LA PREVIDENZA E L ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI



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LA PREVIDENZA E L ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

La presente edizione è stata chiusa in redazione il 5 aprile 2013 La proprietà intellettuale della presente Opera (cui sono allegati alcuni testi normativi) La previdenza e l Assistenza dei Dottori Commercialisti, tutti i diritti di utilizzazione, in esclusiva, in perpetuo e per tutto il mondo, anche mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale www.cnpadc.it e l eventuale ristampa in proprio, sono riservati alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (l Autore). I testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori, inesattezze, incompletezze e/o per il loro utilizzo parziale o scorretto; pertanto, l utente è tenuto a controllare l esattezza, la completezza e l aggiornamento del materiale utilizzato, sul sito web istituzionale della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti www.cnpadc.it. L Autore non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti causati da quanto sopra descritto.

In ogni libro che si rispetti, l autore fa precedere il testo da una dedica a qualcuno che significa molto per lui, o che molto lo ha aiutato nella sua realizzazione. Questo non è un libro convenzionale: è la testimonianza di un percorso, compiuto dall intera categoria, e non è stato scritto da una sola mano, ma da molte, molte, mani. La migliore dedica, quindi, viene dalla categoria e va, attraverso il suo strumento previdenziale, alla categoria stessa: per essersi fatta carico della responsabilità derivante dall autonomia riconosciutale circa 20 anni or sono, apportando per tempo le necessarie correzioni al sistema; per essersi dotata di una sostenibilità previdenziale il cui orizzonte temporale va ben al di là dei cinquant anni finora trascorsi dalla sua istituzione. E con la dedica, in occasione del 50 compleanno della Cassa dei Dottori Commercialisti, un augurio: quello di sapersi sempre rinnovare ed adeguare ai mutamenti economico-sociali che il futuro ci porterà. Renzo Guffanti

Indice CAPITOLO 1 - RAPPORTO ANAGRAFICO Pre-iscrizione... 1 Iscrizione... 3 Esonero... 4 Cancellazione... 5 Continuità dell esercizio professionale ai fini previdenziali... 6 Incompatibilità con l esercizio della professione... 7 NORMATIVA RAPPORTO ANAGRAFICO... 8 CAPITOLO 2 RAPPORTO CONTRIBUTIVO Contributo Soggettivo...19 Contributo Integrativo... 21 Contributo di Maternità... 22 Adempimenti contributivi... 23 Contribuzione dovuta dai pensionati... 25 Ruoli... 26 Restituzione dei contributi soggettivi... 28 Rimborso di somme non dovute... 30 Ripristino dei contributi... 31 Regolarizzazione Spontanea... 32 Sistema Sanzionatorio... 36 Riscatto del tirocinio, del corso legale di laurea e del servizio militare... 39 Ricongiunzione... 41

Prescrizione dei contributi... 43 Eventi calamitosi... 44 NORMATIVA RAPPORTO CONTRIBUTIVO... 45 CAPITOLO 3 PRESTAZIONI PENSIONISTICHE Pensione di vecchiaia...89 Pensione di vecchiaia anticipata... 91 Pensione unica contributiva... 93 Totalizzazione dei periodi assicurativi... 95 Supplemento di pensione... 98 Pensione di invalidità... 99 Pensione di inabilità... 101 Prestazioni ai superstiti... 103 Metodo di calcolo delle prestazioni pensionistiche... 107 Contributo di solidarietà... 110 Liquidazione dei trattamenti pensionistici... 111 Prescrizione dei trattamenti pensionistici... 113 NORMATIVA PRESTAZIONI PENSIONISTICHE... 114 CAPITOLO 4 PRESTAZIONI ASSISTENZIALI Tutela della maternità... 151 Interventi economici aventi particolare incidenza sul bilancio familiare... 155 Assegni di partecipazione a spese funerarie... 157 Borse di studio... 158 Assegni di concorso nelle spese di ospitalità in case di riposo per anziani, cronici o lungodegenti... 160 Assegni a favore di genitori di figli portatori di handicap e portatori di handicap orfani di associati... 161

