di Novara

La cedolare secca. Chi, cosa, come, quando e perché

Transcript:

COMUNE DI MONTELEONE DI FERMO Provincia di Fermo Rep. n SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE EX SCUOLA ELEMENTARE ADIBITO A CASA FAMIGLIA L anno, il giorno del mese di, nella Residenza Municipale, dinanzi a me con la presente scrittura privata avente, per le parti, forza di legge a norma dell art. 1372 del Codice Civile, tra il COMUNE DI MONTELEONE (C.F.: 81001850445) di seguito denominato semplicemente locatore, rappresentato dal, nato a, Responsabile del Servizio Area Tecnica, in esecuzione della deliberazione di C.C. n. del., esecutiva ai sensi di legge, e il /la Sig./ra nato/a il di seguito denominato semplicemente conduttore, in qualità di titolare dell impresa individuale o legale rappresentante della Società con sede a in Via n. codice fiscale si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 OGGETTO DELLA LOCAZIONE In esecuzione della Determinazione di aggiudicazione n. del, esecutiva a termini di legge, il Comune di Monteleone di Fermo, nella sua qualità di proprietario, concede in locazione alla Ditta, 1

che accetta, i seguenti immobili: 1) IMMOBILE EX SCUOLA ELEMENTARE, adibito a Casa famiglia, sito in Monteleone di Fermo, Via Pietro Consolini n. 25 (Foglio catastale 6, P.lla 418, FU D ACCERT); ART. 2 DURATA DELLA LOCAZIONE La locazione avrà la durata di anni 9 (n0ve), con decorrenza dal, data di stipula del contratto e scadrà il giorno rinnovabile ai sensi della Legge n. 392/1978 e s.m.i. Alla prima scadenza contrattuale di nove anni, il locatore potrà esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all art. 29 della citata Legge, con le modalità ed i termini ivi previsti. ART. 3 CANONE DI LOCAZIONE Il canone di locazione viene pattuito nella misura di.. annuali, da pagarsi in rate mensili uguali e anticipate di entro i primi 5 giorni del mese di riferimento, mediante versamento alla Tesoreria Comunale. Qualora il conduttore si rendesse moroso anche di una sola rata di affitto, a decorrere dal 21^ giorno del mese di riferimento, l ammontare della quota insoddisfatta verrà gravata degli interessi di mora nella misura degli interessi legali. ART. 4 AGGIORNAMENTO DEL CANONE Ai sensi dell art. 32 della Legge n. 392/1978, così come modificato dall art. 1 della Legge 118/1985, a decorrere dall inizio del secondo anno, le parti convengono che il canone di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le 2

famiglie di operai e impiegati verificatasi nell anno precedente. Il conduttore pertanto rinuncia all invio della raccomandata di richiesta, le parti medesime ritengono automaticamente applicabile l aggiornamento del canone. ART. 5 DESTINAZIONE L immobile che si concede in locazione è destinato ad attività di ricettività turistico-alberghiera, bar, ristorante. Qualunque altra destinazione è espressamente inibita. ART. 6 SUBLOCAZIONE E fatto espresso divieto al conduttore di sublocare, o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, l unità locata senza il permesso scritto del locatore. Il silenzio o l acquiescenza del locatore all eventuale mutamento dell uso pattuito, alla cessione o al subaffitto dei locali, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del conduttore. La violazione della presente clausola determinerà la risoluzione ipso jure del contratto. ART. 7 MANUTENZIONE RIPARAZIONE Il conduttore s impegna a mantenere l immobile locato in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza, salvo il deperimento per vetustà compatibile con una regolare e diligente manutenzione. Dovrà altresì provvedere, per espressa volontà delle parti, a sua cura e spese, a tutte le opere di completamento, funzionamento, manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria. Tali opere resteranno a totale beneficio dell amministrazione comunale senza possibilità di rivalsa alcuna da parte del conduttore. I lavori dovranno essere preventivamente approvati dall amministrazione comunale e dovranno essere funzionali alla struttura.

