FISCALE OGGETTO: GLI OMAGGI NATALIZI E LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

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OGGETTO: GLI OMAGGI NATALIZI E LE SPESE DI RAPPRESENTANZA La presente circolare è dedicata all esame dei riflessi fiscali della prassi, assai diffusa tra gli operatori economici, di effettuare omaggi a clienti e/o dipendenti in occasione delle festività natalizie, sebbene non siano intervenute modifiche normative o interpretative significative rispetto all anno precedente. Si ritiene inoltre opportuno, al termine della circolare stessa, fare un cenno ai nuovi limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza che saranno in vigore a partire dal periodo d imposta 2016. Gli omaggi natalizi ai clienti sono inclusi fra le cosiddette spese di rappresentanza per il trattamento delle quali, ai fini e reddituali si deve fare riferimento al D.M. 19.11.2008 ed alla Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 34/E del 13.7.2009. Innanzitutto, sono spese di rappresentanza ai fini delle imposte dirette e ai fini dell le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore. Ai fini delle imposte sui redditi, la deduzione del costo di tali omaggi subisce delle limitazioni: - nella determinazione del reddito d impresa, gli omaggi di costo unitario fino a 50 euro sono deducibili integralmente, mentre per quelli di importo superiore bisognerà eseguire una verifica in proporzione ai ricavi prodotti (si veda lo schema riportato più avanti); - nel caso di reddito di lavoro autonomo, gli omaggi, assieme alle altre spese di rappresentanza, sono deducibili nel limite dell 1% dei compensi dichiarati. Ai fini, valgono i medesimi criteri di individuazione delle spese di rappresentanza validi per le imposte sul reddito ed è prevista l indetraibilità dell imposta per i beni di costo unitario superiore a 50,00 euro, come previsto dall art. 30 del D.Lgs 175/2014, noto come Decreto Semplificazioni ed in vigore dal 13/12/2014. Per il corretto inquadramento fiscale delle spese sostenute, è necessario distinguere gli omaggi natalizi a seconda che siano destinati: - a dipendenti - a clienti o potenziali tali differenziando, inoltre, gli omaggi di beni o di servizi prodotti o commercializzati dall operatore, e quindi oggetto della sua attività, da quelli non aventi alcuna attinenza con la stessa. OMAGGI A DIPENDENTI Gli omaggi destinati ai dipendenti non possono essere considerati spese di rappresentanza in quanto privi del requisito di sostenimento per finalità promozionali o propagandistiche. TRATTAMENTO IRPEF/IRES Il costo per gli omaggi ai dipendenti è interamente deducibile dal reddito d impresa o di lavoro autonomo, quale spesa per prestazioni di lavoro. Le erogazioni liberali concesse in capo ai dipendenti:

- se liquidate in denaro concorrono sempre alla formazione del reddito di lavoro dipendente e sono assoggettate a tassazione ordinaria, indipendentemente dal loro ammontare; - se corrisposte attraverso beni in natura (beni, servizi o buoni rappresentativi degli stessi) non concorrono alla formazione del reddito se non superano l importo di 258,23 euro nell intero periodo d imposta. Se la somma delle erogazioni liberali corrisposte al dipendente durante l anno supera tale soglia, la stessa costituisce un fringe benefit e concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente per l intero importo. TRATTAMENTO IRAP Le spese per gli acquisti di beni da destinare ad omaggio ai dipendenti rientrano nei costi del personale e sono indeducibili ai fini IRAP indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro (srl, spa, snc, impresa individuale, ecc.). TRATTAMENTO L relativa agli acquisti di beni o servizi destinati ai dipendenti è da considerare sempre ed integralmente indetraibile per mancanza di inerenza con l esercizio dell impresa, arte o professione ed indipendentemente dal loro costo unitario (non si applica il limite di importo di 50 euro). Qualora l omaggio riguardi beni oggetto dell attività dell impresa, sarà possibile scegliere se: - rinunciare alla detrazione dell relativa all acquisto di tali beni; - operare la detrazione dell al momento dell acquisto, provvedendo successivamente ad assoggettare all imposta la successiva cessione gratuita