Contributo per spese per assistenza infermieristica domiciliare... 163 Premi per benemerenze particolari... 164 Tutela sanitaria... 165 NORMATIVA PRESTAZIONI ASSISTENZIALI... 166 CAPITOLO 5 RICORSI AMMINISTRATIVI Ricorsi... 189 NORMATIVA RICORSI AMMINISTRATIVI... 190 CAPITOLO 6 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Procedimenti amministrativi... 193 NORMATIVA PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI... 196 COMUNICARE CON LA CASSA www.cnpadc.it... 201 Contatti... 202

PRE-ISCRIZIONE 1. RAPPORTO ANAGRAFICO 1 CAPITOLO 1 - Rapporto anagrafico Pre-iscrizione La pre-iscrizione è l istituto riservato ai tirocinanti che consente di ottenere una copertura previdenziale pari al periodo del tirocinio (cui aggiungere, facoltativamente, un periodo massimo di ulteriori 3 anni) laddove venga presentata domanda di iscrizione alla Cassa entro 2 anni dal termine della pre-iscrizione stessa. I tirocinanti, inclusi coloro che percepiscono una borsa di studio, possono accedere alla pre-iscrizione facendo apposita domanda alla Cassa. La domanda di pre-iscrizione deve essere presentata perentoriamente prima dell iscrizione all Albo ed entro 5 anni dalla data di iscrizione al Registro dei praticanti. Nel modulo di domanda ciascun tirocinante deve specificare l anno di decorrenza della pre-iscrizione, che può avere inizio dal 1 gennaio dell anno d iscrizione al Registro dei praticanti oppure dal 1 gennaio di uno degli anni successivi. Sono esclusi dalla pre-iscrizione i tirocinanti iscritti o che siano stati iscritti ad altro Ente di previdenza obbligatoria, per lo stesso periodo e per la medesima attività. Cessazione della pre-iscrizione La cessazione della pre-iscrizione avviene a seguito di: a. iscrizione ordinaria alla Cassa; b. richiesta di cancellazione da parte del tirocinante; c. raggiungimento del periodo massimo degli ulteriori 3 anni successivi a quelli del tirocinio. Decorrenza Relativamente alle tipologie sopra indicate, la cessazione della pre-iscrizione decorre: dal 31 dicembre dell anno precedente quello di iscrizione ordinaria alla Cassa (tipologia a); dal 31 dicembre dell anno di presentazione della domanda di cancellazione (tipologia b); dal 31 dicembre dell anno in cui è stato raggiunto il periodo massimo di pre-iscrizione (tipologia c). 1

1. RAPPORTO ANAGRAFICO PRE-ISCRIZIONE Restituzione dei contributi versati a titolo di pre-iscrizione La restituzione può essere richiesta dal tirocinante contestualmente o successivamente alla cancellazione ovvero laddove non venga presentata domanda d iscrizione ordinaria alla Cassa entro 2 anni dal termine della pre-iscrizione. Sono restituiti tutti i contributi versati durante il periodo di pre-iscrizione, maggiorati degli interessi. Contribuzione dovuta dai pre-iscritti La pre-iscrizione comporta il versamento di un contributo fisso annuale da scegliere, di anno in anno, tra i 3 seguenti importi: Anni Contributo fisso annuale 2013 566,00 1.132,00 2.263,00 2012 549,00 1.098,00 2.195,00 2011 538,00 1.075,00 2.150,00 2010 533,00 1.065,00 2.131,00 2009 522,00 1.043,00 2.087,00 Tab. n. 1: fasce contributive pre-iscritti In caso di retrodatazione della pre-iscrizione, al contributo annuale si aggiunge un importo di Euro 30,00 per ciascuna annualità precedente l anno di presentazione della domanda. Termini di versamento Il 30 giugno di ogni anno scade il termine di versamento del contributo annuale, da corrispondere nella misura scelta da ciascun tirocinante. Coloro che entro la data di scadenza del versamento non avessero ricevuto la comunicazione dell avvenuta pre-iscrizione dovranno effettuare il pagamento entro il termine indicato nella comunicazione di avvenuta pre-iscrizione. Ogni versamento effettuato oltre il termine sarà soggetto al pagamento di una sanzione fissa pari a Euro 30,00. Dall anno 2013 per i pre-iscritti alla Cassa è disponibile una specifica sezione all interno dei Servizi online del sito www.cnpadc.it, nell area riservata ai Dottori Commercialisti, per usufruire di diversi strumenti che consentiranno, tra l altro, di visualizzare il proprio estratto conto, generare il MAV per il pagamento dei contributi, variare i propri dati anagrafici e ottenere la certificazione dei versamenti. Riferimenti Normativi: Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale Art. 20-bis La pre-iscrizione per i tirocinanti (vedi pag. 12) 2

