MANOVRA ESTIVA-BIS 2011

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MODIFICA PAGAMENTO TFS (BUONUSCITA) O DEL TFR (trattamento di fine rapporto) MANOVRA ESTIVA-BIS 2011 DECRETO-LEGGE 13/08/2011,N.138

IL DECRETO-LEGGE 13/08/2011,N.138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 188 del 13-8-2011 già in vigore dal 13/08/2011,a decorerre dal 13/08/2011 prevede una MODIFICA PAGAMENTO TFS (BUONUSCITA) O DEL TFR (trattamento di fine rapporto) Si riporta il relativo comma del D.L n.138/2011 : Art. 1 22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole "decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro." sono sostituite dalle seguenti: "decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.";

b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: "per raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione,". 23. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente al personale per il quale la decorrenza del trattamento pensionistico e' disciplinata in base al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011. Pertanto il citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140 viene riformulato nel modo seguente: Art. 3. Trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione 1. Il trattamento pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, e' corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla cessazione dal servizio. In ogni caso l'ente erogatore, entro la predetta data, provvede a corrispondere in via provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di quello previsto, fatte salve le disposizioni eventualmente piu' favorevoli.

2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. ; Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento per inabilita' derivante o meno da causa di servizio, nonche' per decesso del dipendente. ((Nei predetti casi l'amministrazione competente e' tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovra' corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi)). IN ALTRE PAROLE: Viene introdotto un periodo di "letargo" per il pagamento del TFS/TFR di o 24 o 6 mesi. Dopo tale "letargo" l'inpdap provvede al pagamento entro e non oltre TRE MESI SUCCESSIVI. Il pagamento avviene entro 105 giorni per cessazione dovuta a inabilità o decesso. SALVI I PENSIONANDI DAL 01/09/2011 E CHI MATURA IL DIRITTO A PENSIONE ENTRO IL 31/12/2011. PER TALI DIPENDENTI SI APPLICA LA NORMATIVA VIGENTE FINO AL 12/08/2011.

RIASSUMENDO: CALENDARIO PAGAMENTI PER CHI MATURA IL DIRITTO A PENSIONE DAL 01/01/2012 Il pagamento del TFS/TFR avviene: entro il 105 giorno dalla data di cessazione per decesso e inabilità non prima del 181 giorno e non oltre il 270 giorn o dalla risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età e limiti di servizio(40 anni); non prima del 721 giorno e non oltre il 810 giorn o dalla risoluzione del rapporto di lavoro in tutti gli altri casi di cessazione dal servizio (dimissioni, licenziamento ecc.).

CALENDARIO PAGAMENTI PER PENSIONANDI DAL 01/09/2011 OPPURE PER CHI MATURA IL DIRITTO A PENSIONE ENTRO 31/12/2011 entro il 105 giorno dalla data di cessazione per decesso e inabilità per limiti di età e limiti di servizio(40 anni); non prima del 181 giorno e non oltre il 270 giorn o dalla risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni, licenziamento ecc. Collegamenti ai documenti: (cliccare su http://per aprire il link) DECRETO-LEGGE 13/08/2011, n. 138 http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-08-13&task=dettaglio&numgu=188&redaz=011g0185&tmstp=131330859 a cura del Prof.Renzo Boninsegna scheda redatta il giorno alle ore domenica 14 agosto 2011 12.13.05