Assicurazione malattia. 1. Riduzione di premio (sussidio) nell assicurazione sociale malattie. 1.1. Diritto alla riduzione di premio



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Assicurazione malattia 1. Riduzione di premio (sussidio) nell assicurazione sociale malattie 1.1. Diritto alla riduzione di premio Il diritto alla riduzione di premio nell assicurazione malattia per l anno 2011 è dato agli assicurati che soggiacciono all obbligatorietà assicurativa (vedi punto 2.) e che rientrano nelle seguenti categorie: Persone sole il cui reddito determinante non supera fr. 22'000.-; Persone sole dalla cui tassazione fiscale applicabile risulta un reddito imponibile nullo oppure un totale dei redditi registrato nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000 a carico di terze persone, il cui reddito determinante non supera fr. 55'000.- (reddito di riferimento); Famiglie il cui reddito determinante non supera fr. 34'000.-; Figli minorenni di famiglie il cui reddito determinante è compreso tra fr. 34'001.- e fr. 65'000.-. Il diritto alla riduzione di premio decade nei casi seguenti: a) se l importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr. 600 000.-, o se l importo di sostanza imponibile supera fr. 400 000.-; b) persone sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 60 000.-; c) persone sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80 000.-; d) famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr. 90 000.-. Per i primi tre figli è data un aggiunta di fr. 10 000.- cadauno; per i successivi di fr. 5 000.- cadauno. I beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI non fanno parte delle categorie indicate. Per gli stessi il Cantone provvede infatti direttamente al pagamento del premio dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie al loro assicuratore. 1.2. Definizione di persona sola, famiglia, figlio a) Persona sola Sono considerati persona sola: il celibe, la nubile, il vedovo, la vedova, il divorziato, la divorziata, il separato, la separata, a partire dal 1 gennaio dell anno in cui compiono il diciannovesimo anno d età (per l anno 2011: tutti i nati nell anno 1992 o precedentemente) e senza figli minorenni conviventi; il minorenne che esercita un attività lucrativa e i cui genitori sono domiciliati fuori Cantone. b) Famiglia Costituiscono famiglia: i coniugi con o senza figli, nonché i celibi, le nubili, i vedovi, le vedove, i divorziati, le divorziate, i separati, le separate con figli conviventi fino alla fine dell anno in cui quest ultimi compiono 18 anni; Informazioni valide dal 1 gennaio 2011 1

i conviventi con figli minorenni, ma solo nel caso in cui il convivente abbia riconosciuto la paternità dei figli; le persone con unione domestica registrata. c) Figlio È considerato figlio la persona che ha lo statuto giuridico di figlio o di affiliato ai sensi del Codice civile svizzero, fino alla fine dell anno in cui compie 18 anni (per l anno 2011: tutte le persone nate nel 1992 o successivamente). 1.3. Reddito determinante per la definizione del diritto alla riduzione di premio Di regola il reddito determinante per la definizione del diritto alla riduzione di premio risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore: del reddito imponibile per l imposta cantonale, desunto dalla decisione di tassazione fissata dal Consiglio di Stato; di un quindicesimo della sostanza imponibile, desunta dalla decisione di tassazione fissata dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie. Per l anno 2011 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha stabilito che il reddito determinante deve essere desunto dalla decisione di tassazione relativa all anno 2008. Per le persone soggette all imposta cantonale, solo per una parte del loro reddito imponibile o della loro sostanza, il reddito determinante deve essere stabilito considerando la somma dei fattori di reddito che è servita di base per l applicazione dell aliquota di imposta, così come il valore della sostanza (in altre parole: computo di redditi e di sostanza fuori Cantone). In caso di nascita di figli successivamente al 31.12.2008 il diritto alla riduzione di premio può essere stabilito al di fuori della tassazione relativa all anno 2008. In questi casi su richiesta degli assicurati il diritto alla riduzione di premio viene determinato sulla base della situazione economica esistente al momento dell istanza (art. 31 lett. d LCAMal). Inoltre, nelle situazioni seguenti, per la definizione del diritto alla riduzione di premio si procede all accertamento del reddito al di fuori o in assenza della tassazione fiscale applicabile: a) persone sole dalla cui tassazione fiscale applicabile risulta un reddito imponibile nullo oppure un totale dei redditi registrato nella tassazione applicabile annuo inferiore a fr. 6'000.