ISCRIZIONE 1. RAPPORTO ANAGRAFICO Iscrizione L iscrizione alla Cassa è obbligatoria qualora sussistano entrambi i seguenti requisiti: a. iscrizione all Albo, sezione A, con abilitazione alla professione di Dottore Commercialista; b. apertura della partita IVA con codice attività di Dottore Commercialista 692011 (ex 7412A) o equiparabili e/o partecipazione in associazione professionale all interno della quale l interessato svolga l attività di Dottore Commercialista. L iscrizione alla Cassa avviene mediante presentazione della domanda di iscrizione da inviare entro sei mesi dalla maturazione di entrambi i requisiti richiesti. Oltre tale termine le domande saranno considerate tardive e l iscrizione soggetta al versamento di una sanzione. L iscrizione decorre dal 1 gennaio dell anno in cui coesistono i requisiti richiesti. Il Dottore Commercialista iscritto a più Albi professionali deve optare, entro sei mesi dalla maturazione di entrambi i requisiti di cui ai sopra indicati punti a) e b), per l iscrizione ad una delle Casse professionali di riferimento. I Dottori Commercialisti che iniziano l attività professionale e si iscrivono alla Cassa per la prima volta prima di aver compiuto 35 anni di età, godono di un regime contributivo agevolato rispetto agli iscritti ordinari, per i primi tre anni d iscrizione quando siano corrispondenti ai primi tre anni di esercizio (vedi capitolo Rapporto Contributivo par. Contributo soggettivo e par. Contributo integrativo). I Dottori Commercialisti che si iscrivono nuovamente alla Cassa dopo essersi cancellati e che hanno richiesto la restituzione dei contributi possono chiedere di versare tutta la contribuzione di cui avevano già ottenuto la restituzione (vedi capitolo Rapporto Contributivo par. Ripristino dei contributi). Riferimenti Normativi: Legge 29 gennaio 1986, n. 21 - Art. 22 Iscrizione alla Cassa (vedi pag. 8) - Art. 32 Iscritti in più Albi professionali (vedi pag. 8) Statuto Titolo II: Iscrizione e associazione alla Cassa - Art. 5 Iscrizione e associazione (vedi pag. 9) Statuto Titolo II: Iscrizione e associazione alla Cassa - Art. 6 Cessazione dell iscrizione e reiscrizione (vedi pag. 10) 3

1. RAPPORTO ANAGRAFICO ESONERO Esonero I Dottori Commercialisti in possesso dei requisiti di iscrizione, ma: a. iscritti ad un altra forma di previdenza obbligatoria per lo svolgimento di un attività diversa da quella di Dottore Commercialista, oppure b. beneficiari di un trattamento pensionistico diretto derivante dall iscrizione ad un altra forma di previdenza obbligatoria, possono avvalersi della facoltà di non iscriversi alla Cassa. Il Dottore Commercialista che sceglie di non iscriversi alla Cassa, deve presentare domanda di esonero, comunicare annualmente il reddito netto professionale e il volume di affari IVA prodotto e versare la contribuzione integrativa. L esonero dall iscrizione alla Cassa potrebbe far sorgere gli obblighi nei confronti della Gestione Separata Inps. Dal momento in cui cessa il titolo per l esonero (es: cessazione rapporto di lavoro dipendente) il Dottore Commercialista ha sei mesi per effettuare l iscrizione ordinaria alla Cassa, pena l applicazione delle relative sanzioni. Il Dottore Commercialista che, pur in possesso di un titolo di esonero sceglie di iscriversi alla Cassa, è tenuto a presentare domanda di iscrizione. In questo caso l iscrizione decorre dal 1 gennaio dell anno di presentazione della domanda fatto salvo diversa richiesta dell interessato finalizzata alla retrodatazione della decorrenza nei limiti prescrizionali vigenti, con l obbligo di versamento di tutta la contribuzione. Riferimenti Normativi: Legge 29 gennaio 1986, n. 21 - Art. 22 Iscrizione alla Cassa (vedi pag. 8) - Art. 32 Iscritti in più Albi professionali (vedi pag. 8) Statuto Titolo II: Iscrizione e associazione alla Cassa - Art. 5 Iscrizione e associazione (vedi pag. 9) Statuto Titolo II: Iscrizione e associazione alla Cassa - Art. 6 Cessazione dell iscrizione e reiscrizione (vedi pag. 10) 4