ART. 8 MIGLIORIE E INNOVAZIONI I locali sono ceduti nello stato di fatto in cui si trovano; ogni intervento che la parte conduttrice ritenesse necessario effettuare per l utilizzo del bene, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla proprietà, e rimarrà per patto a beneficio della parte locatrice; quando anche autorizzato, il conduttore provvederà direttamente a sostenere oneri e procedure, senza per questo pretendere indennità per miglioramenti o addizioni apportate. ART. 9 UTENZE Il conduttore, all atto della consegna del bene, deve intestare a proprio nome, conservandone l uso esclusivo, i contratti di fornitura di acqua, gas, energia elettrica e telefono; i consumi così segnati sono a carico del conduttore medesimo. ART. 10 VISITA AI LOCALI Il locatore ha facoltà di accedere ai locali, previo avviso, durante la locazione, anche per l esecuzione di lavori. ART. 11 RICONSEGNA DEI LOCALI Alla data di cessazione del contratto, il conduttore consegnerà puntualmente al locatore tutti i locali in buono stato locativo, sotto pena del risarcimento dei danni. ART. 12 MANLEVA Il conduttore è costituito custode della cosa locata e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso. Esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che possono derivare a se o a terzi frequentatori dell immobile da fatti od omissioni di 4

altri comproprietari od inquilini dello stabile o di terzi. Il Conduttore si obbliga ad osservare e far osservare le regole di buon vicinato, a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario all igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro dell edificio, a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari, impegnandosi a riconsegnare l immobile alla scadenza libero da persone e cose anche interposte, pulito in ogni sua parte. ART. 13 GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI A garanzia dell osservanza degli obblighi contenuti nel presente contratto, il conduttore consegnerà al locatore, in sede di stipula del presente atto, fidejussione bancaria del complessivo importo di, pari a n. 3 mensilità di affitto. Detta fidejussione verrà restituita al termine della locazione, sempreché siano state rispettate tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e, alla riconsegna, i locali si trovino nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il deperimento per l'uso normale. ART. 14 IMPOSTE, TASSE, SPESE DI CONTRATTO Il presente contratto è sottoposto a registrazione in termine fisso, con applicazione dell imposta proporzionale del 2% sull importo del canone relativo a ciascun anno di durata del contratto, ai sensi di legge; le suddette spese di registrazione sono a carico del conduttore. Sono a carico del conduttore tutte le altre spese inerenti e conseguenti il presente contratto, ivi compresi i diritti di segreteria. ART. 15 MODIFICHE DEL CONTRATTO

Le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale. Qualunque modifica del presente atto deve apparire in forma scritta. Pure per iscritto deve essere fatta ogni comunicazione riguardante il contratto e la cosa locata. ART. 16 COMPETENZA GIURIDICA A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, ed ai fini della competenza giudiziaria, il conduttore dichiara di eleggere domicilio in Monteleone di Fermo. Per quanto non specificato nel presente contratto, le parti si rimettono alle disposizioni, dettate in materia di locazione, dal Codice Civile, dalla Legge n. 392/1978 e dalla Legge n. 118/85 e successive modificazioni e integrazioni, in mancanza, agli usi ed alle consuetudini locali, nonché a tutte le altre disposizioni di legge vigenti. Letto, approvato e sottoscritto. p. il Comune p. ( ) ( ) A norma degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, le parti, di comune accordo, previa lettura delle clausole contenute nel presente contratto, con particolare riguardo alla n. 3 (canone di locazione, interessi di mora), n. 4 (aggiornamento del canone), n. 5 (destinazione), n. 6 (sublocazione), n. 7 (manutenzione e riparazione), n. 8 (migliorie e innovazioni), n. 9 (utenze), n. 12 (manleva), n. 13 (garanzia degli obblighi contrattuali), n. 14 (imposte, tasse, spese di contratto) dichiarano espressamente di approvarle rigettando ogni eccezione ed istanza. 6

p. il Comune p. ( ) ( ) 7