-, che provvedono personalmente al proprio mantenimento; b) persone soggette all imposta alla fonte; c) decesso del coniuge o del partner registrato, nel caso di assenza di tassazione applicabile; d) matrimonio, divorzio o separazione, per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile; e) persone domiciliate che al momento dell istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale fissato dal Consiglio di Stato; f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull assicurazione contro la disoccupazione, Informazioni valide dal 1 gennaio 2011 2

dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa; g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull assistenza sociale, d intesa con il competente Ufficio; h) cessazione definitiva dell attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità; i) cessazione temporanea dell attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale; j) cessazione totale di attività lucrativa a seguito di maternità; k) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili; l) persone soggette all obbligo d assicurazione svizzero in forza dell Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte; m) diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell istanza. a) Persone sole dalla cui tassazione fiscale applicabile risulta un reddito imponibile nullo oppure un totale dei redditi inferiore a fr. 6'000.-, che provvedono personalmente al proprio mantenimento Per le persone sole dalla cui decisione di tassazione 2008 risulta un reddito imponibile nullo oppure un totale dei redditi inferiore a fr. 6'000.-, il diritto alla riduzione di premio deve di principio essere definito sulla base del reddito determinante desunto dalla decisione di tassazione 2008 della persona o della famiglia che si occupa del suo mantenimento (nucleo primario di riferimento). In tale situazione è dato diritto alla riduzione di premio se il reddito determinante della persona di riferimento non supera fr. 55'000.- e se non sono superati i limiti di sostanza lorda, sostanza imponibile e totale dei redditi indicati al punto 1.1 (lettere a-d). Nell eventualità in cui un assicurato appartenente alla categoria in questione provvedesse in modo completamente autonomo al proprio sostentamento, per la definizione del diritto alla riduzione di premio è possibile considerare la situazione economica esistente al momento dell istanza. Al riguardo si specifica che una persona sola può essere considerata autosufficiente dal profilo economico, e può dunque essere esentata dallo specificare le generalità della persona di riferimento, se dispone di fonti economiche proprie non inferiori a fr. 1 587.- lordi mensili (limite di reddito massimo ai sensi della legge PC AVS/AI, dato 2011). Per questi casi, il diritto alla riduzione di premio viene definito sulla base delle entrate lorde mensili esistenti al momento dell istanza, che verranno convertite in reddito imponibile applicando le relative tabelle di conversione. Se l assicurato ha almeno 35 anni, ma nel contempo non supera l età AVS, e conduce un esistenza autonoma dal profilo economico, lo stesso risulta esonerato dallo specificare il nucleo primario di riferimento. In questa situazione il diritto alla riduzione di premio viene definito a partire dai dati fiscali dell istante desunti dalla decisione di tassazione fissata dal Consiglio di Stato. Informazioni valide dal 1 gennaio 2011 3