CANCELLAZIONE 1. RAPPORTO ANAGRAFICO Cancellazione I Dottori Commercialisti, per la definizione della posizione assicurativa, devono inviare la richiesta di cancellazione dalla Cassa qualora venga meno uno dei requisiti previsti per l iscrizione; coloro che sono iscritti anche ad un altra forma di previdenza obbligatoria per lo svolgimento di un attività diversa da quella di Dottore Commercialista o beneficiari di un trattamento pensionistico diretto derivante dall iscrizione ad un altra forma di previdenza obbligatoria, possono decidere se rimanere iscritti oppure cancellarsi. In quest ultimo caso la prosecuzione dell attività professionale potrebbe far sorgere l obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps. La cancellazione dalla Cassa, quindi, può essere richiesta a seguito di: a. chiusura della partita iva individuale; b. recesso da studio associato in assenza di partita iva individuale; c. cancellazione dall Albo professionale e/o trasferimento nell Elenco Speciale non Esercenti; d. iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria o titolarità di pensione da parte di altri Enti; e. iscrizione ad altra Cassa professionale di previdenza. Decorrenza La cancellazione dalla Cassa decorre: dal 31 dicembre dell anno in cui è cessata l attività professionale per le tipologie a), b), c); dal 31 dicembre dell anno di presentazione della domanda per la tipologia d); dal 31 dicembre dell anno di iscrizione ad altra Cassa professionale per la tipologia e). Effetti In virtù dell avvenuta cancellazione, è facoltà richiedere la restituzione dei contributi soggettivi versati qualora ne ricorrano le condizioni (vedi capitolo Rapporto Contributivo par. Restituzione dei contributi soggettivi e capitolo Prestazioni pensionistiche par. Pensione unica contributiva). Riferimenti Normativi: Statuto Titolo II: Iscrizione e associazione alla Cassa - Art. 6 Cessazione dell iscrizione e reiscrizione (vedi pag. 10) 5

1. RAPPORTO ANAGRAFICO CONTINUITÀ DELL ESERCIZIO PROFESSIONALE AI FINI PREVIDENZIALI Continuità dell esercizio professionale ai fini previdenziali Nel regime vigente dal 2007, la continuità dell esercizio professionale ai fini previdenziali è riconosciuta per ogni anno in presenza di un volume di affari IVA almeno pari a quello di riferimento del contributo minimo integrativo relativo allo stesso anno. Tale volume di affari IVA ai soli fini di verifica della continuità dell esercizio professionale si intende in ogni caso sussistere in presenza di avvenuto versamento della contribuzione minima integrativa dovuta nell anno. Riferimenti Normativi: Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale Art. 6 Continuità dell esercizio professionale ai fini previdenziali (vedi pag. 10) 6

