Deliberazione n. 122/2009/PAR Repubblica italiana Corte dei Conti La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai Signori: dott. Mario Scano dott. Nicola Leone dott.ssa Maria Paola Marcia dott.ssa Valeria Mistretta dott.ssa Lucia d Ambrosio dott.ssa Valeria Motzo Presidente consigliere relatore consigliere I referendario I referendario I referendario si è riunita in camera di consiglio il giorno 25 novembre 2009, visto il testo unico delle leggi sull ordinamento della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni; vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3, che approva lo Statuto Speciale della Regione autonoma della Sardegna; visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, con il quale, in attuazione dello Statuto è stata istituita la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione autonoma della Sardegna e ne sono state disciplinate le funzioni; visto il decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74, modificativo del predetto decreto;
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, articolo 7, comma 8; vista la richiesta di parere ai sensi dell art. 7, comma 8, della l. 5 giugno 2003, n. 131, del Sindaco del Comune di Castiadas, e pervenuto alla Sezione per il tramite del Consiglio delle autonomie locali (prot. N. 346 del 29 settembre 2009; assunto al prot. della Sezione al n. 624/PRES/09 del 30 settembre 2009); vista la nota n. 4728918 del 22 ottobre 2009 con cui il Presidente della Sezione ha assegnato al consigliere Nicola Leone l istruttoria del richiesto parere; vista la nota prot. n. 5047313 del 17 novembre 2009, con cui il Consigliere istruttore ha chiesto il deferimento della questione alla Sezione; vista l ordinanza n. 37/2009 del 23 novembre 2009 con la quale il Presidente della Sezione del controllo ha convocato la Sezione in camera di consiglio il giorno 25 novembre 2009 alle ore 10,00 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: esame della proposta di parere richiesto del Sindaco del Comune di Castiadas (CA), pervenuta ut supra; * * * * * 1. Il quesito. Il Sindaco del Comune di Castiadas chiede, avvalendosi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che la Sezione esprima il proprio parere in relazione al problema appresso esposto testualmente. 2
L Ente, considerato che, sussiste incertezza sull applicabilità dell art 7 comma 11 D. Lgs. 285/02 nei parcheggi istituiti nelle zone a mare distanti diversi Km dalle case sparse e dalle borgate costituenti gli unici aggregati urbani presenti nel territorio di Castiadas; chiede, ai sensi dell art. 7 Legge 5 giugno 2003, n. 131, il parere in merito alla possibilità di prevedere con delibera della Giunta Municipale, l esonero totale, per i soli cittadini residenti anagraficamente nel Comune, dal pagamento delle tariffe applicate per i servizi di parcheggio da istituire nelle zone in prossimità del litorale marittimo e distanti dagli agglomerati urbani (borgate) costituenti i centri abitati di Castiadas. 2. Questioni di ammissibilità e ricevibilità. La Sezione premette che la richiesta di parere è formulata ai sensi dell articolo 7, comma 8 della L. 5 giugno 2003, n. 131, Disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La richiesta di parere è pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali. La richiesta è, pertanto, ammissibile sotto il profilo della legittimazione soggettiva. Si deve ora verificare l ammissibilità dello stesso quesito. La legge 131/2003, art. 7, comma 8, prevede che la Corte dei conti possa essere chiamata a rendere pareri alle regioni ed agli enti locali in materia di contabilità pubblica. La richiesta di parere mira a conoscere se le è possibile un trattamento differenziato dei cittadini del Comune, rispetto ad altri soggetti, nel 3
pagamento del corrispettivo per l uso di postazioni di parcheggio di autoveicoli, in località lontane dal centro abitato. La questione potrebbe apparire lontana dalla contabilità pubblica, ma, al contrario essa incide direttamente sulle entrate del Comune. Entrate, peraltro, finalizzate all installazione, costruzione e gestione di parcheggi al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana [art.7, co. 7 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - codice della strada]. Per cui si può tranquillamente affermare che si versa in materia di contabilità pubblica e, quindi, il quesito è ammissibile anche sotto il profilo oggettivo. 3. Il merito Il codice della strada (cds), nella versione del 1992, prevede (art. 7, comma 1) che nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le aree urbane. Si è già riferita sopra la norma sulla destinazione delle entrate così realizzate. Il comma 8 dell articolo 7 poi sancisce l obbligo per i comuni che dispongano una zona per il parcheggio a pagamento che su parte della 4
stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, venga riservata una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 116/2007: Comune di Quartu Sant Elena c. XY) ha stabilito che correttamente il giudice di merito ha disapplicato le delibere della Giunta comunale e del Sindaco istitutive dei parcheggi a pagamento perché esse con prevedevano la istituzione di parcheggi liberi né davano atto della preesistenza di tali parcheggi Il Giudice di pace ha osservato anche che solo l ord. n. 110 del 6 giugno 1994 aveva previsto l istituzione di un parcheggio libero, ma questo era situato in zona lontanissima dall area riguardante le contestate violazioni. A mente dell art. 7, co. 11 del cds in alcune zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso. Nel caso proposto all attenzione della Sezione, l articolo 7, comma 11, indicato dall Amministrazione non soccorre. Occorre esaminare, invece, l art. 6 che regola la circolazione fuori dei centri abitati e, in particolare, il comma 4, lettera d), il quale dispone che l ente proprietario della strada può vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli. 5
Non è, peraltro, escluso che la sosta in tali casi, per diverse ragioni, di ordine del traffico, ordine pubblico, tutela ambientale e altre ancora, possa essere consentita su aree appositamente dedicate, con o senza la previsione del pagamento di somme. Così delineato il quadro normativo, si può affermare: che se vengono istituite aree di sosta per i veicoli, a pagamento o con sistemi di controllo della durata della sosta, devono essere istituite aree, di pari ampiezza e possibilmente nelle stesse aree o, comunque, nelle immediate vicinanze, senza custodia o senza dispositivi di controllo della durata della sosta; che possono essere riservate aree di sosta ai cittadini di determinate zone (che devono essere individuate con provvedimento della Giunta) e che non devono essere, necessariamente, gratuite, ben potendo essere anche a pagamento; tali aree sono quelle indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Ne consegue che non possono, fuori del centro abitato, essere riservate zone di sosta a favore dei cittadini, cui sarebbe riservato un trattamento differenziato rispetto a tutti gli altri utenti. Un tale comportamento costituirebbe violazione del fondamentale principio di uguaglianza dei cittadini e della loro libertà di movimento. Tanto discende dall esame della normativa che consente il trattamento differenziato (e, come si è notato, non necessariamente a titolo gratuito) in alcune zone delle città caratterizzate da particolari condizioni di traffico. 6
Le zone individuate per la sosta fuori del centro abitato potranno essere o no a pagamento. Le somme eventualmente ricavate dalla sosta dei veicoli dovranno essere destinate in conformità dal disposto dell art. 7, comma 7 cds, già richiamato sopra al n. 2. * * * * * Tutto ciò premesso, la Sezione, udito il relatore, consigliere Nicola Leone; ai sensi e per gli effetti di cui al disposto dell articolo 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, DELIBERA il parere, richiesto dal Sindaco del Comune di Castiadas, in conformità alle considerazioni esposte. La Sezione dispone che il presente atto, a cura della Segreteria, sia inviato al Presidente del Consiglio comunale di Castiadas, al Sindaco e al Segretario del comune, nonché al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali. Così deliberato in Cagliari nella camera di consiglio del 25 novembre 2009. Il Magistrato relatore Nicola Leone Il Presidente Mario Scano Depositata in Segreteria il giorno 27 novembre 2009 Il Dirigente Giuseppe Mullano 7