b) Persone soggette all imposta alla fonte Per questa categoria di assicurati il diritto alla riduzione di premio deve essere definito a partire dalle entrate lorde mensili conseguite durante l anno per il quale si richiede la riduzione di premio. Per l anno 2011 gli assicurati in oggetto che intendono richiedere la riduzione di premio dovranno produrre copia dei giustificativi attestanti tutti i redditi conseguiti a partire dal 1 gennaio 2011. Il reddito lordo mensile accertato verrà convertito in reddito imponibile in applicazione delle specifiche tabelle di conversione. Le persone sole tassate alla fonte, che al momento dell istanza non dispongono di un reddito lordo proprio di almeno fr. 1 587.- mensili, per la definizione del diritto alla riduzione di premio dovranno indicare le generalità della persona o della famiglia che si occupa del loro sostentamento. In tale situazione risultano applicabili i limiti citati al punto 1.1 (reddito di riferimento = fr. 55'000.-) nonché i limiti di sostanza lorda, sostanza imponibile e totale dei redditi indicati al punto 1.1 (lettere a-d). Altre situazioni indicate dalla lettera c) alla lettera m) e nascita di figli dopo il 31.12.2008 Per tutte le situazioni indicate dalla lettera c) alla lettera m) ed in caso di nascita di figli dopo il 31.12.2008, per stabilire il diritto alla riduzione di premio bisogna considerare l ammontare di tutte le entrate lorde mensili e della sostanza esistenti al momento dell istanza. Gli assicurati coniugati o conviventi dovranno documentare i redditi lordi e la sostanza di entrambi. Il reddito lordo mensile accertato verrà convertito in reddito imponibile in applicazione delle specifiche tabelle di conversione. Per quanto riguarda i casi di cessazione temporanea dell attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale, così come per le persone sole domiciliate, che al momento dell istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale fissato dal Consiglio di Stato, che non dispongono di mezzi economici propri pari ad almeno fr. 1'587.- lordi mensili, per la definizione del diritto alla riduzione di premio si deve considerare il reddito di riferimento. In queste situazioni risultano applicabili i limiti citati al punto 1.1 (reddito di riferimento = fr. 55'000.-) nonché quelle elencate al punto 1.1 lettere a-d. 1.4. Importi di riduzione di premio Gli importi di riduzione di premio variano a dipendenza della categoria dell assicurato, del reddito determinante e del premio dell assicuratore a cui il beneficiario di riduzione di premio risulta affiliato. Per l anno 2011 l importo massimo di riduzione di premio è concesso alle persone sole il cui reddito determinante non supera fr. 14'000.- (fr. 30'000 in caso di reddito di riferimento) ed alle famiglie con reddito determinante fino a fr. 20'000.-. Oltre questi limiti di reddito che danno il diritto all ammontare massimo di riduzione di premio, gli importi diminuiscono in modo graduale, fino a raggiungere l importo annuo minimo pari a fr. 200.- per una persona adulta ed a fr. 546.- per il primo figlio (reddito determinante per persone sole = fr. 22'000.-; reddito di riferimento = fr. 55'000.-; famiglie, compreso il primo figlio = fr. 34'000.-). Le riduzioni di premio in favore dei secondi e successivi figli corrispondono in generale quasi alla to- Informazioni valide dal 1 gennaio 2011 4

talità del premio dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie praticato dall assicuratore nei riguardi degli assicurati minorenni, ma fino ad un massimo per l anno 2011 pari a fr. 1 092.- (premio medio cantonale ponderato). Per i primi figli delle famiglie con reddito determinante compreso tra fr. 34'001.- e fr. 65'000.- e per i secondi figli delle famiglie con reddito determinante compreso tra fr. 37 001.- e fr. 65'000.- l importo corrisponde al 50 per cento del premio riconosciuto per il calcolo della riduzione di premio degli assicurati minorenni, ma fino ad un massimo per l anno 2011 pari al 50% di fr. 1 092.- (premio medio cantonale ponderato). Il Consiglio di Stato definisce ogni anno i premi riconosciuti per il calcolo delle riduzioni di premio per ciascuna categoria di assicurati e per tutti gli assicuratori operanti nel Cantone Ticino. Le modalità di calcolo della riduzione di premio risultano essere di carattere specifico per ogni categoria di assicurati interessati, e ciò al fine di corrispondere prestazioni mirate in base al fabbisogno effettivo. Per tale motivo gli assicurati che desiderassero delle informazioni di dettaglio in relazione all importo della riduzione di premio sono invitati a prendere contatto con l Istituto delle assicurazioni sociali, Ufficio delle prestazioni, Servizio sussidi assicurazione malattia (tel. 091 921 93 11/17/18). 