INCOMPATIBILITÀ CON L ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 1. RAPPORTO ANAGRAFICO Incompatibilità con l esercizio della professione La Cassa effettua la verifica di condizioni di incompatibilità con l esercizio della professione di Dottore Commercialista, con il coinvolgimento ove necessario dell Ordine professionale. Tale analisi può concludersi con: 1. esclusione, alla data dell accertamento, della presenza di condizioni di incompatibilità; 2. presenza di condizioni di incompatibilità per un periodo superiore all anno. La verifica viene avviata dalla Cassa d ufficio prima dell attribuzione di prestazioni previdenziali e assistenziali o su richiesta dell iscritto. Fino alla conclusione del procedimento la Cassa non procede all erogazione dei trattamenti previdenziali/assistenziali. Effetti Le cariche incompatibili con l esercizio della professione sono individuate dalla legge, dalle circolari interpretative e dalle note informative emanate nel tempo dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Gli anni dichiarati incompatibili non sono utili ai fini previdenziali e assistenziali. I contributi versati (fatto salvo il contributo integrativo calcolato sul volume di affari IVA) verranno rimborsati su richiesta, in quanto non più dovuti alla Cassa. Riferimenti Normativi: Legge 29 gennaio 1986, n. 21 Art. 22, comma 3, Iscrizione alla Cassa (vedi pag. 8) Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale Art. 7 Incompatibilità con l esercizio della professione (vedi pag. 12) Deliberazione n. 56/12 del 16/05/2012 (vedi pag. 14) D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 Art. 4 Incompatibilità (vedi pag. 18) 7

1. RAPPORTO ANAGRAFICO NORMATIVA NORMATIVA RAPPORTO ANAGRAFICO Legge 29 gennaio 1986, n. 21 Art. 22 - Iscrizione alla Cassa 1. Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i Dottori Commercialisti iscritti all Albo professionale che esercitano la libera professione con carattere di continuità. L iscrizione è facoltativa per i Dottori Commercialisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all Albo professionale. L iscrizione alla Cassa si intende compiuta a tutti gli effetti, contributivi e previdenziali, con decorrenza dal 1 gennaio dell anno in cui avviene. 2. Coloro che sono tenuti all iscrizione alla Cassa devono presentare domanda alla Cassa stessa entro sei mesi dalla data di inizio dell esercizio della professione. In caso di omessa domanda, l iscrizione avviene d ufficio, con comunicazione all interessato, e l iscritto è tenuto a versare, oltre ai contributi dovuti, rivalutati in base alle tabelle di cui al comma 2 dell articolo 15, una penalità pari al quarto dell importo non rivalutato dei contributi dovuti per l intero periodo di ritardo. 3. L accertamento della sussistenza del requisito dell esercizio della professione avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati ed è effettuato dalla Cassa periodicamente e comunque prima dell erogazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali. 4. Non comportano la perdita dell anzianità di iscrizione i periodi di inattività professionale, purché sia mantenuta l iscrizione all albo, dovuti a: a. inabilità, debitamente provata, per malattia o altre cause; b. permanenza all estero per motivi di studio; c. esercizio delle funzioni di ministro, di membro del Parlamento, nazionale ed europeo, di consigliere regionale, di presidente della giunta provinciale o di sindaco di comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti. 5. Durante i periodi di inattività professionale di cui al comma precedente sono comunque dovuti dagli iscritti i contributi previsti dagli articoli 10 e 11. Essi possono supplire alle deficienze di reddito professionale rispetto a quello massimo conseguito nel quinquennio anteriore al periodo di inattività, rivalutato a norma dell articolo 15, versando volontariamente il contributo di cui all articolo 10, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all articolo 11, rapportato a un volume di affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Ai fini del calcolo della pensione, il reddito professionale annuo sarà assunto nella misura presa a base per la contribuzione. 6. Agli effetti del presente articolo, l iscrizione nell elenco speciale, prevista dall ultimo comma dell articolo 11 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, equivale all iscrizione nell Albo professionale. Legge 29 gennaio 1986, n. 21 Art. 32 - Iscritti in più Albi professionali 1. L iscritto alla Cassa, iscritto o che si iscriva anche in Albi relativi ad altre professioni, deve optare per una delle Casse di previdenza delle professioni nel cui Albo è iscritto entro sei mesi dall entrata in vigore della presente legge o dalla nuova iscrizione. 2. Sono salvi i diritti acquisiti da coloro che all entrata in vigore della legge hanno già maturato il diritto a pensione nei confronti della Cassa. 8