degli stessi (in base al n. 4 dell art. 2 del D.P.R. 633/72), senza obbligo di rivalsa nei confronti dei dipendenti. OMAGGI A CLIENTI TRATTAMENTO IRPEF/IRES Ai fini reddituali, gli omaggi compresi fra le spese di rappresentanza (ai sensi dell art. 108, comma 2, TUIR) sono deducibili nell anno di sostenimento secondo i parametri indicati nello schema riportato di seguito: - integralmente, se di valore unitario non superiore a 50 (*) - nel limite dell importo annuo ottenuto applicando ai ricavi/proventi della gestione caratteristica (per voci A1 e A5 del Conto economico) le seguenti percentuali: IMPRESA Ricavi / proventi della gestione caratteristica Importo massimo delle spese di rappresentanza deducibili Fino a 10 milioni 1,3% dei ricavi Per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni 0,5% dei ricavi Per la parte eccedente 50 milioni 0,1% dei ricavi LAVORATORE AUTOMO - nel limite dell 1% dei compensi percepiti nel periodo d imposta, a prescindere dal valore unitario dell omaggio. (*) L importo va considerato comprensivo dell non detratta. Qualora l omaggio sia rappresentato da più beni costituenti una confezione unica, il limite di 50 va verificato con riferimento al valore della confezione nel suo complesso.

TRATTAMENTO IRAP Il trattamento ai fini IRAP dei costi sostenuti per l acquisto di beni non oggetto dell attività destinati ad omaggio per i clienti è differenziato a seconda del metodo ( da bilancio o fiscale ) utilizzato. In base alla normativa in materia di IRAP: - se viene applicato il c.d. metodo di bilancio (valido per i soggetti IRES e per i soggetti IRPEF che hanno optato per tale modalità) le spese di rappresentanza sono interamente deducibili; - se viene applicato l ordinario metodo fiscale (valido per i soggetti IRPEF, che non hanno optato per il regime alternativo), le spese di rappresentanza sono indeducibili; - per i liberi professionisti la deducibilità è consentita nel limite dell 1% dei compensi percepiti, come ai fini IRPEF. TRATTAMENTO BENI N OGGETTO DELL ATTIVITÀ In base all art. 19-bis 1, lett. h) del DPR n. 633/72 l relativa all acquisto degli omaggi (o meglio dei beni costituenti spese di rappresentanza) è detraibile se il costo unitario dei beni acquistati non è superiore a 50,00 euro. La detraibilità dell, con i limiti già indicati, è possibile solo per l acquisto di beni e non vale per l acquisto di servizi. beni di costo unitario superiore a 50,00 INDETRAIBILE beni di costo unitario non superiore a 50,00 DETRAIBILE servizi, senza alcuna soglia di importo INDETRAIBILE La cessione gratuita di tali beni costituisce un operazione fuori campo e, come tale, non è soggetta ad ulteriori obblighi. Potrebbe però risultare consigliabile emettere un documento di trasporto (DDT) con l indicazione che si tratta di beni in omaggio, anche per poter dimostrare in caso di eventuale verifica fiscale i soggetti destinatari degli omaggi, individuando l inerenza della spesa. Per quanto riguarda i liberi professionisti, il richiamo all attività di impresa da parte dell art. 2 n. 4 del D.P.R. 633/72 ha indotto alcuni interpreti a ipotizzare che, in presenza di detrazione di imposta all atto dell acquisto, derivi l obbligo di assoggettamento ad della successiva cessione gratuita anche per i beni di costo non superiore a 50,00 euro. Per evitare ogni inconveniente è, quindi, opportuno che il professionista non operi la detrazione dell all atto dell acquisto dell omaggio, indipendentemente dal costo dello stesso. Acquisto di alimenti e bevande La detrazione dell imposta è consentita anche nell ipotesi in cui i beni di costo unitario fino a euro 50,00 siano costituiti da alimenti e bevande (spumante, panettone, torrone, ecc.). Qualora l omaggio sia rappresentato da più beni costituenti una confezione unica, il limite va riferito al valore della confezione nel suo complesso, come ai fini delle imposte sui redditi. La Circolare 19.6.02, n. 54/E dell Agenzia delle Entrate prevede una deroga all indetraibilità dell relativa all acquisto di alimenti e bevande, consentendo la detrazione dell imposta per i beni di costo unitario non superiore a euro 50,00 nel caso in cui gli stessi, destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, rientrino fra le spese di rappresentanza.

