REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

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ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;


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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE N.4482/2007 Reg.Dec. N. 2619 Reg.Ric. ANNO 2006 Disp.vo 216/2007 sul ricorso in appello n. 2619/2006, proposto da Comunità montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie 9, presso lo studio dell avv. Bruna Maria Tomasello, unitamente al procuratore avv. Roberto Lamacchia, che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo; contro CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell ambiente e della tutela del territorio, Ministero dell economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall Avvocatura generale dello Stato in Roma, anche per legge domiciliataria; Regione Piemonte, non costituita; e nei confronti di L.T..F. s.a.s. Lyon Turin Ferroviarie, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via della Vite 7, presso lo studio degli avv.ti Piero D Amelio e Giovanni C. Sciacca, che la FF

2 rappresentano e difendono; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma Sez. III n. 14365/2005; Visto l atto di appello con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate; Viste le memorie difensive; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 4 maggio 2007, relatore il Roberto Giovagnoli ed uditi, altresì, gli avvocati PROTTO per delega di LAMACCHIA, D'AMELIO e l avv.to dello Stato LINDA; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso innanzi al T.ar. Lazio, l odierna appellante impugnava le delibere CIPE nn, 113 del 5.12.2003, con la quale è stato approvato il progetto preliminare del nuovo collegamento ferroviario Torino Lione, stazione internazionale, tratta confine di Stato Brufolo, riconoscendo la compatibilità ambientale dell opera, con prescrizioni e raccomandazioni contenute nell allegato facente parte integrante della delibera stessa, e 121 del 21.12.20021, nella parte in cui ha inserito detta intesa tra le Infrastrutture strategiche di interesse nazionale. Con la sentenza impugnata il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso. 2. Ha proposto appello la Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia.

3 A sostegno delle sue doglianze, previa ricostruzione argomentata dell intero percorso normativo e provvedimentale che aveva condotto all emissione dell atto gravato, la Comunità ricorrente ha proposto una serie articolata di censure contro l attività dell amministrazione centrale, insistendo particolarmente sulla questione della ritenuta illegittimità costituzionale e comunitaria dell art. 1 comma 1 e 2 della legge 443/2001; degli art. 13 e 14 della legge 166/2002; dell art. 1 commi 1 e 2 del D.Leg. 190/2002, ossia dei referenti legislativi posti a base del provvedimento gravato. Si è costituita l Avvocatura dello Stato per le parti resistenti, CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell ambiente e della tutela del territorio, Ministero dell economia e delle finanze, nonché la L.T.F. s.a.s. 3. In prossimità dell udienza fissata per la discussione dell appello, la L.T.F. s.a.s. ha depositato documentazione da cui risulta l intesa raggiunta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la Regione Piemonte e gli enti locali, con cui è stato deciso di stralciare dalla legge obiettivo gli interventi del nuovo collegamento ferroviario Torino- Lione, sia per la tratta c.d. internazionale che va dal confine di Stato a Brufolo (di competenza della LTF sas) sia per il Nodo Urbano di Torino (gestita invece dalla RFI sas). L.T.F. ha chiesto, quindi, che l appello venga dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ovvero per cessazione della materia del contendere; in subordine che l appello venga dichiarato inammissibile ovvero respinto.

4 4. L appello può essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere. Dal contenuto dell atto di ricorso, emerge come le doglianze della parte ricorrente miravano soprattutto a sottoporre a scrutinio di costituzionalità la legge 443/2001, sulla scorta delle ritenuta incompatibilità con i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra gli enti, incidendo inoltre sul profilo della valorizzazione delle autonomie locali ed altri ancora. In via subordinata, sempre la stessa legge veniva tacciata di mancato rispetto delle direttive comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CEE, ed infine, in via derivata, veniva assunta la illegittimità del provvedimento gravato. L intero assetto argomentativo del ricorso viene quindi messo nel nulla dalla esibizione, da parte della L.T.F., della nota del Ministero delle infrastrutture dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio il personale ed i servizi generali del 12 luglio 2006, dalla quale si evince come il progetto per la realizzazione della linea ferroviaria Torino Lione sia stato stralciato dall ambito applicativo della legge 443/2001 e ricondotto nel meccanismo ordinario di intesa di cui all art. 81 del D.P.R. 616/1977, come modificato dal D.P.R. 383/1994. Tale documentazione ha quindi evidenziato come nel procedimento in esame sia venuta meno l applicazione della normativa primariamente contestata, riportando la vicenda nel tradizione ambito e quindi in una situazione di maggiore partecipazione delle autonomie locali. 5. Peraltro, il procedimento in questione appare ricollocato nella fase di autorizzazione delle opere, come si evince sia dalla espressa intitolazione dell atto, sia dal suo contenuto volitivo, sia anche dalla indicazione della

5 documentazione che le società procedenti dovranno produrre all ente autorizzante. Il che implica che anche le censure direttamente rivolte al provvedimento gravato non appaiono ulteriormente esaminabili, in quanto tale atto deve ritenersi implicitamente rimosso dal mondo giuridico. Nel complesso, la nota del Ministero delle infrastrutture dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio il personale ed i servizi generali del 12 luglio 2006, appare integralmente satisfattiva delle pretese della parte ricorrente, in modo che può ben dichiararsi la cessazione della materia del contendere. 6. Alla dichiarazione di improcedibilità dell appello non consegue l annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado. Ciò in quanto l art. 34 L. n. 1034/1971 riguarda solo i fatti estintivi ed impeditivi del giudizio di primo grado e non le vicende che si verificano (come è accaduto nella presente fattispecie) nel corso dell appello (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo n. 1757). Le spese del giudizio possono essere compensate ricorrendo giusti motivi. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando dichiara l appello improcedibile per cessazione della materia del contendere. Spese del giudizio compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall Autorità amministrativa.

6 Così deciso in Roma, il 4 maggio 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: Gaetano TROTTA Paolo BUONVINO Domenico CAFINI Aldo SCOLA Roberto GIOVAGNOLI Presidente Est. Presidente GAETANO TROTTA ROBERTO GIOVAGNOLI Segretario VITTORIO ZOFFOLI DEPOSITATA IN SEGRETERIA il...23/08/2007 (Art. 55, L.27/4/1982, n.186) Per il Direttore della Sezione (dott.ssa Maria Rita Oliva) GLAUCO SIMONINI CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) Addì...copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 Il Direttore della Segreteria