NORMATIVA 1. RAPPORTO ANAGRAFICO 3. La mancata opzione di cui al comma 1 comporta la cancellazione d ufficio dalla Cassa di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti e la restituzione dei contributi a norma del comma 1 dell articolo 21. 4. Il reddito professionale denunciato ai fini dell IRPEF si considera comunque interamente conseguito nell ambito della professione nella cui Cassa il dottore commercialista permane iscritto. 5. In deroga alle norme di qualsiasi Cassa di previdenza relativa a libere professioni, ogni contribuzione soggettiva ed oggettiva è dovuta esclusivamente alla Cassa per cui il professionista ha optato e nella misura stabilita dalle norme relative alla Cassa stessa. STATUTO Titolo II: Iscrizione e associazione alla Cassa Art. 5 Iscrizione e associazione 5.1. Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa, e quindi associati, in virtù delle disposizioni vigenti, i Dottori Commercialisti iscritti agli Albi professionali che esercitano la libera professione con carattere di continuità, anche se in pensione. 5.2. L accertamento della sussistenza del requisito dell esercizio della professione è effettuato sulla base dei criteri stabiliti dalla Assemblea dei delegati. 5.3. Coloro che sono tenuti all iscrizione alla Cassa devono presentare domanda alla Cassa stessa entro sei mesi dalla data di inizio della professione. In caso di omessa domanda, l iscrizione, esaminati i presupposti della sua obbligarietà, avviene d ufficio con comunicazione all interessato il quale è obbligato a versare i contributi dovuti debitamente rivalutati e le penali secondo le vigenti disposizioni. 5.4. L iscrizione alla Cassa si intende compiuta a tutti gli effetti, contributivi e previdenziali, con decorrenza dal primo gennaio dell anno in cui avviene. 5.5. La qualità di iscritto comporta l associazione alla Cassa con la facoltà di esercitare le prerogative di cui al successivo articolo 7. 5.6. Il domicilio legale di ogni iscritto, per quanto concerne i rapporti con la Cassa, è quello risultante dalla comunicazione dell Ordine di appartenenza ovvero quello reso noto dall iscritto con apposita comunicazione. 5.7. Possono avvalersi della facoltà di non iscriversi alla Cassa i Dottori Commercialisti iscritti agli Albi ed esercenti la professione che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente all iscrizione all Albo professionale. A tal fine, gli interessati devono comunicare e documentare alla Cassa, nel termine previsto per l iscrizione, le condizioni che li esonerano da tale obbligo. 5.8. Il rapporto fra periodi di inattività professionale e anzianità di iscrizione è regolato dalla normativa già vigente al momento della trasformazione della Cassa e da eventuali successive modifiche. 9