1.5. Procedura di attribuzione della riduzione di premio L importo della riduzione di premio concessa agli assicurati viene di regola versato direttamente dal Cantone all assicuratore interessato. Quest ultimo, dopo avere ricevuto l autorizzazione alla concessione della sovvenzione ed il relativo ammontare, deve comunicare all assicurato l importo della riduzione di premio attraverso l emissione del certificato o della polizza d assicurazione. La riduzione di premio deve essere dedotta dal premio dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di ciascun assicurato, di modo che le fatture a carico dello stesso risultino al netto della riduzione di premio. 1.6. Modalità per avanzare le richieste di riduzione di premio La richiesta di riduzione di premio deve essere avanzata mediante il formulario ufficiale. Di regola, gli assicurati che risultano essere potenziali beneficiari di riduzione di premio secondo la decisione fiscale definita dal Consiglio di Stato ricevono il formulario direttamente da parte dell'ias. Per coloro che non hanno ricevuto il formulario e che intendono richiedere la riduzione di premio, vi è comunque la possibilità di inoltrare la richiesta mediante il formulario ufficiale, ottenibile presso la Cancelleria comunale oppure presso l Istituto delle assicurazioni sociali, Ufficio delle prestazioni, Servizio sussidi assicurazione malattia. Il formulario d istanza deve essere inoltrato entro il 31.12.2010 per i casi tassati in via ordinaria. Per gli assicurati tassati alla fonte o per i casi indicati al punto 1.3 lettere c) m) per i quali il cambiamento della situazione è avvenuto dopo il 1 gennaio 2011, così come in caso di nascita di figli dopo il 1 gennaio 2011, la richiesta di riduzione di premio deve essere inoltrata durante l anno 2011. Al formulario d istanza bisogna allegare: copia dei certificati d assicurazione di ciascuna persona validi per l anno per il quale si intende ottenere la riduzione di premio o, al massimo, per l anno precedente; copia della decisione di tassazione; Informazioni valide dal 1 gennaio 2011 5

se del caso, copia di tutti i giustificativi attestanti l ammontare delle fonti economiche più recenti (reddito e sostanza: questo per consentire le procedure di accertamento del reddito nelle casistiche a cui si è fatto riferimento in precedenza). Come indicato al punto 1.1., si rammenta che gli assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI non devono presentare la richiesta di riduzione di premio. 2. Obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie 2.1. Principio generale La legge federale sull assicurazione malattie (LAMal), entrata in vigore il 1 gennaio 1996, prevede l'obbligo assicurativo generalizzato delle cure medico-sanitarie su tutto il territorio nazionale, e quindi per tutti i cittadini residenti nel Cantone Ticino. L'obbligo assicurativo deve essere adempiuto presso un assicuratore malattie liberamente scelto dal cittadino, purché riconosciuto dall'ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). L'assicuratore è tenuto ad affiliare, almeno per le prestazioni obbligatorie, ogni persona che lo richieda, indipendentemente dall'età o dallo stato di salute. 2.2. Categorie di cittadini soggetti all obbligo assicurativo Vedi tabella allegata. 2.3. Eccezioni dall obbligo d assicurazione La legge federale sull assicurazione malattie (LAMal) prevede anche delle eccezioni dall obbligo d assicurazione per taluni cittadini che ai sensi di legge vi sarebbero astretti. Non sono soggetti all obbligo d assicurazione: a) gli agenti della Confederazione, in attività o in pensione, sottoposti all assicurazione militare [art. 2 cpv. 1 lett. a) dell ordinanza federale sull assicurazione malattie (OAMal)]; b) le persone che soggiornano in Svizzera al solo scopo di seguire un trattamento medico o una cura [art. 2 cpv. 1 lett. b) dell'ordinanza federale sull'assicurazione malattie (OAMal)]; c) le persone che in virtù dell'accordo sulla libera circolazione delle persone sottostanno alla normativa di un altro Stato a causa della loro attività lucrativa in tale Stato [art. 2 cpv. 1 lett. c) dell'ordinanza federale sull'assicurazione malattie (OAMal)]; d) le persone che in virtù dell'accordo sulla libera circolazione delle persone sottostanno alla normativa di un altro Stato poiché percepiscono una prestazione di