BENI OGGETTO DELL ATTIVITÀ Per gli omaggi di beni oggetto dell attività dell impresa, ai fini delle imposte sui redditi non esiste una norma specifica e si applica la regola generale. Ai fini, invece, è data facoltà all imprenditore di scegliere se: - rinunciare alla detrazione dell relativa all acquisto di detti beni, registrando le fatture di acquisto con indetraibile; - operare la detrazione dell al momento dell acquisto, provvedendo successivamente ad assoggettare all imposta la cessione gratuita (in base al n. 4 dell art. 2 del D.P.R. 633/72), senza obbligo di rivalsa nei confronti dei destinatari dei beni. In presenza di una cessione gratuita rilevante ai fini, la rivalsa dell non è obbligatoria (art. 18, DPR n. 633/72) e generalmente per gli omaggi la rivalsa non viene operata. L rimane, quindi, a carico del cedente e costituisce per quest ultimo un costo indeducibile in base all art. 99, comma 1, TUIR. Ai sensi dell art. 13 del DPR n. 633/72, per l individuazione della base imponibile della cessione gratuita, non è più necessario applicare il c.d. valore normale ma: - il prezzo di acquisto dei beni o dei servizi e, in mancanza, - il prezzo di costo dei medesimi, determinato nel momento in cui si effettuano le cessioni gratuite. ADEMPIMENTI Per documentare la cessione gratuita, in assenza di rivalsa, l impresa può scegliere di: 1. emettere una fattura con applicazione dell, senza addebitare la stessa al cliente, specificando che si tratta di omaggio senza rivalsa dell ex art. 18, DPR n. 633/72 ; 2. emettere un autofattura, in unico esemplare, con indicazione del valore dei beni, dell aliquota e della relativa imposta, specificando che si tratta di autofattura per omaggi. La stessa può essere emessa: - singolarmente per ciascuna cessione ( autofattura immediata ); - globalmente, a fine mese e per tutte le cessioni effettuate nel mese ( autofattura differita ). E consigliabile l emissione del DDT, necessario per avvalersi della fatturazione o autofatturazione differita, anche qualora venga emessa l autofattura immediata, al fine di identificare il destinatario e provare l inerenza del costo con l attività dell impresa; 3. tenere il registro degli omaggi, ai sensi dell art. 39 D.P.R. 633/1972, sul quale annotare l ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate, distinte per aliquota. IL BUFFET O LA CENA DI NATALE Al fine di determinare il trattamento e reddituale in merito all organizzazione di buffet o cene di Natale, va innanzitutto considerato il fatto che in tal caso si è nell ambito delle prestazioni gratuite di servizi (somministrazione di alimenti e bevande) e non in quello della cessione di beni gratuita sopra analizzato. In base alla citata Circolare n. 34/E dell Agenzia delle Entrate, N si tratta di spese di rappresentanza se all evento siano presenti esclusivamente dipendenti dell impresa. Il costo del pranzo o della cena di Natale organizzata dal datore di lavoro per i propri dipendenti, non è considerato spesa di rappresentanza, ma può essere inteso come liberalità in favore dei dipendenti.