1. RAPPORTO ANAGRAFICO NORMATIVA STATUTO Titolo II: Iscrizione e associazione alla Cassa Art. 6 Cessazione dell iscrizione e reiscrizione 6.1. L iscrizione alla Cassa cessa, con conseguente cessazione del rapporto associativo: a. per cancellazione dall Albo professionale o per effettiva cessazione dell attività professionale comprovata anche dalla contestuale disattivazione della correlata posizione fiscale; b. per l opzione, in relazione all esercizio di un ulteriore professione, a favore di altro Ente gestore di previdenza obbligatoria per liberi Professionisti; c. per cancellazione d ufficio, qualora l Associato non eserciti l opzione a favore di essa entro sei mesi dalla nuova iscrizione secondo le norme di cui all articolo 32 della L. 29 gennaio 1986, n. 21; d. per decesso dell Associato; e. su richiesta dell Associato ai sensi del comma 7 del precedente articolo 5. 6.2. In caso di ricostituzione dei presupposti, si procede a nuova iscrizione. Ove il professionista reiscritto abbia ottenuto in precedenza la restituzione dei contributi, questi ha facoltà di ripristinare il periodo pregresso di anzianità, secondo le norme del Regolamento. Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale Art. 6 - Continuità dell esercizio professionale ai fini previdenziali 1. Ai fini previdenziali di cui al comma 1 dell art. 22 della L. 21/86, per continuità dell esercizio professionale, relativamente al periodo 1987 2006, si intende il raggiungimento di uno dei seguenti limiti delle medie quinquennali di reddito o di volume di affari: Quinquenni Reddito netto professionale Volume affari Iva 1987-1991 6.197,48 9.269,22 1992-1996 6.197,48 9.269,22 1997-2001 6.519,75 9.779,62 2002-2006 6.702,30 10.053,45 La Cassa non riconosce, per la determinazione della anzianità assicurativo-contributiva, le corrispondenti singole annualità in cui i redditi e i volumi di affari IVA dichiarati siano inferiori ai limiti sopra indicati. 2. I limiti di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano nel primo triennio di esercizio professionale ed all ultimo biennio precedente il pensionamento. 3. Per i quinquenni di cui al comma 1, il termine per l accertamento della sussistenza dell esercizio professionale è fissato in cinque anni e decorre dal 01/01/2007 o, se successivo, dal momento in cui l associato abbia inviato alla Cassa tutte le comunicazioni obbligatorie dei redditi professionali netti e dei volumi di affari IVA dichiarati nel periodo oggetto di accertamento. 10

NORMATIVA 1. RAPPORTO ANAGRAFICO 4. I limiti di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano: con riferimento alle annualità interessate da eventi che abbiano dato luogo alla erogazione di prestazioni previdenziali di inabilità ed invalidità e, con riferimento a quest ultima, anche alle annualità durante le quali la prestazione stessa sia erogata; con riferimento alle annualità interessate da eventi che abbiano dato luogo a prestazioni assistenziali per stato di bisogno; con riferimento alle annualità interessate da eventi di maternità o comunque significativamente interessate da decorso di gravidanza; con riferimento alle annualità interessate da prolungata e documentata inabilità per malattia o altre cause che impediscano l esercizio della professione; con riferimento alle annualità ed ai soggetti interessati da eventi eccezionali calamitosi così come individuati dalle disposizioni speciali in materia; con riferimento alle annualità durante le quali l iscritto permanga all estero per motivi di studio, producendo idonea documentazione; con riferimento alle annualità durante le quali l iscritto eserciti le funzioni di membro del Parlamento, nazionale ed europeo, di ministro, di vice ministro, di sottosegretario, di consigliere regionale, di assessore regionale, di presidente della giunta provinciale, di assessore provinciale, di sindaco o assessore di comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nonché le ulteriori funzioni previste dall art. 2, lett. r) del D.I. 25 maggio 2001, attuativo dell art. 86, comma 2 del D.Lgs. 267/2000. Durante i periodi di inattività professionale di cui sopra sono comunque dovuti dagli iscritti i contributi previsti dagli articoli 1 e 2 del presente Regolamento, fatto salvo quanto disposto dal D.I. 25 maggio 2001 sopra indicato. Essi possono supplire alle deficienze di reddito professionale netto rispetto a quello massimo conseguito nel quinquennio anteriore al periodo di inattività, rivalutato a norma dell art. 15 della L. 21/86, versando volontariamente il contributo soggettivo di cui all art. 1 del presente Regolamento rapportato al reddito stesso, nonché il contributo integrativo di cui all art. 2 del presente Regolamento rapportato ad un volume di affari IVA pari a 15 volte il contributo soggettivo complessivamente versato. 5. Il Consiglio di Amministrazione, in riferimento al periodo di cui al comma 1 del presente articolo, valuta ai fini del riconoscimento della anzianità assicurativa e contributiva casi per i quali, pur in carenza dei requisiti di cui allo stesso comma 1, sia diversamente e adeguatamente documentato l esercizio della professione di Dottore Commercialista. A tal fine gli interessati, ove non superino i valori minimi reddituali e di volumi di affari come fissati al comma 1, possono produrre al Consiglio di Amministrazione documentazione avente ad oggetto eventuali fatti e situazioni particolari, di carattere contingente, le cui conseguenze abbiano inciso e/o incidano sullo svolgimento dell attività professionale, tali da aver comportato una discontinuità dei redditi e dei volumi di affari IVA conseguiti e dichiarati. 6. Per i periodi successivi al quinquennio 2002-2006, la verifica della continuità dell esercizio professionale ai fini previdenziali di cui al comma 1 dell art. 22 della L. 21/86, non viene effettuata con riferimento a periodi di rilevazione quinquennale, bensì annuale. La continuità è riconosciuta - per ogni anno - in presenza di un volume di affari Iva almeno pari a quello di riferimento del contributo minimo integrativo relativo allo stesso anno 3. Tale volume di affari Iva - ai soli fini di cui al presente comma - si intende in ogni caso sussistere in presenza di avvenuto versamento della contribuzione minima integrativa dovuta nell anno. 3 Volume di affari Iva corrispondente al contributo minimo: 2007: 33.300 2008: 16.950 2009: 17.400 11