un'assicurazione estera contro la disoccupazione [art. 2 cpv. 1 lett. d) dell'ordinanza federale sull'assicurazione malattie (OAMal)]; e) le persone che non hanno diritto a una rendita svizzera, ma hanno diritto a una rendita di uno Stato membro della Comunità europea in virtù dell'accordo sulla libera circolazione delle persone [art. 2 cpv. 1 lett. e) dell'ordinanza federale sull'assicurazione malattie (OAMal)]; f) le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all articolo 2 capoverso 2 lettere a) e c) della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite, ad eccezione dei domestici privati. Essi Informazioni valide dal 1 gennaio 2011 6

sono soggetti all assicurazione svizzera solo se ne fanno espressa domanda [art. 6 cpv. 1 dell ordinanza federale sull assicurazione malattie (OAMal)]. Possono, a domanda, ottenere un esonero dall obbligatorietà assicurativa: a) i cittadini già obbligatoriamente assicurati all estero in virtù del diritto di uno Stato con il quale non sussiste alcuna normativa concernente la delimitazione dell'obbligo di assicurazione, qualora l assoggettamento all assicurazione malattie svizzera costituirebbe un doppio onere e se essi beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera [art. 2 cpv. 2 dell ordinanza federale sull assicurazione malattie (OAMal)]. Le tre condizioni devono però essere adempiute cumulativamente; b) i cittadini che soggiornano in Svizzera nell ambito di una formazione o di un perfezionamento, quali studenti, allievi, praticanti e stagisti, così come i docenti e i ricercatori che soggiornano in Svizzera nell'ambito di un incarico d'insegnamento o di una ricerca, purché durante l intera validità dell'esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera [art. 2 cpv. 4 e art. 2 cpv. 4 bis dell ordinanza federale sull assicurazione malattie (OAMal)]; c) i lavoratori distaccati in Svizzera non tenuti a pagare i contributi dell assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (AVS/AI) in virtù di una convenzione internazionale di sicurezza sociale, come pure i loro familiari, se il datore di lavoro provvede affinché siano almeno coperte le prestazioni secondo la legge federale sull assicurazione malattie (LAMal) per le cure in Svizzera [art. 2 cpv. 5 dell ordinanza federale sull assicurazione malattie (OAMal)]; d) le persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea, purché possano esservi esentate conformemente all'accordo sulla libera circolazione delle persone e al relativo allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di malattia, sia nello Stato di residenza sia durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera [art. 2 cpv. 6 dell'ordinanza federale sull'assicurazione malattie (OAMal)]; e) le persone che dispongono di un permesso di dimora per persone senza attività lucrativa secondo l'accordo sulla libera circolazione delle persone o l'accordo AELS, purché durante l'intera validità dell'esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera [art. 2 cpv. 7 dell'ordinanza federale sull'assicurazione malattie (OAMal)]; f) le persone a cui l assoggettamento all assicurazione svizzera provoca un netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi e che a causa della loro età e/o del loro stato di salute non possono stipulare un assicurazione complementare equiparabile o lo possono fare solo a condizioni difficilmente sostenibili [art. 2 cpv. 8 dell ordinanza federale sull assicurazione malattie (OAMal)]; g) le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni che hanno cessato le loro funzioni presso un organizzazione intergovernativa, un istituzione internazionale, un segretariato o altro organo istituito da un trattato internazionale, una commissione indipendente, un tribunale internazionale, un tribunale arbitrale o presso un altro organismo internazionale ai sensi dell articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite sono, a domanda, esentati dall obbligo d assicurazione se beneficiano, per le cure in Svizzera, di una copertura assicurativa equivalente presso l assicurazione malattie della loro primitiva organizzazione [art. 6 cpv. 3 dell ordinanza federale sull assicurazione malattie (OAMal)]. Informazioni valide dal 1 gennaio 2011 7