In tal caso: - il costo è deducibile ai fini IRPEF/IRES: - nel limite del 75% della spesa sostenuta, come previsto dal D.L. n. 112/2008 per le spese di alberghi e ristoranti, e comunque - nel limite del 5 (cinque per mille) delle spese per prestazioni di lavoro dipendente sostenute dall impresa, come previsto dall art. 100, comma 1, TUIR; - l è indetraibile in quanto relativa ad un costo sostenuto nell interesse dei dipendenti che, come per gli omaggi, non possiede il requisito dell inerenza con l esercizio dell impresa; - ai fini IRAP, il costo è deducibile o indeducibile sulla base delle modalità di determinazione della base imponibile (art. 5 - metodo di bilancio o art. 5-bis - metodo fiscale del. Se alla cena/buffet partecipano (anche) soggetti terzi rispetto all impresa (clienti, fornitori, istituzioni, ecc.) la stessa rientra nelle spese di rappresentanza ed il costo è deducibile nel limite del 75% e con l applicazione delle disposizioni già analiticamente esposte in precedenza. Si riporta di seguito una tabella riassuntiva del trattamento delle spese di rappresentanza. TABELLA RIASSUNT DEL TRATTAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA BENI N OGGETTO DELL ATTIVITÀ IMPRESE Destinatari omaggio Detrazione a credito Cessione gratuita IRPEF / IRES Deducibilità della spesa IRAP CLIENTI SÌ non superiore a 50,00 (anche alimenti e bevande) superiore a 50,00 - nel limite dell importo massimo deducibile nell anno (1,3% - 0,5% e 0,1% dei ricavi/proventi) - per intero se di costo unitario non superiore a 50 - deducibili se si applica il metodo di bilancio (art. 5, - indeducibili se si applica il metodo fiscale (art. 5-bis, DIPENDENTI (mancanza di inerenza) Per intero nell esercizio (spese prestazioni di lavoro) Indeducibili PROFESSIONISTI Destinatari omaggio Detrazione a credito Cessione gratuita IRPEF / IRES Deducibilità della spesa IRAP CLIENTI SÌ non superiore a 50,00 (*) (anche alimenti e bevande) superiore a 50,00 Imponibile (*) Nel limite dell 1% dei compensi percepiti nel periodo d imposta Deducibili nel limite dell 1% dei compensi percepiti nel periodo d imposta DIPENDENTI (mancanza di inerenza) Per intero nell esercizio (spese prestazioni di lavoro) Indeducibili (*) Salvo la scelta di non detrarre l sull acquisto al fine di non assoggettare ad la successiva cessione gratuita.

BENI OGGETTO DELL ATTIVITÀ Destinatar io omaggio Detrazione a credito Cessione gratuita IRPEF / IRES Deducibilità della spesa IRAP A CLIENTI SÌ (*) Imponibile (*) - nel limite dell importo massimo deducibile nell anno (1,3% - 0,5% e 0,1% dei ricavi/proventi) - per intero nell esercizio se di valore unitario non superiore a 50 - deducibili se si applica il metodo di bilancio (art. 5, - indeducibili se si applica il metodo fiscale (art. 5-bis, A DIPENDEN TI Per intero nell esercizio (spese prestazioni di lavoro) Indeducibili (*) Salvo la scelta di non detrarre l sull acquisto al fine di non assoggettare ad la successiva cessione gratuita. VITA A PARTIRE DAL 2016 A partire dal periodo d imposta 2016, per effetto di quanto previsto dall art. 9 del Decreto Crescita e Internalizzazione (art. 9, D.Lgs.147/2015), saranno più alti i limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza, con la possibilità che il Decreto del Ministero e dell Economia intervenga con un apposito Decreto per apportare variazioni, oltre che sulle percentuali di deduzione anche sul limite per la deduzione integrale delle spese di rappresentanza attualmente fissato a 50 euro. Per effetto della modifica normativa, a partire dal prossimo periodo d imposta, dette spese potranno essere dedotte nel periodo di sostenimento entro il limite di: 1,5% (prima, 1,3%) dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; 0,6% (prima, 0,5%) dei ricavi e altri proventi per la parte compresa tra euro 10 e 50 milioni; 0,4% (prima, 0,1%) dei ricavi e altri proventi oltre euro 50 milioni. Nulla cambia per i professionisti e più in generale per gli esercenti arti e professioni. Per tali soggetti il limite di deducibilità resta fissato nella misura dell 1% dei compensi. A cura Studio Consulenti Associati Ravenna www.consulentiassociati.ra.it La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.