1. RAPPORTO ANAGRAFICO NORMATIVA 7. L ordinaria attività di verifica ed accertamento delle inadempienze contributive, nei termini previsti dalla relativa disciplina, esplica i suoi effetti anche ai fini dell accertamento del requisito della continuità dell esercizio professionale di cui al comma 6 del presente articolo. 8. A decorrere dal 1/1/2007, per i primi tre anni di iscrizione alla Cassa, la continuità dell esercizio professionale viene comunque riconosciuta. 9. Le annualità non riconosciute per carenza del requisito dell esercizio professionale, ai sensi del presente articolo, sono annullate con diritto alla restituzione della sola contribuzione soggettiva versata, maggiorata degli interessi al tasso legale pro tempore vigente, calcolati a decorrere dal primo gennaio dell anno successivo al relativo versamento. La contribuzione soggettiva versata per le annualità successive al 31 dicembre 2003 non riconosciute per carenza del requisito dell esercizio professionale non concorre alla formazione del montante contributivo di cui all art. 10 del presente Regolamento, ancorché non richiesta a rimborso dall iscritto. Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale Art. 7 Incompatibilità con l esercizio della professione 1. Ai fini previdenziali ed assistenziali, non si considerano utili alla maturazione dell anzianità di iscrizione i periodi continuativi o cumuli di periodi frazionati superiori all anno o multipli di esso, durante i quali l attività professionale sia stata concretamente svolta in una delle condizioni di incompatibilità, previste dall art. 3 del D.P.R. 1067/1953 e successive integrazioni o modificazioni. 12 Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale Art. 20-bis - La pre-iscrizione per i tirocinanti 1. I soggetti che dal 1/1/2004 svolgano o abbiano svolto il periodo di tirocinio professionale di cui all art. 1, comma 1, L. 17/2/1992, n. 206 di modifica dell art. 2 del D.P.R. 1067/1953 nonché in base alle successive integrazioni e modificazioni, possono presentare alla Cassa apposita domanda di pre-iscrizione entro il termine massimo di 5 anni decorrente dalla data di iscrizione al Registro dei praticanti. 2. Possono ottenere la pre-iscrizione alla Cassa tutti coloro che non siano iscritti per la stessa attività ad altro Ente di previdenza obbligatoria, anche se per il periodo di tirocinio percepiscono una borsa di studio. 3. La pre-iscrizione può decorrere, a scelta dell interessato: a) dal 1 gennaio dell anno di inizio del tirocinio; b) dal 1 gennaio di uno degli anni di tirocinio successivi al primo. 4. La pre-iscrizione cessa su richiesta dell interessato con effetto: dal 31 dicembre dell anno della richiesta stessa; dal 31 dicembre dell anno precedente la decorrenza dell iscrizione ordinaria alla Cassa; comunque dal termine del triennio utile ai fini dell iscrizione all Albo professionale, successivo alla conclusione del periodo di tirocinio. 5. La pre-iscrizione comporta il versamento obbligatorio di una contribuzione fissa annualmente dovuta scelta dal praticante, anno per anno, pari alternativamente a: 500,00; 1.000,00; 2.000,00.