Le domande di esenzione devono essere indirizzate all Istituto delle assicurazioni sociali, Ufficio dei contributi, Settore obbligo assicurativo, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, Autorità competente a decidere nel merito relativamente ai cittadini residenti nel Cantone Ticino. 2.4. Affiliazione tempestiva e affiliazione tardiva Secondo le disposizioni federali in materia, tutte le persone astrette all obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie (vedi punto 2.1.) devono iscriversi presso un assicuratore malattie riconosciuto entro tre mesi dall acquisizione del domicilio, dall ottenimento di un permesso di dimora superiore ai tre mesi, dalla nascita in Svizzera o dagli effetti degli Accordi bilaterali CH/CE (vedi tabella allegata; in particolare le situazioni riguardanti i familiari all'estero). Qualora l affiliazione avvenisse entro i termini di cui sopra, si tratterebbe di un affiliazione tempestiva e quindi l inizio dell assicurazione decorre dal momento in cui è adempiuta la condizione determinante l obbligo d assicurazione [art. 5 cpv. 1 della legge federale sull assicurazione malattie (LAMal)]. Per contro, nel caso in cui il termine di tre mesi non venisse rispettato (affiliazione tardiva), l assicurazione inizia dal giorno dell affiliazione e l assicurato deve pagare un supplemento di premio se il ritardo di affiliazione non è giustificabile [art. 5 cpv. 2 della legge federale sull assicurazione malattie (LAMal)]. L assicuratore stabilisce il supplemento di premio secondo la situazione finanziaria dell assicurato. L importo viene fissato tra il 30 % e il 50 % del premio per una durata pari al doppio di quella del ritardo di affiliazione. Questo tasso può venir ridotto (al di sotto del 30 %) se l onere risulta oltremodo gravoso per l assicurato [art. 8 cpv. 1 dell ordinanza federale sull assicurazione malattie (OAMal)]. Solo nel caso in cui l assicurato è al beneficio di una prestazione assistenziale, l assicuratore non deve richiedere tale supplemento [art. 8 cpv. 2 dell ordinanza federale sull assicurazione malattie (OAMal)]. 2.5. Diritto di opzione nel quadro dei rapporti con la CE e l AELS Si rimanda alle tabelle allegate. Il diritto di opzione assicurativa, laddove previsto, deve essere esercitato attraverso esplicita domanda delle persone interessate entro i tre mesi successivi all obbligo di assicurarsi in Svizzera (Allegato II all Accordo sulla libera circolazione delle persone, Sezione A, punto 1, lett. o, cifra 3, lett. b/aa). 2.6. Frontalieri di nazionalità non CE/AELS I cittadini di nazionalità non CE/AELS con un permesso quale frontalieri che esercitano un attività lucrativa in Svizzera, non sono soggetti all assicurazione delle cure medico-sanitarie ai sensi del diritto svizzero. Possono tuttavia iscriversi facoltativamente su esplicita richiesta degli interessati. Tale iscrizione vale anche per i familiari, purché non obbligatoriamente assicurati all estero [art. 3 dell ordinanza federale sull assicurazione malattie (OAMal)]. Non essendo assicurati d obbligo, la categoria di cittadini in questione non ha però alcun diritto di richiedere il sussidio per la riduzione del premio dell'assicurazione malattie. 2.7. Iscrizioni d ufficio L Istituto delle assicurazioni sociali, e per esso l'ufficio dei contributi, Settore obbligo assicurativo, è Informazioni valide dal 1 gennaio 2011 8

l Autorità cantonale designata per il controllo dell adempimento dell obbligo d assicurazione delle cure medico-sanitarie. Esso iscrive d ufficio, previa diffida, i cittadini soggetti all obbligo che rifiutano di aderire ad un assicuratore malattie riconosciuto come richiesto dalla legge [art. 19 della legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal)]. 2.8. Fine dell obbligo d assicurazione e possibilità di continuazione della copertura assicurativa L obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie cessa al momento in cui il cittadino trasferisce il domicilio all estero o al momento della scadenza del permesso per risiedere nel Cantone Ticino, quando tuttavia disposizioni inerenti agli Accordi bilaterali CH/CE non prevedono il contrario (cfr. tabella allegata). L assicuratore può comunque offrire, su richiesta dell assicurato, la continuità del rapporto assicurativo per il cittadino che non risulta più essere soggetto all obbligo assicurativo ai sensi di legge. Il rapporto d assicurazione viene stipulato su base contrattuale con il medesimo assicuratore o con un altro e pertanto lo stesso soggiace alla legge sul contratto d assicurazione (LCA) [art. 7a dell ordinanza federale sull assicurazione malattie (OAMal)]. 2.9. Sospensione dei premi per assoggettamento a un altra assicurazione L obbligo d assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60 giorni consecutivi alla legge federale del 19 giugno 1992 sull assicurazione militare (LAM). 2.10. Riduzione dei premi per assoggettamento ad un altra assicurazione Per i cittadini che hanno stipulato un assicurazione per accordo o facoltativa secondo la legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF), l assicuratore può, per la durata della copertura degli infortuni, ridurre i premi dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Tale riduzione può però al massimo corrispondere alla copertura degli infortuni [art. 91a cpv. 2 dell ordinanza federale sull assicurazione malattie (OAMal)]. 2.11. Sospensione del riconoscimento delle prestazioni LAMal Principio federale (art. 64a LAMal) A far tempo del 1 gennaio 2006 è entrato in vigore l'art. 64a LAMal, che consente agli assicuratori malattie di sospendere il riconoscimento delle prestazioni verso gli assicurati in ritardo con i pagamenti, già al momento dell'inoltro della domanda di continuazione dell'esecuzione. Parimenti gli assicuratori sono tenuti ad informare l'uam circa le decisioni in materia di sospensione del riconoscimento di prestazioni LAMal. Diffida Prima di procedere alla sospensione delle prestazioni, l'assicurato che non paga i premi o le partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista deve essere diffidato, in forma scritta, dall'assicuratore, il quale deve pure assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora. Informazioni valide dal 1 gennaio 2011 9

Componenti che possono determinare la sospensione del riconoscimento delle prestazioni LAMal I ritardi che possono generare la sospensione del riconoscimento delle prestazioni LAMal riguardano i premi, le partecipazioni ai costi, le spese esecutive e gli interessi di mora. Per contro le spese amministrative, ancorché riconosciute come parte del debito dell'assicurato, di per sé non possono dare luogo alla sospensione. Reinserimento nel circuito ordinario di accesso alle prestazioni LAMal La sospensione viene revocata solo se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, così come gli interessi di mora e le spese esecutive, sono pagati integralmente. A quel momento l'assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni intervenute durante la sospensione. Impossibilità di cambiamento d'assicuratore L'assicurato con sospensione delle prestazioni non può cambiare assicuratore fintanto che non ha pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese di esecuzione. Disposizioni di diritto cantonale Assicurati minorenni I crediti scoperti verso gli assicuratori, che riguardano assicurati minorenni, saranno sempre assunti in via prioritaria dal Cantone, così da evitare qualsiasi difficoltà relativamente all'accesso ai fornitori di prestazioni. Assicurati maggiorenni Le persone toccate da sospensione del riconoscimento delle prestazioni e bisognose di cure di prima necessità, possono far capo ai servizi dell'ente ospedaliero cantonale. Nel caso in cui lo stato di salute di assicurati con sospensione delle prestazioni esige il mantenimento del pieno accesso ai fornitori di prestazioni, il Cantone ha la facoltà di coprire gli arretrati presso l'assicuratore. 2.12. Informazioni Informazioni di dettaglio possono essere richieste all'istituto delle assicurazioni sociali, Ufficio dei contributi, Settore obbligo assicurativo (tel. 091 821 93 16). Informazioni valide dal 1 gennaio 2011 10

Elenco delle categorie di cittadini soggetti rispettivamente non soggetti all obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal Cittadini svizzeri e persone provenienti da paesi CE/AELS Persone residenti in Svizzera Cittadini svizzeri e stranieri con permessi C, B, L CE/AELS Autorizzazione di 90 giorni da parte dell Ufficio della Manodopera estera Persone non residenti in Svizzera Frontalieri Pensionati Disoccupati permesso per lavoratori frontalieri (G) CE/AELS familiari 2 dei lavoratori frontalieri beneficiari di rendita unicamente dalla CH familiari del pensionato beneficiari di prestazioni dell assicurazione CH contro la disoccupazione Sono soggetti Non sono soggetti se - lavorano in un Paese CE/AELS: devono di principio assicurarsi nel Paese dove svolgono attività lucrativa; - beneficiano di una rendita da un Paese CE/AELS e di nessuna rendita CH. Soggetti. Possono chiedere un esenzione se hanno una copertura estera equivalente (Tessera europea di assicurazione malattie). - Sono soggette le persone che risiedono in BE, DK, ES, FI, GB, GR, IE, LU, NL, PT, SE, NO, IS, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI, CZ, HU, CY, BG, RO. - Hanno diritto di opzione 1 le persone che risiedono in AT, DE, FR, IT. - Non sono soggette le persone che risiedono nel LI. - Sono soggette le persone che risiedono in BE, GR, IE, LU, NL, NO, IS, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI, CZ, CY, BG, RO. - Hanno diritto di opzione i familiari che risiedono in AT, DE 3, FR, FI, IT. - Non sono soggetti i familiari che risiedono in DK, ES, GB, PT, SE, LI, HU. - Sono soggette le persone che risiedono in BE, DK, FI, GB, GR, IE, LU, NL, SE, NO, IS, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI, CZ, HU, CY, BG, RO. - Hanno diritto di opzione le persone che risiedono in AT, DE, ES, FR, IT, PT. - Non sono soggette le persone residenti nel Liechtenstein (principio del luogo di residenza). - Sono soggetti i familiari che risiedono in BE, GR, IE, LU, NL, NO, IS, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI, CZ, CY, HU, BG, RO. - Hanno diritto di opzione i familiari che risiedono in AT, DE, ES, FR, FI, IT. - Non sono soggetti i familiari che risiedono in DK, GB, PT, SE, LI. - Sono soggette le persone che risiedono in BE, DK, ES, FI, GB, GR, IE, LU, NL, PT, SE, NO, IS, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI, CZ, HU, CY, BG, RO. - Hanno diritto di opzione le persone che risiedono in AT, DE, FR, IT. - Non sono soggette le persone che risiedono nel Liechtenstein (principio del luogo di residenza). 1 Chi ha il diritto di opzione può scegliere di restare assicurato nel proprio Paese di residenza. 2 Familiari senza attività lucrativa: coniuge, figli di età inferiore a 18 anni e figli fino a 25 anni in formazione. 3 Familiari dei frontalieri che risiedono in D: possono esercitare separatamente il loro diritto di opzione Informazioni valide dal 1 gennaio 2011

Familiari familiari del disoccupato membri della famiglia del lavoratore residente in CH - Sono soggetti i familiari che risiedono in BE, GR, IE, LU, NL, NO, IS, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI, CZ, CY, BG, RO. - Hanno diritto di opzione i familiari che risiedono in AT, DE, FR, FI, IT. - Non sono soggetti i familiari che risiedono in DK, ES, GB, PT, SE, LI, HU. - Sono soggetti i familiari che risiedono in BE, GR, IE, LU, NL, NO, IS, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI, CZ, CY, BG, RO. - Hanno diritto di opzione i familiari che risiedono in AT, DE, FR, FI, IT. - Non sono soggetti i familiari che risiedono in DK, ES, GB, PT, SE, LI, HU. Il diritto di opzione assicurativa, laddove previsto, deve essere esercitato attraverso esplicita domanda delle persone interessate entro i tre mesi successivi all obbligo di assicurarsi in Svizzera (Allegato II all Accordo sulla libera circolazione delle persone, Sezione A, punto 1, lett. o, cifra 3, lett. b/aa). Permesso di domicilio (C) Permesso di dimora annuale (B) Permesso di dimora quale lavoratore stagionale (A) Permesso di dimora temporaneo (L) Persone provenienti da paesi non CE/AELS Sono soggetti Sono soggetti Sono soggetti - valevole almeno 3 mesi consecutivi Sono soggetti - inferiore a 3 mesi Sono soggetti solo se esercitano attività lucrativa dipendente e non beneficiano di una copertura e- quivalente per le cure in Svizzera Permesso per richiedenti l asilo (N) Sono soggetti Permesso per ammissioni provvisorie (F) Sono soggetti Permesso per ragioni di cura Non sono soggetti Legenda CE AELS AT Austria BE Belgio DE Germania DK Danimarca ES Spagna IS Islanda FR Francia FI Finlandia GB Gran Bretagna GR Grecia IT Italia LI Liechtenstein IE Irlanda LU Lussemburgo NL Paesi Bassi PT Portogallo SE Svezia NO Norvegia CY Cipro CZ Rep. Ceca EE Estonia HU Ungheria LT Lituania LV Lettonia MT Malta PL Polonia SI Slovenia SK Slovacchia BG Bulgaria RO Romania Informazioni valide dal 1 gennaio 2011